MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO SCIENTIFICO “GIOACCHINO PELLECCHIA” Località Folcara s.n.c. - 03043 CASSINO (Frosinone) - Tel.0776/21323 – Fax 0776/300425 e-mail: [email protected]c. f. 81004020608 Indice
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LICEO SCIENTIFICO “GIOACCHINO PELLECCHIA” · Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 12 luglio 2011 affermano
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
3. Che cosa sono i Disturbi specifici di Apprendimento? pag. 5
4. Esami di Stato pag. 9
5. Lingue straniere pag. 10
6. Normativa vigente in materia di DSA pag. 13
7. Fasi del protocollo di accoglienza pag. 14
1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica pag. 14
2. Presa in carico da parte della scuola pag. 14
3. Accordo tra i docenti per la predisposizione del PDP pag. 14
4. Stesura finale e sottoscrizione del documento pag. 14
5. Valutazione intermedia e finale pag. 15
6. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento pag. 15
7. Indicazioni per l’espletamento delle prove degli esami di stato pag. 15
8. Adempimenti pag. 15
1. Iscrizione pag. 15
2. Colloquio e prima accoglienza pag. 17
3. Determinazione della classe pag. 18
4. Predisposizione, stesura e sottoscrizione del PDP pag. 19 9. Indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli studenti con DSA agli Esami di Stato pag. 24
10. Raccordi con le altre componenti sul territorio pag. 24
11. Progetti d’Istituto per migliorare l’apprendimento degli studenti con DSA pag. 25
12. Formazione docenti pag. 26
13. Bibliografia pag. 27
1. Premessa
La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema
nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le
modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano
raggiungere il successo formativo.
La Legge n. 170 individua i criteri di certificazione dei DSA, la formazione nella scuola, le
misure educative e didattiche di supporto agli alunni e quelle rivolte alla famiglia e le
successive Linee guida, emanate con D.M. del 12 luglio 2001, presentano alcune
indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare
interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti
compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale
delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia
alcuni concetti pedagogico - didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e
negli atenei. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato
all’età anagrafica.
2. Finalità
Il Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione nasce dalla volontà di condividere criteri,
principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d’intervento sugli alunni con
DSA, consentendo di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative della legge
n.170/2010, D.M.12/7/2011, delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con D.S.A. allegate al Decreto.
E’ una guida d'informazione ed è parte integrante del Piano dell’offerta formativa (POF),
costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è sottoposto ad un costante monitoraggio
per essere periodicamente rivisto o integrato, alla luce di nuove esigenze rilevate o
sperimentate.
Esso è fondato sulla valorizzazione della persona con il proprio potenziale socio- cognitivo
ed è finalizzato al superamento di ogni forma di disagio. L'azione educativa rivolge
un’attenzione particolare agli alunni che presentano i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento nel rispetto della promozione del successo formativo dello studente.
SCOPI:
definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con
DSA;
accompagnare gli studenti con DSA agli esami di Stato;
promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglie
ed enti territoriali
prevenire forme di disagio
3. Cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento?
Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento 12 luglio 2011 affermano che i Disturbi Specifici di Apprendimento
interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di
funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi:
l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal
disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e
disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Si tratta di disturbi che interessano uno
specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale.
Si definiscono con la sigla D.S.A. disturbi settoriali della lettura, della scrittura e del
calcolo che possono presentarsi isolati o associati in vario modo fra loro e che si
manifestano in soggetti con capacità intellettive nella norma in assenza di deficit
sensoriali, neurologici e relazionali (primari) e in presenza di normali opportunità
educative.
Sono di origine costituzionale, cioè fanno parte del corredo genetico del soggetto, non
sono facilmente pronosticabili prima dell’età scolare, anche se il ritardo del linguaggio ed
i disturbi metafonologici rappresentano un importante fattore di rischio.
La legge n.170 del 8 ottobre 2010 all’art.1 comma 1 recita: “la presente legge riconosce
la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento di seguito denominati “DSA" che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Tale legge assegna al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti con DSA possano
raggiungere il successo formativo.
Nel nuovo quadro normativo viene aperto un nuovo canale di tutela del diritto allo studio
diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio
del diritto allo studio si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli
strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di
valutazione.
