UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070 Prof. Daniele Gervasio [email protected]Relatore: Bonacorsi Giuseppe TUTORATO N.1 Anno accademico 2015/2016 • Disciplina nazionale bilancio d’esercizio • Framework e IAS 1 • Allegati al Bilancio • Cenni D.lgs 139/2015 ARGOMENTI TRATTATI 1
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TUTORATO BONACORSI N.1 - BONACORSI N.1.pdf · • Disciplina nazionale bilancio d’esercizio ... modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la sua situazione
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMOScienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali
Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere
redatto con CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO ECORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
Principi Contabili Nazionali (doc.11): il bilancio di funzionamento o bilancio
d'esercizio o bilancio ordinario, è un bilancio volto a fornire informazioni
patrimoniali, finanziarie ed economiche di UN'IMPRESA INFUNZIONAMENTO.
IAS/IFRS (Framework): il bilancio deve rappresentare in maniera
attendibile la situazione patrimoniale-finanziaria, l’andamento economico
e i flussi finanziari dell’impresa.
FINALITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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Codice civile (art. 2423, 2° c.): situazione patrimoniale e finanziaria della società e risultato economico dell'esercizio.
Principi Contabili Nazionali (doc.11): periodica ed attendibile conoscenza:
- del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiaradimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
- della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, inmodo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché lasua situazione finanziaria.
IAS/IFRS (Framework): situazione patrimoniale−finanziaria della società,condizionata dal suo andamento economico (risorse economichecontrollate, struttura finanziaria, liquidità e solvibilità, capacità diadattarsi ai cambiamenti nell’ambiente, etc).
OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DI
BILANCIO
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Codice civile (art. 2423, 1° c.): Stato patrimoniale, Conto economico, Nota
integrativa.
Codice civile (art. 2428, 1° c.): Il bilancio deve essere corredato da una
Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, che contenga un’analisi
della situazione della società e dell'andamento della gestione nonché una
descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.
Principi Contabili Nazionali (doc.12): le informazioni da fornire in Nota
integrativa comprendono:
- le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto preferibilmente in
forma di prospetto;
- le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria esposte in
modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi
(Rendiconto finanziario).
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO (1)
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BILANCIO D’ESERCIZIO: rappresentazione quantitativa, sistematica,periodica e consuntiva del:
-CAPITALE DI FUNZIONAMENTO: ossia delle attività, delle passività e delpatrimonio netto dell’azienda in funzionamento (going concern)(nb: capitale di funzionamento diverso da capitale di liquidazione ediverso da capitale economico
_RISULTATO ECONOMICO PRODOTTO NELL’ESERCIZIO: risultatoeconomico (utile o perdita) che emerge in un determinato periodoamministrativo a seguito della gestione.
Il bilancio d’esercizio quindi è il più importante strumento di conoscenzadella realtà aziendale, ed è fondamentale mezzo di informazione ecomunicazione dell’impresa in funzionamento.
DEFINIZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO
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DISCIPLINA CIVILISTICA: Titolo V del libro V delle Società Artt.2423-2435-bis-Testo originario 1942
-D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n.
83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69
-D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle societa'
di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366
- D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa
alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa'
di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (VEDI OLTRE)
NORMATIVA CIVILISTICA
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Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico
dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e'
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se
non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
ART. 2423 CODICE CIVILE
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LA PIRAMIDE NORATIVA
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CLUASOLA
GENERALE
(art.2423)
PRINCIPI DI
REDAZIONE
(art.2423 BIS)
SCHEMI E STRUTTURA
(art.2423 TER, 2424, 2424
BIS, 2425, 2425 BIS)
CRITERI DI VALUTAZIONE
(art.2426)
Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere redatto con
CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
CHIAREZZA:
_rispetto schemi bilancio previsti dall’art.2424 (SP) e art.2425 (CE);
_divieto di raggruppare le voci se questo compromette la chiarezza e significatività;
_divieto di compensare le partite.
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA:
_ il bilancio deve essere uno strumento di informazione trasparente e che consenta una
corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico d’esercizio
CLAUSOLA GENERALE: ART 2423,2° COMMA
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Ø PRUDENZA: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusuradell’esercizio; si devono considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Il principio della prudenza hal’obiettivo di evitare che vi siano sopravvalutazioni o sottovalutazioni delpatrimonio, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e garantire attendibilità eneutralità del bilancio
Ø CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE: occorre valutare gli elementi patrimonialinella prospettiva della continuità dell’attività, ossia nell’ipotesi di normalefunzionamento (going concern).
Ø PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: al fine di garantire unarappresentazione veritiera e corretta, la riforma Vietti ha introdotto questoprincipio; occorre quindi che le operazioni aziendali siano rilevate ed iscritte inbilancio in funzione della loro sostanza economica e non del loro aspetto formale.Nel caso in cui l’aspetto formale dell’operazione sia diverso da quello sostanziale,occorre rappresentarla secondo l’aspetto sostanziale.
PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS
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Ø COMPETENZA: si deve tenere contro dei proventi e degli oneri di competenzadell’esercizio, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso; lacompetenza economica deve prevalere su quella temporale di manifestazione delleoperazioni.
Ø VALUTAZIONE SEPARATA: gli elementi eterogenei compresi nelle singole vocidevono essere valutati separatemene. Non si deve procedere quindi ad unavalutazione complessiva degli elementi eterogenei compresi un una specifica vocema occorre procedere ad una valutazione separata; ed esempio i crediti devonoessere valutati separatamente in relazione al diverso grado di solvibilità di ciascundebitore.
Ø COSTANZA NELL’APPLICZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE: i criteri di redazione nonpossono essere modificati da un esercizio all’altro. Questo principio rendesignificativa la comparabilità temporale dei bilanci e impedisce che gliamministratori attuino delle politiche di bilancio, ossia accorgimenti valutativi voltipilotare i risultati economici dell’esercizio. Deroghe sono ammesse solo in casieccezionali, indicando in nota integrativa le ragioni e gli effetti sulla situazionepatrimoniale, finanziaria e sul risultato d’esercizio.
PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS
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«Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello statopatrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, levoci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della
voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo dellavoce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità
di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.»
SCHEMI E STRUTTURA: 2423 TER
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Il codice civile definisce puntualmente lo schema di STATO PATRIMONIALE (2424c.c.) e di CONTO
ECONOMICO (2425c.c.).
STATO PATRIMONIALE rappresenta il patrimonio dell’impresa specificando:
- entità della ricchezza (il patrimonio netto);
- le modalità di formazione di tale ricchezza (le componenti del patrimonio netto);
- la composizione di tale ricchezza (le attività e le passività).
Può offrire nel contempo informazioni su:
- struttura degli impieghi di risorse finanziarie: composizione e consistenza dei beni (materiali e
immateriali) disponibili per l’esercizio dell’attività produttiva e degli impieghi finanziari
- struttura delle fonti finanziarie: entità e composizione dei finanziamenti ricevuti sia sotto forma di
indebitamento da terzi, sia come mezzi propri (patrimonio netto)
STRUTTURA A SEZIONI CONTRAPPOSTE, in cui le voci dell’ATTIVO sono redatte secondo un criterio
di LIQUIDABILITA’ DECRESCENTE, mentre le voci del PASSIVO sono redatte secondo un criterio di
ESIGIBILITA’ DECRESCENTE.
SCHEMA STATO PATRIMONIALE: 2424 C.C.
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CONTO ECONOMICO: schema che riepiloga i costi e i ricavi di competenza di un certo
periodo amministrativo consentendo di arrivare a determinare il RISULTATO ECONOMICONETTO – REDDITO (UTILE O PERDITA) del periodo.
Reddito misura l’incremento/ decremento che in un certo periodo di tempo il CAPITALEdell’impresa ha subito per effetto della gestione.
CONTO ECONOMICO è caratterizzato da una STRUTTURA A SCALARE, in cui i COSTI DELLAPRODUZIONE, sono classificati per NATURA, ossia in relazione alla causa economica che li
ha generati.
NB: gli aggregati A VALORE DELLA PRODUZIONE e B COSTI DELLA PRODUZIONE,
comprendono sia proventi e oneri operativi che proventi e oneri non operativi, quindi A-B
non coincide con il REDDITO OPERATIVO!
SCHEMA CONTO ECONOMICO: 2425 C.C.
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Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le
immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove
applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non
può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa
disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
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4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque
anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa;
• .
