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Jul 18, 2015

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Anno XV N. 41 Poste Italiane - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 conv. con L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Roma

Rivalutazione di terreni e partecipazioni Liti fiscali pendenti Definizione

www.24orefrizzera.it

Acconti dimposta 2011Professionisti Omessa fatturazione Iva Locazione nautica Registro Atti con pi disposizioni

11 nOvembRe

41

2011

Societ Omessa dichiarazione dei redditiStudi di settore Rilevanza dello stato di malattiaDirettore Scientifico Bruno Frizzera

INDICE degli ARGOMENTINovitnuove norme e provvedimenti Provv. Min. Econ. e Fin. 11.10.2011 Accertamento iva richieste a operatori finanziari trasmissione telematica .................. nuove interpretAzioni ministeriAli Comunicato Istat Canoni di locazione indice istat di settembre 2011....................................................................... Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 46 depositi titoli Comunicazioni imposta di bollo ...................................................................... Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 47 rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni Chiarimenti ................................... Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 48 liti fiscali pendenti definizione agevolata ... Comunicato Agenzia Entrate 24.10.2011 iva operazioni rilevanti di importo non inferiore a e 3.000 risposte ai quesiti ............ Risol. Agenzia Entrate 25.10.2011, n. 102 Compravendite di valute estere sul Forex tassazione dei redditi diversi............................ Messaggio Inps 26.10.2011, n. 20273 Gestione separata inps lettere di interruzione dei termini e di recupero contributivo ............ GiurisprudenzA tributAriA Corte di Cassazione, Sez. III pen., Sentenza 7.6-3.10.2011, n. 35730 Fatture per operazioni inesistenti ipotesi di concorso ............................................................... 9 Corte di Cassazione, Sez. V pen., Sentenza 4.7-5.10.2011, n. 36150 bancarotta fraudolenta mezzi di prova ammissibili ................................................................ 10

commeNtiAcconti dimposta di novembre dovuti per lanno 2011 M. Jannaccone ........................... 23 5 professionisti omessa fatturazione e relative sanzioni L. Galluccio e G. Putzu.................... 28 imposizione iva per il noleggio e la locazione nautica Chiarimenti della C.m. 43/e/2011 L. Pietrobon .............................................................. 30 Atti contenenti pi disposizioni Applicazione dellimposta Chiarimenti della C.m. 44/e/2011 C. Bond ............................................................ 34 omessa dichiarazione dei redditi della societ responsabilit dellamministratore di fatto e sanzioni G. Dolza Cogni .............................. 38 studi di settore stato di malattia del contribuente e valutazione della gravit dello scostamento F. Coronas ................................. 42

6 6 7 7 8 8 9

quesitiimpresa familiare dichiarazione dei redditi ............................................................................ 46 Arretrati di lavoro dipendente rimborso ..... 47 Attivazione casella pec societ semplice .... 47 iva prestazioni di medicina legale effettuate dai medici ............................................................ 47 iva demolizione e fedele ricostruzione di immobili Aliquota ............................................ 48 Conciliazione giudiziale soppressione dellobbligo della garanzia per i versamenti rateali .................................................................... 48 iva Celebrazione di matrimoni imponibilit delle spese ........................................................... 49 processo tributario nota di iscrizione a ruolo ........................................................................... 49 misuratore fiscale irregolare funzionamento ........................................................................... 50 Acquisto prima casa mutuo stipulato da uno solo dei coniugi ......................................... 50 penali contrattuali deducibilit ..................... 50

ageNda scadeNzescadenze fiscali e previdenziali dal 14 al 20 novembre 2011 .................................................... 11

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N. 41 - 11 novembre 2011

indici

INDICE ALFABETICOimposte dirette altri tributi23

A. Acconti dimposta di novembre 2011 ........ i. impresa familiare, dichiarazione dei reddiP. penali

ti ...................................................................... 46 contrattuali, deducibilit................... 50 Prima casa, acquisto di, mutuo stipulato da uno solo dei coniugi ............................... 50

B. bollo, depositi titoli, comunicazioni ........... R. registro, atti con pi disposizioni, applicavarie

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zione ................................................................ 34

R. reddito(i),

c.

di lavoro dipendente, arretrati, rimborso ......................................................... 47 diversi, compravendite di valute estere sul Forex ..................................................... 9 Rivalutazione terreni e partecipazioni, chiarimenti ............................................................. 7

iva

i.

iva, accertamento, richieste a operatori finanziari, trasmissione telematica ............. celebrazione di matrimoni, imponibilit delle spese .................................................. demolizione e fedele ricostruzione di immobili, aliquota ...................................... fatture per operazioni inesistenti, ipotesi di concorso ................................................. nautica da diporto, imposizione .............. operazioni rilevanti non inferiori a e 3.000, risposte a quesiti ....................................... prestazioni di medicina legale .................

5 49 48 9 30 8 47

Canoni di locazione, indice istat, settembre 2011 ................................................................. Contenzioso, conciliazione, versamenti rateali, soppressione della garanzia ............... nota di iscrizione a ruolo .......................... i. inps, Gestione separata, lettere di interruzione dei termini e di recupero contributivo .. L. liti fiscali pendenti, definizione agevolata M. misuratore fiscale, irregolare funzionamento ..................................................................... P. pec, attivazione, societ semplice .............. Professionisti, omessa fatturazione, sanzioni ...................................................................... S. scadenze, fiscali ............................................ previdenziali ................................................ Societ, omessa dichiarazione dei redditi, responsabilit dellamministratore di fatto Studi di settore, stato di malattia del contribuente, valutazione dello scostamento .. V. violazioni, bancarotta fraudolenta, mezzi di prova ..........................................................

6 48 49 9 7 50 47 28 11 20 38 42 10

sito Internet www.sistemafrizzera24.it

ultime Circolari inviate n. 33/2011 Tassazione delle rendite finanziarie e dei capital gain n. 34/2011 Secondo acconto dimposta 2011 Irpef, Ires e Irap n. 35/2011 Societ di comodo Novit

prossime Circolari Limitazione nelluso del con-

tante

Adempimenti per la chiusura

desercizio

Secondo acconto Ici 2011

N. 41 - 11 novembre 2011

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PAnORAMA nOViT

CONSULTAZIONE degli ULTIMI PROVVEDIMENTINUOVE NORME e PROVVEDIMENTI1 ivA Accertamento iva richieste a operatori finanziari trasmissione telematicaProvv. Min. Econ. e Fin. 11.10.2011

NUOVE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI2 vArie 3 bollo 4 dirette 5 Contenzioso 6 ivA 7 dirette 8 inps Canoni di locazione indice istat di settembre 2011 depositi titoli Comunicazioni imposta di bollo Chiarimenti rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni Chiarimenti liti fiscali pendenti definizione agevolata Chiarimenti iva operazioni rilevanti di importo non inferiore a e 3.000 risposte ai quesiti Compravendite di valute estere sul Forex tassazione dei redditi diversi Gestione separata inps lettere di interruzione dei termini e di recupero contributivoComunicato Istat Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 46 Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 47 Circol. Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 48 Comun. Ag. Entrate 24.10.2011 Risol. Agenzia Entrate 25.10.2011, n. 102 Messaggio Inps 26.10.2011, n. 20273

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA9 violAzioni 10 FAllimento Fatture per operazioni inesistenti ipotesi di concorso sottoscrizione per quietanza bancarotta fraudolenta mezzi di prova ammissibili non esclusivit della prova documentaleCassazione 7.63.10.2011, n. 35730 Cassazione 4.75.10.2011, n. 36150

NUOVE NORME e PROVVEDIMENTIACCertAmento ivA riCHieste a operAtori FinAnziAri trAsmissione telemAtiCA1 ivA provv. min. econ. e Fin. 11.10.2011 G.U. 24.10.2011, n. 248 Il provvedimento dispone che dal 27.10.2011 operativa la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte (art. 51, co. 2, n. 7), D.P.R. 633/1972 [CFF 251]) riguardanti dati, notizie e documenti relativi a ciascun rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i clienti. In particolare, le richieste di informazioni vanno inoltrate, utilizzando lapplicazione informatica predisposta dallAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla pec degli operatori finanziari obbligati alle risposte. Questi ultimi possono, entro lultimo giorno del mese successivo alla richiesta, effettuare linvio cumulativo di tutte le risposte negative con un solo messaggio.R.Co.

