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IL DIRITTO D’AUTORE
44

Marco Giacomello per LetsPublish

Dec 13, 2014

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La seconda parte dello speech di Marco Giacomello per LetsPublish sul creative commons, copyright e copyleft in data 21.10.2013.
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Page 1: Marco Giacomello per LetsPublish

IL DIRITTO D’AUTORE

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Il Diritto d’Autore in Italia

- Legge n. 633/1941;- Disciplina giuridica applicabile estremamente

complessa: basti pensare che ha più di 200 articoli.

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Ambito di applicazione della legge sul diritto d’autore italiana

• A tutte le opere di autori italiani, ovunque esse siano state pubblicate per la prima volta, sia in Italia che all’estero (art. 185.1 LDA);

• alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia (art. 185.2 LDA).

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Il contenuto del diritto d’autore

Il diritto esclusivo che la legge attribuisce all’autore di un’opera dell’ingegno si sostanzia in una serie di prerogative (generalmente chiamati “diritti”) di carattere sia morale che patrimoniale.

Page 5: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

I diritti morali sono i diritti che il legislatore conferisce all’autore di un’opera a tutela della sua personalità, per come essa si esprime in rapporto all’opera. In particolare l’autore gode del:

(i) “diritto di inedito”, che consiste nel diritto di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico;

Page 6: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

(ii) “diritto di paternità”, che consiste nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera da lui realizzata e di rivendicarne in qualunque momento la paternità;

(iii) “diritto all’integrità dell’opera”, che consiste nel diritto di opporsi alle deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Page 7: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

I diritti morali sono: - irrinunciabili, in quanto non possono essere oggetto di

un atto di rinuncia;- imprescrittibili, in quanto il trascorrere del tempo non

farà mai perdere all’autore i diritti morali, con la conseguenza che questi potranno sempre essere esercitati dai suoi eredi;

- intrasmissibili, in quanto non possono essere trasferiti per contratto.

Page 8: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

Oltre ai diritti morali, l’autore gode di diritti che hanno natura patrimoniale. In particolare l’autore gode del diritto esclusivo di:

(i) riprodurre l’opera;(ii) trascriverla, eseguirla, rappresentarla e recitarla;(iii) comunicarla o metterla a disposizione al pubblico;(iv) distribuirne delle copie materiali;(v) darla in noleggio e autorizzarne il prestito.

Page 9: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

Questi diritti esclusivi non esauriscono il novero delle prerogative patrimoniali dell’autore, ma costituiscono particolari applicazioni di un principio di carattere generale (art. 12 LDA), in base al quale all’autore è in ogni caso riservato il diritto di utilizzare economicamente la propria opera in ogni forma e modo (dunque anche in forma digitale e attraverso reti telematiche).

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Il contenuto del diritto d’autore

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali hanno una durata limitata nel tempo: ciò vuol dire che, trascorso un certo numero di anni (a partire dalla morte dell’autore o, in altri casi, dalla pubblicazione dell’opera), l’opera stessa cade “in pubblico dominio”, con la conseguenza che chiunque potrà liberamente compiere tutti quegli atti relativi all’opera precedentemente riservati all’autore e ai suoi aventi causa.

Page 11: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

La regola generale, in punto di durata, è che i diritti patrimoniali durino sino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore (art. 25 LDA).

Page 12: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

Fino a che l’opera non sia caduta in pubblico dominio l’autore e i suoi aventi causa potranno legittimamente impedire qualunque atto di utilizzazione che possa avere un riflesso economico sull’opera.

Page 13: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

Qualunque iniziativa potrà dunque essere compiuta, alternativamente:

(i) quando il titolare del diritto d’autore abbia specificamente autorizzato tale attività;(ii) quando l’opera sia caduta in pubblico

dominio.

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Il contenuto del diritto d’autore

Da quando si contano i 70 anni?

I termini finali di durata dei diritti patrimoniali si computano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o dalla prima pubblicazione dell’opera.

