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TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Specializzata in materia di Imprese, composto dei Signori: Dott.ssa Maria Mura Presidente Dott. Ignazio Tamponi Giudice rel. Dott. Antonio Dessì Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n.2559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2013, promossa da: FALLIMENTO MAESTRALE REAL ESTATE MAESTRALE RE S.R.L., in persona del Curatore dott. Edoardo Sanna, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del procuratore avvocato Giampiero Tronci che lo rappresenta, giusta autorizzazione resa con decreto del giudice delegato del 28.11.2012, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine dell’atto di citazione, e lo difende. ATTORE CONTRO ARGIOLAS GABRIELE ed ARGIOLAS FEDERICO, quest’ultimo giusta procura del 23.03.2012 a rogito Notaio Gorini in persona del procuratore Argiolas Gabriele, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dei procuratori avvocati Alberto Turno e Manuele Mulas che li rappresentano, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, e li difendono. CONVENUTI All’udienza del 05.02.2016 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI Nell'interesse dell’attrice: “Si richiamano le conclusioni formulate nella prima memoria ex. Art 183 co. VI c.p.c. depositata in data 12.09.14: (Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa e previe le opportune declaratorie: Firmato Da: MURA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3407a - Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 71274 Sentenza n. 1979/2016 pubbl. il 22/06/2016 RG n. 2559/2013 http://bit.ly/2dViYoU
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Sentenza n. 1979/2016 pubbl. il 22/06/2016 RG n. …...2016/06/22  · Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico rilevando, in primo luogo, che, con decreto inaudita altera parte reso

Jul 15, 2020

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TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Specializzata in materia di Imprese, composto dei Signori:

Dott.ssa Maria Mura Presidente

Dott. Ignazio Tamponi Giudice rel.

Dott. Antonio Dessì Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno

2013, promossa da:

FALLIMENTO MAESTRALE REAL ESTATE – MAESTRALE RE – S.R.L., in

persona del Curatore dott. Edoardo Sanna, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso

lo studio del procuratore avvocato Giampiero Tronci che lo rappresenta, giusta

autorizzazione resa con decreto del giudice delegato del 28.11.2012, in forza di procura

speciale alle liti apposta a margine dell’atto di citazione, e lo difende.

ATTORE

CONTRO

ARGIOLAS GABRIELE ed ARGIOLAS FEDERICO, quest’ultimo giusta procura

del 23.03.2012 a rogito Notaio Gorini in persona del procuratore Argiolas Gabriele,

entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dei procuratori avvocati

Alberto Turno e Manuele Mulas che li rappresentano, in forza di procura speciale alle

liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, e li difendono.

CONVENUTI

All’udienza del 05.02.2016 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell’attrice:

“Si richiamano le conclusioni formulate nella prima memoria ex. Art 183 co. VI

c.p.c. depositata in data 12.09.14: (Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza

disattesa e previe le opportune declaratorie:

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A) in via principale, ai sensi degli artt. 782, 1325, n. 4) e 1418, 2° comma, Cod. Civ.,

dichiarare la nullità degli atti di cessione del credito a titolo gratuito per cui è causa,

stipulati, il primo, in favore del Sig. Gabriele Argiolas, e, il secondo, in favore del Sig.

Federico Argiolas, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla titolarità, in capo al

Fallimento attore, del diritto di credito oggetto di alienazione;

B) in via subordinata, ai sensi degli artt. 64 e/o 66 L.F. e 2901 Cod. Civ., dichiarare

l’inefficacia, nei confronti del Fallimento attore, degli atti di cessione del credito a titolo

gratuito per cui è causa, stipulati, il primo, in favore del Sig. Gabriele Argiolas, e, il

secondo, in favore del Sig. Federico Argiolas;

C) In via subordinata rispetto alle domande proposte sub A) e B), ai sensi degli artt.

223, 1° comma, L.F. - in relazione all’art. 216, 1° comma, n. 1) L.F. - nonché 2476 e/o

2043 Cod. Civ., condannare il Sig. Gabriele Argiolas al risarcimento, in favore del

Fallimento attore, dei danni subiti dalla società e/o dai creditori sociali, da quantificarsi

in complessivi € 1.991.950,78, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che

risulterà accertata in corso di causa; altresì, in via solidale, condannare il Sig. Federico

Argiolas al risarcimento del medesimo danno, da quantificarsi in complessivi €

1.905.106,00, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in

corso di causa.

Con condanna dei convenuti al pagamento degli interessi legali maturati dalla data

dei fatti oggetto della presente domanda e maturandi fino al saldo, con rivalutazione

monetaria delle somme dovute.

