secondo gli obblighi di conformità alle direttive europee
La costruzione
dei robot
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Responsabilità per danni da prodotti difettosi
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Dalla metà degli anni 70 la tendenza giurisprudenziale in materia di danni da prodotti difettosi va verso un rapporto diretto tra fabbricante e consumatore in modo da imputare direttamente sul primo la responsabilità
ad essere tutelato è l’utente (non è più l’acquirente!), cioè colui il quale fa uso del prodotto anche se il possesso dello stesso non deriva direttamente da un contratto d’acquisto.
l’attenzione non è più focalizzata sul rapporto contrattuale tra acquirente e rivenditore ma vengono stabiliti nuovi oneri direttamente sul produttore
Le responsabilità
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Le responsabilità
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La direttiva 85/374/CEE attuata con il DPR 224/88
-Responsabilità per danni da prodotti difettosi –
Il dispositivo ha dato un contenuto sostanziale al concetto di diritto alla salute e alla sicurezza dei consumatori.La direttiva obbliga i produttori ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri fornendoli delle informazioni necessarie per evitare i rischi d’utilizzo.Stabilisce che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.Fonda sul produttore una responsabilità oggettiva per il fatto di aver immesso un bene sul mercato.
Le responsabilità
Campo d’applicazione:Ogni prodotto fabbricato o importato nella U.E. che causi danni agli individui o alla proprietà privata.
Responsabilità civile:
A carico del produttore il quale deve rimborsare i danni causati dal prodotto difettoso alle persone (morte, lesioni personali) e alla proprietà (beni destinati ad uso personale)
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Le responsabilità
Onere della prova
Spetta all’utente dimostrare di aver subito il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.Non deve dimostrare la negligenza del produttore in quanto la direttiva si basa sul principio della responsabilità senza colpa e cioè, il produttore non sarà esonerato neanche se dimostra di non essere stato negligente, che ha applicato le norme e che il prodotto ha subito accurate prove.
Solo se la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore potrà essere ridotta o soppressa!
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Le responsabilità
ProdottoOgni bene mobile, l’elettricità, le materie prime e i componenti del prodotto finale. I servizi sono esclusi.
ProduttoreIl fabbricante del prodotto finito o di un componente del prodotto finito; il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.Gli importatori da paesi esterni alla U.E. sono da considerarsi produttori. In mancanza del produttore si considera tale il fornitore del prodotto.
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Le responsabilità
La responsabilità nella direttiva 2001/95/CEESicurezza Generale dei prodotti recepita con DLgs 172/2004
(esclusi i prodotti alimentari)
Si applica ai prodotti:• Non disciplinati dalle direttive del nuovo approccio o da altre direttive comunitarie• Nuovi di seconda mano o rimessi a nuovo destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori• Forniti nell’ambito di un’attività commerciale
I produttori:• Sono tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri• Devono fornire al consumatore tutte le informazioni che gli consentano di valutare i rischi relativi al prodotto• Devono adottare misure proporzionali alle caratteristiche del prodotto per consentire l’individuazione dei pericoli connessi al suo uso (identificazione del prodotto).
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Le responsabilità
La responsabilità nelle direttive del Nuovo Approccio
Il concetto di fabbricante visto dalle direttive 85/337/CEE. Responsabilità per danno da prodotti difettosi e 2001/95/CEE – Sicurezza generale dei prodotti è diverso da quello introdotto dalle Direttive del Nuovo Approccio
Il fabbricante:• E’ la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo sul mercato U.E. a suo nome• E’ l’unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili sia che abbia progettato e fabbricato personalmente il prodotto, sia che abbia solo apposto il suo marchio o il suo nome• Può utilizzare parti, componenti e può subappaltare in tutto o in parte le operazioni che gli competono. In ogni caso deve mantenere il controllo globale assumendosi le responsabilità del prodotto.
