UNIVERSITA’ DI PISA Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi” Intervento del dr. Riccardo Russu Intervento del dr. Riccardo Russu Dirigente ARSIA del Settore Dirigente ARSIA del Settore “ “ Servizi agroambientali di vigilanza e controllo” Servizi agroambientali di vigilanza e controllo” Pisa, 23 gennaio 2006 Pisa, 23 gennaio 2006 NORMATIVA / NOTIZIE TECNICHE IN NORMATIVA / NOTIZIE TECNICHE IN MATERIA DI COESISTENZA MATERIA DI COESISTENZA TRA COLTIVAZIONI O.G.M. E NON TRA COLTIVAZIONI O.G.M. E NON
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UNIVERSITA DI PISA Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-ambientali Enrico Avanzi Intervento del dr. Riccardo Russu Dirigente ARSIA del Settore Servizi.
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UNIVERSITA’ DI PISA
Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi”
Intervento del dr. Riccardo RussuIntervento del dr. Riccardo RussuDirigente ARSIA del SettoreDirigente ARSIA del Settore
““Servizi agroambientali di vigilanza e controllo”Servizi agroambientali di vigilanza e controllo”
Pisa, 23 gennaio 2006Pisa, 23 gennaio 2006
NORMATIVA / NOTIZIE TECNICHE IN NORMATIVA / NOTIZIE TECNICHE IN MATERIA DI COESISTENZAMATERIA DI COESISTENZA
TRA COLTIVAZIONI O.G.M. E NONTRA COLTIVAZIONI O.G.M. E NON
Direttiva del Consiglio Direttiva del Consiglio n. 220 del 23/04/1990n. 220 del 23/04/1990
““Emissione deliberata Emissione deliberata nell’ambiente di OGM”nell’ambiente di OGM”
Lo Stato membro è libero di scegliere la forma ed i mezzi più idonei per l’attuazione dell’atto comunitario.
La direttiva detta norme per l’autorizzazione ad effettuare un’emissione nell’ambiente a scopi di ricerca o sviluppo di OGM.Esclude l’emissione di OGM per prodotti da immettere sul mercato.
Decisione della Decisione della CommissioneCommissione
n. 584 del 22/10/1993 en. 584 del 22/10/1993 en. 730 del 04/11/1994n. 730 del 04/11/1994
““Criteri e procedure Criteri e procedure semplificate per l’emissione semplificate per l’emissione deliberata nell’ambiente di deliberata nell’ambiente di
piante OGM”piante OGM”
Detta norme per la semplificazione delle autorizzazioni ed impone agli Stati membri il rilascio dell’autorizzazione entro 15 giorni dalla notifica
Direttiva n. 18 del 12/03/2001Direttiva n. 18 del 12/03/2001
““Emissione deliberata nell’ambiente di OGM che abroga la Direttiva n. Emissione deliberata nell’ambiente di OGM che abroga la Direttiva n. 220/1990”220/1990”
Obblighi generali (art. 4)
Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono
affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione
deliberata o dall’immissione in commercio di OGM.
[…] Omissis
Gli Stati membri provvedono affinché l’Autorità competente compia ispezioni ed eventualmente adotti altre misure di
controllo per garantire l’osservanza della presente Direttiva.
Etichettatura (art. 21)
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in tutte le
fasi dell’immissione in commercio, l’etichettatura e l’imballaggio degli OGM
siano conformi ai requisiti specificati nell’autorizzazione […]
D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224
in attuazione della Direttiva n. 18 del 12/03/2001 concernente l’emissione in attuazione della Direttiva n. 18 del 12/03/2001 concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di OGMdeliberata nell’ambiente di OGM
Monitoraggio e ricerca (art. 22)
Sanzioni (artt. 35 - 36)
Divieto di emissione deliberata o immissione sul mercato di OGM (art. 1)Autorità nazionale competente (art.
2)Autorizzazioni all’immissione deliberata di OGM (art.