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PAnORAMA nOViT

NUOVE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI Circolari e risoluzioniCAnoni di loCAzione indiCe istAt di settembre 20112 vArie Comunicato istat G.U. 22.10.2011, n. 247 LIstat comunica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dellart. 81, L. 27.7.1978, n. 392, e 54, L. 27.12.1997, n. 449. La variazione percentuale dellindice rispetto al corrispondente periodo dellanno precedente (settembre 2010 settembre 2011) pari al 3,0% che, ridotto al 75% ai fini delladeguamento annuale dei canoni di locazione di immobili (ad uso abitativo e non abitativo), corrisponde al 2,25%. Si ricorda che, ai sensi dellart. 41, D.L. 207/2008, conv. con modif. dalla L. 14/2009, anche con riferimento ai contratti in corso all1.3.2009, ladeguamento annuale dei canoni di locazione dei fabbricati non abitativi si applica solo ai contratti aventi durata non superiore a 6 o a 9 anni (art. 27, L. 392/1978).R.Co.

depositi titoli ComuniCAzioni impostA di bollo3 bollo Circol. Agenzia entrate 24.10.2011, n. 46 Alla luce delle novit normative introdotte dal D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011 (Manovra economica 2011), la circolare offre alcuni chiarimenti riguardanti lapplicazione della nuova disciplina prevista, ai fini dellimposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, ex art. 13, co. 2-ter, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972 [CFF 2762]. In particolare, si precisa che sono tenute allapplicazione dellimposta di bollo, come peraltro tutti gli altri intermediari, anche le societ di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti; diversamente, nel caso in cui tali intermediari intrattengano con la clientela rapporti non riconducibili alla custodia ed allamministrazione di titoli, le relative comunicazioni non devono essere assoggettate allimposta. Inoltre, se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito di titoli ha saldo zero, non dovuta limposta di bollo sulla relativa rendicontazione e non dovuta neppure per le comunicazioni relative allestinzione dei depositi sempre con saldo zero; per tali rendicontazioni non risulta dovuta neppure quella di e 1,81. Al fine di garantire la certezza e la trasparenza dellobbligazione tributaria, si evidenzia che come data di emissione della comunicazione deve essere considerata quella di chiusura del rendiconto. Ai fini della determinazione dello scaglione, per calcolare limposta si deve considerare il valore complessivo dei titoli detenuti presso lo stesso intermediario ed individuare quello economicamente pi rilevante. Per il deposito di maggiore ammontare limposta di bollo va calcolata sommando il valore di tutti i depositi presso lo stesso intermediario, mentre per tutti gli altri limposta va calcolata in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. Infine, riguardo ai titoli espressi in valuta, tali titoli devono essere va-

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lorizzati in base al cambio dellultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito di titoli.

S.Ma.

rideterminAzione del vAlore di terreni e pArteCipAzioni CHiArimenti4 dirette Circol. Agenzia entrate 24.10.2011, n. 47 LAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni societarie non quotate detenuti all1.7.2011 (art. 7, co. 2, lett. dd)-gg), D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011 cd. decreto sviluppo). Costo della perizia: con riferimento alle partecipazioni, se la perizia predisposta per conto della societ la relativa spesa deducibile dal reddito dimpresa della societ in quote costanti nellesercizio in cui sostenuta e nei 4 successivi; diversamente se predisposta per conto dei soci la relativa spesa aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni. Con riferimento ai terreni, i costi effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale dei terreni da considerare ai fini del calcolo delle plusvalenze. perfezionamento dellopzione: lopzione per la rideterminazione dei valori e la relativa obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dellintero importo dellimposta sostitutiva (o della prima rata in caso di versamento rateale; se stato effettuato il versamento della prima rata ma non delle successive, queste ultime sono iscritte a ruolo ex artt. 10 e segg., D.P.R. 602/1973 [CFF 7210]). detrazione dellimposta sostitutiva gi versata: il contribuente che si avvale della rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data dell1.7.2011 pu scomputare dallimposta sostitutiva dovuta quella gi versata in occasione di precedenti rivalutazioni con riferimento agli stessi beni. Se il contribuente non si avvale della rideterminazione ex D.L. 70/2011, pu comunque detrarre dallimposta sostitutiva ancora dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data dell1.1.2010, limposta versata in precedenti rideterminazioni. rimborso dellimposta sostitutiva gi versata: il contribuente che, in sede di nuovo versamento dellimposta sostitutiva, non effettua la suddetta detrazione di quella gi versata in passato pu chiederne il rimborso ex art. 38, D.P.R. 602/1973 [CFF 7238], entro 48 mesi dalla data di versamento relativo allultima rivalutazione.R.Co.

liti FisCAli pendenti deFinizione AGevolAtA5 Contenzioso Circol. Agenzia entrate 24.10.2011, n. 48 La circolare fornisce chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti fiscali minori, prevista dallart. 39, co. 12, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 [CFF 4825]. Tale norma stabilisce che, per potersi avvalere della definizione in parola, la lite debba riguardare atti impositivi, nella specie avvisi di accertamento e atti di irrogazione di sanzioni, e debba essere pendente all1.5.2011, e che le imposte in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, non possano superare e 20.000. Per definire la lite necessario versare quanto dovuto entro il 30.11.2011

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con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (codice tributo 8082) e presentare telematicamente la domanda di definizione entro il 2.4.2012. La circolare analizza lambito di applicazione della procedura agevolata, gli adempimenti necessari e le modalit di pagamento, compresa la possibilit di scomputare le somme gi versate nella pendenza del giudizio. In particolare, lAgenzia delle Entrate delinea il concetto di lite pendente, escludendo tutte le controversie per le quali il giudicato risulti formato nel periodo 1.5 5.7.2011. A tali liti si aggiungono quelle concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi e quelle vertenti su avvisi di liquidazione e ruoli, le controversie sullomesso versamento dei tributi e quelle legate ai condoni precedenti. La circolare indica, inoltre, le linee da seguire per determinare il valore delle liti autonome anche in caso di ricorso cumulativo, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento con cui si sono rettificate delle perdite. Viene, infine, analizzato lambito di definibilit delle liti, sia per quanto riguarda le tipologie di atti impugnati sia relativamente ai diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria. Sul tema si veda Chiusura liti fiscali pendenti di P. Ceroli, S. Pucci e G. Natalucci, Il Sole 24 Ore, 2011.D.An.

ivA operAzioni rilevAnti di importo non inFeriore a e 3.000 risposte ai Quesiti6 ivA Comunicato Agenzia entrate 24.10.2011 LAgenzia delle Entrate comunica la pubblicazione sul proprio sito internet delle risposte ai quesiti sullo spesometro proposti da operatori professionali e associazioni di categoria, dedicando particolare attenzione ai criteri per lindividuazione delle operazioni rilevanti ed alle modalit di trasmissione telematica dei dati. A breve sar anche disponibile il software gratuito per facilitare la compilazione della comunicazione dei dati sulle operazioni rilevanti ai fini iva di importo pari o superiore a e 3.000. Viene inoltre confermato che i corrispettivi snai rientrano tra le operazioni rilevanti; devono, infatti, essere comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi ed i corrispettivi derivanti dalle singole giocate al lotto. Si conferma che non previsto nessun obbligo di comunicazione per le operazioni sopra e 3.000 se queste sono state effettuate in ambito comunitario, dato che queste movimentazioni sono gi individuate attraverso i modelli intra ed i dati presenti nel vies.S.Ma.

7 dirette risol. Agenzia entrate 25.10.2011, n. 102

ComprAvendite di vAlute estere sul ForeX tAssAzione dei redditi diversiRiguardo alle operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul Foreign exchange market (cd. mercato Forex), dal 19.9.2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010), tali contratti devono essere ricondotti tra i

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Con modifica del precedente orientamento interpretativo, dalla medesima data non si devono ritenere pi attuali i chiarimenti della R.M. 67/E/2010.

rapporti di cui allart. 67, co. 1, lett. c-quater), D.P.R. 917/1986 [CFF 5167], i cui redditi, se percepiti da un soggetto persona fisica che non esercita attivit dimpresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva, ex art. 5, D.Lgs. 461/1997 [CFF 5647]. Secondo quanto disposto dallart. 68, co. 8, D.P.R. 917/1986 [CFF 5168], i citati redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonch degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti. Infatti, posto che lart. 9, co. 7, D.Lgs. 141/2010 ha modificato lart. 1, co. 4, D.Lgs. 58/1998 (Tuf), in virt di tale modifica ora previsto che i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over), rientrano tra i contratti finanziari differenziali che, ai sensi del sopra citato Testo unico, sono considerati strumenti finanziari derivati. Analogamente, sono da considerarsi strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei contratti differenziali quelli di compravendita in valuta che, pur in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata.

S.Ma.

