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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ Volume III - Tomo II Diritto dellUnione europea a cura di LINA PANELLA - ERSILIAGRAZIA SPATAFORA a cura di L. PANELLA - E. SPATAFORA Vol. III - Tomo II G. Giappichelli Editore - Torino Volume III - Tomo II di quattro indivisibili STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ Diritto dellUnione europea
38

L'accesso dell'individuo alla Corte di Giustizia della UE alla luce delle novità del Trattato di Lisbona

Jan 11, 2023

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Page 1: L'accesso dell'individuo alla Corte di Giustizia della UE alla luce delle novità del Trattato di Lisbona

STUDI IN ONORE DI

CLAUDIO ZANGHÌ

Volume III - Tomo II

Diritto dell�’Unione europea

a cura di

LINA PANELLA - ERSILIAGRAZIA SPATAFORA

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G. Giappichelli Editore - TorinoVolume III - Tomo II di quattro indivisibili

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Indice generale

Presentazione p. V Nota biografica p. VII Pubblicazioni di Claudio Zanghì p. XI Abbreviazioni dei periodici p. XLIII

Primo Volume

DIRITTO INTERNAZIONALE

BARGIACCHI, Paolo La New Haven School

p. 1

BARTOLINI, Giulio The legal status of interpreters serving in armed conflicts and post-conflict situations

p. 17

CALISTO, Marco La successione degli Stati nei trattati sui diritti umani: recenti sviluppi nella dottrina e nella prassi

p. 33

CARBONE, Sergio La legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale nei traffici marittimi

p. 45

CARCHIDI, Regina Claudia I nuovi spazi e i nuovi tempi dell’immigrazione

p. 63

CARLETTI, Cristiana Il processo di frammentazione dei sistemi normativi: il diritto internazionale dei diritti umani ed il diritto internazionale umanitario alla prova dei meccanismi universali e regionali

p. 81

CICIRIELLO, Maria Clelia - MUCCI, Federica La tutela del consumatore nel diritto internazionale pubblico tra soft law e liberalizzazione degli scambi commerciali

p. 97

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXVI

CITARELLA, Luigi L’età minima della responsabilità penale nella disciplina internazionale

p. 117

D’ANNA, Ilaria Lo status degli operatori privati della sicurezza agenti in zone di conflitto. Considerazioni in margine al caso dei «contractor» italiani in Iraq

p. 123

DE BENEDETTI, Alessandra International Criminal Tribunals and security information

p. 141

DI PIETRO, Diana Il riferimento alle norme imperative nel progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali: aspetti giuridici di una scelta politica

p. 159

DI STASI, Angela La personalità internazionale dell’individuo: contenuto e limiti di una possibile “soggettività attiva” nell’ordinamento internazionale

p. 191

DISTEFANO, Marcella Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori: in margine al caso Neulinger

p. 229

DRAETTA, Ugo Le dinamiche della Camera di consiglio negli arbitrati internazionali: qualche considerazione personale

p. 239

FOCARELLI, Carlo Jus cogens senza prassi?

p. 251

GUARINO, Giancarlo International law and national law: some recent perspectives in Italian constitutional law

p. 263

JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos The principles of sovereignty and territorial integrity, and of self-determination of peoples in the advisory opinion on Kosovo: a missed opportunity

p. 287

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Indice generale

XXVII

JUSTE RUIZ, José Mediterranean cooperation and third States

p. 311

MALARA, Caterina Il Diritto al contraddittorio nelle Corti “miste o ibride”

p. 325

MANCINI, Marina Contractor: il nuovo mercenario?

p. 341

MARATEA, Lorenzo Il significato giuridico delle occasioni perdute: il danno da perdita di chance nel diritto internazionale ed in particolare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

p. 363

MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio Azioni risarcitorie per la commissione di crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione: la controversia tra la Germania e l’Italia innanzi alla Corte internazionale di giustizia

p. 379

NAPOLETANO, Guido Prospettive del diritto internazionale privato moderno, contemporaneo ed europeo

p. 431

NICOLOSI, Salvo Esodi di massa e responsabilità internazionale degli Stati

p. 453

PALMISANO, Giuseppe L’inchiesta nel regolamento di controversie interstatali: metodo diplomatico o arbitrato sui fatti?

