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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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INDICE
1 OBIETTIVO E SCOPO
..................................................................................................
3
2 DEFINIZIONI
..............................................................................................................
4
2.1 DEFINIZIONI ED ACRONIMI
............................................................................................
4 2.2 ALTRE DEFINIZIONI
....................................................................................................
4 2.3 SCHEMA DELLE RESPONSABILIT
....................................................................................
7 2.4 COMITATO PARTI CORRELATE
.......................................................................................
7
3 PARTI CORRELATE
....................................................................................................
8
3.1 DEFINIZIONE PARTI CORRELATE
....................................................................................
8 3.2 ELENCO DELLE PARTI CORRELATE
..................................................................................
9
4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
.........................................................................
10
5 OPERAZIONI ESCLUSE DALLAMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
.................... 10
5.1 DEFINIZIONE DI OPERAZIONI ESCLUSE
...........................................................................
10 5.2 FASE INFORMATIVA
..................................................................................................
13
6 PROCEDURA PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA
..................................................... 13
6.1 FASE DELIBERATIVA
.................................................................................................
13 6.2 FASE INFORMATIVA
.................................................................................................
14
7 PROCEDURA PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA
......................................................... 15
7.1 FASE DELIBERATIVA
.................................................................................................
16 7.2 FASE INFORMATIVA
.................................................................................................
16
8 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLASSEMBLEA
......................................................... 17
9 OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIET CONTROLLATE
................................................. 17
10 DELIBERE QUADRO
.................................................................................................
18
11 DISPOSIZIONI FINALI
................................................................................................
19
12 ALLEGATI
...............................................................................................................
19
ALLEGATO 1: INFORMATIVA CIRCA OPC
...................................................................................
20 ALLEGATO 2: DOCUMENTO INFORMATIVO
.................................................................................
20 ALLEGATO 3: FLOW CHARTS
................................................................................................
20
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1 OBIETTIVO E SCOPO
La presente procedura (la Procedura) adottata da Cementir
Holding S.p.A. in attuazione dellarticolo 2391-
bis del codice civile e del regolamento recante disposizioni in
materia di operazioni con parti correlate adottato
dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e
successive modificazioni e integrazioni (il
Regolamento Parti Correlate), tenuto altres conto delle
indicazioni e degli orientamenti per lapplicazione del
Regolamento OPC forniti dalla CONSOB con comunicazione n.
DEM/10078683 del 24 settembre 2010; individua
le regole che disciplinano lapprovazione, lesecuzione e
linformativa circa le operazioni con parti correlate (come
infra definite, OPC) poste in essere dalla Societ, direttamente
ovvero per il tramite di controllate (le Societ
Controllate) ai sensi dellarticolo 93 del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e
integrazioni (il Testo Unico della Finanza o TUF), al fine di
assicurare la trasparenza e la correttezza sia
sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.
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2 DEFINIZIONI
2.1 Definizioni ed acronimi
Societ Cementir Holding SpA
Presidente Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Societ
CdA Consiglio di Amministrazione della Societ
CS Collegio Sindacale della Societ
CPC Comitato Parti Correlate della Societ: nel contesto della
presente Procedura, le relative funzioni saranno esplicate dal
Comitato Indipendenti della Societ
OdV Organismo di Vigilanza della Societ istituito ai sensi del
D.Lgs. 231/2001
DP Dirigente Preposto della Societ alla redazione dei documenti
contabili
societari
CFO Chief Financial Officer della Societ
CFO OPCOS Chief Financial Officer delle Societ Controllate o
figure equivalenti come da
organigramma delle rispettive societ
CIAO Chief Internal Audit Officer della Societ
GGC Group General Counsel della Societ
LEG Funzione legale della Societ
LEG OPCOS Funzione legale delle Societ Controllate
OPC Operazione con parte correlata
OPCOS Societ operativa del Gruppo Cementir Holding
RESP Responsabile dellunit organizzativa che gestisce
unoperazione
Societ Controllante Quotata Caltagirone SpA
Societ Controllate Qualsiasi entit, di diritto italiano o
estero, soggetta al controllo diretto o indiretto della Societ, cos
come indicate di volta in volta nel Bilancio consolidato della
Societ
Societ Collegata Qualsiasi entit in cui la Societ esercita
uninfluenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto,
cos come indicate di volta in volta nel Bilancio consolidato della
Societ
2.2 Altre definizioni
Oltre ai termini gi definiti nella presente Procedura, nella
stessa varranno le seguenti ulteriori definizioni:
Amministratori Indipendenti: gli Amministratori della Societ in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina
Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle
societ quotate adottato nel marzo 2006 dal
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Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana
S.p.A., come successivamente modificato
e integrato
Dirigenti con Responsabilit Strategiche: si intendono quei
soggetti che hanno il potere e la responsabilit,
direttamente o indirettamente, della pianificazione, della
direzione e del controllo delle attivit della Societ (cfr.
Regolamento Parti Correlate - Allegato 1).
Operazioni con Parti Correlate o OPC: in conformit a quanto
disposto dallAllegato 1 al Regolamento Parti
Correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi
o obbligazioni fra Cementir Holding (ovvero le
societ da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e
una o pi Parti Correlate, indipendentemente dal
fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
OPC di Maggiore Rilevanza: si intendono quelle in cui almeno uno
dei seguenti indici di rilevanza (riferiti alla
Societ anche se lOPC vengano realizzate tra le Societ
Controllate o Societ Collegate), applicabili a seconda
della specifica fattispecie, risulti superiore alla soglia del
5% (la Soglia):
a) Indice di rilevanza del controvalore: il rapporto tra il
controvalore dellOPC1 e il patrimonio netto, tratto
dal pi recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla
Societ ovvero, se maggiore, la
capitalizzazione di borsa della Societ rilevata alla chiusura
dellultimo giorno di mercato aperto compreso
nel periodo di riferimento del pi recente documento contabile
periodico pubblicato (relazione finanziaria
annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
b) Indice di rilevanza dellattivo: il rapporto tra il totale
attivo dellentit oggetto dellOPC e il totale attivo
della Societ tratto dal pi recente stato patrimoniale
(consolidato) pubblicato dalla Societ; ove possibile,
analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del
totale dellattivo dellentit oggetto
dellOPC.
c) Indice di rilevanza delle passivit: il rapporto tra il totale
delle passivit dellentit acquisita e il totale
attivo della Societ tratto dal pi recente stato patrimoniale
(consolidato) pubblicato dalla Societ. Ove
possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la
determinazione del totale delle passivit della societ
o del ramo di azienda acquisiti2.
