Norme e prassi per l’alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali ad ogni studente il posto giusto Udine 7 settembre 2017 Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Norme e prassi per
l’alternanza scuola-lavoro per
gli allievi con disabilità e
bisogni educativi speciali
ad ogni studente il posto giusto
Udine 7 settembre 2017
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Definizioni
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Tirocini formativi e di orientamento
Hanno il fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a
favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo
scolastico.
Art. 18 della LEGGE 24 giugno 1997, n. 196
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• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica
innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri
percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di
apprendimento in contesti lavorativi.
• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano
modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo.
Alternanza Scuola - Lavoro
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari
svolti nel contesto scolastico.
• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze
specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali
dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Alternanza Scuola - Lavoro
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Alternanza – Tirocinio - Stage
L'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo
studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti
come un tirocinio curriculare. Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non
possa essere identificato con l'alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il
tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un
percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la
struttura ospitante.
E' infine opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano
sostanzialmente la stessa cosa. Si può quindi indifferentemente parlare di stage curriculare
o di tirocinio curriculare. A livello normativo ha sempre prevalso l'uso del termine italiano
"tirocinio", anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il
termine stage.
Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la
scuola – MIUR 8 ottobre 2015
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Ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 i tirocini formativi e di orientamento sono regolati
dalle leggi regionali.
L’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 ha definito le linee guida in materia di tirocini, individuando
diverse tipologie di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone
svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le tipologie sopra riportate vengono definiti “Tirocini non curricolari” o “Tirocini extra curricolari”
Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:
1. i tirocini curriculari;
2. i periodi di pratica professionale;
3. i tirocini transnazionali;
4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
5. i tirocini estivi.
Tirocini curricolari e extracurricolari
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• Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a
creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una
persona in cerca di lavoro o uno studente al fine di
favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e
competenze professionali e facilitare l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro
Tirocinio non curricolare o extracurricolare
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Tirocini extracurricolari per disabili
Sono previsti dai seguenti Accordi in conferenza Stato Regioni:
• Accordo in conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 che definisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.
• Accordo in conferenza Stato regioni del 22 gennaio 2015 che definisce le Linee guida per i tirocini per l’inclusione.
• Accordo in conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 che modifica le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.
In particolare fra le tipologie di tirocini extracurricolari troviamo
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
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Caratteristiche dei tirocini extracurricolari per
disabili
• La scuola non è ente promotore
• Durata da 2 a 24 mesi
• Può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante
• Il tirocinante disabile è seguito in modo esclusivo e dedicato da un tutor
aziendale
• Sono previsti premi di incentivazione per le aziende a carico della Regione
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Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a
crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti
scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come
curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di
formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti
formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:
1) Promozione di un tirocinio da parte di (…) una istituzione scolastica che
rilasci titoli di studio aventi valore legale (…);
2) Destinatari della iniziativa siano (…), studenti di scuola secondaria
superiore, (…) iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il
tirocinio è promosso;
3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di
studi o del corso di formazione.
Tirocini curricolari
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3
marzo 2009, n. 18, nell’art.27 riconosce il diritto delle persone con disabilità al lavoro, includendo l’opportunità
di mantenersi attraverso la propria attività lavorativa e la libertà di scelta all’interno di un ambiente lavorativo
inclusivo ed accessibile. Gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione debbono pertanto impegnarsi a:
- rimuovere ogni forma di discriminazione sul lavoro;
- proteggere il diritto delle persone con disabilità ad avere condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese
l’eguaglianza di opportunità e remunerazione, nonché i diritti sindacali; permettere alle persone con disabilità di
avere accesso ai programmi di orientamento e formazione professionale;
- promuovere le opportunità di impiego e avanzamento di carriera/reintegrazione al lavoro;
- promuovere la possibilità di svolgere lavoro autonomo ed imprenditoriale o lavorare sia nel settore pubblico che
nel settore privato; garantire che le stesse non siano tenute in schiavitù o in stato servile o svolgano lavoro coatto.
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Legge 24 giugno 1997, n. 196
Norme in materia di promozione dell'occupazione
Si tratta di una legge per molti aspetti superata ma ha rappresentato un punto di riferimento per
i tirocini formativi e di orientamento fornendo, attraverso il DM, modelli e indicazioni che
sono state alla base dei successivi sviluppi
L’articolo 18 è dedicato ai “tirocini formativi e di orientamento”
tale articolo definisce i criteri e i principi per la stesura di uno specifico
regolamento.
Tale regolamento è contenuto nel d.m. 25 marzo 1998, n. 142. –
“regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento”
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L’Articolo 4 è dedicato all’Alternanza scuola-lavoro.
Ribadisce la validità di quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Delega il governo ad emanare un apposito Decreto
legislativo e stabilisce i principi e criteri direttivi.
Il conseguente Decreto Legislativo è il Dlgs. 15 aprile
2005 n. 77
Legge 28 marzo 2003, n. 53
(Riforma Moratti)
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Legge 53/2003, art. 4
Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro
ART. 1 (Ambito di applicazione)
ART. 2 (Finalità dell'alternanza)
ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)
ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)
ART. 5 (Funzione tutoriale)
ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
ART. 7 (Percorsi integrati)
…..
