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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Le procedure delle operazioni di bonifica nell’ambito delle aree industriali dismesse Le procedure delle operazioni di bonifica nell’ambito delle aree industriali dismesse Dott.ssa Raffaella Savelli – Funzionario del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino
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Dott.ssa Savelli Le procedure delle operazioni di bonifica · Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Le procedure delle operazioni di bonifica nell’ambito delle aree industrialidismesse

Feb 17, 2019

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

Le procedure delle operazioni di

bonifica nell’ambito delle aree

industriali dismesse

Le procedure delle operazioni di

bonifica nell’ambito delle aree

industriali dismesse

Dott.ssa Raffaella Savelli – Funzionario del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino

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PARTE QUARTA

La bonifica dei siti contaminati

(Titolo V Parte IV)

Artt. 239 – 253 per la disciplina sostanziale

Art. 257 per la disciplina sanzionatoria

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Articolo 239

(principi e campo di applicazione)

Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino

ambientale in armonia con i principi e le norme comunitari, con

particolare riferimento al principio “chi inquina paga”

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Articolo 239

(principi e campo di applicazione)

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

� all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del

presente decreto, salvo il caso in cui, durante le operazioni di

gestione e smaltimento di rifiuti, si accerti il superamento dei valori

di attenzione nell’area d’intervento;

� agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;

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Articolo 239

(principi e campo di applicazione)

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree

caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle

regioni con appositi piani.

Per inquinamento diffuso si intende la contaminazione o le

alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali

determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.

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Situazioni o attività che possono determinare la necessità di interventi di bonifica / messa in sicurezza

- Siti industriali dismessi;

- Siti industriali in attività (industrie a rischio di incidente rilevante)

- Discariche incontrollate di rifiuti;

- Eventi incidentali che possono aver causato contaminazione delle matrici

ambientali (incidenti in aree industriali, sversamenti di sostanze pericolose,

incendi, alluvioni….);

- Aree minerarie dismesse;

- Distributori carburante e depositi oli minerali;

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Articolo 240

(Definizioni)

bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di

inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni

delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque

sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle

concentrazioni soglia di rischio (CSR);

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Articolo 240

(Definizioni)

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli

di contaminazione delle matrici ambientali che

costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la

caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica,

come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del

presente decreto;

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Articolo 240

(Definizioni)

concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione

delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con

l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica

secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del

presente decreto e sulla base dei risultati del piano di

caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza

e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i

livelli di accettabilità per il sito;

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Articolo 240

(Definizioni)

sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e

determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo,

sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali

strutture edilizie e impiantistiche presenti. (CSR);

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Articolo 240

(Definizioni)

sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più

valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle

matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione

soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni

di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito

specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di

contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio

(CSR);

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Articolo 240

(Definizioni)

sito contaminato: un sito nel quale i valori delle

concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con

l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui

all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla

base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano

superati;

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Articolo 240

(Definizioni)

sito non contaminato: un sito nel quale la

contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti

inferiore ai valori di concentrazione soglia di

contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti

comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di

rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio

sanitario e ambientale sito specifica;

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Articolo 240

(Definizioni)

analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica

degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione

delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i

criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

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Le 3 tipologie di Messa in sicurezza

�Messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza:

concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli diesplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

pericolo di incendi ed esplosioni.

�Messa in sicurezza operativa: interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell’attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio.

�Messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

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La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)

Comma 1

Evento che sia potenzialmente ingrado di contaminare il sito

ovveroContaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione

Comma 2

Autocertificazione

Piano della caratterizzazione

IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTOMette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e PrefettoENTRO 24 H

Svolge l’indagine preliminare e se< CSC, provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione. ENTRO 48 H> CSCné da immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza.

Presenta alla Regione* il piano della caratterizzazioneENTRO 30 gg

Verifica e controllo da parte dell’autorità competente ENTRO 15 gg

LA REGIONE*, convocata la CdS, autorizza il pianoENTRO 30 gg

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La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)

Comma 4

Documento dianalisi di rischio

Comma 5 e 6

Piano di monitoraggio

Comma 7

Progetto operativo

IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO

Presenta alla Regione* i risultati

dell’analisi di rischio (criteri in All. 1)

ENTRO 180 gg

< CSR,

Invia alla Provincia e alla Regione* un piano di monitoraggio

ENTRO 60 gg

> CSR

Sottopone alla Regione* il progetto operativo degli interventi (bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente)ENTRO 180 gg

La CONFERENZA di SERVIZI, convocata dalla REGIONE*, approva il documento di AdRENTRO 60 gg

Con l’approvazione del doc. AdR, si dichiara concluso positivamente il procedimento. La CdS può prescrivere un piano di monitoraggioLa REGION*E, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggioENTRO 30 gg

La REGIONE*, sentito il parere del Comune e della Provincia mediante CdS e sentito il responsabile, approva il progettoENTRO 60 gg

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)

Art. 248 Comma 2

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA

Se non vi provvede nel termine stabilito, vi provvede la Regione

Tale certificazione costituzione titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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�Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 23

Art. 14 (Bonifica di siti contaminati) – 1. Le funzioni

amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono

interamente nell’ambito del territorio comunale e che sono

attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale)

sono trasferite ai Comuni competenti.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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� Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 14/03/2011

LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER L’ISTRUTTORIA

DEI RAPPORTI TECNICI CONCERNENTI I SITI INQUINATI

ALLEGATO B: Comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 e 249 del D.Lgs. 152/06ALLEGATO C : FAC-SIMILE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA

ALLEGATO D : Elenco della documentazione che deve essere contenuta nella relazione di fine lavori.

