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I contratti 6/2009 611 Normativa I singoli contratti (Omissis). SEZIONE II PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE 1. Premessa Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei ser- vizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono: – i documenti contenenti i principali diritti del clien- te, che richiamano l’attenzione dei clienti sui diritti pre- visti a loro favore; – il «foglio informativo», contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali ca- ratteristiche dell’operazione o del servizio offerto; – la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; – il «documento di sintesi» delle principali condizio- ni, unito al testo del contratto. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di depo- sito non consistenti in strumenti finanziari; mutui; aper- ture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri fi- nanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corri- spondenza; incassi e pagamenti; emissione e gestione di mezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica; versamento e prelievo di contante presso sportelli auto- matici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazio- ne in cambi; custodia e amministrazione di strumenti fi- nanziari; locazione di cassette di sicurezza. Per i servizi di pagamento e le operazioni di credito ai consumatori cfr. anche le sezioni VI e VII. Le disposizioni della presente sezione: – non si applicano all’attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente ovvero che costituiscono oggetto di trattativa individuale, a meno che alla trattativa sia unicamente ri- messa l’individuazione, all’interno di schemi contrattuali predefiniti dall’intermediario, di specifiche condizioni o clausole contrattuali; – si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V. Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assol- ti mediante rinvio agli usi. La documentazione prevista dalla presente sezione è messa a disposizione e consegnata gratuitamente alla clientela. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offer- ta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civi- le. 2. Documenti contenenti i principali diritti del cliente Gli intermediari espongono nei locali aperti al pub- blico e mettono a disposizione dei clienti mediante copia asportabile un documento generale denominato «Princi- pali diritti del cliente», conforme, per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta presso lo spor- tello, offerta fuori sede, internet), ai modelli riportati nel- l’Allegato 2A. I diritti che riguardano esclusivamente servizi che non sono offerti dall’intermediario sono omes- si. Intermediazione finanziaria Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: le nuove regole della Banca d’Italia DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA D’ITALIA 18 MARZO 2009 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intrermediari e clienti @ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www .ipsoa.it\icontratti
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Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: le … · 2009-07-05 · sintesi delle principali novità in punto di trasparen-za delle operazioni e dei servizi

Feb 17, 2019

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I contratti 6/2009 611

NormativaI singoli contratti

(Omissis).

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei ser-vizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

– i documenti contenenti i principali diritti del clien-te, che richiamano l’attenzione dei clienti sui diritti pre-visti a loro favore;

– il «foglio informativo», contenente informazionisull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali ca-ratteristiche dell’operazione o del servizio offerto;

– la copia completa dello schema di contratto che puòessere richiesta dal cliente prima della conclusione delcontratto;

– il «documento di sintesi» delle principali condizio-ni, unito al testo del contratto.

Le disposizioni della presente sezione si applicano aiseguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di depo-sito non consistenti in strumenti finanziari; mutui; aper-ture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma;sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri fi-nanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corri-spondenza; incassi e pagamenti; emissione e gestione dimezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica;versamento e prelievo di contante presso sportelli auto-matici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazio-ne in cambi; custodia e amministrazione di strumenti fi-nanziari; locazione di cassette di sicurezza. Per i servizi di

pagamento e le operazioni di credito ai consumatori cfr.anche le sezioni VI e VII.

Le disposizioni della presente sezione:– non si applicano all’attività degli intermediari volta

alla conclusione di contratti unilateralmente predispostidal cliente ovvero che costituiscono oggetto di trattativaindividuale, a meno che alla trattativa sia unicamente ri-messa l’individuazione, all’interno di schemi contrattualipredefiniti dall’intermediario, di specifiche condizioni oclausole contrattuali;

– si applicano alla commercializzazione attraversotecniche di comunicazione a distanza secondo quantoprevisto dalla sezione V.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioniindicate nella presente sezione non possono essere assol-ti mediante rinvio agli usi.

La documentazione prevista dalla presente sezione èmessa a disposizione e consegnata gratuitamente allaclientela.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offer-ta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civi-le.

2. Documenti contenenti i principali diritti del cliente

Gli intermediari espongono nei locali aperti al pub-blico e mettono a disposizione dei clienti mediante copiaasportabile un documento generale denominato «Princi-pali diritti del cliente», conforme, per ciascuna modalitàdi commercializzazione impiegata (offerta presso lo spor-tello, offerta fuori sede, internet), ai modelli riportati nel-l’Allegato 2A. I diritti che riguardano esclusivamenteservizi che non sono offerti dall’intermediario sono omes-si.

Intermediazione finanziaria

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: le nuove regole della Banca d’Italia

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA D’ITALIA 18 MARZO 2009

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intrermediari eclienti

@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsoa.it\icontratti

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I contratti 6/2009612

NormativaI singoli contratti

Gli intermediari mettono, inoltre, a disposizione del-la clientela mediante copia asportabile appositi docu-menti («Guide») concernenti:

– i contratti di conto corrente (e i servizi più comune-mente associati quali bancomat, assegni, carte di credito,scoperti, ecc.) offerti ai consumatori;

– i mutui ipotecari offerti ai consumatori;– l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale

delle controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bisdel T.U.

Le Guide sono redatte in conformità dei modelli pre-visti nell’Allegato 2B del presente provvedimento; essepossono essere integrate, anche attraverso iniziative diautoregolamentazione, con ulteriori informazioni, a con-dizione che queste ultime non siano disomogenee rispet-to a quelle contenute nelle Guide.

3. Fogli informativi

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti«fogli informativi» contenenti informazioni sull’interme-diario, sulle condizioni e sulle principali caratteristichedell’operazione o del servizio offerto. È assicurata pienacoerenza tra le informazioni riportate nei fogli informati-vi e i contenuti del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente ag-giornati. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione adistanza (cfr. sezione V), essi sono asportabili e messi a di-sposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fi-ne, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiaturetecnologiche.

I fogli informativi contengono almeno:– informazioni sull’intermediario (denominazione;

iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale;numero di telefono e fax; ove esistenti, sito internet e/oindirizzo di posta elettronica);

– le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione odel servizio;

– un elenco completo delle condizioni economicheofferte (che comprendono ogni onere economico, co-munque denominato, a carico del cliente, incluse le spe-se connesse con le comunicazioni periodiche, di scrittu-razione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatoresintetico di costo se richiesto, ecc.);

– le clausole contrattuali che riguardano il diritto direcesso e quelle relative ai mezzi di tutela stragiudiziale dicui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglioinformativo per pubblicizzare, in relazione a un determi-nato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee delservizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diversecaratteristiche).

Il foglio informativo include anche le informazioni suiservizi accessori (ad esempio, bancomat accessorio rispet-to a un conto corrente).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e al-meno con riferimento all’anno civile.

Qualora un’operazione comporti più voci di costo acarico del cliente, le condizioni economiche sono pre-sentate in maniera tale che risulti facilmente comprensi-bile il costo complessivo.

L’intermediario conserva copia dei fogli informativiper cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che con-sentono la riproduzione immutata delle informazioni me-morizzate.

Per i contratti di conto corrente, vengono altresì ri-portati eventuali requisiti minimi per l’apertura del con-to (ad esempio, il versamento iniziale di una somma didenaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute suiversamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità dellesomme accreditate sul conto e degli assegni versati, tuttele causali che danno origine a una scritturazione per laquale vengono addebitati al cliente oneri economici, spe-cificandone l’importo.

Per le operazioni di finanziamento comunque deno-minate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazioneche il cliente potrà consultare lo specifico Tasso EffettivoGlobale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 dellalegge n. 108/96 (c.d. «legge antiusura») sul cartello affis-so ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonchésul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga se-condo quanto stabilito dalla sezione V.

Se l’intermediario inserisce nelle offerte relative acontratti di apertura di credito destinati ai clienti al det-taglio clausole particolarmente e intrinsecamente com-plesse, quali la commissione di massimo scoperto o altresimilari, le relative condizioni sono spiegate nel foglioinformativo in modo da chiarire al cliente, anche attra-verso esempi formulati con riferimento a ipotetici casi diutilizzo del fido secondo quanto previsto dal par. 8, l’im-patto che esse possono avere sui costi del servizio.

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tassodi interesse è indicato il tasso interno di attualizzazioneper il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquistodel bene locato (al netto di imposte) e valore attuale deicanoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al net-to di imposte) contrattualmente previsti. Per i canonicomprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natu-ra non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solola parte di canone riferita alla restituzione del capitale in-vestito per l’acquisto del bene e i relativi interessi.

Per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di valutaestera, i fogli informativi possono rinviare, per il tasso dicambio praticato, a un apposito cartello esposto nei loca-li aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elet-tronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, idifferenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a untasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimen-to al cliente circa la necessità di consultare i fogli infor-mativi per conoscere tutte le altre condizioni economi-che dell’operazione. Su richiesta del cliente le informa-zioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche susupporto cartaceo.

Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predi-spongono un unico foglio informativo, relativo a tutte lecomponenti del prodotto offerto.

Nel caso di prodotti composti che includono compo-nenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (adesempio, perché aventi natura assicurativa), il foglioinformativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparen-

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za per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni ca-so, il foglio informativo riporta tutti i costi che il clientedeve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodottocomplesso.

Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’ac-quisto dell’abitazione principale, oltre ai fogli informati-vi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante co-pia asportabile, un documento contenente informazionigenerali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall’inter-mediario, rinviando ai fogli informativi per la pubbliciz-zazione delle rispettive condizioni;

b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi ti-pici dei mutui, secondo modalità che agevolano allaclientela la comprensione delle principali differenze tra idiversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, perciascuno dei mutui in questione, almeno: i) il tasso di in-teresse; ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) lemodalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate;v) il TAEG.

I fogli informativi relativi ai contratti di conto cor-rente (e ai contratti più comunemente commercializzatiunitamente a esso) e mutuo ipotecario per i consumatorisono redatti in conformità dei modelli previsti nell’Alle-gato 3 del presente provvedimento. La Banca d’Italia siriserva di standardizzare il contenuto dei fogli informati-vi relativi ad altri servizi.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata at-traverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltrealle informazioni sull’intermediario committente, i dati ela qualifica del soggetto che entra in rapporto con ilcliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario,agente in attività finanziaria, mediatore creditizio) edeventuali costi ed oneri aggiuntivi - ivi compresi gli one-ri di mediazione - derivanti da tali modalità di offerta.

Il soggetto che procede all’offerta deve consegnare alcliente, in tempo utile prima che il contratto sia conclusoovvero che il cliente sia vincolato da un’offerta, il docu-mento generale denominato «Principali diritti del clien-te» ovvero la Guida relativa allo specifico contratto offer-to, nonché il foglio informativo. L’intermediario commit-tente acquisisce un’attestazione del cliente circa l’avvenu-ta consegna e la conserva agli atti. Tale previsione non siapplica se il soggetto incaricato dell’offerta è un interme-diario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3.

L’intermediario committente fornisce al soggetto cheeffettua l’offerta fuori sede (anche se si tratta di un altrointermediario) i dati e la documentazione necessari perl’assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformitàdelle previsioni della presente sezione.

L’intermediario committente verifica che il soggettoincaricato dell’offerta rispetti gli obblighi di trasparenzaprevisti dalla presente sezione. In particolare, se il foglioinformativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sonoredatti dal soggetto incaricato dell’offerta, l’intermedia-rio committente ne accerta la conformità alle disposizio-ni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalitàdella disciplina in materia di trasparenza.

L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un al-tro intermediario, prima di procedere all’offerta, control-la se le informazioni ricevute sono complete e idonee aconseguire pienamente le finalità della disciplina in ma-teria di trasparenza.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e se-guenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i pre-supposti.

5. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramentericonoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

– la propria natura di messaggio pubblicitario con fi-nalità promozionale;

– la necessità di fare riferimento, per le condizionicontrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalitàcon cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clien-ti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di fi-nanziamento, nei quali l’intermediario dichiara il tasso diinteresse o altre cifre concernenti il costo del credito, in-dicano — ove previsto — il TAEG, specificandone il pe-riodo minimo di validità.

Rimane fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003,dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dalCodice del Consumo.

6. Consegna di copia del contratto

Prima della conclusione del contratto, su richiesta delcliente l’intermediario consegna una copia completa deltesto contrattuale idonea per la stipula ovvero del solodocumento di sintesi.

La consegna non impegna le parti alla stipula del con-tratto.

Il diritto del cliente di ottenere copia del testo con-trattuale ovvero del solo documento di sintesi non puòessere sottoposto a termini o condizioni.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indi-cate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario,prima della conclusione del contratto, ne informa ilcliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegnauna copia completa del nuovo testo contrattuale idoneaper la stipula ovvero una nuova copia del documento disintesi.

In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi,questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dalpresente paragrafo.

7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un «documento di sintesi», cheriporta in maniera personalizzata, secondo quanto previ-sto dal contratto, le condizioni pubblicizzate nel foglioinformativo relativo allo specifico tipo di operazione oservizio.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio delcontratto, del quale è parte integrante solo in presenza diun accordo delle parti in tal senso.

Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è inalcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il do-cumento di sintesi possono coincidere. In questo caso il

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NormativaI singoli contratti

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frontespizio del contratto è costituito dal foglio informa-tivo.

8. Indicatore sintetico di costo

Il foglio informativo e il documento di sintesi dei con-tratti offerti alla clientela al dettaglio riportano un «Indi-catore Sintetico di Costo» (ISC), quando riguardano leseguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato al-la delibera del CICR del 4 marzo 2003:

– mutui;– anticipazioni bancarie;– altri finanziamenti;– conti correnti destinati ai consumatori;– aperture di credito offerte a clienti al dettaglio.Per i mutui, le anticipazioni bancarie e i contratti ri-

conducibili alla categoria «altri finanziamenti», l’ISC èdenominato «Tasso Annuo Effettivo Globale» (TAEG)ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina inmateria di credito al consumo. Oltre all’indicazione del-l’ISC gli intermediari possono riportare, in termini per-centuali, l’ammontare del medesimo che viene da loropercepito, al netto degli oneri relativi a servizi prestati daterzi quali, ad esempio, le polizze di assicurazione e lecommissioni di mediazione spettanti ai soggetti che si in-terpongono nella concessione del credito.