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Le responsabilità
Il fabbricante:
ha la responsabilità di progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei Requisiti Essenziali fissati dalle direttive e di eseguire la valutazione della conformità nelle forme prestabilite
deve prendere tutti i provvedimenti previsti per garantire la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE, per preparare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE
deve sottoporre il suo prodotto qualora la direttiva lo preveda, alla valutazione di un Organismo Notificato
deve apportare i suoi dati identificativi sul prodotto
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Le responsabilità
Il mandatario:
è il soggetto nominato dal fabbricante quale suo rappresentante sul territorio dell’Unione Europea
è autorizzato ad agire per conto del fabbricante ed è stabilito all’interno della U.E.
può essere contattato dalle autorità degli Stati Membri in merito agli obblighi spettanti al fabbricante
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Le responsabilità
L’importatore:
è il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto. Il fabbricante, infatti, non è obbligato a nominare un suo rappresentante autorizzato per commercializzare il prodotto all’interno della U.E.
è la persona stabilita nella U.E. che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo
deve essere in grado di fornire all’autorità di controllo del mercato le informazioni sul prodotto
deve tenere a disposizione una copia della dichiarazione CE di conformità e conservare la documentazione tecnica per le eventuali verifiche delle autorità di controllo
può essere considerato responsabile alla stregua del fabbricante
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La marcatura
La Marcatura CE
Attesta che il prodotto su cui è apposta è stato sottoposto a procedure di valutazione di conformità
Attesta che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili Conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dell’U.E.
E’ composta dalla sigla CE e, nel caso in cui la direttiva di prodotto lo preveda, dal numero d’identificazione dell’Organismo Notificato intervenuto per la certificazione
Non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva del nuovo approccio
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La marcatura
La Marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti nuovi ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive di nuovo approccio
per i prodotti usati importati da Paesi terzi
per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e tali da doverli considerare prodotti in nuova immissione sul mercato
Eccezionalmente per alcuni prodotti e per particolari direttive di nuovo approccio può essere esclusa la marcatura CE purchè:
siano provvisti di dichiarazione di conformità siano riconoscibili con nome del fabbricante e dati di targa essenziali
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La certificazione
La certificazione
E’ la procedura con la quale un organismo notificato che si presenta come parte terza rispetto a produttore e mercato
attesta che un prodotto è conforme agli obiettivi o “requisiti essenziali” fissati
dalle direttive di nuovo approccio
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Le direttive
Le direttive del Nuovo Approccio
Dal gennaio 2007 aggiornata formalmente come 2006/95/CE. Non avendo subito alcuna modifica, non verrà recepita nell’ordinamento dello stato italiano
Regolamenta le caratteristiche del materiale elettrico (cioè ogni elemento utilizzato per la produzione, trasformazione , trasmissione, distribuzione o utilizzazione dell’energia elettrica come macchine, materiale di cablaggio) destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua.
– 73/23/CEE – DIRETTIVA BASSA TENSIONE
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Le direttive
Sono esclusi:• Materiali elettrici destinati all’uso in ambienti esposti a pericolo di esplosione• Materiali elettrici per radiologia ed uso clinico • Parti elettriche di ascensori e montacarichi• Contatori elettriciIn quanto coperti da altre direttive specifiche
– 2006/95/CE – DIRETTIVA BASSA TENSIONE
• Prese di corrente (basi e spine) ad uso domestico• Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici• Materiali elettrici speciali destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie
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Le direttive
Regolamenta le caratteristiche dei recipienti saldati e fabbricati in serie soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto (e non destinati ad essere esposti alla fiamma) aventi le seguenti caratteristiche:
La direttiva 87/404/CEE –Recipienti semplici a pressione
a) Costruiti in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato o in lega di alluminio ricotto
b) Di forma cilindrica a fondi bombati o piani oppure costituiti da due fondi bombati
c) Operanti con pressione massima pari a 30 bar dove il prodotto della pressione massima espressa in bar per il volume espresso in litri è inferiore a 10.000
d) Operano entro precisi limiti di temperatura.