D) In via subordinata rispetto alle domande proposte sub A), B) e C), ai sensi degli

artt. 223, 1° comma, L.F. - in relazione all’art. 216, 1° comma, n. 2) L.F. - nonché 2476

e/o 2043 Cod., condannare il Sig. Gabriele Argiolas al risarcimento, in favore del

Fallimento attore, dei danni subiti dalla società e/o dai creditori sociali, da quantificarsi

in complessivi € 1.991.950,78, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che

risulterà accertata in corso di causa.

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Con condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali maturati dalla data

dei fatti oggetto della presente domanda e maturandi fino al saldo, con rivalutazione

monetaria delle somme dovute.

E) In via subordinata rispetto a tutte le superiori domande, previo accertamento della

violazione, da parte del Sig. Gabriele Argiolas, del precetto dettato dall’art. 2467 Cod.

Civ., condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei

creditori sociali, da quantificarsi in complessivi € 1.991.950,78, o in quell’altra somma,

maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, ovvero, comunque,

dichiarare l’inefficacia e/o la nullità della cessione del credito societario in favore del

medesimo convenuto.

In tutti i casi, condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali, ivi comprese

quelle relative al precedente procedimento cautelare”. ).

Nell'interesse dei convenuti:

Si riportano integralmente le conclusioni, deduzioni ed eccezioni spiegate negli

scritti difensivi e nei verbali d’udienza, si insiste per l’ammissione dei mezzi istruttori e

per . . . . dei documenti prodotti da controparte con le note autorizzate depositate in data

15.5.2014 (" Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:

In via preliminare: Disporre la sospensione del procedimento de quo ai sensi dell’art.

295 c.p.c. per le ragioni di cui all’espositiva;

Nel merito: Rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le

ragioni di cui all’espositiva;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.).

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1.Con atto di citazione notificato in data 22.03.2013 il Fallimento Maestrale Real

Estate – Maestrale RE – S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale

Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico rilevando, in primo luogo, che, con decreto

inaudita altera parte reso in data 24.12.12, e successivamente confermato con

ordinanza in data 24.01.13, il Tribunale aveva autorizzato il sequestro conservativo nei

confronti dei convenuti, sino alla concorrenza di € 2.500.000,00.

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In secondo luogo ha esposto, che:

il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 27/2012, aveva dichiarato il Fallimento della

Maestrale Real Estate – Maestrale RE – s.r.l., la quale, in virtù del contratto di appalto

per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius stipulato in data

01.02.2007 con la committente Solares S.r.l., aveva maturato nel corso degli anni 2008-

2009, nella sua qualità di General Contractor, un credito a titolo di corrispettivo pari ad

€ 1.991.950,78;

con scrittura privata del 25.06.2010 Argiolas Gabriele, nella sua qualità di

Amministratore Unico della Maestrale Re S.r.l., aveva disposto la cessione, a titolo

gratuito e in favore di sé medesimo, del suddetto credito e, con successiva scrittura

privata del 10.01.2011, aveva poi provveduto all’ulteriore cessione, sempre a titolo

gratuito, del medesimo diritto di credito (ridottosi ad € 1.905.106,00) in favore del

proprio figlio Argiolas Federico;

l’Argiolas Federico si era attivato, in sede giudiziale (richiedendo ed ottenendo

l’emissione da parte del Tribunale di Cagliari del decreto ingiuntivo n. 2023/12), al fine

di riscuotere il credito dalla Solares S.r.l. e, in tale contesto, la società debitrice aveva

proposto tempestiva opposizione contestando, nello specifico, l’immediata esigibilità

del credito.

Tanto premesso, il Fallimento ha domandato che il Tribunale dichiarasse la nullità di

entrambi i suddetti atti di cessione ovvero l’inefficacia degli stessi ai sensi degli artt. 64

e /o 66 L.F., nonché 2901 c.c. ovvero, ancora, accertasse la responsabilità dei convenuti

ai sensi degli artt. 223 c. 1 L.F. e/o 2476 e 2043 c.c., con conseguente condanna degli

stessi al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori e, da

ultimo, ha precisato che il Curatore intendesse esercitare l’azione prevista dall’art. 146

L.F.

In relazione alla nullità delle cessioni del credito, parte attrice ha rilevato che

entrambe integrassero, in virtù della gratuità del titolo, atti di donazione di non modico

valore e, per tale motivo, avrebbero dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma dell’atto

pubblico richiesta dall’art. 782 c.c..

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In subordine, il Fallimento ha domandato la dichiarazione dell’inefficacia delle

suddette cessioni di credito in forza dell’operatività, in primo luogo, dell’art. 64 L.F.,

nonché, in secondo luogo, degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. a causa del grave pregiudizio

che detti atti avevano arrecato alle ragioni dei creditori sociali (l’attore ha evidenziato

che, vista la gratuità dell’atto, fosse superflua l’indicazione sulla consapevolezza, in

capo all’avente causa, del carattere lesivo dell’atto, e che la coincidenza soggettiva tra il

legale rappresentante della società cedente e il cessionario del credito rendesse palese la

sussistenza della scientia damni nonché di una dolosa preordinazione a discapito dei

creditori sociali).