1 Il controvalore dellOPC : i) per le componenti in contanti,
lammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le
componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value
determinato, alla data dellOPC, in conformit ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS; iii) per le OPC consistenti in attivit di
finanziamento o di concessione di garanzie, limporto massimo
erogabile. Se le condizioni economiche dellOPC dipendono in tutto o
in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dellOPC il
valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dellaccordo. 2 Si
precisa che nella determinazione del totale delle passivit sono da
escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale
dellentit acquisita costituenti componenti del patrimonio netto. In
particolare da escludersi la voce ( R ) del paragrafo 54 dello IAS
1, ovvero, nel caso di bilanci redatti secondo principi contabili
italiani, la voce A del passivo ai sensi dellart. 2424 c.c.).
Quanto allindice di rilevanza dellattivo, si considera il totale
delle voci incluse nellart.2424 del codice civile nellattivo dello
stato patrimoniale. In alternativa, se la societ, usa diversi
schemi di bilancio, si pu considerare il totale delle diverse
categorie di voci dellattivo risultante dal proprio stato
patrimoniale.
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Per le OPC con la Societ Controllante Quotata o con soggetti a
questultima correlati che risultino a loro volta
correlati alla Societ, la soglia ridotta al 2,5%.
Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle
operazioni tra loro omogenee o realizzate in
esecuzione di un disegno unitario, poste in essere, durante
lesercizio, con una stessa parte correlata, o con
soggetti correlati sia a questultima sia alla Societ medesima
che, seppur non qualificabili singolarmente come
Operazioni di Maggiore Rilevanza, se cumulativamente
considerate, superano le soglie di rilevanza.
Tale previsione si applica anche alle OPC compiute da Societ
Controllate ma non alle OPC rientranti nei casi
di esclusione ai sensi del articolo 6 della presente
Procedura.
OPC di Minore Rilevanza: le OPC diverse dalle Operazioni di
Maggior Rilevanza e dalle Operazioni di Importo
Esiguo.
OPC di Importo Esiguo: le OPC che abbiano un importo o comunque
un controvalore complessivo, per singola
operazione, non superiore a Euro 250.000;
Parti Correlate: i soggetti di cui al successivo articolo 3;
Regolamento Emittenti: Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n.11971 del 14 maggio 1999 come
successivamente modificato e integrato;
Regolamento parti correlate: Regolamento adottato dalla Consob
con delibera 17221 del 12 marzo 2010
come successivamente modificato integrato;
Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di
voto diversi dalla controparte di una determinata
operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una
determinata operazione sia alla Societ.
I termini non specificamente definiti nella presente Procedura
hanno il significato loro attribuito nel Regolamento
Parti Correlate, al quale si rinvia comunque per ogni maggior
dettaglio non disciplinato nella presente
Procedura.
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2.3 Schema delle responsabilit
Funzione Responsabilit CdA Vigila sulla corretta applicazione
della presente procedura
Comitato Parti Correlate
Esprime parere non vincolante su OPC di Minore rilevanza
Esprime parere vincolante su OPC di Maggiore rilevanza
CS Vigila sulla conformit della presente procedura ai principi
indicati nel
Regolamento CONSOB
Vigila sulla osservanza e corretta applicazione della presente
procedura
Chief Financial Officer / Dirigente preposto
Verifica se operazione con parti correlate (da elenco) ed in
caso positivo informa GGC (e LEG OPCOS se lOPC con o tra Societ
Controllate)
Valuta tipologia OPC con il GGC
Predispone informativa su OPC di Minore Rilevanza, la invia al
GGC che la inoltra al CPC
Fornisce trimestralmente uninformativa sulle esecuzione di OPC
di Minore Rilevanza al CDA ed al CS
Archivia le OPC di Minor Rilevanza
Predispone informativa su OPC di Maggiore Rilevanza la invia al
GGC che la inoltra al CPC
Raccoglie e conserva adeguate informazioni sulle OPC concluse
nel periodo di riferimento.
Group General Counsel
Rivede elenco parti correlate prima dellinvio alla Controllante
Quotata, al CFO al CFO OPCOS e LEG OPCOS
Valuta la tipologia delle OPC con il CFO
Funzione legale Societ
Predispone ed aggiorna elenco della parti correlate, incluse le
OPC di Importo Esiguo e quelle escluse
Responsabile Invia informativa su operazione a CFO OPCOS
2.4 Comitato Parti Correlate
Il Comitato Parti Correlate composto esclusivamente da
amministratori indipendenti ai sensi del Testo Unico
della Finanza e del Codice di Autodisciplina.
Il CPC svolge le funzioni previste dalla presente Procedura, dal
Regolamento Parti Correlate e dalla normativa
di tempo in tempo vigente ed in particolare:
i) esprime il proprio parere preventivo sullapprovazione e sulle
modifiche della Procedura, nonch sulle
proposte da sottoporre allAssemblea della Societ in merito a
eventuali modifiche statutarie individuate
come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nellambito
della definizione della procedura OPC;
ii) esprime il proprio parere motivato vincolante sulle
Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprime il proprio
parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore
Rilevanza;
iii) interviene nella fase istruttoria delle Operazioni di
Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso
informativo completo e tempestivo e con la facolt di richiedere
informazioni; e
iv) supporta le funzioni aziendali competenti nelle verifiche
preliminari relative allindividuazione delle Parti
Correlate e delle OPC ai sensi della Procedura e della normativa
vigente di tempo in tempo.
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3 PARTI CORRELATE
3.1 Definizione Parti Correlate
Un soggetto parte correlata alla Societ se:
a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso societ
controllate, societ fiduciarie o interposta persona:
i) controlla3 la Societ, n controllato o sottoposto a comune
controllo4;
ii) detiene una partecipazione nella Societ tale da poter
esercitare uninfluenza notevole5 su questa ultima;
iii) esercita il controllo sulla Societ congiuntamente con altri
soggetti;
b) una societ collegata6 della Societ;
c) una joint venture7 cui partecipa la Societ;
d) un Amministratore o Sindaco effettivo della Societ, nonch un
Dirigente con responsabilit strategiche
della Societ o della sua controllante.
