Valutazione e controllo del rischio di esposizione ad agenti fisici alla luce del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/08) e delle norme di buona tecnica Parte II: microclima e radiazioni ottiche Prof. Pietro Nataletti [email protected]Corso di aggiornamento per RSPP 11 novembre 2011 Ferentino, SIPAR ex
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Valutazione e controllo del rischio di esposizione ad agenti fisici alla luce
del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/08) e delle norme di buona tecnica
Si definisce “microclima” il complesso deiparametri fisici ambientali che caratterizzanol’ambiente locale (ma non necessariamenteconfinato) e che, assieme a parametri individualiquali l’attività metabolica e l’abbigliamento,determinano gli scambi termici fra l’ambientestesso e gli individui che vi operano
Microclima: sappiamo misurarlo, valutarlo e controllarlo adeguatamente?
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi dilavoro, unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo, i luoghidestinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda odell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda odell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del propriolavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:a) ai mezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei o mobili;c) alle industrie estrattive;d) ai peschereccid-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’aziendaagricola o forestale.
Titolo II – LUOGHI DI LAVOROArticolo 62Definizioni
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicatinell’ Allegato IV.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agliadempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previaconsultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eprevia autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmentecompetente, adotta le misure alternative che garantiscono unlivello di sicurezza equivalente.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1,2 e 3;b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscitedi emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo diconsentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolaremanutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, idifetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolarepulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione oall'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e alcontrollo del loro funzionamento.
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei osemisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono esseredestinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quandoricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoroprovvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, diilluminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusisotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le qualinon ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non dianoluogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate lenorme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurarele condizioni di cui al comma 2.
Articolo 65Locali sotterranei o semisotterranei
Ripreso l ’art. 8 del D.P.R. 303/56Ripreso l ’art. 8 del D.P.R. 303/56
1.2. Altezza, cubatura e superficie1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelleaziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lelavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili,macchine ed impianti fissi.1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o dellevolte.1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio puòconsentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi diventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e lasuperficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinquelavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza,pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delleaziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normalemovimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.9 Microclima1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi dilavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di ariasalubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempremantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema dicontrollo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazionemeccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti acorrenti d'aria fastidiosa.1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericoloimmediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deveessere eliminato rapidamente.
1.9 Microclima1.9.2. Temperatura dei locali1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante iltempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenzache possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei serviziigienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specificadi questi locali.1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamentoeccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvederealla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecnichelocalizzate o mezzi personali di protezione.1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi dilavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvoleregolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti dellacombustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9 Microclima1.9.3 Umidità1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta adinumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile,la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiticompatibili con le esigenze tecniche.
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono ilrumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, icampi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, ilmicroclima e le atmosfere iperbariche che possono comportarerischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivitàcomportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per levibrazioni il capo III, per i campi elettromagnetici il capo IV, per leradiazioni ottiche artificiali il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinataunicamente dal D.Lgs. 230/95 e s.m.
Titolo VIII – AGENTI FISICICapo I – Disposizioni generali
Articolo 180Definizioni e campo di applicazione
Il microclima non ha un capo specifico 8 LG e norme tecniche
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’art. 28, il datore di lavorovaluta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici inmodo da identificare e adottare le opportune misure diprevenzione e protezione con particolare riferimento alle normedi buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisiciè programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale ,da personale qualificato nell’ambito del SPP in possesso dispecifiche conoscenze in materia….
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misuredi prevenzione e protezione devono essere adottate. La VDR èriportata sul documento di cui all’art. 28, essa può includere lagiustificazione dei rischi.
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misureper controllare il rischio alla fonte, i rischi derivantidall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte oridotti al minimo. La riduzione dei rischi si basa sui principigenerali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valorisuperiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,IV V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi i valori limite diesposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misureimmediate per ridurre l’esposizione al di sotto dei valori limitedi esposizione, individua le cause del superamento e adegua lemisure di prevenzione e protezione.
Articolo 182Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi
Decreto del Presidente Della Repubblica 14 Gennaio 1997 n. 37.Atto d’indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delleattività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
.... Tra i reparti considerati dal decreto, viene riportato come esempio il reparto operatorio:
Requisiti minimi impiantistici
La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche:
temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi °C.
umidità relativa estiva e invernale 40-60%.
ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h.
Circolare del Ministero dei LL. PP. N. 13011 del 1974.Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere
Temperatura e umidità degli ambienti:
Ta = 20 +/- 2 °C; U.R. 40% +/- 5%
Ventilazione degli ambienti, fattore di ricambio e velocità dell’aria (< 0,15 m/s):
Degenze: fattore di ricambio 2
Degenze bambini: fattore di ricambio 3
Reparti diagnostica: fattore di ricambio 6
Reparti speciali: fattore di ricambio 6
Isolamento: fattore di ricambio 10
Soggiorni: portata minima 30 mc/h per persona presente
Condizionamento degli ambienti:
Divieto di ricircolo per sale operatorie e parto, rianimazione, lattanti, dialisi, terapia intensiva,centrale sterilizzazione, laboratori di analisi.
L’impianto di condizionamento e di ventilazione deve essere in grado di funzionare anche in caso diinterruzione della corrente elettrica esterna tramite gruppo elettrogeno autonomo.
UNI EN ISO 7726: 2002 Ergonomia degli ambienti termici. Strumenti per la misurazionedelle grandezze fisiche.
UNI EN ISO 8996:2005 Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione delmetabolismo energetico .
UNI EN ISO 9920:2009 Ergonomia dell'ambiente termico - Valutazione dell'isolamentotermico e della resistenza evaporativa dell'abbigliamento.
UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica einterpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e deicriteri di benessere termico locale.
UNI EN 27243:1996 Ambienti caldi. Valutazione dello stress termico per l'uomo negliambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT (temperatura a bulbo umido e delglobotermometro).
UNI EN ISO 7933:2005 Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica edinterpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termicaprevedibile.
UNI EN ISO 11079:2008 Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione einterpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termicodell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale.
Principale normativa tecnica di riferimento/microclima
UNI 10339:1995 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione erequisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
UNI 8852:1987 Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attivitàindustriale ed artigianale. Regole per l' ordinazione, l' offerta ed il collaudo.
UNI EN 12097:2007 Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi aicomponenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.
UNI EN 15240:2008 Ventilazione degli edifici - Prestazione energetica degli edifici -Linee guida per l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
UNI EN 14175-2:2004 Cappe di aspirazione - Parte 2: Requisiti di sicurezza e diprestazione.
UNI EN 14175-4:2005 Cappe di aspirazione - Parte 4: Metodi di prova in loco.
UNI CEN/TS 14175-5:2007 Cappe di aspirazione - Parte 5: Raccomandazioni perl'installazione e la manutenzione.
Serie di Norme UNI EN 1822 Filtri per l’aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA).
UNI 8130:1980 Misura delle prestazioni di depolveratori. Valutazione delle grandezzefisiche caratteristiche e calcolo dell' efficienza di separazione.
Principale normativa tecnica di riferimento/impianti
Accordo tra Ministero della Salute, regioni e province autonome del 27 gennaio2001 recante Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienticonfinati
Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittivasugli impianti di climatizzazione, Conferenza permanente per i rapporti tra loStato,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 5 ottobre 2006
Differenza tra la temperatura piana radiante di due superfici opposte Strumento di misura radiometro netto
Unità di misura °C
Stumento di misura : radiometro netto, radiometro doppio.
Unità di misura °C
Tempo di risposta è normalmente superiore ai 20 minuti
Temperatura di globo (tg)Temperatura misurata mediante il globotermometrocostituito da un globo di 15 cm. di diametro di ramericoperto da vernice nera opaca al centro del quale eposto un sensore di temperatura
Temperatura media radiante (tr)E’ la temperatura uniforme di una cavità immaginariain cui lo scambio termico radiativo dal corpo umano èuguale allo scambio termico radiativo nell’ambientetermico non uniforme.
Grandezza vettoriale definita dalla suaintensità e dalla sua direzione. La velocitàefficace dell’aria è definita dal vettorevelocità del flusso d’aria nel punto di misuraconsiderato.
Strumenti di misurasensori omnidirezionali : sfera caldasensori direzionali : a filo caldo o a ventolinaMisuratori di portata
Unità di misura
Velocità : m/s
Flussi : m3/h - l/sec
Temperatura di bulbo umido ( tnw )
Temperatura ambientale misurata con un bulboimmerso in acqua utilizzata negli ambienti severicaldi per il calcolo dell’indice WBGT
La concentrazione elevata è indice di scarso ricambio d’aria.