Per i contratti di conto corrente, l’ISC è calcolato se-condo le modalità previste dall’Allegato 4.

Per le aperture di credito in conto corrente offerte aclienti al dettaglio l’ISC è calcolato secondo le modalitàpreviste dall’Allegato 5.

SEZIONE III

CONTRATTI

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materiadi forma e contenuto minimo dei contratti e di conclu-sione degli stessi mediante tecniche di comunicazione adistanza.

Le questioni relative all’interpretazione e alla validitàdei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rappor-ti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazionidell’autorità giudiziaria.

2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti in forma scritta.Il documento informatico soddisfa i requisiti della for-

ma scritta nei casi previsti dalla legge.La forma scritta non è obbligatoria per:a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di

contratti redatti per iscritto;b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale -

quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera con-tante, emissione di assegni circolari - purché il valorecomplessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e acondizione che l’intermediario:

1) mantenga evidenza dell’operazione compiuta;2) consegni o invii tempestivamente al cliente

conferma dell’operazione in forma scritta o su altrosupporto durevole, indicando il prezzo praticato, lecommissioni e le spese addebitate;c) l’emissione di moneta elettronica attraverso carte

«usa e getta».Nel caso di inosservanza della forma prescritta il con-

tratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dalcliente.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle con-dizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna èattestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sul-l’esemplare del contratto conservato dall’intermediario.

Nel caso di conclusione del contratto per via telema-tica, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 70/2003.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altroprezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti dicredito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltrealle commissioni spettanti all’intermediario, le voci dispesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relativealle comunicazioni di cui alla sezione IV del presenteprovvedimento (Comunicazioni alla clientela). Il con-tratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le con-dizioni generali di contratto.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausolecontrattuali di rinvio agli usi per la determinazione deitassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione prati-cati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condi-zioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizza-ti nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. La nul-lità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indi-cizzazione, viene riportato il valore del parametro al mo-mento della conclusione del contratto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al clienteil tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deveessere espressamente indicata nel contratto con clausolaapprovata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5,del T.U.).

Nei contratti di durata, può essere convenuta la fa-coltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le al-tre condizioni di contratto qualora sussista un giustificatomotivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341,secondo comma, del codice civile (art. 118, comma 1, delT.U.). Se alcuni degli elementi che concorrono a deter-minare il costo complessivo dell’operazione dipendonodalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute aduna data futura ovvero non siano comunque individuatial momento della redazione del contratto, il contrattostesso deve indicare in ogni caso gli elementi per deter-minare le suddette componenti di costo. Se il contratto èstipulato in forma diversa da quella scritta, secondoquanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, glielementi di calcolo devono essere indicati, oltre che neifogli informativi, anche nella comunicazione di confer-ma dell’operazione, ove prevista.

Nei rapporti con i clienti al dettaglio è opportuno chegli intermediari evitino l’utilizzo di clausole contrattualiparticolarmente e intrinsecamente complesse, quali la

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NormativaI singoli contratti

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commissione di massimo scoperto o altre similari. In casodi utilizzo si richiama l’attenzione su quanto previsto perqueste clausole nella sezione II, paragrafo 3, e nella sezio-ne XI, paragrafo 2.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, aisensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, i contrattiindicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi incui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valoredel tasso, rapportato su base annua, tenendo conto deglieffetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanzia-mento, nell’indicazione del tasso rapportato su base an-nua non si tiene conto degli eventuali interessi di moraapplicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza.Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessinon hanno effetto se non sono specificamente approvateper iscritto.

In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assi-curata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degliinteressi sia debitori sia creditori.

Per la decorrenza delle valute e le modalità di calcolodegli interessi sui versamenti presso una banca si applical’articolo 120 del T.U.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario di-verse da quelle disciplinate dall’articolo 7 del d.l. n.7/2007 riportano, anche in allegato, uno o più esempi diapplicazione della formula di calcolo del compenso onni-comprensivo da corrispondere in caso di estinzione anti-cipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con de-libera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre,che nessun altro onere può essere addebitato.

In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si ri-chiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n.2560/2001 del 19 dicembre 2001.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

La presente sezione contiene le disposizioni riguar-danti le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti afornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle pre-visioni di questa sezione è la controparte contrattuale delcliente. Ne consegue che:

– in caso di cessione del contratto, il responsabile è ilsoggetto cessionario;

– in caso di cessione del credito, il responsabile conti-nua a essere il cedente, titolare del contratto.

2. Variazioni contrattuali

Ai sensi dell’articolo 118 del T.U. l’intermediario co-munica espressamente al cliente le variazioni unilateraliapportate alle clausole del contratto secondo modalitàcontenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta dimodifica unilaterale del contratto», con preavviso mini-mo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro sup-porto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiaritoche le «modifiche» disciplinate dall’articolo 118 del

T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni pre-viste dal contratto, non possono comportare l’introduzio-ne di nuove clausole.

La modifica si intende approvata se il cliente non rece-de dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione dellacomunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spesee di ottenere l’applicazione, in sede di liquidazione del rap-porto, delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano stateosservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfa-vorevoli per il cliente (art. 118, comma 3, del T.U.).

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 Disposizioni di carattere generaleNei contratti di durata gli intermediari forniscono ai

clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almenouna volta all’anno, una comunicazione analitica che diauna completa e chiara informazione sullo svolgimentodel rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni eco-nomiche applicate.

In mancanza di opposizione scritta da parte del clien-te, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi ses-santa giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante in-vio o consegna di un rendiconto e del documento di sin-tesi delle principali condizioni economiche. Le parti pos-sono convenire una diversa periodicità per l’invio o laconsegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati inconto corrente) indica, anche mediante voci sintetichedi costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi ti-tolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o credito-re e ogni altra informazione rilevante per la comprensio-ne dell’andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamentenumerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II,par. 7) e riporta le condizioni economiche in vigore, an-che se non sono variate rispetto alla comunicazione pre-cedente. In caso di variazione, le condizioni oggetto dimodifica sono riportate con una specifica evidenza grafi-ca (ad esempio, attraverso l’uso di un colore diverso). Ildocumento di sintesi inviato con il rendiconto relativo alperiodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre ilnumero complessivo delle variazioni intervenute nel cor-so dell’anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni pe-riodiche siano omesse nei casi di rapporti che non regi-strano movimenti da oltre un anno e presentano un saldocreditore non superiore a euro 2.500.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comu-nicazioni periodiche alla clientela e indica i costi con-nessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a dispo-sizione della clientela includono sempre la forma carta-cea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, insupporti durevoli.

Se il contratto prevede l’impiego dello strumentoinformatico, i termini per l’esercizio del diritto di recessoo per la contestazione dell’estratto conto decorrono dallaricezione della comunicazione.

I contratti 6/2009 615

NormativaI singoli contratti

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In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto dicambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvoche ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione odel servizio.

Le comunicazioni periodiche informano altresì ilcliente dell’esistenza di procedure - richieste dalla legge ointrodotte in via di autoregolamentazione - che favori-scono la «portabilità» dei rapporti presso altro interme-diario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sez. II, par.2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunica-zione si riferisce.

3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolaritipologie di rapporti

Per i rapporti regolati in conto corrente, l’estrattoconto e il documento di sintesi sono inviati al cliente conperiodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità seme-strale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono in-dicate le modalità di calcolo degli interessi.

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al det-taglio, l’estratto conto relativo al periodo che si concludeil 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessi-vamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del con-to corrente e per i servizi di gestione della liquidità e dipagamento; con separata evidenza sono riportati i costisostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfina-menti. In particolare, il riepilogo: i) comprende l’am-montare complessivo delle spese addebitate e quello par-ziale relativo a ciascun servizio; ii) richiama l’attenzionedel consumatore sulla possibilità di confrontare il totaledelle spese sostenute con l’ISC riportato, per le operati-vità tipo, nel documento di sintesi.

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche met-tono a disposizione dei clienti l’estratto conto annuale eil documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui èintrattenuto il rapporto.

Per i contratti di credito fondiario le comunicazioniperiodiche includono le modalità per l’estinzione antici-pata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso ilcompenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e ammini-strazione, le parti possono convenire che la comunicazio-ne sia omessa quando il valore nominale dei titoli non su-pera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltreun anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le par-ti possono convenire di omettere le comunicazioni perio-diche, anche in presenza di movimenti, quando le infor-mazioni richieste sono già contenute nelle comunicazio-ni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (adesempio, nell’estratto conto per l’accredito degli interes-si).

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo ecolui che subentra nell’amministrazione dei suoi benihanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un con-gruo termine e comunque non oltre novanta giorni dallarichiesta, copia della documentazione inerente a singoleoperazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento del-la richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

SEZIONE V

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni relative al-l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza da par-te degli intermediari o di altri soggetti da questi incarica-ti nei rapporti con la clientela. In particolare, le disposi-zioni riguardano:

– l’informativa precontrattuale;– le comunicazioni non richieste;– la stipula del contratto.Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiun-

gono - ove non diversamente previsto - a quelli stabilitidalle altre sezioni del presente provvedimento.

A fini di coordinamento, si richiamano altresì le di-sposizioni della Sezione IV-bis del Capo I del Titolo IIIdella Parte III del Codice del Consumo in materia dicommercializzazione a distanza di servizi finanziari aiconsumatori. Alle fattispecie previste dall’articolo 67-bisdel Codice del Consumo si applicano, oltre alle disposi-zioni previste nel medesimo Codice del Consumo, anchequelle contenute nella presente sezione, ove non sia di-versamente disposto (cfr. artt. 67-bis, comma 3, e 67-de-cies, comma 1, del Codice del Consumo).

2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non

richieste

2.1 Ambito di applicazioneSi forniscono di seguito indicazioni sul campo di ap-

plicazione della disciplina sull’informativa precontrat-tuale e sulle comunicazioni non richieste contenute neiparagrafi 2.2 e 2.3, con riferimento specifico ai seguentiprofili:

1. quando l’offerta tramite tecniche di comunicazionea distanza di servizi bancari e finanziari configura una at-tività svolta in Italia ai sensi dell’articolo 115 del T.U.(par. 2.1.1);

2. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia,alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari at-traverso tecniche di comunicazione a distanza nei con-fronti dei consumatori si applica la disciplina italiana(par. 2.1.2);

3. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia,alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari at-traverso tecniche di comunicazione a distanza nei con-fronti di soggetti diversi dai consumatori si applica la di-sciplina italiana (par. 2.1.3).

2.1.1 Attività svolta in ItaliaFermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli

13 e seguenti del T.U. in materia di operatività in Italiadi intermediari esteri, ai fini delle presenti disposizionil’offerta tramite internet di servizi bancari e finanziariconfigura una attività svolta in Italia ai sensi dell’artico-

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lo 115 del T.U. quando ricorre una delle seguenti condi-zioni:

a) l’intermediario esercita effettivamente la propriaattività sul territorio italiano, anche se la tecnologia disupporto del sito o il luogo dal quale il sito stesso è acces-sibile si trova in altro Stato;

b) l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sedein Italia, anche se l’intermediario esercita concretamentela propria attività in tutto o in parte al di fuori del terri-torio italiano.

Per verificare se l’offerta è rivolta a soggetti residentio aventi sede in Italia, la Banca d’Italia prende in consi-derazione i seguenti criteri:

– il contenuto dell’offerta ovvero le circostanze ad es-sa connesse fanno presumere che l’attività abbia comedestinatari anche non esclusivi soggetti residenti o aven-ti sede in Italia;

– quando ricorra una delle seguenti circostanze: utiliz-zo della lingua italiana; riferimenti all’andamento di in-dicatori economici e finanziari o ad altre situazioni relati-ve all’Italia; operatività in Italia degli intermediari attra-verso i quali è possibile dare seguito all’offerta; diffusionedi informazioni pubblicitarie in Italia; reperibilità del sitotramite motori di ricerca italiani o specializzati sull’Italiao che comunque consentano di effettuare ricerche mira-te su siti che rivestano interesse per i residenti o aventisede in Italia;

– l’intermediario accetta ordini da parte di soggetti re-sidenti o aventi sede in Italia o presta servizi nei confron-ti di tali soggetti o invia ai medesimi informazioni me-diante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione.

L’offerta non si considera rivolta a soggetti residenti oaventi sede in Italia alla stregua di uno o più dei seguenticriteri:

– nel sito è posto in evidenza che l’offerta è direttasoltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversidall’Italia;

– l’intermediario utilizza procedure informatiche ido-nee a rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente dacontroparti residenti o aventi sede in Italia;

– l’intermediario rifiuta effettivamente ogni adesioneo richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi se-de in Italia.

L’offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta,posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di co-municazione a distanza che consentono comunicazioniindividuali configura un’attività svolta in Italia quando idestinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

2.1.2 Rapporti tra intermediari e consumatoriPer l’attività svolta in Italia (in base alle previsioni di

cui al precedente subparagrafo n. 2.1.1), l’informativaprecontrattuale in relazione all’offerta a consumatori diservizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecni-che di comunicazione a distanza è disciplinata dal para-grafo 2.2 della presente sezione nei seguenti casi:

1) quando la commercializzazione dell’operazione odel servizio rientrano nel campo di applicazione della se-zione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del Co-dice del Consumo.