Autorizzazione e vigilanzaAutorizzazione e vigilanza
Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana, ad eccezione degli alimenti per i quali sia stata rilasciata un’autorizzazione.
La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità Nazionale competente di uno Stato membro.
L’Autorità nazionale informa l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare.
L’Autorità nazionale per la Sicurezza alimentare avvisa gli altri Stati membri e mette a disposizione del pubblico il dossier della domanda di autorizzazione.
Segue Segue
Regolamento CERegolamento CEn. 1829 del 22/09/2003n. 1829 del 22/09/2003
““Alimenti e mangimi geneticamente modificati”Alimenti e mangimi geneticamente modificati”
Entro 3 mesi dal Parere dell’Autorità, la Commissione UE sottopone la domanda al Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali per un parere e rilascia o non rilascia l’autorizzazione.
L’autorizzazione è valida 10 anni e può essere rinnovata per periodi decennali.
EtichettaturaEtichettatura
Si applica per gli alimenti che contengono materiale OGM in misura superiore allo 0,9%.
Segue Segue
Regolamento CERegolamento CEn. 1829 del 22/09/2003n. 1829 del 22/09/2003
““Alimenti e mangimi geneticamente modificati”Alimenti e mangimi geneticamente modificati”
Laboratorio Comunitario di riferimentoLaboratorio Comunitario di riferimento
E’ il Centro Comune di Ricerca della Commissione.
Detto Centro è assistito da un Consorzio di Laboratori nazionali di riferimento denominato “Rete Europea di Laboratori per gli OGM”.
Il Laboratorio Comunitario di riferimento è in particolare responsabile dei seguenti aspetti:
ricevimento., preparazione, immagazzinamento, mantenimento e distribuzione ai laboratori nazionali di riferimento degli appropriati campioni di controllo positivi e negativi,
test e convalida del metodo di rilevazione, compresi il campionamento e l’identificazione dell’evento di trasformazione e, se del caso, rilevazione e identificazione dell’evento di trasformazione nell’alimento o nel mangime,
valutazione dei dati forniti dal richiedente l’autorizzazione a immettere in commercio l’alimento o il mangime per verificare e convalidare il metodo di campionamento e rilevazione,
presentazione di relazioni valutative complete all’Autorità.
Il Laboratorio Comunitario di riferimento partecipa alla risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione ai risultati delle mansioni indicate nel presente allegato.
Regolamento CERegolamento CEn. 1830 del 22/09/2003n. 1830 del 22/09/2003
““Tracciabilità ed etichettatura di OGM”Tracciabilità ed etichettatura di OGM”
““Tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM”Tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM”
Per i prodotti preconfezionati e non, contenenti OGM o da essi costituiti, l’etichetta deve contenere la seguente dicitura:
“QUESTO PRODOTTO CONTIENE OGM”
Oppure
“QUESTO PRODOTTO CONTIENE (nome Organismo/i) GENETICAMENTE MODIFICATO/I”
TracciabilitàTracciabilità
Nella fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM, o da esso costituito, gli “operatori” assicurano al “cliente finale” le seguenti informazioni per iscritto:
- Indicazioni che il prodotto contiene OGM
- Indicazione degli identificatori
Segue Segue
Regolamento CERegolamento CEn. 1830 del 22/09/2003n. 1830 del 22/09/2003
““Tracciabilità ed etichettatura di OGM”Tracciabilità ed etichettatura di OGM”
““Tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM”Tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM”
Gran Bretagna Colza Topas 19/2 AgrEvo Tolleranza erbicida Importazione/Alimentazione umana
Gran Bretagna Colza (MS1/RF1) Plant Genetic System
Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Gran Bretagna Colza (MS1/RF2) Plant Genetic System
Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Gran Bretagna Colza (GT73) Monsanto Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Belgio Colza MS8/RF3 Plant Genetic System
Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Belgio Soia GTS40/3/2 Monsanto Tolleranza erbicida; resistente insetti
Alimentazione umana