Unità di misura p.p.m.
Una concentrazione di CO2 superiore a 1000 p.p.m. indica uno scarso ricambiod’aria; livelli patologici secondo i limiti TLV fissati dall’AGCIH (AmericanConference of Governmental Industrial Hygienists ) sono superiori a 5000 p.p.m.
Registrazione sensazioni termiche di 1300 adulti in buona salute ( studenti universitari nordamericani )secondo una scala di giudizio che permetteva di assegnare un voto alla sensazione termica provata negliambienti campione con microclima controllato :
Voto Sensazione termica
+3 Molto caldo
+2 Caldo
+1 Leggermente caldo
0 Neutro
-1 Leggermente freddo
-2 Freddo
-3 Molto Freddo
A ciascun ambiente è stato possibile associare un voto medio ottenuto dall’insieme delle risposte.Mediante algoritmi si può ricavare a partire dai parametri misurati in un certo ambiente il voto che ilgruppo campione avrebbe espresso.
Indici di Fanger PMV / PPD
Parametri oggettivi da misurare Ta TgURVa
Parametri soggettivi misurati o scelti da tabelleI (clo) isolamento del vestiarioM (met) metabolismo
Interventi di alterazione e correzione del microclima
Analisi del metabolismo degli addetti, evitando lo svolgimento di lavori pesanti inambienti che darebbero luogo a valori di PMV significativamente elevati.
Interventi di protezione personale
Organizzazione del lavoro, inserendo brevi ma frequenti pause in ambienticlimaticamente salubri ad intervallare i periodi lavorativi (specie in ambientiseveri).
Adeguamento delle caratteristiche di resistenza termica e di permeabilità all' acqua del vestiario utilizzato dai lavoratori.
Somministrazione di liquidi (con integratori salini) ai lavoratori che svolgono laloro attività in ambienti severi caldi, in modo tale da reintegrare le quantitàperdute con la sudorazione.
Oltre che dalle sensazioni termiche, i lavoratori possono essere condizionati dalla qualitàdell’aria che respirano. Prescindendo dalla presenza di sostanze chimiche tossiche o nocive,le quali devono essere aspirate e allontanate con appositi sistemi, la qualità dell’aria ha a chefare con sostanze a tossicità bassa o nulla che, però, possono risultare sgradevoli. Ingenerale, l’aria presente in un luogo di lavoro chiuso può essere affetta dalle seguenti fonti diinquinamento.
Inquinanti di natura chimica
Ø Gas di combustione da traffico veicolare
Ø Composti organici volatili (collanti, prodotti per pulizie)
Ø Formaldeide (materiali da costruzione, arredamenti)
Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (RVC) che garantiscono un corretto microclima e una adeguata qualità dell’aria possono essere schematizzati nel modo seguente:
Ø unità di trattamento aria (UTA)
Ø centrale termica per la produzione di fluidi caldi e freddi
Ø tubazioni e condotte
Ø bocchette di immissione e aspirazione
Ø elementi radianti semplici (termosifoni) o provvisti di ventilazione (fan coils)
Ø sensori ambientali di umidità, temperatura e velocità dell’aria
L’UTA preleva aria dall’esterno e provvede alle seguenti funzioni:
Ø filtrazione
Ø condensazione dell’umidità presente nell’aria mediante raffreddamento
Ø umidificazione dell’aria mediante generazione di vapore o nebulizzazione
Ø riscaldamento o raffreddamento dell’aria mediante scambio termico con i fluidi caldi o freddi
Ø immissione dell’aria nelle condotte e diffusione nell’ambiente mediante le bocchette
Ø ricircolo dell’aria aspirata dagli ambienti
Ø espulsione all’esterno dell’aria viziata
La centrale termica produce i fluidi caldi mediante combustione, oppure freddi mediante compressione o dilatazione di gas, i quali raggiungono poi l’UTA.
I sensori ambientali comunicano le condizioni presenti negli ambienti all’UTA che opera in modo da mantenere i valori dei parametri microclimatici impostati.