Gestione sepArAtA inps lettere di interruzione dei termini e di reCupero Contributivo8 inps messaggio inps 26.10.2011, n. 20273 LInps sta concludendo la preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata inps. Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004. In particolare, sono interessati i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati a novembre 2006 per i quali risulta la notifica della richiesta ed almeno un contributo residuo a debito e i contribuenti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi, registrate nella funzione interruzione termini dellarea Intranet Soggetto contribuente Gestione separata Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati. I contribuenti sono tenuti al versamento entro 30 giorni utilizzando, per i contributi omessi, la causale contributo CXX e, per le sanzioni, la causale Cos.R.Co.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Estratti delle pronunce pi significative9 violAzioni Corte di Cassazione, sez. iii pen., sentenza 7.6-3.10.2011, n. 35730

FAtture per operAzioni inesistenti ipotesi di ConCorsoCome gi affermato dalla Corte di Cassazione, relativamente allemissione di fatture per operazioni inesistenti di cui allart. 8, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 [CFF 9527h], la previsione di cui allart. 9 dello stesso D.Lgs. [CFF 9527i] che esclude la possibilit di concorso reciproco tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

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PAnORAMA nOViT

(art. 2, D.Lgs. 74/2000 [CFF 9527b]) e quello, appunto, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000) ha come unico scopo di evitare che la stessa condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, di cui allart. 110 c.p. Inoltre, la regolarit dellemissione della fattura prescinde dalla sottoscrizione per quietanza. Questultima, che pu essere apposta sulla fattura, ha la sola funzione di attestare da parte del creditore ladempimento dellobbligazione da parte del debitore. Non , dunque, contraria ai principi di diritto la sentenza di merito che prenda in considerazione una sottoscrizione per quietanza apposta da un autotrasportatore su fatture e documenti di trasporto emessi per operazioni inesistenti, in seguito utilizzati da una S.n.c., non in termini di concorso nellemissione del documento (completo ed efficace a prescindere dalla sottoscrizione), ma di impiego di tali documenti per finalit elusive. La sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve infatti in tutta evidenza a rendere credibile lesistenza di un rapporto reale che giustifichi lemissione della fattura.D.An.

bAnCArottA FrAudolentA mezzi di provA Ammissibili10 FAllimento Corte di Cassazione, sez. v pen., sentenza 4.7-5.10.2011, n. 36150 I fatti di causa oggetto della pronuncia in questione sono relativi alla cessione da una S.r.l. ad una S.n.c. di stampi per la produzione di caschi ad un prezzo concordato e versato che risultava molto inferiore al loro valore di mercato, mentre per unaltra parte si era operata una compensazione con un precedente credito della cessionaria: tali fatti erano stati qualificati in sede di giudizio di merito come configuranti lipotesi di bancarotta fraudolenta. Il soggetto condannato, riconosciuto appunto responsabile di avere indotto lamministratore della S.r.l. poi fallita a distrarre valori patrimoniali dalla societ stessa, aveva sostenuto che loperazione aveva come unico scopo di aiutare la S.r.l. con un finanziamento, in quanto gli stampi erano per lui privi di valore e di interesse. La Cassazione sottolinea lerroneo metodo di valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto la prova documentale come lunica valutabile in tema di bancarotta fraudolenta. Ci, afferma la Suprema Corte, contrario alla legge e si basa su uninaccettabile estensione al processo penale della gerarchia delle fonti probatorie che invece esclusivamente propria del giudizio civile. Nel giudizio penale, caratterizzato dai principi della libert di prova e del libero convincimento del giudice, doveva dunque essere riconosciuta allimputato la possibilit di dimostrare con qualunque mezzo la veridicit delle proprie argomentazioni. In particolare, di fronte alla linea difensiva dellimputato, era necessario, secondo i giudici di legittimit, considerare leffettivo valore dei beni oggetto della compravendita, confrontandolo poi con la somma corrisposta a titolo di corrispettivo, considerando in questultima anche il credito estinto per compensazione, indipendentemente, per inciso, dalla possibilit di ricondurre a tale compensazione una bancarotta preferenziale.D.An.

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AGEndA ScAdEnZE

ADEMPIMENTI e SCADENZE FISCALI e PREVIDENZIALI 14-20 Novembre 2011ADEMPIMENTI FISCALI14 Novembre luNedimposte sui redditi minusvAlenze e perdite su titoli QuotAti obbliGo di ComuniCAzione: per consentire al contribuente di poter dedurre dal proprio reddito le minusvalenze e le differenze negative, di cui allart. 109, co. 3-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, realizzate su partecipazioni detenute in societ quotate in mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore ad e 50.000 e per finalit antielusive, entro oggi scade il termine (entro 45 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) per la comunicazione dei dati relativi a tali minusvalenze e alle perdite realizzate nel 2010, come previsto dallart. 5-quinquies, co. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. con L. 2.12.2005, n. 248. modalit: la comunicazione, redatta in carta libera, va consegnata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.a r t . 3 7 - b i s , D . P. R . 29.9.1973, n. 600 [CFF 6337a]; art. 109, co. 3-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5209]; art. 5-quinquies, co. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. con L. 2.12.2005, n. 248 [CFF 6114]; Provv. Agenzia Entrate 29.3.2007 [CFF 6177]; Provv. Agenzia Entrate 13.7.2007

INDICAZIONI

RIFERIMENTI

15 Novembre martedivA CommerCiAnti al minuto reGistrAzione Corrispettivi: per i commercianti al minuto ed i soggetti ad essi assimilati, scade oggi il termine per effettuare la registrazione delle operazioni relative al mese di ottobre 2011 certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. modalit: lannotazione va effettuata sul Registro corrispettivi. Non necessario allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri. Frequenza mensileart. 24, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 224]; art. 6, co. 4, D.P.R. 9.12.1996, n. 695 [CFF 1554f]; C.M. 19.2.1997, n. 45/E; a r t i c o l o 1 5 , D . P. R . 7.12.2001, n. 435

ivA FAtturAzione diFFeritA: scade oggi il termine per effettuare lemissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di ottobre 2011 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna.

modalit: annotazione sul registro delle vendite o sul Registro dei corrispettivi. Frequenza mensile

artt. 21, co. 4 e 23, D.P.R. 633/1972 [CFF 221, 223], modif. dallarticolo 3, D.L. 328/1997, conv. con L. 410/1997; C.M. 22.12.1998, n. 288/E

ivA AssoCiAzioni sportive dilettAntistiCHe AnnotAzione delle operAzioni: per le associazioni sportive dilettantistiche di cui allart. 25, co. 1, L. 133/1999, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco

modalit: lannotazione va effettuata sul modello approvato con D.M. 11.2.1997 opportunamente integrato.

L. 16.12.1991, n. 398; articolo 25, L. 13.5.1999, n. 133 [CFF 5744];[CFF 5784 5788];

D.M. 26.11.1999, n. 473

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ADEMPIMENTI FISCALI segue 15 Novembre marted

INDICAZIONI

RIFERIMENTI

che abbiano optato per lapplicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991, scade oggi il termine per effettuare lannotazione (anche con unica registrazione) dellammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nellesercizio di attivit commerciali, con riferimento al mese precedente (ottobre 2011). ivA FAtture di importo inFeriore a e 300 doCumento riepiloGAtivo: scade oggi il termine per lannotazione, con riferimento al mese di ottobre 2011, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a e 300 emesse nel corso del mese di ottobre 2011. Lart. 7, D.L. 70/2011, in vigore dal 14.5.2011, ha elevato il suddetto importo da e 154,94 a e 300.

Frequenza mensile

art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544 [CFF 1708i]; L. 23.12.2000, n. 388; C.M. 5.3.2001, n. 20/E

modalit: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, lammontare complessivo imponibile delle operazioni e lammontare dellIva, distinti secondo laliquota applicata. Frequenza mensile

art. 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695 [CFF 1554f]

16 Novembre mercoledAssistenzA FisCAle modello 730/2011 impostA trAttenutA dal sostituto dimpostA versAmento rAteAle: per i sostituti dimposta che effettuano i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio 2011 per i contribuenti che hanno richiesto assistenza fiscale e la rateazione degli importi a debito (sulle rate successive alla prima vengono calcolati e trattenuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile da versare con gli appositi codici tributo), scade oggi il termine per il versamento rateale dellIrpef a saldo o in acconto, trattenuta sulle retribuzioni o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (ottobre 2011). ivA Contribuenti trimestrAli per opzione terzo trimestre 2011 liQuidAzione e versAmento: per i contribuenti Iva trimestrali per opzione scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dellimposta a debito relativa al terzo trimestre 2011 (luglio, agosto, settembre 2011). Possono optare per i versamenti trimestrali i contribuenti con volume daffari fino a e 309.874,14 per le imprese di servizi e gli esercenti arti e professioni, e fino a e 516.456,90 modalit di versamento: con il Mod. F24 per i soggetti titolari di partita Iva: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Codici tributo: irpef: 4731 saldo, 4730 acconto; Addizionale regionale irpef: 3803; Addizionale irpef enti locali: 3818.art. 19, D.M. 31.5.1999, n. 164 [CFF 7092u]

modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Codice tributo 6033. Frequenza trimestrale

articolo 33, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF 233]; articolo 31, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388 [CFF 1726b]; C.M. 3.1.2001, n. 1/E; D.P.R. 12.4.2001, n. 222; articolo 11, co. 1, D.P.R. 7.12.2001, n. 435;

