L’importanza delle Schede di Sicurezza nella comunicazione nella
Latina, 9 Marzo 2011
L’importanza delle Schede di Sicurezza nella comunicazione nella Supply Chain, la normativa sull’etichettatura (REACH/CLP) e
scenari di esposizione
Stefano Colicchia – Centro REACH, Milano
“2010…un anno chiave per la dichiarazione e la registrazione delle
sostanze chimiche…”sostanze chimiche…”
(Fonte: Commissione Europea)
Chi lavora nel settore dei prodotti chimici opera in un mercato regolato
Nuovo panorama per fabbricanti, importatori ed utilizzatori di sostanze e miscele
Legislazione chimica
Sempre maggior numero di interconnessioni e ramificazioni in altre direttive
Attività necessarie impegneranno ancora più l’industria in termini di risorse umane ed economiche
2,6M pre-registrazioni REACH
25.000 dossier di registrazione
4.300 sostanze registrate di cui
REACH e CLP
3.400 sostanze “phase-in”
3,1M notifiche CLP per 107.000 sostanze
Creazione di nuove informazioni da comunicarenella catena di approvvigionamento
CLPREACH
Sostanze
Pericolose e non pericolose
Registrazione, Valutazione
Sostanze e miscele
Pericolose
Classificazione, etichettatura
Regolamenti complementari
Registrazione, Valutazione Autorizzazione e SDS
Rischio (pericolo x esposizione)
Prodotte > 1 ton/a Nessun limite di quantità
Classificazione, etichettatura
Pericolo
Reg. UE 453/2010
Le Schede di Sicurezza sono un esempio di interazione tra REACH e CLP. Sono regolamentate dal primo ed influenzate dalle variazioni di classificazione del secondo e dai dati ottenuti dalle registrazioni REACH
REACH
REACH/CLP - influsso su altre legislazioni
CLP
Rifiuti
Biocidi
Salute & Sicurezza
sul lavoro
RoHSSeveso
CLP � Classification, Labelling and Packaging
Sostituisce: Dir. 67/548/CEE – sostanze pericolose (DSP)
Dir. 99/45/CE – preparati pericolosi (DPP)
Titolo XI REACH – classificazione ed etichettatura
CLP – Reg. 1272/2008/CE
Titolo XI REACH – classificazione ed etichettatura
In vigore dal Gennaio 2009
Prevede un periodo transitorio (2010 – 2015) nel quale saranno in uso entrambi i sistemi
Si applica alle sostanze chimiche e miscele -compresi i biocidi e antiparassitari – senza limiti di quantità/anno
Non sono compresi nel campo di applicazione:i prodotti radioattivi
CLP - applicabilità
i prodotti radioattivi
rifiuti
intermedi non isolati
sostanze/miscele in transito
alimenti, mangimi, cosmetici
dispositivi medici
Dal 1 Dicembre 2010, obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze che devono:
essere classificate in accordo al CLP e alla DSP (67/548/CE)
riportare la classificazione CLP e DSP sulla Scheda di Sicurezza
CLP – classificazione & etichettatura
Sicurezza
essere etichettate ed imballate solo ai sensi del CLP
Periodo transitorio fino al 1 Giugno 2015
…e le miscele…? Dal 2015!
CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA
CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA)
ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (Art. 61.3 CLP)
SDS conforme all’ ALLEGATO I REG. 453/2010 (art. 1.1 Reg.453/2010)
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondoi criteri CLP (art. 62 CLP).Abrogazione 67/548
SDS conforme all’ALLEGATO II REG 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010)
Sostanze
scadenze
DEROGA SOSTANZE “A SCAFFALE” (immesse sul mercato prima del 1Dicembre 2010) art. 61.4 CLP
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIOsecondo i criteri della 67/548 (art. 61.4 CLP)
SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO II REACH (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)
Reg.453/2010)e
deroghe
SDS conforme all’ ALLEGATO I REG.453/2010 (art. 1.1 Reg.453/2010)
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art. 61.1 CLP)
Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri CLP, in tal caso etichettatura e imballaggio obbligatoriamente secondo CLP (art 61.2 CLP)�in tal caso si rimanda agli art 2.4 e 2.5 Reg.453/2010 per la compilazione SDS
SDS Se si classifica volontariamente secondo CLP (art 61.2 CLP):ALLEGATO II REG. 453/2010 (Art. 2.3 Reg.453/2010)
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIOsecondo i criteri CLP (art. 62 CLP).Abrogazione 1999/45
SDS conforme all’ ALLEGATO II REG. 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010)
scadenze
Miscele
DEROGA(miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1Dicembre 2010) art. 61.4 CLPCLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIOsecondo i criteri della 1999/45 (art. 61.4 CLP)
SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO II REACH (art 2.7 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)
DEROGA MISCELE “A SCAFFALE” (immesse sul mercato prima del 1 Giugno 2015) art. 61.4 CLPCLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIOsecondo i criteri 1999/45 (art. 61.4 CLP)
SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO I REG. 453/2010 (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)
e
deroghe
Sostanze già classificate, etichettate ed
immesse sul mercato - “sugli scaffali” - alla data
del 1 Dicembre 2010 beneficiano di un periodo
di 24 mesi entro il quale dovranno essere ri-
etichettate secondo i nuovi criteri (a patto che
CLP – Deroga sostanza “a scaffale”
etichettate secondo i nuovi criteri (a patto che
non sussistano variazioni di classificazione)
pittogrammi (I)
Classe di pericoloSimbolo
Classe di pericoloSimbolo
Trasporto CLP Trasporto CLP
Esplosivi Liquidi piroforici
Gas infiammabili Solidi piroforici
Aerosols infiammabiliSostanze e miscele
autoriscaldantiautoriscaldanti
Gas ossidantiSostanze e miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili
Gas sotto pressione Liquidi ossidanti
Liquidi infiammabili Solidi ossidanti
Solidi infiammabili Perossidi organici
Sostanze e miscele autoreattive
Corrosivi per i metalli
pittogrammi II
Classe di pericoloSimbolo
Classe di pericoloSimbolo
Trasporto CLP Trasporto CLP
Tossicità Acuta Cancerogenicità N.A.
Corrosione / irritazione cutanea
Tossicità riproduttiva N.A.
Tossicità sistemica su Gravi danni / irritazione agli occhi
N.A.Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione singola
N.A.
Sensibilizzazione respiratoria / cutanea
N.A.Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione ripetuta
N.A.
Mutagenicità N.A.Pericolo di aspirazione
N.A.
Tossicità acquatica acuta
Tossicità acquatica cronica
Indicazioni di pericolo
lettera H
numero indicante la natura del pericolo
Consigli di prudenza
lettera P
numero indicante il tipo di consiglio
CLP – comunicazione del pericolo
2 pericoli fisici
3 pericoli per la salute
4 pericoli per l’ambiente
1 carattere generale
2 prevenzione
3 reazione
4 conservazione
5 smaltimento
R36/37/38
R45
R24
CLP – comunicazione del pericolo
H360
H271
H314
P232
Indicazioni di
pericolo
S15
S41
S24/25
P232
P331
P371
http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC//Links/ClassificazioneEtichettatura.htm
Consigli di
prudenza
La Scheda Dati di Sicurezza si
conferma come il principale strumento
di trasmissione delle informazioni lungo
la catena di approvvigionamento
Importanza della SDS
la catena di approvvigionamento
REACH - Art.31 � prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza
REACH – All. II � prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza
Pubblicato nel Maggio 2010
Rivede - alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura - le disposizioni previste in Allegato II (REACH) relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza
Regolamento 453/2010 (UE)
Presenta due allegati contenenti nuovi formati di SDS che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele in tempistiche differenti
Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni)
Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)
Nella sezione 2 obbligatorio riportare per le sostanze sia laclassificazione in base alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP
Le informazioni da indicare sull’etichetta vanno riportatenella sezione 2 invece che nella sezione 15
Informazioni alla sezione 2 in base al CLP per le sostanze ein base alla Dir.99/45/CE per le miscele
Alcuni dei principali cambiamentiReg. 453/2010
in base alla Dir.99/45/CE per le miscele
Deve essere indicato il pittogramma di pericolo allasezione2 (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco enero)
Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificatacome pericolosa deve essere riportata la doppiaclassificazione da CLP e Dir.67/548/CEE
Maggiore richiesta di informazioni e di dati (ad es.: chimico-fisici)
Alcuni dei principali cambiamentiReg. 453/2010
Distributore o utilizzatore a valle possono omettere leultime 4 cifre del numero di registrazione
(si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazionecompleto dalla richiesta da parte dell’autorità)
Le informazioni devono essere redatte in modo chiaro e conciso
Deve essere compilata da una persona competente che tenga
conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli
utilizzatori, se note
I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone
competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi
SDS - prescrizioni di carattere generale
competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi
corsi di aggiornamento
Il linguaggio utilizzato deve essere semplice evitando espressioni
gergali e abbreviazioni ed acronimi
Le informazioni richieste vanno inserite, se applicabili e
disponibili, nelle relative sezioni/sottosezioni
Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni
prive di testo
Aggiornamento SDS
La SDS va aggiornata(*) tempestivamente nelle seguenti situazioni:
quando si rendono disponibili nuove informazioni che possonoavere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni suipericoli
quando viene rilasciata o rifiutata un‘ autorizzazione
quando viene imposta una restrizione
La nuova versione verrà inviata a tutti i destinatari ai quali è stataLa nuova versione verrà inviata a tutti i destinatari ai quali è stataconsegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti
Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figurerà il numero diregistrazione
Il numero di registrazione non è considerato una modifica rilevante,tale da giustificare l’emissione di una nuova SDS
(*) [Art.31(9) - REACH]
Allegato alla SDS
Il processo di valutazione del rischio viene formalizzato nel ChemicalSafety Report (CSR) redatto a completamento delle attività diregistrazione REACH
elemento del dossier di registrazione per sostanze prodotte oimportate in quantità oltre 10 ton/anno (art.14)
può essere un elemento della domanda di autorizzazione persostanze di cui all’Allegato XIV (art.62)sostanze di cui all’Allegato XIV (art.62)
contiene gli scenari di esposizione (ES) rilevanti che coprono tuttigli usi identificati
Uno scenario espositivo è:
descrizione dell’uso sicuro
correlato alla valutazione dell’esposizione
uno strumento di comunicazione verso gli utilizzatori
un allegato alla SDS
Lo scenario di esposizione è un set di informazioni che descrive lecondizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati di una sostanzapossono essere controllati:
Lo scenario espositivo descrive :
come la sostanza è prodotta
quali sono le condizioni operative
Allegato alla SDSScenario d’Esposizione
quali sono le condizioni operative
in quale modo la sostanza è utilizzata durante l’ intero ciclo di vita(produzione, utilizzo, smaltimento)
quali misure di gestione del rischio sono consigliate
in che modo il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatoria Valle (DU) di controllare l'esposizione umana e dell’ambiente
Nome del processo (produzione, uso)
Descrizione del processo
Condizioni operative (ad esempio):
massima quantità utilizzata in unità tempo
durata massima e frequenza delle attività
Allegato alla SDSScenario d’esposizione – struttura standard
temperatura, pH, ecc.
caratteristiche e dimensioni dell’impianto
Specifiche tecniche del prodotto (concentrazione, stato fisico)
Misure di gestione del rischio raccomandate (automatizzazione delprocesso, uso protezioni individuali, aspirazioni e emissioni,smaltimento rifiuti, trattamento acque di scarico)
Allegato alla SDSEsempio di Scenario d’esposizione
Annual amount per site
Emission days per year
Local freshwater dilution factor
Local marine water dilution factor
Release fraction to air from process
Release fraction to wastewater from process
Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of (%)
Contributing exposure scenario controlling environmental exposure
Operational Conditions
Continuous release
Risk Management Measures
Air treatment measures considered suitable are, e.g.
Treat wastewater (prior to discharge to STP) to provide the required removal
efficiency of (%)
Wastewater treatment measures cosidered suitable are, e.g.
Treat soil emissions to provide a typical removal efficiency of (%)
Soil treatment measures considered suitable are, e.g.
Type of STP
Estimated subst. removal from wastewater via sewage treatm. (%)
Assumed sewage treatment plant flow (m3/d)
Assumed flow of receiving water (m3/d)
Calculation tool used: ECETOC TRA v2
Risk driving compartment for the environment:
Risk characterization ratio:
For further information and scaling options see www
Exposure estimation and reference to its source
Guidance to downstream users
Chemical Safety Reports per sostanze largamente utilizzate
(commodities) generano scenari di esposizione “voluminosi”
e-SDS per sostanze già registrate può facilmente
raggiungere un numero elevato di pagine (80/140 pag.)
e-SDS contiene in allegato un rilevante numero di condizioni
operative e misure di gestione dei rischi necessarie a
Allegato alla SDSAlcune considerazioni
operative e misure di gestione dei rischi necessarie a
garantire l'uso sicuro della sostanza
Il formato dell’allegato riportante gli scenari espositivi non è
ancora stato definito
Anche gli scenari espositivi – come la SDS - devono essere
nella lingua dell’acquirente