Nell’esercizio delle proprie funzioni la Banca d’Italiaconsidera che, ai sensi dell’articolo 67-quater, commi 3 e4, del Codice del Consumo, tale condizione si verifichinei seguenti casi:

– quando l’intermediario ha sede in Italia o in altroStato dell’Unione europea, se alternativamente:

i) nell’offerta è prevista l’applicazione della leggeitaliana al contratto, se concluso, ovvero

ii) ricorre uno dei casi in cui il consumatore resi-dente in Italia non può essere privato, attraverso lascelta della legge applicabile al contratto, della prote-zione garantita dalle disposizioni imperative della leg-ge italiana, ai sensi delle vigenti disposizioni di dirittointernazionale privato;– quando l’intermediario ha sede in uno Stato non ap-

partenente all’Unione europea.2) quando, nei casi diversi da quelli sub 1) (ad esem-

pio, quando non tutte le fasi della commercializzazioneavvengono attraverso tecniche di comunicazione a di-stanza), la commercializzazione dell’operazione o del ser-vizio rientrano comunque nell’ambito di applicazionedell’articolo 115 TUB, il quale prevede che si applica ladisciplina prevista ai sensi del titolo VI del T.U.

2.1.3 Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori

Il campo di applicazione della normativa italiana sul-l’informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2della presente sezione) relativa all’offerta di servizi e ope-razioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comu-nicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori èdisciplinato:

1) dall’articolo 115 del T.U. e dall’articolo 3, comma1, del d.lgs. n. 70/2003 quando:

i) l’intermediario ha sede in Italia o in uno Statonon appartenente all’Unione europea;

ii) l’offerta avviene attraverso tecniche di comuni-cazione a distanza diverse da quella elettronica, sel’intermediario ha sede in uno Stato estero apparte-nente all’Unione europea.In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del

titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presen-te sezione.

2) dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 70/2003quando l’intermediario ha sede in uno Stato estero ap-partenente all’Unione europea e l’offerta avviene attra-verso forme elettroniche (ad esempio internet, e-mail).In tali casi non si applica la disciplina italiana sull’infor-mativa precontrattuale (e, quindi, il par. 2.2 della presen-te sezione) se l’intermediario rispetta la corrispondentenormativa dello Stato membro nel quale è svolta l’atti-vità.

2.2 Informativa precontrattualeGli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell’of-

ferta di servizi bancari e finanziari che hanno un sito in-ternet, pubblicano sul sito il documento generale deno-minato «Principali diritti del cliente» (Allegato 2A), laGuida relativa agli specifici contratti offerti (Allegato2B) e i fogli informativi relativi ai servizi offerti.

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Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell’of-ferta di servizi bancari e finanziari che si avvalgono di al-tre tecniche di comunicazione a distanza per rendere no-te le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a dispo-sizione il documento generale denominato «Principalidiritti del cliente» (Allegato 2A), la Guida relativa aglispecifici contratti offerti (Allegato 2B) e i fogli informa-tivi mediante la medesima tecnica impiegata per la con-clusione del contratto, su supporto cartaceo o su altrosupporto durevole, disponibile e accessibile per il clientein tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dalcontratto o dall’offerta.

I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redat-ti secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezio-ne II e sono integrati con l’indicazione dei costi e deglioneri specifici connessi con il mezzo di comunicazioneutilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapi-damente l’intermediario e di comunicare efficacementecon lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, conle altre informazioni previste dagli articoli da 67-quater a67-octies del Codice del Consumo.

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante te-lefonia vocale, ai sensi dell’articolo 67-novies del Codicedel Consumo, all’inizio della conversazione l’intermedia-rio o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in manie-ra inequivocabile la propria identità e il fine commercia-le della chiamata. Previo consenso del consumatore, glidevono essere fornite solo informazioni relative a:

– identità della persona in contatto telefonico e suorapporto con l’intermediario;

– principali caratteristiche del servizio finanziario;– costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello

stesso;– esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi

degli articoli 67-duodecies e 67-ter decies del Codice delConsumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulterioriinformazioni sono disponibili su richiesta e ne viene pre-cisata la natura.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a di-stanza, il testo contrattuale è fornito al cliente in formacartacea o su altro supporto durevole. Ai sensi dell’arti-colo 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo, inqualsiasi momento del rapporto contrattuale il consuma-tore ha il diritto di richiedere e ricevere le condizionicontrattuali su supporto cartaceo nonché di cambiare latecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a menoche ciò non sia incompatibile con il contratto concluso ocon la natura del servizio finanziario prestato.

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente me-diante una tecnica di comunicazione a distanza che nonconsente di trasmettere il documento generale denomi-nato «Principali diritti del cliente» ovvero la Guida rela-tiva allo specifico contratto concluso e il foglio informa-tivo, l’intermediario mette a disposizione del cliente talistrumenti di pubblicità subito dopo la conclusione delcontratto.

2.3 Comunicazioni non richiesteSecondo quanto previsto dall’articolo 67-sexies decies

del Codice del Consumo, nella commercializzazione diservizi finanziari l’intermediario richiede il preventivoconsenso del consumatore all’utilizzo di tecniche di co-municazione a distanza quali sistemi automatizzati dichiamata senza l’intervento di un operatore, telefax ostrumenti che consentono una comunicazione individua-le. Tali misure non possono comportare costi per il con-sumatore.

La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni,ritiene che il consenso sia validamente prestato ai pre-detti fini se manifestato dal consumatore liberamente, inmodo esplicito e in forma differenziata a seconda delle di-verse finalità e categorie di servizi offerti. L’intermediariopredispone strumenti per l’acquisizione del consenso delconsumatore, la sua agevole memorizzazione e la stampa.

In analogia a quanto previsto dall’articolo 130 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy),l’intermediario può non richiedere il preventivo consen-so se il consumatore, nella commercializzazione di un ser-vizio analogo, ha precedentemente fornito a fini pubbli-citari i propri recapiti (ad esempio indirizzo geografico,indirizzo di posta elettronica, numero di telefono o di te-lefax). In occasione dell’invio di ciascuna comunicazio-ne, il consumatore è comunque informato della possibi-lità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulterioriannunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornitoun indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione ditali comunicazioni.

Restano ferme le disposizioni previste dal d.lgs. n.70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Pri-vacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consu-mo in materia di pratiche commerciali scorrette.

3. Stipula del contratto

La stipula di contratti mediante tecniche di comuni-cazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizio-ni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della sezione III.

Nella conclusione dei contratti mediante strumentiinformatici o telematici, gli intermediari osservano, oltrealla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anchele norme legislative o regolamentari specificamente sta-bilite per l’utilizzo di tali tecniche.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasimomento del rapporto, copia cartacea del contratto non-ché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, ameno che ciò sia incompatibile con il contratto conclusoo con la natura del servizio prestato (cfr. l’art. 67-undeciesdel Codice del Consumo).

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazionecorrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l’as-senza di risposta non implica consenso del consumatore,secondo quanto previsto dall’articolo 67-quinquies de-cies del Codice del Consumo.

(Omissis).

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I princìpi guida della nuova disciplina sulla trasparenza bancaria

L’evoluzione normativa - spesso di derivazione co-munitaria - in ambito bancario e dell’intermediazio-ne finanziaria, la suddivisione delle funzioni di vigi-lanza tra diverse autorità amministrative, la nascitadi nuove categorie di operatori nei suddetti ambitieconomici e, non ultimo, il rapido diffondersi delletecniche di comunicazione a distanza, ha costrettole autorità amministrative competenti (in particola-re, Ministero dell’economia e delle finanze, Bancad’Italia, Comitato Interministeriale per il Credito eil Risparmio, Consob e, sino alla sua recente sop-pressione, Ufficio Italiano dei Cambi) ad emanareregole di comportamento sempre più «dedicate» aspecifiche categorie di destinatari e/o a particolaritipologie di attività.Alle iniziative di carattere legislativo, deve inoltreaggiungersi l’importante ruolo svolto in tale ambitodall’«autoregolamentazione» degli operatori, conl’emanazione di codici di condotta, di sistemi dicomposizione stragiudiziale delle controversie e, ingenere, con iniziative intraprese a livello di catego-ria e concordate con le associazioni rappresentativedell’utenza (1).In tale contesto, Banca d’Italia ha pubblicato in da-ta 18 marzo 2009 il documento di consultazione cheillustra (quella che dovrebbe essere) la nuova disci-plina in materia di trasparenza delle operazioni e deiservizi bancari e finanziari (2).Il termine per presentare osservazioni (anche me-diante risposta ai quesiti posti nel medesimo docu-mento di consultazione ai quali si farà in appresso ri-ferimento) è scaduto lo scorso 17 maggio 2009.Le presenti note sono intese ad offrire una primasintesi delle principali novità in punto di trasparen-za delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,in attesa di conoscere l’esito delle consultazionisvoltesi al fine di promuovere quell’efficace con-fronto con l’Autorità di vigilanza che la stessa hacaldeggiato.In occasione della diffusione del documento di con-

sultazione Banca d’Italia ha evidenziato che le nuo-ve regole prevedono essenzialmente la graduazionesul tipo di servizio e sulle caratteristiche della clien-tela cui esso è indirizzato, assieme ad una notevolesemplificazione della documentazione che gli «in-termediari» (3) devono predisporre e la previsione

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IL COMMENTOdi Paolo Carrière e Matteo Bascelli

Gli Autori del presente contributo si prefiggono di offrire al lettore una prima sintesi delle principali novità inmateria di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, alla luce della recente diffusione daparte di Banca d’Italia del «documento di consultazione» della nuova disciplina in materia, nell’attesa di co-noscere l’esito delle consultazioni terminate lo scorso 17 maggio 2009.

Note:

(1) L’importanza dell’attività di «autoregolamentazione» è peral-tro espressamente riconosciuta da Banca d’Italia, a giudizio dellaquale, come emergeva già dalle Premesse dei provvedimenti del25 luglio 2003 (di cui in appresso) e continua ad essere afferma-to ora nel par. 1.5 della Sezione I (del documento di consultazio-ne in esame), tali iniziative rappresentano un utile strumento che,assieme alla regolamentazione normativa, contribuisce «a defini-re e a diffondere modalità di comportamento funzionali al miglio-ramento dei rapporti con la clientela, innalzando il grado di condi-visione e di effettività della normativa in tema di trasparenza».

(2) Banca d’Italia opera da subito una chiara linea di demarcazio-ne tra i servizi disciplinati ai sensi del Testo unico bancario. e,quindi, dai propri Provvedimenti, e quelli disciplinati ai sensi delTesto unico finanziario. Rientrano nel campo di applicazione delTitolo VI T.u.b. tutte le operazioni e tutti i servizi di natura banca-ria e finanziaria prestati da banche e intermediari finanziari nonbancari, ad eccezione di: a) prodotti finanziari, come definiti dal-l’art. 1 comma 1 lett. u T.u.f. (categoria che include le obbligazio-ni, i certificati di deposito, ecc.); b) singoli contratti che compon-gono un prodotto finanziario (salvo che si tratti di credito al con-sumo). Per quanto concerne i prodotti composti che includono,oltre a una componente disciplinata ai sensi del Titolo VI T.u.b., al-meno un’altra componente avente diversa natura (es. di investi-mento o assicurativa), occorre distinguere tra: a) prodotti con fi-nalità esclusiva o prevalente di investimento: l’intero prodotto edisciplinato ai sensi del Testo unico finanziario, in quanto si trattadi un prodotto finanziario; b) prodotti diversi da quelli sub a): la di-sciplina di trasparenza si applica a tutto il prodotto se questo hauna finalità - esclusiva o preponderante - riconducibile a quella deiservizi disciplinati ai sensi del Titolo VI T.u.b. (ad es. finalità di fi-nanziamento) ovvero, negli altri casi, alla sola componente delprodotto che rientra tra i servizi disciplinati dal Titolo VI T.u.b.

(3) Con tale termine generico ed atecnico si intendono i destina-tari della disciplina in commento, ossia: a) le banche autorizzatein Italia e le banche comunitarie che operano in Italia, anche in re-gime di libera prestazione dei servizi, in conformità del diritto del-l’Unione europea e delle relative disposizioni nazionali di recepi-mento; b) gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previstidagli artt. 106 e 107 T.u.b., ivi inclusi i confidi; c) gli IMEL italianie gli IMEL comunitari che operano in Italia; d) Poste ItalianeS.p.A., per le attività di bancoposta di cui al d.P.R. 14 marzo 2001,n. 144 (ai quali si applicano le Sezioni da I a VII e X) e) i mediatoricreditizi (ai quali si applica esclusivamente la Sezione VIII) f) icambiavalute (ai quali si applicano le disposizioni contenute nellaSezione IX). Le disposizioni contenute nella (nuova) Sezione XI si

(segue)

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di schemi standard per i prodotti «di massa» (conticorrenti e mutui offerti ai «consumatori»).L’esigenza di trasparenza riguardo ai termini econo-mici dei prodotti e dei servizi è appalesato dalla pre-visione di un ampio utilizzo di indicatori sintetici dicosto (anche per gli affidamenti e i conti correntidestinati alla «clientela al dettaglio», oltre che per imutui e il credito al consumo come attualmente pre-visto), nonché dall’invio ai correntisti di un riepilo-go di tutte le spese sostenute nel corso dell’anno, inmodo da consentire di raffrontare i costi effettiva-mente sostenuti con quelli di analoghi prodotti pre-senti sul mercato.Di notevole portata innovativa risultano altresì iprincipi proposti per la redazione e la presentazionedei documenti che richiedono agli intermediari diprestare particolare attenzione al linguaggio, sempli-ce e chiaro, da utilizzare nelle comunicazioni con ilcliente.Agli intermediari si chiede di adottare altresì, sulpiano organizzativo, procedure per garantire che siaprestata attenzione al cliente in ogni fase dell’atti-vità, dall’ideazione del prodotto, alla vendita, finoalla gestione di eventuali reclami.

