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MIAP
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•E•AAAEEAAEE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
SEZIONE DI RAGIONERIA “G. FERRERO”
•E•AAAEEAAEE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
SEZIONE DI RAGIONERIA “G. FERRERO”
WORKSHOP
LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI
I NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTRODOTTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011
L.Puddu, C.Rainero, S.Secinaro
Torino, Gennaio 2013
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•E•AAAEEAAEE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
SEZIONE DI RAGIONERIA “G. FERRERO”
MASTER in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio, MiAP
MASTER in Management delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali, MiAS
− Accentramento dei flussi di tesoreria (Tes. Unica)− Armonizzazione schemi di contabilità e bilancio− Bilancio consolidato− Banca dati unitaria (MEF, art. 13);− Indicatori di risultato semplici e misurabili.
Transazione “ogni evento o azione che determina lacreazione, trasformazione, scambio, trasferimentoo estinzione di valori economici, patrimoniali efinanziari che si origina dall’interazione tradifferenti soggetti (pubbliche amministrazioni,società, famiglie, ecc..) e avviene per mutuoaccordo o per atto unilaterale dell’amministrazionepubblica”
Transazioni non monetarie: regolarizzazioni contabilidi pari importo impegno/accertamento, mandativersati in quietanza
Risorse già accertate destinate al finanziamento diobbligazioni passive già impegnate, ma esigibili inesercizi successivi a quello in cui è accertatal’entrata.
Copre la spesa in c/capitale
Anche la spesa corrente per entrate correnti vincolatea fronte di spese esigibili in futuro
“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”
Le Prenotazioni a cui non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio
Non possono essere assunte obbligazioni concernentispese correnti per esercizi non considerati nel bilanciopluriennale.
Eccezioni :
Spese derivanti da contratti di somministrazione;
Spese correlate a finanziamenti comunitari;
Rate di ammortamento
Le obbligazioni assunte su spese correnti esigibili inesercizi successivi a quello in corso di gestione sonotrasmesse, per conoscenza, al Consiglio dell’Ente.
Personale: automaticamente, per l’intero importo,all’inizio dell’esercizio;
Beni e servizi: nell’esercizio in cui risultaadempiuta completamente la prestazione;
Trasferimenti correnti: esercizio di adozionedell’atto amministrativo di attribuzione delcontributo. Se vi sono modalità temporali escadenze di erogazione, l’impegno è imputato negliesercizi di scadenza.
correttezza, e comprensibilità6. Significatività e rilevanza7. Flessibilità8. Congruità9. Prudenza10. Coerenza11. Continuità e della costanza12. Comparabilità e della verificabilità
13. Neutralità14. Pubblicità15. Equilibrio di bilancio16. Competenza finanziaria17. Competenza economica18. Prevalenza della sostanza sulla
forma
I principi contabili per gli Enti PubbliciDECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n.118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia direndicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e siriferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l’annosolare.Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, leprevisioni per l’esercizio di riferimento sono elaborate sullabase di una programmazione di medio periodo, con unorizzonte temporale almeno triennale.
La singola amministrazione pubblica è una entità giuridicaunica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suobilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilanciod’esercizio.È il complesso unitario delle entrate che finanzial’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalitàdelle sue spese durante la gestione.I documenti contabili non possono essere articolati in manieratale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo dideterminate e specifiche spese, salvo diversa disposizionenormativa.
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi digestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimonialiriconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire unarappresentazione veritiera e corretta della complessa attivitàamministrativa svolta nell’esercizio e degli andamentidell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico –finanziari del sistema di bilancio.Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuoribilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singolaamministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbianoautonomia gestionale – che non transitano nel bilancio. Le contabilitàseparate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte alsistema di bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio.
Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione leentrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute perla riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e,parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo dellecorrelate entrate, senza compensazioni di partite.Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema dibilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezzepatrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel contodel patrimonio.
Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio deltrue and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio larappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione dinatura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti direndicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsionenei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari(e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che sisvolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitarele sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invecedevono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori edistorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fareaffidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici edei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quellieventualmente previsti dalle norme, consente di effettuarerazionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazioe, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con unmaggior grado di approssimazione.
Il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentareuna chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche epatrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio dellachiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base dellaveridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell’attivitàsvolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano ilsistema di classificazione previsto dall’ordinamento contabile efinanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.L’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne – tral’altro – la comprensione e permetterne la consultazione rendendoevidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione inesso contenute.
Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenzeinformative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado diinfluenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventipassati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazionida loro effettuate precedentemente.
SIGNIFICATIVITÀ
Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime oprevisioni. Pertanto, la correttezza correttezza dei dati di bilancio non siriferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, edall’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottatinella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilanciod’esercizio.
L’informazione è rilevante se la sua omissione o erratapresentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatoriprese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanzadipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutatacomparativamente con i valori complessivi del sistema dibilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanzedi omissione o errata presentazione.
Il principio di flessibilità è volto a trovare all’interno dei documenticontabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità difronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili estraordinarie che si possono manifestare durante la gestione,modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.Per tale finalità la legge disciplina l’utilizzo di strumenti ordinari,come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegarea copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.
Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni dibilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l’attendibilità delprocesso di programmazione e rende non credibile il complesso del sistemadi bilancio.Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta aconsentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmiconseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all’interno diciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarieinterne a ogni programma. Non è consentito l’utilizzo degli stanziamenti inconto capitale per finanziare spese correnti.Il principio di flessibilità si applica anche ai documenti di programmazione suiquali si fonda la gestione ed il relativocontrollo interno.
La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzidisponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quellodella coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario,economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri dibilancio.La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata inrelazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed alriflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sonocoerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi diprevisione e programmazione, di gestione e rendicontazione.
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili diprogrammazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilanciod’esercizio.Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari siaeconomici, devono essere iscritte solo le componenti positive cheragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativoconsiderato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole vocidegli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenzacomporta che le componenti positive non realizzate non devono esserecontabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono esserecontabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamenterealizzate.
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra laprogrammazione, la previsione, gli atti di gestione e larendicontazione generale. La coerenza implica che questestesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati,siano strumentali al perseguimento dei medesimiobiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabilipreventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di caratterestrettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale,siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico edamministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna implica: in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione
pluriennale e annuale siano conseguenti allapianificazione dell’ente;
in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non sianoin contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati neglistrumenti di programmazione pluriennale e annuale enon pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
in sede di rendicontazione, che sia dimostrato emotivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelliattesi.
La coerenza esterna comporta una connessione fra ilprocesso di programmazione, previsione, gestione erendicontazione dell’amministrazione pubblica, le direttive ele scelte strategiche di altri livelli di governo del sistemapubblico anche secondo i principi di coordinamento dellafinanza pubblica.
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva dellacontinuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica ècostituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistemaaziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica diessere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie,economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito diessere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare adessere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziarechiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantireequilibri economico – finanziari che sia no salvaguardati e perdurino nel tempo. Ilprincipio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione deltempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabilidi chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
La costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolaridi valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche epatrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilanciod’esercizio (principio della costanza).Infatti, Il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicatiintroducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra idocumenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e dellesingole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processigestionali. L’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazioneadottati, deve rappresentare un’eccezione nel tempo che risultiopportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contestodel sistema di bilancio.
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado dicomparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole ocomplessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema dibilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancioanche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne lediverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di unasana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazionedelle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonchédelle relative modificazioni.
Nell’ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanciin periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci
deve essere uguale o almeno comparabile; i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L’eventuale
cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale perfrequenza e natura. In ogni caso l’effetto del cambiamento dei criteri divalutazione sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto deve essereadeguatamente illustrato e motivato;
i mutamenti strutturali nell’organizzazione e gli eventi di naturastraordinaria devono essere chiaramente evidenziati.
L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dalsistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essereverificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. Atale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessariadocumentazione probatoria.La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e larendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio perricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazioneche ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti dellaprogrammazione e dei relativi obiettivi.
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principicontabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senzaservire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. Laneutralità o imparzialità deve essere presente in tutto ilprocedimento formativo del sistema di bilancio, sia diprogrammazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione,soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per farvenir meno l’imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità.
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degliutilizzatori dei documenti contabili.È compito dell’amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzioneassicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione laconoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio diprevisione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio, comprensivi dei rispettiviallegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano apieno la loro valenza politica,giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le normevigenti.
Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivodell’amministrazione pubblica nel contesto della comunitàamministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte diprogrammazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultatidella gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti direndicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delleinformazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema dibilancio.
Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione ilpareggio finanziario.L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e dicassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare ilprincipio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblicaamministrazione.Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la correttaapplicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono daverificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modoconcomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultaticomplessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione
La norma impone il pareggio finanziario nel bilancio di previsione, e quindi lacorretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici epatrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anchedurante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni diesercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono neidocumenti contabili di rendicontazione.Tali equilibri non devono essere perseguiti solo in sede di previsione maanche in fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno,concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indirettae quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizierogati e di altre attività svolte.
Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabilidi programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed alpreventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindinel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguirele finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in unmercato dinamico.L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente unastabilità anche di carattere economico e patrimoniale.Il principio dell’equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versionecomplessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimonialeche ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzarenel suo continuo operare nella comunità amministrata.
1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
<<Art. 81 – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente ai quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale>>.
Art. 21. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:<< Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico>>.
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con ilquale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivitàamministrative che la singola amministrazione pubblica svolge duranteogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche”cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativimovimenti finanziari.Per il principio della competenza economica l’effetto delle operazioni edegli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuitoall’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non aquello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazioneimplica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e dicorrelazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventied i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e direndicontazione. Il risultato economico d’esercizio implica un procedimento dianalisi della competenza economica e delle componenti economiche positivee negative relative all’esercizio cui il rendiconto si riferisce.I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componentieconomici negativi o costi o spese dell’esercizio. Tale correlazione costituisceil corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fattigestionali caratterizzanti l’attività amministrativa di ogni amministrazionepubblica.
Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modoveritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, ènecessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro naturafinanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettivae quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, enon solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano lacontabilizzazione formale.La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubblichedella gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente perla contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione deifatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.