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

per le altre attivit. n.b.: unitamente alliva dovuta, vanno pagati anche gli interessi dell1%. ivA Contribuenti trimestrAli speCiAli terzo trimestre 2011 liQuidAzione e versAmento: scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento senza interessi dellimposta a debito relativa al terzo trimestre 2011 (luglio, agosto, settembre 2011), da parte dei contribuenti trimestrali speciali di cui allart. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (esercenti impianti di distribuzione di carburante, autotrasportatori di cose conto terzi, enti ed imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformit e diffusione). ivA subFornitori terzo trimestre 2011 liQuidAzione e versAmento: per i subfornitori (contribuenti mensili o trimestrali) che si avvalgono delle agevolazioni previste dallart. 74, co. 5, D.P.R. 633/1972 per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura nelle attivit produttive, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento senza interessi dellimposta a debito relativa al terzo trimestre 2011 (luglio, agosto, settembre 2011). Codici tributo: per i contribuenti mensili 6722; per i contribuenti trimestrali 6726. ivA AssoCiAzioni sportive dentisti e odontoteCniCi terzo trimestre 2011 liQuidAzione e versAmento: scade oggi il termine per la liquidazione e il versamento senza interessi dellimposta a debito relativa al terzo trimestre 2011 (luglio, agosto, settembre 2011) da parte di: associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991; dentisti ed odontotecnici che effettuano solo operazioni esenti da iva ai sensi dellart. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. 633/1972 e scelgono la liquidazione trimestrale dellimposta (senza obbligo di effettuare lopzione secondo le modalit del D.P.R. 442/1997). mod. uniCo 2011 persone FisiCHe e Contribuenti titolAri di pArtitA ivA con modalit di versamento: con Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Codice tributo: 6033. Frequenza trimestrale

Provv. Agenzia Entrate 16.2.2006

articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF 274];[CFF 6595a];

L. 16.12.1991, n. 398

articoli 17 e 18, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF 7418 e 7419]; D.P.R. 10.11.1997, n. 442[CFF 1601]

modalit di versamento: con Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Frequenza trimestrale

articolo 74, comma 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 274]; articolo 8, co. 1, L. 18.6.1998, n. 192; C.M. 18.2.1999, n. 45/E; Comunicato Min. Fin. 22.4.1999

modalit di versamento: con Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Codice tributo: 6033. Frequenza trimestrale

articolo 9, co. 3, D.P.R. 30.12.1999, n. 544 [CFF 1708i]; articolo 10, co. 1, n. 18, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 210];[CFF 1722a];

D.P.R. 27.9.2000, n. 315

C.M. 27.11.2000, n. 216/E

modalit di versamento: con il Mod. F24:

articoli 17 e 20 D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

studi di settore soCiet di persone e soGGetti ires senzA studi di settore versAmento rAteAle: per le persone fisiche e contribuenti titolari di partita iva (compresi quelli interessati da studi di settore) che si avvalgono della facolt di rateizzare i pagamenti delle somme dovute a saldo 2010 ed in acconto 2011 in base alla dichiarazione annuale Mod. unico 2011 e che hanno versato la prima rata rispettivamente entro il 6.7.2011 (ovvero entro il 5.8.2011 con lo 0,40% in pi), scade oggi il termine per effettuare il versamento, rispettivamente, della sesta (quinta) rata. Per le societ di persone e soggetti ires estranei agli studi di settore che si avvalgono della facolt di rateizzare i pagamenti delle somme dovute a saldo 2010 ed in acconto 2011 in base alla dichiarazione annuale Mod. unico 2011 e che hanno versato la prima rata rispettivamente entro il 16.6.2011 (ovvero entro il 16.7.2011 con lo 0,40% in pi), scade oggi il termine per effettuare il versamento rispettivamente della sesta (quinta) rata. ivA liQuidAzione e versAmento mensili: per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare limposta a debito dovuta per il mese di ottobre 2011 se superiore a e 25,82. n.b.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilit a terzi, e ne abbiano dato comunicazione allUfficio dellAgenzia delle Entrate competente, possono fare riferimento allimposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (settembre 2011). Codice tributo: 6010. ivA diCHiArAzione dintento: entro oggi i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facolt di effettuare acquisti senza applicazione delliva (esportatori abituali) devono comunicare allAgenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni dintento da questi ricevute nel mese di ottobre 2011. impostA sugli intrAttenimenti Attivit a CArAttere ContinuAtivo versAmento: per i soggetti che esercitano in modo conti-

on line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

7418, 7421];

a r t i c o l o 1 7 , D . P. R . 7.12.2001, n. 435 [CFF 7123e] , come sost. dallarticolo 1, D.L. 15.4.2002, n. 63; D.P.C.M. 12.5.2011

modalit di versamento: con Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Frequenza mensile

articolo 27, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972 [CFF 227], abrogati dallart. 2, co. 1, D.P.R. 23.3.1998, n. 100 [CFF 1656];[CFF 1655], come mo-

articolo 1, D.P.R. 100/1998

dif. dallart. 2, D.P.R. 542/1999 e dallart. 11, D.P.R. 435/2001

modalit: trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dellapposito modello, approvato, con le istruzioni, con Provvedimento Ag. Entrate 14.3.2005.

art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 29.12.1983, n. 746, conv. dalla L. 27.2.1984 [CFF 992], come integrato dallart. 1, co. 381, L. 30.12.2004, n. 311; Provv. Agenzia Entrate 14.3.2005 [CFF 1778]

modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line;

Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 [CFF 4352 4355], come sostituita

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

nuativo le attivit di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dellimposta sugli intrattenimenti, introdotta dal D.Lgs. 60/1999, dovuta per il mese precedente (ottobre 2011). ACCise versAmento impostA: scade oggi il termine per il pagamento dellaccisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di ottobre 2011. n.b.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad es. gas metano).

con lhome banking. Codice tributo: 6728. Frequenza mensile

dallarticolo 22, co. 2, D.Lgs. 26.2.1999, n. 60 [CFF 4464]; art. 6, co. 1, lett. a), D.P.R. 544/1999 [CFF 1708f]

modalit di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati con il Mod. F24 telematico con possibilit di compensazione di eventuali crediti. Frequenza mensile

art. 3, co. 4, D.Lgs. 504/ 1995, sost. dallart. 4, co. 1, lett. a), D.L. 669/1996, conv. con L. 30/1997; articolo 8-bis, D.L. 356/2001, conv. con modif. con L. 418/2001; D.M. 16.12.2004; Provv. Agenzia Entrate 23.10.2007

ritenute su redditi di lAvoro ed Altri versAmento: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2011 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (cod. trib. 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (cod. trib. 1001), redditi di lavoro autonomo (cod. trib. 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (cod. trib. 1038), indennit per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (cod. trib. 1040), indennit per la perdita di avviamento commerciale (cod. trib. 1040), riscatti su polizze vita (cod. trib. 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (cod. trib. 1045), premi e contributi corrisposti da unire e Fise (cod. trib. 1051), indennit di esproprio ed occupazione di aree (cod. trib. 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dellingegno, ecc. ritenute su redditi di CApitAle versAmento: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2011 relative ad obbligazioni e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025,

modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. n.b.: per le ritenute da versare da parte degli enti pubblici in regime di tesoreria unica (Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984), si veda a pag. 18. Frequenza mensile

articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF 6324, 6325, 6325a e 6328]; articoli 3 e 8, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 [CFF 7203, 7208]; articolo 5, D.L. 30.12.1991, n. 417, conv. con L. 6.2.1992, n. 66 [CFF 6630]; D.M. 30.3.1998;[CFF 5784 5788];

D.M. 26.11.1999, n. 473

articolo 34, L. 342/2000 [CFF 5847]; art. 37, co. 1 e 49, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248 [CFF 7692]

modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

articoli 26 e 30, D.P.R. 600/1973 [CFF 6326, 6330]; articoli 3 e 8, D.P.R. 602/1973 [CFF 7203, 7208]; D.Lgs. 461/1997 [CFF

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad es. lotterie) e vincite (cod. trib. 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (cod. trib. 1032) e valute estere (cod. trib. 1058), proventi indicati sulle cambiali (cod. trib. 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (cod. trib. 1030). o.i.C.r. versAmento ritenute: per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (o.i.C.r.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute del 12,50% operate nel mese precedente (ottobre 2011) sui proventi derivanti da O.I.C.R. Codici tributo: 1705 Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti. redditi di lAvoro dipendente ed AssimilAti AddizionAli irpeF: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per versare laddizionale regionale ed eventualmente laddizionale comunale irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2011 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti lultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno. Codici tributo: 3802 addizionale regionale allIrpef sostituti dimposta; 3848 addizionale comunale allIrpef sostituti dimposta. impostA sostitutivA sugli interessi versAmento: limposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. grandi emittenti) va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. Limposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del conto unico relativo al mese di ottobre 2011. Dall1.7.2000, limposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996 si applica anche su titoli di

Frequenza mensile

5646 5655], modif. dal D.Lgs. 505/1999

modalit di versamento: con il Mod. F24: presso la Tesoreria provinciale dello Stato; on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Frequenza mensile

art. 10-ter, L. 23.3.1983, n. 77 [CFF 5338], agg. dallarticolo 13, co. 2, D.Lgs. 83/1992; D.M. 10.12.1992 [CFF 7346a]; articolo 14, D.Lgs. 461/1997 [CFF 5653]; C.M. 24.11.2000, n. 213/E

modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

art. 50, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF 3919t]; articolo 1, D.Lgs. 360/1998 [CFF 3929a], come modif. dallart. 12, co. 1, L. 133/1999; D.M. 20.12.1999 [CFF 7641a 7641c]; articolo 3, co. 1, D.Lgs. 56/2000 [CFF 3942a]; R.M. 12.12.2007, n. 368/E

modalit di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonch mediante lhome banking con il Mod. F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui allart. 35, L. 724/1994.

art. 35, L. 23.12.1994, n. 724; artt. 1-4, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 [CFF 6888 6891]; articolo 1, D.M. 6.12.1996 [CFF 7386a];[CFF 5646 5655];

D.Lgs. 21.11.1997, n. 461

C.M. 24.6.1998, n. 165/E

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

emittenti esteri (artt. 2 e 12, D.Lgs. 239/1996, come modif. dallart. 6, D.Lgs. 505/1999). Codice tributo: 1239. rispArmio AmministrAto impostA sostitutivA versAmento: scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dellimposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (settembre 2011) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato. rispArmio Gestito revoCA del mAndAto versAmento impostA sostitutivA: per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dellimposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (settembre 2011). Codice tributo: 1103.

Frequenza mensile

modalit di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante lhome banking, con il Mod. F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. Codice tributo: 1102. modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario; mediante lhome banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. modalit di versamento: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

articolo 14, co. 1, D.Lgs. 461/1997 [CFF 5653]; D.M. 23.7.1998 [CFF 7478a 7478h], modif. dal D.M. 6.8.1998

articolo 7, co. 11, D.Lgs. 461/1997 [CFF 5649], modif. dallart. 5, D.Lgs. 505/1999; C.M. 16.7.1998, n. 188/E; D.M. 23.7.1998 [CFF 7478a 7478h], modif. dal D.M. 6.8.1998

ivA Contribuenti minimi inteGrAzione FAtture e versAmento: per i contribuenti minimi scade oggi il termine per lintegrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc. con lindicazione dellaliquota e dellimposta e per il versamento dellIva a debito relativa a ottobre 2011.

C.M. 21.12.2007, n. 73/E; art. 1, co. 96-117, L. 24.12.2007, n. 244 [CFF 1840]; D.M. 2.1.2008 [CFF 1842]; C.M. 28.1.2008, n. 7/E; articolo 27, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15.7.2011, n. 111

impostA sostitutivA detAssAzione premi di produttivit: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dellimposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit, innovazione ed efficienza legati allandamento economico delle imprese.

modalit di versamento: con il Mod. F24 in Banca, presso agenzie postali, concessionari o in via telematica; esclusivamente in via telematica per i titolari di partita Iva. Codice tributo: 1053. Frequenza mensile

art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 27.5.2008, n. 93, conv. con modif. con L. 24.7.2008, n. 126 [CFF 6212]; art. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185; conv con modif. con L. 28.1.2009, n. 2 [CFF 6219a]; art. 2, co. 156-157, L. 23.12.2009, n. 191

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INDICAZIONI

RIFERIMENTI

ivA versAmento in bAse alla diCHiArAzione AnnuAle versAmento rAteAle: per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che hanno optato per il versamento rateale del saldo delliva dovuta in base alla dichiarazione annuale iva 2011, relativa al 2010, scade oggi il termine per il pagamento della nona rata con gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 17.3.2011.

modalit di versamento: con Mod. F24 con Sez. Ici: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Codice tributo: 6099 - Iva annuale; 1668 - interessi per il pagamento rateale. modalit di versamento: mod. F24 ep in via telematica (Codice tributo: 380E Irap) per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e b allegate alla L. 720/1984; bollettino postale (codice tributo 3810) per gli enti pubblici (diversi dalle istituzioni scolastiche, che effettuano il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento con il Mod. F24 ordinario con il codice tributo 3858) non compresi nelle suddette tabelle. Frequenza mensile modalit di versamento: con il Mod. F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e b allegate alla L. 720/1984. Codici tributo: 381e Addizionale regionale Irpef; 384e Addizionale comunale Irpef - saldo; 385e- Addizionale comunale - acconto.

a r t i c o l o 7 , D . P. R . 14.10.1999, n. 542 [CFF 1702n]; articolo 31, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388 [CFF 1726b]; D.M. 21.5.2009; Provv. Agenzia Entrate 17.1.2011

enti pubbliCi ACConto mensile irAp versAmento: per gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui allart. 3, co. 1, lett. e-bis), e allart. 10-bis, D.Lgs. 446/1997 che effettuano il versamento dellIrap mensilmente, scade oggi il termine per il versamento dellacconto irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2011, se di importo superiore a e 10,33. n.b.: codici tributo per gli enti pubblici che svolgono anche attivit commerciali in caso di opzione per la determinazione della base imponibile relativa alle attivit commerciali ex art. 5, D.Lgs. 466/1997: 301e Irap, acconto prima rata (art. 10-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997); 302e Irap, acconto seconda rata o in unica soluzione (art. 10-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997); 300e Irap, saldo (art. 10-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997).

articoli 16 e 30, co. 5, D.Lgs. 446/1997 [CFF 3918t e 3919g], modif. dallart. 1, co. 1, lett. l) e o), D.Lgs. 506/1999; Provv. Agenzia Entrate 28.3.2001; Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007; R.M. 14.3.2008, n. 98/E; R.M. 19.6.2008, n. 253/E; art. 7, co. 2, lett. bb), D.L. 70/2011, conv. con modif. con L. 106/2011

enti pubbliCi redditi di lAvoro dipendente ritenute alla Fonte AddizionAli irpeF: gli enti pubblici devono versare entro oggi le ritenute operate nel mese di ottobre 2011 e laddizionale regionale irpef, ed eventualmente laddizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di ottobre 2011 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti lultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in ununica soluzione o a rate. enti pubbliCi ACConto mensile irAp rAvvedimento breve: scade oggi il termine per

articolo 3, co. 1, D.Lgs. 18.2.2000, n. 56 [CFF 3942a]; articolo 34, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388; C.M. 5.3.2001, n. 20/E; Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007; R.M. 12.12.2007, n. 367/E; R.M. 19.6.2008, n. 253/E

modalit di versamento: versamento delle somme

articolo 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

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AGEndA ScAdEnZE

ADEMPIMENTI FISCALI segue 16 Novembre mercoled

INDICAZIONI

RIFERIMENTI

effettuare leventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dellacconto irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di settembre 2011 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello stato e degli enti pubblici che dovevano versare lIrap mensilmente entro il 17.10.2011.

dovute, con applicazione degli interessi legali (pari all1,5% dall1.1.2011), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) del 3%.

[CFF 9476];

articolo 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2; D.M. 4.12.2009; D.M. 7.12.2010; articolo 1, co. 20, L. 13.12.2010, n. 220

enti pubbliCi redditi di lAvoro dipendente ritenute alla Fonte AddizionAli irpeF rAvvedimento breve: scade oggi il termine per leventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di settembre 2011 e laddizionale regionale irpef, ed eventualmente laddizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di settembre 2011 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti lultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in ununica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 17.10.2011.

modalit di versamento: con il Mod. F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e b allegate alla L. 720/1984, con applicazione degli interessi legali (pari all1,5% dall1.1.2011), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione del 3%. Codici tributo: 381e Addizionale regionale Irpef; 384e Addizionale comunale Irpef - saldo; 385e Addizionale comunale - acconto. modalit di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (pari all1,5% dall1.1.2011) con i relativi codici tributo, e della sanzione elevata dal 2,50% al 3%, a decorrere dall1.2.2011, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 - Iva; 8906 - ritenute.

articolo 3, co. 1, D.Lgs. 18.2.2000, n. 56 [CFF 3942a]; articolo 34, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388; C.M. 5.3.2001, n. 20/E; Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007; R.M. 12.12.2007, n. 367/E; R.M. 19.6.2008, n. 253/E

ivA e ritenute alla Fonte rAvvedimento: scade oggi il termine per leventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): delliva a debito dovuta per settembre 2011; delle ritenute alla fonte operate in settembre 2011, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 17.10.2011, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.

articolo 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF 9476]; Provv. Agenzia Entrate 16.2.2006; articolo 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2; D.M. 4.12.2009; D.M. 7.12.2010; articolo 1, co. 20, L. 13.12.2010, n. 220

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AGEndA ScAdEnZE

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI15 Novembre martedinpdAp enti pubbliCi versAmento Contributi: scade oggi il termine per il versamento di: contributi obbligatori relativi alle retribuzioni del mese di ottobre 2011 (contributi pensionistici ex Cpdel, contributi previdenziali ex Inadel, contributi Previdenza e Credito, ecc.) e degli oneri rateali di ricongiunzione e riscatto trattenuti dalle retribuzioni del mese di ottobre 2011; contributo di solidariet sui contributi di previdenza integrativa relativi alle retribuzioni del mese di ottobre 2011. n.b.: per ladozione, dall1.7.2006, del Mod. F24 per i versamenti contributivi, si veda la nota Inpdap 27.6.2006, n. 11.

