Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN Via Buozzi Strasse 9/B – 39100 BOLZANO/BOZEN Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577 E-mail: [email protected]- [email protected]Internet: www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it Stagione Sportiva – Sportsaison 2009/2010 Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben N° 47 del/vom 01/04/2010 Comunicazioni della F.I.G.C. Comunicato Ufficiale n. 92/A del 19/02/2010 Il Presidente Federale Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di espressioni blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare; ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive; ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall’art. 35 punti 1.3 e 2.1 del Codice di Giustizia Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00; ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 66 delle N.O.I.F. e agli artt. 19 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè di integrare e modificare alcune Decisioni Ufficiali FIGC; valutato di dover provvedere con urgenza; sentiti i Vice Presidenti; visto l’art. 24 dello Statuto federale d e l i b e r a di modificare l’art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a); di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub b); di modificare l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il allegato sub c); di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati sub d), e), f). Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far data dal 26 febbraio 2010. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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Stagione Sportiva Sportsaison 2009/2010 Comunicato Ufficiale … · 2018. 3. 23. · E-mail: [email protected] - [email protected] Internet: - - Stagione Sportiva – Sportsaison
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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN Via Buozzi Strasse 9/B – 39100 BOLZANO/BOZEN
Stagione Sportiva – Sportsaison 2009/2010 Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben
N° 47 del/vom 01/04/2010
Comunicazioni della F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 92/A del 19/02/2010
Il Presidente Federale
Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l’uso di espressioni blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare;
ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive;
ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall’art. 35 punti 1.3 e 2.1 del Codice di Giustizia Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all’art. 66 delle N.O.I.F. e agli artt. 19 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè di integrare e modificare alcune Decisioni Ufficiali FIGC;
valutato di dover provvedere con urgenza;
sentiti i Vice Presidenti;
visto l’art. 24 dello Statuto federale d e l i b e r a
di modificare l’art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a); di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub b); di modificare l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il allegato sub c); di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati sub d), e), f). Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far data dal 26 febbraio 2010. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
Persone ammesse nel recinto di giuoco 1. INVARIATO 1 bis. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
ALL. B) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 19
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. 2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. 3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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ALL. B) 3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione. 4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. 5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1, 6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 e ai tesserati della sfera professionistica. 7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 51, comma 3, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. 9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. 10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
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ALL. B) 11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l’attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva. 11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. 11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 22, comma 8. 12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6. 13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
ALL. C) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 35
Mezzi di prova e formalità procedurali
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare. 1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.
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ALL. C) Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano. In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato. 1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco. La disciplina di cui punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco. 2. Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori. 2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. 2.2. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4. 3. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara. 3.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. 3.2. Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti. 4. Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale. 4.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8. 5. Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati. 5.1. I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva.
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ALL. D)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO REGOLA 5
DECISIONI UFFICIALI FIGC Persone ammesse nel recinto di gioco 1) Per le gare organizzate dalla LNP, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società. 1bis) Per le sole gare della LNP, accanto o dietro la panchina, possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della Società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara o in un apposito documento da allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale. 2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente; d) i calciatori di riserva; e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara. 3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale. 4) II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo.
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ALL. D) L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 6) Qualora il medico sociale di una delle due Società sia allontanato dal recinto di gioco per decisione dell’arbitro, il medico dell’altra Società è tenuto a prestare l’assistenza sanitaria ai calciatori di entrambe le Società. Il medico, ancorché allontanato deve tenersi a disposizione, fino al termine della gara, nei locali degli spogliatoi per eventuali interventi di pronto soccorso ai calciatori infortunati. 7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all’arbitro né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L’arbitro non può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara. 8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato. 9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.
ALL. D) REGOLA 6
DECISIONI UFFICIALI FIGC
Assistenti 1) Gli assistenti devono svolgere la loro funzione uno per ciascuna linea laterale, mantenendo la stessa posizione sia nel primo, sia nel secondo tempo. Soltanto in presenza di particolari fatti estranei al gioco (gravi intemperanze dei tifosi) che possano turbare l’operato di un assistente, l’arbitro ha la facoltà di far invertire la posizione dei due assistenti. 2) Ai fini dell’individuazione, l’assistente n. 1 deve considerarsi quello che si posiziona dal lato del terreno di gioco dove sono collocate le panchine. 3) Determinandosi l’assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione l’assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco; b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione. Se, tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse l’assistente designato, l’arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. 4) Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l’arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3). 5) La sostituzione di un assistente con un altro arbitro o assistente diventa definitiva nel momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, nel momento in cui il gioco riprende dopo tale sostituzione. 6) Gli assistenti sono tenuti a riferire all’arbitro su fatti ed episodi da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle persone ammesse nel recinto di gioco di cui alla precedente Regola 5, o a qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, restando riservata ogni decisione all’arbitro. 7) In particolare, gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro, sventolando in maniera ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco o qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, colpisca o tenti di colpire un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco, o li faccia oggetto di lancio di sputi, oppure rivolga loro gesti o frasi ingiuriose, minacciose o discriminatorie a sfondo razziale o religioso.
