RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONALE POSITIVA “Essere responsabili” = concepire la professione sanitaria come impegno da coltivare attivamente e responsabilmente NEGATIVA “Essere chiamati a rispon-dere” in caso di compor-tamento negativo (violazione di determinate norme) FONDAMENTI – coscienza personale – valori etici condivisi – principi regolatori della vita sociale (Costituzione, Dichia- razioni Internazionali) – indicazioni positive ricava-bili dalle norme penali e civili – principi deontologici FONDAMENTI – norme penali e civili – norme amministrative – norme deontologiche
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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE POSITIVA Essere responsabili = concepire la professione sanitaria come impegno da coltivare attivamente e responsabilmente.
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– CIVILE» Extracontrattuale (art.1218 C.C: inadempimento di obbligazione)» Contrattuale (art. 2043 C.C: fatto illecito, doloso o colposo
che abbia cagionato un danno ingiusto)
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
• AMMINISTRATIVA• Disciplinare
• DEONTOLOGICA• Parametri di comportamento professionale
• ETICA• Scelte personali
RESPONSABILITÀ ETICANon vi sono norme scritte
Nasce ogni qual volta il sanitario viola i doveri di umanità insiti nella sua missione e viene meno agli imperativi categorici di un’etica superiore
L’ETICA dal greco ethos (=costume) è la disciplina che si occupa del comportamento dell’uomo
La BIOETICA è quella parte della disciplina che si occupa di problematica di ordine biologico (origine della vita, termine della vita, sperimentazione farmacologica, ecc.)
RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA
Deriva dal non rispettare le norme di comportamento stabilite dalla Categoria Professionale di riferimento
La DEONTOLOGIA è la scienza che studia i doveri inerenti ad una determinata categoria professioneArt. 1 Codice deontologico: “insieme dei principi e delle regole che il medico-chirurgo devono osservare nell’esercizio della professione”
SANZIONI (Ordine dei medici)
Censura/Sospensione/Espulsione
Commissione disciplinare
La responsabilità professionale
penaleè individuale
La responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione)
L. 107/90 Disciplina artt. trasf. Etc.Accertamenti morte. Regol. poliz. mortuaria … etc.
Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati
RESPONSABILITÀ PENALE DOLOSAtrasgressioni volontarie e coscienti, collegate alla profes-sione che riguardano fatti illeciti (delitti e contravvenzioni)
• rivelazione del segreto d’ufficio
• omissione di denuncia di reato
• omissione di soccorso
• violenza privata
• uso illegittimo di cadavere
• prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti e psicotrope
• ispezione corporale arbitraria
RESPONSABILITÀ PENALE COLPOSA
COLPA
GENERICA
COLPA
SPECIFICA
lesioni/morte
danno
RESPONSABILITÀ
COLPA GENERICA
• Negligenza = contrario di diligenza (operare con cura, attenzione); QUINDI contegno di natura passiva = atteggiamento di trascuratezza, di deficit attentivo, di superficialità, di mancanza o deficienza di sollecitudine DA CUI omissione volontaria di determinati presidi e precauzioni trascuratezza, mancanza di sollecitudine. ES. abbandono di garze nel campo operatorio, scambio di fiale, operare un arto sano.
• Imprudenza = contrario di prudenza (previdenza); QUINDI agire nonostante, con scarsa considerazione degli interessi altrui, con avventatezza o insufficiente ponderazione, con eccessiva precipitazione, con ingiustificata fretta, senza adottare tutte quelle cautele consigliate dalla ordinaria esperienza caso e dettate da precise regole dell'arte. ES: usare bisturi che si sa non essere sterilizzato.
• Imperizia = attiene spetti tecnico-professionali; difetto di esperienza o preparazione insufficiente, carenza di nozioni scientifiche e pratiche, indispensabile e necessarie per l'esercizio dell'attività medica.
COLPA SPECIFICA
Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (concretizza di per sé imprudenza, negligenza, imperizia)
LEGGI es. legge trasfusioni.
REGOLAMENTI pubblici o privati, es. turni di guardia
ORDINI secondo la gerarchia, es. disposizioniPrimario
DISCIPLINE secondo accordi di diritto privato, es. rapporto di lavoro con una Casa di Curaprivata
COLPA GENERICA MANCATA OSSERVANZA DI DOVEROSE REGOLE DI CONDOTTA
UTILI A
PREVEDERE-EVITARE EVENTO
REATO-DANNO
L’EVENTO ERA PREVEDIBILE-EVITABILE?