INDICAZIONI

modalit: per i contributi obbligatori e oneri rateali di ricongiunzione e riscatto, versamento presso le sezioni di Tesoreria Provinciale della Banca dItalia a cura del Tesoriere dellente; per il contributo di solidariet, versamento con bollettino di c/c postale intestato allInpdap.

16 Novembre mercoledinps CollAborAtori CoordinAti e venditori a domiCilio Contributi alla Gestione sepArAtA: per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di collaboratori a progetto e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi inps sui compensi di competenza di ottobre 2011 nelle seguenti misure: 17% in presenza di unaltra copertura previdenziale obbligatoria o di pensione diretta o indiretta (causale contributo C10); 26,72% in assenza di altra copertura previdenziale. Causale contributo CXX. inps lAvorAtori Autonomi oCCAsionAli con reddito superiore a e 5.000 Contributi alla Gestione sepArAtA: per i committenti dei soggetti che esercitano lattivit di lavoro autonomo occasionale, obbligati alliscrizione alla Gestione separata inps qualora il reddito annuo derivante da tale attivit superi e 5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti e 5.000 percepiti in ottobre 2011. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. inps AssoCiAnti in pArteCipAzione: per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di ottobre 2011 agli associati dopera tenuti alliscrizione alla Gestione separata inps (art. 43, L. 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps. n.b.: tali aliquote sono maggiorate dello 0,50% per i non pensionati e i non iscritti ad altre gestioni previdenziali. inps dAtori di lAvoro Contributi mensili: per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di ottobre 2011. modalit: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking. Si veda la Circ. Inps 9.2.2011, n. 30.

modalit: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

modalit: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

modalit: con il Mod. F24: on-line; mediante lhome banking. Causale DM10.

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AGEndA ScAdEnZE

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI segue 16 Novembre mercoled

INDICAZIONI

enpAls Contributi versAmento: per le aziende dello spettacolo, di esercizio cinematografico e per le societ sportive professionistiche, scade oggi il termine per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di ottobre 2011. Causale contributo: CCSP per sportivi professionisti; CCLS per lavoratori dello spettacolo. pesCAtori Autonomi versAmento Contributi: per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi inps dovuti per il mese di ottobre 2011. Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi. inpGi editori di QuotidiAni e periodiCi AGenzie di stAmpA Contributi: scade oggi il termine per versare i contributi dovuti allInpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in ottobre 2011 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura dAsm. Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori correnti, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo. CAsAGit Contributi GiornAlisti: scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di ottobre 2011. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite lapplicativo DAMS.

modalit: con il Mod. F24: on-line; mediante lhome banking.

modalit: con il Mod. F24: on-line; mediante lhome banking. modalit: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

modalit: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F02008053650 00400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma. modalit: con il Mod. F24: on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; mediante lhome banking.

inps ArtiGiAni e CommerCiAnti versAmento Contributi: per gli artigiani ed i commercianti iscritti alla gestione separata dellInps, scade oggi il termine per effettuare il versamento della terza rata trimestrale per il 2011 del contributo fisso sul reddito minimale, rispettivamente con i codici tributo AF e CF. Per la misura delle aliquote contributive per il 2011 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti si veda la Circ. Inps 10.2.2011, n. 34. inAil AutoliQuidAzione 2011 QuArtA rAtA: per i datori di lavoro che hanno optato per il versamento rateale, scade oggi il termine per il versamento della quarta rata ai fini del saldo 2010 e per lautoliquidazione del premio anticipato relativo al 2011.

modalit: con il Mod. F24: on-line; mediante lhome banking.

NOTA

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dellarticolo 6, co. 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 [CFF 7363a], dellarticolo 18, D.Lgs. 241/1997 [CFF 7419] e dellarticolo 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (decreto sviluppo). paolo sardi

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SOCIET IMMOBILIARIdi Carlo Delladio, Mario Jannaccone

Edizione 2011 della Guida dedicata allanalisi delle problematiche scali e contabili che le societ di costruzione e gestione di immobili si trovano a dover affrontare quotidianamente, aggiornata con le numerose, importanti novit scali che hanno interessato da ultimo la materia. In particolare la nuova disciplina delle societ di comodo prevista dalla Manovra di Ferragosto 2011. Sintesi operative, inquadramento civilistico, analisi ai ni delle singole imposte, modulistica utilizzabile, casi pratici risolti fanno della Guida uno strumento indispensabile per operare correttamente nel campo immobiliare.

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iMPOSTE sui REddiTi e iRAP

Imposte sui redditi e Irap

ACCONTI dIMPOSTA di NOVEMBRE DOVUTI per lANNO 2011di Mario Jannaccone

QUADRO NORMATIVOLart. 1, L. 23.3.1977, n. 97 [CFF 7316], ha introdotto nel nostro sistema tributario listituto relativo al versamento di imposta a titolo di acconto. La disciplina dei versamenti anticipati stata modificata pi volte, sia in merito alla misura degli acconti sia per quanto riguarda le modalit di versamento. Per il periodo dimposta 2011, la percentuale dellacconto Irpef pari al 99% e quella dellacconto Ires pari al 100%. Lacconto Irap dovuto per il 2011 per le persone fisiche e le societ di persone ed equiparate stabilito nella misura del 99%, mentre per i soggetti Ires nella misura del 100%. In base a quanto disposto dallart. 17, D.P.R. 7.12.2001, n. 435 [CFF 7123e], come sostituito dallart. 2, D.L. 15.4.2002, n. 63, conv. con modif. dalla L. 15.6.2002, n. 112, i versamenti di acconto dellIres, nonch quelli relativi allIrap, sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima rata non superi e 103.

ACConti dimpostA: in base alla vigente normativa in tema di acconti di imposta, il contribuente tenuto ad anticipare un acconto anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo. In sostanza, lentit dellacconto dimposta viene calcolata dal contribuente con riferimento alla dichiarazione dei redditi dellanno precedente, durante il quale non si conosce ancora lentit effettiva del reddito del periodo dimposta successivo. Al contribuente lasciata, tuttavia, la facolt di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali per lanno in corso. termini di versAmento per gli ACConti di novembre dovuti per il 2011: il versamento della seconda (o unica) rata degli acconti dovuti per il periodo dimposta 2011 ai fini irpef e irap va effettuato dal 2.11.2011 (in quanto l1.11 cade di giorno festivo) ed entro il 30.11.2011. Lappuntamento di novembre interessa anche i soggetti ires con esercizio coincidente con lanno solare. Per le societ di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con lanno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto , invece, lundicesimo mese dellesercizio o periodo di gestione.

Se, ad esempio, una S.r.l. ha un esercizio con inizio l1.8.2009 e con scadenza il 31.7.2010, il pagamento del secondo acconto doveva avvenire nel corso dellundicesimo mese, e cio entro il 30.6.2011. Gli esercizi sociali di durata superiore o inferiore allanno solare devono essere considerati come unico periodo dimposta ai fini della determinazione degli acconti. misure degli ACConti dimpostA per lAnno 2011: le diverse percentuali previste per gli acconti relativi al periodo dimposta 2011 sono riassunte nella tabella di pag. seg. irpeF bAse di CAlColo per lACConto e relAtivo versAmento in uniCA soluzione ovvero in due rAte: la base di calcolo per lacconto Irpef 2011 costituita dallimposta relativa al periodo dimposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti dimposta e delle ritenute alla fonte, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dellanno precedente. Lacconto dimposta deve essere versato, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in unica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti.

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iMPOSTE sui REddiTi e iRAP

ACCONTI 2011 MISUREtipo dimposta Irpef Ires Irap (persone fisiche e societ di persone) Irap (soggetti ires) percentuali acconto 2011 99% 100% 99% 100%