Sul presupposto della dichiarazione di inefficacia del primo atto di cessione del

credito, ha rilevato che dovesse essere dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 co. 4

c.c., anche il secondo atto di disposizione effettuato in data 10.01.2011 in quanto atto a

titolo gratuito posto in essere nell’evidente consapevolezza, in capo all’avente causa

(figlio del cedente/Amministratore Unico della società fallita), del pregiudizio arrecato,

nonché atto con il quale l’Argiolas Gabriele aveva inteso sottrarre parte considerevole

del proprio patrimonio alla garanzia delle ragioni di credito che, in virtù dell’esercizio

delle azioni risarcitorie di cui al presente giudizio, avrebbero potuto essere esercitate in

favore della società e dei creditori sociali.

In relazione alla responsabilità risarcitoria configurabile in capo ai convenuti, il

Fallimento ha rilevato, innanzitutto, come il primo atto di disposizione posto in essere

dall’Argiolas Gabriele nella sua qualità di Amministratore Unico integrasse un’ipotesi

di distrazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 223 c. 1 L.F., nonché ai sensi

dell’art. 2043 c.c. e, considerata la violazione palesemente dolosa dei doveri imposti

dalla legge agli amministratori (nello specifico del dovere di garantire la conservazione

dell’integrità del patrimonio sociale), anche delle previsione di cui all’art. 2476 c.c., con

conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per i danni subiti dalla

società e dalla massa dei creditori.

In secondo luogo, l’attore ha rilevato che il suddetto carattere doloso e la

conseguente responsabilità solidale con l’amministratore ai sensi dell’art. 2043 c.c.,

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fosse riferibile anche alla condotta dell’Argiolas Federico, beneficiario finale

dell’attività distrattiva operata dal di lui padre Argiolas Gabriele.

1.1.Con comparsa di risposta depositata in data 20.12.2010 entrambi i convenuti si

sono costituiti in giudizio (Gabriele Argiolas in proprio ed in qualità di procuratore del

figlio Argiolas Federico) e si sono opposti nel merito all’accoglimento delle avverse

domande sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.

In via preliminare i convenuti hanno domandato la sospensione del procedimento ai

sensi dell’art. 295 c.p.c. (al fine di permettere la definizione del procedimento pendente

n. 8591/2012 tra l’Argiolas Federico e la Solares S.r.l. e/o della relativa CTU) e, inoltre,

hanno eccepito la conformità all’originale della copia dei documenti doc. 3 (“Contratto

di Appalto del 01.02.2007”), doc. 4 (“Atto di cessione di credito a titolo gratuito del

25.06.2010”) e doc. 5 (“comunicazione di avvenuta cessione del credito del

28.06.2010”) allegati da parte attrice all’atto di citazione e li hanno disconosciuti.

In relazione al doc. 4 (“Atto di cessione di credito a titolo gratuito del 25.06.2010”)

hanno rilevato che:

- la cessione tra la Maestrale RE S.r.l. e l’Argiolas era avvenuta in data 05.01.2010 e

non in data 25.06.2010 come risultava dal suddetto doc. 4, il quale, oltre ad essere stato

disconosciuto nel presente giudizio, era stato già disconosciuto nel procedimento n.

8591/2012 pendente innanzi al Tribunale di Cagliari (dott. Tamponi);

- nel documento del 25.06.2010 era stato indicato che il credito fosse maturato “a

seguito di lavori e forniture effettuati tra il 2008 e il 2009” mentre l’appalto per

l’esecuzione delle opere realizzative dell’albergo sito in Villasimius era stato

sottoscritto nel 2007 e nello stesso anno la Maestrale RE aveva eseguito opere ed

emesso fatture in favore della Solares S.r.l., la quale non solo non le aveva mai

contestate, ma le aveva anzi utilizzate contabilmente al fine di ottenere i rimborsi IVA

negli anni 2007, 2008 e 2009, mentre nella cessione del 05.01.2010 era stato, invece,

correttamente indicato che la Maestrale RE S.r.l. aveva maturato il credito “a seguito di

lavori e forniture effettuate dall’anno 2007 fino al mese di luglio 2009”;

- nell’art. 4 della cessione del 25.06.2010 risultava mancante la locuzione contenuta,

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invece, nell’art. 4 della cessione del 05.01.2010 in base alla quale la Tore Stefania, in

qualità di socio unico della Maestrale Re S.r.l. al momento della maturazione dei crediti

nei confronti della Solares, aveva rinunciato totalmente a ogni rivalsa a qualsiasi titolo

sui suddetti crediti;

- nel documento prodotto dall’attore mancava la sottoscrizione della Tore apposta,

invece, nella cessione del 05.01.2010 (sottoscrizione confermata dalla stessa Tore con

testimonianza nel giudizio n. 8591/2012);

- la cessione prodotta dal Fallimento risultava contraria al contenuto del contratto

irrevocabile sottoscritto dai Dell’Acqua e Argiolas, nonché dai Foddis, Casula e Tore in

qualità di testimoni i quali, all’udienza del 18.11.2013 ( proc. N. 8591/2012) avevano

confermato tali circostanze.

