STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI DI DI DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE. DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE. LA TUTELA PENALE LA TUTELA PENALE LA TUTELA PENALE LA TUTELA PENALE Verona, 15 marzo 2008 Facoltà di Giurisprudenza, Via C. Montanari, 9 Aula Bartolomeo Cipolla IVAN SALVADORI Dottorando in Diritto penale Università degli Studi di Verona http://www.ivansalvadori.blogspot.com e.mail: [email protected]1
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STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI STRANIERI E … · STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI STRANIERI E ... dei diritti umani e delle ... assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
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STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI DIDI
DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE.DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE.
LA TUTELA PENALELA TUTELA PENALELA TUTELA PENALELA TUTELA PENALE
a. Il p.u. o i.p.s. che compie o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinatarazza, religione, etnia, lo discriminino ingiustamente
b. Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire benei o serviziofferti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione
c. Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso allaoccupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socioassistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia in ragione della sua condizione
d. Chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di un’attività economicalegittimamente intrapresa da uno straniero
e. Il datore di lavoro o i suoi preposti che compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori
ART. 43, ART. 43, coco. 2, lett. E) D.lgs. 286/98. 2, lett. E) D.lgs. 286/98
Costituisce discriminazione indiretta:
“ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una detrminata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confesssione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Dr. Ivan Salvadori Dr. Ivan Salvadori 55
LA NUOVA NOZIONE LA NUOVA NOZIONE DIDI DISCRIMINAZIONEDISCRIMINAZIONE
ART. 2 D.lgs. 215/03ART. 2 D.lgs. 215/03
(Attuazione Direttiva 2000/43/CE)
Art. 2a): discriminazione diretta : “quando, per la razza o l'origine etnica, una Art. 2a): discriminazione diretta : “quando, per la razza o l'origine etnica, una
persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in situazione analoga”.
Art. 2b): “discriminazione indiretta: “quando una disposizione, un criterio, una prassi,
un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono
mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”
Dr. Ivan Salvadori Dr. Ivan Salvadori 66
ALCUNI ESEMPI ALCUNI ESEMPI DIDI DISCRIMINAZIONEDISCRIMINAZIONE
1. Mancata assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
(Trib. Milano, sez. I, sent. 3624/2002)
2. Mancato accesso al lavoro nella pubblica amministrazione
(Tar Veneto, n. 782/2004; Tar Toscana n. 38/2003)(Tar Veneto, n. 782/2004; Tar Toscana n. 38/2003)
(Tariffe diverse per contratti telefonici; o RC auto)
Dr. Ivan Salvadori Dr. Ivan Salvadori 77
LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
�Convenzione internazionale di New York del 1966:
“Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”
� Convenzione OIL n. 143/1975:
“Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della
parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti”
� Convenzione di New York del 1989:
“Convenzione sui diritti del fanciullo”
� Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
“Art. II-21, titolo III, Uguaglianza”
� Direttive 2000/43/CE; 2000/73/CE
“Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”
Dr. Ivan Salvadori Dr. Ivan Salvadori 88
LE FONTI NORMATIVE INTERNELE FONTI NORMATIVE INTERNE
�Art. 3 Costituzione:
“Principio di uguaglianza”
� L. 654/75 (cd. “Legge Reale”):
“ Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York”
�L. 205/93 (cd. “Legge Mancino”):
“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”
� D.lgs. No. 286/98:
“Testo unico sull’immigrazione”
� L. 85/06:
“Modifica al codice penale in materia di reati di opinione”
99Dr. Ivan Salvadori Dr. Ivan Salvadori
PRINCIPIO PRINCIPIO DIDI UGUAGLIANZAUGUAGLIANZA
ART. 3 Cost.ART. 3 Cost.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali“
Dr. Ivan Dr. Ivan SalvadoriSalvadori 1010
LA LEGISLAZIONE PENALELA LEGISLAZIONE PENALE
ART. 3, co 1, L. 654/75 (modif. L. 85/06):ART. 3, co 1, L. 654/75 (modif. L. 85/06):
E’ punito con la pena della reclusione:
Art. 1a): “chi propaganda (diffonde) in qualsiasi modo idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga (incita) a commetteresuperiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga (incita) a commettere
o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi” (reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi).
Art. 1b): “chi, in qualsiasi modo, istiga (incita) a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi”
Dr. Ivan Dr. Ivan SalvadoriSalvadori 1111
LA LEGISLAZIONE PENALELA LEGISLAZIONE PENALE
ART. 2 L. 205/93:ART. 2 L. 205/93:
E’ punito con la pena della reclusione:
“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire cinquecentomila”
Dr. Ivan Dr. Ivan SalvadoriSalvadori 1212
LA LEGISLAZIONE PENALELA LEGISLAZIONE PENALE
ART. 3, ART. 3, coco 1, D.L. 122/93 ( 1, D.L. 122/93 ( convconv. L. 205/93):. L. 205/93):
Circostanza aggravante:
“Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità,
la pena è aumentata fino alla metà”.
Dr. Ivan Dr. Ivan SalvadoriSalvadori 1313
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALIALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI
1.1. Cass. pen n. 19378/05 (20 maggio 2005):Cass. pen n. 19378/05 (20 maggio 2005):
(Epiteto “marocchino” e sussistenza dell’aggravante della finalità di discriminazione razziale)
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discriminazione razziale)
2. 2. Cass. pen. n. 44295/05 (5 dicembre 2005):Cass. pen. n. 44295/05 (5 dicembre 2005):
(Epiteto “ sporco negro” ed esclusione dell’aggravante della finalità di discriminazione razziale)
3.3. Cass. pen. n.46783/2005 (21 dicembre 2005):Cass. pen. n.46783/2005 (21 dicembre 2005):
((Rifiuto di servire bevande ad extracomunitari e sussistenza art. 3a) L.art. 3a) L.654/75654/75)) Dr. Ivan Dr. Ivan SalvadoriSalvadori