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Il contenuto del diritto d’autore

Le opere possono essere:- monosoggettive: sono opere monosoggettive quelle create da un unico autore, sia esso noto oppure anonimo o pseudonimo.

Page 16: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

Le opere possono essere:- plurisoggettive: sono opere plurisoggettive quelle realizzate da una pluralità di soggetti.

A seconda dei casi si può trattare di opere:(i) in comunione;(ii) composte;(iii) collettive.

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Il contenuto del diritto d’autore

OPERE IN COMUNIONE•Sono opere in comunione quelle in cui i contributi creativi dei singoli autori sono indistinguibili e inscindibili (è il caso, per esempio, delle opere letterarie scritte “a più mani”).

•Nelle opere in comunione i diritti patrimoniali sull’opera come un tutto appartengono, salvo diverso accordo, a tutti i coautori in parti uguali (art. 10 LDA).

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Il contenuto del diritto d’autore

•I diritti patrimoniali d’autore sulle opere in comunione durano per 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore (art. 26.1 LDA).

•Nel caso in cui tutti i coautori siano soggetti non noti, i diritti patrimoniali sull’opera in comunione dureranno per 70 anni dalla prima pubblicazione della stessa.

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Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COMPOSTE

- Sono quelle costituite da contributi creativi tra loro distinguibili e scindibili, ma pienamente fruibili sul piano estetico solo quando siano combinati in modo unitario;- E’ il caso, per esempio, delle opere liriche o, più in generale, delle opere che sono composte da una parte letteraria e da una parte musicale, nonché dei fumetti e dei fotoromanzi o, più in generale, delle opere che sono composte da una parte letteraria e da una parte figurativa;

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Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COMPOSTE- Ciascun autore è unico titolare dei diritti patrimoniali sul proprio contributo creativo, in quanto scindibile, mentre i diritti sull’opera come un tutto appartengono in comunione a tutti i coautori, secondo proporzioni che variano in base al tipo di opera (cfr. art. 34 e 37 LDA);- I diritti patrimoniali sulle opere composte durano per 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore (art. 26.1 LDA). Nel caso in cui tutti i coautori siano soggetti non noti, i diritti patrimoniali sull’opera composta dureranno per 70 anni dalla prima pubblicazione della stessa.

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Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COLLETTIVE

Sono opere collettive quelle costituite da contributi creativi tra loro distinguibili e scindibili (e autonomamente fruibili), ma coordinati tra loro da parte di un soggetto che organizza e dirige la creazione dell’opera collettiva (è il caso, per esempio, delle enciclopedie e dei dizionari, dei volumi collettanei, delle antologie, delle riviste e dei giornali).

Page 22: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COLLETTIVE

Nelle opere collettive ciascun autore è unico titolare dei diritti patrimoniali sul proprio contributo creativo, in quanto scindibile, mentre i diritti sull’opera come un tutto appartengono al soggetto che organizza e dirige la creazione dell’opera stessa, normalmente definito, in relazione alle opere collettive di carattere letterario, “coordinatore”, “curatore” o “direttore” (art. 7 LDA).

Page 23: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COLLETTIVE

I diritti patrimoniali su ciascun contributo di un’opera collettiva durano per 70 anni dalla morte del suo autore o, se l’autore è soggetto non noto, per 70 anni dalla prima pubblicazione (art. 26.2 LDA). I diritti patrimoniali sull’opera collettiva come un tutto durano invece per 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera.

Page 24: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

OPERE COLLETTIVE

•Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti patrimoniali decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione (art. 30.1 LDA). •Se si tratta di un’opera collettiva periodica (come per esempio le riviste o i giornali) la durata dei diritti patrimoniali è calcolata ugualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri (art. 30.2 LDA).

Page 25: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

AUTORE NOTO• L’autore dell’opera letteraria è noto se questo è conosciuto

o conoscibile;• È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in

essa indicato come tale nelle forme d’uso (nel caso delle opere letterarie la forma d’uso tipica è quella che consiste nell’indicazione del nome dell’autore sulla copertina o, al limite, all’interno dell’opera);

• Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8 LDA).