In relazione al doc. 5 (“comunicazione di avvenuta cessione del credito del

28.06.2010”) parte convenuta ha rilevato che:

-tale documento fosse una nota nella quale non era presente la sottoscrizione

dell’Argiolas Gabriele, ma solo una riproduzione della firma dello stesso ricavata

elettronicamente, e che il suddetto documento si ponesse in contrasto con l’effettiva

comunicazione del credito ceduto (Maestrale/Argiolas) avvenuta in data 7.01.2010 sia

tramite raccomandata a mano sottoscritta per ricevuta dal Dell’Acqua (amministratore

della Solares), sia tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

Nel merito, il convenuto ha contestato la qualificazione a titolo gratuito delle cessioni

prospettata dall’attore in quanto la cessione del 05.01.2010 era in realtà da qualificarsi

come una cessione pro soluto con la quale la Maestrale RE S.r.l. aveva estinto il proprio

debito con l’Argiolas Gabriele sorto in seguito ai finanziamenti (per importo superiore

ad € 2.000.000,00) ricevuti dall’Argiolas al fine di poter realizzare le opere oggetto del

sopracitato contratto di appalto in quanto i corrispettivi maturati per le opere eseguite

non erano stati pagati dalla committente Solares srl.

In relazione a tali crediti l’Argiolas aveva richiesto alla Solares srl la restituzione

delle somme dovute con racc. del 28.06.2010: tale raccomandata aveva, quindi, come

contenuto la diffida al pagamento delle somme dovute e non, come indicato dall’attore,

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la mera comunicazione dell’avvenuta cessione.

Parte convenuta ha altresì rilevato che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di un

negozio misto a donazione, in ogni caso l’eventuale arricchimento patrimoniale sarebbe

stato da considerarsi in capo alla Maestrale RE S.r.l., la quale aveva beneficiato di un

finanziamento da parte dei soci e si era liberata della conseguente obbligazione

mediante la semplice cessione pro soluto di un credito vantato nei confronti della

Solares.

In relazione alla seconda cessione con la quale, in data 10.01.2011, l’Argiolas

Gabriele aveva ceduto il credito vantato nei confronti della Solares srl (ammontante ad

€ 1.905.106,00) al di lui figlio Argiolas Federico, parte convenuta ha rilevato che non

potesse qualificarsi come cessione a titolo gratuito ma, bensì, come corrispettivo

dell’assistenza morale e spirituale dovuta dal figlio nei confronti del padre in forza del

contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato tra i due in considerazione

dell’invalidità del genitore (l’Argiolas Gabriele infatti era affetto da invalidità al 64%,

con aggravamento in corso al 74%).

Tale seconda cessione era stata formalmente accettata dalla Solares srl tramite

sottoscrizione della raccomandata in data 12.01.2011 da parte del Dall’Acqua, nella sua

qualità di Amministratore Unico della società.

1.2. A fronte dell’avverso disconoscimento dei documenti sopra richiamati, parte

attrice nella sua prima difesa utile (la memoria depositata in data 15 maggio 2014) ha

proposta istanza di verificazione producendo a dimostrazione della veridicità della

scrittura del 25.6.2010 il verbale dell’assemblea ordinaria della Solares srl tenutasi in

Iglesias in data 18.11.2010 contenente delle dichiarazioni dell’Argiolas Gabriele in

ordine all’avvenuta cessione del credito in data 25.6.2010.

Tale verbale assembleare è stato fatto oggetto all’udienza del 20.5.2014 di espresso

disconoscimento da parte dell’Argiolas Gabriele - il quale ha sostenuto di non avere

sottoscritto il relativo verbale in quanto non presente in quella data in Sardegna – a cui è

seguita all’udienza del 4.7.2014 istanza di verificazione da parte dell’attore.

1.3. In corso di causa è stato accolto il ricorso con cui parte attrice ha domandato la

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Page 9: Sentenza n. 1979/2016 pubbl. il 22/06/2016 RG n. …...2016/06/22  · Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico rilevando, in primo luogo, che, con decreto inaudita altera parte reso

nomina di un custode dei beni mobili (costituiti dalla quota nominale pari ad euro

22.500,00 della società Solares srl di proprietà dell’Argiolas Federico) oggetto del

sequestro conservativo di cui all’ordinanza del 24.1.2013.

1.4. La causa, dopo che con ordinanza in data 29.5.2014 è stata respinta l’istanza

formulata da parte convenuta ai sensi della’art.295 cpc , istruita mediante produzioni

documentali è stata, infine, tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti come in

epigrafe trascritte.