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Le direttive
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
La direttiva 87/404/CEE –Recipienti semplici a pressione
I recipienti per usi nucleari
Quelli previsti per l’installazione o su navi o su aeromobili
Gli estintori
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Le direttive97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione –
PED
La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione ed alla valutazione della conformità delle
attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar
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Le direttive97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione –
PED
ATTREZZATURE A PRESSIONE:
Tubazioni (e non tubi o flange) - Serbatoi – Insiemi - Caldaie - Scambiatori -
Accessori a pressione - Accessori di sicurezza
destinate a contenere fluidi (cioè gas, liquidi e vapori) entro certi limiti
oppure
Esposte alla fiamma o ad altro tipo di riscaldamento suscettibili di surriscaldamento
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Le direttive
97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione - PED
Sono attrezzature a pressione soggette alla PED
• Camera iperbarica • Sterilizzatori• Trasmettitori di pressione• Manometri• Depuratori• Bombole• Piccoli compressori• Bombole ossigeno -sub
• Circuiti rifornimento gas - auto• Estintori portatili• Bulk containers – contenitori scaricati a pressione• Macchina del caffè espresso• Pentola a pressione• Generatore di vapore per ferro da stiro
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Le direttive
97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione - PED
Sono esclusi dalla PED
• attrezzature che rientrano in altre direttive di prodotto: Dir. 95/16 ascensoriDir. 2006/42/CE bassa tensioneDir. 90/396 apparecchi a gasDir. 98/37/CE macchineDir. 93/42 dispositivi mediciDir. 94/9 AtexDir. 75/324 Aerosol - dispenser
• Attrezzature per uso nucleare• Raccolta distribuzione e deflusso di acque (condotte forzate complete)
•Attrezzature petrolifere• Attrezzature per uso militare • Turbine e motori a combustione interna• Pompe e turbo-generatori e macchine a vapore• Altiforni• Gli insiemi montati in loco dall’utilizzatore come gli impianti industriali in quanto soggetti alle prescrizioni vigenti per la messa in servizio e l’utilizzazione
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Le direttive
Regolamenta le caratteristiche dei prodotti che vengono impiegati nelle opere.
La direttiva 89/106/CEE –Prodotti da costruzione - CPD
L’allocuzione prodotti da costruzione è riferibile ad ogni prodotto che è fabbricato per essere incorporato permanentemente in un’opera di costruzione ovvero edifici ed opere di ingegneria civile.
I prodotti da costruzione includono anche gli impianti e le loro parti: riscaldamento, sanitari, forniture elettriche, opere di costruzione prefabbricate, ecc.
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Le direttive
Che i prodotti rispondono alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati sulla G.U.C.E
La marcatura CE dei prodotti da costruzione CPD – direttiva 89/106/CEE significa
Che rispondono ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA) rilasciato ai sensi della procedura prevista
dalla direttiva CPD
oppure
oppure
Che rispondono alle Specificazioni Tecniche Nazionali beneficianti della presunzione di
conformità in assenza di Norme ArmonizzateCorso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive
Lo scopo principale della Direttiva EMC è verificare:
La direttiva 89/336/CEE –Compatibilità elettromagnetica – EMC – abrogata dal
20 luglio 2007 e sostituita dalla 2004/108/CE – Dal 20 luglio 2009 cesserà l’immissione sul mercato
secondo la 89/336/CEE.Recepita nell’ordinamento italiano con DLgs 261/2007
L’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale ambiente
Ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo
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Le direttive
Per disturbo elettromagnetico si intende ogni fenomeno elettromagnetico che può degradare
la prestazione di un apparato. Un disturbo elettromagnetico può essere, per
esempio, un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato, ecc.
La direttiva 2004/108/CE –Compatibilità elettromagnetica - EMC
Per immunità si intende la capacità dell’apparato di funzionare in modo soddisfacente in riferimento ai criteri di prestazione specificati per l’apparato in presenza del disturbo elettromagnetico
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Le direttiveCampo di applicazione della direttiva 2004/108/CE –
EMC
Apparecchiatura:A) Apparecchio:
Ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all’utente finale
I componenti o i sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall’utente finale
Gli impianti mobili, definiti come una combinazione di apparecchi ed utilizzata in ubicazioni diverse
Impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito
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Le direttiveCampo di applicazione della direttiva 2004/108/CE –
EMC
La presente direttiva non si applica:
A) Alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE
B) Ai prodotti aeronautici
C) Alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell’UIT a meno che tali apparecchiature non siano disponibili in commercio. I kit di componenti assemblati da radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate ed utilizzate da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio
D) Alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche, risultano intrinsecamente compatibiliCorso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive
Regolamenta i requisiti essenziali delle macchine e dei loro sistemi
ai fini della sicurezza e della tutela della salute
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle MacchineE’ l’aggiornamento formale della 89/392/CEE recepita con
DPR 459/96. Non apportando alcuna modifica, non è stata recepita nell’ordinamento italiano.
