( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 1 8473 INFERMIERISTICA (2014-2015) 39298 SCIENZE DI SANITÀ PUBBLICA (C.I.) 00701 MEDICINA LEGALE thanatos segreto referto/rapporto
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8473 INFERMIERISTICA (2014-2015)
39298 SCIENZE DI SANITÀ PUBBLICA (C.I.)
00701 MEDICINA LEGALE
thanatos
segreto
referto/rapporto
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Thanatos
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ex
art. 150
C.P.
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“Nel XX secolo, la morte ha rimpiazzato il sesso come principale interdizione.
Una volta si diceva ai bambini che erano nati sotto un cavolo,
ma essi assistevano alla grande scena degli addii nella camera
e al capezzale del morente.
Oggi i bambini sono iniziati, fin dalla più giovane età, alla fisiologia
dell’amore e della nascita, ma quando non vedono più il nonno e
domandano il perché, si risponde loro, in Francia, che è partito per
un grande viaggio molto lontano, e, in Inghilterra, che riposa in un
bel giardino in cui spunta il caprifoglio.
Non sono più i bambini che nascono sotto i cavoli,
ma sono i morti che scompaiono tra i fiori.”.
Aries P (1979) L’uomo e la morte dal Medioevo ad oggi. Bari; p 186.
… tabuizzazione della morte …
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differenziare i fenomeni post-mortali da quelli vitali, e
ciò al fine di interpretare nel giusto rilievo le
manifestazioni di vita residua e di non scambiare per
alterazioni patologiche quelle puramente cadaveriche.
(Puccini C - 1999 - Istituzioni di Medicina legale. CEA Milano; pagg 629 e segg.)
Tanatologia forense
stabilire con certezza che l’individuo è morto
(tanatodiagnosi) distinguendo la morte reale dalla
morte apparente;
determinare il momento in cui è avvenuto il decesso
(tanatocronologia) basandosi sullo studio
comparativo dei fenomeni cadaverici, in modo da
fissare l’epoca della morte;
“… studia il fenomeno della morte e le modificazioni cui va incontro il corpo dell’uomo
divenuto cadavere, allo scopo di risolvere le questioni giudiziarie, amministrative e
professionali che sono connesse all’avvenimento stesso della morte.”
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estinzione graduale delle attività organiche
- cessazione attività respiratoria, circolatoria e nervosa;
- non possibile la ripresa spontanea;
- ancora possibile la rianimazione; Morte relativa
- cessazione attività respiratoria, circolatoria e nervosa;
- non possibile la ripresa spontanea;
- non più possibile la rianimazione;
- temporanea persistenza di attività biologiche elementari e
incoordinate a livello cellulare (fenomeni di “vita residua”
in graduale estinzione);
Morte intermedia
- cessazione anche delle attività cellulari;
- totale scomparsa di ogni manifestazione di vita;
- inizio distruzione cellulare (autolisi);
- il cadavere soggiace inerte alle forze esterne della natura.
Morte assoluta
Fasi della morte
( una tavola dal “De Humani
Corporis Fabrica” di Andrea
Vesalio )
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trasformativi
abiotici
immediati
consecutivi
perdita della coscienza;
perdita della sensibilità;
perdita della motilità;
perdita del tono muscolare;
cessazione del circolo;
cessazione del respiro;
raffreddamento del corpo;
rigidità cadaverica;
ipostasi;
disidratazione;
acidificazione;
perdita eccitabilità neuro-muscolare;
speciali
distruttivi
autolisi;
autodigestione;
putrefazione;
macerazione;
mummificazione;
saponificazione;
corificazione.
