Nicoletta Valeria Trotta Gianluca Cusano [email protected][email protected]Le BAT conclusions sull’incenerimento rifiuti: le migliori tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti Revisione delle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento rifiuti: il processo nazionale e comunitario, relazioni con le convenzioni di Minamata e Stoccolma
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Deroghe dai BAT-AELs sono possibili solo per casi specifici egiustificati: (Art. 15(4))
•Costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali dovuto all’ubicazione/situazioni specifiche dell’installazione
•Stato Membro deve darne informazione al pubblico e alla Commissione
Ruolo delle conclusioni sulle BAT nelle autorizzazioni IED
Le conclusioni sulle BAT sono il riferimento per fissare le condizioni delle autorizzazioni (Art. 14(5))
L’autorizzazione fissa i valori limite di emissione (ELVs) che assicurino, in condizioni normali di esercizio, che le emissioni non superino i livelli dei BAT-associatedemission levels (BAT-AELs) (Art. 15(3) a+b)
Monitoraggio delle emissioni: basato sulle conclusioni sulle BAT (Art. 16)
D. Lgs. 152/2006 – Parte seconda - Titolo III-Bis (1/2)
Art. 29-sexies, comma 4 -bis
L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni diesercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecnichedisponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioniseguenti:a)fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggioridi quelli dei BAT-AEL;b)fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempidi riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente irisultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizionormali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:a) quando previsto dall'articolo 29-septies; [Norme di qualità ambientale]
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o ilrispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrataambientale.
D. Lgs. 152/2006 – Parte seconda - Titolo III-Bis (1/2)
Deroghe dai BAT-AELs - Art. 29-sexies, comma 9-bis)
In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quellidiscendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri cheporre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecnichedisponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai beneficiambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali localidell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casil'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di taliscelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valorilimite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agliallegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fariferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entrosei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque
l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventiinquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione diciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLA DEFINIZIONE DEL WI BREF E PERTINENTI BATC
L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenzaunificata, il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio diinformazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili eal loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili irisultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare,dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti delloscambio di informazioni.
In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione generale per la crescita sostenibile e laqualità dello sviluppo (CreSS) provvede ad assicurare il necessario confronto con tutti i soggettinazionali interessati dagli esiti delle ‘Conclusioni sulle BAT’ per le categorie di attività di cui alladirettiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supportoalla partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune.
➢ Per l’incenerimento di rifiuti solidi urbani, altri rifiuti non pericolosi e rifiuti di legno pericolosi BAT-AEELs per l’efficienza energetica lorda espressa come :
➢ efficienza elettrica o
➢ efficienza energetica (calore+elettricità);
➢ Per l’incenerimento di fanghi di depurazione e rifiuti pericolosi BAT-AEELs per l’efficienza energetica espressa come efficienza della caldaia.
Le maggiori novità delle nuove WI BATC: efficienza energetica
➢ Campionamento in continuo delle diossine e furani;
➢ Monitoraggio dei PCBs diossina-simili;
➢ Monitoraggio dei PBDD/F per gli impianti che inceneriscono ritardanti di fiamma brominati o iniettano composti brominati per la riduzione del mercurio;
➢ Per l’incenerimento di rifiuti contenenti POP la determinazione dei POP nei flussi in uscita.
Le maggiori novità delle nuove WI BATC: monitoraggio delle emissioni in atmosfera
➢ Un approccio differenziato, specifico e proporzionale per gli inquinati tenendo in conto la loro rilevanza e la disponibilità di tecniche efficaci; gli inquinati considerati chiave sono: Hg, NOx e NH3, HCl e SO2, polveri, PCDD/F e PCBs
➢ Per gli inquinanti monitorati in continuo BAT-AEL espressi solo come media giornaliera;
➢ BAT-AELs supportati dall’analisi delle emissioni di un anno di più di 300 linee di incenerimento;
➢ Livelli differenti in caso di impianti esistenti o nuovi.
Le maggiori novità delle nuove WI BATC: BAT-AELs per emissioni in atmosfera