3 Il controllo il potere di determinare le politiche finanziarie
e gestionali di unentit al fine di ottenere benefici dalle sue
attivit. Si presume che esista il controllo quando un soggetto
possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie
controllate, pi della met dei diritti di voto di unentit a meno
che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che
tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche
quando un soggetto possiede la met, o una quota minore, dei diritti
di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di
pi della met dei diritti di voto in virt di un accordo con altri
investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie
e gestionali dellentit in forza di uno statuto o di un accordo; (c)
il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o dellequivalente organo di governo
societario, e il controllo dellentit detenuto da quel consiglio o
organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di
voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o
dellequivalente organo di governo societario, e il controllo
dellentit detenuto da quel consiglio o organo (cfr. Regolamento
Parti Correlate - Allegato 1).
4 Il controllo congiunto la condivisione, stabilita
contrattualmente, del controllo su unattivit economica.
5 Linfluenza notevole il potere di partecipare alla
determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di unentit
senza averne il controllo e pu essere ottenuta attraverso il
possesso di azioni, clausole statutarie o accordi. Si presume
sempre se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente,
almeno il 20% dei voti esercitabili nellassemblea della
partecipata, salvo che non possa essere dimostrato il contrario. Di
contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per
esempio tramite societ controllate), una quota minore del 20% dei
voti esercitabili nellassemblea della partecipata, si presume che
la partecipante non abbia uninfluenza notevole, a meno che tale
influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di
un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei
diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di
avere uninfluenza notevole. Lesistenza di influenza notevole
solitamente segnalata dal verificarsi di una o pi delle seguenti
circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di
amministrazione, o nellorgano equivalente, della partecipata; (b)
la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la
partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro
tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni
rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) linterscambio
di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni
tecniche essenziali. (cfr. Regolamento Parti Correlate - Allegato
1)
6 Per societ collegata si intende unentit, anche senza
personalit giuridica, come nel caso di una societ di persone, in
cui il socio eserciti uninfluenza notevole ma non il controllo o il
controllo congiunto (cfr. Regolamento Parti Correlate - Allegato 1
).
7 Per Joint Venture si intende un accordo contrattuale con il
quale due o pi parti intraprendono unattivit economica sottoposta a
controllo congiunto (cfr. Regolamento Parti Correlate - Allegato
1).
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e) uno stretto familiare8 di uno dei soggetti indicati ai punti
precedenti (a) o (d);
f) unentit nella quale uno dei soggetti indicati ai precedenti
punti (d) o (e), esercita il controllo, il controllo
congiunto o linfluenza notevole di uno dei soggetti o detiene,
direttamente o indirettamente, una quota
significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di
voto;
g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o
individuale, italiano o estero costituito a favore dei
dipendenti della Societ o di qualsiasi altra entit ad essa
correlata e istituito o promosso dalla Societ stessa
nonch sulle quali questultima possa esercitare uninfluenza.
In caso di dubbio il CFO con il contributo del GGC, dovr
valutare in relazione alle specifiche circostanze, se
una parte possa essere considerata o meno come Correlata. Lesito
della valutazione sottoposta al parere
del CPC.
Ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del Regolamento Parti
Correlate, la presente procedura non si applica a
soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del
presente articolo 3.
3.2 Elenco delle Parti Correlate
La Societ istituisce un apposito elenco tenuto presso il LEG nel
quale vengono iscritte le Parti Correlate
individuate ai sensi del precedente articolo 4.1 (lElenco Parti
Correlate).
Tale elenco suddiviso nelle seguenti due sezioni:
Sezione Imprese/Persone Giuridiche;
Sezione Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati.
La predisposizione e laggiornamento del registro Parti Correlate
sono effettuati:
a) dal LEG, per quanto concerne la Sezione Imprese/Persone
Giuridiche e la parte della Sezione Persone
Fisiche relativa agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi e ai
soggetti ad essi correlati;
b) dalla funzione del personale, per quanto concerne la parte
della Sezione Persone Fisiche relativa (i) ai
dirigenti con responsabilit strategiche di societ del Gruppo
Cementir Holding e ai soggetti ad essi
correlati, nonch (ii) ai dirigenti con responsabilit strategiche
del soggetto che controlla Cementir
Holding e ai soggetti ad essi correlati.
LEG provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore
e Sindaco effettivo, ai Dirigenti con
responsabilit strategica della Societ nonch al soggetto che
controlla Cementir Holding, lavvenuta iscrizione
nel registro, richiedendo contestualmente ad ogni interessato la
trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti
8 Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari
che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal
soggetto interessato nei loro rapporti con la Societ. Essi possono
includere: a) il coniuge non separato legalmente e il convivente,
b) i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del
coniuge non legalmente separato o del convivente (cfr. Regolamento
Parti Correlate - Allegato 1).
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familiari, le entit nelle quali loro stessi ovvero i loro
stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma
congiunta, o linfluenza notevole ovvero detengono una quota
significativa, comunque non inferiore al 20%, dei
diritti di voto.
Gli Amministratori i Sindaci effettivi ed i Dirigenti strategici
di societ del gruppo Cementir Holding sono tenuti
a comunicare tempestivamente al LEG qualsiasi variazione
rilevante relativa ai soggetti ad essi collegati.
LElenco Parti Correlate, previa revisione del GGC/CFO, viene
inviato dal LEG semestralmente alla Societ
Controllante Quotata ed ai CFO OPCOS ed ai LEG OPCOS per
eventuali aggiornamenti.
In ogni caso LEG aggiorner lElenco Parti Correlate al
ricevimento da parte dei soggetti sopra menzionati di
comunicazioni di eventuali variazioni che i suddetti soggetti
sono obbligati a fornire alla Societ e proceder ad
inviarlo alla Societ Controllante Quotata ed alle OPCOS. (CFO
OPCOS/LEG OPCOS).
4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
I RESP (I soggetti competenti della Societ e delle Societ
Controllate a cui siano stati attribuiti i poteri) che
intendono effettuare unoperazione di valore superiore a 250.000,
prima di avviarne le trattative, devono
informare il CFO o il CFO OPCOS comunicando i dati
identificativi della controparte.
Ricevuta la comunicazione il CFO o il CFO OPCOS verifica che i
dati identificativi della controparte e la natura
della correlazione sulla base di quanto previsto dal Elenco
Parti Correlate.
Qualora, in esito delle suddette verifiche, ricorra unOPC, il
RESP render disponibili al CFO le informazioni
richieste nellAllegato 1.
Ricevuta la comunicazione, il CFO con il coinvolgimento del GGC,
effettua le verifiche necessarie e valuta se
(a) loperazione proposta rilevi quale OPC ai sensi del
Regolamento Parti Correlate e della presente Procedura,
verificando altres se essa rientri tra le OPC di Maggiore
Rilevanza o tra le OPC di Minore Rilevanza; o se (b)
loperazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti
dalla presente Procedura.