Per attestarne la conformità il fabbricante (o il suo mandatario) deve redigere per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza una dichiarazione CE di conformità. Inoltre, solo per le macchine, deve essere apposta la marcatura CE
Il 17 maggio 2006 è stato approvato il testo della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.Entrerà in vigore il 29 dicembre 2009
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Le direttive
Prima della commercializzazione il fabbricante (o il mandatario) deve:
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine
Costituire il fascicolo tecnico Redigere la Dichiarazione CE di Conformità (ai RES della direttiva!) Applicare la marcatura sulla macchina
Per macchine non contemplate in allegato IV:
Per macchine contemplate in allegato IV:
Costituire il fascicolo tecnico – Se non si è seguita la norma armonizzata di tipo C specifica per quel tipo di macchina: - sottoporre il modello all’esame per la certificazione CE in caso positivo l’organismo notificato redige una certificazione CE - redigere la dichiarazione CE di conformità al modello sottoposto all’esame per la certificazione CE
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Le direttive
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine
Costituire il fascicolo tecnico
Trasmettere copia ad un organismo notificato che accuserà ricevuta del fascicolo conservandolo
redigere la dichiarazione di conformità CE facendo anche riferimento all’organismo notificato presso cui è depositato il fascicolo tecnico citando pure il n. di deposito
apporre la marcatura CE sulla macchina
Per macchine contemplate in allegato IV e totalmente conformi alla norma armonizzata di tipo C specifica della macchina:
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Le direttive
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine
E’ la procedura mediante la quale il fabbricante (o il suo mandatario) dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano
La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante (o il mandatario) ad apporre sulla macchina la marcatura CE
La dichiarazione CE di conformità
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Le direttive
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine
La dichiarazione deve contenere:
Nome ed indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario)
La dichiarazione CE di conformità
Descrizione della macchina
Elenco di tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme
Nome ed indirizzo dell’organismo notificato e numero dell’attestato di certificazione CE (se la macchina è in allegato IV)Nome ed indirizzo dell’organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo tecnico
Eventuale riferimento alle norme armonizzate rispettateIdentificazione del firmatario
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La nuova direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE
-Approvata il 17 maggio 2006
-Pubblicata su G.U.C.E. 9 Giugno
2006
- Deve essere recepita dagli stati
membri dell’Unione entro il 29 Giugno
2008
-Entra in vigore in tutti gli stati dal 29
Dicembre 2009
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. MACCHINE
. ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI
. COMPONENTI DI SICUREZZA
. ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
. CATENE, FUNI E CINGHIE
. DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA. QUASI MACCHINE
Sono stati inclusi:
- Ascensori da cantiere- Apparecchi portatili a carica esplosiva - Ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s
- Catene, funi e cinghie di sollevamento
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono stati esclusi:
- Prodotti appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione- Prodotti della Direttiva Trattori Agricoli- Mezzi di trasporto
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PER LE MACCHINE
Dichiarazione CE di conformità
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
PER LE QUASI-MACCHINE
Dichiarazione di incorporazione completa di divieto di messa in servizio
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LA NUOVA DEFINIZIONE DI MACCHINA
La macchina è un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un Sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata.
Deve essere accompagnata da marcatura CE.
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Esistono solo due categorie di prodotti:
LA NUOVA DEFINIZIONE DI MACCHINA
LE QUASI-MACCHINE
-Insiemi che costituiscono quasi una macchina
LE MACCHINE
-Insiemi di parti o componenti-Insiemi di macchine-Attrezzature intercambiabili-Componenti di sicurezza-Accessori di sollevamento -Catene, funi e cinghie-Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
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LA DEFINIZIONE DI QUASI- MACCHINA
Insieme che costituisce quasi una macchina ma che da solo non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata.Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.Una quasi-macchina è unicamente destinata ad essere incorporata o assemblata ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata da questa direttiva.