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Decreto legislativo 77/2005, Art.1
Definizione di Alternanza Scuola - Lavoro = modalità di realizzazione dei
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale.
I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro sono progettati, attuati,
verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni.
Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di
progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
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Convenzioni, a titolo gratuito con:
• imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
• con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
• con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
• ordini professionali*
• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale*
… disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
* Inseriti con la legge 107/2015
Decreto legislativo 77/2005, art.1
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Decreto legislativo 77/2005, art.2
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro
e) correlare l'offerta formativa al territorio.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Decreto legislativo 77/2005, art.4
• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano
in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro
• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono
essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal
calendario delle lezioni.
• I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del
piano dell'offerta formativa
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Decreto legislativo 77/2005, art.4
Comma 5.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i
soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini
dell'inserimento nel mondo del lavoro.
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Decreto legislativo 77/2005, art.5
Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica possiede titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo, all’organizzazione e monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale
I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.
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Decreto legislativo 77/2005, art. 6
I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa
le competenze acquisite costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
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Decreto legislativo 77/2005, art. 6
Comma 3
La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.
Quest’ultima parte schiude il campo estremamente ampio e complesso del futuro inserimento lavorativo, che è di specifica competenza dei Servizi per l’Integrazione Lavorativa delle Aziende Socio-Sanitarie Locali e dei Centri per l’Impiego provinciali, ma prende le mosse dall’individuazione e valorizzazione delle risorse e potenzialità individuali sulle quali il percorso scolastico incide in maniera rilevante.
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I percorsi (...) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie
basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili
di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo,
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore
produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la
personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso
delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi
in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87Regolamento sul riordino degli istituti professionali
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(...) I percorsi (...) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a
sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli
insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di
laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per
progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti
organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati
in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del
lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato
sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti
didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88Regolamento sul riordino degli istituti tecnici
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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
D.P.R. 15 marzo 2010, n.89
Regolamento sul riordino dei licei
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(Comma 7) Le istituzioni scolastiche, …, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra i seguenti:
…..
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
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• (comma 28) L’alternanza scuola - lavoro è una esperienza formativa da inserire
nel ‘curriculum dello studente’.
• (comma 30) Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la
commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente
• (comma 31) Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle
attività di cui al comma 28
L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
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(comma 33) Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offertaformativa.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(Comma 34) All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo
settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,
ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e
musicali, nonché' con enti che svolgono attività afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI».
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(Comma 35) L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle
attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite
nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-
lavoro si può realizzare anche all'estero.
(Comma 36) All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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• (comma 37) … sarà definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola-lavoro, …, con particolare riguardo alla possibilità per lo
studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei
percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio
• (Comma 38) Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,
mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
• (Comma 39) Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché' per
l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi
previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi
del comma 11.
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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
• (Comma 40). Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al
comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione
dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni
anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello
studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e
luoghi della cultura e delle arti performative, nonché' con gli uffici centrali e
periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
• Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda
di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate
convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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(Comma 41) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
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(Comma 80. Chiamata per competenza) Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.
• La nota MIUR n°2609 del 22-07-2016 avente ad oggetto «Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche» nella appendice A) riporta fra i criteri: esperienze di tutor di Alternanza Scuola Lavoro; formazione in ambito didattico metodologico, didattiche innovative e trasversali.
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(comma 124) Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria.
(comma 129) … 3. Il comitato (di valutazione) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché' del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché' della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 12 Oggetto e finalità
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
……
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Art. 13 Ammissione dei candidati interni
….
2. …. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
….
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 14 Ammissione dei candidati esterni
…
L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione
presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere
nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 17 Prove di esame
…
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel
percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto
l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL].
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
…
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate ….
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Capo IV Disposizioni finali
…
Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1°settembre 2018.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019
Sono previsti Decreti Ministeriali per la definizione di:
a) criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) requisiti che le aziende devono possedere;
c) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle
competenze e per il riconoscimento dei crediti.
( Decreto legislativo 77/2005, art.3)
d) Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;
(DL 104/2013 come modificato dalla L107/2015)
e) criteri per la certificazione di attività assimilabili all'alternanza scuola-
lavoro per i candidati esterni all’Esame di Stato e agli esami di Idoneità
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DLgs 81/2015 Art 41
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
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❖Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;
❖ Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle linee guida in
materia di tirocini;
❖ Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che apporta delle integrazioni al
precedente accordo
❖ Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini per l’inclusione
❖ Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 Art. 63 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
❖ Regolamento per l’attivazione di tirocini emanato con DPReg 18 ottobre
2016, n. 198
❖ Line guida tecnico/operative del regolamento di attuazione tirocini 2017.
Norme regionali FVG
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❖ Competenze chiave per un mondo in trasformazione, Brussels, 2009;
❖ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02);
❖ Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità
dei giovani per l'apprendimento (2011/C 199/01);
❖ Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di
“Istruzione e formazione 2010”;
❖ Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra
apprendimento e lavoro”.
