Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana
Istruttore DIU
Tipologie di Conflitto
Armato
Lineamenti introduttivi
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
“Un conflitto armato esiste quando si ha il ricorso alla forza armata fra Stati
oppure violenza armata protratta fra autorita governative e gruppi armati organizzati
o fra tali gruppi all’interno di uno Stato” ICTY Tadic
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
Tra due o più
entità statali
CONFLITTO ARMATO
INTERNAZIONALE
SOGGETTI
DI DIRITTO
INTERNAZIONALE
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
Tra due o più fazioni
interne ad uno Stato
Tra una entità statale
e una fazione dissidente
CONFLITTO ARMATO
INTERNO
NON INTERNAZIONALE
Gruppo armato organizzato
che sotto il controllo
di un comando responsabile
esercita il controllo effettivo
di una parte di territorio
e sia in grado di condurre
operazioni militarti prolungate
e concrete
Tra due o più fazioni
interne ad uno Stato
Tra una entità statale
e una fazione dissidente
ETNIE
GRUPPI RELIGIOSI
GRUPPI POLITICI
POTERE COSTITUITO VS
POTERE COSTITUENTE
La decolonizzazione, è il processo politico, raramente pacifico, spesso
conflittuale, attraverso il quale, una nazione precedentemente sottoposta a
un regime coloniale europeo, ottiene la propria indipendenza. La
decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con
l'indipendenza dell'India nel 1947 e si concluse nel 1997, con la restituzione
di Hong Kong alla Cina.
CASI PARTICOLARI
CONFLITTO ARMATO
INTERNAZIONALE
CONFLITTO ARMATO
INTERNO
NON INTERNAZIONALE
Intervento di Stati terzi a favore
delle Parti in conflitto
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MANCA QUALCOSA?
TENSIONI INTERNE
DISORDINI INTERNI
SOMMOSSE
CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE
TENSIONI – DISORDINI INTERNI
“In un conflitto armato interno o misto, questi due criteri,
che sono fra di se strettamente connessi, sono da utilizzarsi
allo scopo di distinguere un conflitto armato da meri atti di banditismo,
insurrezioni non organizzate e di breve durata o attivita terroriste
che non sono soggette al DIU” ICTY, Tadic, 1997
CRITERI GIURISPRUDENZIALI:
-INTENSITA’ DELLO SCONTRO ARMATO
-LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO
- il numero, la durata e l’intensita dei singoli scontri;
- il tipo di armi e di equipaggiamento militare impiegato;
- il numero di munizioni utilizzate e il loro calibro;
- il numero di individui e la tipologia di unita che prendono parte ai combattimenti;
- il numero delle vittime e l’entita dei danni materiali;
- il numero di civili costretti al lasciare il teatro dei combattimenti;
- il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- la presenza di tentativi di mediazione internazionali;
- la stipulazione di accordi di “cessate il fuoco” (ICTY, Haradinaj, 2008)
- Quadro giuridico posto in essere dallo stato per far fronte all’emergenza (ICTY,
Baskoski)
INTENSITA’ DELLO SCONTRO ARMATO
- La presenza di una struttura di comando La presenza di una struttura di
comando
- La capacita del gruppo di condurre operazioni in maniera organizzata
- Le capacita in materia di logistica
- Il livello di disciplina del gruppo e la sua capacita di ottemperare agli obblighi
previsti dall’articolo 3 comune
- La rappresentativita del gruppo e la sua capacita di ‘parlare con una sola voce’
ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO
EVOLUZIONE STORICA
Fino al 1949 Rilevanza per il Diritto
Internazionale solo se
RICONOSCIMENTO DELLA
BELLIGERANZA
dal 1949 Art. 3 Comune Convenzioni
Ginevra
dal 1977* II Protocollo Aggiuntivo
oggi ?
STATO DI BELLIGERANZA
RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI
DA PARTE DELLO STATO
IN CUI SI SVOLGE IL CONFLITTO
RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI
DA PARTE DI UNO STATO TERZO
Applicazione di norme
Del Diritto Internazionale
Boeri 1902
Secessione USA (non espresso)
Applicazione di norme
Del Diritto di Neutralità
DOMESTIC JURISDITION / INGERENZA
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse
sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna del Parti conflitto sarà tenuta
ad applicare almeno le disposizioni seguenti.
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle
Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia
ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o
la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) La cattura di ostaggi;
c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale
regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai
popoli civili.
2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire
i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico
delle Parti in conflitto
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse
sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta
ad applicare almeno le disposizioni seguenti.
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle
Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia
ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o
la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) La cattura di ostaggi;
c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale
regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai
popoli civili.
2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire
i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico
delle Parti in conflitto
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte
le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) La cattura di ostaggi;
c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio
di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie
riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse
sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta
ad applicare almeno le disposizioni seguenti.