p. 483

PANELLA, Lina L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: problemi relativi all’applicazione dell’art.1 CEDU

p. 509

PITRONE, Anna Il fondamento giuridico dei Tribunali misti

p. 537

REMIRO BROTÓNS, Antonio El crimen de agresión tras la revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional p. 553

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXVIII

SINAGRA, Augusto Riflessioni sulla guerra e sull’intervento armato umanitario nel diritto e nelle relazioni internazionali

p. 571

SPATAFORA, Ersiliagrazia Kosovo: profili giuridici di un processo di democratizzazione verso la Dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008

p. 595

UNGUREANU, Grigore Humanitarian Evaluations on the Contemporary Armed Conflicts

p. 613

VAL GARIJO, Fernando El nuevo crimen de agresión

p. 621

VALVO, Anna Il problema della sovranità sulle isole Malvinas e la loro abusiva qualificazione in ambito U.E. come Paesi e Territori d’oltremare

p. 639

VIRZO, Roberto Stay of international proceedings on ground of connection between pending actions

p. 653

ZICCARDI CAPALDO, Giuliana Polycentric Global Order. Current Problems of Systemic Integration p. 669

Secondo Volume

DIRITTI UMANI

AKER, Ahmet - AKER, Sule Room at the Top for the Renminbi

p. 1

AKILLOGLU, Tekin Chypre du nord tel qu’il est vu par la Cour europeénne des droits de l’homme

p. 31

AMICARELLI, Alessandro L’esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici e la contrapposizione di interessi divergenti: il caso Lautsi c. Italia

p. 45

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Indice generale

XXIX

ANDÒ, Salvo I diritti umani nel bacino del Mediterraneo

p. 63

ANGRISANI, Maria Rosalba Human rights protection and international humanitarian law: the impact of fundamental standards of humanity in the quest for a right to peace

p. 87

ARENAS HIDALGO, Nuria La definición jurisprudencial del derecho a la libertad de circulación consagrada en el artículo 2 del Protocolo 4º al Convenio de Roma

p. 97

BARAKÉ, Bassam Les droits linguistiques des minorités: nature, enjeux et protection

p. 115

BATTAGLIA, Francesco La libertà di religione alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lautsi c. Italia

p. 123

CANTONI, Silvia Il divieto di schiavitù e di lavoro forzato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

p. 139

CASTELLANETA, Marina Conflitti armati e protezione dei giornalisti

p. 159

COLACINO, Nicola La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il Protocollo 14: c’è un nuovo Giudice a Strasburgo?

p. 183

DE VARENNES, Fernand The continuing evolution of human rights in international law: what’s in a name?

p. 213

DEL VECCHIO, Angela La protezione dei diritti umani nelle diverse aree geografiche mondiali

p. 233

DRAGHICI, Carmen Adoption and the European Court of Human Rights: from Laissez-faire to Judicial Law-making

p. 255

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXX

FERNANDEZ SANCHEZ, Pablo Antonio La juridiction universelle du point de vue espagnol

p. 283

FEROLA, Laura Tratta di esseri umani e traffico di migranti: due fattispecie a confronto attraverso i principali strumenti giuridici di contrasto adottati a livello internazionale

p. 299

GARCÍA ROCA, Javier El margen de apreciación nacional en la interpretación del CEDH: integración y pluralismo europeos

p. 317

GILES CARNERO, Rosa La contribución del Tribunal europeo de derechos humanos a la configuración de un derecho al medio ambiente

p. 341

GORI, Umberto I diritti umani nelle relazioni internazionali

p. 357

GUELDICH, Hajer Les dérives (ou les alibis) de l'aide humanitaire ayant pour but la protection des droits de l'homme

p. 369

JEANGEY, Christine Il sistema della Kafala e la tutela dei lavoratori migranti nella penisola arabica

p. 397

LEANZA, Umberto - CARACCIOLO, Ida Un nuovo passo nella tutela dei diritti umani sotto il profilo penalistico: i risultati della Conferenza di Kampala sulla revisione dello Statuto della Corte penale internazionale

p. 413

LEUPRECHT, Peter L’Islam – ennemi des droits de l’homme?