Le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
(legge 170/2010) sollecitano dunque la scuola a porre al centro delle proprie attività e
della propria cura la persona. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e la complessità di ogni persona,
della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e capacità, delle sue fragilità, nelle varie
fasi di sviluppo e di formazione.
Le difficoltà connesse ai D.S.A. in ambito scolastico sono ormai note: per consentire agli
studenti con disturbi specifici di apprendimento di raggiungere gli obiettivi previsti
devono essere riviste le strategie di insegnamento e di valutazione sulla base di bisogni
specifici.
Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento allegate al D.M. 12 luglio 2011 presentano alcune indicazioni, elaborate
sulla base dei più recenti sviluppi scientifici, per realizzare interventi didattici
individualizzati e personalizzati nonché per utilizzare strumenti compensativi e per
applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni
richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli
studenti con DSA.
Le finalità perseguite dalla legge 170/2010 e del D.M. 12 luglio 2011 e dalle Linee Guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A. costituiscono le basi di
questo progetto operativo che ha come obiettivo principale quello di favorire
l’accoglienza degli alunni con DSA rendendo le indicazioni in essi contenute concrete
all’interno della attività didattiche quotidiane.
Questo protocollo si propone di:
Stimolare la riflessione sulla didattica rivolta agli alunni con DSA all’interno del quadro
normativo più recente.
Individuare criteri condivisi per la stesura del Piano Didattico Personalizzato
Proporre pratiche comuni all’interno dell’istituto al fine di facilitare l’accoglienza,
l’inserimento ed il processo formativo degli studenti con DSA
Accompagnare gli studenti con DSA agli esami di stato.
La Legge 170/2010 richiama le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire
«l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi
e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Fra i più noti vengono indicati:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della
lezione;
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione
di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale
correzione degli errori;
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe
concettuali, che consentono allo studente di orientarsi nei compiti e nelle verifiche
assegnate
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa
difficoltosa dal disturbo, senza peraltro ridurre ciò che deve apprendere. L’utilizzo di tali
strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni
e studenti con DSA.
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente
di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente
difficoltose e che non sono fondamentali per il suo l’apprendimento. Per esempio, non è
utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via
del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. D’altra parte, consentire
all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di
una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente
significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna
per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A
questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto
degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di
fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del
materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, la quota del 30% in più indicata dalle
Linee Guida appare un ragionevole tempo aggiuntivo.
Essa tuttavia dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo
sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli
obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.
Nella scuola secondaria di II grado si richiede in particolare agli studenti la piena
padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un
efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari
sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l’alunno
con D.S.A., inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono
essere notevolmente contenute e superate individuando strategie didattiche opportune.
4. Esami di Stato
In ottemperanza dell’art.5 comma 4 della legge 170 e dell’art. 6 comma 3 del D.M.
N.5669, delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A e
dell’Ordinanza Ministeriale relativa agli esami di Stato le Commissioni, tengono in
considerazione le specifiche situazioni soggettive garantendo adeguate forme di verifica
e valutazione, individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. Le commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli
ordinari e assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi.
5. Lingue straniere
Particolare attenzione all’interno della normativa più recente viene riservata alla
didattica per le lingue straniere.
In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore
importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di
lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto
qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla
decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla
comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla
lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale
con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che
in sede di esame di Stato.
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il
computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti
compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.
Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono
usufruire:
• di tempi aggiuntivi;
• di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art.
6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalle
prestazioni di scritte in lingua straniera e, in sede di esame di Stato, è possibile prevedere
una prova orale sostitutiva della II prova scritta ( se il corso di studi prevede la seconda
prova scritta in lingua straniera) ed è possibile prevedere una prova orale sostitutiva della
III prova scritta. Nel caso in cui sia previsto che il candidato D.S.A. sostenga la II prova
scritta in lingua straniera, la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal
Consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel
giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in
un giorno successivo.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli
accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione
per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza
prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo.
Le Linee Guida indicano che nel valutare la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata
la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più
rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro,
anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Inoltre le linee Guida affermano che lo studio delle lingue straniere implica anche
l’approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata
e, con l’avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché
l’insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede
applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua
straniera assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili
difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico
ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come
quelle presenti nei testi letterari.
Nella scuola odierna la strategie della personalizzazione degli apprendimenti indica l’uso
di strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di
eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità
intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza).
