LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO NELLE
ORGANIZZAZIONI: RESPONSABILITA’, COMPETENZE E
STRUMENTI DI MANAGEMENT
AVV. GIANNANTONIO BARBIERI
PAVIA, 8 NOVEMBRE 2014
FORLI’ 14 MAGGIO 2012
COLLEGIO IPASVI PROVINCIA
DI PAVIA
Il coordinatore delle professioni
sanitarie:
analisi storico giuridica
F. Nightingale London 1960 insegnamenti di
gestione delle risorse, di organizzazione dei
servizi, miglioramento della qualità
U.S.A. Capo infermiera . Cominciano ad essere
definiti ed elencati i compiti
3 avv. Giannantonio Barbieri
Italia R.D 1832/1925, R.D. 2330/1929
infermiere abilitate a funzioni direttiva, ossia
infermiere diplomate che ultimato il biennio
della scuola convitto potevano conseguire il
titolo di caposala frequentando un ulteriore anno
di studi
D.P.R. 128/1969
Il caposala, che dipende dal primario, controlla e
dirige il servizio degli infermieri e del personale
ausiliario
Farmaci, vitto, materiali vari, documentazione
medica
Longa manus medica all’interno del mondo
infermiertistico con compiti subordinati alle direttive
mediche (L. Benci)
Nessun termine decisionale 5 avv. Giannantonio Barbieri
41. Personale di assistenza diretta.
Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei
sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio;
controlla e dirige il servizio degli infermieri e del
personale ausiliario; controlla il prelevamento e la
distribuzione dei medicinali, del materiale di
medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione;
controlla la qualità e quantità delle razioni alimentari per
i ricoverati e ne organizza la distribuzione; è
responsabile della tenuta dell'archivio.
Secondo l'art. 41, comma 1 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 - che regola l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri - il caposala "controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione" tra i quali devono ricomprendersi le sostanze venefiche. Vero che l'art. 1 d.P.R. 14 marzo 1974 n. 225, alla lett. f), affida all'infermiere professionale il compito di custodia dei veleni ma, non avendo tale disposizione abrogato la già citata precedente disposizione di legge, è da intendere che il compito di custodia dell'infermiera professionale concorra con l'identico compito del caposala senza, ovviamente, escluderlo.
Cass. pen. 26.03.1992
D.P.R. 1979/761 caposala operatore
professionale di prima categoria e posizione
funzionale di operatore professionale
coordinatore
D.M. Sanità 3.12.1982 obbligatorio il possesso
certificato AFD per i concorsi a op. prof.
coordinatore
8 avv. Giannantonio Barbieri
D.P.R. 821/1984, art. 20. Operatore professionale coordinatore.
L'operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina l'attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge attività di didattica, nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare
9 avv. Giannantonio Barbieri
Anni 90’ privatizzazione anzi
contrattualizzazione di rapporti di pubblico
impiego
CCNL comparto sanità collaboratore
professionale sanitario
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L 01/02/2006 n. 43
6. Istituzione della funzione di coordinamento.
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente
alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge, è articolato come
segue:
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a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario …
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento …
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università …. a;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al D.M. 2 aprile 2001 …. e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
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2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
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3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
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5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.
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ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO
REGIONI 1 AGOSTO 2007
Art. 1
1. Ai fini dell’accesso alla funzione di
coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 2, è necessario essere in possesso
dei requisiti stabiliti dall’art. 6, commi 4 e 5, della
legge 1 febbraio 2006, n. 43
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ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 1 AGOSTO 2007
Art. 1
2.La durata del master …. è annuale. La formazione deve essere effettuata nelle Università e deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da espletarsi presso aziende sanitarie, aziende ospedaliero universitarie ….
Codice deontologico 1960 – art. 6
(le infermiere) pongono i rapporti con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le prescrizioni terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso i medici e verso ogni altro personale sanitario
Codice ICN 1953
… L’infermiera ha l’obbligo di eseguire con intelligenza e lealtà gli ordini del medico…
“Non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica”.
Tribunale di Pavia, 30 giugno1930
“Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione causativo della morte”.
(Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980)
E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000)
Rientra nel proprium (non solo del sanitario ma anche) dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di tempestivo intervento medico; non è in discussione (né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ma solo l'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di chiamare l'intervento del medico di turno, cui poi compete la decisione ultima.
Cass. pen. Sez. IV, 13/05/2011, n. 24573
oggi?
Quali responsabilità
sintesi
26 26
Funzioni – attività del coordinatore
di unità operativa
Pianificazione;
Gestione e organizzazione
Direzione responsabilità
Sviluppo delle risorse umane e del servizio
Valutazione e controllo
LE ORGANIZZAZIONI SICURE E LE
METODOLOGIE PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO:
UNA VISIONE ORGANIZZATIVA
Fonte: willis
33 avv. Giannantonio Barbieri
34 avv. Giannantonio Barbieri
“La consapevolezza di dover garantire ai
pazienti non solo la cura della malattia, ma anche
un’adeguata protezione per le eventuali
indesiderate conseguenze dell’assistenza loro
prestata, in aggiunta a quelle dovute alla loro
malattia”
F. Nightingale
“in realtà noi nella vita commettiamo
spessissimo errori di distrazione. Che sono
particolarmente drammatici proprio perché in
genere non hanno conseguenze e quindi siamo
portati a continuare a farne” Marco Venturino
Disegno di legge n. 50/2008
“il tema della responsabilità professionale del personale sanitario merita un’attenta riflessione. E’ noto, infatti, non solo agli addetti ai lavori ma anche all’opinione pubblica, che il problema del contenzioso per lesioni personali od omicidi colposi ascritti al personale sanitario, medici in primis, ha subito un notevole incremento negli ultimi anni, ……
37 avv. Giannantonio Barbieri
… comportando da un lato un sempre maggior accanimento giudiziario dei pazienti e, dall’altro, atteggiamenti “difensivi” dei sanitari preoccupati, a ragione, di tutelare la propria immagine professionale troppo spesso vilipesa con processi sommari condotti in sedi non istituzionali. Questo circolo vizioso potrebbe portare (e in talune situazioni forse ha già portato) a scelte terapeutiche del medico …
38 avv. Giannantonio Barbieri
.. che non siano solo nell’interesse del paziente
ma anche volte a salvaguardare le propria
reputazione; questo fatto metterebbe a
repentaglio un diritto del cittadino, quello della
salute, garantito dalla nostra carta
costituzionale”.
39 avv. Giannantonio Barbieri
“si ha talora la sensazione che il paziente voglia trasferire sul sanitario la responsabilità della malattia che lo ha colpito e che gli procura, sia chiaro, un grave disagio psicofisico. Sembra che l’identificazione di un colpevole serva a ridurre l’impatto con la malattia …”
“Talvolta il malato è motivato da tale risentimento che sembra più interessato alla condanna del sanitario che non a un risarcimento”
Farneti A. e altri, Problemi di responsabilità sanitaria, Giuffrè
40 avv. Giannantonio Barbieri
“L’errore medico, un tempo accettato come
qualcosa di inevitabile, insisto in una professione
rispettata ancorchè irta di incertezze e soggetta a
mana fallibilità, oggi non è più tollerato anche se
non ha procurato un danno solo un pregiudizio
transitorio” Farneti
“il clamore mediatico attorno ai casi di
malpratice non aiuta nessuno: bisogna invece
chiarire che il rischio rappresenta una
componente integrante dell’atto sanitario” Gargiulo C. Imparare dagli errori è l’obiettivo di una medicina che sa soddisfare le richieste di
salute dei cittadini, III Forum Risk management in sanità, Sole 24 sanità, maggio 2009
42 avv. Giannantonio Barbieri
Notevole accentuazione dei giudizi di responsabilità in campo sanitaruio
Trattamento terapeutico - attività diagnostiche
attività assistenziali -attività informative
attività alberghiere - nuovi tipi di tratt.sanitari
Tutela della persona - tutela della salute costituzione
Tutela dei dati personali - organizzazione delle strutture - diritto penale - deontologia
Aumento delle patologie curate – evoluzione della
qualità dei mezzi di cura e diagnostici – attività di
sensibilizzazione costante delle associazioni a difesa dei
diritti del malato – maggior presa di coscienza dei
propri diritti da parte dei cittadini - allungamento della
vita media dell’uomo – pressione dei mass media –
evoluzione del concetto e delle funzioni della
responsabilità civile – istinto predatorio di molti addetti
ai lavori che innescano giudizi civili spesso infondati
…..