Specie vegetali OGM autorizzate in UESpecie vegetali OGM autorizzate in UE
Paese richiedente OGM Titolare del brevetto Modifiche apportate Destinazione d’uso
Olanda Mais BT11 Syngenta Resistenza insetti Alimentazione umana
Olanda Mais GA21 Monsanto Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Olanda Mais NK603 Monsanto Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Francia Mais BT11 Syngenta Seeds SAS Resistenza insetti Alimentazione umana
Danimarca Barbabietola da zucchero Roundup Ready Sugar Beat
Monsanto Tolleranza erbicida Alimentazione umana
Svezia Patata Amylogene HB Resistenza antibiotico Produzione di amido
Specie vegetali OGM non autorizzate in UE valutate Specie vegetali OGM non autorizzate in UE valutate positivamente dai Comitati scientificipositivamente dai Comitati scientifici
Raccomandazione della Commissione agli Stati MembriRaccomandazione della Commissione agli Stati Membridel 23 luglio 2003del 23 luglio 2003
““Linee guida per lo sviluppo di normative nazionali sulla Linee guida per lo sviluppo di normative nazionali sulla coesistenza di colture OGM e colture tradizionali”coesistenza di colture OGM e colture tradizionali”
Possibilità per gli agricoltori di praticare una scelta tra colture OGM, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o standard di purezza.
Fonti di commistione accidentaleFonti di commistione accidentale
- Dispersione del polline a distanze + o - grandi
- Mescolanza di colture durante la raccolta o nelle operazioni successive
- Trasferimento di sementi dal raccolto al magazzino, ecc…
- Piante spontanee (dovute alle sementi che rimangono nel terreno)
- Impurezza delle sementi
La Commissione UE nella riunione del 5 La Commissione UE nella riunione del 5 marzo 2003 si è espressa a favore della marzo 2003 si è espressa a favore della soluzione che lascerebbe agli Stati soluzione che lascerebbe agli Stati membri il compito di elaborare ed membri il compito di elaborare ed attuare misure di gestione relative alla attuare misure di gestione relative alla coesistenza.coesistenza.
L. n. 5 del 28/01/05 recante “Disposizioni urgenti per la L. n. 5 del 28/01/05 recante “Disposizioni urgenti per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e
biologiche”biologiche”
Art. 2 ”Salvaguardia dei principi di coesistenza”Art. 2 ”Salvaguardia dei principi di coesistenza”
Art. 4 “Piano di coesistenza”Art. 4 “Piano di coesistenza”
CHARTER OF THE REGIONS AND LOCAL AUTHORITIES OF EUROPE ON THE SUBJECT OF COEXISTENCE OF GENETICALLY MODIFIED CROPS WITH TRADITIONAL AND ORGANIC FARMING
CHARTE DES REGIONS ET DES AUTORITES LOCALES D’EUROPE SUR LA COEXISTENCE ENTRE LES OGM ET LES CULTURES TRADITIONNELLES ET BIOLOGIQUES
Regione Marche Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol Regione Lazio Regione Sardegna Regione Emilia-Romagna
I principi e le regole di coesistenzaLA POSIZIONE DELLA RETE DELLE REGIONI E AUTORITÀ LOCALI D’EUROPA SULLA COESISTENZA TRA OGM E AGRICOLTURA CONVENZIONALE E BIOLOGICA
Le Regioni e le Autorità Locali d’Europa firmatarie della Carta sulla coesistenza tra OGM e colture convenzionali e biologiche, al fine di assicurare la coesistenza tra OGM, agricoltura convenzionale e agricoltura biologica a livello Locale, Regionale, Nazionale e Internazionale,considerando che:l'assenza di contaminazione tra OGM, agricoltura convenzionale e agricoltura biologica deve essere garantita a livello Locale, Regionale, Nazionale, Europeo ed Internazionale;la biodiversità naturale e agricola deve essere preservata a livello Locale, Regionale, Europeo ed Internazionale al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei principi enunciati nella Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB) adottata a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e ripresi nel Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici adottati a Montreal nel gennaio 2000;in agricoltura la contaminazione non deve essere tollerata e devono essere introdotte rigorose regole in caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile, senza tener conto della soglia dello 0,9% introdotta con il Regolamento CE 1829/03;