ALLEGATO E: FAC-SIMILE SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA AI SENSIDEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.ALLEGATO F: Check list per il monitoraggio dei progetti di bonifica di siti pubblici

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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ALLEGATI AL TITOLO V

• ALLEGATO 1 – Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito

specifica

• ALLEGATO 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati

• ALLEGATO 3 – Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di

bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza,operativa o

permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a

costi sopportabili

• ALLEGATO 4 – Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate

• ALLEGATO 5 – Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel

sottosuolo e nelle acque sotterranee riferiti alla specifica destinazione d’uso dei

siti da bonificare.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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• L’allegato 4 riporta i criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate per siti di ridotte dimensioni o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte di superficie non superiore a 1000 m2.

• In caso di superamento di CSC si deve darne comunicazione a Comune, Provincia, Regione.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificateDecreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificate

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Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza portano i valori di contaminazione sotto i CSC

Presentazione progetto di bonifica a scelta tra

• bonifica sotto CSC

• bonifica sotto CSR

sulla base di analisi del rischio Autorizzazione

si

Relazione tecnica e Autocertificazione ripristino

30 giorni

no

60 giorni

Notifica ultimazione interventi per richiesta di certificazione

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificateDecreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificate

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L’intervento della Pubblica Amministrazione

Art. 244 Ordinanze (ex art. 8)

Accertamento di > CSC da parte di pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle proprie funzioni

Comunicazione a Regione, Provincia e Comune

La Provincia svolge l’indagine per individuare il responsabile e, sentito il Comune, diffida lo stesso responsabile a provvedere (prima era il Comune) .

L’ordinanza della Provincia è notificata anche al proprietario del sito

In caso di inerzia del responsabile

Potere sostitutivo dell’amministrazione competente (art. 250 Comune o in caso di inerzia dalla Regione) – (ex art. 14)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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L’intervento della Pubblica Amministrazione

Art 250 Bonifica da parte dell’amministrazione (ex art. 14)

�Se il responsabile non è individuabile o non provveda, né provveda il proprietario e o

altri soggetti interessati gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune e ove questo

non provveda, dalla Regione. Priorità di intervento fissate con i piani di bonifica (art.

199 c. 5)

�Possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati con procedure di evidenza pubblica

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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Il proprietario incolpevole

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda è obbligato a:

�Comunicare alla autorità il realizzarsi dell’evento di contaminazione;

�Porre in essere le misure di prevenzione;

�Rimborsare le spese degli interventi adottati dalla P.A. nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi stessi (in alternativa subirà gli effetti delle garanzie).

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica ha comunque diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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art. 247 - Siti soggetti a sequestro

Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità

giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per

l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore

propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della

situazione ambientale.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06

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IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Parte V Titolo IV D.Lgs 152/06

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIAIn base alla normativa vigente (D.Lgs.152/06), i compiti Direttamente e indirettamente a capo della Provincia relativamente alla bonifica dei siti contaminati, sono di seguito illustrati:

� Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanze (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2)2)2)2). La Provincia svolge le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento (art. 244 c. 1 e art. 245 c. 2) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V del citato decreto.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Indagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorie (art. 242 c.12)(art. 242 c.12)(art. 242 c.12)(art. 242 c.12). La Provincia svolge le indagini e le attività istruttorie in seguito alla comunicazione da parte del responsabile della contaminazione, dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione di un Piano di Caratterizzazione (art. 242 c.11). La Provincia nell'espletamento delle sue funzioni, coordinandosi con le altre amministrazioni, potrà avvalersi di Arpa.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione(art. 242 c.3)(art. 242 c.3)(art. 242 c.3)(art. 242 c.3). La Regione, ente procedente, convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati, approva i Piani di Caratterizzazione.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggio (art. 242 c.4)(art. 242 c.4)(art. 242 c.4)(art. 242 c.4). La Regione, Ente procedente, approva i documenti di Analisi di Rischio convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti; la Regione, sentita la Provincia, approva i piani di monitoraggio (art. 242 c.6), pertanto la Provincia predispone i pareri sui documenti di analisi di rischio e sui piani di monitoraggio.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. (art. (art. (art. 242 c.13)242 c.13)242 c.13)242 c.13). La Regione approva i Progetti di Bonifica convocata e sentita la Conferenza dei Servizi, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�ControlliControlliControlliControlli (art. 248 c.1)(art. 248 c.1)(art. 248 c.1)(art. 248 c.1). La Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo nonché delle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare. Tale compito si concretizza attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'All. 2 del Decreto si specifica inoltre che i responsabili degli Enti preposti al controllo dovranno verificare e validare il Giornale dei Lavori.

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA� Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13). La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2).

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FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 ----PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE