1A. UNA SENTENZA “EXEMPLUM” GIA' NEGLI OBITER DICTA E NEI SILENZI, SMACCATAMENTE DENIGRATORIA. La Sentenza n. .........../2016 pubbl. il 13/09/2016 relativa al processo civile RG n. ........./2011 depositata il 13 settembre 2016 (ALL01 Sentenza -............/2016) è stata notifcata da controparte il 3 novembre 2016 (ALL02 Relata di notifca di controparte) con decorso del termine breve per l'impugnazione, e da qui a dedurne la condivisa “adesione” soprattutto allo motivazione scritta “da congelare” se possibile in giudicato, il passo è molto breve. La motivazione della sentenza risulta sottoscritta dal dott. Vittorio Contento, dopo una decisione in collegio con i magistrati Daniela Bianchini, vistata dal Presidente del collegio Franca Mangano, e risulta depositata il 13 settembre 2016. Essa costituisce un exemplum pari alla unicità di una vicenda divorzile neanche solo formalmente ordinaria, ed è stata emessa dopo un andamento processuale ed extra processuale, per FATTI NOTORI, che consente di conferire al “corpo motivazionale” una “evidence” ulteriore.
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1A. UNA SENTENZA “EXEMPLUM” GIA' NEGLI OBITER
DICTA E NEI SILENZI, SMACCATAMENTE
DENIGRATORIA.
La Sentenza n. .........../2016 pubbl. il 13/09/2016 relativa al
processo civile RG n. ........./2011 depositata il 13 settembre
2016 (ALL01 Sentenza -............/2016) è stata notifcata da
controparte il 3 novembre 2016 (ALL02 Relata di notifca di
controparte) con decorso del termine breve per
l'impugnazione, e da qui a dedurne la condivisa “adesione”
soprattutto allo motivazione scritta “da congelare” se
possibile in giudicato, il passo è molto breve. La motivazione
della sentenza risulta sottoscritta dal dott. Vittorio Contento,
dopo una decisione in collegio con i magistrati Daniela
Bianchini, vistata dal Presidente del collegio Franca
Mangano, e risulta depositata il 13 settembre 2016. Essa
costituisce un exemplum pari alla unicità di una vicenda
divorzile neanche solo formalmente ordinaria, ed è stata
emessa dopo un andamento processuale ed extra processuale,
per FATTI NOTORI, che consente di conferire al “corpo
motivazionale” una “evidence” ulteriore.
Questo processo concerne come tutti i processi in materia, due
concrete persone ex coniugi e due fglie, e coinvolge
inascoltata una nuova famiglia, e tutto quello che gira intorno
a queste persone e che entra ed è entrato nella valutazione e
motivazione è argomento processuale, come lo è la valutazione
dei dati, prove e fatti di contorno e corredo, necessari anche al
fne di vagliare la attendibilità delle persone e credibilità delle
argomentazioni addotte. E' il corpo motivazionale della
sentenza che mostra questo e molto altro. Un processo
“civile” che coinvolge quale parte anche un rimasto noto (per
ora “ex”) magistrato. Vicende di contorno argomenti,
apparentemente obiter dicta non strettamente conferenti alla
causa petendi, sono quindi non solo pertinenti ma centrali al
fne di cogliere come sia stato “attrezzato” il quadro artefatto
“costruito” per giungere alle determinazioni e statuizioni
economiche e su minori adottate ad un palese fne ulteriore
“eterodosso” come è dato arguire dalla particolarità degli
elementi motivazionali “edifcati” .
Impliciti talvolta sgarbati e autoreferenziali spunti, mostrano
dileggio indispettito, acrimonia smaccata e accompagnano nel
corpo motivazionale la non trattazione di prove e dati in ATTI
con la tecnica protocollare del SILENZIO, e vedono "la
motivazione della sentenza" esprimersi con queste formule:
“elucubrazioni (?!) del dott. Ferraro il quale ritiene che la
Canali sia stata concorrente persino (?!) di un sequestro di
persona ai suoi danni” . Agli atti del processo civile
d e p o s i t a t o u n MEMORIALE
DENUNCIA (ALL03 MEMORIALE 7 marzo 2011 estratto
in formato pdf e ALL03 CARTELLA documenti completi
allegati al memoriale nonché ALL03. bisBROGLIACCCI
A U D I O E V I D E O C O N T E S T U A L I Z Z A Z I O N E
REGISTRAZIONI CECCHIGNOLA – ) in cui viene
ricostruito IL SEQUESTRO DI PERSONA ORGANIZZATO
il 23 maggio del 2009 CON LA ATTIVA
COMPARTECIPAZIONE ANCHE “ORGANIZATIVA” DI
SILVIA CANALI, ANCHE PER EVITARE CHE IL DOTT.
PAOLO FERRARO depositasse a PERUGIA le prove
DIRETTE ( AUDIO E VIDEO AUDIO oggi di dominio
pubblico mediante una accurata attività di analisi e
contestualizzazione) della esistenza/attività nel quartier civil
militare in quel della CECCHIGNOLA di una psico setta a
basamento militare e mera copertura “anche” “satanista”,
con apparenza “cromatica” NAZI-KOMM e "banale"
sostanza eversiva, e reati gravi connessi, e il molto di più che
si celava dietro e nella “occasione” mal gestita (“creata”
per incastrare/avviluppare/distruggere un magistrato di
Cassazione oggetto di attenzionamenti pluridecennali) e
comunque scoperta con intuito investigativo, consueto in
Paolo Ferraro. Ma la finalità di distruzione totale ordita
FUORI DELLA LEGALITA' è la chiave di lettura da lager
moderno ormai di pubblico dominio. IL SEQUESTRO DI
PERSONAcostituisce un “mero” frammento di una vicenda
di tale ampiezza e farcita di prove DIRETTE tali da
costituire un FATTO ORMAI NOTORIO, ma taciuto in sede
“formale” (tranne una interrogazione parlamentare a
risposta scritta 4-06272 presentata da ELIO LANNUTTI
giovedì 17 novembre 2011, seduta n.637 anche essa non
oggetto di risposta e “nascosta” ALL 04), per “terrore”,
complicità preesistente od indotta od ignavia o
succubanza. Tanto è di pubblico dominio la esatta
ricostruzione di una dipanata vicenda drammatica e
gravissima, complessa solo per la miriade di attività che
vedono coinvolti od interessati soggetti appartenenti ad una
“minoritaria” ma pericolosa cordata deviata ormai nota,
alcuni operatori legati a doppio flo o direttamente attivi nei
servizi segnatamente militari, che appare opportuno
limitarci ad allegare in formato digitale quanto segue,
oggetto di novità sopravvenuta per la parte non già prodotta
in primo grado, e che, anche per quanto concerne i dati
video audio prove dirette, è da ritenersi ad ogni effetto di
legge, secondo orientamento giurisprudenziale ormai
consolidato dulle prove multimediali, documento
processuale nuovo con valenza probatoria .( ALL.TI
00 SITI: due interi SITI in versione OFF LINE consultabili
su pc di uffcio nella apposite directories
GRANDEDISCOVERY.WEBNODE.IT e PAOLO
FERRAROCDD.EU. con indice sistematico contenenti
documenti prove video audio di riferimento di recente
pubblicati sulla ricostruzione dettagliata delle vicende che
vedono certamente coinvolta controparte Silvia Canali, con
elementi di novità .ALLTI 0 VIDEO AUDIO di prova diretta
contenenti prove dirette e loro contestualizzazione immessi a
parte vagliabili senza richiedere accesso ON LINE ALL05
CARTELLA MEMORIA DI REPLICA A COMPARSA DI
COSTITUZIONE DI CONTROPARTE IN PRIMO
GRADOcon gli allegati relativi depositati in formato
digitale).
“aver spesso preteso che le fglie comprendessero sue scelte
e rivendicazioni (?!) , fatte oggetto di plurime denunce (per
non parlare -?!- della sua abbondantissima “attività di
blogger” dirette a sostenere 'complotti' (?!) 'di terzi' (?!) tra
cui molti 'soggetti istituzionali' e persino, larvatamente, la
strumentalizzazione di questo processo in danno dell'ordine
democratico (?!)”. Una domanda immediata soccorre ed
emerge da quei toni e aggettivazioni usati da chi ha scritto
quella motivazione. SE “una motivazione” di provvedimento
giudiziale nicchia totalmente, termine bonario, e non
valutauna montagna di prove dirette tutte prodotte che è
demandato di valutare per la loro incidenza e rilevanza
interna appositamente trasfgurata apriori con epitetica
aggettivazione (ed il tutto sinanche a fronte di REPLICA A
COMPARSA DI COSTITUZIONE subito depositata nel 2012
-ALL 5-, che segnalò da subito l'uso eterodosso del divorzio
in un contesto di vicende generali di rilievo non NEGABILI ,
vicende in cui fgurano solo alcuni soggetti di interesse
pubblico), che possibilità ha l'estensore effettivo della
motivazione di far ritenere credibile che un magistrato
storico della Procura di Roma abbia “spesso preteso” che le
fglie, manipolate ed in mano ad una madre soggetto attivo
del tutto, “comprendessero sue scelte” e possa aver voluto
convincere due vittime ingenue fglie di Medea, consapevole
Paolo Ferraro perdipiù dei pericoli loro ulteriori correlati
ad un loro ipotetico capire?! Il “larvatamente“ poi
sembrerebbe riferibile al contegno comunque rispettoso nei
confronti del ruolo di giudice, mentre l'estensore della
motivazione ora “sarebbe” arrivato a difendere nomina e
consulenza di una non psicologa iscritta all'ordine dei
cavalieri di Malta, che ha a sua volta “pretermesso e quindi
nascosto” tutte le dichiarazioni di Silvia Canali (fatte
oggetto per verifca di una denuncia amplia per calunnia e
ricavabile concorso non esterno ad associazione per
delinquere di stampo “speciale”). Parlare poi di “attività di
blogger“a fronte di un impianto di PROVE DIRETTE ..
PUBBLICHE UNICHE nel loro genere e per quantità
( audio video audio registrazioni tra presenti e documenti
centellinati fatto per fatto) e di un vero e proprio
PROCESSO PUBBLICO IN RETE DI DIMENSIONI E
PORTATA MAI NEANCHE PENSATE POGGIATO IN
RETE IL MATERIALE PROBATORIO TRAMITE UNA
ATTIVITA' PROTRATTASI PER CINQUE ANNI (ALL.TI
IN DVD INTERO SITO PAOLOFERRAROCDD.EU E
GRANDEDISCOVERY. WEB NODE OFF LINE), conferma
solo un giudizio oggettivo su una illazione patentemente
arbitraria e denigratoria. Infne la circostanza nascosta
che nel luglio 2011 il dott. Paolo Ferraro abbia effettuato
una conferenza stampa oltretutto trasmessa in TGSKY24
(VIDEO ALLEGATO NELLA APPOSITA DIRECTORY in
DVD) costituendo nel medesimo tempo un Comitato
Difendiamo la Democrazia, preannunciando prevedendo ed
analizzando punto per punto, sotto le video camere, e poi
ricostruendo ex ante al dettaglio quanto sarebbe accaduto
sino alle recentissime vicende istituzionali, non è pane per i
denti del giudicante e non è cosa gradita al motivante: era
destinato alla intera magistratura ed alle intere istituzioni il
lavoro portato a compimento, ed HA GIÀ RAGGIUNTO IL
SUO SCOPO. Tra i minuscoli ed insignifcanti sacrifci,
sopravvissuto il dott. Paolo Ferraro ad un tentativo di
distruzione civile e fsica si più piani a partire dal nazi blitz
del maggio 2011, vi è anche quello risibile di dover
subireartefatte denigrazioni non larvate di controparte e un
termine “rivendicazioni” utilizzato insensatamente, ultima
spiaggia, ma insuffato per poter saltare piè pari,
sostantivando ad denigrandum sic et simpliciter, la tanta
sostanza e i fatti in atti. Come da manuale dei protocolli
denigratori campeggia infne la insinuazione malevola e
debole “complotti” .. lamentati … IL che, detto in
una motivazione sottoscritta da un giudice della Repubblica
e vertendosi di denuncia penale per precisi reati e fatti
effettuata da uno dei migliori magistrati della Procura di
Roma e su fatti che coinvolgono ambienti incistati in ambiti
militari precisi e corroborato con una miriade di prove
dirette , depone nei confronti del redattore della motivazione
della sentenza per un determinato e classifcabile
orientamento sinanche nell“uso” della attività
motivazionale, che non intendiamo ulteriormente
aggettivare. IL riferire poi il tutto al portatore (anche) di una
pubblica analisi e denuncia del fenomeno GESTITO e
dell'uso fnalizzato del “complottismo” ripartita in più
articoli e video interviste a RADIO da parte di Paolo
Ferraro, mentre suona come una sciagurata “beffa”
costituisce solo un autogol.
IB. UNA SENTENZA “EXEMPLUM” ADDIRITTURA NEL
COINVOLGERE la “FATTA PRESUMERE” “TERZA”
PERSONA TENUTA PROGRAMMATICAMENTE
ESTRANEA AL PROCESSO, PATRIZIA STEFANIA
EUGENIA FOIANI, CONIUGE DEL DOTT. FERRARO, E
SINANCHE DUE RAGAZZI MAGGIORENNI, CON
INDICAZIONE RIFERITA A “PAROLE”
PATENTEMENTE FRUTTO DI MANIPOLAZIONE,
totalmente FALSE ED IRREALI, SENZA
CONTRADDITTORIO.