Rivendicano il diritto a:- Definire tipologie di territori dove sia vietata ogni coltivazione o allevamento di OGM (es: riserve naturali, agricoltura biologica, produzione di qualità certificata DOP - IGP, ecc.);- Stabilire regole a livello regionale o locale per definire le aree in cui chi impiega OGM è obbligato a:
informare i vicini, conservando una prova documentale dell’avvenuta comunicazione;informare preventivamente le competenti Autorità Locali e/o Regionali della volontà di impiegare OGM;
- Definire ed adottare misure di prevenzione, quali fasce di separazione e zone di rispetto, al fine di evitare la contaminazione dell’agricoltura biologica, convenzionale e certificata da parte di OGM;- Individuare e precludere alla coltivazione di OGM aree in cui storicamente sono stati registrati eventi climatici particolari e/o eccezionali, a carattere ciclico e/o periodico, che potrebbero disperdere il materiale genetico OGM in modo incontrollabile;- Obbligare chi subentra nella conduzione di un fondo in cui siano coltivati e/o allevati OGM a mantenere gli impegni assunti dal suo predecessore;- Imporre a livello regionale un periodo di transizione per riconvertire aziende/zone GM in aziende/zone non GMO, da stabilire sulla base di precise indicazioni tecnico-scientifiche;- Definire calendari regionali/locali di semina per le specie OGM, al fine di limitare la possibilità di contaminazione incrociata con le colture convenzionali e biologiche;
- Modificare, d’intesa con la Commissione Europea ed in accordo con gli Stati Membri, i disciplinari tecnici dei prodotti agro-alimentari protetti e valorizzati da un marchio di qualità (DOP, IGP, IGT), escludendo dai processi produttivi i vegetali e gli animali geneticamente modificati;- Adottare percorsi formativi specifici per gli agricoltori che vogliono impiegare piante e/o animali GM;- Istituire dei registri di coltivazione e dei sistemi per inventariare i mezzi di produzione (macchine, attrezzi e lavoratori) impiegati nella filiera di produzione di OGM, obbligando gli agricoltori ad adottarli ed aggiornali;- Tenere completamente separata, tramite misure Locali e/o Regionali, la filiera di produzione OGM da quella non OGM;- Definire, di concerto con la Commissione Europea, un meccanismo di tracciabilità per le piante GM e gli animali GM al fine di assicurare la trasparenza della filiera OGM;- Istituire a livello Regionale, con il sostegno della Commissione Europea, dei sistemi di vigilanza e controllo, basati anche su tecnologie innovative (osservazioni satellitari, sistemi informatici di previsione, etc.) per verificare la presenza di OGM sul territorio; poter applicare un sistema sanzionatorio adeguato al principio di chi “inquina paga” ;- Istituire un idoneo sistema sanzionatorio per dare piena attuazione al principio “chi inquina paga”.
Pertanto chiedono alle Istituzioni Europee che:i territori regionali siano individuati quali «livello più appropriato» per attuare e gestire le misure di coesistenza, modificando in tal senso il punto 2.1.5 della Raccomandazione CE 556/2003, considerando che :le regole di coesistenza sono inapplicabili a livello aziendale o interaziendale, vista la dimensione media delle aziende agricole nei diversi Stati membri dell’U.E.;il livello regionale è il livello operativo più adeguato per attuare la coesistenza in cooperazione con tutti i soggetti interessati e nel rispetto del principio di trasparenza, come previsto dal punto 2.1.1 della Raccomandazione.siano definite delle linee guida che permettano l’attuazione di una coesistenza sostenibile, tenendo conto:
dei parametri tecnici indispensabili alla salvaguardia della biodiversità;della conferma dello “zero tecnico” quale soglia di tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM nelle sementi;della trasparenza verso il consumatore nelle produzioni zootecniche che fanno uso di mangimi contenenti OGM;di un equo indennizzo secondo il principio “chi inquina paga”;di un regime sanzionatorio adeguato;della necessità di una valutazione dell’impatto economico e dei costi aggiuntivi sostenuti per attuare la coesistenza.