Non deve avere la marcatura CE.
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DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO
Prima messa a disposizione all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina ai fini di distribuzione o di utilizzazione.
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DEFINIZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione all’interno della Comunità DI UNA MACCHINA oggetto della direttiva.
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DEFINIZIONE DI FABBRICANTE
Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o quasi-macchina ed è responsabile della conformità ai fini dell’immissione sul mercato a proprio nome anche per uso personale. In mancanza di riferimenti è fabbricante chi immette sul mercato o mette in servizio la macchina o la quasi-macchina.
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DEFINIZIONE DI MANDATARIO
Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità con mandato scritto del fabbricante di eseguire a suo nome in toto o in parte gli obblighi e le formalità connesse con la direttiva.
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Le direttive
94/9/CE – Direttiva apparecchi per atmosfere potenzialmente esplosive – ATEX -
Regolamenta l’eliminazione o minimizza i rischi derivanti dall’uso di alcuni prodotti non elettrici
all’interno o in relazione a un’atmosfera potenzialmente esplosiva.
Un’atmosfera esplosiva è costituita da una miscela di: Sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e polveri
In determinate condizioni atmosferiche In cui, dopo l’innesco, la combustione si propaga alla miscela non bruciata
Un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva è definita atmosfera potenzialmente esplosiva cioè
quando sono presenti tutti e quattro gli elementi caratterizzanti
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Le direttive
Le direttive del Nuovo Approccio73/23/CEE – Direttiva Bassa Tensione-87/404/CEE – Recipienti Semplici a Pressione- 88/378/CEE – Sicurezza dei giocattoli- 89/106/CEE – Prodotti da costruzione-89/336/CEE – Compatibilità Elettromagnetica + 2004/108/CE-98/37/CE – Sicurezza delle macchine + 2006/42/CE-89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale-90/384/CEE – Strumenti per pesare non automatici-90/385/CEE – Dispositivi medici impiantabili attivi-90/396/CEE – Apparecchi a gas-92/42/CEE - Caldaie ad acqua calda a combustibili liquidi o gassosi-93/42/CEE – Dispositivo medici-94/9/CE – Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive-94/25/CE – Imbarcazioni da diporto-95/16/CE – Ascensori -96/57/CE – Rendimento energetico di frigoriferi e congelatori-97/23/CE –Attrezzature a pressione-98/13/CE – 99/5/CE– Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione-98/79/CE – Dispositivi medico-diagnostici in vitro-94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio
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Il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 nel Nuovo Testo UNICO Dlgs 81/2008
La rilevanza del provvedimento:
• La valutazione dei rischi nell’ambiente da parte del datore di lavoro rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di salute dei lavoratori. Il datore di lavoro è il protagonista attivo della funzione prevenzionale attorno al quale ruota l’organizzazione aziendale della prevenzione
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Il campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008
Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende,
(siano esse di natura pubblica o privata) sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività da essi
esercitata.
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Il significato della valutazione dei rischi
Il risk assessment non porta automaticamente al risk management, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione.Nessuna facoltà d’arbitrio è concessa al datore di lavoro. Le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro devono essere tutte rispettate.
L’orientamento comunitario è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità d’intervento su un’analisi dell’accettabilità sociale dei rischi e della valutazione di costi e benefici che la loro riduzione comporta per la comunità.
L’applicazione dell’art. 17 e 18 fornisce uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione…) al fine di ridurre e controllare in modo sostanziale i fattori di rischio presenti nel rispetto della legislazione e delle norme di buona tecnica prodotte dagli organismi accreditati (UNI; CEI) segue
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Il significato della valutazione dei rischi
La valutazione del rischio è uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e, più in generale, alla organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale.Non è accettabile mantenere in atto inadempienze a precisi obblighi di legge. Devono essere definite misure accessorie di natura organizzativa e procedurale in grado di provvedere al controllo ed alla riduzione del rischio nel periodo che intercorre tra la sua individuazione e la messa in atto dell’intervento tecnico risolutivo.
seguito
Al processo di valutazione e gestione dei rischi partecipano: progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori.Essi, ai sensi dell’art. 22,23 e 24, devono anche fornire informazioni relative a criteri, ambiti e limiti per l’utilizzazione sicura di ambienti, impianti e strumenti di lavoro.