Qualora, in esito alle verifiche ricorra unOPC e loperazione
proposta non rientri in nessun caso di esenzione,
il CFO, con il supporto del GGC, avvia tempestivamente gli
adempimenti previsti dalla presente Procedura e
dalla normativa vigente.
5 OPERAZIONI ESCLUSE DALLAMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
PROCEDURA
5.1 Definizione di Operazioni Escluse
Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano
alle deliberazioni assembleari di cui allarticolo
2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi
spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione
della Societ, n alle deliberazioni in materia di remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche
rientranti nellimporto complessivo eventualmente determinato
dallAssemblea ai sensi dellarticolo 2389, terzo
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comma, del codice civile e dello Statuto della Societ, n alle
deliberazioni assembleari di cui allarticolo 2402
del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del
Collegio Sindacale della Societ.
Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano
alle OPC di Importo Esiguo per tali intendendosi
le operazioni che abbiano un importo non superiore a Euro
250.000. Non possibile frazionare una OPC in
una pluralit di operazioni distinte per beneficiare, nonostante
il valore complessivo dellOPC stessa,
dellesenzione relativa alla soglia di esiguit.
Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti
dallart. 5 comma 89 del Regolamento Parti
Correlate, sono altres escluse dallapplicazione della presente
Procedura le seguenti operazioni:
(a) Operazioni infragruppo, ossia quelle OPC effettuate con o
tra le societ controllate e con le societ
collegate purch nelle societ controllate o collegate non vi
siano interessi di altre parti correlate della Societ
individuati come significativi.
Si precisa che non si considerano interessi significativi quelli
derivanti dalla mera condivisione di uno o pi
amministratori o di altri dirigenti con responsabilit
strategiche tra la Societ e le societ controllate o collegate.
I criteri con i quali la Societ valuta la significativit degli
interessi sono i seguenti:
i) eventuali rapporti di natura patrimoniale significativi
esistenti tra le societ controllate o collegate, da un
lato, e gli amministratori, sindaci o dirigenti con
responsabilit strategiche della Societ coinvolti
nellOPC, dallaltro;
ii) eventuale sussistenza di un particolare interesse da parte
degli amministratori, o dei dirigenti strategici,
beneficiari di piani di incentivazione dipendenti dai risultati
conseguiti dalle societ controllate o
collegate con le quali lOPC svolta;
iii) ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata
(anche indirettamente, attraverso soggetti diversi
dalla Societ) dalla controllante della Societ, quando il peso
effettivo della partecipazione detenuta
dalla controllante sulla societ con la quale la OPC viene posta
in essere supera il peso effettivo della
partecipazione detenuta dalla stessa controllante nella
Societ10.
9 Il CFO/DP fornisce nella relazione sulla gestione semestrale e
annuale le informazioni:
a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo
di riferimento; b) sulle altre eventuali singole OPC, come definite
ai sensi dellarticolo 2427, 2 comma c.c., concluse nel periodo di
riferimento, che
abbiano influito in misura rilevante sulla situazione
patrimoniale o sui risultati della Societ; c) su qualsiasi modifica
o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che
abbiano avuto un effetto rilevante sulla
situazione patrimoniale o sui risultati della Societ nel periodo
di riferimento.
10 Per esempi illustrativi della presente fattispecie si rinvia
alla comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010.
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In tali ipotesi, la significativit degli interessi rimessa alla
valutazione del CFO/GGC, fermo restando che ove
la OPC coinvolga le Societ Controllate, il CFO OPCOS ed il LEG
OPCOS (ovvero in mancanza Chief Executive
Officer / Managing Director di ciascuna Societ Controllata)
garantiscono la collaborazione necessaria ai fini
della suddetta valutazione.
(b) Delibere consiliari in materia di remunerazione degli
amministratori e consiglieri investiti di particolari
cariche, diverse dalle precedenti, nonch dei dirigenti con
responsabilit strategiche, a condizione che:
i) la Societ abbia adottato una politica di remunerazione;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato
coinvolto un comitato costituito
esclusivamente da amministratori non esecuti in maggioranza
indipendenti (il Comitato
Remunerazione);
iii) sia stata sottoposta allapprovazione o al voto consultivo
dellAssemblea della Societ una relazione
che illustri la politica di remunerazione;
iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale
politica.
(c) Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati
dallassemblea ai sensi dellarticolo 114-bis del
Testo unico e le relative operazioni esecutive.
(d) Operazioni ordinarie ossia espletate nellordinario esercizio
dellattivit operativa11 e della
connessa attivit finanziaria concluse a condizioni equivalenti a
quelle di mercato o standard,
intendendosi per tali, le condizioni analoghe a quelle
usualmente praticate nei confronti di parti non correlate
per OPC di corrispondente natura, entit e rischio, ovvero basate
su tariffe regolamentate o su prezzi imposti,
ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Societ sia
obbligata per legge a contrarre ad un determinato
corrispettivo. In caso di applicabilit di tale fattispecie la
Societ tenuta aa adempiere a quanto previsto nel
successivo articolo 6.2.
Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano
applicazione anche ove si tratti di operazioni poste
in essere per il tramite di Societ Controllate di cui al
precedente articolo 10.
11 Per Attivit operativa, si intende linsieme: (i) delle
principali attivit generatrici di ricavi della societ e (ii) di
tutte le altre attivit di gestione che non siano classificabili
come di investimento o finanziaria. Lattivit finanziaria connessa
allattivit operativa della societ rientra tra lattivit ordinaria.
Infatti tale elemento consente di estendere il beneficio
dellesenzione anche a operazioni in astratto qualificabili come
finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo
svolgimento dellattivit operativa. Per Ordinario esercizio occorre
tener conto per ciascuna operazione dei seguenti elementi: oggetto,
ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni
contrattuali, natura della controparte, tempistica.
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5.2 Fase informativa
Fermi gli obblighi informativi previsti dallart. 114, comma 112,
del Testo Unico della Finanza, in caso di
applicabilit della fattispecie di esclusione di cui al
precedente articolo 6.1 lettera (d):
i) il CFO/DP, con lausilio del GGC, comunica alla Consob, entro
7 giorni dallapprovazione
delloperazione da parte dellorgano competente (ovvero, qualora
lorgano competente deliberi di
presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento
in cui il contratto, anche preliminare,
sia concluso in base alla disciplina applicabile), la
controparte, loggetto e il corrispettivo delle
Operazioni che hanno beneficiato dellesclusione dagli obblighi
di pubblicazione del documento
informativo di cui allart. 5 del Regolamento Parti Correlate, in
quanto superano individualmente gli indici
di rilevanza previsti per alle OPC di Maggiore Rilevanza.
ii) il CFO/DP indica nella relazione sulla gestione semestrale e
annuale, nell'ambito delle informazioni
previste dallarticolo 5 comma 8 del Regolamento Parto Correlate,
quali tra le operazioni soggette agli
obblighi informativi indicati siano state concluse avvalendosi
dell'esclusione prevista nel presente
paragrafo.