Background storico in materia di trasparenza bancaria

La lettura del documento appalesa in modo inequi-vocabile lo sforzo compiuto da Banca d’Italia nel-l’innovare il Titolo X, Capitolo I, delle Istruzioni diVigilanza, la cui attuale versione del luglio 2003 ri-sulta attuazione del Titolo VI d.lgs. n. 385 del 1993(4) e, in particolare, della delibera CICR 4 marzo2003.Ricordiamo che la suddetta deliberazione CICR die-de origine a due distinti interventi di Banca d’Italia(5). Il primo, rappresentato dal «9° Aggiornamentodel 25 luglio 2003 alla Circolare n. 229 del 21 aprile1999. Istruzioni di vigilanza per le banche. Traspa-renza delle operazioni e dei servizi bancari» (il«Provvedimento Banche»). Il Provvedimento Ban-che ha sostituito integralmente l’allora previgentedisciplina contenuta nel Titolo X, Capitolo 1 dellaCircolare n. 229 del 21 aprile 1999. Il secondo, ema-nato con il «Provvedimento del Governatore del 25

I contratti 6/2009620

NormativaI singoli contratti

Note:

(continua nota 3)applicano alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italianedi banche comunitarie, a Poste Italiane S.p.A. per le attività dibancoposta, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco specia-le previsto dall’art. 107 T.u.b., agli Imel italiani e alle succursaliitaliane di Imel comunitari. Una particolare questione in meritoalla definizione dell’ambito di applicazione «soggettiva» della di-

sciplina in tema di trasparenza, potrebbe sorgere in caso di ope-razioni (tipiche quelle di concessione di facilitazioni di credito) al-le quali partecipino più banche (cosiddette «sindacate» ovveroin pool). La soluzione al quesito se la suddetta disciplina debbaessere adempiuta dalla sola banca «agente» del pool ovvero datutte le banche finanziatrici, è già stata offerta da Banca d’Italianel Bollettino di vigilanza maggio 2004, n. 5, 13, secondo la qua-le, «anche al fine di evitare inutili duplicazioni, è possibile che gliadempimenti in questione siano posti in essere da uno solo de-gli intermediari, in qualità di mandatario, purché l’individuazionedel soggetto incaricato e degli adempimenti da realizzare vengaformalizzata in un contratto tra gli intermediari partecipanti alpool».

(4) Il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.u.b.) dedica l’intero Ti-tolo VI alla disciplina della «Trasparenza delle condizioni contrat-tuali». A sua volta, il Titolo VI si suddivide in tre Capi rivolti, ri-spettivamente, il primo alle «Operazioni e servizi bancari e fi-nanziari» (artt. 115-120), il secondo al «Credito al consumo»(artt. 121-126) ed il terzo alle «Regole generali e controllo» (artt.127–128bis). Per un rapido inquadramento normativo, si ricordache la finalità perseguita dal legislatore con l’elaborazione del Ti-tolo VI T.u.b. è stata quella di coordinare e rielaborare quantoprevisto dalla l. 17 febbraio 1992, n. 154 recante «Norme per latrasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» edalla Legge «comunitaria» del 19 febbraio 1992, n. 142, il cui Ca-po II, Sezione I ha introdotto nell’ordinamento nazionale la disci-plina del credito al consumo, recependo le direttive del Consiglio87/102/CEE e 90/88/CEE. Approfondendo a ritroso il procedi-mento di inquadramento normativo, alcuni Autori hanno indivi-duato nella l. 1° marzo 1986, n. 64 e nell’«Accordo interbancarioper la pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate allaclientela» del 30 novembre 1988, predisposto come intesa tra lebanche aderenti al medesimo e avallata dall’ABI (e, ancor prima,nell’«Accordo per la pubblicità dei tassi passivi e delle condizio-ni dei servizi, nonché per gli elementi da indicare negli estratticonto» promosso dall’ABI nel 1978), i primi tentativi di introdur-re discipline, su base legale la prima e volontaria o di «autorego-lamentazione» i secondi, volti ad assicurare ai clienti di una me-desima struttura bancaria uniformità di condizioni e parità di trat-tamento (l. n. 64 del 1986), nonché una migliore conoscibilitàdelle condizioni contrattuali praticate. In tema, con ampi riferi-menti bibliografici, P. Valentino, sub Art. 115 T.u.b., in AA.VV.,Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-ditizia, a cura di F. Capriglione, Padova, 1994, 580 ss.; A.M. Car-riero-G. Castaldi, Il processo di formazione della disciplina, inAA.VV., La Nuova legge bancaria, a cura di P.F. Luzzi-G. Castaldi,3, Milano, 1996, 1788 ss.; E. Capobianco, I contratti delle ban-che: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela, in Dir.banca merc. fin., Padova, 2002, 202; U. Majello, sub Artt. 115-120 T.u.b., in AA.VV., Commento al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cu-ra di F. Belli-G. Contento-A. Patroni Griffi-M. Porzio-V. Santoro, II,Bologna, 2003, 1915; G. Lener, Le clausole abusive nei contrat-ti del mercato finanziario, in I Contratti del mercato finanziario, acura di E. Gabrielli-R. Lener, 1, Torino, 2004, 151 ss.; R. Razzan-te, La «trasparenza bancaria» entra nell’ordinamento, in Le So-cietà, 2004, 38. Un quadro chiaro ed esaustivo in merito all’evo-luzione normativa nazionale della disciplina in materia di tuteladel contraente debole nell’ambito dei servizi bancari e finanziari,si può altresì leggere in G.F. Campobasso, Servizi bancari e fi-nanziari e tutela del contraente debole: l’esperienza italiana, inBanca borsa tit. cred., 1999, II, 562 ss. In generale, per un’ap-profondita analisi storica del «contratto bancario» nell’ordina-mento nazionale, anche in relazione alla normativa sulla traspa-renza, M. De Poli, Il «contratto bancario» tra tutela della liquiditàe trasparenza, in Riv. dir. civ., 2004, 261 ss.

(5) Nel presente contributo il riferimento alla disciplina sulla tra-sparenza del 2003 è volutamente effettuato utilizzando il tempopassato, in ragione della prossima adozione del nuovo impiantonormativo regolamentare diffuso con il documento di consulta-zione in esame.

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luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazio-ni e dei servizi degli intermediari finanziari» (il«Provvedimento Intermediari»). Il ProvvedimentoIntermediari è invece intervenuto sulla previgentenormativa contenuta nella circolare 5 agosto 1996,n. 216 (6).La distinzione tra i due provvedimenti del 2003(con tale termine intendendosi in appresso, con-giuntamente, il Provvedimento Banche e il Provve-dimento Intermediari) - intuibile dai diversi titoli -era chiarita dall’allora Governatore di Banca d’Ita-lia, il quale, nella premessa introduttiva del Provve-dimento Banche, spiegava che il primo costituivauna nuova versione del Titolo X, Capitolo 1, delleIstruzioni di Vigilanza per le banche, mentre il se-condo conteneva disposizioni concernenti gli inter-mediari indicati nel medesimo Provvedimento In-termediari, ossia gli intermediari finanziari iscrittinell’elenco generale, nell’elenco speciale e gli Isti-tuiti di Moneta Elettronica previsti dall’art. 114-bisT.u.b. (cosiddetti IMEL).Invero, le differenze tra i due provvedimenti del2003 (non considerando quelle necessariamente edirettamente conseguenti dalla diversità dei sogget-ti destinatari e degli specifici ambiti di attività neiquali essi operano) erano minime, alcune di caratte-re meramente espositivo, altre dovute a diversa col-locazione testuale, altre dovute, verosimilmente, adun non perfetto coordinamento redazionale; tutte,in ogni caso, tali da non preoccupare l’interprete(7).Da quanto sopra, consegue ora (a quanto è dato divedere) la scelta di Banca d’Italia di riunire la disci-plina sulla trasparenza in un unico corpus organicodi norme.Nelle pagine che seguono si darà conto delle inno-vazioni proposte da Banca d’Italia con la nuova di-sciplina sulla trasparenza, al fine di verificarne i ri-svolti operativi e negoziali.In un’ottica di più ampio respiro rispetto alle notetecniche che seguiranno, si cercherà di fare cenno altema, più esteso, dei risultati ai quali siano giunte siala disciplina speciale dettata a tutela del «consuma-tore» bancario e/o finanziario (ovvero del «cliente»,secondo la dizione più estesa ora proposta da Bancad’Italia) prevista dal Testo unico bancario e dalle re-lative norme di attuazione di Banca d’Italia, da unlato, sia la disciplina generale rappresentata dal nu-meroso gruppo di norme dettate per la protezionedel «generico» consumatore (ad esempio, a proposi-to della distribuzione di prodotti di altri settori comequelli mobiliare ed assicurativo, delle clausole vessa-torie contenute nel codice civile agli artt. 1469-bis

ss., come sostituiti dal d.lgs. n. 206 del 2005 o «Co-dice del consumo», dei contratti negoziati fuori deilocali commerciali, nonché del commercio elettro-nico) (8), già oggetto di approfondite ed autorevolianalisi da parte della dottrina civilistica (9).Tale riflessione costituirà lo spunto nelle considera-zioni finali per verificare se, nell’ambito dell’ordina-mento giuridico nazionale, sia reale e - ove si credadi dare risposta affermativa - a quale stadio si troviquella tendenza verso il «riequilibrio delle posizionicontrattuali», che dovrebbe trovare, anche nellanormativa sulla trasparenza e sull’informazione, ilsuo strumento di realizzazione (10).

Finalità sottese alla disciplina sulla trasparenza bancaria

Le parole con le quali l’allora Governatore di Bancad’Italia, nell’ambito della premessa al Provvedimen-to Banche, precisava già che «la revisione organicadella vigente disciplina di trasparenza è volta ad in-trodurre strumenti che (…) consentano di persegui-re con maggiore efficacia gli obiettivi di tutela dellaclientela e di promozione della concorrenza», sonoribadite anche nell’impostazione della novella nel

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NormativaI singoli contratti

Note:

(6) La disciplina contenuta nei due provvedimenti del 2003 è sta-ta integrata, invero solo marginalmente, dalla breve nota di Ban-ca d’Italia 18 settembre 2003, n. 218275 (Bollettino di vigilanzasettembre 2003, n. 9, 11), il cui intervento risulta limitato - comesi legge nel terzo capoverso della medesima nota - a dettare lemodalità applicative delle nuove disposizioni per il «periodo tran-sitorio» (1 ottobre-31 dicembre 2003), in vista, allora, dell’inte-grale adeguamento a queste ultime a partire dal 31 dicembre2003. Di notevole importanza ed utilità pratica appaiono invecele precisazioni che Banca d’Italia ha ritenuto opportuno fornirenel Bollettino di vigilanza del maggio 2004, n. 5, pag. 6 ss. e nelBollettino di vigilanza del dicembre 2004, n. 12, 6.

(7) A conferma di quanto affermato, si fa notare che i primi com-mentatori dei Provvedimenti del 2003 di Banca d’Italia non han-no operato alcuna distinzione nell’analisi dei medesimi. Il riferi-mento è a G. Alpa, Note sulla trasparenza delle operazioni e deiservizi bancari e finanziari, in questa Rivista, 2003, 1045 ss., suc-cessivamente riprese, con ampia ed autorevole disamina dell’in-tero tema della trasparenza, da Id., La trasparenza nei contrattibancari, 2003, Bari, nonché da R. Razzante, La «trasparenza ban-caria», cit., 37 ss.

(8) A proposito del sempre più vasto quadro normativo in temadi tutela del consumatore, Banca d’Italia già affermava nei pre-cedenti due Provvedimenti del 2003 (e continua ad affermarlonel documento di consultazione), che nello svolgimento delleproprie attività le banche e gli intermediari devono considerarel’insieme delle discipline come un complesso regolamentare in-tegrato di cui curarne il rispetto nella loro globalità.

(9) Da ultimo, anche per l’autorevolezza delle opinioni esposte, sisegnala G. Alpa, La trasparenza nei contratti bancari, cit..

(10) In dottrina, tra gli ultimi ad esaminare tale tendenza, E. Ca-pobianco, op. cit., 206 e 225, nonché A. Spena, sub Artt. 127-128, in AA.VV., Commento al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,cit., 2095 ss.

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cui par. 1.1 della Sezione I, si legge, in termini ana-loghi, che «La disciplina sulla trasparenza delle ope-razioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’o-biettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, direndere noti ai clienti gli elementi essenziali del rap-porto contrattuale e le loro variazioni, favorendo intal modo anche la concorrenza nei mercati bancarioe finanziario» (11).Invero, una lettura attenta dei Provvedimenti del2003, già permetteva di scorgere - affianco ed instretta connessione alle suddette due finalità di tute-la della clientela e di promozione della concorrenza- un terzo fondamentale obiettivo, rappresentatodall’«attenuazione dei rischi legali e di reputazione»ai quali il mondo bancario e finanziario è inevitabil-mente esposto. Tale terzo obiettivo - ripreso senzamutamenti nella novella - costituisce senza dubbioun fattore dal quale non può prescindere l’ordina-mento bancario nazionale, il quale ha consacrato aprincipio fondante dell’intero sistema «la sana eprudente gestione dei soggetti vigilati» (art. 5 com-ma 2 T.u.b.).Alla luce delle dichiarate finalità perseguite, le in-novazioni proposte da Banca d’Italia si pongono,nell’ambito dell’evoluzione della disciplina delleoperazioni bancarie e finanziarie, quali ulteriori tas-selli del mosaico nel quale riuscire ad individuare,al suo ideale completamento, il punto di equilibriotra le esigenze di efficienza e stabilità del sistemabancario e finanziario in generale, da un lato, equelle di tutela della relativa clientela, dall’altro(12).