Secondo Doverose Regole di Condotta per Migliore Scienza ed Esperienza?
SI! NO!
Errore Vero Pseudoerrore - Giustificabile
Forza Maggiore
Inosservanza Regole Errore Cosciente Caso Fortuito
- Azione od omissione in cooperazione con pena per ciascuna
persona ex art. 113 c.p.
- Reato unico
LAVORO DI EQUIPE
RESPONSABILITÀ CIVILE
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALEinteressa il medico che non assolve l’incarico conferitogli dal paziente (non factum). La colpa è presunta. Il medico è ammesso a provare che l’inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (o "aquiliana")
può insorgere per prestazioni eccezionali del medico non regolate da precedenti accordi (es. soccorso urgente di un traumatizzato della strada (male factum). L’onere della prova incombe al danneggiato.
Fonda i propri presupposti nel rapporto di diritto privato tra professionista e paziente
RESPONSABILITA’ CIVILE
Fonti normative
Artt. 1882-1932 Codice Civile
Compagnie Assicurative
Enti ospedalieri
Case di Cura
MediciPolizze R.C.
è delegabile a terzi
NELLA MAGGIORANZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE C’E’ L’OBBLIGO DI IMPIEGO DI
MEZZI IDONEI AD OTTENERE IL RISULTATO
• CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA (SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ)
• CON RIFERIMENTO ALLA MEDIA PREPARAZIONE (PROFILO DEL PROFESSIONISTA DI MEDIE CAPACITÀ E CULTURA)
• CON RIFERIMENTO ALLA "REGOLA TECNICA" VIGENTE IN UN DETERMINATO MOMENTO ED AMBIENTE SCIENTIFICO
Art. 1176 C.C.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"
Art. 2236 C.C.: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave"
1. Regole doverose di condotta
A. CONSENSO
Eccesso Colposo
Difetto Colposo
B. STANDARD
Perizia
Sicurezza
RESPONSABILITA’ MEDICAOBBLIGAZIONI
2. Mezzi
A. Discrezionalità relativa nella scelta dei Mezzi Perizia- Imperizia
B. Disponibilità di mezzi nella strutturaCass. Pen. 1386/1970; 4023/1981
3. Risultati
A. Normali interventi di chirurgia estetica Cass. 6141/1978
B. Protesi Dentarie
C. Biopsia Diagnostica
D. Trasfusioni di sangue
E. Esecuzione di anestesia preoperatoria
VIOLAZIONE REGOLE DOVEROSEDI CONDOTTA
M. Conporti, 1989
1. Mancata informazione del paziente
2. Mancato consenso del paziente
3. Omissione della normale Attenzione e delle dovute cautele
4. Superficialità o disinteresse per i beni primari (vita, salute, dignità)
5. Ignoranza inescusabile x fondamenti disciplina
6. Ignoranza inescusabile x letteratura consolidata
7. Ignoranza inescusabile norme di legge regolanti la propria attività
8. Errori tecnici veri che compromettono il buon risultato dell’opera,
scaturiti da difformità di tecniche e metodi consolidati nella scienza e
nella Pratica di appartenenza
9. Errori tecnici veri incompatibili con il grado di addestramento e
preparazione della professione
10. Inadempimento di Procedure e Formalità amministrative
11. Violazioni di regole deontologiche
(Eventuale Colpa Specifica)
A. Linee guida
B. Consensus documents
C. Protocolli
D. Trattati
E. Letteratura scientifica
F. Programmi di qualità
RESPONSABILITA’ PENALE DELLO PSICHIATRA
1. Omissione o rifiuto d’atti d’ufficio
2. Omissione di soccorso
3. Abbandono di persone incapaci
4. Lesioni personali colpose
5. Omicidio colposo
6. Sequestro di persona
7. Violenza privata
REATO CONDOTTA
OMISSIONE RIFIUTO DI PROPOSTARIFIUTO DI CONVALIDAINTERRUZIONE
RIFIUTO DI PROPORRE UN TSOMANCATA ASSISTENZA PMUNICIPALE