p. 435

MAIURI, Domenico Il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

p. 443

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Indice generale

XXXI

MARCUS HELMONS, Silvio Les droits de l'homme confrontés au terrorisme

p. 459

MAYOR, Federico Protección internacional de derechos humanos: derechos humanos y ciberespacio

p. 465

MEKKI, Nidhal Le droit international des droits de l’homme dans les ordres juridiques des Etats arabes

p. 481

POCAR, Fausto «Generazioni» di diritti fondamentali della persona?

p. 505

SALADO OSUNA, Ana El Protocolo de enmienda no. 14 al CEDH abre la puerta a la adhesión de la Unión europea

p. 511

SALERNO, Francesco Sul margine di apprezzamento statale a proposito dei simboli pubblici di origine religiosa

p. 529

SANTIEMMA, Elena The Right to Family and Unmarried Couples

p. 553

SAPIENZA, Rosario L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo negli ordinamenti degli Stati membri. Spunti dalla giurisprudenza britannica

p. 581

SAULLE, Maria Rita † Verso la parità: le donne nelle carriere pubbliche. La sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 1960 e la conseguente legislazione

p. 591

SCOVAZZI, Tullio Il ruolo delle commissioni di verità e riconciliazione nella tutela dei diritti umani

p. 599

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXXII

SEATZU, Francesco General Comment no. 14 on the Right to the Highest Attainable Standard of Health: a Critical Assessment

p. 609

SURASKY, Javier Los derechos del hombre como herramienta de cambio

p. 621

TAVERNIER, Paul Le fabuleux destin de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est-il menacé ?

p. 639

VASAK, Karel Les misterieux droits économiques de l'homme

p. 653

VILLANI, Ugo Sull’efficacia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano dopo il Trattato di Lisbona

p. 661

Terzo Volume

Tomo I

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

AL MIDANI, Mohamed Amin Les organes de la promotion et de la protection des droits de l’homme au sein de la Ligue des Etats arabes

p. 1

BARONCINI, Elisa Il rapporto tra commercio e ambiente nel sistema dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e la posizione cinese nei negoziati di Doha

p. 13

BEN ACHOUR, Rafaa Les restructurations de l'Union africaine

p. 41

BRECCIA, Alfredo L’istituzione dei «Vertici» G/5 – G/8 e il confronto Nord-Sud

p. 65

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Indice generale

XXXIII

BUSUTTIL, Salvino A new Horizon: Juridical and Social Policy for the Union for the Mediterranean

p. 81

CADIN, Raffaele Le relazioni pericolose tra Corte penale internazionale e Consiglio di sicurezza: il caso Darfur

p. 87

CAFARO, Susanna Le banche regionali di sviluppo

p. 105

DE GASPERIS, Francesca Le amministrazioni transitorie delle Nazioni Unite e i diritti umani

p. 121

DECAUX, Emmanuel Le projet de déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme

p. 147

DELLA FINA, Valentina Le dichiarazioni del Presidente nella prassi del Consiglio di sicurezza

p. 161

DI TURI, Claudio Note sulla funzione normativa e di controllo dell’Organizzazione internazionale del lavoro

p. 175

EL HAJJÉ, Osman Le Tribunal spécial pour le Liban ou les inconvénients de la liberté absolue du Conseil de Sécurité

p. 201

FICORILLI, Giorgia La Convenzione dell’Unione africana per la protezione ed assistenza degli sfollati interni in Africa

p. 213

INGRAVALLO, Ivan L’OSCE 35 anni dopo Helsinki: ascesa (e declino) di un’organizzazione internazionale sui generis