Fenomeni cadaverici
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linea ascellare anteriore
ipostasi
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linea ascellare media
pseudopetecchie
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differenza di tonalità
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differenza di tonalità
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zone di appoggio
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disidratazione
putrefazione
( reticolo venoso putrefattivo )
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netta demarcazione evolutiva del processo putrefattivo
corificazione
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Periodo enfisematoso
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Periodo colliquativo
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Periodo colliquativo
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Periodo della
scheletrizzazione
corificazione
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macerazione
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macerazione
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Entomologia cadaverica
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Decesso a domicilio Decesso in ospedale
Dichiarazione di morte Avviso di morte
( R.D. 9 luglio 1939, n.1238. Art. 138 )
( D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 Art.72 )
entro 24 ore
Ufficiale di
Stato Civile
( R.D. 9 luglio 1939, n.1238. Art.141 )
( D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 Art.74 )
medico necroscopo Accertamento della morte
tra la 15a e la 30a ora
medico curante / medico necroscopo
entro 24 ore dall’accertamento (D.P.R.285/90, art.1.6)
denuncia delle cause di morte
Regolamento di polizia mortuaria
Periodo di osservazione
del cadavere (ex artt 8 e 9, DPR 285/90)
24/48 ore
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Decreto Eugenio Napoleone ( dal Palazzo Reale di Milano il giorno 3 gennaio 1811 )
Art.1: “In caso di morte di qualunque persona, è obbligo dei superstiti delle famiglie, ed in mancanza di
essi, dei conviventi col defunto, di notificare la morte, nel più breve termine, all’Uffiziale dello Stato civile.
Art.3: “Nei casi di morte per malattie contagiose, e di rapida putrefazione dei cadaveri … le Deputazioni di
Sanità … possono ed anche devono, secondo le circostanze, abbreviare il prescritto termine delle
ventiquattr’ore, … Viceversa nei casi di morte repentina, ed in tutti quelli pei quali vi possa esser sospetto
di morte apparente, come nelle asfissie, nelle malattie convulsive ecc. secondo il pronunziato criterio del
Medico o Chirurgo non dovrà farsi seppellimento, se non quarant’otto ore dopo la morte.”.
Codice di Napoleone il Grande del Regno d’Italia ( Milano, stamperia reale, 1806 )
Capo IV (Degli Atti di morte)
“ 77. Non si darà sepoltura, se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi
su carta non bollata e senza spesa. L’ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo … il
trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de’ casi contemplati dai regolamenti di
polizia.”.
tafofobia !!
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Codice di Napoleone il Grande del Regno d’Italia, Milano, stamperia reale, 1806 (“edizione originale e la sola ufficiale”) (altra edizione, identica: Codice di Napoleone il Grande, Lucca 1812)
“ Art. 77. (…) L’ufficiale dello stato civile non potrà accordarla
(l’autorizzazione alla sepoltura), se non dopo che si sarà trasferito
presso il defunto per assicurarsi della morte (…).”.
Decreto Eugenio Napoleone, dato dal Palazzo Reale di Milano il giorno 3 gennaio 1811
Art.2 : “L’Uffiziale dello Stato civile si assicura della morte dell’individuo, e ne
autorizza il seppellimento, a norma del disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice
Napoleone.”.
RD 25 giugno 1865 n 2358, per l’approvazione e pubblicazione del Codice civile e delle disposizioni sulla pubblicazione,
interpretazione ed applicazione delle Leggi in generale.
Art. 385: “(…) L’uffiziale dello stato civile non potrà accordarla (l’autorizzazione
alla sepoltura) se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente
o per mezzo di un suo delegato (…).”.
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RD 9 luglio 1939 n1238 (Ordinamento di stato civile) (GU 1 settembre 1929 n 204)
Titolo VII (Dei registri e degli atti di morte)
(…)
Art. 141:
“Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello
stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
L’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse
ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e
dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un
medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve
rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.”.
(…)
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 30
RD 21 dicembre 1942 n 1880
(Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria) (GU 16 giugno 1943 n 139)
Art. 4:
“Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello
stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario
incaricato dal Podestà, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato
ad un medico speciale.
Il medico necroscopo dipende dall'ufficiale sanitario ed a questi riferisce
sull'espletamento del proprio servizio.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo
l'apposito certificato scritto, previsto dall’art. 141 sull’ordinamento dello
stato civile.
La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di
quindici ore dal decesso.”.
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 31
DPR 21 ottobre 1975, n. 803
Regolamento di polizia mortuaria. (GU n.22 del 26-1-1976 - Suppl. Ordinario )
Art. 4:
“Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico
condotto o da altro sanitario nominato dal sindaco.
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario
o da un medico da lui delegato.
I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dall'ufficiale sanitario ed a questi
riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 365 del codice penale.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito
certificato previsto dal citato art. 141.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di
quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.”.
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 32
DPR 10 settembre 1990 n 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) (GU 12 ottobre 1990 n 239 SO)
(…)
ART. 4
Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da
un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore
sanitario o da un medico da lui delegato.
(…)
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo
l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non
prima di 15 ore dal decesso (…) e comunque non dopo le 30 ore.