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8) Analogamente a quanto sopra stabilito, gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco o qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, colpisca o tenti di colpire l’arbitro, l’assistente o il IV ufficiale di gara, laddove previsto, o li faccia oggetto di lancio di sputi, oppure rivolga loro gesti o frasi ingiuriose, minacciose o discriminatorie a sfondo razziale o religioso. 8 bis) Gli assistenti sono altresì tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, od una persona ammessa nel recinto di gioco utilizza espressione blasfema. 9) Qualora l’arbitro non fosse in posizione idonea per rilevare prontamente la segnalazione, l’assistente continuerà a sventolare la bandierina collocandosi nella migliore posizione per essere notato dallo stesso, mentre l’altro assistente ne attirerà l’attenzione sventolando anch’egli la bandierina. 10) Non appena la segnalazione viene rilevata, l’arbitro interromperà il gioco, laddove questo fosse in svolgimento, e provvederà all’espulsione del calciatore, anche se di riserva o sostituito, o all’allontanamento della persona ammessa nel recinto di gioco oppure comunque presente all’interno dello stesso. Se il gioco è stato interrotto, questo verrà ripreso secondo quanto previsto dalla Regola 12. 11) Qualora l’assistente possa informare l’arbitro soltanto durante l’intervallo per fatti avvenuti in chiusura del primo tempo, la cui segnalazione non sia stata recepita dall’arbitro prima del termine del medesimo, o a tempo già scaduto, entro o fuori il recinto di gioco, questi convocherà nel suo spogliatoio il capitano della squadra cui appartiene colui che si è reso responsabile dei fatti sopra citati e gliene notificherà l’espulsione (se trattasi di calciatore) o l’inibizione all’ulteriore ammissione nel recinto di gioco (se trattasi invece di persona diversa). 12) In relazione ai fatti di cui sopra ed indipendentemente dalle decisioni assunte dall’arbitro, l’assistente dovrà, al termine della gara, redigere un rapporto descrivendo in maniera chiara quanto accaduto. Il rapporto dovrà essere redatto evitando in modo assoluto la presenza di dirigenti, calciatori o di altre persone e dovrà essere consegnato all’arbitro per essere allegato al rapporto di gara.
ALL. D) REGOLA 12
DECISIONI UFFICIALI FIGC La Regola 12 deve essere applicata con il massimo rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni modo tutelati nella repressione di qualsiasi manifestazione violenta. L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l’espulsione. L’arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.
ALL. E)
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE REGOLA 5
DECISIONI UFFICIALI FIGC
Persone ammesse nel recinto di gioco 1) Per le gare in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatorio. La violazione di tale obbligo deve essere
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segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti della tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e in ambito regionale e provinciale, un dirigente; d) i calciatori di riserva. 3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale. 4) II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 6) Qualora il medico sociale di una delle due Società sia allontanato dal recinto di gioco per decisione dell’arbitro, il medico dell’altra società è tenuto a prestare l’assistenza sanitaria ai calciatori di entrambe le società. Il medico, ancorché allontanato deve tenersi a disposizione, fino al termine della gara, nei locali degli spogliatoi per eventuali interventi di pronto soccorso ai calciatori infortunati. 7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all’arbitro, né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L’arbitro non può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedono in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara. 8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato. 9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.
ALL. E) REGOLA 6
DECISIONI UFFICIALI FIGC Il terzo arbitro deve segnalare agli arbitri i casi in cui i calciatori e/o i soggetti ammessi nel recinto di giuoco, utilizzano espressione blasfema.
REGOLA 11 DECISIONI UFFICIALI FIGC
La Regola 11 deve essere applicata con il massimo rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni modo tutelati nella repressione di qualsiasi manifestazione violenta. L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l’espulsione. L’arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.
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ALL. F) REGOLAMENTO DEL BEACH SOCCER
REGOLA 5
DECISIONI UFFICIALI FIGC Persone ammesse nel rettangolo di gioco 1) Per le gare di Serie A sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso: a) i Calciatori di riserva b) un dirigente accompagnatore ufficiale (Responsabile di Squadra); c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due Dirigenti; d) un medico sociale; 2) Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. 3) Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dall’arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato. 9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dalla Dipartimento di Beach Soccer della LND, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.