Principali innovazioni previste nel documento di consultazione

Come già accennato, il rinnovato sforzo di Bancad’Italia mostrato sinora nel documento di consulta-zione in esame è testimoniato da alcune novità che,se confermate all’esito delle consultazioni concluse-si, paiono di notevole interesse, anche per i risvoltidi carattere applicativo.In particolare, nel solco di quanto evidenziato daBanca d’Italia e sopra riportato, si può notare quan-to di seguito riportato, limitando in questa sede l’a-nalisi agli ambiti di innovazione di maggiore inte-resse ed evitando invece di ripercorrere i contenutidei singoli strumenti di pubblicità e trasparenza, peri quali si rimanda alla lettura del documento di con-sultazione diffuso.

a) Graduazione sul tipo di servizio e sulle caratteristiche della clientela

In base al «principio di proporzionalità», si diversifi-

cano gli obblighi in relazione alle diverse caratteri-stiche dei servizi offerti e dei relativi destinatari, iquali sono a tal fine distinti nelle categorie (in unaideale scala di diminuzione dell’esigenza di intensitàdi tutela) di «consumatore», ossia la persona fisicache agisce per scopi estranei all’attività imprendito-riale o professionale eventualmente svolta, di«clientela (o clienti) al dettaglio», ossia i consuma-tori, gli enti senza finalità di lucro e le imprese confatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro e, infi-ne, di «cliente», ossia qualsiasi soggetto, persona fi-sica o giuridica, che ha in essere un rapporto con-

I contratti 6/2009622

NormativaI singoli contratti

Note:

(11) L’imposizione agli operatori del settore bancario e finanzia-rio in genere di obblighi di trasparenza e di comportamenti chia-ri e corretti nei confronti della clientela è da tempo consideratadalla dottrina più attenta come elemento in grado di contribuireal regolare esplicarsi della concorrenza nei suddetti mercati. Ta-le disciplina condurrebbe, infatti, alla selezione delle impresepiù efficienti, consentendo ai fruitori dei beni e dei servizi offer-ti di scegliere l’impresa che offra le condizioni economiche, enegoziali in genere, più immediatamente comprensibili e, attra-verso la loro comparazione, giungere a quelle più vantaggiose.In tal senso, si sono espressi V. Desario, Caratteristiche e fina-lità dell’azione della Banca d’Italia nella dinamica evolutiva deldiritto dei contratti bancari e finanziari, intervento del DirettoreGenerale della Banca d’Italia in occasione dell’inaugurazione delCorso di Diritto civile europeo 1999-2000 - Azione Robert Schu-man, Bari 20 novembre 1999, 18 ss.; G.F. Campobasso, op. cit.,574 e, più di recente, A. Plaia, Nozione di consumatore, dinami-smo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro dicostituzionalità (Nota a App. Roma, 24 settembre 2002), in Fo-ro it., 2003, I, 341, G. Carriero, Nuova trasparenza bancaria, tu-tela del risparmiatore e prospettive di riforma del credito al con-sumo, in AA.VV., Trattato di diritto privato, a cura di M. Besso-ne, Torino, 2004, 29 ss. e A. Nigro, La tutela del risparmio e l’ef-ficienza del sistema: il ruolo delle banche, in Le Società, 2005,321. L’analisi della disciplina a tutela del contraente debole con-dotta in un’ottica di mercato o «concorrenziale», può leggersi inA. Gambaro, Perché si vessa il cliente - Note ed appunti di un iti-nerario tra i modelli occidentali, in Quadrimestre, 1991, 386,nonché Id., Le clausole vessatorie tra impresa e consumatore.Un viaggio nella western legal tradition, in AA.VV., Trasparenzae legittimità delle condizioni generali di contratto, a cura di A.Marini-C. Stolfi, Napoli, 1992, ove l’Autore efficacemente se-gnala come «all’osservatore esterno può sembrare assurdo cheuna impresa spenda cifre considerevoli in advertising, cerchi inogni altro modo di accreditare la propria immagine sul mercato,agisca in ogni direzione all’unico scopo di accattivarsi la prefe-renza del consumatore e poi al momento della conclusione delcontratto gli imponga clausole ributtanti». Dello stesso Autoreda ultimo citato, si segnala, A. Gambaro, Clausole abusive econtratti per adesione, in AA.VV., La tutela del consumatore traliberismo e solidarismo, a cura di P. Stanzione, Napoli, 1999. Intema di rapporto tra concorrenza in ambito bancario e condizio-ni generali di contratto utilizzate dalle banche, nell’ottica del rie-quilibrio delle posizioni contrattuali, si veda L.C. Ubertazzi, Con-correnza e contratti bancari: vent’anni dopo, in Dir. banca merc.fin., 2003, 353 ss.

(12) La ricerca del punto di equilibrio legislativo tra le suddette,apparentemente contrapposte, esigenze, è stata individuata es-sere il tema centrale delle riflessione giuridica in materia da G.F.Campobasso, op. cit., 563.

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trattuale o che intenda entrare in relazione con l’in-termediario (13).In proposito sarà interessante verificare le osserva-zioni pervenute dagli operatori e caldeggiate daBanca d’Italia in merito alla definizione di «clienteal dettaglio» e, in particolare, di PMI.Solo per i «consumatori» si propone (in aggiunta aquanto scritto in appresso per i «clienti al detta-glio») la standardizzazione delle cosiddette «Guide»e del «Foglio Informativo» di alcuni servizi (con-tratti di conto corrente e mutui ipotecari) e la previ-sione dell’ISC per i conti correnti.Solo per i «clienti al dettaglio» si propone la previ-sione dell’ISC per le aperture dei credito, l’invio diun estratto conto di fine anno riepilogativo di tuttele spese sostenute e gli obblighi di natura organizza-tiva di cui alla (nuova) Sezione XI.Nei confronti del «cliente» che non rientri in nes-suna delle due categorie sopra indicate - esclusa daparte di Banca d’Italia l’ipotesi di un esonero totaledagli obblighi di trasparenza - questi sarebbero coin-cidenti con quelli generali applicabili a tutti i desti-natari di servizi bancari e finanziari - salvo per que-gli obblighi espressamente riferiti ai soli «consuma-tori» e ai soli «clienti al dettaglio» - nel caso il ser-vizio sia oggetto di un contratto «standardizzato»del soggetto bancario. Gli obblighi di trasparenza sa-rebbero invece relativi unicamente ai principi gene-rali (Sezione I), alle disposizioni sul contratto (Se-zione III), alle comunicazioni periodiche e alle va-riazioni unilaterali delle condizioni (Sezione IV),oltreché ai controlli (Sezione X) ed ai reclami (Se-zione XI), nel caso in cui il servizio sia oggetto di uncontratto frutto di trattativa individuale (14) (ovve-ro unilateralmente predisposto dal cliente). Restaquindi esclusa in tal caso l’applicazione dell’interaSezione II (relativa alla pubblicità e alla informazio-ne precontrattuale).Con riferimento a questo specifico aspetto della di-sciplina in materia di trasparenza, si assiste ad unasorta di ritorno al passato da parte di Banca d’Italia.Infatti, mentre non era più rinvenibile nei provvedi-menti del 2003 alcun riferimento al termine «con-traenti deboli» - utilizzato nel testo delle «Istruzionidi vigilanza per le banche» precedente ai provvedi-menti del 2003 - che lasciava il passo al (poche vol-te utilizzato) termine «consumatore» (15), nel no-vellato articolato diffuso da Banca d’Italia con il do-cumento di consultazione in parola il termine «con-sumatore» torna con quasi assoluta predominanzarispetto alle altre categorie di clienti.Mentre quindi i Provvedimenti del 2003 e, in parti-colare, le disposizioni sugli «strumenti di pubbli-

cità», risultavano a «soggetto indifferente» (16),

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NormativaI singoli contratti

Note:

(13) Non rientrano nella definizione di «cliente» i seguenti sog-getti: banche; società finanziarie; IMEL; imprese di assicurazio-ne; imprese di investimento; OICR (fondi comuni di investimen-to e SICAV); SGR; società di gestione accentrata di strumenti fi-nanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi ePrestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazio-ne finanziaria. Tutti tali soggetti già menzionati nei Provvedimen-ti del 2003, ai quali Banca d’Italia aggiunge ora: società apparte-nenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; societàche controllano l’intermediario, che sono da questo controllateovvero che sono sottoposte a comune controllo.

(14) Banca d’Italia chiarisce che la natura individuale del contrat-to può essere evinta dalla documentazione a disposizione del-l’intermediario ovvero dal testo del contratto stesso.

(15) Il termine «consumatore» era utilizzato nei Provvedimentidel 2003 di Banca d’Italia - nell’accezione di «persona fisica cheagisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professio-nale eventualmente svolta» - in pochissime e specifiche occa-sioni, ossia con riferimento: i) all’obbligo di indicare nell’«avviso»(nel documento di consultazione del marzo 2009 denominato«Principali diritti del cliente») i diritti riconosciuti al consumatoredalla disciplina sul credito al consumo (penultimo alinea, par. 2,Sezione II); e ii) all’obbligo della banca di consegnare il «foglioinformativo» preventivamente all’acquisto di prodotti complessida parte di consumatori (terzultimo capoverso, par. 3, SezioneII). Mentre nel primo caso il richiamo al soggetto «consumatore»era reso necessario dall’ambito applicativo della disciplina in te-ma di credito al consumo disposto dall’art. 121 T.u.b., nel se-condo caso esso pareva giustificato dall’esigenza di un ulteriorepotenziamento della tutela del «cliente - consumatore», nei con-fronti del quale Banca d’Italia non reputava evidentemente suffi-ciente la disponibilità e l’asportabilità dei «fogli informativi», pre-tendendo la loro materiale consegna preventiva. Appariva utile,ai fini interpretativi ed applicativi dell’intero impianto normativodato dai Provvedimenti del 2003, riflettere sulla circostanza cheBanca d’Italia sembrava aver abbandonato alcune dizioni prece-dentemente utilizzate, che lasciavano inequivocabilmente inten-dere come l’obiettivo primario delle stesse fosse, in ogni caso,la «tutela del contraente debole». In particolare, l’attenuazione ola moderazione nell’affermare la suddetta finalità - a favore di unrafforzato interesse verso la solidità dell’intero sistema - si pote-va scorgere dal confronto tra il contenuto delle Premesse dellasezione I, capitolo 1, Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza per leBanche nei testi dell’aprile 1999 e dell’agosto 2003.(16) L’efficace termine è di G. Carriero, Trasparenza delle condi-zioni contrattuali, in Dir. banca merc. fin., 2003, 4; Id. Nuova tra-sparenza bancaria, tutela del risparmiatore e prospettive di rifor-ma del credito al consumo, cit., 7 e 22 ss.; Id., Operazioni e ser-vizi bancari. La nuova disciplina di trasparenza, in Impr. comm.ind., 2005, 81 ss.. Evidenziava la portata «universale» dei Prov-vedimenti di Banca d’Italia del 2003, nel senso appena visto, an-che G. Alpa, Note sulla trasparenza delle operazioni e dei servizibancari e finanziari, cit., 1048, il quale, interrogandosi in meritoall’eccessività o meno di tale previsione, propendeva, infine, perla correttezza di una simile scelta, per motivi di opportunità, dipraticità e di logicità. In tal modo, infatti, a giudizio dell’Autore daultimo citato, si consentiva, da un lato, anche al «professionista»di operare un’opportuna comparazione tra le offerte del mercatoe, dall’altro, agli operatori bancari e finanziari di utilizzare modulicontrattuali predisposti ed organizzati in modo univoco, almenoquanto alla disciplina della trasparenza. Entrambi gli Autori citati,evidenziavano al contempo come la portata «soggettivamenteuniversale» della nuova disciplina dettata da Banca d’Italia, fossetuttavia da intendersi «oggettivamente limitata» alle operazionied ai servizi elencati nella Deliberazione del CICR del 4 marzo

(segue)

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sempre ove, per gli «strumenti di pubblicità», si ri-cadesse in uno o più dei servizi e/o delle operazioniindicati nell’allegato della Deliberazione CICR del4 marzo 2003, ovvero in quegli ulteriori servizi e/ooperazioni che Banca d’Italia poteva (e potrà anco-ra) ritenere riconducibili alle suddette tipologie, aisensi dell’art. 3 della citata Deliberazione (17), lanovella pare meglio «calibrata» in ragione della fa-scia di clientela destinataria dei prodotti e dei servi-zi bancari e finanziari.

b) Semplificazione della documentazione eadozione di schemi standard

Al fine di rendere più agevolmente ed immediata-mente comparabili le offerte degli intermediari,Banca d’Italia propone una forte innovazione deiprincipali documenti informativi, come ad esempio,per i prodotti e i servizi maggiormente diffusi (conticorrenti e mutui destinati ai «consumatori»), la pre-visione di cosiddette «Guide», di cui Banca d’Italiapropone in allegato al documento di consultazioneil modello che potrebbe essere utilizzato per i conticorrenti, lasciando in ogni caso la facoltà di proce-dere con integrazioni che non risultino in ogni casodisomogenee rispetto a quelle proposte.In proposito, Banca d’Italia ha sollecitato osserva-zioni in merito ad altri rapporti per i quali sia ritenu-ta utile la predisposizione di «Guide».Sempre per i conti correnti e i mutui destinati ai«consumatori», Banca d’Italia propone la standar-dizzazione dei «Fogli Informativi» ad essi relativi edha a tal fine predisposto un «prototipo» - riportatonell’allegato al documento di consultazione - il qua-le si caratterizza per la immediatezza e la chiarezzadei contenuti, avanzando allo scopo addirittura laprevisione di una nutrita legenda volta a migliorar-ne la comprensione del contenuto offrendo a tal fi-ne la spiegazione dei termini tecnici utilizzati; è in-vece lasciata maggiore libertà sul punto per le altretipologie contrattuali (18).