Page 26: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

AUTORE NOTO• L’autore dell’opera letteraria è noto se questo è conosciuto

o conoscibile;• È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in

essa indicato come tale nelle forme d’uso (nel caso delle opere letterarie la forma d’uso tipica è quella che consiste nell’indicazione del nome dell’autore sulla copertina o, al limite, all’interno dell’opera);

• Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8 LDA).

Page 27: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

AUTORE NON NOTO• La legge tutela la volontà dell’autore di non rivelare la

propria identità: questi ha dunque il diritto di rimanere anonimo o di utilizzare uno pseudonimo-maschera

ovvero quello che maschera l’identità dell’autore e lo rende assimilabile, dal punto di vista del trattamento giuridico, all’autore anonimo. Lo pseudonimo-maschera si distingue dal nome d’arte o da altre denominazioni o sigle che invece notoriamente identificano l’autore, al pari del nome anagrafico.

Page 28: Marco Giacomello per LetsPublish

Il contenuto del diritto d’autore

AUTORE NON NOTO

• Il diritto dell’autore di rimanere anonimo o di utilizzare uno pseudonimo non deve confondersi con la mancata menzione del nome dell’autore sull’esemplare dell’opera, la quale costituisce piuttosto una violazione del diritto morale dell’autore alla paternità dell’opera.

• Se l’autore è soggetto non noto i diritti patrimoniali sull’opera monosoggettiva durano per 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera stessa.

Page 29: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle copertine

Da un punto di vista giuridico – oltre che estetico – la copertina di un libro non è considerata come parte dell’opera letteraria in esso incorporata. Pertanto, se dotata di carattere creativo, la copertina di un libro potrebbe costituire un’opera dell’ingegno autonomamente tutelata dal diritto d’autore

possono considerarsi come dotate di carattere creativo quelle copertine che non si limitino a riportare il nome dell’autore e il titolo dell’opera su uno sfondo monocromatico, ma che rechino ad esempio una grafica particolare.

Page 30: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle copertine

In quest’ultimo caso, tuttavia, si può ritenere che sia applicabile alla copertina la disciplina delle opere con autore non noto e, dunque, la copertina stessa potrebbe considerarsi caduta in pubblico dominio trascorsi 70 anni dalla sua pubblicazione.

Page 31: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla composizione grafica dell’opera letteraria

Possono godere di tutela giuridica (non necessariamente quella del diritto d’autore, essendo possibile individuare in questi casi ulteriori forme di tutela) anche:

(i) i caratteri tipografici;

possono essere protetti, oltre che dal diritto d’autore (nel caso in cui presentino carattere creativo e un peculiare valore artistico), anche come disegni e modelli registrati. In tal caso essi sono tutelati per un massimo di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Page 32: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla composizione grafica dell’opera letteraria

Nessun problema per le opere letterarie stampate con caratteri tipografici relativamente comuni (è il caso, per esempio, dei classici font “Arial”, “Times New Roman”, “Cambria”, “Georgia”, “Garamond” e, in generale, dei font che non posseggano caratteristiche estetiche particolarmente spiccate.

Page 33: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla composizione grafica dell’opera letteraria

(ii) la particolare composizione grafica dell’opera letteraria

la particolare composizione grafica di un’opera può essere protetta, oltre che dal diritto d’autore, in caso di composizioni particolarmente “creative”, anche in base alle norme sulla concorrenza sleale:

Page 34: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla composizione grafica dell’opera letteraria

Più delicato appare il discorso relativo alla composizione grafica dell’opera:

• al di là dell’eventuale tutela autoriale che sia possibile garantire a tale composizione (utilizzabile dopo 70 anni dalla pubblicazione);

Page 35: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sui caratteri tipografici e sulla composizione grafica dell’opera letteraria

• occorre considerare la possibile tutela concorrenziale garantita ai sensi dell’art. 2598 del cc italiano a fronte dell’impegno imprenditoriale profuso nell’attività di composizione che sia sfruttato parassitariamente da un concorrente.