In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri
personali talenti. L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale
all’accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella
consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni.
Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai
DSA si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze
ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito
scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità,
dell’autostima, delle relazioni con i coetanei. E’ importante identificare quegli
adattamenti che siano fattibili da portare a termine dagli insegnanti nell’ambito
scolastico. Il Protocollo, in osservanza della legge 170, del D.M. n.5669 e delle Linee Guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A., ha le finalità di:
garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni D.S.A.
favorire il successo scolastico e prevenire eventuali manifestazioni di blocchi
nell'apprendimento, agevolando la piena inclusione
promuovere il miglioramento sociale e culturale;
ridurre i disagi formativi ed emozionali;
assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche
legate ai DSA.
6. Normativa vigente in materia di DSA
Pur facendo riferimento alle circolari ministeriali, alle note ministeriali, al D. P.R.
emanati prima della legge 170, del D.M. n. 5669 e delle Linee Guida per il diritto allo
studi degli alunni e degli studenti con D.S.A.
Il presente protocollo è stato compilato, tenendo conto della normativa attualmente
vigente:
Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.”
Decreto Ministeriale n. 5669
Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A.
7. Fasi del protocollo di accoglienza
1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica. I soggetti coinvolti: il Dirigente
Scolastico, il referente DSA, la segreteria didattica, il coordinatore di classe, i docenti del
consiglio di classe, la famiglia, l’alunno. All’atto dell’iscrizione la famiglia consegnerà la
diagnosi dello specialista al dirigente scolastico o al docente referente opportunamente
delegato che alla presenza dei genitori provvederanno a far protocollare e inserire in
forma protetta nel fascicolo dell’alunno.
2. Presa in carico da parte della Scuola. Dopo l’acquisizione della diagnosi, il referente avrà
cura di attivare la procedura necessaria per informare il coordinatore di classe e i docenti
dei C.d.C, utilizzando anche le informazioni ricevute attraverso un colloquio preliminare
con i genitori degli alunni con DSA.
3. Riunione dei C.d.C. per la predisposizione del piano didattico personalizzato (nel CdC di
NOVEMBRE / DICEMBRE). Il coordinatore di classe, coadiuvato dal referente Dsa, nel
primo consiglio di classe ha informato tutti i docenti del caso e ha invitato i docenti a
procedere all’osservazione necessaria per la futura elaborazione deL P.D.P (il coordinatore
supervisiona la stesura del P.D.P. che deve essere collegiale)
Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e dirigente scolastico)
successivamente il docente referente convoca i genitori dello studente per la consegna
della del P.D.P. che viene condiviso). Entro il primo trimestre.
4. Valutazione intermedia e finale di istituto degli allievi D.S.A. I soggetti coinvolti: il
coordinatore, i docenti della classe, il referente DSA. Il PDP sarà oggetto di verifiche
intermedie e finali secondo quanto previsto dalla norma vigente. Il docente referente
monitora l’andamento degli studenti D.S.A. e verifica che gli strumenti compensativi e
dispensativi siano effettivamente utili.
5. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento. Nei casi sospetti
di DSA, il docente ne farà comunicazione al coordinatore di classe o al referente DSA.
Successivamente con la massima discrezione il referente coinvolgerà i genitori, invitandoli
ad un approfondimento specialistico presso gli enti preposti, per una valutazione ed
eventuale diagnosi (art. 3, comma 1e 2 della legge 170/2010).
6. Indicazioni per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato. Il referente per i D.S.A.
predisporrà tutta la procedura necessaria per accompagnare agli esami di Stato gli alunni
D.S.A. In particolare curerà la sezione da inserire nel documento del consiglio di classe del
15 maggio supportando i coordinatori. La Commissione d’esame terrà conto di tutte le
informazioni contenute nel documento per la predisposizione delle prove e ha diritto ad
avere una copia dei relativi P.D.P.
8. Adempimenti
1. Iscrizione
Cosa consegnare/chiedere
Modulo d’iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata
Certificazione e/o diagnosi di un medico possibilmente specialista (Neurologo,
Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i D.S.A.