I contratti 6/2009624

NormativaI singoli contratti

Note:

(continua nota 16)2003, sulla base della considerazione che «la motivazione dellapiù ridotta portata applicativa è verosimilmente imputabile al di-verso need of protection che, in tema di pubblicità obbligatoria,caratterizza e diversifica i contratti bancari maggiormente in usoindicati nell’allegato rispetto a più sofisticate operazioni riguardoalle quali il passaggio dalla negoziazione di massa ad ambiti ditrattativa presuntivamente individuale comporta il recupero del-l’effettività del consenso e, come nel quarto comma dell’art.1469-ter cod. civ., la esclusione di una tutela eteronoma» (G.Carriero, Trasparenza delle condizioni contrattuali, cit., 4). Analo-gamente, è stato affermato che «L’elenco (allegato alla Delibe-razione CICR del 4 marzo 2003) riguarda le operazioni più usuali.Quelle più sofisticate sono rimesse all’intera libertà negozialedelle parti» (G. Alpa, Note sulla trasparenza delle operazioni e dei

servizi bancari e finanziari, cit., 1049). Da ultimo, nello stessosenso, M. De Poli, op. cit., 290 ss.. In proposito, si rileva che leopinioni della citata dottrina, certamente condivisibili in via diprincipio, ponevano tuttavia l’interprete di fronte al non semprefacile compito di individuare di volta in volta se il rapporto nego-ziale abbia o meno ad oggetto una o più delle operazioni e/o unoo più dei servizi indicati nell’allegato alla Deliberazione CICR del4 marzo 2003 (il riferimento è all’utilizzo di termini quali «altri fi-nanziamenti» o «garanzie ricevute», che presentano i profili dicriticità di cui si dirà nel prosieguo della presente analisi), ovvero,quand’anche identificabili, quali fossero gli indici «presuntivi» inpresenza dei quali si potesse confermare l’effettivo passaggiodalla negoziazione di massa, bisognosa di protezione, a quella in-dividuale, già sufficientemente consapevole e matura per scelteautonome. Sollecitata sul punto, Banca d’Italia è intervenuta af-fermando che qualora le clausole contrattuali non siano predi-sposte unilateralmente dall’intermediario (intendendosi per talesia la banca che l’intermediario finanziario), costituendo invece ilprodotto di una trattativa individualizzata che prescinde comple-tamente da schemi uniformi o, addirittura, siano messe a puntodal cliente, la redazione dei fogli informativi risulterebbe priva diogni funzione (Bollettino di vigilanza maggio 2004, n. 5, 7 ss.). Ifogli informativi, infatti, sostiene Banca d’Italia, presuppongonol’offerta da parte dell’intermediario di operazioni e servizi con unlivello minimo di standardizzazione degli elementi negoziali fon-damentali, ad un numero potenzialmente elevato di clienti. Nellaprobabile consapevolezza che un’analisi condotta a posteriorivolta ad accertare se un contratto sia stato o meno oggetto ditrattativa individuale può non risultare sempre agevole e condur-re a risultati non univoci, Banca d’Italia evidenzia l’opportunitàche «la natura individuale del contratto possa essere agevol-mente evinta dalla documentazione a disposizione dell’interme-diario o dallo stesso testo del contratto». Mentre il primo deisuggerimenti pratici fa pensare, se non alla conservazione dellebozze o minute contrattuali scambiate tra le parti, quantomenoalla corrispondenza intervenuta nel corso della negoziazione, ilsecondo pare fare riferimento, più che a formali dichiarazioni uni-laterali provenienti dal cliente, alla presenza nel contratto di pre-visioni altrimenti normalmente assenti nei testi contrattuali stan-dard. Una conferma della difficoltà di individuare correttamentel’ambito di applicazione del need of protection nell’ambito deiprodotti tipicamente bancari, con particolare riguardo alla neces-sità di rendere disponibili ai consumatori le informazioni idoneeper l’assunzione consapevole del rischio connesso all’acquisto eall’utilizzo di tali prodotti, sembra potersi evincere dai risultati direcenti analisi in tema di operazioni di copertura con prodotti de-rivati strutturati che numerose Pmi italiane hanno effettuato con-tro il rischio di rialzo dei tassi dall’anno 2000 in avanti. I risultati ditali analisi sono stati riportati in Il Sole24Ore, 18 agosto 2004, 1e 3 e commentati da D. Masciandaro, Quei derivati così imma-turi, ivi, 19 agosto 2004, 7 e L. Menestrina, Derivati, conoscerlibene per utilizzarli meglio, ivi, 20 agosto 2004, 27. (17) Le novellate disposizioni in materia di pubblicità ed informa-zioni precontrattuale dovrebbero applicarsi ai seguenti servizi ealle seguenti operazioni: depositi; certificati di deposito non con-sistenti in strumenti finanziari; mutui; aperture di credito; antici-pazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing fi-nanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conticorrenti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione e ge-stione di mezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica;versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; cu-stodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cas-sette di sicurezza.(18) In proposito si ricorda che con la Circolare ABI Prot.LG/004584 del 19 settembre 2003, l’associazione di categoriaaveva diffuso una serie di schemi di Fogli Informativi su opera-zioni e servizi riconducibili alle categorie indicate nell’allegato al-la Deliberazione CICR del 4 marzo 2003, con riferimento alle se-zioni relative alle informazioni sulla banca, alle caratteristiche e ri-schi tipici dell’operazione o del servizio e alla legenda esplicativadelle principali nozioni contenute nei Fogli Informativi.

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Anche in questo caso Banca d’Italia ha proposto diavanzare osservazioni in merito ad altri rapporti peri quali sia ritenuta utile la predisposizione di «FogliInformativi» standardizzati.Quanto al «Documento di Sintesi», Banca d’Italia èdell’avviso di chiarire che, pur costituendo esso ilfrontespizio del contratto, ne è parte integrante soloin presenza di un accordo delle parti in tal senso(19). La predisposizione di tale documento sarebbeprevista per i soli servizi commercializzati secondoschemi contrattuali uniformi (esclusi, quindi, quellioggetto di trattativa individuale (20)). Banca d’Ita-lia suggerisce altresì un certo livello di coordina-mento tra «Foglio Informativo» e «Documento diSintesi», prevedendo di fare riportare in quest’ulti-mo solo le condizioni e le clausole contenute anchenel primo, mentre per i servizi il cui «Foglio Infor-mativo» contenga una parte standardizzata, standar-dizzare anche il «Documento di Sintesi». Il «Docu-mento di Sintesi» potrebbe coincidere con il «Fo-glio Informativo» quando le condizioni dell’offertanon siano personalizzabili (in questo caso al contrat-to potrà essere unito il «Foglio Informativo») e conla sezione del contratto che riassume le condizionieconomiche, se vi sia un accordo delle parti in talsenso.

b.1) Consegna del contratto

Quanto alla consegna del contratto al cliente primadella firma del medesimo, Banca d’Italia innova pro-ponendo la gratuità della consegna (a fronte dell’at-tuale rimborso spese previsto) (21) e la soppressionedell’attestazione con la quale il cliente dichiara incalce al contratto se intenda o meno avvalersi deldiritto in questione (oramai divenuta clausola di sti-le), sostituendo tale onere con l’adozione di idoneeprocedure interne dedicate agli addetti alla vendita.

b.2) Il «conto corrente semplice»

Banca d’Italia ipotizza altresì la standardizzazione dialcuni prodotti e relativi schemi di contratto (aisensi dell’art. 117, comma 8, T.u.b.), come il «contocorrente semplice» per l’effettuazione di operazionibase ed una tariffazione estremamente chiara. L’of-ferta di un simile prodotto non sarebbe comunqueimposta alle banche, ma, se adottato, dovrà averetutte le caratteristiche che saranno evenualmentestabilite da Banca d’Italia.In merito all’effettiva utilità di tale prodotto Bancad’Italia ha sollecitato osservazioni e, in caso di ri-scontro positivo, anche indicazioni in merito ai ser-vizi che dovrebbero esservi inclusi e alle modalità ditariffazione.

c) Utilizzo di ISC

L’ISC sarebbe previsto anche per i conti correnti de-stinati ai «consumatori», ai quali offrire altresì lapossibilità di accedere ad algoritmi di calcolo resi di-sponibili sul sito della banca o presso altri siti web, alfine di consentire l’elaborazione di ISC personalizza-ti, lasciando invece nei «Fogli Informativi» e nei«Documenti di Sintesi» ISC riferiti a profili di uti-lizzo tipo (con «operatività» bassa, media e alta, de-terminata sulla scorta del numero di operazioni ef-fettuate per rapporti di conto corrente privi di fido,come individuato nel modello di Foglio Informativoriportato nell’allegato 3 al documento di consulta-zione) l’indicazione di valori di ISC elaborati sullabase di dati raccolti con le ultime indagini sui costidei conti correnti.Anche in questo caso Banca d’Italia ha ritenutochiedere di ricevere osservazioni in merito a possibi-li diverse «profilazioni».L’ISC sarebbe altresì previsto per le aperture di cre-dito offerte alla «clientela al dettaglio», per le quali,in ragione della complessità di voci che lo determi-nano, ne sarebbe consentito il calcolo sulla base diesemplificazioni proposte dalla stessa Banca d’Italiae da indicare nei Fogli informativi e nei Documentidi sintesi. Anche in questo caso Banca d’Italia è del-l’opinione di offrire ai clienti l’accesso ad algoritmidi calcolo in internet.Secondo Banca d’Italia potrebbe essere migliorata la

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NormativaI singoli contratti

Note:

(19) Banca d’Italia ha così l’opportunità di ribadire sul puntoquanto già chiarito con il Bollettino di vigilanza maggio 2004, n.5. Dalla volontà delle parti espressa in merito alla «integrazione»del Documento di Sintesi nel contratto conseguirebbero, in casodi discrepanze tra il contenuto dello stesso ed il contenuto delcontratto, effetti assai diversi. Infatti, nell’ipotesi di «non inte-grazione» si dovrebbe riconoscere prevalenza al testo del con-tratto, in quanto unico e solo «contenitore» della volontà espres-sa tra le parti, rappresentando il Documento di Sintesi un atto asé stante confezionato per mere esigenze «informative» e nonanche «interpretative», alla stregua di un indice o sommario det-tagliati. Nell’ipotesi di «integrazione» i due documenti, costi-tuendo assieme il corpus negoziale, dovrebbero essere inveceinterpretati l’uno per mezzo dell’altro, secondo i consueti canoniermeneutici.

(20) Si fa notare che sul punto Banca d’Italia pare mutare il pro-prio orientamento espresso allorché non ribadì la superfluità delDocumento di Sintesi per i contratti oggetto di trattativa indivi-duale, come era stato chiarito invece per il Foglio Informativo nelBollettino di vigilanza maggio 2004, n. 5.

(21) Criticava la scelta normativa di poter subordinare la conse-gna della copia completa del contratto al pagamento di un rim-borso spese, R. Razzante, La «trasparenza bancaria», cit., 39,secondo il quale l’applicazione di tale costo avrebbe vanificatol’efficacia stessa della previsione. Sul punto concordava V. Fari-na, Brevi riflessioni sulla nuova disciplina della trasparenza ban-caria, in Contratto e impresa, 2004, 864 ss.

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modalità di calcolo dell’ISC per i finanziamenti nonregolati in conto corrente, sostituendo al contempoper questi prodotti l’acronimo ISC, al fine di evitareconfusioni terminologiche, con «TAEG».

d) Riepilogo spese (comunicazioniperiodiche)

Banca d’Italia non ritiene opportuno modificareprofondamente l’attuale disciplina relativa all’inviodelle comunicazioni periodiche, ma propone co-munque alcune innovazioni relative alla previsionedi fornire alla «clientela al dettaglio» un riepilogodelle spese sostenute nel corso dell’anno, da inviareassieme all’estratto conto di fine anno,alla semplifi-cazione del «Documento di Sintesi» nei termini so-pra riferiti e alla possibilità per il cliente di scegliereal momento della firma del contratto, se ricevere ta-li comunicazioni periodiche in via telematica o car-tacea, con evidenza della differenza dei rispettivi co-sti da sostenere.Banca d’Italia ha in proposito invitato gli operatoriad esprimere preferenza per mantenere l’invio su ba-se almeno annuale del documento di sintesi («sem-plificato»), oppure prevedere l’invio del riepilogodelle sole clausole oggetto di modifica durante l’an-no e, per i conti correnti dei consumatori, l’aggior-namento delle principali condizioni economiche.

e) Principi per la redazione e presentazionedei documenti

È forse questo l’elemento di maggiore impatto (al-meno ictu oculi) offerto dalle novità proposte daBanca d’Italia in materia di trasparenza.Banca d’Italia, infatti, è consapevole della circo-stanza che la documentazione sino ad oggi elaboratadagli intermediari, per quanto completa e rispettosadelle disposizioni normative in materia, risulta peròal pubblico spesso difficile da comprendere, ancheper gli inevitabili tecnicismi propri dei prodotti e deiservizi bancari e finanziari.L’Autorità di vigilanza propone allora con forza l’a-dozione di standard minimi e generali di redazionerelativi all’impaginazione e alla struttura dei docu-menti, nonché alle scelte sintattiche e lessicali (uti-lizzo di frasi semplici e brevi, preferenza per le formeattive rispetto a quelle passive, espressione del sog-getto, ricorso al modo indicativo invece che al con-giuntivo, indicazione dei riferimenti normativi a fi-ne frase e tra parentesi, ricorso a parole di uso comu-ne, etc.), evidenziando che il rispetto di tali criteriminimi costituirà oggetto di particolare attenzionenell’ambito dei controlli.Al fine di agevolare gli intermediari e garantire ai

documenti elevati standard di comprensibilità, Ban-ca d’Italia propone in allegato al documento di con-sultazione alcuni modelli dei principali documentiinformativi, redatti avvalendosi della collaborazionedi esperti di comunicazione.