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
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7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di
durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo
di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di
produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie
di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di
scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
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La NOTA INTEGRATIVA illustra i dati contabili per far comprendere e valutare con
CHIAREZZA e in MODO VERITIERO e CORRETTO, la situazione finanziaria, patrimoniale e
economica della società.
FUNZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA:
ØFunzione analitico descrittiva: illustra i dati sintetici contenuti nello stato patrimoniale
e del conto economico per comprendere il reale significato;
ØFunzione informativa: vengono forniti dati aggiuntivi rispetto a quelli contabili
ØFunzione esplicativa: illustra i motivi di applicazione dei diversi criteri di valutazione in
relazione alle scelte gestionali dell’azienda.
SCOPI DELLA NOTA INTEGRATIVA:
§Rendere contabilmente intelligibile il bilancio d’esercizio ai terzi
§ Fornire informazioni sui criteri di contabilizzazione, rappresentazione e valutazione
utilizzati
§Motivare le scelte adottate dagli amministratori
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
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§Dettaglio del contenuto di alcune specifiche voci di SP e CE
§Variazioni intervenute nella consistenza di alcune specifiche voci SP
§ Informazioni aggiuntive
§ Informazioni relativamente al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (2423, 3° comma): Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
CASI ECCEZZIONALI (2423, 4° comma): Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
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PRINCIPIO COSTANZA (2423-bis, 2°comma):Deroghe al principio enunciato nel numero
6) del comma precedente (CONTINUITA’ VALUTAZIONE) sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
NON COMPARABILITA’-ADATTAMENTO VOCI (2423-ter, 5° comma):Per ogni voce dello
stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
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IAS-IFRS: AMBITO DI APPLICAZIONE IN ITALIA
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D.Lgs 28/02/2005 n.38
Il «FRAMEWORK FOR THE PREPARATUION OF FINANCIAL STATEMENTS»
(Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio) approvato
e pubblicato dallo IASB nel 1999 e poi rivisto nel 2010, introduce il corpus dei
principi contabili internazionali.
Non è un vero e proprio principio contabile internazionale, ma è un documento
che va a definire i concetti di base per la redazione dei bilanci d’esercizio e dei
bilanci consolidati conformi ai principi contabili IAS/IFRS.
Il FRAMEWORK definisce:
• Finalità del bilancio e destinatari delle informazioni in esso contenute
• Caratteristiche qualitative che determinano che le informazioni di bilancio
siano utili
• Definizione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio
• Concetti di capitale e conservazione del capitale.
IAS: FRAMEWORK
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La clausola generale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali è
individuabile nell’UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI, infatti il
FRAMEWORK sancisce che lo scopo del bilancio è quello di «fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura
finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in
campo economico» .
Le informazioni contenute del bilancio devono consentire a tutti i possibili utilizzatori di
prendere decisioni, sulla base delle performance attuali e future dell’impresa.
I diversi utilizzatori assumono decisioni sulla base della capacità dell’impresa di generare
«flussi di cassa o equivalenti, sui tempi e sulla certezza di tali flussi», che viene apprezzata
non solo mediante la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ma anche
mediante la redazione del rendiconto finanziario, nel quale vengono indicate
informazioni sulla variazione delle struttura finanziaria dell’impresa.
Vengono identificati come destinatari dell’informativa di bilancio: investitori, dipendenti,
Vengono però collocati in posizione previlegiata gli INVESTITORI, infatti «dato che sono
gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la preparazione dei bilanci, che
soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle
necessità degli altri utilizzatori».
Gli INVESTITORI, sia attuali che potenziali, sulla base delle informazioni relative alla
performance dell’impresa decideranno se MANTENERE, INCREMENTARE O LIQUIDARE il
proprio investimento.