Documenti che fanno riferimento all’Unione Europea
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Valenza didattica dell’ASL
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Cono dell’apprendimento – Cono di Dale Dopo due settimane di solito
ricordiamo il … Azione Tipo di coinvolgimento
10% di quanto abbiamo letto Leggere
Passivo
Definire
Descrivere
Elencare
Spiegare
20% di quanto abbiamo udito Ascoltare
30% di quanto abbiamo visto Guardare delle immagini
50% di quanto abbiamo visto ed
udito
Guardare un film
Dimostrare
Applicare
Guardare una mostra e una
dimostrazione
Guardare una dimostrazione
Guardare un fenomeno nella
realtà
70% di quanto abbiamo detto e
sentito
Partecipare ad una discussione
Attivo
Analizzare
Progettare
Creare
Costruire
Insegnare
Tenere una conferenza
90% di quanto abbiamo deciso e
fatto
Partecipando ad una sceneggiata /
Giochi di ruolo
Simulando una esperienza reale
Facendo realmente quello che
si intende apprendere
• Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.
• “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi.
• Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
Alternanza Scuola - Lavoro
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Tipologie di progetti di alternanza
• percorsi orientativi
• percorsi informativi o di osservazione
• percorsi professionalizzanti orientati all’apprendimento organizzativo
• percorsi professionalizzanti orientati all’acquisizione di specifiche abilità operative
• percorsi per promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro (per gli studenti disabili)
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L’ASL è un’esperienza che permette allo
studente di acquisire una formazione…
• tecnico-professionale: acquisire competenze professionali, imparare un mestiere praticandolo sul campo, apprendere un “saper fare” relativo ad una determinata professione;
• strumentale: imparare ad utilizzare strumenti, dispositivi o sistemi specifici (ad esempio dei programmi informatici);
• organizzativa: pianificare le attività e gli impegni, gestire efficacemente il proprio tempo, organizzare il lavoro;
• comportamentale: imparare a vivere l’azienda nel modo giusto, a capire l’ambiente di lavoro adattandosi alle sue regole di comportamento, a relazionarsi in modo appropriato con superiori, colleghi, clienti, fornitori, ecc.;
• personale: crescere come persona, maturare, diventare adulti.
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I percorsi dei nuovi istituti tecnici e professionali danno ampio spazio alle
metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso
la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e
la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti;
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e
delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.
L’Alternanza Scuola - Lavoro nella didattica per competenze
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti TecniciOliviero Barbieri e-mail [email protected]
• Diventa essenziale sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione
formativa e operativa piuttosto che quella informativa
• Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e
di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole,
promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo
personale e professionale, che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che
favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo,
soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività coinvolgenti,
utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi.
• L’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa un’occasione
particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, stage
ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti
molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e
per l’occupabilità
L’Alternanza Scuola - Lavoro e
l’orientamento
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E inoltre consente allo studente di orientarsi…
alla scelta del tuo futuro lavoro mediante l’esperienza pratica di una
specifica professione e di un determinato contesto lavorativo.
Attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue
dinamiche e dei suoi contenuti, può capire se un certo tipo di lavoro è in
linea con le sue attitudini, aspirazioni e aspettative. In questo senso
l’ASL è un banco di prova che consente allo studente di calibrare e
definire le sue scelte professionali.
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ASL e Licei
• "Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono
chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al
collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel
corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal
Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei:
(. .. ) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio "anche d'intesa con le università,
con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli
istituti tecnici superiori", finalizzati "all' approfondimento delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per
l'inserimento nel mondo del lavoro", approfondimento che può essere realizzato
anche "nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di
iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio ".
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L’Alternanza Scuola - Lavoro permette di rispondere
meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e
delle professioni che, nella società della conoscenza,
tende a riorganizzare continuamente i livelli di
specializzazione richiesti
Evoluzione delle professioni
Industria 4.0: un cambio di paradigma
• da produzione «centralizzata» a «decentralizzata»
• da prodotto «processato» a «integrato» con macchine che si adattano
Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
La prima finalità dell’integrazione scolastica è sostenere
il processo formativo della persona con disabilità nella
prospettiva di un suo inserimento come cittadino attivo
nella società.
I progetti di Alternanza Scuola-Lavoro rappresentano
uno strumento ed un’esperienza che proiettano lo
studente verso una delle dimensioni della vita adulta,
quella dell’inserimento lavorativo, che rappresenterà per
lui l’emancipazione dalla famiglia
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
L’approccio al mondo del lavoro, seppur in doverose condizioni di
protezione e tutela, consente agli studenti la sperimentazione di sé e
della propria autonomia in un contesto di adulti, in cui le relazioni
personali e i rapporti sociali hanno connotazioni e regole diverse rispetto
a quelli conosciuti nella scuola.
In particolare per il ragazzo con disabilità questo diventa importante
perché consente a lui stesso, agli operatori e alla famiglia, un pensiero
“adulto” sul suo futuro, fornendo la misura delle sue potenzialità di vita
“autonoma”, sganciata dall’ombra protettiva della scuola e della
famiglia.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
Le persone con disabilità rischiano, più di altre, in assenza di un ruolo lavorativo
(e di una adeguata preparazione ad esso) di doversi adattare in età adulta a
soluzioni molto meno “sensate” come quella di dovere restare “eterni bambini”
o “ eterni malati da riabilitare”.
Essere una persona che lavora o che si prepara al lavoro incide lentamente ma
profondamente nell’immagine di sé contribuendo ad attribuire senso, significato
alla propria e alle altrui esistenze.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• Le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro possono essere considerate come
precursori dell’inserimento lavorativo e, in questa prospettiva, consentono alle
persone disabili di sperimentare una straordinaria esperienza di senso: quella di
essere messi in situazione. Solo entrando in azienda si è messi davvero in situazione.