Lo schema sopra descritto è generale; si possono trovare per esempio impianti definiti a “tutt’aria”, dove non esiste una linea di termosifoni o fan coils ma il riscaldamento o condizionamento degli ambienti avviene direttamente attraverso l’aria immessa dall’UTA.
Occasionalmente possono essere presenti singoli gruppi di condizionamento (Splitters) che operano il riscaldamento o il riscaldamento di un singolo locale senza provvedere al ricambio dell’aria.
Impianti RVC difettosi possono essere essi stessi fonti di inquinamento dell’aria interna e di malessere microclimatico degli occupanti. I problemi alla base di tali difetti possono riscontrarsi nelle seguenti fasi:
Ø nel progetto dell’impianto
Ø nell’installazione dell’impianto
Ø nella gestione e nella manutenzione dell’impianto
I problemi più facilmente riscontrabili possono essere:Ø aria primaria (immissione insufficiente, aspirazione da zone inquinate, assente o insufficiente
filtrazione, aspirazione in prossimità dell’espulsione dell’aria viziata)
Ø aria di ricircolo (eccessivo ricircolo di aria viziata, messa in ricircolo di aria inquinata)
Ø immissione dell’aria negli ambienti (flusso diretto sul personale, distribuzione disomogenea delle bocchette, velocità dell’aria eccessiva, bocchette poste in punti non idonei (pavimenti, controsoffitti,...))
Ø estrazione dell’aria dagli ambienti (mancante, insufficiente, griglie occluse)
Ø espulsione all’esterno dell’aria viziata (espulsione in prossimità della captazione dell’aria primaria, griglia di espulsione priva di alette di chiusura di fermo impianto, assenza di filtri)
Ø condotte di circolazione (non ispezionabili e/o non pulibili, presenza di amianto o lana di roccia utilizzato per isolamento termo-acustico, utilizzo promiscuo (acqua, elettricità), giunture non sigillate)
Ø filtri (inadeguati o assenti, mancata o inadeguata manutenzione e sostituzione, montaggio inadeguato)
Ø UTA (scarsa o assente coibentazione, difficoltà o impossibilità di accesso alle varie parti, pannelli di ispezione deformati o non sigillati, assente o scarsa manutenzione e sanificazione, acqua di condensa stagnante e non drenata)
1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non sitratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso,tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentanoun'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dilavoratori.1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essereinstallati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per ilavoratori.1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guastodell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuticostantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale oartificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non siapossibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devonoadottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienzadella illuminazione.
Per la realizzazione di una corretta illuminazione è essenziale che i livelli didell'illuminamento soddisfino esigenze qualitative e quantitative tali da soddisfarele seguenti tre esigenze fondamentali:
Ø il comfort visivo: la sensazione di benessere percepita dai lavoratori contribuisceindirettamente anche a ottenere alti i livelli di produttività;Ø la prestazione visiva: i lavoratori sono in grado di svolgere i loro compiti visivianche in circostanze difficili e protratti nel tempo;Ø la sicurezza.
I principali parametri che caratterizzano l'ambiente luminoso sono:
üdistribuzione delle luminanze;üilluminamento;üabbagliamento;üdirezione della luce;üresa dei colori e colore apparente della luce;üsfarfallamento;üluce diurna.
Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavor o
Riferimento: UNI EN 12464Riferimento: UNI EN 12464--1:2004 e Linee guida Regioni1:2004 e Linee guida Regioni--IspeslIspesl
Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavor o
Em = illuminamento medio mantenuto (min 20 max 5.000)UGR = abbagliamento molesto (Unified Glare Rating, min 16 max 28)Ra = indice di resa del colore (min 20 max 90)
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazionesussidiaria da impiegare in caso di necessità.1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienzaed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni dioscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo dellemacchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quandosi lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deveessere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità ea garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione dellesorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo….1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sianecessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti dellailluminazione sussidiaria.1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazioneartificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire laprosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
L'illuminazione di emergenza è prevista per essere utilizzata in caso di mancanzadi alimentazione dell'illuminazione normale ed è quindi alimentata da una sorgentedi energia indipendente.