6 PROCEDURA PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA
Il CdA della Societ approva le OPC di Maggiore Rilevanza previo
motivato parere favorevole del CPC
sullinteresse della Societ al compimento dellOPC nonch sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale
delle relative condizioni.
6.1 Fase deliberativa
Il CFO predispone per il CPC uninformativa completa e adeguata
in merito agli elementi caratteristici della OPC
con particolare indicazione della natura della correlazione, dei
principali termini e condizioni dellOPC, la tempistica
prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo
seguito, le motivazioni sottostanti lOPC, nonch gli
eventuali rischi per la Societ e le sue controllate.
Tale informativa viene inviata al GGC che ne cura linoltro al
Presidente del CPC tempestivamente e comunque
non oltre il 20 giorno lavorativo precedente la riunione del CDA
chiamata a deliberare sullOPC.
12 Qualora lOPC sia soggetta anche agli obblighi di
comunicazione previsti dallarticolo 114, comma 1, TUF, nel
comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta
alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta
norma, le seguenti informazioni:
- lindicazione che la controparte delloperazione una parte
correlata con la relativa denominazione o nominativo e la
descrizione della natura della correlazione;
- se loperazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza;
- lindicazione circa leventuale successiva pubblicazione del
Documento Informativo; - la procedura che stata o sar seguita per
lapprovazione dellOPC ovvero se questultima rientri tra le
Operazioni Escluse; - leventuale approvazione delloperazione
nonostante lavviso contrario degli amministratori o consiglieri
indipendenti.
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Il CPC si riunisce in tempo utile per la convocazione del CDA
chiamato a deliberare sullOPC. La convocazione
del Comitato, corredata della relativa documentazione inoltrata
almeno 5 giorni prima della data del comitato
stesso. Nei casi di necessit ed urgenza linformativa deve essere
fornita non oltre 5 giorni prima del CDA
chiamato a deliberare sullOPC.
Il Presidente del CPC convoca una riunione del comitato per
esprimere il proprio parere vincolante
sullinteresse della Societ al compimento delloperazione nonch
sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni, entro cinque lavorativi
dalla ricezione della documentazione.
Il CPC, ovvero uno o pi componenti dallo stesso delegati, hanno
facolt di richiedere informazioni e formulare
osservazioni nonch di richiedere ogni altra informazione
ritenuta utile al fine della valutazione dellOPC.
Nellesercizio dei propri compiti, il CPC pu avvalersi, a spese
della Societ, della consulenza di uno o pi esperti
di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta
professionalit e competenza sulle materie oggetto
dellOPC, di cui accerta lindipendenza e lassenza di conflitti di
interesse. A tal proposito la Societ mette a
disposizione del CPC un budget di spesa per i servizi resi dagli
esperti indipendenti.
Il CPC rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni
prima della riunione del CdA della Societ convocata
per lapprovazione dellOPC ed entro lo stesso termine provvede a
trasmetterlo al LEG.
Una volta espresso il parere del CPC, lOPC viene sottoposta
allapprovazione del CdA della Societ.
Se il parere del CPC favorevole ed il CdA approva loperazione,
ne viene data informativa al mercato ed alla
Consob nei termini e nelle modalit previsti dal Regolamento
Parti Correlate.
In caso di parere negativo del CPC, il CdA, ove previsto dallo
statuto della Societ, pu sottoporre lOPC di
Maggiore Rilevanza allautorizzazione dellAssemblea ordinaria, la
quale, fermo il rispetto delle maggioranze di
legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di
conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di
almeno la met dei Soci Non Correlati votanti, sempre che questi
ultimi rappresentino in Assemblea almeno il
10% del capitale sociale con diritto di voto.
Nel caso in cui uno o pi dei componenti del CPC risultino
correlati rispetto ad una determinata OPC, essi
ove possibile saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli
adempimenti relativi a tale OPC, da uno o pi degli
altri Amministratori Indipendenti non correlati, in ordine di
anzianit, o, in mancanza, dal pi anziano degli altri
amministratori non indipendenti non correlati.
Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno
due Amministratori Indipendenti non correlati
che possano partecipare al CPC, le funzioni previste dal
presente paragrafo verranno svolte dallunico
Amministratore Indipendente non correlato o, in subordine, dal
CS.
6.2 Fase informativa
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a) Informativa alla Consob ed al mercato
Il CFO, con lausilio del GGC, predispone un documento
informativo redatto in conformit allAllegato 4 del
Regolamento Parti Correlate (Allegato 2: il Documento
Informativo). Il suddetto documento messo a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le
modalit previste dalla normativa vigente, entro 7
giorni dallapprovazione dellOPC da parte del CdA della Societ
ovvero, qualora il CdA deliberi di presentare
una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia
perfezionato.
Nel caso in cui lOPC di Maggiore Rilevanza riguardi una Societ
Controllata, il termine suddetto decorrer dal
momento in cui la Societ abbia avuto notizia dellapprovazione
dellOPC da parte dellorgano decisionale
competente ai sensi della governance societaria e delle deleghe
attribuite in seno alla Societ Controllata. Nei
stessi termini, vengono messi a disposizione del pubblico, in
allegato al Documento Informativo o sul sito
internet della Societ, gli eventuali pareri del CPC o di esperti
indipendenti. Con riferimento a questi ultimi (pareri
di esperti indipendenti) la Societ, motivando adeguatamente tale
scelta, pu limitarsi a pubblicare solo un
estratto purch questultimo contenga almeno gli elementi indicati
nellallegato 2 della presente procedura.
b) Informativa periodica al CDA ed al CS
Il CFO fornisce trimestralmente una completa informativa circa
lesecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza
al CdA ed al CS. Il CFO/DP fornisce nella relazione sulla
gestione annuale e semestrale linformativa contabile
periodica previsti dallart. 5 comma 813 del Regolamento Parti
Correlate. Sar altres cura del CFO mantenere
un archivio accurato circa le OPC di Maggiore Rilevanza
verificatesi durante il periodo di riferimento
7 PROCEDURA PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA
Il CdA della Societ ovvero lorgano delegato competente approvano
le OPC di Minore Rilevanza previo
motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate
sullinteresse di della Societ al compimento
dellOPC nonch sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale
delle relative condizioni.