• E solo cominciando a sperimentare cosa significa concretamente lavorare,
incontrando i propri limiti ma anche le proprie potenzialità, incontrando le
aspettative degli altri lavoratori, identificandosi con il proprio ruolo, apprendendo un
lavoro si può strutturare un reale processo di maturazione.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• rendere più agevole alle persone disabili il passaggio verso una condizione, quella di lavoratore, che non sappiamo se garantirà momenti di felicità, ma certamente consentirà una vita più adulta e consapevole
• Iniziare a pensare alla prospettiva lavorativa durante la frequenza scolastica rappresenta una pagina importante del percorso verso una concreta integrazione sociale delle persone con disabilità.
• Allo stesso modo aiutarle a comprendere il valore del lavoro non solo come fonte di reddito, ma come importante occasione di crescita umana e opportunità di costruire una vita più autentica, all’insegna della realizzazione personale e dell’autonomia, è un obiettivo sul quale scuola e servizi hanno sentito l’esigenza di lavorare in maniera sinergica e forte, nell’ambito di un processo di accompagnamento sia dei ragazzi sia delle loro famiglie.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
Alcuni dei punti di forza di questi percorsi formativi possono essere ricondotti agli aspetti di seguito descritti.
• La modalità organizzativa di questi percorsi favorisce la collaborazione e la sinergia tra enti e servizi, consentendo il confronto tra diverse professionalità, punti di vista e visioni del mondo.
• Le aziende attraverso un periodo di accoglienza dello studente, con il supporto dei tutor di riferimento hanno la possibilità di conoscere la persona con disabilità ed individuarne potenzialità e caratteristiche all’interno dell’ambiente di lavoro, fornendo un contributo importante alla formulazione del suo profilo e al contempo aiutando gli operatori a ricavare elementi significativi per un futuro inserimento lavorativo.
• Il Gruppo di Lavoro Operativo(Riferimento Legge 104/92 art. 12.) dell’allievo ha, inoltre, la possibilità di riflettere sulla situazione generale del ragazzo: potrebbe, per esempio, considerare che lo studente risulta capace di inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro senza usufruire dello strumento del “collocamento mirato”. Al contrario, il Gruppo di Lavoro Operativo potrebbe pervenire alla conclusione che le sue difficoltà a raggiungere le competenze minime per l’accesso al lavoro sono tali da renderne estremamente difficile la collocabilità. La decisione spetta, ovviamente, alla commissione (Commissione per l’accertamento della disabilità L. 68/99) preposta per questo tipo di valutazione, ma le attività svolte dal gruppo di lavoro e il percorso di formazione effettuato dall’allievo possono risultare preziose per garantire la massima valorizzazione delle potenzialità.
• La didattica curricolare per le classi frequentate da studenti che alternano la loro presenza fra l’aula e l’azienda può arricchirsi di nuove conoscenze e modalità che provengono dal mondo del lavoro e possono integrare i piani di studio di tutti gli studenti.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• Il percorso di ASL non va inteso come un viaggio solitario dell’allievo senza
la classe e quindi non deve differire completamente dai percorsi dei compagni
per quel che riguarda le competenze da perseguire. È importante, infatti che
permangano dei punti di contatto con la programmazione della classe al fine
di evitare che la personalizzazione del percorso porti ad una separazione dal
gruppo.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• Offrire agli allievi con disabilità l’opportunità di avvicinarsi in modo graduale e protetto al mondo del lavoro rappresenta un importantissimo contributo della scuola alla costruzione del futuro benessere dei ragazzi di cui per molti anni si è presa cura, dedicando tempo, energie e risorse per aiutarli a scoprire se stessi e mettere a frutto i loro talenti.
• Questo nuovo modo di fare scuola non deve rappresentare pertanto un assolvimento ad una norma ma deve diventare patrimonio comune delle scuole e parte integrante del bagaglio professionale dei docenti, che hanno a cuore, il futuro dei ragazzi e desiderano che l’intero percorso educativo e formativo possa avere un giusto coronamento.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• Attraverso il percorso di ASL gli studenti hanno l'occasione di aumentare il
proprio bagaglio formativo in un contesto decisamente meno ansiogeno
rispetto all' aula scolastica. Di conseguenza, diminuendo l'ansia e migliorando
le prestazioni, possono imparare con un carico emotivo decisamente più
sopportabile.
• Uno degli obiettivi dell’ASL è appunto quello di poter apprendere in contesti
non formali e utilizzare il proprio bagaglio nell'ottica del progetto di vita.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
• Nell'aula scolastica spesso gli studenti hanno difficoltà a mantenere un
comportamento costantemente corretto e attento.
• Nell’ambiente di lavoro, sentendosi coinvolti nell’organizzazione, svolgendo
una mansione a loro affidata, gli studenti tenderanno ad assumere
atteggiamenti più idonei ai contesti adulti, come il luogo di lavoro.
• Lavorando, mettendosi veramente alla prova, imparano a sentirsi competenti
e diminuiscono di molto i comportamenti problematici e disciplinari.