Tecniche di comunicazione a distanza

All’impiego delle tecniche di comunicazione a di-stanza Banca d’Italia offre ora lo spazio organico del-la nuova Sezione V, ad esse interamente dedicata, ri-spetto alla precedente disciplina sul punto sinoraospitata in modo sporadico in diverse Sezioni deiProvvedimenti del 2003.I punti di maggiore innovazione paiono consisterenello sforzo di Banca d’Italia nel definire l’ambito diapplicazione della disciplina sull’informativa pre-contrattuale e sulle comunicazioni non richieste(per entrambi gli aspetti definita nella stessa nuovaSezione V) alle offerte effettuate tramite tecniche dicomunicazione a distanza.A tale fine Banca d’Italia esplicita le condizioni alricorrere delle quali si ritiene che l’attività sia svoltain Italia ai sensi dell’art. 115 T.u.b. (22) ed i criteriche consentono invece di ritenere che l’offerta nonsia rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia(23).Chiara risulta altresì la volontà dell’Autorità di vigi-lanza di distinguere la disciplina in parola tra il caso

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NormativaI singoli contratti

Note:

(22) Lo sforzo compiuto da Banca d’Italia a proposito dell’indivi-duazione «territoriale» dell’offerta ricorda da vicino quanto già af-frontato da Consob nelle «comunicazioni» emesse nel tentativodi specificare i criteri «territoriali» in base ai quali sottoporre ta-luni servizi di investimento alle regole di comportamento dettatedalla disciplina italiana in materia (tra le altre, Comunicazione n.DIN/1045111 del 6 giugno 2001). Secondo Banca d’Italia l’offer-ta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una at-tività svolta in Italia ai sensi dell’art. 115 T.u.b. quando ricorre unadelle seguenti condizioni: a) l’intermediario esercita effettiva-mente la propria attività sul territorio italiano, anche se la tecno-logia di supporto del sito o il luogo dal quale il sito stesso è ac-cessibile si trova in altro Stato; b) l’offerta è rivolta a soggetti re-sidenti o aventi sede in Italia, anche se l’intermediario esercitaconcretamente la propria attività in tutto o in parte al di fuori delterritorio italiano. A tale fine, Banca d’Italia indica i criteri dallastessa presa in considerazione per verificare se l’offerta è rivoltaa soggetti residenti o aventi sede in Italia. L’offerta di servizi ban-cari e finanziari mediante posta, posta elettronica, telefonia vo-cale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consento-no comunicazioni individuali configura sempre un’attività svoltain Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

(23) L’offerta non si considera invece rivolta a soggetti residentio aventi sede in Italia quando: a) nel sito è posto in evidenza chel’offerta è diretta soltanto a soggetti residenti o aventi sede inStati diversi dall’Italia; b) l’intermediario utilizza procedure infor-matiche idonee a rifiutare ogni adesione o richiesta provenienteda controparti residenti o aventi sede in Italia; c) l’intermediariorifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente dasoggetti residenti o aventi sede in Italia.

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in cui gli «intermediari» intrattengano rapporti con«consumatori» e quello in cui i rapporti siano consoggetti diversi dai consumatori.Appare infine affermata la previsione dell’obbligo dipubblicazione su internet dei «Fogli informativi»dei servizi offerti in tutti i casi in cui gli intermedia-ri abbiano un sito web, e ribadita l’affermazione cheanche alle comunicazioni non richieste effettuatedagli «intermediari» questi debbano ottemperareagli obblighi posti dalla disciplina in materia di pro-tezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003 o«codice privacy»), come peraltro già ribadito dal-l’art. 67-sexies decies cod. consumo (24).

Requisiti organizzativi: la gestione dei reclami

È stata altresì introdotta ex novo la Sezione XI rubri-cata «Requisiti organizzativi» (25), nella consape-volezza espressa da Banca d’Italia che il rispetto del-la disciplina sulla trasparenza delle condizioni con-trattuali, così come un efficace presidio dei rischi dinatura legale e reputazionale connessi ai rapporticon la clientela, richiedono che gli intermediaripongano in essere accorgimenti di carattere organiz-zativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell’atti-vità di intermediazione sia prestata costante e speci-fica attenzione a tali profili.V’è da segnalare che la Sezione XI si applica soltan-to quando le attività aventi ad oggetto le operazionied i servizi di cui al Titolo VI T.u.b. sono svolte neiconfronti della «clientela al dettaglio», salvo per ladisciplina dei reclami che torna invece ad applicarsia tutti i «clienti».In questa nuova Sezione - dalla quale a giudizio diBanca d’Italia potrebbero conseguire i maggiori co-sti di compliance (26) - l’Autorità di vigilanza nonfornisce linee guida applicative, ma piuttosto esponeprincipi di carattere generale che riguardano i varimomenti attraverso i quali il rapporto negoziale sisviluppa.Quanto al momento «genetico» del prodotto o delservizio, viene chiesto agli intermediari di predisporre

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NormativaI singoli contratti

Note:

(24) Pare opportuno ricordare che le banche e gli intermediari fi-nanziari hanno l’obbligo - nel porre in essere attività quale quelladegli annunci pubblicitari - di agire nel rispetto di quanto pre-scritto non solo dal T.u.b. e dalle Istruzioni di Vigilanza di Bancad’Italia, ma anche ai sempre più numerosi provvedimenti adotta-ti dal «Garante per la protezione dei dati personali» relativamen-te all’operatività delle banche e degli intermediari finanziari. Inparticolare, con Provvedimento del 17 aprile 2002, il Garante hastabilito che la banca che invia materiale pubblicitario, nonostan-te la volontà contraria del cliente, viola la disciplina normativadettata in tema di protezione dei dati personali, al momento del-l’emissione del provvedimento contenuta principalmente nella l.

31 dicembre 1996, n. 675, ed oggi sostituita integralmente dald.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di pro-tezione dei dati personali» (Newsletter 20-26 maggio 2002, 1;per il testo integrale del Provvedimento citato, si veda il Bolletti-no aprile 2002, anno VI, n. 27, 9). Il provvedimento del Garantesuscita interesse, in particolare, per le modalità di redazione de-gli «annunci pubblicitari» e delle «informazioni periodiche allaclientela», in quanto, nella suddetta occasione, la banca ha inva-no giustificato il proprio comportamento sostenendo che il mate-riale inviato al cliente aveva carattere informativo-didattico, ne-cessario per far conoscere alla clientela le procedure connesseall’introduzione dell’euro, nonché i connessi effetti sui rapportinegoziali in corso. Nonostante tale difesa, la presenza nelle me-desime comunicazioni anche di «messaggi promozionali», ha in-dotto il Garante a ritenere prevalente la volontà del cliente di nonricevere informazioni commerciali, da quest’ultimo espressa nel-l’ambito della richiesta di consenso formulata dalla banca ai sen-si degli artt. 12 e 20 l. n. 675 del 1996. Ne consegue implicita-mente che banche ed intermediari dovranno tenere ben distinti idiversi strumenti di trasparenza e di pubblicità, senza possibilitàdi utilizzare l’invio delle «comunicazioni periodiche» obbligatorieper legge anche al fine di far giungere al cliente «annunci pubbli-citari» relativi a nuovi prodotti o servizi. Sempre da parte del Ga-rante privacy si segnala l’interessante e più recente Provvedi-mento del 6 novembre 2008 emesso in occasione di un ricorsopresentato avanti la medesima Autorità da un correntista che siera visto negare dalla propria banca la comunicazione dei datipersonali che lo riguardavano e relativi ai contratti di conto cor-rente in essere, nonché i dati personali contenuti nei relativiestratti conto. Il ricorso è stato deciso dal Garante privacy a favo-re del correntista in punto di «gratuità» nell’accesso ai dati per-sonali, sulla base del principio che «contrariamente a quanto so-stenuto dalla banca resistente e come più volte ricordato da que-sta Autorità, il solo esercizio del diritto di accesso a specifici datipersonali, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensi dell’art.145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non puòessere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio,a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria(d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto dirittodel cliente di ottenere, in termini onerosi, copia di interi atti e do-cumenti bancari». Il Garante privacy opera quindi una sottile di-stinzione in merito alla possibilità da parte delle banche di richie-dere rimborsi spese al cliente, tra: i) da un lato, la richiesta chedovesse pervenire al «titolare del trattamento» (banca o interme-diario finanziario) dal «soggetto interessato» (il cliente) ai sensidell’art. 119, comma 4 T.u.b. e della Sezione IV, par. 4 del docu-mento di consultazione (che peraltro in nulla modifica quanto di-sponeva sul punto il Provvedimento Banche del 2003), ed aven-te ad oggetto la «copia della documentazione inerente a singoleoperazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» per ottenere laquale gli intermediari possono indicare al cliente al momento del-la richiesta un presumibile importo delle relative spese; ii) dall’al-tro lato, la richiesta che dovesse intercorrere tra i medesimi sog-getti, ma ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 196 del 2003, ed avente adoggetto «i dati personali che riguardano l’interessato comunquetrattati dal titolare», il cui accoglimento non può invece esseresubordinato al pagamento di somme. La sola ipotesi di «contri-buto spese» prevista nella disciplina privacy è menzionata dal-l’art. 10 comma 7 d.lgs. n. 196 del 2003, il quale stabilisce chequando, a seguito della richiesta di accesso ai dati personali, nonrisulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato,può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi ef-fettivamente sopportati per la ricerca effettuata.

25 Per il testo di questa Sezione, v. la versione integrale del prov-vedimento in esame su www.ipsoa.it\icontratti.

(26) In ossequio a quanto previsto dall’art. 23 l. 28 dicembre2005, n. 262, Banca d’Italia accompagna al documento di consul-tazione una relazione che illustra le conseguenze derivanti dallaproposta di regolamentazione in termini di costi di compliance,grado di comprensibilità dei prodotti e servizi bancari, attenuazio-ne dei rischi di reputazione e qualità della relazione banca-cliente.

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procedure che verifichino che questi siano compren-sibili in termini di struttura, caratteristiche e rischi.Nel momento della proposta e della contestuale (osuccessiva) commercializzazione del prodotto o servi-zio, gli intermediari sono invitati ad astenersi dall’uti-lizzo di tecniche idonee a indurre il cliente a selezio-nare prodotti manifestamente inadatti, nonché adevitare politiche di remunerazione della rete di ven-dita che potrebbero incentivare episodi di mis-selling.Infine, nel momento successivo alla vendita, parti-colare attenzione dovrà essere prestata con riferi-mento alle richieste che possano provenire dallaclientela, alla consegna di copia del contratto ag-giornato (ove sottoposto a modifiche unilaterali),alla restituzione di somme eventualmente indebita-mente addebitate, alla gestione dei reclami che ga-rantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive.A questo ultimo aspetto (gestione dei reclami),Banca d’Italia attribuisce una notevole importanzaconfidando, attraverso di essa, nella riduzione delcontenzioso e della conflittualità con la clientela.I capisaldi di una efficiente gestione dei reclami sonorappresentati, secondo Banca d’Italia, da una serie dielementi quali l’individuazione di un responsabilee/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzionicommerciali e alla gestione dei rapporti con i clienti,la possibilità di inoltro dei reclami da parte dellaclientela e di risposta da parte degli intermediari siaattraverso la posta ordinaria che attraverso la postaelettronica, la gratuità per il cliente dell’interazionecon il personale preposto alla gestione dei reclami, lamodalità di trattazione dei reclami, i tempi massimidi risposta, comunque non superiori a 30 giorni dallaricezione del reclamo, la registrazione degli elementiessenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delleeventuali misure adottate per risolvere il problemasollevato e, infine, le forme di pubblicità, su base an-nuale, dell’attività di gestione dei reclami.Le risposte degli intermediari dovrebbero a loro vol-ta contenere almeno, ove il reclamo sia ritenutofondato, le iniziative che l’intermediario si impegnaad assumere e i tempi entro i quali le stesse verrannorealizzate, ove, invece, il reclamo sia ritenuto infon-dato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle mo-tivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazio-ni circa la possibilità di adire il sistema di soluzionestragiudiziale delle controversie previsto ai sensi del-l’art. 128-bis T.u.b. e della deliberazione del CICR29 luglio 2008, n. 275 ovvero altre forme di soluzio-ne stragiudiziale delle controversie (27).

Considerazioni conclusive

L’esposizione di natura tecnica che precede, lascia

ancora spazio ad alcune brevi considerazioni di piùampio respiro.È stato già scritto che attenta dottrina si è sofferma-ta ad esaminare, nell’ambito dell’ordinamento giuri-dico nazionale e, in particolare, nel contesto dellanormativa sulla trasparenza e sull’informazione con-trattuale, quale sia il rapporto tra questa e la tenden-za verso il «riequilibrio delle posizioni contrattuali»alla quale la normativa sulle clausole vessatorie oabusive e, in generale, la disciplina a tutela dei con-sumatori, sembrerebbe «aspirare».Sintetizzando, si potrebbe dire che la conclusione ditale complessa analisi è stata, anche di recente, nelsenso di riconoscere che l’evoluzione legislativa,nonché quella giurisprudenziale, soprattutto in ma-teria bancaria, mostra una crescente e decisa volontàdel sistema di intervenire a mo’di elemento esogenonel campo dell’autonomia negoziale, al fine di offrireal contraente debole l’unica possibilità di sfuggire al-la vessatorietà di talune clausole contrattuali (28).

I contratti 6/2009628

NormativaI singoli contratti

Note:

(27) A tale proposito si fa presente che sempre in data 18 marzo2009, Banca d’Italia ha diffuso un ulteriore documento di con-sultazione sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle contro-versie che possono insorgere tra banche o intermediari finanzia-ri e la propria clientela relativamente a operazioni e servizi ban-cari e finanziari disciplinati dal T.u.b. La disciplina è tesa ad assi-curare ai clienti uno strumento agevole ed economico per far va-lere i loro diritti e rappresenta il complemento necessario alle in-novazioni che Banca d’Italia intende introdurre con la nuova di-sciplina in materia di trasparenza in esame. In estrema sintesi, siprevede la costituzione di tre collegi giudicanti con sede a Mila-no, Roma e Napoli, ciascuno formato da cinque componenti no-minati dalla Banca d’Italia. Ciascun collegio sarà affiancato dauna segreteria tecnica di Banca d’Italia ed un’apposita strutturapresso l’Amministrazione centrale di Banca d’Italia svolgeràcompiti di coordinamento delle segreterie tecniche e di informa-zione pubblica sull’attività dei collegi. È altresì prevista l’istituzio-ne di un archivio delle decisioni rese, consultabile on-line.