p. 221

LEONE, Ugo La crisi delle organizzazioni internazionali

p. 249

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXXIV

PALMIERI, Giovanni Fonction publique internationale et immunité de juridiction des Organisations Internationales à travers le prisme de la Cour européenne des droits de l'homme

p. 253

PENNETTA, Piero Zona di libero scambio euro-mediterranea, regionalismo europeo, regionalismi arabi

p. 277

SALVIOLI, Fabián Desafíos y perspectivas del Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas en el sistema internacional contemporáneo de protección de los derechos y libertades fundamentales de mujeres y hombres

p. 303

VILLANI, Angela Alle origini dell’impegno dell’Italia all’ONU per l’assistenza al Terzo Mondo: dall’EPTA al SUNFED

p. 317

Terzo Volume

Tomo II

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARIA, María Paz La adhesión de la Unión europea al Convenio europeo de derechos humanos y la preservación de las obligaciones derivadas del artículo 344 del Tratado de funcionamiento de la Unión europea

p. 351

ATTANASIO, Mariangela Il bilancio della Corte europea dei diritti dell’uomo nella prospettiva di adesione dell’Unione europea alla CEDU

p. 369

BARUFFI, Maria Caterina La legge applicabile ai divorzi europei

p. 387

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Indice generale

XXXV

BERGAMINI, Elisabetta Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il nuovo regolamento 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

p. 409

CAFARI PANICO, Ruggiero Le nuove politiche dell’Unione europea

p. 423

CAGGIANO, Giandonato Principi e prospettive del diritto dell'immigrazione nell'Unione europea al tempo della crisi del Mediterraneo

p. 465

CASTILLO DAUDÍ, Mireya La protección del medio ambiente en la Unión europea tras el Tratado de Lisboa

p. 477

CASTRO-RIAL GARRONE, Funny La creación de una diplomacia europea

p. 497

CURTI GIALDINO, Carlo Osservazioni sul contenuto e sul valore giuridico del Preambolo del Trattato sull'Unione europea

p. 521

DE PASQUALE, Patrizia - FIENGO, Gaspare L’Alto rappresentante e il Servizio europeo per l’azione esterna

p. 549

DE SALVIA, Michele L’adhésion de l’Union européenne au système de contrôle de Strasbourg: glose sur son principe

p. 561

DI COMITE, Valeria Cittadinanza europea, mobilità degli studenti e vantaggi sociali

p. 569

FOIS, Paolo Applicazione differenziata e flessibilità nel diritto dell’Unione europea

p. 589

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXXVI

FRAGOLA, Massimo La riforma del sistema giudiziario dell’Unione europea. Il rinvio pregiudiziale d’urgenza (PPU) come procedimento eccezionale ratione materiae

p. 605

GIUFFRIDA, Roberto Il ruolo dei singoli e la responsabilità ambientale alla luce della direttiva 2004/35/CE

p. 627

LA ROSA, Rosanna La politica europea di asilo: da “settore di comune interesse” a sistema europeo integrato

p. 653

MANCA, Luigino L’Unione europea e la protezione internazionale

p. 689

MENGOZZI, Paolo Les caractéristiques spécifiques de l'Union européenne dans la perspective de son adhésion à la CEDH

p. 703

MESSINA, Michele The Difficult Role of Interested Parties in EU State Aid Proceedings before the European Commission

p. 717

MOUSSA, Fadhel Quelques propos sur la clause relative «au respect des principes démocratiques et des droits de l’homme» dans les accords d’association Maghreb/Union européenne

p. 733

PACE, Lorenzo L’applicazione del diritto antitrust da parte dei giudici nazionali: brevi note sull’influenza del diritto dell’Unione europea nell’esperienza italiana

p. 747

PANEBIANCO, Massimo Unione europea e tradizione italiana pre-unitaria dei diritti fondamentali

p. 765

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Indice generale

XXXVII

PARISI, Nicoletta - URSO, Gabriella I principi di eguaglianza e di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea

p. 781

PERRINI, Francesca Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un sistema normativo coerente di tutela dei diritti umani nel continente europeo?

p. 809

PORRO, Giuseppe Riflessioni in merito al rafforzamento della cittadinanza europea

p. 831

QUADRI, Susanna L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore dell’energia rinnovabile

p. 841

TIZZANO, Antonio Alle origini della cittadinanza europea

p. 857

TRIGGIANI, Ennio Il controllo degli aiuti di Stato di fronte alle nuove sfide economiche

p. 867

TUFANO, Maria Luisa La Commissione, il motore della governance dell’UE

p. 899

VISMARA, Fabrizio Principi generali e limiti alla retroattività delle norme nel diritto dell'Unione europea

p. 921

ZAMBRANO, Valentina L’accesso dell’individuo alla Corte di giustizia della UE alla luce delle novità del Trattato di Lisbona

p. 939

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STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XXXVIII

Quarto Volume

Parte I

DIRITTO DELLO SPAZIO

ARRIGO, Gabriella Dalla cooperazione al coordinamento spaziale internazionale: un sistema in continua evoluzione

p. 1

BINI, Nicoletta La disciplina relativa alla distribuzione dei dati del sistema di Osservazione della Terra COSMO-SkyMed e comparazione con le normative di altri Paesi

p. 21

FARAMIÑÁN GILBERT, Juan Manuel - MUÑOZ RODRIGUEZ, Carmen The Commercialisation of the International Space Station

p. 37

FERRAJOLO, Ornella Il trattato “incompiuto”. L’accordo sulla luna del 1979 e altre norme internazionali rilevanti per l’uso delle risorse naturali nello spazio esterno

p. 51

MARCHISIO, Sergio L’accordo sugli astronauti del 1968: tempo di revisione?

p. 67

SPADA, Mariagrazia Sicurezza nello spazio aereo e suborbitale: riassetto del sistema di Chicago e dell'I.C.A.O.

p. 83

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Indice generale

XXXIX

Parte II MISCELLANEA

ASSAF, Georges J. Note critique sur le rôle des tribunaux religieux dans la dénaturation du concept d’indépendance de la justice au Liban: la restriction des libertés individuelles

p. 105

BARBERINI, Giovanni La Santa Sede potenza non politica. Riflessioni sull’origine e sul significato dell’art. 24 del Trattato lateranense

p. 113

BARLETTA CALDARERA, Giacomo Le nouveau Code de Procédure Pénale en Italie

p. 137

BASILE, Massimo Gli appalti di opere pubbliche in ottica europea

p. 155

BATTISTELLI, Fabrizio Le operazioni di supporto alla pace tra politica e società

p. 207

BIXIO, Andrea Nuova statualità e sistema dei tribunali internazionali

p. 229

BRIENZA, Giuseppe Diritto naturale e diritti umani: il dibattito suscitato da John Finnis e la teoria neoclassica

p. 237

BUTTÀ, Giuseppe La Corte suprema degli Stati Uniti e la separazione dei poteri: il caso Dames & Moore v. Regan

p. 265

CALOGERO, Mario Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: la Corte di Strasburgo e l’Italia continuano a dialogare. Ma con quale profitto?

p. 277

CECCHINI, Gian Luigi La dimensione giuridica e filosofica della globalizzazione ed i suoi riflessi sulle attività transnazionali d’impresa

p. 295

Page 17: L'accesso dell'individuo alla Corte di Giustizia della UE alla luce delle novità del Trattato di Lisbona

STUDI IN ONORE DI CLAUDIO ZANGHÌ

XL

CERINI, Sandro Brevi note sulla mancata estradizione dal Brasile di Cesare Battisti: un rifiuto basato su una «supposizione»

p. 321

CORCIULO, Maria Sofia Lo sviluppo della cooperazione parlamentare nell’ultimo ventennio

p. 337

CORTESE, Gaetano La valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane negli Stati membri dell'Unione europea

p. 345

DE STEFANO, Maurizio Claudio Zanghì un maestro dei diritti umani al servizio dell'avvocatura

p. 365

DRIDI, Mouna Quelques observations à propos de la réforme constitutionnelle du 12 septembre 2010 en Turquie

p. 371

FERRARIS, Luigi Vittorio La riservatezza, indispensabile per l’informazione e l’azione della diplomazia

p. 385

FORNARA, Arduino Antartide e Italia

p. 405

KABOGLU, Ibrahim Vers le régime semi-présidentiel en Turquie ?

p. 411

LAMI, Gian Franco † Il "diritto di asilo", tra esuli ed immigrati

p. 425

LEONARDI, Mario Francesco Rivoluzione francese e nuovo diritto internazionale. Polemiche e proposte dei patrioti italiani

p. 439

LIMA, Bruno Lo stato di necessità contro la violenza ingiusta tra legislazione romana e disciplina canonistica

p. 449

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Indice generale

XLI

MARINI, Luca La bioetica nel diritto internazionale e comunitario, tredici anni dopo Oviedo

p. 463

MENDOSA, Maria Antonietta Il principio di legalità socialista nella Russia sovietica

p. 477

MESSARRA, Antoine Les défis de la mondialisation juridique. Réécrire aujourd’hui «l’Esprit des lois» de Montesquieu

p. 505

NEGRI, Stefania Thanatos e Nomos: l’eutanasia ed i limiti del diritto internazionale

p. 511

PRIETO VALDÉS, Martha La ciudadanía cubana y su inserción en el sistema de garantías jurídicas de los derechos en Cuba. Pasado, presente y futuro

p. 529

RIZZO, Maria Piera Considerazioni a margine della disciplina dell’attività di coordinamento aeroportuale

p. 545

RODRIGUEZ-ARANA, Jaime El derecho administrativo global: un derecho principial

p. 563

ROMANO, Andrea Costituzionalismo europeo, diritti naturali e libertà fondamentali

p. 617

SAIJA, Marcello Il mutualismo dei siciliani d’America

p. 629

TRIMARCHI, Francesco Alcune considerazioni sulla «qualità» dell’azione amministrativa alla luce di recenti riforme (La c.d. «riforma Brunetta»)

p. 665

WACHSMANN, Patrich Éloge de la théorie des apparences en matière juridictionnelle

p. 683

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L’ACCESSO DELL’INDIVIDUO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL TRATTATO DI LISBONA

VALENTINA ZAMBRANO*!

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto del singolo di accedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea prima della riforma di Lisbona. – 3. Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. – 4. Il diritto dell’individuo di accedere al tribunale e ad un ricorso effettivo nella giurisprudenza CEDU. – 5. Un diritto di accesso alla CGUE compatibile con il diritto ad un equo processo?

1. Introduzione La tematica del diritto del singolo1 di accedere alla Corte di giustizia della

Comunità, prima, e dell’Unione europea, ora, non è certo nuova2. La dottrina si è,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* Ricercatore di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università delle scienze

umane Niccolò Cusano. 1 Parlando di “singolo” si fa riferimento tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche. 2 Per una bibliografia generale sull’argomento concernente gli anni più recenti, cfr., C. GINTER,

Access to Justice in the European Court of Justice in Luxembourg, in Eur. Jour.Law Ref., 2002, p. 381 ss.; D. HANF, Facilitating Private Applicants’ Access to the European Courts? On the Possible Impact of the CFI’s Ruling in Jégo-Quéré, in Germ. Law Jour., 2002, disponibile su www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=166; J-P JACQUE, Charte des droits fondamentaux et droit à un recours effectif. Dialogue entre le juge et le « constituant », in Dir. Un. eur., 2002, p. 3 ss; F. G. JACOBS, Effective Judicial Protection of Individuals in the European Union, Now and in the Future, in Dir. Un. eur., 2002, p. 203 ss; A. ADINOLFI, Le istituzioni giudiziarie nel progetto di costituzione europea, in Riv. dir. int., 2003, p. 645 ss.; D. HANF, Talking with the «Pouvoir Constituant» in Times of Constitutional Reform: the European Court of Justice on Private Applicants’ Access to Justice, in Maastricht Jour. Int. Comp. Law, 2003, p. 265 ss.; R. BARENTS, The Court of Justice in the Draft Constitution, in Maastricht Journ. Int. Comp. Law, 2004, p. 121 ss.; D. RITLENG, Pour une systèmatique des contentieux au profit d’une protection juridictionnelle effective, in AA. VV., Mélanges en hommage à Guy Isaac: 50 ans de droit communautaire, Parigi, 2004, p. 735 ss.; S. ENCHELMAIER, No-one Slips through the Net ?: Latest Developments, and Non-developments, in the European Court of Justice Jurisprudence on Art. 230 (4) EC, in Eur. Jour. Comp. Law, 2005, p. 49 ss.; S. M. CARBONE, Le procedure innanzi alla Corte di giustizia a tutela delle situazioni giuridiche individuali dopo il Trattato di Lisbona, in Studi int. eur., 2008, p. 239 ss.; F. FRANCIONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, T. SCOVAZZI (a cura di), Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione Europea, Torino, 2008; A. A. C. TRINDADE, Evolution du Droit International au Droit des Gens: l’Accès des Individus à la Justice Internationale. Le Regard d’un Juge, Parigi, 2008; K. LENAERTS, Le Traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union, in Cah. dr. eur., 2009, p. 711 ss.; A. ADINOLFI, La Corte di giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. dir. int., 2010, p. 45 ss.; S. BALTHASAR, Locus Standi Rules for Challenges to Regulatory Acts by Private Applicants: the New Article 263(4) TFUE, in Eur. Law Rev., 2010, p. 542

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VALENTINA ZAMBRANO

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infatti, ampiamente occupata di tale questione poiché i limiti posti dai Trattati a tale diritto, così come interpretati dalla giurisprudenza di Lussemburgo, sono apparsi contrastare con il diritto ad un equo processo (nell’aspetto specifico del diritto ad un tribunale e ad un ricorso effettivo) in quanto inidonei, in alcune circostanze, a garantire all’individuo un’effettiva tutela giuridica.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto tre novità rilevanti per la materia qui trattata: ha modificato le condizioni che il singolo deve soddisfare per poter adire la Corte UE; ha stabilito che l’Unione aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (il cui art. 6, dedicato all’equo processo, comprende, inter alia, il diritto dell’individuo di accedere ad un tribunale per tutelare i suoi diritti); ha attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (la quale, a sua volta, annovera all’art. 47 il diritto all’equo processo e di accesso ad un tribunale) del medesimo valore giuridico dei trattati.

Considerate queste premesse, il presente scritto tende a mettere in evidenza alcuni aspetti problematici e a rispondere al quesito se il diritto di accesso del singolo alla Corte UE, così come previsto nei Trattati vigenti, soddisfi l’esigenza di garantire un equo processo.

2. Il diritto del singolo di accedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea

prima della riforma di Lisbona Il Trattato CE stabiliva la facoltà di qualsiasi persona fisica o giuridica di

presentare al Tribunale di primo grado un ricorso «contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardino direttamente ed individualmente»3. In altre parole, il privato aveva facoltà di impugnare un atto dell’Unione allo scopo di farlo annullare solo se tale atto era in grado di produrre effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti e se era indirizzato ad esso direttamente o se il singolo poteva considerarsi destinatario “materiale” perché l’atto in questione lo interessava direttamente ed individualmente. Veniva, di conseguenza, esclusa la possibilità di ricorrere contro un atto di portata generale quale un regolamento4. Particolarmente rilevante, in tale contesto, è l’interpretazione che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha dato di atto che “appare” come un regolamento e di “direttamente ed individualmente” interessato.

Come detto, l’art. 230(4) esclude, dagli atti impugnabili da parte dei singoli, i regolamenti, a causa della loro portata generale (quindi non suscettibili di recare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ss.; R. BARENTS, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, in Comm. M. Law Rev., 2010, p. 709 ss.

3 Cfr., art. 230(4) TCE così come modificato in Nizza. 4 Cfr., sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 14 dicembre 1962, cause riunite

16/62 e 17/62, Conf. Prod. Fruits et legumes, Raccolta 1962, p. 879 ss.