L'estensore della motivazione della sentenza ha addirittura esteso
il metodo anzidetto, aggravandolo, nei confronti del coniuge,
prima di fatto e poi di diritto, del dott. Ferraro, Patrizia
Stefania Eugenia Foiani, e sinanche dei fgli di lei e fgliocci
del dott. Ferraro.
A prescindere dal palese rilievo diffamatorio indiretto e proflo
che può esser fatto oggetto di ennesimo atto a parte, a
valutazione della parte offesa senza contraddittorio, quando ne
verrà informata, si noti che il mero riferire “parole” di
bambine manipolate, intrinsecamente prive di qualunque
rapporto con la realtà, e semplicemente smentite dalla realtà
personale della Foiani e dei fgli, e negato qualunque
contraddittorio in corso di causa, fa parte di una “metodica”
emersa, di lampante evidenza.
Potrà essere coperta dal medesimo metodo, ma sinchè esiste il
diritto i fatti veri parlano da soli, e sinchè non “vi sarà un
giudice a Berlino”.
Si legge nell'atto impugnato uno studiato riferimento alla
“sistemazione abitativa in cui dovevano inserirsi presso la
abitazione della compagna del padre “ che signifca tutto e
niente. Ma in atti nel processo è chiara la reale situazione
oggettiva di una abitazione di quattro camere da letto un
salone doppio e due bagni ed una camera destinata con letto
delle bambine: la Foiani poi, tutto negato e colpevolmente
nascosto, non era “la compagna di coabitazione” ma la
coniuge prima di fatto e poi di diritto convivente di e con
Paolo Ferraro, Una vera ennesima operazione
di mascheramento integrale della realtà, in parte messa in
bocca alle parole di due bambine manipolate ed
“enfatizzata” unilateralmente senza contraddittorio e senza
valutazione di fatti provati.
Chi sia poi professionalmente e come cittadina e persona
Patrizia Stefania Eugenia Foiani e siano i due fgli e fgliocci
del dott. Ferraro , verrà detto e provato, e codesto collegio
con le sue anime dovrà infne trasecolare. Ma il fango
artifcialeinsuffato da controparte è vicenda non più
normale .. ma eccezionale nel concreto caso di specie,
“protocollare” .
Più grave è l'aver sino all'ultimo tentato di negare sinanche
la esistenza della convivenza dal 2011 e matrimoniale.
Una dimensione grottesca e raccapricciante di negazione o
affermazione invertita di una irrealtà, metodo che già per
questo ha una sua “spiegazione evocativa” e di cui
ovviamente è stato fatto fatto costante
e perseverante utilizzo.
Soccorre un tardo brocardo CONTRA FACTUM NON DATUR
ARGOMENTUM ovvero CONTRA FACTUM NON VALET
ARGOMENTUM.
L' espressione indica grosso modo, che ciò che è obiettivamente
rilevato nella sua consistenza non può essere manipolato ed
oggetto di argomentazioni mere, “la forza dei fatti dimostrati” ,
potremmo dire. Una visione lievemente ingenua che subisce la
concezione antica del "nomen" che indicherebbe
ineluttabilmente la essenza della cosa, e che non si
confrontava ovviamente con il potere della manipolazione
linguistica e la disinformazione strutturata nè con la più
profonda complessità di ciascuna cosa e del reale, ma semmai
era riferita implicitamente alle scuole causidiche. Una
traduzione più aderente potrebbe essere oggi: "Contro i fatti
provati nessun argomento potrà aver valore", principio e
traduzione più “giuridici", che indicano che l'argomentare
sulla base di fatti documenti reali e concreti e prove non può
esser controbattuto con mere argomentazioni ( insulse
denigrazioni e battute manipolatorie e via discorrendo). Una
opposta traduzione invece, lievemente maccheronica ed
autoreferenziale ed ovviamente suggestivamente indicata in
questa sede, costituisce una variante densa di conseguenze...
pratiche. "LA FORZA DEI FATTI COMPIUTI E
IPOSTATIZZATI ( come veri sotto solo formale astratto
confezionamento giuridico, ma integralmente falsi) NON
PUO' ESSERE CONTROBATTUTA CON LA LOGICA, LA
RAGIONE ED ALLEGANDO LA INSORMONTABILITA'
DI DATI REALI VAGLIATI OGGETTIVAMENTE E
PROVATI". A codesto Collegio spetta solo di scegliere tra la
cultura giuridica, la tradizione, il presente del diritto
consolidato e tramandato, e “un evento” segno di una
concezione pratica, manipolatoria e invertita della funzione
del processo e del diritto, che costituisce un doppio salto
mortale indietro. Il diritto e il confezionamento formale
giuridico divengono il supporto di copertura di una statuizione
presa. Non siamo soli a pensare che questa possa essere in
prospettazione culturale della anticamera della morte dello
Stato di diritto qualora divenga pratica giudiziaria condivisa o
coartata, ma il dott. Paolo Ferraro è stato tra i primi nel
dicembre 2011 ad indicare che la manipolazione del fatto unita
al controllo del giudizio ha una natura eversiva dei cardini di
uno Stato di diritto costituzionale. SE fossimo dei latinisti
maccheronici avremmo potuto scrivere senza autoironia, e
comunque chiedendo venia “Da mihi fexa artifciliaque facta,
tibi dabo arbitrium imperiosum”. Forse sinanche a questo non
brocardo del tutto maccheronico alludeva inconsapevole,
irrisorio ed incolto il passaggio “e persino, larvatamente, la
strumentalizzazione di questo processo in danno dell'ordine
democratico”. Quanta e quale ennesimamanipolazione
linguistica volta solo a screditare emerga nella particolare
motivazione di atto pubblico (n.d.r. che era e doveva rimanere
giudiziario, è oggi “anche” comunque al vaglio di codesto
collegio.
II. GLI ULTERIORI PASSAGGI MOTIVAZIONALI
INADERENTI ALLA VALUTAZIONE OBIETTIVA
DELLA VICENDE REALI E PROCESSUALI come
censure ulteriori ai passaggi motivazionali della sentenza di
primo grado.
La sentenza qui appellata ha :
1. eliminato di fatto la possibilità di vedere le minori al
padre affdando a liberi accordi (?!) con chi le ha sottratte
“scientifcamente” dall'aprile 2012 in un contesto
storicamente PROVATO, la ipotetica possibilità di incontro,
e, colmo dei colmi, negato la circostanza nonostante una mole
di documenti depositati e querele ...in quanto la realtà non
vedrebbe allegate “prove” (e cosa dovrebbe fare un padre
testimone di tutto quello che è accaduto, se non depositare atti
e prove, e citare poi anche il proprio coniuge, compagna e
convivente sua, che ha assistito a TUTTO dal 2011?! E per
nascondere cosa si fa si trasfgura ruolo e persona della
Patrizia Stefania eugenia Foiani ). E il magistrato Paolo
Ferraro, con la esperienza culturale istituzionale e altro che
ha, oggetto di un evidente CASO unico e gestito con la attiva e
denunciata compartecipazione della Silvia Canali che doveva
fare?! essere accerchiato passivamente nelle spire di una
attività palesemente manipolata e orientata con la certezza
ragionevole di infussi di palesi “convitati” di pietra ?! O
doveva forse produrre la memoria/denuncia ultima e
riepilogativa su una attività orchestrata con calunnie e
diffamazione e falsi ideologici e ben altro, che è in mano ad
autorità giudiziaria da due anni, a sua volta violando il segreto
?!
2. Assegnato esclusivamente le minori alla AVV SILVIA
CANALI che le ha certamente manipolate e certamente
sottratte, al di fuori di ogni ragionevole dubbio secondo un
preciso disegno condiviso ed in un contesto attivo più amplio,
noto e di pubblico dominio fornito di prove e documenti tutti
depositati. La non cura dell'esistenza in atti di un faldone di
denunce, le prove testimoniali eliminate tutte con la formula
“non rilevanti” e prove sulla sottrazione di due minori non
sono se fosse possibile vieppiù rilevanti in tale quadro
generale?! La organizzata sottrazione delle minori è stata
attivata nella primavera 2012 immediatamente dopo l'avvio di
una serrata informazione pubblica densa di prove
OGGETTIVE (audio e video audio) concernenti la
“grandediscovery”.
3. Non tenuto in alcun “concreto” conto nella motivazione della
conclamata “pacifca” (e non casuale) convivenza della
Canali col COLONELLO C.C. Andrea Raffaelli, dei R.O.S.