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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile
Attenzione alle abilità, ai saperi, alle competenze, agli stili
cognitivi di ogni alunno proiettati verso il mondo del lavoro
Attenzione alla ricerca delle potenzialità anche non espresse, alla
valorizzazione delle esperienze, alla promozione dell’autostima
e la cura umana e civile della persona
Alternanza Scuola - Lavoro
Punti di forza
❖Metodologia didattica innovativa;
❖Apprendimenti flessibili e equivalenti;
❖ “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non
alternativi;
❖Apprendimenti con approcci, luoghi, modalità e tempi diversi;
❖ Conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;
❖Apprendere attraverso l'esperienza;
❖ Sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate;
❖Acquisizione metodi attivi, quali il problem solving;
❖Apprendimento motivante, personalizzato, che facilita lo studente nel
proprio percorso di lavoro e di vita;
❖ Prevenire fenomeni di disagio e dispersione;
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❖ Permette l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità, l’autoimprenditorialità;
❖ Mette in luce il valore e il significato dell’apprendimento delle “competenze” (l’alternanza
può essere una leva strategica per promuovere la didattica per competenze);
❖ Promuove la cultura del lavoro;
❖ Rafforza i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle
diverse realtà territoriali;
❖ Correla l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro;
❖ Permette la condivisione di risorse e strumenti;
❖ Crea un linguaggio e una metodologia comuni di riconoscimento delle competenze.
❖ Permette di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle
professioni.
Alternanza Scuola - Lavoro
Punti di forza
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Alternanza Scuola - Lavoro
Criticità da superare
• La rigidità della struttura organizzativa della scuola (tempi, spazi, suddivisione
disciplinare, classi) rende difficile l’inserimento curricolare di un’attività di alternanza.
• Difficoltà a coinvolgere l’intero consiglio di classe in un progetto di alternanza.
• Resistenza dei docenti verso le innovazioni e la scarsa formazione sui temi
dell’alternanza.
• I consigli di classe non sono ancora preparati ad accettare una valutazione dell’allievo
che non sia strettamente legata alle discipline e all’attività in classe.
• Il tema del lavoro non è visto come parte integrante del curricolo della scuola italiana,
scuola e lavoro sono considerati due mondi differenti.
• Esigenza di un considerevole impegno progettuale per definire percorsi formativi
personalizzati e significativi.
• L’alternanza si inerisce bene in una didattica per competenze, ma la scuola italiana è
ancora distante da questa logica.
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• La scuola non sempre assegna valore all’esperienza di alternanza come elemento
strutturante il piano dell’offerta formativa.
• Mancanza di diverse norme attuative e di disposizioni ministeriali (modello nazionale di
certificazione delle competenze, carta dei diritti e doveri dello studente in alternanza).
• Gli allievi spesso non hanno la possibilità di raggiungere la sede prevista per il tirocinio.
• Molte aziende non sono pronte a recepire il vero significato dell’alternanza e a dedicare tempo e risorse alla formazione di studenti non direttamente produttivi.
• Le aziende richiedono procedure snelle e standardizzate, ma che spesso non si adattano all’esigenza della personalizzazione dei percorsi e di una valutazione significativa.
• Non sempre le aziende hanno professionalità in grado di mettere in atto processi formativi efficaci.
• Difficoltà a trovare un numero di imprese/enti in grado di ospitare tutti gli allievi per il numero ore previste dalla L107/2015.
Alternanza Scuola - Lavoro
Criticità da superare
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Figure coinvolte
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Soggetti che intervengono nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro
Dirigente scolastico
Comitato Tecnico scientifico
Consiglio d'Istituto
Collegio docenti
DipartimentiConsigli di Classe
Famiglie/alunni
Tutor scolasticoTutor aziendale
Gruppo progettuale
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Programmazione
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Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va
opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo.
Vanno coprogettate in collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti
della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie.
E’ un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: va programmato
in una prospettiva pluriennale, non deve essere collocato in un momento
qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in
più periodi, all’interno del percorso di formazione.
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L’integrazione con il curriculum scolastico
• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.
• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa.
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Definizione dei curricoli
• Indicazioni nazionali e non più programmi prescrittivi
• Ruolo rilevante dei dipartimenti e dei CT per la definizione dei curricoli
• Creazione di curricoli caratterizzati da percorsi significativi di
alternanza
• Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline
sono necessariamente contestualizzate e coniugate con
l’apprendimento mediante esperienza di lavoro.
• L’importanza di eseguire una analisi delle caratteristiche organizzative
dell’azienda ospitante al fine di progettare un percorso di alternanza
scuola lavoro efficace.
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Preparazione degli studenti
e comunicazione/ informazione alle famiglie
• Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna.
• La buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l’informazione, la comunicazione e la documentazione; per garantire il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie è necessario promuovere opportune attività per la diffusione delle informazioni sulla valenza dell’ASL, sulle modalità di realizzazione e di valutazione.