(…)
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 33
DPR 3 Novembre 2000 n 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a
norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) (GU 30 dicembre 2000 n 303 SO n 223/L);
Titolo IX (Delle registrazioni degli atti di morte);
Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione):
(…) 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare
l'autorizzazione (alla inumazione o tumulazione di un cadavere)
se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi
espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato
della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte
violenta. (…).”
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 34
R.d.C. 30 agosto 2013
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 35
Accertamento “strumentale” della morte
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo
Legge 29 dicembre 1993, n.578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte)
Art.1 (Definizione di morte)
Soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a misure rianimatorie arresto cardiaco
E.c.g. > 20’
“un medico” - stato di incoscienza;
- assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;
- silenzio elettrico cerebrale
“il medico della struttura”
“cardiaco” “cerebrale” ( L.578/93. Art.2 Accertamento di morte )
accertamento
D.M. 22 agosto 1994, n.582 (Regolamento recante le modalità per
l’accertamento e la certificazione di morte)
Art 1 Art. 2 “cessazione di attività cerebrale” ( L.578/93. Art.3 )
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 36
immediata comunicazione dell’esistenza
di un caso di morte per cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell’encefalo ( Art. 3, L. 578/93 )
Collegio medico: 1) medico legale (o medico di direzione sanitaria o anatomopatologo)
2) medico anestesista-rianimatore
3) medico neurofisiopatologo (o neurologo/ neurochirurgo esperto in elettroencefalografia)
a) stato di incoscienza;
b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso
oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici
portati nel territorio di innervazione del trigemino, riflesso
carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della
ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia
accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40;
c) silenzio elettrico cerebrale
( Art. 3, D.M. 582/94)
Direzione sanitaria
… verifica di ...
… pronta convocazione del ...
( Art. 2, comma 5, L. 578/93 )
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 37
Decreto Ministeriale 22 agosto 1994, n.582 (Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte) (G.U. 19 ottobre 1994, n. 245)
Legge 29 dicembre 1993, n.578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) (G.U. 8 gennaio 1994, n.5)
Regolamento applicativo
Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento
recante le modalita' per l'accertamento e la certificazione di morte») (GU 136 12/06/08)
Aggiornamento
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 38
La simultaneità delle condizioni necessarie
ai fini dell’accertamento deve essere
rilevata dal collegio medico per almeno:
Periodo di osservazione non inferiore a 6 ore per tutti
tre volte (all’inizio, a metà ed alla fine del periodo di osservazione).
(art. 4.3, D.M. 582/94)
due volte (all’inizio e alla fine del periodo di osservazione).
( Art. 4.3, D.M. 11 aprile 2008 )
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 39
registrazione
ECG & EEG
supporto digitale
supporto cartaceo
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 40
PROCEDURA AZIENDALE PAxx Rev. x Pag. 6/12
GESTIONE DEI DECESSI
(…)
•6.2.2. RESPONSABILITÀ
•Le responsabilità della corretta esecuzione delle attività sono
dell’INFERMIERE e del MEDICO, coadiuvati dall’OSS.
•6.2.3. ATTIVITÀ
•All’aggravamento delle condizioni del paziente e se i familiari lo richiedono,
l’infermiere contatta il ministro del culto osservato dal paziente. (???)
•L’infermiere esegue l’E.C.G. e, dopo la refertazione del medico, lo allega
alla cartella clinica del paziente; mette a disposizione del medico la cartella
clinica del paziente, il modulo ISTAT, il modulo di dichiarazione e
accertamento di decesso (???) e, in caso di necessità, il modulo di
richiesta di riscontro diagnostico.
(…)
? ? ?
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 41
Figure giuridiche ... gradi diversi di coinvolgimento del singolo
nell’ambito dell’articolato rapporto stato-società ...
pubblico ufficiale:
(art.357 c.p.) "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.".
incaricato di pubblico servizio:
(art.358 c.p.) "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.".
esercente un servizio di pubblica necessità:
(art.359 c.p.) "Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia
per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica
Amministrazione.".
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 42
Il segreto professionale riguarda ogni notizia che non deve essere divulgata; fatti o
cose attinenti alla sfera privata della persona. Il titolare del segreto è soltanto la
persona assistita. E' punito, a querela, chi lo rivela o lo impiega dolosamente.
Rivelazione di segreto professionale: (art.622 c.p.)
"Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della
propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da L.60.000 a un
milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.". (Procedibilità a
querela, competenza: Pretore)
stato:
ufficio:
professione:
arte:
esercizio di particolari incombenze, private o pubbliche, non aventi natura
professionale in senso stretto (mansioni impiegatizie per enti pubblici o privati)
esercizio abituale di attività individuali a favore di chi ne abbia necessità e/o
ne faccia richiesta (medico, infermiere, avvocato, ecc.)
attività individuali, tra le quali sono ricomprese le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie.
particolare condizione giuridica, anche non professionale, che consente di
venire a conoscenza di fatti privati (stato di studente, stato sacerdotale, ecc.)
segreto professionale
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 43
Giuste cause di rivelazione del segreto professionale
Cause legali:
qualora vi sia conflitto tra l'interesse privato de paziente e gli interessi della
collettività (causa socialmente rilevante) (equilibrio e buon senso!!).
Cause sociali:
necessaria per circostanze inerenti lo stesso interessato o dovute a finalità
sociali (consulto specialistico, didattica, ecc.)
Trasmissione del segreto:
Norme imperative (obbligano a rendere noto):
denuncie, rapporti, referti, consulenze tecniche, visite fiscali, ecc.
Norme scriminative (escludono la punibilità): consenso del titolare, caso fortuito o forza maggiore, violenza od
inganno, difesa della propria onorabilità, ecc.
Norme permissive (facoltà di astenersi dal testimoniare nei
processi (autorevoli pareri discordi: diritto od obbligo?)
Art.200 c.p.p. (Segreto professionale): “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria,:
(...) c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; (...).
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata,
provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. (...).”.
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 44
E’ un mezzo di informativa, un atto scritto col quale il sanitario dichiara conformi a
verità I fatti di natura tecnica riscontrati ed accertati personalmente nell’esercizio
della professione, dei quali in certificato è destinato a provare l’esistenza.
Requisiti: chiarezza e veridicità.
(art.481 c.p.) (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): “Chiunque,
nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato,
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a un
milione.”. (Procedib.d’ufficio; compet.: Pretore)
La falsità ideologica si riferisce ai fatti dei quali il certificato è destinato a provare la verità, non ai giudizi espressi; presuppone il dolo,
ossia la volontà e la consapevolezza di alterare la verità, altrimenti il certificato è soltanto erroneo.
Falsità materiale: vera e propria “falsificazione” del documento.
I certificati si distinguono in:
certificato medico
obbligatori nei riguardi del medico
quelli disposti per legge per la tutela di interessi pubblici, che il medico inoltra di sua iniziativa
perchè la legge pone a carico del sanitario il dovere della certificazione (accertato decesso,
infortunio sul lavoro, assistenza al parto, ecc.)
facoltativi
quelli destinati ad un uso strettamente privato che sono esibiti dall’interessato, a sua discrezione,
presso enti pubblici o privati per propria utilità.
obbligatori nei riguardi del cittadino
presentazione in conformità di precise disposizioni di legge, per esercitare un proprio diritto od un
proprio interesse legittimo o comunque fruire di provvidenze, subordinate all’esistenza di
determinate condizioni sanitarie.
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 45
Con l'acronimo si sbaglia di più - Le sigle confondono e mettono a rischio sicurezza
Secondo una serie di studi internazionali l'uso di acronimi e abbreviazioni mette a rischio la
sicurezza dei pazienti, moltiplicando il pericolo di errori.
Negli Stati Uniti una recente ricerca indica che il 5 per cento su 30mila errori medici analizzati (alcuni
fatali) è legato proprio alle abbreviazioni.
Secondo la Medical Defence Union britannica sigle e acronimi possono avere significati diversi e
generare confusione.
Fra gli errori più comuni, quelli legati ad abbreviazioni di nomi di farmaci e dosaggi.
Secondo uno studio pubblicato a novembre su 'Archives of Disease in Childhood', a creare numerose
insidie in pediatria sono proprio le sigle. Di fronte a una serie di acronimi, un campione di pediatri ha
dato loro lo stesso significato in una percentuale di casi che varia dal 56 al 94 per cento.
Non solo: altri specialisti hanno interpretato correttamente le stesse sigle solo nel 31-63 per cento dei
casi. Insomma, a volte neanche i professionisti della salute sanno interpretare quelle paroline brevi e
misteriose.