In particolare, gli acconti relativi allirpef devono essere versati in due rate di cui: la prima, pari al 40% dellacconto complessivo (99%), doveva essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per lesercizio precedente, tenendo presente che si rendeva dovuta solo se superiore a e 103; la seconda, che scade nel mese di novembre dellanno cui si riferisce lacconto, pari al 60% dellacconto complessivo dovuto (99%); , infatti, dovuta quando si effettuato il versamento della prima rata. Per stabilire se sia dovuto o meno lacconto irpef per lanno 2011, occorre controllare limporto indicato al rigo differenza del Modello unico 2011 pF (rigo rn33). Se questo importo: inferiore o uguale a e 51,65, non dovuto acconto; superiore a e 51,65, ma inferiore o uguale a e 257,52, si rende dovuto lacconto in unica soluzione entro il 30.11.2011; superiore a e 257,52, lacconto deve essere versato in due rate: la prima rata andava pagata nella misura del 40% dellacconto complessivo (pari al 99%), entro il 16.6.2011 senza maggiorazione, ovvero dal 17.6 al 18.7.2011 (il 16 cadeva di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%. Con il D.P.C.M. 12.5.2011 il versamento dellacconto stato prorogato, per le persone fisiche e le societ di persone, al 6.7.2011 senza maggiorazione e al 5.8.2011 con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda rata, nella misura del 60% dellacconto complessivo (pari al 99%), si paga entro il 30.11.2011. versAmento dellACConto in bAse al metodo storiCo: la determinazione dellacconto dovuto

per lanno 2011 va calcolato, in linea generale, mediante ricorso al metodo storico che consiste nellapplicazione di una percentuale sul debito fiscale del 2010 al netto delle detrazioni, dei crediti dimposta e delle ritenute subite. riCAlColo dellACConto irpeF in bAse al reddito presunto: per espressa previsione normativa, al contribuente consentita la possibilit di commisurare lacconto sullimposta presumibilmente dovuta per lanno in corso, sempre al netto di detrazioni, crediti dimposta e ritenute dacconto subite. In sostanza, per ricalcolare lacconto dimposta, si deve considerare la situazione reddituale dellintero anno 2011, e ci non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai maggiori oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese per interventi di ristrutturazione edilizia o per il risparmio energetico) per riduzioni di aliquote, detrazioni e crediti dimposta, costi e spese di rilevante importo sostenuti nellesercizio dimpresa o di lavoro autonomo, componenti reddituali soggetti a tassazione separata, ecc. Inoltre, limporto da versare come seconda rata di acconto pu essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purch lacconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di irpef per lanno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nellanno in corso non tenuto al versamento dellacconto. bene ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dellacconto si va incontro allapplicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dellimporto non versato, oltre agli interessi legali). ipotesi di esonero dal versAmento dellACConto: sono esonerati dallobbligo di versamento dellacconto i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: nel 2010 hanno cessato lattivit e non hanno

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iMPOSTE sui REddiTi e iRAP

altri redditi per il 2011; nel 2010 non hanno conseguito redditi, ad esempio per inizio attivit nel 2011; per lanno 2010 non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi, non essendo obbligati, perch: nel 2010, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta allatto della dichiarazione, avendo gi subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito dimposta; hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, limposta (al netto di detrazioni, crediti dimposta e ritenute). Inoltre, sono esonerati dal versamento dellacconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra l1.1.2011 e il 30.11.2011. Condizione essenziale per il versamento dellacconto che il soggetto dimposta esista nel momento in cui lacconto stesso dovuto; tale obbligo non si trasferisce agli eredi (C.M. 31.10.1977, n. 96). Se il decesso del contribuente avvenuto dopo il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto e il pagamento dellacconto stato effettuato dallo stesso contribuente, gli eredi che presenteranno la dichiarazione dei redditi del de cuius potranno scomputare la prima rata di acconto.

eFFetti della CedolAre seCCA sulla determinAzione dellACConto irpeF: come precisato nella C.M. 1.6.2011, n. 26/E, con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo regime della cedolare secca, visto lobbligo di versamento in acconto dell85% della cedolare secca dovuta per il periodo dimposta 2011, lacconto irpef per il medesimo periodo dimposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99% dellirpef dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per lintero periodo dimposta. Se nel 2011 per determinati immobili abitativi il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo dimposta (per esempio, per i mesi da settembre a dicembre 2011) non si dovr considerare il reddito fondiario prodotto dai medesimi immobili nella corrispondente parte del periodo di imposta 2010. A tale riguardo si rinvia agli esempi proposti nella C.M. 26/E/2011.

ACConto ires: diversamente dalle persone fisiche e dalle societ di persone, i soggetti ires possono avere un periodo di gestione non coincidente con lanno solare. Lacconto ires per il periodo dimposta in corso al 31.12.2011 (anno 2011 per esercizi solari) stabilito in misura pari al 100% dellimposta relativa al periodo dimposta precedente, al netto dei crediti dimposta e delle ritenute dacconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dellesercizio precedente. Gli acconti dimposta devono essere versati, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in ununica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti. Pertanto, gli acconti Ires devono essere versati in due rate di cui: la prima, pari al 40% dellacconto complessivo (100%), entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per lesercizio precedente, tenendo presente che si rende dovuta solo se superiore a e 103; la seconda, pari al 60% dellacconto complessivo (100%), che scade nel mese di novembre dellanno cui si riferisce lacconto per i soggetti Ires con esercizio coincidente con lanno solare; in caso di esercizio non coincidente con lanno solare, la seconda rata va versata entro lundicesimo mese dellesercizio o periodo di gestione. Limporto dovuto a titolo di seconda rata , invece, pari allacconto complessivo quando non si reso operante lobbligo di versamento della prima rata. Per determinare leventuale obbligo di acconto Ires per il periodo dimposta 2011, per le societ di capitali ed enti commerciali, si dovr considerare limporto indicato nel rigo rn17 del Modello unico 2011 sC. Se detto importo: inferiore o uguale a e 21, lacconto non dovuto; superiore a e 21, ma inferiore o uguale a e 257, dovuto lacconto in unica soluzione entro il 30.11.2011, o nellundicesimo mese dellesercizio per i soggetti con periodo dimposta non coincidente con lanno solare, nella misura del 100%; superiore a e 257, lacconto deve essere versato in due rate: prima rata nella misura del 40% dellacconto complessivo (pari al 100%), entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per lesercizio precedente; seconda rata nella misura del 60% dellac-

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conto complessivo (pari al 100%), entro lundicesimo mese dellesercizio (entro il 30.11.2011 per i soggetti con esercizio coincidente con lanno solare). Si ritiene utile evidenziare che, per determinare leventuale obbligo del versamento di acconto Ires per gli enti non commerciali, occorre considerare limporto indicato nel rigo rn28 del Modello unico 2011 enC, nel rispetto delle regole sopra specificate. riCAlColo dellACConto ires in relAzione al reddito presunto: anche ai fini ires, il contribuente ha la possibilit di commisurare lacconto allimposta presumibilmente dovuta per lesercizio in corso, sempre al netto dei crediti dimposta e delle ritenute dacconto (cd. metodo previsionale). In alcuni casi, il calcolo dellacconto con il metodo previsionale deve tenere conto di quanto stabilito dallart. 13, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 [CFF 6900], secondo il quale gli acconti Ires, qualora la societ di capitali abbia conseguito interessi, premi ed altri frutti dei titoli indicati nellart. 1 del medesimo D.Lgs. [CFF 6888], devono essere determinati non tenendo conto del 70% delle ritenute subite sui titoli sopramenzionati. La stessa disposizione si applica ai soci di societ di persone. A tale riguardo opportuno evidenziare che anche chi sceglie di calcolare lacconto Ires in base al metodo previsionale deve, comunque, considerare le nuove disposizioni normative, atteso che la stima della riduzione del reddito 2011 rispetto a quello dellesercizio precedente deve essere effettuata tenendo conto delle nuove norme. trAspArenzA FisCAle e ConsolidAto FisCAle nella determinAzione dellACConto: particolare importanza rivestono nella determinazione degli acconti gli istituti della trasparenza fiscale e del consolidato fiscale. trasparenza fiscale: per le societ di capitali che, ai sensi dellart. 115, D.P.R. 917/1986 [CFF 5215], hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, per quanto riguarda la determinazione degli acconti, in virt di quanto disposto dal co. 7 del citato articolo, nel primo esercizio di validit dellopzione lacconto deve essere versato sia dalla partecipata che dai soci, secondo le regole ordinarie. Per la determinazione dellacconto con il criterio storico rilevano gli imponibili propri ante trasparenza dei singoli soggetti optanti, inclusa la societ partecipata.

pata intenda applicare il criterio previsionale, dovr fare riferimento allimposta che si sarebbe determinata in assenza dellopzione. Lacconto Ires versato dalla partecipata per il primo periodo di trasparenza pu essere scomputato pro-quota da ciascun partecipante in relazione allIrpef dovuta sui redditi imputati per trasparenza. Negli esercizi successivi, in cui lopzione ha efficacia, la societ partecipata non risulta obbligata al versamento degli acconti Ires; i soci dovranno continuare a calcolare lacconto Irpef normalmente. Terminato il triennio, in caso di mancato rinnovo dellopzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto (societ partecipata e soci) assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dellopzione (art. 115, co. 7, D.P.R. 917/1986). Si ricorda che la societ trasparente in ogni caso obbligata al versamento dellacconto irap. Consolidato fiscale: in caso di esercizio dellopzione per il consolidato fiscale, agli obblighi di versamento dellacconto tenuta esclusivamente la societ controllante (che rappresenta lunico soggetto obbligato verso lErario, ossia lunico soggetto nei cui confronti vengono applicate le sanzioni per insufficiente versamento). Per il primo esercizio, la determinazione dellacconto dovuto dalla controllante effettuata ai sensi dellart. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF 5218], sulla base dellimposta al netto delle detrazioni, dei crediti dimposta e delle ritenute dacconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societ singolarmente considerate. In ogni caso, consentita lapplicazione delle disposizioni che permettono di calcolare lacconto con il criterio previsionale. ACConti e detAssAzione tremonti-ter: come precisato nella C.M. 27.10.2009, n. 44/E il calcolo degli acconti per i periodi dimposta 2010 e 2011 va effettuato senza tener conto degli effetti derivanti dallagevolazione Tremonti-ter. ACConto irAp: per lacconto irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi ed il relativo versamento va effettuato con le modalit e nei termini per queste fissati.