• la tutela concorrenziale non è infatti sottoposta a termini di durata, e ha pertanto carattere perpetuo.

Page 36: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie

• La legge sul diritto d’autore distingue 3 diversi tipi di fotografie, cui ricollega 3 diverse forme di tutela giuridica.

• La distinzione, peraltro, non è di immediata comprensione, poiché la linea di confine tra i tre diversi tipi di fotografie è tracciata in base a criteri la cui applicazione è spesso inevitabilmente soggettiva.

Page 37: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie

1) LE OPERE FOTOGRAFICHELa tutela più ampia è riconosciuta dalla legge alle cosiddette

“opere fotografiche”, ovvero a quelle fotografie che possiedono un minimo gradiente di creatività [art. 2 LDA].

http://www.nouvelles-images.it/Independance-Day--Colorado--USA--1971_Henri-CARTIER-BRESSON_art~150.002904.00_id~cartespostales_mode~zoom

Page 38: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie

La presenza di un grado, pur minimo, di creatività, può ravvisarsi tutte le volte in cui si riscontri nella fotografia qualcosa in più di un atto meramente riproduttivo della realtà fotografata e, dunque, quando il fotografo abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, ad esempio scegliendo una particolare inquadratura, una particolare composizione dell’immagine, peculiari condizioni di luce o l’attimo ideale per effettuare lo scatto.

Page 39: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie

Le opere fotografiche provviste di carattere creativo godono della medesima tutela garantita alle opere letterarie (e, più in generale, ad ogni altra opera dell’ingegno).

Page 40: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie

2) LE SEMPLICI FOTOGRAFIE

Una fotografia può però non avere il livello, pur minimo, di creatività necessario per godere della protezione garantita dal diritto d’autore: si parla in questo caso di “semplici fotografie”.

Page 41: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie• Le “semplici fotografie” – ovvero le «immagini di persone o

di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche» – sono tutelate dalla legge mediante l’attribuzione al fotografo di un diritto di durata e intensità minore rispetto al diritto d’autore [art. 87 LDA]

• Tale diritto ha infatti una durata di soli 20 anni dalla produzione della fotografia e garantisce al fotografo un diritto esclusivo solo per quanto riguarda la riproduzione, la diffusione e la distribuzione della fotografia stessa.

Page 42: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografie• Le “semplici fotografie” – ovvero le «immagini di persone o

di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche» – sono tutelate dalla legge mediante l’attribuzione al fotografo di un diritto di durata e intensità minore rispetto al diritto d’autore [art. 87 LDA]

• Tale diritto ha infatti una durata di soli 20 anni dalla produzione della fotografia e garantisce al fotografo un diritto esclusivo solo per quanto riguarda la riproduzione, la diffusione e la distribuzione della fotografia stessa.

Page 43: Marco Giacomello per LetsPublish

Il diritto d’autore sulle fotografieLa legge sul diritto d’autore prevede peraltro [art. 90 LDA] che gli esemplari della “semplice fotografia” debbano riportare le seguenti indicazioni:

(i) il nome del fotografo (o, in caso di fotografie realizzate su commissione, del soggetto da cui il fotografo dipende o del committente);

(ii) l’anno di produzione della fotografia;(iii) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (sempre che si

tratti di fotografia di opere d’arte).

Quando gli esemplari della semplice fotografia non riportino tali indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

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Il diritto d’autore sulle fotografie

3) MERE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE

•Oltre alle “opere fotografiche” e alle “semplici fotografie”, la legge italiana sul diritto d’autore prevede un terzo tipo di fotografie, le cosiddette “mere riproduzioni fotografiche”, ovvero «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili».•Le “mere riproduzioni fotografiche” non ricevono dalla legge sul diritto d’autore alcuna specifica tutela [art. 87 LDA].