2. Il Fallimento di Maestrale RE srl ha proposto nei confronti dei convenuti diverse

domande (tra le quali anche quelle formulate ai sensi degli artt.146 l.f. e 2476 c.c.

idonee a radicare la competenza della sezione specializzata in materia di imprese anche

in ordine a tutte le restanti domande) di cui la prima, proposta in via principale rispetto a

tutte le restanti proposte in via di gradata subordinazione, ha ad oggetto la dichiarazione

di nullità di due distinti contratti di cessione di credito per difetto della forma imposta

per legge agli atti di donazione.

Si tratta di due contratti aventi ad oggetto, il primo, la cessione del credito maturato

dalla società fallita verso la Solares srl pari ad € 1.991.950,78 ceduto in favore

dell’amministratore Gabriele Argiolas ed, il secondo, la cessione del medesimo credito

dall’Argiolas Gabriele al proprio figlio Argiolas Federico per euro 1.905.106,00.

2.1. La cessione del credito tra Maestrale Re e Argiolas Gabriele.

Parte attrice deduce in citazione che la prima cessione (quella dalla società fallita

all’Argiolas Gabriele) sia avvenuta in forza della scrittura privata in data 25.6.2010,

mentre parte convenuta nel contestare che tale cessione sia avvenuta in tale data

sostiene che l’atto di cessione sia da ricondursi alla redazione tra le parti della scrittura

privata del 5.1.2010.

Il tribunale ritiene che a prescindere dalla valutazione che si dovesse compiere

sull’istanza di verificazione proposta da parte attrice – ed ove anche si volessero

seguire le prospettazioni difensive di parte convenuta in ordine al momento in cui la

cessione del credito si sarebbe perfezionata- la circostanza relativa all’epoca in cui la

cessione del credito si sarebbe perfezionata è da reputarsi irrilevante ai fini del decidere

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la domanda principale di nullità per difetto di forma qui in esame.

E ciò in quanto l’Argiolas Gabriele non nega di avere concluso e perfezionato con la

Maestrale Re srl l’atto di cessione di quello specifico credito oggetto dell’azione di

nullità proposta da parte attrice - ed anzi mediante la produzione della scrittura privata

del 5.1.2010 conferma e confessa proprio il fatto posto da parte attrice a sostegno della

domanda, atteso che l’importo del credito è il medesimo, così come sono assolutamente

identici sia il titolo del credito, costituito dal corrispettivo per forniture e lavori eseguiti

da Maestrale RE per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius di

proprietà della Solares srl, sia le parti creditrice e debitrice – ma si limita a sostenere

che la predetta cessione di credito è avvenuta in una certa data (il 5.1.2010) piuttosto

che in un’altra (il 25.6.2010).

Entrambe le scritture (e, quindi, tanto quella del 5.1.2010, quanto quella del

25.6.2010) rappresentano in modo chiaro ed univoco la volontà della cedente società, in

persona del suo amministratore Gabriele Argiolas, e dell’odierno convenuto cessionario,

Gabriele Argiolas, di perfezionare la cessione del credito senza il versamento di alcun

corrispettivo da parte del cessionario in favore della cedente e senza in alcun modo

rappresentare che tale cessione del credito fosse finalizzata a far ottenere all’Argiolas

Gabriele la restituzione dei finanziamenti dal medesimo asseritamente concessi, quale

socio unico, in favore della società, circostanza, quest’ultima, peraltro rimasta priva di

adeguato riscontro positivo all’esito del presente giudizio (sul punto si richiamano per

relationem in quanto pienamente condivise le osservazioni svolte da parte attrice nella

comparsa conclusionale al § VI << VI) E’ appena il caso di sottolineare come il

Fallimento attore, nella prima memoria assertoria, abbia fermamente contestato la

sussistenza di alcun rapporto solutorio tra la cessione del credito perfezionata in favore

del Sig. Gabriele Argiolas ed i conferimenti in denaro da quest’ultimo asseritamente

disposti in favore della compagine, non rinvenendosi traccia alcuna, in tal senso, né nel

negozio stesso; né nelle scritture contabili, non consegnate alla Curatela dall’ex

amministratore unico; né, infine, nei bilanci successivi al 2008, dei quali, invero, non

v’è traccia presso il Registro delle Imprese.

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Ciò fermo restando il tempestivo disconoscimento, ai sensi degli artt. 2704 e 2719

Cod. Civ. - tra gli altri - del documento prodotto dai convenuti sub 5) (ved. capo I)

della memoria autorizzata depositata il 15/05/2014). >>. )

Deve, conseguentemente, ritenersi accertato che il negozio così perfezionato tra le

parti rientra tra quelli a titolo gratuito ed, in particolare, contiene tutti gli elementi

costitutivi della donazione.