(28) L’analisi di tale evoluzione legislativa può essere letta in E.Capobianco, op. cit., 2006. A proposito dell’evoluzione giurispru-denziale in punto di «riequilibrio» delle condizioni contrattuali, ol-tre alle numerose pronunce in tema di anatocismo (ad iniziare daquelle «storiche» rese nel corso del 1999: Cass. n. 2374 del1999; Cass. n. 3096 del 1999; Cass. n. 12507 del 1999, che in-dussero il legislatore alla modifica del’art. 120 T.u.b), si segnala-no le sentenze che hanno accertato la vessatorietà ed hannoconseguentemente inibito l’utilizzo di numerose disposizionicontenute nelle condizioni generali di contratto predisposte dal-l’ABI. Il riferimento è, tra le altre, alla sentenza del Trib. Roma, 21gennaio 2000, cit., e alla successiva sentenza App. Roma, 24settembre 2002, in Foro it., 2003, I, 341. La circostanza chel’«evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurispru-denza e dalla legislazione in direzione della valorizzazione dellabuona fede come clausola di protezione del contraente più de-bole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia dellatrasparenza bancaria, della disciplina dell’usura - ha innegabil-mente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente… relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazio-ne trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi inuna non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal

(segue)

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Si è tuttavia al contempo riconosciuto che l’obietti-vo del riequilibrio delle posizioni contrattuali è pro-prio della normativa in tema di clausole abusive enon invece della disciplina - come quella contenutanel Titolo VI T.u.b - che impone la trasparenza e lapiena conoscibilità al contraente non predisponen-te delle condizioni contrattuali applicate al rapportonegoziale del quale quest’ultimo è parte (29).Le opinioni della dottrina da ultimo richiamata ap-paiono invero confermate dalle parole stesse utilizza-te nelle premesse della Deliberazione CICR del 4marzo 2003, dei Provvedimenti di Banca d’Italia del2003 e della prospettata novella della disciplina sullatrasparenza bancaria, che manifestano inequivocabil-mente come le disposizioni ivi contenute siano voltead assicurare che alla clientela sia fornita un’informa-zione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle ca-ratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti.Pur condividendosi le opinioni che guardano alladisciplina sulla trasparenza e a quella sulle clausoleabusive come a due sistemi distinti, deve tuttavia ri-conoscersi che il potenziamento della prima e, quin-di, l’innalzamento della qualità delle informazioni dicui il cliente può disporre nelle varie fasi negoziali,rappresenta anch’esso strumento attraverso il qualetendere al riequilibrio e, se si vuole, al riavvicina-mento delle posizioni contrattuali. Certamente, in-fatti, la trasparenza delle condizioni contrattualinon avrà e non potrà mai avere da sola l’effetto diannullare lo squilibrio determinato dalla predisposi-zione di clausole vessatorie, attraverso l’eliminazio-ne di queste ultime dal corpo contrattuale.Non sembra tuttavia che, sgombrato il campo dalleclausole più «pericolose» per il soggetto non predispo-nente delle stesse, l’equilibrio delle parti sia per ciò so-lo ristabilito, rimanendo al contrario ed ovviamenterimessi all’autonomia delle parti ampi spazi di contrat-tazione. In questo ambito di autonomia, solo un’ade-guata disciplina della trasparenza può completare l’o-pera di riequilibrio al quale la regolamentazione nor-mativa in tema di clausole abusive ha dato inizio.Conferma dell’opinione espressa sembra potersi trova-re nella stessa giurisprudenza e nella dottrina sopra ci-tate che hanno individuato «nell’equivocità e nontrasparenza» di alcune clausole oggetto di censura, la«fonte di squilibrio tra le parti e di iniquità sostanzia-le», motivo di aggravamento dell’asimmetria informa-tiva già presente nei contratti per adesione (30).Come risulta chiaro dall’esame sinora condotto, ladeliberazione del CICR del 4 marzo 2003, i Provve-dimenti di Banca d’Italia del 2003, così come la con-ferma offerta dalla prospettata novella, hanno poten-ziato sensibilmente la disciplina in materia di traspa-

renza, prevedendo espressamente che i Fogli Infor-mativi indichino assieme alle condizioni economi-che, anche le clausole contrattuali che regolano l’o-perazione o il servizio. Pare così ricucito lo «strappo»tra la normativa generale e la normativa speciale intema di pubblicità delle clausole contrattuali, creatodall’art. 116 T.u.b., il quale, secondo l’interpretazio-ne dottrinaria pressoché unanime, ha sinora impostol’obbligo di pubblicità soltanto con riferimento allecondizioni economiche (tali essendo sicuramente «itassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazio-ni alla clientela e ogni altra condizione economicarelativa alle operazioni e ai servizi offerti» cui fa rife-rimento il comma 1 dell’art. 116 T.u.b.).Gli «sprazzi in punto di equilibrio» colti da alcunadottrina con esclusivo riferimento alla disciplina sulcredito al consumo (31), sembrerebbero potersi co-gliere ora anche con riferimento agli altri servizi ed

I contratti 6/2009 629

NormativaI singoli contratti

Note:

(continua nota 28)contraente forte in danno della controparte più debole» è chiara-mente evidenziata nella sentenza Cass. n. 21095 del 2004 inter-venuta con una pronuncia a sezioni unite, ai sensi dell’art. 374comma 2 c.p.c., sull’annoso tema dell’anatocismo.

(29) A. Spena, op. cit., 2095, anche per gli ampi riferimenti bi-bliografici alla dottrina orientata in tal senso. Si segnala che leconclusioni della dottrina citata conducono lo stesso Autore adoffrire soluzione negativa alla questione circa la rilevabilità d’uffi-cio della nullità relativa sancita dall’art. 127 comma 2 T.u.b. In-fatti, essendo il fine del riequilibrio estraneo al Titolo VI del TUB,la violazione delle norme in esso contenute potrebbero non de-terminare un pregiudizio per il cliente, al quale solo sarebbe quin-di rimessa la scelta se attivare o meno il sistema di protezioneprevisto a suo vantaggio.

(30) Si sofferma sul rapporto tra trasparenza e squilibrio nelle clau-sole vessatorie, sottolineando acutamente, tra l’altro, il rischio che«della mancata e/o insufficiente trasparenza si tenda a fere un fa-cile sostituto di quel «significativo squilibrio» al quale il legislatorecomunitario, e poi quello nostro, hanno affidato le sorti del giudiziodi vessatorietà», A. Di Majo, Trasparenza e squilibrio nelle clauso-le vessatorie, in Corr. giur., 2000, 527. Sul rapporto tra asimmetriainformativa ed esigenza di riequilibrio del regolamento contrattua-le dei servizi bancari si sofferma altresì, G.F. Campobasso, op. cit.,562 ss. e, più di recente, G.L. Greco, Le società finanziarie, a curadi V. Santoro, in Il diritto privato oggi, Milano, 2000, 35 ss., A. Pal-mieri-P. Laghezza, Consumatori e clausole abusive: l’aggregazionefa la forza, in Foro It., 2000, I, 2045 ss. e A. Plaia, op. cit., 343. Sulruolo fondamentale della clausola di buona fede idonea a «recu-perare coerenza e uniformità di giudizio in presenza di nuovi e di-versi obblighi informativi nelle varie fasi del contratto», si esprimeG. Vettori, Le asimmetrie informative fra regole di validità e regoledi responsabilità, in Riv. dir. priv., 2003, 252 ss; concordemente, G.Carriero, Operazioni e servizi bancari. La nuova disciplina di tra-sparenza, in Impr. comm. ind., 2005, 86 ss.. La finalità consisten-te nel riequilibrio della «situazione di partenza di asimmetria infor-mativa fra le parti» sottesa ai precetti normativi relativi alla formaobbligatoria di alcuni tipi di contratti e alla trasparenza delle condi-zioni contrattuali, è evidenziata da F. Macario, Autorità indipenden-ti, regolazione del mercato e controllo di vessatorietà delle condi-zioni contrattuali, in Riv. dir. priv., 2003, 312.

(31) L’espressione è di A.A. Dolmetta, Normativa di trasparenzae ruolo della Banca d’Italia, in Dir. banca merc. fin., 1998, 34.

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alle altre operazioni bancarie e finanziarie ai quali siapplicano il Titolo VI T.u.b. ed i provvedimenti diBanca d’Italia in materia di trasparenza, con rinno-vata enfasi nella novella proposta.L’estensione degli obblighi di pubblicità a partire da-gli «annunci pubblicitari», dalle «offerte fuori sede»e dai contatti che in qualsiasi modo avvengano tra-mite «tecniche di comunicazione a distanza»; l’ob-bligo di fornire al cliente un quadro chiaro ed esau-stivo - scevro da sorprese - in ordine agli oneri siaeconomici, connessi al perfezionamento del con-tratto ed alla sua esecuzione, mediante l’introduzio-ne dell’ISC (32), sia, in genere, contrattuali, me-diante l’utilizzo di Guide, Fogli informativi, Docu-menti di sintesi; le prescrizioni in merito alla formae al contenuto minimo dei contratti; l’invaliditàdella tecnica di rinvio agli usi; la costante informati-va in fase di esecuzione del contratto, sono tutti se-gni tangibili del rafforzamento dello strumento dellatrasparenza e della pubblicità, la cui assenza deter-mina altrimenti squilibrio tra le parti.Prendendo in prestito, ancora una volta, l’efficaceterminologia utilizzata dalla dottrina italiana cheapprofonditamente ha analizzato le ragioni e gli ef-fetti dell’utilizzo delle clausole vessatorie nell’ambi-to delle condizioni generali di contratto, si sarebbeindotti ad affermare che il modello italiano - che si-no a poco più di un decennio fa affidava al solo «po-tere del mercato» il compito di eliminare le clausolevessatorie, «spingendo fuori dal mercato stesso coluiche insista nel proporre condizioni vessatorie» - ap-pare oggi sempre più adeguatamente supportato siadal «potere giudiziario», che dal «potere ammini-strativo». Da un lato, infatti, la giurisprudenza ma-nifesta una certa disponibilità ad assumere atteggia-menti energici contro comportamenti non traspa-renti e non corretti degli operatori economici e, dal-l’altro, il legislatore, anche nella veste «delegata»degli organi di vigilanza, ha in corso di predisposi-zione un apparato normativo che consente al consu-matore - specie quando agisce come categoria - diavvicinarsi a passo veloce e sicuro verso l’agognata«cittadella in cui sono arroccati e ben difesi gli inte-ressi degli enti creditizi» (33). Si pensi al provvedi-mento legislativo rappresentato dal d.l. 31 gennaio2007, n. 7 (cosiddetto «decreto Bersani-bis»), conv.dalla l. 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto signi-ficative novità in materia di contratto di mutuo, im-postando su nuove basi il rapporto tra banca e clien-te e conferendo a questo ultimo una serie di benefi-ci e opportunità e dalla successiva l. n. 126 del 2008(con la quale si è tentata la stabilizzazione delle ratedei mutui), sino alla recentissima l. n. 2 del 2009

(che è intervenuta sui mutui ipotecari per l’acquistodell’abitazione principale, sulle commissioni di mas-simo scoperto e sulla remunerazione dell’affidamen-to) e al recepimento (attraverso la «Comunitaria2008») della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile2008 in materia di contratti di credito ai consuma-tori (34).La sensazione ultima che sembrerebbe potersi trarredall’evoluzione sopra accennata, è quella che l’ordi-namento nazionale sia davvero mosso dalla volontàdi introdurre un nuovo strumento capace di «rivela-re» (in quanto idoneo a far consapevolmente «rile-vare» da parte della clientela) quelle anomalie con-trattuali generatrici di un «ingiusto» squilibrio fra leprestazioni e idoneo di per sé ad invalidare il con-tratto che si riveli «incongruo» nello scambio fra lestesse. In altre parole, di fronte alla sproporzione trale prestazioni contrattuali che dovesse rivelarsi cau-sata dal mancato rispetto da parte degli operatorieconomici degli specifici obblighi di trasparenza,chiarezza e pubblicità loro imposti nella predisposi-zione delle condizioni negoziali (in particolare,quelle di natura economica), il consumatore verreb-be dotato di un’efficace strumento di protezione, al-la stregua di quanto stabilito, ricorrendone i presup-posti, dagli artt. 1448 e 1467 cc. (35)

I contratti 6/2009630

NormativaI singoli contratti

Note:

(32) L’importanza dell’ISC quale strumento idoneo ad aumentarela trasparenza delle condizioni economiche delle operazioni ban-carie, con benéfici effetti sulla concorrenza interbancaria sul pia-no delle condizioni economiche e di quelle giuridiche/normativepraticate, è stata prontamente colta da L.C. Ubertazzi, Concor-renza e contratti bancari: vent’anni dopo, cit., 375.

(33) I riferimenti terminologici sono a A. Gambaro, Le clausolevessatorie tra impresa e consumatore, cit., 33 ss. e a G. Alpa,Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari,in La nuova legge bancaria, cit., 1782 ss.

(34) Uno dei princìpi della Direttiva 2008/48/CE che pare interes-sante ai fini della presente analisi si legge nel considerando (19):«Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni conpiena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazio-ni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esami-nare, prima della conclusione del contratto di credito, circa lecondizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicu-rare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffron-to tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, inparticolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, de-terminato nello stesso modo in tutta la Comunità».

(35) In punto di rimedi posti a tutela del contraente debole il qua-le, a fronte di una astratta libertà formale nella contrattazione delgiusto prezzo che dovrebbe caratterizzare ogni economia di mer-cato, si trova a dover subire, di fatto, le condizioni contrattuali im-poste dal contraente più forte, si veda F. Galgano, Squilibrio con-trattuale e mala fede del contraente forte, in Contr. e impr.,1997, 417 ss.