Comunicazioni della L.N.D.
Circolare N. 49 del 26/03/2010 OGGETTO: TORNEI INTERNAZIONALI
Si rinnova l’informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.: A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza. B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE
La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.
Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato necessariamente il Comitato Organizzatore, che deve essere composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti. Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il diniego dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.
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Circolare N. 50 del 26/03/2010
La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che, anche per la corrente Stagione Sportiva 2009-2010, prosegue l’iniziativa “Un giorno a Coverciano”, che si articolerà secondo il seguente programma: Prima giornata:
- arrivo a Coverciano nel pomeriggio - visita al Museo del Calcio - cena, serata libera e pernottamento
Seconda giornata:
- prima colazione - allenamento sul campo in erba artificiale - pranzo e partenza
Per concordare la disponibilità e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare telefonicamente il Settore Tecnico Federale di Coverciano al n. 055.6120230, inviare un fax al n. 055.6120223 oppure una e-mail ad [email protected]
Circolare N. 51 del 26/03/2010 Oggetto: Nuova modalità denuncia infortuni Si ricorda che a decorrere dal 1° aprile 2010, giusta disposizione di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 76 del 27 novembre 2009, allegato in copia, varieranno definitivamente le modalità di denuncia degli infortuni relativi ai tesserati della Lega Nazionale Dilettanti, di competenza della Carige Assicurazioni S.p.a..
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 27/11/2009 Stagione sportiva 2009/2010
Si comunica che allo scopo di migliorare il servizio offerto alle Società associate, a far data dal 1° aprile 2010 varieranno definitivamente le modalità di denuncia degli infortuni relativi ai tesserati della Lega Nazionale Dilettanti, di competenza della Carige Assicurazioni S.P.A..
A partire dal 1° dicembre 2009 e fino al 1° aprile 2010, sarà possibile segnalare preventivamente la denuncia di infortunio sia con il sistema finora adottato tramite comunicazione telefonica, sia mediante le nuove modalità di seguito specificate:
1) Attraverso la compilazione di un modulo che è pubblicato sul sito internet della Carige
2) Attraverso l’invio al numero di fax 06/4817974 del modulo di denuncia, debitamente compilato.
A far data dal 1° aprile 2010 le segnalazioni delle denunce di infortunio dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso una delle nuove modalità sopra descritte.
Si fa presente che il numero verde 800.903.407 rimarrà attivo non per la denuncia dei sinistri ma solo per la gestione degli stessi.
La denuncia deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento dell’infortunio. Per i casi di sinistri mortali, la denuncia deve essere anticipata con un telegramma da inviare entro 15 (quindici) giorni dall’evento. In entrambi i casi, successivamente alla comunicazione della segnalazione della denuncia di sinistro, la stessa deve essere inviata a mezzo raccomandata postale unitamente alla relativa documentazione, all’indirizzo: Centro Liquidazione Sinistri LND – Carige Assicurazioni S.P.A., c/o I.P.A.S. S.P.A., via Antonio Salandra, 18 – 00187 ROMA.
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I moduli di denuncia dei sinistri per i tesserati della L.N.D., nonché il promemoria sulle norme da seguire in caso di infortunio e le condizioni di tutela operanti in polizza, possono essere acquisiti presso il sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd., al quale, a partire dal 14 dicembre 2009, si può accedere con apposito link anche attraverso il sito della Lega Nazionale Dilettanti, all’indirizzo www.lnd.it, pure per la segnalazione preventiva in forma telematica della denuncia di sinistro.
Comunicazioni del Comitato Prov.le Autonomo Bolzano
Mitteilungen des Autonomen Landeskomitee Bozen
Pasqua 2010 Ostern 2010
Il Consiglio Direttivo, i Collaboratori del Comitato Provinciale Autonomo inviano ai Presidenti, Dirigenti delle Società, Allenatori e ai Calciatori, a tutti i Dirigenti Federali, agli Arbitri, alle loro Famiglie, i piu cordiali e sinceri auguri di Buona Pasqua!
Der Vorstand und die Mitarbeiter des Autonomen Landeskomitee wünschen den Präsidenten und Funktionären der Vereine, den Fußballspielern, Trainern, allen Verbansmitgliedern, den Schiedsrichtern, sowie ihren Familien ein Frohes Osterfest!