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Programmazione percorso triennale di ASL IT e IP
3° anno 4° anno 5° anno
120 ore 200 ore 80 ore
Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)
Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 20 ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro, simulazione di
colloqui di lavoro, esempi di stesura del
curriculum vitae (circa 15 ore)
Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 20
ore)
Attività laboratoriale con esperti
aziendali per approfondimento
competenze di indirizzo (circa 20 ore)
Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 15 ore)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare)
Stage in azienda (circa 80 ore in orario
curricolare)
Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore nel periodo estivo)
Stage in azienda (circa 80 ore nel
periodo estivo)
Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)
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Programmazione percorso triennale di ASL Licei
3° anno 4° anno 5° anno
70 ore 100 ore 30 ore
Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)
Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 10 ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università,
simulazione di colloqui di lavoro,
esempi di stesura del curriculum vitae
(circa 10 ore)
Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 10
ore)
Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università
(circa 10 ore)
Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)
Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare o estivo)
Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)
Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)
Stage in azienda (circa 40 ore nel
periodo estivo)
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Attività 3^ 4^ 5^
Sicurezza
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Preparazione in
aula
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Convegni,
conferenze, visite
aziendali.
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività
presso le aziende
in orario
curricolare
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività
presso le aziende
durante la
sospensione delle
attività didattiche
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Rielaborazione in
classe
dell'esperienza
presso le aziende
ore
descrizione
(periodo di svolgimento)
Totale ore Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
Coinvolgimento del Consiglio di Classe
• L’alternanza non è un’incombenza riservata ai docenti formati o specialisti,
ma deve coinvolge l’intero Consiglio di classe.
• Ogni docente può essere impegnato nel prendere contatto con le
imprese, nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente
l’esperienza.
• Gli incontri con le realtà esterne sono fonte di stimoli per il miglioramento
dell’attività scolastica.
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Programmazione triennale per competenzeProgrammazione percorso di ASL
Competenze3° anno 4° anno 5° anno
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
che
concorrono
alla
prestazione
Contesto
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
Contesto
Prestazione
attesa o
compito di
realtà
Discipline
Contesto
(con riferimento al
PECUP, alle Linee
Guida, alle
competenze chiave
di cittadinanza)
Descritte in termini
di performance
Aula Lab ASL Aula Lab ASL
Aul
a Lab
AS
L
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Esigenza di lavorare in reteDifficoltà del percorso
Per le persone disabili il percorso verso il ruolo lavorativo può essere più lento o
più accidentato e, qualche volta senza esito. Sappiamo che “occorre tempo” e
sappiamo anche che nessuno, scuola, servizi, famiglie, aziende, “ce la fa da
solo” ed è proprio per questo che il territorio deve attrezzarsi in termini di
programmi, iniziative, proposte, strumenti, progetti condivisi.
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Esigenza di lavorare in reteLavoro di confronto
Alla base di ogni progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dovrebbe perciò esserci
un intenso lavoro di confronto tra più soggetti, in particolare gli insegnanti, gli
psicologi, gli educatori del SIL e le famiglie, che porti all’individuazione di
obiettivi lavorativi realisticamente raggiungibili e alla costruzione di un
percorso attentamente strutturato secondo una successione di tappe graduali,
volte al raggiungimento degli obiettivi stessi.
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Esigenza di lavorare in reteAtteggiamento di ricerca
Ciò non può prescindere dall’adozione da parte degli operatori di un
atteggiamento di ricerca e di un approccio scientifico: le ragioni che portano alla
scelta di un’azienda, di una tipologia di lavoro, di una serie di mansioni devono
essere adeguate alle esigenze specifiche della persona e frutto di una riflessione
condivisa. Al tempo stesso, non devono essere cristallizzate, ma assumere la
valenza di ipotesi da sottoporre ad attenta verifica, con la disponibilità, da parte
di tutti, a rivedere le proprie posizioni e l’apertura a cercare eventuali soluzioni
diverse o strade alternative da percorrere.
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Esigenza di lavorare in reteScuola – Famiglia - Allievo
Un impegno collettivo in cui più persone mettono in comune le proprie conoscenze e competenze in vista di un fine condiviso e nel rispetto delle esigenze e dei ruoli di ciascuno
Ciascun soggetto, nel proprio agire quotidiano, assume una prospettiva arricchita di nuovi significati e valori:
• la scuola acquisisce un punto d’osservazione differente rispetto a quello abituale dal quale può trarre informazioni utili in merito all’allievo, ai contenuti del PEI, alle possibili modificazioni di approccio educativo, alle aree di apprendimento su cui insistere;
• la famiglia ha la possibilità di conoscere il proprio figlio secondo una dimensione nuova e magari scoprirne dei talenti inaspettati, purché vi sia la disponibilità ad aprirsi ad una visione realistica che lo proietta in un’età adulta ormai prossima;
• l’allievo può sperimentarsi in un ruolo diverso da quello di studente e mettersi alla prova in un contesto lavorativo in una condizione di realtà e concretezza;
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Esigenza di lavorare in reteIl territorio
• La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità
sociale e civica.
• La sola istituzione scolastica non è sufficiente per i bisogni
dell’alunno disabile: occorre un approccio multidisciplinare con i
servizi e con le risorse del territorio.
• Le persone coinvolte nella rete sono: il disabile, la sua famiglia, la
scuola tutta, gli assistenti educativi, gli operatori socio-sanitari, gli
Enti locali, le aziende ospitanti, …….
• La microcomunità scuola e la macrocomunità del territorio devono
trovare momenti di incontro e di progettazione comune, devono farsi
comunità di sostegno e di aiuto alla persona in difficoltà.
PEI e ASL
L’Alternanza Scuola lavoro deve essere inserita nel PEI dello studente degli ultimi tre anni delle scuola secondaria di secondo grado con la prospettiva di una reale evoluzione che va dal Piano Educativo Individualizzato al Progetto di vita adulta, costruendo intese e alleanze con le realtà e le Istituzioni locali
L’Art 7 del DLgs n°66 del 13 aprile 2017 ha modificato l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in vigore dall’a.s.2019/20).