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L’uso delle attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è assoggettato agli obblighi prevenzionistici derivanti dall’applicazione del Titolo III del decreto legislativo 81/2008 che regolamenta l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Il Titolo III recepisce la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
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Il datore di lavoro deve scegliere e mettere a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate e/o adattate al lavoro da svolgere (art. 71) e cioè:
L’attrezzatura deve essere utilizzata secondo l’uso previsto e non in modo improprio
L’attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori deve soddisfare il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (anche ai sensi del C.C. art. 2087)
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L’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori macchine sicure non può ritenersi soddisfatto solo perché esse recano la marcatura CE.
Il datore di lavoro deve accettarsi che la marcatura CE sia accompagnata dalla relativa dichiarazione CE di conformità e che, comunque, non presenti carenze antinfortunistiche di facile riconoscimento (art. 70).
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L’obbligo di aggiornamentoantinfortunistico delle attrezzature
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature siano:
• Utilizzate correttamente
• Installate in conformità alle istruzioni del fabbricante
• Oggetto di idonea manutenzione antinfortunistica e corredate da apposite istruzioni per l’uso (art. 71 e art. 73)
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L’adeguamento delle macchine alla legislazione applicabile in materia antinfortunistica
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Macchine installate prima del 21/09/1996
• Devono essere aggiornate secondo :
- DPR 547/55 - prevenzione infortuni - - DPR 303/56 – igiene - - L. 791/77 – recepimento della direttiva bassa tensione 73/23/CEE - - DLgs 277/91 – rumore – - DLgs 261/2007 – recepimento direttiva EMC - - DLgs 626/94 e successive modifiche Dlgs 242/96 e DLgs 359/99 art. 4 e Titolo III e L.62 /2005 art. 29
Deve rimanere traccia documentale di tali aggiornamenti
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La vendita o cessione di macchine usate
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Permuta contro acquisto di macchina nuova
Tipo di macchina e modello Numero di matricola Nome del costruttore Dicitura che la macchina non può essere utilizzata sul mercato nelle condizioni di fatto in quanto il compratore non è utilizzatore della stessa. Ciò è possibile solo dopo l’adeguamento antinfortunistico
• L’utilizzatore (datore di lavoro) deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della macchina usata alla legislazione previgente (art. 11 del DPR 459/96).Se il compratore non è un utilizzatore (datore di lavoro) e se la macchina presenta carenze di sicurezza è opportuno specificare nell’atto di compravendita:
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Vendita da utilizzatore ad utilizzatore
Il venditore (datore di lavoro) deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente.
Tale attestazione può essere accompagnata (ma non sostituita!) da una perizia tecnica asseverata.
Cessione per conto vendita
Il proprietario della macchina usata che la fornisce ad un rivenditore con procura di vendita è tenuto ad attestarne la conformità alla legislazione previgente.
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La manutenzione delle attrezzature
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Il datore di lavoro deve garantire il buono stato di conservazione e di efficienza delle macchine e delle apparecchiature affinchè permangano nel tempo gli ordinari requisiti di resistenza e di idoneità ai fini della sicurezza.Gli interventi di manutenzione prevedibili sono:
Manutenzione ordinaria – Regolazioni, tarature, rabbocchi secondo le prescrizioni del fabbricante
Manutenzione straordinaria – Sostituzione di parti usurate o rotte con ricambi conformi all’originale secondo le prescrizioni del fabbricante
Manutenzione non rientrante nella manutenzione ordinaria e straordinaria – Modifica delle prestazioni funzionali e/o della logica della macchina. Comporta la marcatura CE
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Esempi di manutenzioni che non richiedono la marcatura CE
Adeguamento alle norme antinfortunistiche che comportano l’installazione di protezioni (fisse e mobili), arresti di emergenza, doppi pulsanti di comando, ecc.