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle
Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia
ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o
la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) La cattura di ostaggi;
c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale
regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai
popoli civili.
2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire
i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,
tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico
delle Parti in conflitto
Ribelli non sono combattenti
non sono prigionieri di guerra
sono perseguibili per il reato di ribellione
sono condannabili in base alla legge penale del proprio Paese
anche alla pena di morte, qualora prevista dall’ordinamento interno
Articolo 3 comune
Convenzione in miniatura
conflitto armato privo di carattere internazionale
Articolo 3 comune
Campo di applicazione
Trattamento umano senza
distinzioni
In particolare Divieto di: violenze
cattura di ostaggi
oltrAggi alla dignità personale
Condanne e esecuzioni arbitrarie
Articolo 3 comune
garanzie
Raccolta e cura dei feriti
Articolo 3 comune
Diritto di iniziativa umanitaria
“Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della
Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti”.
Articolo 3 comune
Accordi speciali
“Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente
Convenzione”.
Articolo 3 comune
Assenza di effetto sullo status legale delle parti
in conflitto
“L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto
giuridico delle Parti belligeranti”.
II Protocollo Aggiuntivo del 1977
Titolo I
Campo di applicazione
Titolo II
Trattamento umano
Titolo III
Feriti, malati e naufraghi
Titolo IV
Popolazione civile
Titolo V
Disposizioni finali
Collegamento con l’art. 3 comune
II protocollo aggiuntivo
Campo di applicazione materiale
Distinzione tra conflitti internazionali e non
internazionali
Criteri obiettivi
Forze armate dissidenti o gruppi organizzati
Criteri obiettivi
Comando responsabile
Controllo su una parte del territorio
Carattere prolungato e concertato delle operazioni
Capacità di applicare il protocollo
II protocollo aggiuntivo
Campo di applicazione personale
“Persone colpite da un conflitto armato quale definito nell’art 1
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole”
Garanzie fondamentali
Principio generale
Proibizioni specifiche
II protocollo aggiuntivo
Trattamento umano
Garanzie aggiuntive
per le Persone private della libertà per motivi
connessi con il conflitto
II protocollo aggiuntivo
Feriti, malati e naufraghi
Regime di protezione analogo a quello dei conflitti armati
internazionali ridotto all’essenziale
Popolazione civile
Diritto di iniziativa
statutario convenzionale
Statuto della Croce Rossa Internazionale
articolo VI, § 5 e 6
situazioni gestibili
- conflitti armati internazionali
- conflitti armati non int.nali
- tensioni interne
- disordini interni
Convenzioni di Ginevra del 1949
Protocolli aggiuntivi del 1977
situazioni gestibili:
- conflitti armati internazionali
- conflitti armati non int.nali
CICR
F.F.A.A. Stato
Pro governo
F.F.A.A. Stato
Pro insorti
F.F.A.A. governo
costituito Insorti
Conflitto armato internazionale
Conflitto armato non internazionale
Convenzioni di Ginevra del 1949
I Protocollo Aggiuntivo del 1977
Articolo 3 comune CG 1949
II Protocollo Aggiuntivo del 1977
CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI
CONFLITTI INTERNAZIONALIZZATI
CONFLITTI ARMATI
NON INTERNAZIONALI
Convenzioni di Ginevra del 1980
I Protocollo
II Protocollo
III Protocollo
IV Protocollo
Convenzione di Ginevra 1925
Convenzione dell’Aja 1954
Convenzioni di Ginevra del 1980
Emendamento del 2003
II Protocollo emendato 1996
Convenzione di Ottawa 1997
Convenzione di Parigi 1993
Principio di proporzionalita e precauzione
Divieto di utilizzare mezzi e metodi di combattimento
che causino mali superflui e sofferenze inutili
Protezione dell’ambiente naturale
Trattamento e garanzie giudiziarie fondamentali spettanti alle persone
private della liberta in ragione del conflitto
Azioni di soccorso in favore della popolazione civile
Nozione di Obiettivo Militare
Protezione delle Popolazione Civile
ELEMENTI COMUNI DIU APPLICABILI CAI/CANI
Combattente
Persona Protetta
DIVERGENZE DIU
Internazionali Non Internazionali
FFAA Statali
FFAA Statali (Assimilabili)
Gruppi Armati Organizzati
Civili
Civili che prendono parte alle
ostilità
NOZIONE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
Civili che prendono parte alle
ostilità
APPERTENENZA (Sempre)
CONDOTTA
Avere con se armi(anche non visibili) e
andare/tornare dal luogo dell’atto ostile
Raccogliere informazioni nell’area delle
operazioni
Forniretrasportoaduna parte al conflitto
vs la zona delle ostilita
Mettere in funzione armi che saranno
usate da una parte al conflitto
Grazie per l’attenzione,
Michele
Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana
Istruttore DIU [email protected]