Nel riportare i contenuti del PEI fra le altre cose specifica …e) [Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
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PEI Scuola e Famiglia
Scuola e famiglia giocano un ruolo particolarmente delicato e prezioso nella vita
dei ragazzi con disabilità, per questo hanno la grande responsabilità di
promuovere il loro diritto di fruire di tutte le opportunità didattiche e formative
previste nel percorso scolastico intrapreso, nel rispetto della normativa vigente e
delle indicazioni condivise dal Gruppo Operativo, che trovano espressione nel
PEI.
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PEI Scuola e famiglia
• Nei momenti di incontro sarà cura della famiglia collaborare con gli altri soggetti nella progettazione di percorsi personalizzati, che valorizzino al meglio il tempo scuola e le risorse del territorio, attuando le migliori strategie di sostegno alla costruzione e al riconoscimento dell’identità adulta del proprio figlio, qualsiasi sia il suo livello di gravità.
• La famiglia dovrà assumere un ruolo attivo nel supportare il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro progettato per il proprio figlio insieme alla scuola, nella consapevolezza che verranno evidenziate le sue capacità e difficoltà e nella disponibilità ad affrontare con coerenza il presente e il futuro.
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Realizzazione
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Elementi fondamentali di un percorso di ASL
• Inserimento nel PTOF dei percorsi di ASL (Collegio docenti – Dipartimenti –Consiglio d’Istituto)
• Programmazione dell’ASL da parte dei Consigli di Classe
• Formazione sulla sicurezza per gli allievi
• Convenzione
• Progetto formativo
• La presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore
• L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi
• Registro delle presenze dell’allievo in tirocinio
• Valutazione degli apprendimenti acquisiti
• Certificazione delle competenze
• Valutazione del percorso da parte dello studente, del tutor interno e del tutor esterno
• Scheda di valutazione delle aziende
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Convenzione• I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica.
• Pertanto l’istituzione scolastica deve verificare che il soggetto ospitante abbia le capacità strutturali, organizzative e tecnologiche utili agli scopi del percorso formativo ed una gestione della sicurezza adeguata ad ospitare tirocinanti.
• Le Istituzioni scolastiche, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti.
• Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, dichiara la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.
• Nel caso in cui, anche indirettamente, l’istituzione scolastica venisse a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di percorsi AS-L presso il determinato soggetto ospitante, deve procedere con la non sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.
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CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE
DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(Tirocini curricolari)
TRA
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “___________________” con sede in ___________________, codice fiscale
__________________ d’ora in poi denominato “Istituto scolastico”, rappresentato dal dott. _________________ nato a
________________ il _________ in qualità di Dirigente Scolastico
E
____________________________con sede legale in ____________________, Via ___________, ____, Codice fiscale/
partita I.V.A. _______________, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante” rappresentata dal Sig. _________________,
nato a _________________ il _____________, in qualità di (Legale Rappresentante) _____________________ Codice
Fiscale ________________
Premesso
che:
l’Istituto proponente riconosce l’efficacia della metodologia didattica dell’Alternanza Scuola -Lavoro per avvicinare il
mondo dell’istruzione al mondo delle imprese diffondendo la cultura del lavoro, favorendo lo scambio di informazioni ed
esperienze utili agli studenti futuri lavoratori e alle aziende e pertanto ha inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
in modo strutturale i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.
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PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(Riferimento Convenzione N. )
A.S.
Nominativo studente:……………………………………………………. Classe ……….…………
Nato a: …………………………………………………….Prov…………. il………………………
Residente a: ………………………………......... Prov………. Via………………………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………..
Attuale condizione:
Studente scuola secondaria di secondo grado –
Indirizzo: Liceo Scientifico
Classe ……..
Lo studente segue un Piano Educativo Individualizzato PEI SI’ NO
Azienda/ente/ struttura ospitante: ………………………………..………………………………
………………………… indicare la tipologia di azienda …………………………………………
Sede legale:………………………………………………………………………………………….
Sede dell’attività in azienda ……………………..…………………………………………………
Tempi di accesso ai locali aziendali ………………………………………………………………..
Periodo dell’attività di alternanza: dal ………………….. al …………………
Tutor scolastico …………..………………….
Tutor aziendale ………………………………. Oliviero Barbieri e-mail [email protected]
❖ Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe
❖ Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS
❖ Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa
❖ Raccolta disponibilità e dati dell’azienda
❖ Patto formativo con gli allievi e le famiglie (adesione formale studenti e genitori)
❖ Scheda di presentazione dello studente
❖ Convenzione tra scuola e azienda
❖ Progetto Formativo Personalizzato
❖ Sezione del DVR dedicata ai tirocinanti
❖ Registro delle presenze allievo in azienda
❖ Diario di bordo con la registrazione attività
❖ Schede di valutazione del tutor aziendale
❖ Scheda di autovalutazione studente
❖ Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale
❖ Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico
❖ Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 comma 40)
❖ Certificazione delle competenze,
❖ Guida alla stesura della relazione finale per lo studente.
❖ Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 comma 40)
Documentazione schede modelli
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Adempimenti non dovuti
• Non dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale. Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che “si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.