sin dalla fne del 2011, in punto di fatto, reddito e realtà,
nonostante quanto ripetutamente scritto e detto da parte
odierna ricorrente e confermato dalle minori e NON
verbalizzato, mentre l'istruttoria del giudice avrebbe dovuto
aprire almeno la valutazione del “pacifco e chiaro” contesto
(tutto “saltato” disinvoltamente, piè pari, dopo averlo dato
anche oralmente , per vero);
4. non degnato di considerazione la circostanza che il terzo
soggetto alto uffciale già dei ROS, sunnominato convive
abusivamente nella abitazione del padre delle minori,
destinata alle sole minori tramite la madre, anche per le
conseguenze che la legge e la prassi giurisprudenziale
attribuirebbe a tali circostanze e che noi non sollecitiamo,
pensando alle minori che perderebbero per una tra le tante
condotte della madre, la casa loro destinata sino alla
maggiore età;
5 Pretermesso, se non per allusioni STRUMENTALI artefatte a
manipolate a monte, la famiglia del dott. Paolo Ferraro che
deve vivere anche della sua contribuzione, la famiglia
esistente sin dal 2011 (!!!), costituita dalla dott.ssa Patrizia
Stefania Eugenia Foiani e dai fgli testimoni di tutto ed oggi
divenuti maggiorenni, M...... B......... laureando in psicologia
sociale e D.... B........., noto triathloneta a livello nazionale e
internazionale e iscritto alla facoltà di scienze politiche. E
tutto il processo è stato caratterizzato dalla manipolazione
da vocazione “gnostica” invertita, arrivata a negare prima il
fatto fsico poi la rilevanza fattuale infne la statuizione stessa
anagrafca di una famiglia,insuffando sinanche a voce in
corso di causa “ appoggiato .. è appoggiato“, che il protocollo
distruttivo non prevede che il dott. Paolo Ferraro sano abbia
una famiglia sana .. e che abbia per cinque anni fornito
l'impianto di prove pubbliche denominato“grandediscovery”.
(ALL3 DVD SITI OFF LINE E PROVE DIRETTE AUDIO E
VIDEO AUDIO COMPLETI). Si intravede in tutto questo un
segno che non può sfuggire a codesto collegio: la realtà si
deve trasfgurare ed invertire e manipolare a voce o per scritto
per renderla provvisoriamente conforme allo schema e
all'obiettivo, vi è poi fuori, la coartazione del reale con
intervento diretto e qui si apre uno scenario denso di prove
fornite a tutta la magistratura ( si veda e si ascolti tra l'altro a
piccolo esempio mero la micro vicenda nata da una operazione
effettuata e smascherata nell'articolo con prove video audio
“sessanta secondi svelano più di mille documenti” ALLO6 e
video anche in cartella VIDEO ). Ma il teatro “di guerra” ha
previsto ben altro ed emergerà pubblicamente,
ineluttabilmente, con prove dirette “insuperabili”.
6. Determinato, a carico di un disoccupato privato di fonti di
reddito (per una vicenda ormai ben nota) con un proprio
nucleo familiare ed obbligato per altra via anche a pagare
il mutuo residuo di importo mensile pari a mille euro (!)
relativo alla abitazione assegnata alla madre per le minori
sino alla maggiore età autonoma ed indipendente, un assegno
per il mantenimento delle minori determinato una cifra (500
euro) pressochè uguale a quella che era a suo carico quando
era magistrato in servizio e non aveva un nucleo familiare e
neanche la Canali l'istituzionale “convivente”, ed in più
quando l'assegno era onnicomprensivo delle spese
straordinarie (!): somma che si collega ulteriormente al
v a l o r e d e l l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e
dell'immobile (pacifcamente da computare, secondo
consolidata giurisprudenza, vieppiù in corso di pagamento di
mutuo) per valore certamente pari superiore o comunque
oscillante intorno alle mille euro mensili (tutto oggetto di
argomentazioni prove e deposito in primo grado
e puntualmente “tutto elettivamente pretermesso” nel corpo
motivazionale infne sottoscritto.
7. Indicato il limite di sopravvivenza ( “ sopravvivenza”) del
dottor Paolo Ferraro ( e la sua famiglia e la dott.ssa Patrizia
Foiani e fgli conviventi ?!) secondo un “calcolo” su sette
anni, mentre il dott. Paolo Ferraro ha perso la retribuzione dal
6 febbraio 2013 (pendente ricorso al Consiglio di Stato anche
questo depositato in atti e NON CURATO ALL 4 oggi
nuovamente depositato in DVD nella directory ATTO CHE
HA PORTATO AL CONSIGLIO DI STATO IL CASO PAOLO
FERRARO E LA GRANDEDISCOVERY) e la unica aspettativa
esistente circa la pensione di vecchiaia prevede allo stato
attuale della normativa previdenziale una possibilità di
radicare per lui il concreto diritto alla pensione divenuta di
“vecchiaia” per la vicenda “notoria” nel 2024 (!). Eppure era
un dato semplice ricavabile dalla conoscenza della data di
nascita del dott. Ferraro e dalla conoscenza della normativa
“sopravvenuta” in corso di causa ( fatto normativo a sua volta
notorio per “un” magistrato). Più di 120 mesi di attesa
ipotetica quindi, oltre ai noti ritardi nella erogazione del
trattamento pensionistico, ed un TFR di 260.000 euro
dilapidato in oltre 120 mesi prevedono una disponibilità media
mensile di euro 2000 e pochi spicci .. ergo 1560 euro tra
mutuo da pagare sino a che non sia ceduta la nuda proprietà
dell'immobile (tentativo necessario alla sopravvivenza che
rispetta il diritto e la tutela delle minori e sino a che non siano
completamente indipendenti) e assegno di mantenimento, con a
carico ulteriore spese straordinarie pro quota tutte
determinate da Silvia Canali. Ciòsignifca il volere e
programmare l'inedia , la distruzione socio economica
ulteriore del dott. Paolo Ferraro e anche la distruzione socio
economica del nucleo familiare esistente con la dott.ssa
Patrizia Stefania Eugenia Foiani, secondo dettami
protocollari sullo sfondo ben visibili e che si radicano in una
vicenda clamorosa ben nota e fornita di prove pubbliche oltre
ogni ragionevole dubbio e che possono e debbono essere
valutate autonomamente da codesto collegio. A non tener
conto poi delle spese legali indotte dalla necessità di
difendersi.