FRAMEWORK: FINALITA’ BILANCIO
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Lo IAS 1 e nel FRAMEWORK definiscono un’architettura degli IAS strutturata su
più livelli:
PRINCIPI GENERALI REDAZIONE BILANCIO IAS-
IFRS
CLAUSOLA
GENERALE
ASSUNTI
FONDAMENTALI
CARATTERISTICH
E QUALITATIVE
DELLE
INFORMAZIONI
CONTABILI DI 1°
E 2° LIVELLO
UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI
COMPETENZA
ECONOMICA
CONTINUITA’
AZIENALE
COMPARA
BILITA’
ATTENDIBI
LITA’
COMPREN
SIBILITA’SIGNIFICA
TIVITA’
RILEVANZ
A
PREVALENZA
SOSTANZA
SULLA FORMA
PRUDENZ
ANEUTRALI
TA’
COMPLET
EZZA
RAPP.FED
ELE
IAS 1:ASSUNTI FONDAMENTALI
COMPETENZA
ECONOMICA
CONTINUITA’
(GOING
CONCERN)
Occorre rilevare in contabilità gli effetti delle operazioni al
momento della loro maturazione economica e non a quello
della manifestazione finanziaria:; quindi possono essere
rilevati i ricavi/costi anche prima della loro realizzazione sul
mercato.
Il bilancio deve essere redatto nell’ipotesi di base di
continuazione dell’attività dell’impresa per il prevedibile
futuro.
Il going concert deve essere determinato considerando tutte
le informazioni che sono disponibili alla data di riferimento del
bilancio e con un orizzonte previsionale di almeno 12 mesi
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IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE
COMPRENSIBILITA’
SIGNIFICATIVITA’
Le informazioni di bilancio devono essere prontamente comprensibili.
Presupposti:_ congrua preparazione economica degli utilizzatori;
_ volontà di trattare le problematiche di bilancio in con diligenza;
Applicazioni: _nel caso in cui le informazioni siano rilevanti per le decisioni degli
utilizzatori;
_forte correlazione con la significatività delle informazioni.
L’influenza delle informazioni sulle decisioni degli utilizzatori deriva dalla:
_valutazione di eventi passati o di eventi futuri
_correzione o conferma di precedenti valutazioni
Occorre valutare la significatività dell’omissione di un’informazione o di una
rappresentazione quantitativa o qualitativa non precisa, sul processo decisionale
degli utilizzatori del bilancio.RILEVANZA
COMPARABILITA’
Nel tempo sui bilanci della stessa impresa, per effettuare analisi di tendenza
economica, finanziaria e patrimoniale.
Nello spazio, fra bilanci di imprese diverse.
Affinchè sia possibile la comparabilità è necessario:
_criteri di valutazione e rappresentazione costanti nel tempo e nello spazio
_indicazione su ogni eventuale cambiamento dei criteri di valutazione e
rappresentazione, e dei relativi effetti sul bilancio d’esercizio e indicazione degli
effetti di tali modifiche anche sui bilanci degli esercizi precedenti.38
IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE
ATTENDIBILITA’
PRUDENZA
NEUTRALITA’
COMPLETEZZA
RAPP.FEDELE
Assenza di errori rilevanti e/o esclusione dal bilancio di informazioni
significative
Rappresentazione fedele delle operazioni considerando le difficoltà di
identificazione, valutazione e rappresentazione
Inteso come utilizzo di un adeguato grado di cautela nell’effettuare le
stime richieste dalla redazione del bilancio in condizioni di incertezza,
per evitare di sovrastimare le attività o i ricavi o non sottostimare
passività o costiAssenza di condizionamenti delle informazioni fornite con il bilancio
volte a far assumere agli utilizzatori del bilancio decisioni
predeterminate
Presenza di tutti gli elementi rilevanti dell’informazione e previa
effettuazione di un rapporto fra i costi e i benefici.
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PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA:
COD.CIV. VS IAS/IFRS
Nella disciplina civilistica la rappresentazione delle operazioni di bilancio dà rilevanza alla
qualificazione giuridico-formale dei contratti. A differenza dei principi contabili internazionali, il
principio di prevalenza sulla forma ha una portata circoscritta, infatti questo principio si applica
compatibilmente con l’assetto complessivo del codice civile e le disposizioni specifiche in
materia; questo limita il suo rilievo pratico ai fini della contabilizzazione e successiva
valutazione delle poste di bilancio.
La portata del principio SUBSTANCE OVER FORM negli IAS/IFRS è ben diverso:
• PRINCIPIO PERVASIVO, che informa a se tutto il sistema normativo
• Maggiore focalizzazione sui probabili flussi finanziari futuri
• Maggiore attenzione sulla disponibilità economica, in termini di BENEFICI e RISCHI dei relativi
flussi
• Da questa disponibilità discendono i flussi finanziari futuri; è possibile effettuare una stima
più affidabile di questi flussi, se vengono considerati secondo una rappresentazione
prettamente economica.