Si richiamano in quanto pienamente condivise dal collegio le osservazioni sul punto

svolte nella comparsa conclusionale dall’attore ai §§ III, IV e V (<< III) Orbene,

venendo al caso di specie, non appare revocabile in dubbio come, tanto la cessione del

credito perfezionata tra la società fallita ed il proprio amministratore, quanto quella

disposta da quest’ultimo in favore del proprio figlio, rappresentassero altrettanti atti di

donazione, di guisa da rendere necessaria, ai fini della loro giuridica esistenza, la

forma prescritta dal predetto art. 782, 1° comma, Cod. Civ..

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, “la cessione del credito è un negozio a

causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento

e garanzia)”- 3 Ved., ex multis, Cass. n. 8145 del 03/04/2009; Trib. Milano, 6/04/2013

- di modo che, costituendo il trasferimento del credito unicamente l’oggetto del negozio,

ai fini dell’individuazione della causa deve aversi peculiare riguardo all’intento pratico

perseguito - 4 Ved. Cass. n. 280 del 10/01/2001.- IV) Nell’ambito di tale indagine,

dovrà in primo luogo accertarsi se, a prescindere dalla gratuità degli atti, questi

abbiano realizzato, sotto il profilo oggettivo, l’arricchimento del patrimonio del

cessionario ed il contestuale depauperamento di quello del cedente, e se, sotto il profilo

soggettivo, gli atti stessi fossero o meno caratterizzati da spirito di liberalità.

Quanto alla prima analisi, appare fuor di dubbio come la società fallita, a fronte del

trasferimento del proprio diritto di credito, non avesse ricevuto dal cessionario forma

alcuna di corrispettivo o vantaggio compensativo, così come, in relazione alla

successiva cessione, non v’è prova che il Sig. Gabriele Argiolas avesse percepito, da

parte del figlio Gabriele, qualsivoglia beneficio patrimoniale. V) Anche sotto il profilo

soggettivo, non appare possa negarsi come, tanto la prima cessione, quanto la seconda,

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fossero connotate dall’animus donandi, il quale, come è noto, può essere ravvisato

ogniqualvolta il donante conferisca “un’elargizione patrimoniale ad altri in assenza di

un vincolo giuridico che determini tale comportamento”- 5 Cass. n. 3526 del

16/10/1976. In senso conforme, ex multis, Cass. n. 21781 del 28/08/2008- ovverosia,

con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto.

Tale elemento psicologico non può che aver accomunato, in primo luogo, la società

fallita ed il Sig. Gabriele Argiolas in occasione del negozio perfezionato in data

25/06/2010, rivestendo tale ultimo soggetto, nel contempo, la qualità di amministratore

della cedente e quella di cessionario del credito.

Analoga condivisione dello spirito di liberalità può essere affermata in relazione alla

cessione del credito intercorsa in data 10/01/2011, atteso lo strettissimo rapporto di

parentela e di coabitazione sussistenti tra il cedente Gabriele Argiolas ed il cessionario

Federico Argiolas. >>).

Da tale accertamento consegue poi quello sul mancato rispetto delle previsioni

contenute negli artt. 1325 n.4, 1481, secondo comma, e 782 c.c. .

2.2. La cessione del credito tra Argiolas Gabriele e suo figlio Federico.

Non sussistono contestazioni tra le parti in ordine all’esistenza della cessione del

credito di cui parte attrice chiede sia accertata la nullità ed al suo perfezionamento in

forza della scrittura privata del 10 gennaio 2011 prodotta dalla Curatela fallimentare.

Contestano i convenuti la gratuità della cessione nei termini dedotti da parte attrice,

assumendo al riguardo che padre e figlio avrebbero stipulato un contratto di vitalizio

alimentare, giustificato dal precario stato di salute dell’Argiolas Gabriele, in forza del

quale la cessione del credito avrebbe rappresentato il corrispettivo per l’assistenza

morale e spirituale che il figlio si era obbligato a prestare in favore del padre.

Reputa il collegio che non sia stata raggiunta la prova della onerosità della cessione

nei termini prospettati dai convenuti per due ordini di ragioni.

La prima ragione è rappresentata dalla circostanza che l’atto di cessione che i

convenuti Argiolas denominarono “atto di cessione di credito a titolo gratuito” contiene

tra le disposizioni finali un espresso richiamo alla gratuità della cessione del seguente

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tenore letterale: “il credito è ceduto a titolo gratuito”.

Se quello stesso giorno (il 10 gennaio 2011) in cui venne redatta la scrittura privata

di cessione del credito fosse stato altresì stipulato tra le medesime parti il contratto di

vitalizio di cui alla scrittura privata prodotta da parte convenuta sub documento 9 è

davvero difficile pensare che gli Argiolas non ne avrebbero dato atto in entrambe le

scritture.