La sentenza ha interessato il ricorso del Land Oberosterreich contro la decisione della Commissione europea del 2 settembre 2003, che ha bocciato le disposizioni nazionali sul divieto d’impiego di OGM sul territorio di tale Regione.
La Commissione, sentito il parere dell’EFSA, ha bloccato la moratoria stabilita con Legge dell’ Oberosterreich, in quanto tale decisione non era supportata da parere tecnico-scientifico.
Il Tribunale ha condannato la Regione.
Il Land Oberosterreich ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia, documentando la moratoria con nuove prove scientifiche.
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
Colture a controllo 2005Colture a controllo 2005
MaisSoiaPomodoro
BarbabietolaPatata
3% superficie media coltivata in Toscana3% superficie media coltivata in Toscana
limitatamente ad alcune areelimitatamente ad alcune areeper mettere a punto la metodologia di per mettere a punto la metodologia di laboratoriolaboratorio
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
Soggetti di supporto all’ARSIASoggetti di supporto all’ARSIA
CCentro entro IInterdipartimentale di nterdipartimentale di BBiotecnologie iotecnologie di di IInteresse nteresse AAgrario, grario, CChimico e himico e IIndustriale ndustriale dell’Università di Firenze (dell’Università di Firenze (C.I.B.I.A.C.I.C.I.B.I.A.C.I.))
Gruppo scientifico coordinato dal Prof. M. Buiatti
- Attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutta la parte analitica di ricerca di OGM (“sequenziamento di controllo”)
- Per il 2005 anche messa a punto di un protocollo di analisi per PCR quantitativa su Pomodoro, Barbabietola e Patata (attualmente è possibile solo PCR qualitativa)
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
Il controllo si articola in:Il controllo si articola in: azienda con prelievo di campione vegetaleazienda con prelievo di campione vegetale analisi molecolare del campione per la ricercaanalisi molecolare del campione per la ricerca
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
• Barbabietola Sono individuate Sono individuate 8 aziende8 aziende in altra in altra zona della Toscana a maggior zona della Toscana a maggior diffusione per un totale di ha 47diffusione per un totale di ha 47Provincia di ArezzoProvincia di Arezzo
• PatataSono individuateSono individuate 5 aziende 5 aziende in altra in altra zona della Toscana a maggior zona della Toscana a maggior diffusione per un totale di ha 18diffusione per un totale di ha 18Provincia di PisaProvincia di Pisa
Per completare la messa a punto della metodica di laboratorio…
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
Centro di Saggio OGM dell’ARSIACentro di Saggio OGM dell’ARSIA
• Nel 2003 e 2004 iniziate sperimentazioni sul Mais con marcatori naturali non OGM per la valutazione del flusso genico e % di inquinamento partendo da seme inquinamento accidentale noto
• Per il 2005 - Ulteriore prova mais per il flusso genico
(determinazione distanze per la coesistenza)- Sperimentazione su mais progetto “Piano OGM”
Programma attività OGM 2005Programma attività OGM 2005
CONTROLLI IN TOSCANACONTROLLI IN TOSCANA
Controllo sugli Alimenti: Servizio SanitarioControllo sugli Alimenti: Servizio Sanitario
effettuato su n. 10 campioni a base di Soia e Mais (privilegiando alimenti per la prima infanzia)
•Azienda USL 10 – Centro di riferimento regionale •Laboratorio dell’Unità Operativa di Biotossicologia•Analisi qualitative di screening e quantitative per Soia RR e Mais Bt 11 e Bt 176