13 Il CFO/DP fornisce nella relazione sulla gestione semestrale
e annuale le informazioni:
d) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo
di riferimento; e) sulle altre eventuali singole OPC, come definite
ai sensi dellarticolo 2427, 2 comma c.c., concluse nel periodo di
riferimento, che
abbiano influito in misura rilevante sulla situazione
patrimoniale o sui risultati della Societ; f) su qualsiasi modifica
o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che
abbiano avuto un effetto rilevante sulla
situazione patrimoniale o sui risultati della Societ nel periodo
di riferimento.
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7.1 Fase deliberativa
Il CFO predispone uninformativa completa e adeguata in merito
agli elementi caratteristici della OPC di Minore
Rilevanza con particolare indicazione della natura della
correlazione, dei principali termini e condizioni dellOPC,
la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento
valutativo seguito, le motivazioni sottostanti lOPC,
nonch gli eventuali rischi per la Societ e le sue
controllate.
Tale informativa viene inviata al GGC che ne cura il tempestivo
inoltro al Presidente del CPC.
Il Presidente del CPC convoca una riunione del comitato per
esprimere il proprio parere non vincolante
sullinteresse della Societ al compimento delloperazione nonch
sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni, entro cinque lavorativi
dalla ricezione dellinformativa suddetta.
Il CPC, ovvero uno o pi componenti dallo stesso delegati, hanno
facolt di richiedere informazioni e formulare
osservazioni nonch di richiedere ogni altra informazione
ritenuta utile al fine della valutazione dellOPC.
Il CPC, al fine di esprimere il proprio parere, ha la facolt di
farsi assistere, a spese della Societ, da uno o pi
esperti indipendenti di propria scelta. A tal proposito la
Societ mette a disposizione del CPC un budget di
spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti.
Il CPC rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni
prima della riunione del CdA della Societ convocata
per lapprovazione dellOPC ed entro lo stesso termine provvede a
trasmetterlo al LEG.
Una volta ottenuto il parere di cui sopra, lOPC di Minore
Rilevanza sar sottoposta allapprovazione dellorgano
decisionale competente ai sensi della governance societaria e
delle deleghe attribuite in seno alla Societ.
Nel caso in cui uno o pi dei componenti del CPC risultino
correlati rispetto ad una determinata OPC, essi
ove possibile saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli
adempimenti relativi a tale OPC, da uno o pi degli
altri Amministratori Indipendenti non correlati, in ordine di
anzianit, o, in mancanza, dal pi anziano degli altri
amministratori non indipendenti non correlati.
Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno
due Amministratori Indipendenti non correlati
che possano partecipare al CPC, le funzioni previste dal
presente paragrafo verranno svolte dallunico
amministratore indipendente non correlato, o in subordine dal
CS.
7.2 Fase Informativa
a) Informativa al mercato
Fermi gli obblighi previsti dallart. 114, comma 1 del Testo
Unico della Finanza14, in presenza di un parere
negativo non vincolante del CPC, il CFO, con lassistenza del
GGC, mette a disposizione del pubblico entro
14 Qualora lOPC sia soggetta anche agli obblighi di
comunicazione previsti dallarticolo 114, comma 1, TUF, nel
comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta
alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta
norma, le seguenti informazioni:
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15 gg dalla chiusura di ciascun trimestre, presso la sede
sociale e con le modalit indicate dalla normativa
vigente, un documento contenente lindicazione della controparte,
delloggetto e del corrispettivo delle OPC
approvate nel trimestre di riferimento nonch delle ragioni per
le quali si ritenuto di non condividere tale parere
negativo.
Nel medesimo termine il parere verr pubblicato in allegato al
suddetto documento o sul sito internet della
Societ.
b) Informativa periodica al CdA ed al CS e archivio delle OPC di
Minore Rilevanza
Il CFO fornisce trimestralmente una completa informativa circa
lesecuzione delle OPC di Minore rilevanza al
CdA ed al CS. Sar altres cura del CFO mantenere presso i propri
uffici un archivio accurato della
documentazione OPC di Minore Rilevanza verificatesi durante il
periodo di riferimento.
8 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLASSEMBLEA
Se lOPC da realizzare rientra nelle materie di competenza
dellAssemblea o deve essere da questa autorizzata,
dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le medesime
procedure indicate nei precedenti articoli 5, 7 e 8,
distinguendo a seconda che si tratti di OPC di Maggiore
Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza. In tal caso, il
CPC dovr rilasciare il proprio parere in sede di approvazione,
da parte del Consiglio di Amministrazione della
Societ, della proposta di delibera da sottoporre
allAssemblea.
Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Societ sono allegati i pareri del CPC
e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
Qualora, in relazione ad unOPC di Maggiore Rilevanza, la
proposta di deliberazione da sottoporre
allAssemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in
presenza del parere negativo del CPC, lOPC
ove previsto dallo Statuto della Societ e fermo il rispetto dei
quorum costitutivi e deliberativi richiesti per
ladozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o
straordinaria non potr essere realizzata qualora
la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della
maggioranza dei Soci Non Correlati votanti,
sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il
10% del capitale sociale con diritto di voto.
9 OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIET CONTROLLATE
- lindicazione che la controparte delloperazione una parte
correlata con la relativa denominazione o nominativo e la
descrizione della
natura della correlazione;
- se loperazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza;
- lindicazione circa leventuale successiva pubblicazione del
Documento Informativo; - la procedura che stata o sar seguita per
lapprovazione dellOPC ovvero se questultima rientri tra le
Operazioni Escluse;
- leventuale approvazione delloperazione nonostante lavviso
contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.
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Le procedure indicate nei precedenti articoli 6, 7 e 8 si
applicano anche qualora unOPC sia posta in essere da
una Societ Controllata e il Consiglio di Amministrazione della
Societ (o altro soggetto a cui siano stati attributi
poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta
autonoma, in adesione a raccomandazioni del
Codice di Autodisciplina o per prescrizioni di legge o
regolamento, esamini o approvi preventivamente
loperazione da realizzare.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto
a cui siano stati attribuiti poteri alleffettuazione
di specifiche operazioni), sentito il CFO, GGC e il CPC, pu di
volta in volta proporre al Consiglio di
Amministrazione della Societ che le procedure descritte nei
precedenti articoli 6, 7 e 8 siano applicate dalla
Societ anche per le OPC autonomamente compiute dalle Societ
Controllate.