Una comunicazione chiara e concisa è essenziale, specie quando le cure sono gestite da equipe
multidisciplinari.
Kevin Cleary (National Patient Safety Agency): "Abbreviazioni su note cliniche, prescrizioni e schede
di terapia dovrebbero essere ridotte al minimo. Confondono e presentano rischi per il paziente.
Secondo i nostri dati almeno un malato è morto nel Paese, negli ultimi dodici mesi, per ragioni
collegate a errori nell'interpretazione di abbreviazioni".
( f.l. - IML BO ) L. I° liv. Infermieristica ( 2014-2015 ) - "Medicina legale" - pag : 46
Gli esercenti una professione sanitaria sono richiesti di collaborazione informativa,
riguardante fatti criminosi, finalizzata al buon funzionamento della giustizia.
Il referto è l'atto con il quale un esercente una professione sanitaria riferisce
all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che
possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.
Omissione di referto (art.365 c.p.)
“Chiunque, avendo nell' esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od
opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel il quale si debba procedere d'
ufficio, omette o ritarda di riferirne all' Autorità indicata nell' articolo 361, è punito con la multa fino
a un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita
a procedimento penale. (Procedibilità d'ufficio, competenza: Pretore)
Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato: “all' Autorità giudiziaria o ad un' altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne”
Referto (art. 334 c.p.p.).
“1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo,
immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiali di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto
indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova
attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento;
dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli
effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.”.
referto
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Chi è tenuto al referto?
Quando?
A chi?
attività tanto su persona vivente, per
solo accertamento, o in altre circostanze
(su cadavere o analisi, ecc.)
attività con finalità
diagnostico-terapeutica
su persona vivente.
criterio
“cronologico”
attività ripetuta e
prolungata nel tempo
attività unica e ben
delimitata temporalmente
All'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
criterio
“qualitativo”
assistenza opera
qualsiasi esercente una professione sanitaria: quindi, non solo il medico,
l’odontoiatra, il veterinario ed il farmacista, ma anche l’ostetrica, l’infermiere,
l’assistente sanitario, ecc.
Quando l'esercente una professione sanitaria abbia appreso direttamente di
fatti riferibili a delitto perseguibile d'ufficio (contro la vita, l'incolumità individuale o
pubblica, la libertà individuale, manomissione di cadavere, ecc.), in occasione di una
personale prestazione professionale (assistenza od opera).
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“Esenzione” dall'obbligo del referto
Casi di non punibilità. (Art. 384 c.p.)
“Nei casi previsti dagli articoli 361,362,363,364,365,366,369,371-bis,372,373,374 e
378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell' onore. (...).”.
Esposizione a procedimento penale della persona assistita
(rissa, duello, ferimento in corso di omicidio o rapina, ecc.); in tali
casi, la presentazione di referto, rende responsabile il
professionista di violazione di segreto professionale.
In caso di "necessità di salvare sè medesimo o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell'onore" (art.384 c.p., Casi di non punibilità) (es. medico che
cura una persona da lui stesso ferita).
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Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art.361 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all' Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che
ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. (Autorità competente: Pretore; Procedibilità: d’ufficio)
Il rapporto -o denuncia di reato- è l'atto col quale il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un
reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art.362 c.p.)
“L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell’articolo
precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del, è punito con la multa fino a lire
duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, nè si applica ai
responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti
affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.”. (Autorità competente: Pretore; Procedibilità: d’ufficio)
rapporto o “denuncia di reato”
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Chi è tenuto al rapporto?
Quando?
Quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni; nell'ambito delle professioni sanitarie, non è pertanto indispensabile
una assistenza o opera.
Come?
Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)
“1. (...), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono
farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
meesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. (...).”.
Coloro che rivestono una qualifica di pubblico ufficiale.
Coloro che siano incaricati di un pubblico servizio.
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Non punibilità dell’omissione di rapporto
Anche nel caso di esposizione a procedimento penale della persona
eventualmente assistita, il medico deve fare denuncia alla Autorità
giudiziaria, non essendovi una esimente in tal senso; a meno che non si
tratti di fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate a comunita
terapeutica di cui egli sia un responsabile.
(ex art.104 della L.22/12/75 n.685 recante norme in tema di stupefacenti, così come
modificato dall’art.32 della L.26/06/90 n.162)
Casi di non punibilità. (Art. 384 c.p.)
“Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366,
369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell' onore. (...).”.