L’evoluzione della medicina nel più recente periodo ai fini dell’inquadramento dell’errore e della responsabilità sanitaria
(oggi si cura meglio, si cura di più, si vive di più ma si denuncia di più)
Profonda trasformazione dell’attività sanitaria passata da pochi atti diagnostico-terapeutici, per lo più svolti da personale medico ed eventualmente supportati da semplici strumenti di indagine tecnologica, a un processo produttivo di filiera in cui vari professionisti, con diverse competenze e diversi profili professionali, organizzati in unità operative tecnologicamente e culturalmente differenziate, intervengono in modo sequenziale e coordinato in diverse fasi del processo assistenziale ai fini del
raggiungimento del risultato finale di benessere dello stato di malattia.
Spersonalizzazione e aggravamento della
complessità dell’attività sanitaria.
Al trattamento propriamente diagnostico e
terapeutico si affiancano altre attività di tipo
informativo,alberghiero, assistenziale, e nuovi di
tipi di trattamento (procreazione medicalmente assistita)
Responsabilità del medico
Responsabilità medico-sanitaria
Responsabilità sanitaria
(medici, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche,
fisioterapisti, tecnici, ecc.)
Responsabilità della struttura sanitaria
48
“… insorgono a carico dell’ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico (sic!, n.d.r.) e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze
Cass. 14 luglio 2004, n. 13066
49
La struttura sanitaria risponde del danno da
disorganizzazione, quale danno conseguente alla
violazione dell’obbligo accessorio connesso alla
prestazione principale, di non recare danno ingiusto al
paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli
strumenti necessari all’esatto adempimento della
prestazione sanitaria Chindemi D., La responsabilità della strutta sanitaria, in Sanità pubblica e privata, Maggioli, 2006/
2 pag.28 e segg.
Tali scelte implicano assunzioni di responsabilità
da parte di chi è preposto, con poteri di verifica
e di controllo, al buon andamento dell’azione
amminstrativa in quanto organo responsabile
della gestione complessiva dell’azienda e di chi,
nello specifico, è competente a dirigere i servizi.
50 avv. Giannantonio Barbieri
L’ente ospedaliero è responsabile non solo dei
danni riferibili alla condotta dei propri
dipendenti ma anche dei danni riconducibili a
carenze organizzative formando l’efficienza
dell’organizzazione oggetto di un vero e proprio
obbligo strumentale
avv. Giannantonio Barbieri
Gli enti ospedalieri, sia pubblici che privati, sono
stati trasformati in aziende, strutturate secondo
le regole della moderna impresa, e soggetti
anche al rischio d’impresa che consiste nella
conseguente responsabilità per la cattiva,
insufficiente e inidonea gestione dell’azienda
Chindemi
52 avv. Giannantonio Barbieri
Le obbligazioni a carico della struttura sanitaria:
Prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
Prestazioni di tipo organizzativo relative alla sicurezza e
manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
Vigilanza e custodia dei pazienti;
Prestazioni di natura alberghiera
53 avv. Giannantonio Barbieri
In Francia è stata accertata la responsabilità di una struttura sanitaria per il cattivo funzionamento del servizio di posta interna per il ritardo con il quale è stato comunicato ad una paziente in stato interessante che il nascituro era affatto dalla sindrome di Down, non consentendo così all’interessata di poter ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza.