A tal fine, il Chief Executive Officer / Managing Director di
ciascuna Societ Controllata responsabile di:
a) impartire opportune istruzioni al personale della propria
societ affinch la presente Procedura sia applicata
dalla stessa;
b) garantire che le OPC di Maggiore Rilevanza siano approvate
dagli organi competenti nel rispetto della
governance societaria locale;
c) individuare per ciascuna operazione rilevante ai fini della
presente Procedura un organo delegato che, a
seconda dei casi, risulti competente sulla base delle
attribuzioni ad esso conferite in virt della delibera
consiliare di nomina;
d) assicurare che tutte le OPC approvate ai sensi della presente
procedura siano tempestivamente
comunicate al CFO e al CFO OPCOS ai fini delladempimento degli
obblighi informativi previsti dalla
normativa vigente.
Il CFO OPCOS di ciascuna Societ Controllata responsabile della
raccolta e conservazione delle adeguate
informazioni sulle OPC concluse nel periodo di riferimento.
10 DELIBERE QUADRO
Ai fini della presente Procedura ammessa ladozione di delibere
quadro relative a serie di OPC omogenee da
compiere da parte della Societ, direttamente ovvero per il
tramite di societ direttamente e/o indirettamente
controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che
verranno individuate dal Consiglio di
Amministrazione della Societ. In tal caso le delibere
quadro:
a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1
anno; e
b) dovranno riferirsi ad OPC sufficientemente determinate,
indicando almeno il prevedibile ammontare massimo
delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la
motivazione delle condizioni previste.
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Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle
previsioni di cui sopra, in funzione del prevedibile
ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera
quadro, cumulativamente considerate.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nellambito
dellinformativa periodica sullandamento della
gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al CdA
e al CS, con cadenza almeno trimestrale, una
completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere
quadro.
In occasione dellapprovazione di una delibera quadro da parte
del CdA, la Societ pubblicher un documento
informativo ai sensi dellarticolo 5 del Regolamento Parti
Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo
delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento
individuato nella delibera quadro superi taluno degli
indici di rilevanza previsti per alle Operazioni di Maggiore
Rilevanza.
Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in
attuazione di una delibera quadro non si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
11 DISPOSIZIONI FINALI
Il CdA valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno
triennale, se procedere ad una revisione della
presente Procedura tenendo contro, tra laltro, dellefficacia
dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche
eventualmente intervenute negli assetti proprietari della
Societ.
Le eventuali modifiche alla presente Procedura sono approvate
dal CdA previo parere del CPC.
LEG trasmette la Procedura, unitamente allelenco dei soggetti
inclusi nellElenco Parti Correlate, al CFO/DP e
alle principali funzioni aziendali della Societ, nonch alle
Funzioni che devono presidiare il rispetto della
Procedura (ad esempio, la Funzione di Internal Audit e il
Collegio Sindacale).
La Procedura altres trasmessa, a cura del LEG agli
amministratori e alle principali funzioni aziendali delle
Societ Controllate, affinch le stesse ne prendano visione e, per
quanto di loro competenza o a loro carico, la
osservino.
Il CS vigila sulla conformit della presente Procedura ai
principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate
nonch sulla sua osservanza e ne riferisce allAssemblea della
Societ ai sensi dellart. 153 del Testo Unico
della Finanza.
Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura
si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
12 ALLEGATI
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ALLEGATO 1: Informativa circa OPC
ALLEGATO 2: Documento Informativo
ALLEGATO 3: Flow charts
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ALLEGATO 1
Informativa circa OPC
Linformativa da inviare ai sensi del paragrafo 4.2 della
presente procedura deve contenere le informazioni riepilogate nel
seguente prospetto.
1) Societ coinvolte nelloperazione
2) Natura delloperazione
3) Condizioni economiche pattuite
4) Data efficacia delloperazione
5) Motivazione operazione
6) Eventuale esistenza interessi dei manager coinvolti
NOTE:
1) lindividuazione delle societ controparti dellOPC;
2) Es. acquisto/vendita immobili e/o partecipazioni,
sottoscrizione finanziamenti; locazione immobili, forniture di beni
e
servizi ecc);
3) Es. corrispettivo, termini e modalit di pagamento, interessi,
eventuali garanzie ecc. Qualora le condizioni economiche
delloperazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o
standard, occorre motivare adeguatamente tale equivalenza;
4) Indicare la tempistica di realizzazione delloperazione e se
la stessa subordinata a qualche condizione sospensiva;
5) Indicare le motivazioni sottostanti che hanno condotto alla
decisione di concludere loperazione con una parte correlata
e non con un terzo;
6) Se lammontare dei compensi dei componenti dellorgano di
amministrazione della societ coinvolta nellOPC
destinato a variare in conseguenza delloperazione, dettagliate
indicazioni delle variazioni.
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ALLEGATO 2
Documento informativo relativo ad OPC di Maggiore Rilevanza
Nei casi in cui la Societ ponga in essere OPC di Maggiore
Rilevanza come individuate al paragrafo [], il
Documento Informativo previsto dallarticolo [] della presente
Procedura Parti Correlate deve riportare
almeno le seguenti informazioni:
Indice
1. Avvertenze
Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali
conflitti di interesse derivanti dalloperazione con parte
correlata descritta nel documento informativo.
2. Informazioni relative alloperazione
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalit, termini e
condizioni delloperazione.
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui loperazione stata
posta in essere, della natura della correlazione
e, ove di ci sia data notizia allorgano di amministrazione,
della natura e della portata degli interessi di tali parti
nelloperazione.
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della
convenienza per la societ delloperazione. Qualora
loperazione sia stata approvata in presenza di un avviso
contrario degli amministratori o dei consiglieri
indipendenti, unanalitica e adeguata motivazione delle ragioni
per le quali si ritiene di non condividere tale
avviso.