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PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Occorre considerare che:
_nozione di prevalenza economica non è univoca
_il principio di prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto con un contenuto
indeterminato, quindi il suo concreto significato deriva dall’applicazione che di esso fanno le
regole contenute nel conceptual frameworK e nei singoli IAS/IFRS
Esempio tipico di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è
contenuto nello IAS 17 sul leasing finanziario. In queste operazioni, visto che il locatario ha il
diritto di riscattare il bene ad un valore significativamente inferiore al valore di mercato, è
presumibilmente certo che eserciterà tale diritto. Quindi lo IAS 17 impone di contabilizzare
l’operazione di leasing applicando il metodo finanziario, ossia considerando il locatario quale
«proprietario economico del bene» e quindi il soggetto su cui ricadono rischi e i benefici
derivanti dal contratto.
L’aspetto sostanziale dell’operazione, ossia il trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici
derivanti dal bene locato per la maggior parte della vita utile prevale, sull’aspetto giuridico-
formale in base al quale il locatario non acquisisce la proprietà del bene.
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Alla luce della CLAUSOLA GENERALE contenuta nel FRAMEWORK, ossia la necessità di soddisfare il
fabbisogno informatico degli investitori in termini di disponibilità di dati sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica e per meglio valutare la capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa, i
tempi e la certezza di questi flussi, lo IAS 1 prevede che il bilancio sia composto da:
_STATO PATRIMONIALE
_CONTO ECONOMICO
_PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
_RENDICONTO FINANZIARIO
_NOTE AL BILANCIO
COMPONENTI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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Nel prospetto di STATO PATRIMONIALE vengono indicate tutte le «risorse convertibili in flussi finanziari in entrata,
oppure in minori flussi finanziari in uscita». Indichiamo quindi le RISORSE CONTROLLATE e le OBBLIGAZIONI ATTUALI
che:
_ esistenti al termine del periodo amministrativo in quanto derivano da operazioni svolte in passato
_in grado di determinare con ragionevole certezza l’afflusso/deflusso di benefici economici nell’esercizio o negli
esercizi futuri.
L’esposizione nello STATO PATRIMONIALE può avvenire sulla base di due criteri
_CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO OPERATIVO: considera la natura delle operazioni poste in essere. Il ciclo
operativo è il tempo che intercorre tra l’acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in
disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Tutte le attività e le passività che si originano durante il ciclo operativo sono
sempre attività/passività correnti, indipendentemente dalla scadenza. Sono attività/passività non correnti:
immobilizzazioni immateriali e materiali partecipazioni in controllate e collegate, quote a m-l. termie di mutui o presiti
obbligazionari, tfr.
_CRITERIO DELLA LIQUIDITA’/ESIGIBILITA’, ossia della trasformabilità in denaro entro 12 mesi. Il criterio finanziario
riguarda il tempo, rispetto alla data di riferimento del bilancio entro il quale avviene l ’incasso o il pagamento delle
attività/passività. Le attività/passività, non connesse all’oggetto tipico sono considerate correnti se il relativo incasso
o pagamento avvengono entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Per massimizzare l’UTILITA’ DELLE informazioni per il lettore si preferisce il CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO
OPERATIVO, salvo il caso in cui il ciclo operativo non abbia contorni definibili chiaramente.
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVITÀ: risorse controllate dall’azienda, risultato di eventi passati, dalle quali sono attesi
in futuro flussi di benefici economici.
Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se:
_è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all’azienda;
_hanno un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente.
PASSIVITÀ: obbligazioni attuali dell’azienda derivanti da eventi passati, la cui estinzione
comporterà l’uscita dall’azienda di risorse che incorporano benefici economici.
Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se:
_è probabile che per l’estinzione si manifesterà un flusso in uscita di risorse che
incorporano benefici economici;
_si può quantificare in modo attendibile l’importo al quale avverrà l’estinzione.