Tribunale di Versailles,8 luglio 1993
54 avv. Giannantonio Barbieri
Quali allora i requisiti minimi di
“buona organizzazione”?
avv. Giannantonio Barbieri
Personale medico, sanitario, e ausiliario qualificato, sufficiente e presente;
Coordinamento tra i diversi servizi;
Locali idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico;
Apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti;
Farmaci sicuri, efficaci e in corso di validità;
Sangue sicuro;
56 avv. Giannantonio Barbieri
“L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità,
di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione ai responsabili professionali della
struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio
assistito”
Art. 48 C.D. 2009
avv. Giannantonio Barbieri
58
Esiste l’obbligo, assunto dalla struttura nei
confronti dell’utente del servizio, di
garantire la sicurezza delle
cure
59
Ciò significa “… attivare sistemi e strutture per la
gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e
certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta
valutazione delle modalità di lavoro da parte del
professionista ……
60
Ministero della salute - Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella (marzo 2008)
Definizione di evento sentinella
“.. Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.
Lista degli eventi sentinella:
9. Morte o grave danno conseguente a caduta del paziente
61
“L’evento mette in evidenza possibili
carenze organizzative, quali la mancanza
o la inadeguata implementazione di
specifiche procedure e/o insufficiente
comunicazione tra operatori o tra operatori
e pazienti/familiari”
62
“In particolare, l’evento può essere dovuto a una
sottovalutazione dei fattori di rischio inerenti ai pazienti (ad es.
età, precedenti cadute,assunzione di determinati farmaci, deficit
cognitivi, patologie concomitanti) o dei fattori di rischio legati
all’ambiente (ad es. pavimenti scivolosi, gradini non sicuri,
carenza di illuminazione, mancanza di punti di appoggio). Il
rico62noscimento dell’evento è importante per procedere alla
definizione di interventi sotto il profilo organizzativo, per la
revisione dei protocolli in uso, per avviare attività di
formazione e addestramento del personale
Gli eventi avversi e gli errori nell’erogazione
delle prestazioni assistenziali sono ormai
ovunque riconosciuti come un importante
problema di sanità pubblica
Occorre riconoscere al paziente non solo il
diritto alle cure ma anche il diritto alla sicurezza delle cure
Nonostante gli evidenti benefici apportati dalla medicina moderna esiste la consapevolezza del fatto che i pazienti possono subire un danno non intenzionale in conseguenza del trattamento assistenziale
Le infezioni associate all’assistenza, gli errori legati ai farmaci, alle trasfusioni, le complicazioni durante o dopo un intervento chirurgico …. rappresentano eventi sfavorevoli, oggetto di notevole attenzione mediatica e sociale passibili di conseguenze, sotto il profilo disciplinare, ma anche di responsabilità civile e penale
Alcuni eventi sono correlati a rischi intrinseci, a
interventi o farmaci necessari: occorrono grandi
sforzi da parte delle organizzazioni per
intercettare quegli eventi provocati da errori
potenzialmente evitabili mediante opportune
strategie di prevenzione e protezione
Gli eventi avversi sono eventi inattesi correlati al
processo assistenziale che comportano un danno
al paziente, non intenzionale e indesiderabile
67
Per aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare gli outcome, e, indirettamente, ridurre i costi per le aziende, riducendo gli eventi avversi prevedibili
gestione del rischio - analisi dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, alla ricerca dei punti di
criticità, all’analisi degli errori anche se privi di conseguenze oltre a quelli forieri di danno e alla gestione dei sinistri -
Il governo clinico (clinical governance) è uno
strumento essenziale per il miglioramento
dell’efficienza e della qualità in sanità e per la
tutela della salute del cittadino
Clinical governance : il contesto in cui i servizi
sanitari si rendono responsabili del
miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza e mantengono elevati livelli di
prestazioni creando un ambiente che favorisce
l’espressione dell’eccellenza clinica
Gli elementi del governo clinico :
a) la formazione;
b) l’audit clinico;
c) l’efficacia clinica;
d) risk management;
e) la ricerca
Le conseguenze della
malpractrice e le responsabilità
del coordinatore
RESPONSABILITA’ CIVILE;
RESPONSABILITA’ PENALE;
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-
CONTABILE;
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE;
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
contrattuale extracontrattuale
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata” (art. 1176 c.c.)
L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione.