2.4. Modalit di determinazione del corrispettivo delloperazione
e valutazioni circa la sua congruit rispetto ai
valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni
economiche delloperazione siano definite
equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare
adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi
elementi di riscontro. Indicare leventuale esistenza di pareri
di esperti indipendenti a supporto della congruit
di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi,
precisando:
- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e
designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti
indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni
economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti
indipendenti e (i) la societ emittente, (ii) i soggetti che
controllano lemittente, le societ controllate dallemittente o
soggette a comune controllo con questultima, (iii)
gli amministratori delle societ di cui ai punti (i) e (ii),
prese in considerazione ai fini della qualificazione
dellesperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali
relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini
del giudizio sullindipendenza. Le informazioni sulle eventuali
relazioni possono essere fornite allegando una
dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
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- i termini e loggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruit
del corrispettivo. Indicare che i pareri degli esperti
indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai
sensi dellarticolo 5 del Regolamento Parti Correlate,
sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito
internet della societ. Gli elementi essenziali dei
pareri che comunque devono essere pubblicati sono i
seguenti:
- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati
nellespletamento dellincarico (ad esempio con riguardo
allaccesso ad informazioni significative), delle assunzioni
utilizzate nonch delle condizioni a cui il parere
subordinato;
- evidenza di eventuali criticit segnalate dagli esperti in
relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti
per esprimersi sulla congruit del corrispettivo;
- indicazione dellimportanza relativa attribuita a ciascuno dei
metodi di valutazione adottati ai fini sopra
specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di
valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia
individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con
cui
stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei
dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a
riferimento per lapplicazione di ciascun metodo.
Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi
pubblici, confermare che tali informazioni sono state
riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa
riferimento e che, per quanto a conoscenza
dellemittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le
informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.
2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e
finanziari delloperazione, fornendo almeno gli indici
di rilevanza applicabili. Se loperazione supera i parametri di
significativit determinati dalla Consob ai sensi
degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare
che saranno pubblicate informazioni finanziarie
pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma
4 del citato art. 70 ovvero dallart. 71 e nei
termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la
facolt di pubblicare un documento unico ai sensi
del paragrafo 4.5.2 lettera e).
2.6. Se lammontare dei compensi dei componenti dellorgano di
amministrazione della societ e/o di societ
da questo controllate destinato a variare in conseguenza
delloperazione, dettagliate indicazioni delle
variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento,
comunque, di una dichiarazione in tal senso.
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2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte
siano i componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, direttori generali e dirigenti dellemittente,
informazioni relative agli strumenti finanziari dellemittente
medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli
interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie,
previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dellallegato I al Regolamento
n. 809/2004/CE.
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno
condotto o partecipato alle trattative e/o istruito
e/o approvato loperazione specificando i rispettivi ruoli, con
particolare riguardo agli Amministratori
Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di
approvazione delloperazione, specificare i nominativi
di coloro che hanno votato a favore o contro loperazione, ovvero
si sono astenuti, specificando le motivazioni
degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi
dellarticolo 5 del Regolamento Parti Correlate, gli
eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati
al documento informativo o pubblicati sul sito
internet della societ.
2.9. Se la rilevanza delloperazione deriva dal cumulo di pi
operazioni compiute nel corso dellesercizio con
una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a
questultima sia alla societ, le informazioni indicate
nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a
tutte le predette operazioni.
GROUP PROCEDURE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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mezzo qualsiasi, senza il consenso di Cementir Holding S.p.A.
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ALLEGATO 3
Flow chart operazioni con parti correlate sintetico
CFO verifica OPC:
rientra nei
CASI DI ESCLUSIONE?
LEGALE
Invia ogni 6 mesi
ELENCO PARTI
CORRELATE
Operazioni infragruppo
Delibere Consiliari (compensi)
Piani di compensi (stock option)
Delibere Assembleari (compensi)
Operazioni ordinarie
VERIFICA
INDICI DI RILEVANZA
SI, quali?
NO
Almeno
UNO degli indici
>al 5%
Ovvero
> al 2,5% per le operazioni con la
controllante quotata o con soggetti
a questultima correlati che
risultino a loro volta correlati
alle societ
SINO
OPERAZIONI DI
MAGGIORE
RILEVANZA
OPERAZIONI DI MINORE
RILEVANZA
Determinare
INDICI DI RILEVANZA
Almeno
UNO degli indici
>al 5%
Ovvero
> al 2,5% per le operazioni
con la controllante
...etc...
NO
Informativa obbligatoria:
- relazione intermedia sulla
gestione
- relazione sulla gestione
annuale
SI
OPC - Operazioni di
trasferimento di risorse,
servizi o obbligazioni, anche
senza corrispettivo
Informativa obbligatoria
prevista dalla procedura
PR11 Bilancio e Documenti
periodici
GROUP PROCEDURE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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Flow chart operazioni di maggiore rilevanza
CFO verifica OPC:
rientra nei
CASI DI ESCLUSIONE?
NO
VERIFICA
INDICI DI RILEVANZA : E OP
di MAGGIORE RILEVANZA?SI
Comitato Parti Correlate riceve le
informazioni da GC/CFO e partecipa
alla fase delle trattative e
distruttoria
COMITATO RILASCIA
PARERE POSITIVO ?
CDA approva
loperazione
Documento informativo messo a
disposizione del pubblico e
pubblicazione sul sito (entro 7
gg dalla chiusura del Trimestre)
dal CFO/GC
(vedi 6.1.2)
CDA
Intende cmq
approvare
loperazione?
NO
SI
La societ tenuta a convocare,
senza indugio, lAssemblea degli
Azionisti in sede ordinaria che
dovr autorizzare, ai sensi
dellart.2364, comma1 n.5 cc, tale
OPC (sistema WHITEWASH)
Il CdA e il CS ricevono completa
informativa trimestrale
sullesecuzione delle OPC dal
CFO/GC
STOP
OPC
OPC - Operazioni di trasferimento di
risorse, servizi o obbligazioni, anche
senza corrispettivo
OPERAZIONI DI MINORE
RILEVANZANO
SINO
GROUP PROCEDURE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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Flow chart operazioni di minore rilevanza
CFO verifica OPC:
rientra nei
CASI DI ESCLUSIONE?
NO
CFO VERIFICA
INDICI DI RILEVANZA: OP DI
MAGGIORE RILEVANZA?NO
GC/CFO INVIANO INFO A
COMITATO PARTI CORRELATE
Comitato rilascia
parere NON vincolante
(entro 5 gg)PARERE POSITIVO ?
Il CdA e il CS ricevono completa
informativa trimestrale
sullesecuzione delle OPC dal
CFO/GC
Approvazione Organo
Deliberante competente, ai
sensi della Governance
Societaria
OPC - Operazioni di trasferimento di
risorse, servizi o obbligazioni, anche
senza corrispettivo
OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZASI
NO
Informativa messa a
disposizione del pubblico e
pubblicazione sul sito (entro
15 gg dalla chiusura del
Trimestre) dal CFO/GC
(vedi 7.1.2)
SI
Approvazione Organo
Deliberante competente, ai
sensi della Governance
Societaria