[Signature] [QR Code] 2016–...... 1 Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin) Modifica del … Progetto Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue: Titolo Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin) Ingresso visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 1960 2 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985 3 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), RS .......... 1 RS 725.116.21 2 RS 725.11 3 RS 725.116.2
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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli ... · Ordinanza RU 2017 2 Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli
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2016–...... 1
Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale
(OUMin) Modifica del … Progetto
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)
Ingresso
visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 19602 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a de-stinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:
a. il finanziamento delle strade nazionali;
b. i contributi ai costi delle strade principali;
c. i contributi ai provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato;
d. i contributi non vincolati a opere;
e. la vigilanza finanziaria nell’ambito delle strade nazionali.
Art. 4a Impianti nell’interesse dei Cantoni o di terzi
1 Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) è competente in particolare per la loro valutazione e realizzazione nonché la determinazione del mo-mento di attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:
a. del beneficio dimostrabile dell’impianto per le strade nazionali;
b. di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell’im-pianto;
c. della pianificazione successiva delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.
2 I costi aggiuntivi a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto devono essere capitalizzati. Il tasso di capitalizzazione è calcolato in base alle rendite delle obbligazioni della Confederazione (media aritmetica della ren-dita delle obbligazioni trentennali degli ultimi 5 anni). Il valore attuale dei costi annui è calcolato di regola su 25 anni. I costi aggiuntivi devono essere corrisposti mediante un versamento unico a impianto completato. Gli investimenti federali evitati grazie all’impianto vanno computati in presenza di un nesso funzionale, temporale e spa-ziale.
3 Nel caso di più partecipanti alla costruzione di un impianto, i costi sono ripartiti in proporzione al beneficio derivante.
4 Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:
a. per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 20164 concernente il Fondo per le
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strade nazionali e il traffico d’agglomerato, dall’utilità aggiuntiva dell’im-pianto rispetto a quelao della variante di base della Confederazione;
b. negli altri casi, dal beneficio dell’impianto per le strade nazionali.
Art. 8 cpv. 2
2 L’USTRA stabilisce caso per caso quali costi sono computabili come costi di manu-tenzione.
Titolo prima dell’articolo 15a
Sezione 5: Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese aggiuntive per i nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali
Art. 15a
1 I contributi dei Cantoni volti a compensare le spese supplementari della Confedera-zione derivanti dall’integrazione di tratti nella rete delle strade nazionali (art. 5 LU-Min) sono riportati nell’allegato 6.
2 La fatturazione di eventuali importi residui di cui la Confederazione è creditrice nei confronti dei Cantoni (art. 5 cpv. 3 lett. b LUMin) compete all’USTRA.
Art. 17 cpv. 2
2 Esse sono calcolate in base alla lunghezza ponderata delle strade, nella quale il cri-terio volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il criterio altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei. Il criterio altitudine e carattere di strada di montagna ha un peso pari a quattro volte il criterio volume di traffico (art. 13 cpv. 3 LUMin).
Art. 18 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfettari conformemente all’articolo 14 LUMin sono indicati nell’allegato 3.
Art. 19 cpv. 3
3 Se più Comuni elencati nell’allegato 4 si aggregano per costituire un nuovo Comune, questo ha diritto ai contributi. Se un Comune elencato nell’allegato 4 si aggrega con Comuni non elencati, il DATEC decide se il nuovo Comune costituito ha diritto ai contributi e adegua di conseguenza l’allegato.
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Art. 21a Provvedimenti con contributi federali forfettari
1 Per le seguenti categorie di provvedimenti con costi d’investimento di al massimo 5 milioni di franchi vengono versati contributi federali a forfait:
a traffico lento;
b riqualifica e sicurezza dello spazio stradale, nonché
c gestione del sistema dei trasporti.
2 I contributi forfettari sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione.
3 Per la definizione dei costi standardizzati si tiene conto della qualità progettuale delle singole categorie di provvedimenti del programma d’agglomerato.
Art. 22
La partecipazione della Confederazione ai programmi d’agglomerato ammonta, in funzione della loro efficacia globale, al 30–50 per cento della somma dei costi com-putabili e documentabili secondo l’articolo 21 e dei contributi forfettari secondo l’ar-ticolo 21a, ma non oltre il contributo massimo fissato dall’Assemblea federale.
Art. 23a Termine di esecuzione
1 Il termine di cui all’articolo 17e capoverso 2 LUMin è di quattro anni.
2 Questo termine decorre tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato. Il termine è rispettato se i lavori di costruzione sono iniziati prima della scadenza.
3 Se viene avviata una procedura di ricorso contro un provvedimento o un provvedi-mento parziale, per la durata della stessa il termine non decorre per questi né per altri provvedimenti loro subordinati.
Art. 24 cpv. 4 e 6
4 In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce nell’accordo sul finanziamento con l’ente responsabile le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. L’Ufficio federale competente può conve-nire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contri-buto federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della stipula dell’accordo sul finanziamento, i provvedi-menti con contributo federale forfettario non devono essere già pronti per essere rea-lizzati.
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Art. 24a cpv. 1 lett. d
1 Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:
d. l’accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del con-tributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato;
Art. 32 cpv. 3, 5 e 6
3 Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.
5 Il DATEC disciplina il metodo di esame dei programmi d’agglomerato per ciascuna generazione. 6 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d’agglomerato,
prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica il rispetto almeno ogni 4 anni.
II
1 Gli allegati 2 e 4 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 6 secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 L’articolo 15a nonché gli allegati 2 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 16 e 17)
Strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali
Legenda:
N = strada nazionale H (#) (N1//H4) (…)
= = = =
strada principale confine nazionale/confine cantonale intersezione/svincolo strada nazionale//nodo strada principale tratto interrotto
g (S/V) = ponderazione media volume di traffico g (T/H) = ponderazione media altitudine e carattere di strada di montagna Cantone Strada n. Tratto Lunghezza