La volontà espressa in termini chiari, univoci e perentori nel definire gratuita la

cessione lascia intendere che al momento della stipula del contratto di cessione non vi

fosse ancora stato il perfezionamento del vitalizio o che tale contratto non fosse stato

voluto dalle parti come negozio a titolo oneroso ovvero che la cessione del credito non

rappresentasse la prestazione da porre a carico del beneficiario della prestazioni di

assistenza.

La seconda ragione è costituita dalla qualità della società Maestrale Re srl – e del suo

Curatore fallimentare nell’ambito dell’esercizio della presente azione – di terzo rispetto

alle parti Argiolas padre e figlio che stipularono il contratto di vitalizio e dalla

conseguente inopponibilità - ai sensi dell’art.2704 c.c. ed in conseguenze dell’espressa

eccezione formulata da parte attrice in corso di causa - della scrittura privata portante il

contratto di vitalizio in assenza della certezza della sua data.

In tali condizioni, dimostrata la gratuità del negozio di cessione e la sua

qualificazione come donazione valgono le considerazioni già in precedenza espresse in

ordine alla declaratoria della nullità di tale donazione per difetto di forma.

Nullità che si dichiara espressamente in accoglimento della domanda attrice, pur

rilevando che agli effetti pratici della inefficacia di tale cessione appare sufficiente la

mancanza di titolarità del credito in capo al cedente Argiolas Gabriele quale

conseguenza della declaratoria della nullità per primo negozio di cessione da Maestrale

Re srl all’Argiolas.

3. Alla stregua delle considerazioni tutte sin qui svolte le domande formulate in via

principale dalla Curatela fallimentare debbono essere accolte e, pertanto, debbono

essere dichiarate nulle per difetto di forma le cessioni del credito a titolo gratuito per cui

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è causa, stipulate, la prima, dalla società poi fallita in favore del convenuto Gabriele

Argiolas, e, la seconda, dall’Argiolas Gabriele in favore del convenuto Federico

Argiolas, e, conseguentemente, la titolarità del credito oggetto di tali cessioni deve

essere riconosciuta in capo al Fallimento di Mestrale Re srl.

4.Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in

solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo.

Nella liquidazione delle spese verrà data applicazione alla previsione contenuta

nell’ottavo comma dell’art.4 del decreto del Ministero della Giustizia n.55 del

10.3.2014 a mente del quale < Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del

soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti

liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente

fondate>.

Inoltre, a seguito dell’ammissione della Curatela fallimentare al patrocinio a spese

dello Stato, le spese verranno poste direttamente in favore dello Stato, ai sensi

dell’art.133 T.U. Spese delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese

di giustizia, nella misura liquidata in dispositivo ove si terrà anche conto del

dimezzamento previsto per legge.

5. Deve essere dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.669 novies cpc, che il

provvedimento cautelare ottenuto dall’attore con l’ordinanza del 24.1.2013 in forza del

quale in favore del Fallimento di Maestrale Re srl è stato autorizzato il sequestro

conservativo sino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 dei beni mobili, immobili e dei

crediti appartenenti ai convenuti Argiolas Federico ed Argiolas Gabriele ha perso di

efficacia all’esito della presente pronuncia.

Il predetto sequestro conservativo è stato richiesto ed ottenuto a tutela sia dei diritti

di credito (in senso stretto) connessi alle proponende domande volte ad ottenere una

pronunzia di condanna dei convenuti al risarcimento del danno in relazione

all’esperimento dell’azione di responsabilità sociale verso l’amministratore della società

fallita ed in relazione alla responsabilità aquiliana ex illecito di entrambi i convenuti, sia

dei diritti di credito (in senso lato) connessi alle restituzioni (anche per equivalente) ed

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alla ripetizione dei pagamenti indebiti in relazione all’esperimento nel giudizio di

merito delle domande di inefficacia ex art.64 lf delle cessioni di credito, dell’azione

revocatoria ordinaria in sede fallimentare, dell’azione revocatoria fallimentare e della

domanda di nullità degli atti di donazione.

All’esito del presente giudizio di merito è accaduto che la domanda principale di

declaratoria della nullità delle donazioni aventi ad oggetto le note cessioni di credito e di

accertamento della titolarità dei crediti oggetto di tale cessione è stata accolta.

Dall’accoglimento di tali domande non è però conseguita nessuna pronunzia sulla

condanna dei convenuti alla ripetizione dell’indebito pagamento poiché è rimasto

accertato in atti che la committente Solares srl non ha mai pagato il corrispettivo

dell’appalto alla appaltatrice Maestrale RE srl, né, per essa, ai cessionari del relativo

credito i convenuti Argiolas .

Conseguentemente, in tali condizioni, deve accertarsi che all’esito del presente

giudizio di merito non vi è stata la pronunzia di condanna alla ripetizione di indebito a

carico dei convenuti che ha costituito il presupposto della concessione del sequestro

conservativo con riguardo a tale domanda oggetto della valutazione di merito compiuta

nel presente giudizio.