Nella motivazione sottoscritta si è ricorso poi all'unica frase che
l'attuale disciplina della cognizione ordinaria in sede civile
preclude “non gli hanno (ancora) dato ragione” ( archetipo
pregiudiziale inconscio), quando si trattava in questo processo
di prendere atto di testimonianze non accolte, dirette ( Dott.ssa
Patrizia Foiani testimone di tutto) e di FATTI NOTORI E
DATI E PROVE di pubblico dominio sinanche e suscettibili
di valutazioni autonome ex lege, non esistendo pregiudizialità. E
non saremo noi a richiamare pedantemente, ad colorandum,
l'esatto portato di una norma esistente dal 1865, e che affda al
giudice ordinario anche il compito di vagliare e disattendere e
quantomeno di valutare autonomamente pur senza poter
intervenire mediante pronuncia dispositiva.
8. Utilizzato senza ritegno critico l'andamento della “autodifesa
da una istruttoria obiettivamente “in danno” e da due
consulenza e integrazione consulenza in danno”
autodifesa acuta e motivata approfonditamente in corso di
udienza, andamento che ha portato a denunciare in atti
la manipolazione gestita dalla “consulente” dott.ssa
Marando, senza alcun titolo professionale di psicologa (!) o
altro (valido e utile) titolo signifcativo s e non l'esser iscritta
all'Ordine militare dei Cavalieri di Malta (vedasi vicende a
monte), e l'inchiodare all'intreccio dei rapporti il consulente
dott. Sabatello che sono in realtà estremamente più complessi
e personalmente articolati ( si pensi al fatto anche questo
notorio e conoscibile, alla sponsorizzazione attiva di un
testo/libro da parte delle ONLUS del circuito in cui è
direttamente immersa la Canali ed ovviamente Sabatello. .
Ma non si deve parlare della collocazione nel mondo
fnanziato delle ONLUS da parte di Silvia Canali stessa ( tutto
ricavabile mediante mera consultazioni in INTERNET e
nascosto, ovviamente ALL12). MA ancor più grave è che
l'esito era ex ante non solo ragionevolmente prevedibile ma
coerente con tutta la attività di manipolazione diffamazione e
calunnia gestita, nel ruolo specifco e più generale, dalla
Canali e da molto prima del processo civile, e fatta oggetto di
Non chiediamo defatiganti accertamenti su sottrazioni di proventi
professionali, su altri conti e depositi anche fduciari,
sull'incameramento di proventi a titolo diverso o “collegato” e
su incarichi che richiedono intervento istituzionale. Il
benessere di cui godono e possono ben godere le fglie amate
del dott. Paolo Ferraro non è l'oggetto fnale del presente
giudizio. Come non lo è il danno morale ed interiore ad esse
fatto, privandole di un padre come il dott. Paolo Ferraro:
emergerà, e l'amore disponibile dell'attuale ricorrente sarà
pronto ad intervenire, avendo assolto al suo ruolo di
sopravvivere, anche per le fglie, alla manovra distruttiva
dal “ Cerchio ” disegnato.
Il male fatto e perseverato, richiede equilibrio, perdòno umano e
senso del bene, tratti che caratterizzano la personalità del dott.
Paolo Ferraro.
SULLE CONCLUSIONI E RICHIESTE URGENTI.
SE la sentenza appellata ed il processo di primo grado avessero
costruito e ricostruito un impianto valutativo aderente un
minimo ai fatti antefatti contesti e tutto quanto fornito di prove,
è di lapalissiana evidenza che si sarebbe giunti a statuizioni
equilibrate e giuste e non saremmo qui oggi a chiedere un
raddrizzare consapevole e secondo diritto.