ATTIVITA’ E PASSIVITA’
(IAS/IFRS)
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STATO PATRIMONIALE SECONDO LO IAS 1
(STRUTTURA ESEMPLIFICATIVA)
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Lo IASB prevede:
_ solo un contenuto minimale di stato patrimoniale, non prevedendo né uno schema di
rifermento né un ordine espositivo;
_obbligo di indicare i valori dell’esercizio di riferimento e di quello precedente
_non sono previsti conti d’ordine
_divieto di compensazione delle partite, salvo espressa deroga contenuta nei singoli
principi
Vi è l’OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA con « voci addizionali, intestazioni e
risultati parziali, quando richiesto da un principio o quando necessario per rappresentare
in modo fedele la situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. Il maggior dettaglio può
essere fornito direttamente nello stato patrimoniale oppure nelle note esplicative.
STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO
MINIMALE
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STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO
MINIMALE
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Ricavi (IAS/IFRS): incrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si
manifestano sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività
che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto diversi da quelli connessi alle
contribuzioni di coloro che partecipano al capitale.
Costi (IAS/IFRS): decrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si
manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o
sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto diversi da
quelli relativi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale.
Deve rendere conto delle determinanti del risultato reddituale, descrivendo in modo
analitico e chiaro la genesi dell’utile/perdita derivante dalle operazioni di gestione nel
periodo di riferimento (ricavi e costi).
CONTO ECONOMICO
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Due sono i criteri di classificazione adottabili in relazione al tipo di impresa, dei fattori
storici e del settore:
ANALISI DEI COSTI PER DESTINAZIONE: esprimono i costi operativi evidenziando, in primo
luogo il costo per il venduto, e poi costi di distribuzione, amministrazione e generali, con
l’obbligo di fornire informazioni sulla natura dei costi. Questa rappresenta l’impostazione
preferita
ANALISI DEI COSTI PER NATURA: esprime i costi operativi, evidenziando le variazioni delle
rimanenze, costi di acquisto delle materie prime, costo del personale, gli ammortamenti
ecc…. Questa rappresenta l’impostazione alternativa.
Anche per il CONTO ECONOMICO non abbiamo né uno schema di rifermento, né un ordine
espositivo ma viene indicato un CONTENUTO MINIMALE.
Occorre indicare voci addizionali, sotto classificazioni, sub-totali quando vengono richiesti
espressamente da un principio contabile, o quando richiesto per ottemperare al principio di
rappresentazione veritiera e corretta.
CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO PER DESTINAZIONE
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CONTO ECONOMICO PER NATURA
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Lo IAS 1 consente di optare tra :
- la redazione di un unico Prospetto di conto economico complessivo, in
cui viene distinta una parte finale relativa alle Altre componenti di
conto economico complessivo.
- la redazione di due distinti prospetti: un Prospetto di conto
economico separato che mostra le componenti dell’utile
(perdita) d’esercizio e un secondo prospetto (denominato
anch’esso Prospetto di conto economico complessivo) che,
partendo dall’utile (perdita) d’esercizio, riporta le Altre componenti
di conto economico complessivo.
Voci che influiscono sul patrimonio netto diverse da
quelle considerate per la determinazione del reddito
d’esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci
OPZIONI DI CONTO ECONOMICO PREVISTE
DAGLI IAS/IFRS
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (in unico prospetto) PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON
CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE (struttura esemplificativa)
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CONTO ECONOMICO SEPARATO PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON
CLASSIFICAZIONE PER NATURA (struttura esemplificativa)
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (che segue quello separato) PREVISTO
DAGLI IAS/IFRS (struttura esemplificativa)
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GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
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GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
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GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
• Approccio Induttivo Osservazione della prassi contabile
(IAS)
Elaborazione del principio contabile
• Approccio deduttivo Elaborazione di una struttura di riferimento
(C.C)
Derivazione del principio contabile
L’approccio deduttivo fa prevalere il principio della rappresentazione veritiera e corretta mentre in
ottica induttiva secondo lo IASB si parla di «fedele rappresentazione» intensa nell’accezione di
caratteristica qualitativa e non posta sul piano di marcata concezione generale.
**Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : ««Conceptualal Framework e Le informazioni sopra riportate sono tratte da
principi di redazione del bilancio di esercizio»
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
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Approccio Rule–Based(C.C)
Molto ridotta è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, il framework è impiegato soltanto
in fase di formazione dei criteri di valutazione (ruolo “trascurabile” del framework)
Approccio Principle-Based(IAS)
Ampia è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, che costui dovrà esercitare, in sede di
formazione del documento, con criteri di Valutazione coerenti con le proposizioni del quadro
concettuale (ruolo “forte” del framework)
**Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : ««Conceptualal Framework e Le informazioni sopra riportate sono tratte da
principi di redazione del bilancio di esercizio»
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
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• Principio di utilità(IAS): soddisfazione dei bisogni informativi degli utilizzatori esterni individuati
principalmente nei financial providers (attuali e potenziali investitori, finanziatori e altri creditori) cui
devono destinarsi informazioni utili ad assumere le decisioni
• Principi Generali base(IAS): Competenza e Continuità Aziendale(l’accezione di veritiero e corretto
è vista come caratteristica qualitativa non sovraordinata ai suddetti due principi)
• Principio della Prudenza(C.C) –– acconutabilityty approch: Valorizza la funzione di rendiconto del
bilancio quale strumento idoneo a valutare la gestione degli amministratori e dunque fondato su
un accountability approach.
• Approccio Prospettico(IAS) –– assetset layabilityty approch: Tale approccio prevede la valutazione della
liquidità e solvibilità dell’impresa e i suoi bisogni di finanziamenti aggiuntivi, si prevede quindi la
quantità del futuro cash flow che dovrà essere distribuito. Ottica di previsione utile agli investitori.
**Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : ««Conceptualal Framework e Le informazioni sopra riportate sono tratte da
principi di redazione del bilancio di esercizio»
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
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Il bilancio deve essere corredato da una relazione ) degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una
descrizione die principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
1) ANALISI FEDELE, EQUILIBRATA E ESAURIENTE DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’
_ANALISI FEDELE: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico»
_ANALISI EQUILIBRATA E ESAURIENTE: descrizione dettagliata di tutti gli aspetti rilevanti della
gestione
_SITUAZIONE DELLA SOCIETA’:
• l'aspetto finanziario, per esaminare le relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità
di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie,
verificando la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio
fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, senza cioè ricorrere a smobilizzi
eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (liquidità);
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
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• l'aspetto patrimoniale, per esaminare la relazione intercorrente tra il patrimonio netto (o
capitale netto o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi),
verificando l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale
proprio e il capitale di terzi (solidità);
• l'aspetto economico, per osservare le relazioni tra il flusso dei costi e il flusso dei ricavi,
verificando la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio
economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi)
che le consente di operare durevolmente. La capacità di conseguire tale equilibrio deve
essere stabile (cioè presente sul lungo periodo), anche se non necessariamente costante
(economicità/redditività).
2) ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ E RISULTATO DELLA GESTIONE:
_ANDAMENTO in senso retrospettivo, prospettico e comparativo
-RISULTATO DELLA GESTIONE: non basta indicare il risultato d’esercizio, ma occorre indicare
come le diverse aree della gestione dell’impresa abbiano contribuito alla sua formazione
distinguendo tra:
• - l'area tipica o caratteristica, la quale comprende le operazioni di gestione volte a perseguire
direttamente gli obiettivi della gestione e l'oggetto caratteristico dell'attività economica
svolta dall'impresa. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto "reddito operativo
dell'esercizio", derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti l'area tipica;
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
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• - l'area atipica, di cui fanno parte le operazioni di gestione estranee all'oggetto tipico
dell'attività aziendale. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto risultato della
gestione atipica dell'esercizio, derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti
l'area atipica;
• - l'area finanziaria, cioè il complesso delle operazioni d'esercizio legate alle politiche di
finanziamento e di gestione della liquidità. Con riferimento a tale area, si individua il
cosiddetto "risultato della gestione finanziaria dell'esercizio", derivante dalla
contrapposizione tra proventi e oneri di natura finanziaria;
• - l'area straordinaria, in cui rientrano le operazioni legate o all'attività tipica o all'attività
atipica o quella finanziaria che, data la loro non ricorrenza o il loro carattere eccezionale,
devono essere isolate dalle altre aree della gestione. Con riferimento a tale area, si individua
il cosiddetto "risultato della gestione straordinaria dell'esercizio", derivante dalla
contrapposizione tra proventi e oneri di natura straordinaria;