L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni dovrà verificare la presenza di
certificazione medica all’interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e al
referente D.S.A. eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari
grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni
per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace. Ai sensi
della L. 170/2010 art. 3 essa “è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla
famiglia alla scuola di appartenenza dello studente”. Il Dirigente Scolastico ed il referente
DSA accerteranno che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i
(dislessia, discalculia etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che
compromettono l’apprendimento e il rendimento scolastico dello studente; acquisirà
altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di
provenienza; si preoccuperà di richiedere alla famiglia tutto il materiale disponibile sul
disturbo specifico dello studente. Successivamente stabiliranno la data per un colloquio
con la famiglia ed eventualmente con l’allievo.
2. Colloquio e prima accoglienza
Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA effettueranno un colloquio con i genitori ed
eventualmente con l’allievo subito dopo l’iscrizione.
Obiettivi del colloquio con i genitori:
dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i DSA presenti
nella scuola;
raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno;
se possibile ricevere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento
delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le
informazioni;
Obiettivi del colloquio con l’allievo:
• verificare la consapevolezza del disturbo e il livello di autostima;
• rilevare la disponibilità a rendere manifesto il disturbo;
• verificare la disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi.
La referente informa, inoltre, la famiglia sui percorsi messi in atto dall’istituto e rivolti agli
studenti con D.S.A., sintetizzati nel presente protocollo di accoglienza, che viene
pubblicato sul sito per la consultazione da parte della famiglia.
3. Determinazione della classe
La Commissione formazione classi, composta dal dirigente Scolastico, commissione
composizione classi, dal referente DSA, ha cura di:
assicurare allo studente con D.S.A. la presenza di un compagno proveniente dalla stessa
classe o scuola, qualora la famiglia effettui una segnalazione in tal senso al momento
dell’iscrizione;
inserire lo studente, ove possibile, in una sezione non numerosa;
evitare, ove possibile, l’iscrizione nella stessa sezione di più studenti con D.S.A.
Il Dirigente Scolastico, nel corso del primo Consiglio di Classe, comunica ai docenti la
presenza di uno studente con D.S.A. per attivare tempestivamente la personalizzazione
dell’apprendimento prevista dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento.
In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo)
il Dirigente, consultatosi con il referente per i D.S.A., effettua la scelta della sezione in cui
inserire lo studente.
Il Consiglio di classe, nel corso della prima riunione, acquisisce le informazioni in possesso
dell’istituzione scolastica da parte del Dirigente Scolastico e/o della Referente d’istituto
per i D.S.A., che fornisce il supporto necessario alla comprensione delle problematiche
specifiche di ogni studente in base ai dati in suo possesso, unitamente a materiale
informativo sulle misure compensative e dispensative da adottare. Presenta, inoltre, i
principali mediatori didattici e gli organizzatori anticipati in grado di facilitare il processo
di personalizzazione dell’apprendimento.
A settembre il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all’insegnante
coordinatore e agli insegnanti della classe coinvolta.
Da una annualità all’altra il passaggio di informazioni avviene tramite i coordinatori, con
il supporto della referente d’Istituto.
E’ opportuno che, prima del CdC di inizio anno (settembre/ottobre) o a certificazione
acquisita in seguito ad esso, prima di convocare eventuale consiglio straordinario, il
coordinatore incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare.
Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente D.S.A. ed il
coordinatore di classe incontrano il Consiglio di Classe per:
trasmettere informazioni sul disturbo specifico dello studente;
fornire ai docenti materiale didattico formativo, se disponibile;
presentare eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi
strumenti.
Durante la prima riunione di settembre/ottobre il coordinatore raccoglie inoltre le
eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare una bozza di percorso
didattico personalizzato. (All. 1)
4. Predisposizione, stesura e sottoscrizione del PDP
In occasione della seconda riunione del CdC (Ottobre/Novembre) viene fatta l’analisi della
situazione dello studente, del suo inserimento nella classe e dei primi risultati conseguiti.
Una volta acquisite le informazioni necessarie il PDP viene redatto nella sua forma
definitiva (nel CdC di NOVEMBRE / DICEMBRE).
Prima della pausa natalizia il documento completato viene condiviso, nella forma ormai
definitiva, con la famiglia dell’allievo che potrà prenderne visione. Alcuni giorni dopo il
coordinatore di classe convocherà i genitori per la firma e la consegna del PDP.
Si tratta di una fase delicata che deve consentire l’attivazione di indispensabili sinergie
tra l’azione della scuola, della famiglia, dell’allievo. Tutti i protagonisti del processo
devono potersi applicare al raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi, secondo