Il debitore è inadempiente se:
- non esegue la prestazione dovuta;
- se non esegue esattamente la prestazione
dovuta.
Al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento
consegue la responsabilità del debitore
avv. Giannantonio Barbieri
75
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Art. 1218 codice civile
Art. 1228 c.c.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale
dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti
dolosi o colposi di costoro
LA COLPA ART. 43 C.P.
COLPA GENERICA COLPA
SPECIFICA
imprudenza, negligenza, imperizia - inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o
discipline
L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della
salute Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie
1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo
avv. Giannantonio Barbieri 79
Linee guida:
Strumento operativo più ancorato alle
conoscenze scientifiche di quel momento storico
che indirizza l’impostazione e le scelte sanitarie
su un caso alla luce delle evidenze derivanti dalla
ricerca
avv. Giannantonio Barbieri 80
Linee guida=“raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche”
(fonte: Institute of Medicine, 1992)
avv. Giannantonio Barbieri 81
Tuttavia le “linee guida” devono anche tenere contro
delle esigenze di spesa nella Sanità. “Le linee guida sono raccomandazioni
di comportamento clinico, ……, coerenti con le conoscenze sul rapporto costo-beneficio degli interventi sanitari, …… per assistere i
fonte Cartabellotta, Potena Sanità e Management, Il sole 24, aprile 2001
avv. Giannantonio Barbieri 82
Anche per il giudice chiamato a giudicare sull'eventuale responsabilità professionale, le linee guide rappresentano certamente uno strumento per valutare la condotta del sanitario e quindi per ''misurarne'' la diligenza e la perizia, ma non eliminano la discrezionalità insita nel giudizio di colpa, perché il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida.
Cass. pen. 35922/2012
avv. Giannantonio Barbieri 83
E' innegabile, come emerge dalle pronunce
sopra indicate, la rilevanza processuale delle
linee guida, siccome parametro rilevante per
affermare od escludere profili di colpa nella
condotta del sanitario. Va chiarito, però, che la
diligenza del medico non si misura
esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza
delle stesse.
avv. Giannantonio Barbieri 84
Le linee guida non possono fornire, infatti, indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale responsabilità del sanitario, sia per la libertà di cura, che caratterizza l'attività del medico, in nome della quale deve prevalere l'attenzione al caso clinico particolare e non si può pregiudizialmente escludere la scelta consapevole del medico che ritenga causa cognita di coltivare una soluzione terapeutica non contemplata nelle linee guida,
avv. Giannantonio Barbieri 85
sia perchè, come già evidenziato da alcuna delle
sentenze citate, in taluni casi, le linee guida
possono essere indubbiamente influenzate da
preoccupazioni legate al contenimento dei costi
sanitari oppure si palesano obiettivamente
controverse, non unanimemente condivise
oppure non più rispondenti ai progressi nelle
more verificatisi nella cura della patologia.
avv. Giannantonio Barbieri 86
E' evidente, infatti, che le linee guida contengono valide
indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è
altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad
esercitare le proprie scelte considerando le circostanze
peculiari che caratterizzano il caso concreto e la
specifica situazione del paziente, nel rispetto della
volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate
nei protocolli medici
avv. Giannantonio Barbieri 87
il medico, nella pratica della professione, deve con scienza e coscienza perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui dispone al tempo la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.
avv. Giannantonio Barbieri 88
E' opportuno rimarcare che la posizione di
garanzia che il medico assume nei confronti del
paziente gli impone l'obbligo di non rispettare
quelle direttive laddove esse siano in contrasto
con le esigenze di cura del paziente.
avv. Giannantonio Barbieri 89
Va, altresì, precisato che le linee guida per avere rilevanza nell'accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e come detto non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente
avv. Giannantonio Barbieri 90
va ovviamente precisato che anche le aziende sanitarie devono, a maggior ragione in un contesto di difficoltà economica, ispirare il proprio agire anche al contenimento dei costi ed al miglioramento dei conti, ma tali scelte non possono in alcun modo interferire con la cura del paziente: l'efficienza di bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente.
avv. Giannantonio Barbieri 91