• Non dovuto l’invio della comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL. L’invio della comunicazione all’INAIL non è dovuto, come si può inferire dalla descrizione delle modalità di attuazione - nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato" –contenuta nella Nota INAIL del 10.02.2016.
• Non dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione. Per i percorsi di alternanza non è prevista un’indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell’esperienza. Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).
• Non dovuta la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali inizialmente prevista dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142
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RealizzazioneUtilità della mansione
• E’ opportuno che il lavoro risulti utile, che le mansioni svolte coprano reali necessità
della struttura accogliente. Svolgere un lavoro realmente utile è infatti una
caratteristica imprescindibile per il buon esito del progetto.
• La tendenza a dare lavori di poca importanza, con poche responsabilità e nessuna
utilità è un rischio che potrebbe compromettere l'intera riuscita dell'esperienza.
• Questo perché chiunque, capito che il proprio lavoro non serve, tende a diminuire o
cessare del tutto la propria motivazione. Un compito, per aver senso, deve essere
utile sia per la struttura sia per chi lo svolge.
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Realizzazione Insegnante di sostegno
Garantire la presenza dell’insegnante di sostegno anche nel luogo esterno alla scuola. Nelle attività esterne infatti l’alunno può essere seguito dall’insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto all’esterno, soprattutto nel primo inserimento. Bisogna altresì evitare che tutte le ore dell’insegnante di sostegno si svolgano nell’ambito formativo, trascurando così la formazione nella scuola. E' possibile anche utilizzare l'assistente per l'autonomia e la comunicazione fornito dagli enti locali.
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Realizzazione Condivisione del lavoro svolto con la classe
• Per fare in modo che il percorso misto diventi effettivamente uno strumento
di integrazione scolastica e non piuttosto un’esperienza isolata dell’alunno, è
necessario integrare l’attività formativa esterna con l’attività svolta all’interno
della scuola e in particolare con quella della classe di appartenenza. Bisogna
perciò pensare e prevedere le modalità di tale integrazione. Il lavoro svolto
dal ragazzo all’esterno della scuola deve essere per lo meno ripreso durante le
ore in cui si lavora in classe e le conoscenze e le competenze acquisite
all’esterno posso essere utilizzate in un lavoro che coinvolge tutta la classe.
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Realizzazione Orientamento
INCONTRI INDIVIDUALI DI ORIENTAMENTO:
• stesura curriculum vitae,
• bilancio delle competenze - questionari di autovalutazione:
- Autostima (sono una persona che vale, non riesco in molte cose, …)
- Capacità (classificare, memorizzare numeri, vendere, …),
- Descrizione di sé (attento, disponibile, puntuale, orgoglioso, …),
- Aree di interesse professionale (lavorare con le persone, con gli attrezzi, con i numeri, organizzare informazioni, …),
- Punti di forza e di debolezza (sono veloce ad apprendere, ….),
- Riconoscimento delle risorse importanti per il lavoro e quelle possedute (autonomia, flessibilità, precisione, responsabilità, …),
- I valori collegati al lavoro (guadagno, autonomia, crescita, …)
Realizzazione Privacy
• Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari.
• I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs135/99).
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La valutazione dello studente in ASL
Valutare significa anche dare valore al percorso;
Certificazione delle competenze (che caratteristiche deve avere per essere riconosciuta?)
ma …. nella scuola è ancora centrale
la valutazione degli apprendimenti suddivisi per materie
Il valore legale del titolo di studio
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La valutazione dello studente in ASL
La valutazione deve tener conto di:
• il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni;
• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi
concordati del percorso formativo);
• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;
• le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza
condotta in ambiente lavorativo;
• l’autovalutazione dell’allievo.
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Curriculum dello studente
Il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del
lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali,
alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro
e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
(L107 Art. 1 Comma 28)
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Certificazione delle competenze
• La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la
metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
• In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data
dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel
curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze
concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline
coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di
condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.
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Esame di Stato
In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso
triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze
acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi
dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti
professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei.
All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli
esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.
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Esami di Stato OM257/2017
• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse …
• Art. 8 Comma 6. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
• Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.
• Art 14 comma 4 - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:
a) titolo dell'argomento;
b) esperienza di ricerca o di progetto;
c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
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Esami di Stato OM257/2017
• Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.
• Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
• Art 27 Comma 6. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.
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Conclusione
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Siamo tutti diversamente abili
Siamo tutti diversamente abili, ovvero possessori di differenti competenze che ci
rendono unici anche se parziali, capaci di fare bene solo alcune cose che però
possono servire ad altri, a loro volta abili in diversi ambiti in cui noi non
eccelliamo.
Siamo tutti dei differenti capolavori, perché unici, ma imperfetti e pertanto
bisognosi del contributo degli altri.
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Strategie utili a tutti
Si eliminano le barriere architettoniche per persone con disabilità fisiche, ed
ecco che si scopre che se ne avvantaggiano anche gli altri: donne con i
passeggini, anziani col bastone, giovani con le stampelle dopo una banale
operazione.
Si trovano strategie di insegnamento per ragazzi che hanno difficoltà di
apprendimento, ed ecco che queste diventano utili anche agli altri: ragazzi
iperattivi, adulti poco motivati, ragazzi molto emotivi e intelligenti.
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