La motivazione sottoscritta della sentenza ha travisato fatti, dati
contesti , e non vagliato secondo esperienza giudiziaria lo
stato palesemente “manipolato” delle bambine , né ruolo e
persona delle parti segnatamente della donna madre ed altro,
AVV. Silvia Canali, al fne di determinare la non veridicità
delle allegazioni ed asserzioni, anche avuto riguardo a dati
precedenti e provvedimento “richiamato”, destituiti comunque
di rilievo e dimostrati con dati e prove non aderenti al reale.
Infne ha determinato un quadro di provvedimenti di
frequentazione, abitativo economici equamente estranei alle
esigenze sussistenti delle minori (tenuto conto del loro quadro
abitativo familiare e dell'apporto di persona convivente) e allo
stato personale e della famiglia “legale” del per ora
“ex” magistrato dott. Paolo Ferraro (ALL12 Certifcato di
residenza estato di famiglia ) .
L’odierno appellante quindi, nel riportarsi all’atto introduttivo
del giudizio di primo grado ed agli atti ed alle difese scritte di
seguito depositati, ivi compresi quelli di cui ai sub-
procedimenti cautelari, a cui rimanda integralmente e che
devono intendersi qui per trascritti, ed alle fonti di prova
diretta e sopravvenute, contestando ed impugnando tutto
quanto dedotto, argomentato, eccepito e ottenuto dalla
convenuta, avv. Silvia Canali, e “convitati di pietra” propone
appello, chiedendo la riforma della sentenza indicata le cui
motivazioni violano gli artt., 112, 115, 116, 132 c.p.c. , perché
errata, ingiusta, infondata in fatto ed in diritto, illogica,
insufficiente, immotivata e motivata piuttosto con metodiche
palesi e secondo scansioni che ad una accorta e consapevole
analisi è impossibile non individuare,
La urgenza della situazione del dott Ferraro disoccupato non
merita infne ulteriori argomentazioni e il danno irreparabile
che si concretizzerebbe in tempo breve di tutta evidenza, mercè
l'uso “disinvolto”o mirato dell'accollo di spese straordinarie
(del tutto ragionevolmente prevedibile nel concreto contesto),
inducono pertanto a chiedere anche che in via urgente la
Corte disponga sui titoli inerenti l'assegno al mantenimento e
le spese straordinarie, nel medesimo senso più oltre
specifcato nelle richieste conclusive, reintroducendo di
principio l'affdamento congiunto delle minori, consapevole
che la incommensurabile ANOMALIA di tale disposizione
emerge eclatante. Un affdamento congiunto che conservi la
fgura di riferimento che si voleva espiantare ad altri fni,
e che non sarà mai occasione di confitto e pretesa da parte
ricorrente, che anzi il padre ha dato prova di tenersi lontano
dalle provocazioni e dal confitto violento inscenato
appositamente dalla Canali Silvia (si vedano le denunce
querele sul punto specifco). Null'altro chiediamo. Un
provvedimento urgente che salvaguardi alle fglie XE ed XA“la
fgura” del padre e non pregiudichi la famiglia Ferraro-
Foiani-B........., secondo quanto nelle conclusioni di seguito
riportato.
CONCLUSIONI E RICHIESTE
omissis
SI PRODUCONO I SEGUENTI ALLEGATIAtto di appello notificato con procura in calce;Copia sentenza n. n.16788/2016, notificata al difensore da
controparte.Fascicolo di parte con ALLEGATI DOCUMENTI CARTACEI
ENUMERATI NEL TESTO DELL'APPELLO, IN COPIA UNICA
ALL000 Parere magistrato di Cassazione progressione deliberata 2012
ALL03 MEMORIALE 7 marzo 2011ALL04 4_06272 _ SENATO - ITER ATTOALL04BIS1. Un profilo artificiale inventato parte prima2. Un profilo artificialmente costruito parte seconda3. Protocolli profilazione e gestione operativa.ALL07 Esposto al presidente del Tribunale di Roma Mario
BrescianoALL08 RICORSO IN CONSIGLIO DI STATOALL09 DOCUMENTI PATRIZIA FOIANIALL09bis DOCUMENTI SPESE FAMILIARI PAOLO
FERRAROALL10 DOCUMENTI DIEGO B.........ALL11 Associazione Il Bambino Invisibile Silvia Canali membro
direttivoALL12 Certificati stato famiglia e residenza del ricorrenteDVD CON COPIA DIGITALE DEI DOCUMENTI SOPRA E
DOCUMENTAZIONI NUOVE SOPRAVVENUTE O GIA' PRODOTTE E DOCUMENTI VIDEO AUDIO PROVE DIRETTE,COME DA INDICE APPRESSO .