Chiusura Uffici Comitato Provinciale Autonomo Schließung der Büros des Autonomen Landeskomitees
VENERDI’, 02 APRILE 2010 FREITAG, 02. APRIL 2010
SORTEGGIO COPPA PROVINCIA
1^, 2^, 3^ Categoria e Femminile
AUSLOSUNG LANDESPOKAL
1., 2., 3. Amateurliga und Damen
Si comunica che i sorteggi per le semifinali di Coppa Provincia 1^, 2^, 3^ Categoria e Femminile si terranno presso la Sede del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano in Via Buozzi 9/B a Bolzano il
Martedì 06 aprile 2010 alle ore 19.00
Le sotto indicate società sono invitate a partecipare:
Man teilt mit, dass die Auslosungen für die Halbfinale der Landespokale 1., 2., 3. Amateurliga und Damen im Sitz des Autonomen Landeskomitee Bozen Buozzistrasse 9/B in Bozen wie folgt stattfinden
Dienstag, den 06. April 2010 um 19.00 Uhr
Die untenangeführten Vereine sind eingeladen, daran teilzunehmen:
In previsione all’impegno ufficiale della Rappresentativa Giovanissimi, Torneo Euregio, invitiamo le società a segnalare nominativi di calciatori nati nell’anno 1996, per le convocazioni della Rappresentativa della Categoria Giovanissimi Euregio del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. Le segnalazioni dei nominativi (società, cognome nome e data di nascita, ruolo) dovranno pervenire utilizzando l’apposito modello allegato al Comunicato entro e non oltre il giorno 07 aprile 2010, alla segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano tramite fax Nr. 0471/262577.
In Hinsicht auf die offizielle Verpflichtung der Auswahlmannschaft B-Jugend, Turnier Euregio, ersuchen wir die Vereine Fussballspieler des Jahrgangs 1996, für die Einberufungen der Auswahlmannschaft der Kategorie B – Jugend Euregio des Autonomen Landeskomitee Bozen, zu melden. Die Meldungen dieser Fussballspieler (Verein, Nach- und Vorname, Geburtsdatum und Spielposition) sollen mit dem am Rundschreiben beiliegenden Formular innerhalb 07. April 2010 im Sekretariat des Autonomen Landeskomitee Bozen mittels Fax 0471/262577 eintreffen.
MODIFICA PROGRAMMA GARA SPIELPROGRAMMÄNDERUNG
Le modifiche vengono riportate in grassetto. Die Änderungen werden fettgedruckt angeführt.
Gare del / Spiele des: 03/04/2010: ▪ Promozione / Landesliga – Girone / Kreis A– 6. Rit./Rückr.
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten
wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen.
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS
SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG II
infr / Vergehen
MITTERRUTZNER EVELYN (NAZ)
I AMMONIZIONE / VERWARNUNG
PRUGGER RUTH (ALDEIN PETERSBERG)
Le ammende irrogate con il presente comunicato ufficiale dovranno essere versate al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Via Buozzi 9/B - 39100 Bolzano entro il 09/04/2010.
Die in diesem Rundschreiben verhängten Strafen müssen beim Autonomen Provinzialkomitee von Bozen, Buozzistraße 9/B, - 39100 Bozen - bis spätestens 09/04/2010 eingehen.
"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del testo italiano."
"Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung des Rundschreibens in Zweifelsfällen der italienische Text ausschlaggebend ist."
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO DI BOLZANO, 01/04/2010.
VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE BOZEN, AM 01/04/2010.
Il Segretario – Der Sekretär Il Presidente - Der Präsident Roberto Mion Karl Rungger
MELDUNGSFORMULAR FUSSBALLSPIELER FÜR AUSWAHLMANNSCHAFT B-JUGEND 1996
Società - Verein _____________________________________________________
Annata / Jahrgang 1996
Cognome / Nachname Nome / Vorname Data nascita / Geb.datum Ruolo / Spielposition
I ruoli dovranno essere definiti nel seguente modo / Die Spielerposition soll wie folgt angegeben werden: - Portiere / Tormann - Difensore Esterno Destro / Rechter Verteidiger - Difensore Esterno Sinistro / Linker Verteidiger - Difensore Centrale / Innen Verteidiger - Centrocampista Esterno Destro / Rechtes Mittelfeld - Centrocampista Esterno Sinistro / Linkes Mittelfeld - Centrocampista Centrale / Zentrales Mittelfeld - Attaccante / Stürmer
Nominativo Allenatore squadra: Name Mannschaftstrainer : _________________________________________ Numero Cellulare: Handynummer: ________________________________ Il Presidente Società
Der Vereinspräsident
Il presente modulo d’iscrizione dovrà essere inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano via Fax al numero 0471/262577 entro il 07 aprile 2010.
Dieses Anmeldungsformular muss dem Autonomen Landeskomitee Bozen mittels Fax an die Nummer 0471/262577 innerhalb 07. April 2010 zugesandt werden.