Sostituzione del quadro elettrico senza modifiche alla logica di funzionamento
Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici, ecc.)
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Esempi di manutenzioni che richiedono la marcatura CE
Modifiche delle modalità di utilizzo della macchina (per esempio un tornio trasformato in rettifica)
Modifiche funzionali della macchina quali aumento della potenza installata, aumento delle velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori ecc.
Installazione o modifica della logica programmabile
Impianto composto da più macchine indipendenti ma solidali per la realizzazione di un prodotto nel quale vengono inserite una o più macchine che modificano in tutto o in parte la funzionalità dello stesso.
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La manutenzione secondo la legislazione
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La manutenzione va effettuata secondo (art. 71 del Dlgs 81/2008):
Le prescrizioni del costruttore per le macchine marcate CE
Le indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le macchine non marcate CE
In assenza di istruzioni specifiche per le macchine non marcate CE, il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione
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Le operazioni di manutenzione devono osservare i seguenti principi:
Si devono adottare misure, attrezzature tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza – cioè a macchine e impianti fermi.
Se giustificato da ragioni tecniche la manutenzione con macchine in movimento può essere effettuata predisponendo misure e cautele supplementari quali, ad esempio, misure procedurali, dispositivi di protezione individuale, vigilanza e formazione continua.
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Analisi dei casi
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Intervento di manutenzione straordinaria su macchina installata – Il cliente vuole la marcatura CE
Si tratta di un intervento (di manutenzione straordinaria cioè sostituzione di parti per ripristinare le funzioni originali) che non comporta la reimmissione sul mercato.
La marcatura CE è un illecito.
E’ corretto consegnare al cliente una dichiarazione di conformità alle specifiche di manutenzione del fabbricante con parti originali
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Intervento di manutenzione antinfortunistica su una macchina installata non marcata CE
• Si effettua l’analisi dello stato di conformità alla legislazione antinfortunistica applicabile (legislazione previgente): - DPR 547/55 (prevenzione infortuni) - DPR 303/56 (igiene) - L. 791/77 (attuazione della direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione) - DLgs 277/91 (rumore) - DLgs 626/94 (aggiornato con DLgs 242/96, DLgs 359/99 e L 62/2005 art.29) - DLgs 261/2007 (EMC)
- DLgs 81/2008 – Testo Unico – (inviluppo)
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Intervento di manutenzione antinfortunistica su una macchina installata non marcata CE
• Si progettano le soluzioni antinfortunistiche redigendo un fascicolo ed aggiornando le istruzioni per l’uso
• Si effettua l’intervento
• Si dichiara la conformità alla legislazione applicabile avendo seguito le norme di buona tecnica
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Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzionesu macchina installata non marcata CE
Si tratta di un intervento che comporta una nuova immissione sul mercato.
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Si procede con la costituzione del Fascicolo Tecnico composto da:
- analisi dei rischi- determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza da soddisfare- documentazione del progetto antinfortunistico- istruzioni per l’uso- dichiarazione CE di conformità
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Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzionesu macchina installata non marcata CE
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A questo punto si può procedere con l’apposizione della marcatura CE sulla macchina.
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzionesu macchina installata non marcata CE
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Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione
su linea installata non marcata CE – Modifica di una o più stazioni
Le nuove stazioni complete di sistema di governo vanno marcate CE ed accompagnate da dichiarazione CE di conformità con divieto d’uso.
Se le nuove stazioni sono incomplete non vanno marcate CE e sono accompagnate da dichiarazione del fabbricante.
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L’integratore curerà gli aspetti d’integrazione meccanica, elettrica e di controllo relativi alla sicurezza con la parte di linea esistente se il cliente ne dichiara la conformità alla legislazione applicabile fornendo adeguata documentazione per l’allacciamento.
L’integratore sbloccherà il divieto d’uso con la documentazione d’integrazione: fascicolo tecnico, aggiornamento manuali, dichiarazioni.
La mancanza della conformità dell’esistente, rende illecita l’integrazione.
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione
su linea installata non marcata CE – Modifica di una o più stazioni
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Grazie a tutti per l’attenzione.
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