Ai sensi dellart. 9, co. 1, D.M. 23.4.2004 [CFF 6033], anche nel caso in cui la societ parteci-

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In particolare, lacconto Irap delle persone fisiche e delle societ di persone, per lanno 2011, pari al 99% del rigo Imposta dovuta della dichiarazione Irap, mentre per i soggetti ires lacconto Irap pari al 100% del rigo Imposta dovuta della stessa dichiarazione. Lacconto Irap non deve essere versato se limporto indicato nel rigo Imposta dovuta della dichiarazione Irap: inferiore a e 51,65, per le persone fisiche e le societ di persone; inferiore a e 21, per i soggetti ires (societ di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati). Come noto, la dichiarazione irap va presentata in via autonoma. Infatti il modello irap 2011 unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, societ o enti), differenziandosi solo nei quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati. Il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dellimposta e ai dati concernenti il versamento , invece, uno solo (Quadro ir). In particolare, il rigo di riferimento per la determinazione dellacconto il rigo ir22 per persone fisiche, societ di persone, societ di capitali ed enti non commerciali. ACConto irAp su bAse previsionAle: per quanto riguarda la possibilit di calcolare lacconto Irap in base ad una stima del valore della produzione netta 2011, va evidenziato che non vi alcun impedimento legislativo per il contribuente di sanare, avvalendosi del ravvedimento operoso, il mancato o minor versamento degli acconti Irap utilizzando il metodo previsionale. Se, per, il contribuente sceglie di calcolare lacconto Irap su base previsionale, si rende comunque necessario verificare la congruit del versamento considerando le nuove disposizioni. Contribuenti minimi: i soggetti che, nel 2011, hanno adottato il regime fiscale dei contribuenti minimi sono tenuti alla determinazione dellacconto Irpef 2011, senza considerare ladesione al regime dei minimi. Lunica modalit di determinazione dellacconto per lanno di accesso il metodo storico, con esclusione di quello previsionale. I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi a decorrere dal periodo dimposta

precedente (2010) e lo applicano anche per il 2011, sono tenuti al versamento dellacconto con riferimento allimposta sostitutiva del 20% risultante dal Quadro Cm (rigo Cm18 Imposta a debito) del Modello unico 2011 pF. Per il pagamento dellacconto di imposta sostitutiva si applicano le stesse modalit e termini previsti per i soggetti Irpef. Si ricorda che i soggetti che si avvalgono del regime fiscale dei contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dellacconto ai fini irap. modAlit di versAmento: per il versamento degli acconti irpef, ires, irap e imposta sostitutiva (contribuenti minimi) deve essere utilizzato il mod. F24. Per i titolari di partita Iva il versamento dellacconto irpef, ires e irap va effettuato esclusivamente con modalit telematiche. possibile compensare liberamente limporto dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente sia titolare. CodiCi tributo da utilizzAre: i codici tributo da indicare nel mod. F24 sono i seguenti: 4034 irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 2002 ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 3813 irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 1799 imposta sostitutiva acconto seconda rata o acconto in unica soluzione. rAvvedimento operoso: per il mancato, insufficiente o tardivo versamento dellacconto, il contribuente pu avvalersi del ravvedimento operoso. Se il versamento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine, il contribuente pu utilizzare il cd. ravvedimento sprint, introdotto dal D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, che consente di pagare una sanzione ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia al 2% giornaliero. In caso di ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza) la sanzione del 30% ridotta ad 1/10, cio al 3%. In caso di ravvedimento lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa allanno della violazione) la sanzione del 30% ridotta ad 1/8, cio al 3,75%.

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MAnOVRA di FERRAGOSTO

Manovra di Ferragosto

PROFESSIONISTI OMESSA FATTURAZIONE e RELATIVE SANZIONIdi Luigi Galluccio e Gavino Putzu

QUADRO NORMATIVOLa Manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011) ha introdotto una specifica sanzione accessoria per i professionisti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali per la mancata emissione della fattura. In particolare, nel caso in cui siano contestate 4 distinte violazioni allobbligo di fatturazione in giorni diversi nellarco di un quinquennio, disposta la sospensione dallalbo/ordine da 3 giorni ad 1 mese (che passa da 15 giorni a 6 mesi in caso di recidiva). Il provvedimento immediatamente esecutivo e non sanabile definendo in via agevolata la sanzione principale; in caso di studio associato, la sospensione opera in capo a tutti i professionisti associati.

ComportAmento sAnzionAto: il D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 (Manovra di Ferragosto), ha introdotto una sanzione accessoria per i professionisti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali per la mancata emissione della fattura. La nuova sanzione attiene allobbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi, ossia della fattura (ancorch diversamente denominata, ad es. parcella), mentre non rientrano nella fattispecie e, di conseguenza, nel computo delle 4 violazioni nel quinquennio, violazioni diverse, quali la tardiva emissione del documento. Dubbi sussistono invece sulla possibilit di assimilare alla omessa fatturazione la sottofatturazione, ossia lemissione della fattura con corrispettivi inferiore a quelli reali. In ogni caso, la mancata emissione della fattura deve essere contestata: in giorni diversi, per cui la mancata emissione di pi fatture riferibile al medesimo giorno considerata come unica violazione; allinterno di un quinquennio, per cui non devono essere sommate violazioni avvenute a distanza superiore a 5 anni.

Per rendere applicabile la sanzione della sospensione dal relativo albo/ordine poi, devono essere contestate almeno 4 violazioni nel quinquennio. Le nuove disposizioni, volte ad inasprire la lotta allevasione fiscale, si applicano a partire dalle violazioni contestate dal 13.8.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011. quindi da tale data e con una proiezione a 5 anni che il professionista che commette 4 violazioni accertate in giorni diversi sar soggetto allapplicazione della sanzione accessoria della sospensione. Trattandosi di una disposizione di carattere sanzionatorio da escludersi qualsiasi retroattivit alle contestazioni gi intervenute al 13.8.2011 mentre qualche dubbio desta lapplicabilit alle violazioni commesse prima del 13.8.2011 ma contestate solo successivamente. Il problema non di poco conto per i professionisti, nei cui confronti le violazioni della specie sono di norma contestate allesito dellesame delle risultanze contabili nellambito di un controllo contabile. A differenza dei commercianti, per i quali

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lobbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale scatta dal momento in cui vi la consegna dei beni o lultimazione della prestazione, per i professionisti coincide con quello del pagamento delle prestazioni effettuate. La sanzione in commento non peraltro una novit nel panorama dellordinamento tributario italiano atteso che una norma del tutto analoga prevista dallart. 12, co. da 2 a 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997 [CFF 9460] anche per i soggetti obbligati a rilasciare scontrino/ricevuta fiscale. Anche per questi ultimi, infatti, qualora siano contestate 4 distinte violazioni allobbligo di emettere scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi nellarco di un quinquennio scatta la sospensione della licenza/autorizzazione allesercizio dellattivit da 3 giorni ad 1 mese. In questo caso non per prevista la recidiva, bens unaggravante. Se limporto complessivo dei corrispettivi contestati superiore a e 50.000, infatti, la sospensione da 1 a 6 mesi. proFessionisti interessAti: la nuova sanzione rivolta ai professionisti per i quali lesercizio dellattivit subordinato alliscrizione ad appositi albi ovvero ad ordini professionali, quali commercialisti, avvocati, medici, consulenti del lavoro, ingegneri ecc. Al contrario, dovrebbero essere esclusi quei professionisti che svolgono unattivit per la quale la legge non richiede lobbligatoria iscrizione ad un albo o ordine professionale, come gli esperti tributaristi, nonch gli imprenditori iscritti obbligatoriamente in un pubblico registro come, ad esempio, i promotori finanziari ed i mediatori. Per quanto attiene poi alle violazioni commesse nellesercizio dellattivit professionale in forma associata, qualora il compenso sia afferente allo studio associato e non allattivit in proprio di un singolo associato, la sanzione applicata nei confronti di tutti i professionisti associati. sAnzione previstA: la norma introdotta dalla manovra di Ferragosto prevede la sospensione dallalbo ovvero dallordine professionale per un periodo che varia da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese nel caso della prima applicazione, che passa da 15 giorni a 6 mesi in caso di recidiva. Per rafforzare la forza dissuasiva della disposizione, il Legislatore ha poi previsto che,

in deroga alle norme generali che regolano la disciplina sanzionatoria (art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997 [CFF 9482]), le quali prevedono che le sanzioni accessorie siano applicabili solo quando il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo e, quindi, solo laddove il provvedimento non sia impugnato oppure sia diventato definitivo a seguito di sentenza, la sospensione dallalbo/ordine risulta immediatamente esecutiva dal momento in cui viene accertata la quarta contestazione nel quinquennio. Non c, di conseguenza, alcuna necessit di attendere lesito delleventuale con