Illuminazione sussidiaria o di emergenza
Riferimento: UNI EN 1838:2000 e Linee guida RegioniRiferimento: UNI EN 1838:2000 e Linee guida Regioni--IspeslIspesl
Illuminazione di emergenza: illuminazione destinata a funzionarequando l’alimentazione dell’illuminazione normale viene a mancare
Illuminazione di sicurezza: parte dell’illuminazione di emergenzadestinata a provvedere all’illuminazione per la sicurezza delle personedurante l’evacuazione di una zona
Illuminazione di sicurezza per l’esodo: parte dell’illuminazione di sicurezzadestinata ad assicurare che i mezzi di fuga possano essere chiaramente identificatie utilizzati in sicurezza quando la zona è occupata
Illuminazione antipanico di aree estese: parte dell’illuminazione di sicurezzadestinata a evitare il panico e a fornire l’illuminazione necessaria affinché lepersone possano raggiungere una via di esodo
UNI EN 1838:2000
Illuminazione di riserva: parte dell’illuminazione di emergenza checonsenta di continuare la normale attività senza sostanziali cambiamenti
Illuminazione di aree ad alto rischio: parte dell’illuminazione di sicurezzadestinata a garantire la sicurezza delle persone e consentire procedure di arrestoin sicurezza di processi lavorativi o situazioni pericolose
Ha recepito la Direttiva 2006/25/CE del Parlamento edel Consiglio sulle radiazioni ottiche artificiali.
Disposizioni specifiche per le radiazioni otticheartificiali, in vigore dal 26 aprile 2010 e quindi esigibilie sanzionabili da parte degli organi di vigilanza da taledata.
Titolo VIII – AGENTI FISICICapo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a
Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008Capo V – Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Articolo 213Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce prescrizioni minime diprotezione dei lavoratori contro i rischi per la salutee la sicurezza che possono derivare,dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificialidurante il lavoro con particolare riguardo ai rischidovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
La IARC (International Agencyfor Research on Cancer) haclassificato la radiazione solarecome “cancerogeni per l’uomo” ecome tali le ha inserite nelGruppo 1
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendonoper:a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma dilunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioniottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioniinfrarosse:1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm),UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e780 nm;3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm),IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasidispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetichenella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante ilprocesso di emissione stimolata controllata;c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sonobasati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Ilrispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali diradiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cuteconosciuti;f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area suuna superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule sumetro quadrato (J m-2);h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità disuperficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali éesposto un lavoratore.
1. I valori limite di esposizione per le radiazioniincoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, parte I.2. I valori limite di esposizione per le radiazioni lasersono riportati nell’allegato XXXVII, parte II.
Articolo 216Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavorovaluta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cuipossono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nellamisurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnicainternazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni dellaCommissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo dinormazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni diesposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando nonsaranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datoredi lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultivapermanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine,linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi diesposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delleattrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
Articolo 216Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolareattenzione ai seguenti elementi:a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgentiartificiali di radiazioni ottiche;b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppiparticolarmente sensibili al rischio;d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalleinterazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;…g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizionealle radiazioni ottiche;….m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e dellerelative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misureadottate previste dagli articoli 217 e 218.
In base a dati forniti dalla letteratura scientifica sono attualmente da considerarsisoggetti particolarmente sensibili quelli di seguito indicati (ove non diversamentespecificato si intende tutto lo spettro ottico):
• donne in gravidanza;• minorenni;• albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV;• i portatori di malattie del collagene per esposizioni a radiazioni UV;• i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti;• i soggetti affetti da alterazioni dell’iride e della pupilla;• i soggetti portatori di drusen per esposizioni a luce blu;• lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni aradiazioni UV;• lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o foto aggravate, peresposizioni a radiazioni UV e IR;• lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus, per esposizioni a radiazioni UV;• soggetti epilettici per esposizioni a luce visibile di tipo intermittente cioè tra i15 e i 25 flash al secondo.
Articolo 217Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette inevidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavorodefinisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/oorganizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo contoin particolare:a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioniottiche;b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto dellavoro da svolgere;c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso,quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghimeccanismi di protezione della salute;d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi edelle postazioni di lavoro;e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
Articolo 217Disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoroin cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche chesuperino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’appositasegnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse élimitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenzedei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma unavolta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente conparticolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenutoconto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. Lasorveglianza sanitaria é effettuata con l’obiettivo di prevenire e scopriretempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungotermine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivantidall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quantoprevisto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico ilavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite dicui all’articolo 215.