Si è, dunque, verificata quell’ipotesi prevista dall’art.669 novies cpc in cui il diritto a

cautela del quale il provvedimento di sequestro conservativo era stato concesso si è

rivelato inesistente.

5.1. Tutte le restanti domande implicanti l’accertamento delle altre posizioni di

diritto per le quali il Fallimento di Maetrale RE srl ha chiesto ed ottenuto la tutela

cautelare ante causam non sono state fatte oggetto di esame di merito nell’ambito del

presente giudizio in conseguenza delle scelta dell’attore di richiederne l’esame in via di

subordinata per la sola ipotesi di reiezione delle domande di “grado” precedente.

5.2. Le considerazioni che precedono valgono anche per regolare la vicenda cautelare

verificatasi in corso di causa allorquando, con ordinanza resa in data 29 novembre 2013,

è stata disposta la nomina del dott. Renato Macciotta quale custode delle quote della

Solares srl di proprietà del convenuto Federico Argioals oggetto del sequestro

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conservativo autorizzato con l’ordinanza del 24.1.2013 in favore del Fallimento attore .

Anche per tale provvedimento, quindi, deve essere dichiarata la perdita di efficacia

all’esito della presente sentenza.

5.3. Debbono, infine, essere poste a carico dei convenuti ed in favore dello Stato,

nella misura liquidata nel dispositivo, ove si è tenuto già conto del dimezzamento da

applicarsi per legge, anche le spese relative al procedimento cautelare instaurato ante

causam (R.G. n.9198 del 2012) e del procedimento cautelare instaurato in corso di

causa (R.G.n.2559 del 2013), atteso l’avvenuto accoglimento delle relative istanze

cautelari proposte da parte attrice e tenuto conto che le ragioni della dichiarazione di

inefficacia di tali misure all’esito del presente giudizio non sono in alcun modo

imputabili ad una condotta processuale negligente della parte attrice o ad un rigetto

delle sue domande.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulle

domande proposte in via principale dal Fallimento Maestrale Real Estate – Maestrale

RE – S.r.l. nei confronti di Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico, disattesa ogni

contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) Accoglie le domande formulate da parte attrice e dichiara nulle per difetto di

forma le cessioni del credito a titolo gratuito per cui è causa, stipulate, la prima, dalla

società poi fallita in favore del convenuto Gabriele Argiolas, e, la seconda, dall’Argiolas

Gabriele in favore del convenuto Federico Argiolas, e, per l’effetto, riconosce parte

attrice titolare del credito oggetto di tali cessioni;

2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte attrice

e per essa dello Stato, delle spese processuali che liquida in € 9.949,87 quanto ai

compensi, di cui € 1.687,50 per la fase di studio, € 1.113,50 per la fase introduttiva, €

4.213,87 per la fase istruttoria ed € 2.935,00 per la fase decisoria (il tutto mediante

l’applicazione del dimezzamento previsto per legge), oltre l’aumento di un quinto ai

sensi dell’art.4, c.8, DM Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014, oltre le spese

generali e le spese vive documentate (pari nella misura prenotata a debito di euro

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2.862,00) ed oltre gli accessori per Iva e CPA come per legge.

3) Dichiara inefficace ai sensi dell’art.669 novies cpc la misura cautelare del

sequestro conservativo concesso in favore del Fallimento attore nei confronti dei

convenuti all’esito del procedimento cautelare ante causam (R.G. n.9198 del 2012) e la

ulteriore consequenziale misura conservativa concessa all’esito del procedimento

cautelare instaurato in corso di causa (R.G.n.2559-1 del 2013);

4) Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione, in favore della parte attrice

e per essa dello Stato, delle spese relative al procedimento cautelare instaurato ante

causam (R.G. n.9198 del 2012) ed al procedimento cautelare instaurato in corso di

causa (R.G. n.2559-1 del 2013) che liquida, quanto al primo, in complessivi €

5.000,00 (il tutto mediante l’applicazione del dimezzamento previsto per legge), oltre le

spese tutte (generali e vive prenotate a debito) e gli accessori come per legge, e, quanto

al secondo, in complessivi € 1.500,00 (il tutto mediante l’applicazione del

dimezzamento previsto per legge), oltre le spese tutte (generali e vive prenotate a

debito, nonché quelle pari ad euro 4.000,00 oltre accessori per IVA e Cassa relative al

compenso liquidato in favore del custode giudiziario dott. Renato Macciotta) e gli

accessori come per legge.

Così deciso in Cagliari, in data 22.06.2016.

La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Giudice estensore

dott. Ignazio Tamponi

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Sentenza n. 1979/2016 pubbl. il 22/06/2016RG n. 2559/2013

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