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pregiudizio diretto al privato), e le direttive, a causa della loro non diretta applicabilità (necessitando di un intervento dello Stato) e conseguente incapacità di riguardare “direttamente” un singolo. La giurisprudenza di Lussemburgo è stata costante nell’ammettere il ricorso contro atti che solo “formalmente” si presentano come regolamenti o direttive ma che per portata ed effetti sono equiparabili alle decisioni5. Di conseguenza, se un atto identifica in maniera astratta e generalizzata una categoria di persone avrà natura regolamentare e non potrà essere impugnato (anche nel caso in cui sia possibile determinare il numero e perfino l’identità dei soggetti coinvolti6) mentre se è indirizzato specificatamente ad un certo individuo dovrà essere considerato una decisione. Tuttavia, un atto è stato considerato impugnabile anche se, pur conservando la sua portata generale e quindi la sua natura di regolamento, esplica effetti diretti ed individuali nei confronti di una persona specifica (sopprimendone vantaggi o diritti acquisiti7) o perché la indica nominativamente (come nel caso dei regolamenti concernenti la lotta al terrorismo8) o perché viene adottato tenendo in considerazione la situazione particolare del ricorrente (come è accaduto spesso nel caso dei dazi anti-dumping). L’obiettivo perseguito è di evitare che le istituzioni dell’Unione adottino atti che incidono sui diritti e sulla posizione dei privati “mascherandoli” da regolamenti (in modo da escluderne l’impugnazione) poiché ciò lascerebbe i singoli privi di tutela giuridica9.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 Cfr. per tutte, sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 13 maggio 1971, cause

riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, NV International Fruit Company e altri c. Commissione, Raccolta, p. 411 ss.

6 Cfr. per tutte, sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 17 giugno 1980, cause 789/79 e 790/79, Calpak SpA e Società Emiliana Lavorazione Frutta SpA c. Commissione, Raccolta, p. 1949 ss.

7 Cfr. anche sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie c. Consiglio, Raccolta, p. I-2501 ss.; ordinanza del Tribunale di primo grado del 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie Lor SA c. Commissione, Raccolta, p. II-913 ss.

8 Ad esempio, nei casi Yusuf, Kadi e Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran, concernenti l’impugnazione da parte dei ricorrenti di regolamenti che congelavano i loro beni, tanto il Tribunale di primo grado, prima, quanto la Corte, poi, non hanno avuto dubbi sull’ammissibilità del ricorso proprio perché gli atti in questione, sebbene a portata generale, individuavano nominativamente i soggetti coinvolti. Cfr., sentenza del Tribunale di primo grado del 21 settembre 2005, causa T-306/01, Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, Raccolta, p. II 3533 ss.; sentenza del Tribunale di primo grado del 21 settembre 2005, causa T-315/01, Yassin Abdullah Kadi c. Consiglio, Raccolta, p. II-3649 ss.; sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran c. Consiglio, Raccolta, p. II-4665; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione, Raccolta, p. I-6351 ss.

9 Cfr., sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz c. Consiglio, Raccolta, p. 199 ss.; ordinanza della Corte di giustizia della Comunità europea dell’11 gennaio 1995, causa T-116/94, Cassa Previdenza Avvocati c. Consiglio, Raccolta, p. II-1 ss.

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Maggiori problemi ha posto la definizione da parte della giurisprudenza europea di “direttamente ed individualmente” interessato (requisiti cumulativi) soprattutto in relazione all’ipotesi in cui la decisione sia indirizzata a persone diverse dal ricorrente. Infatti, se la decisione è formalmente diretta a quest’ultimo nulla quaestio circa il suo diritto a ricorrere alla Corte.

Nell’altra (e più frequente) situazione, il giudice di Lussemburgo ritiene che un atto riguardi direttamente una persona fisica o giuridica (che non è destinataria dell’atto) se non necessita di alcuna misura di esecuzione (nazionale o dell’Unione) per la sua applicazione e, quindi, vi è un nesso di causalità diretto tra il pregiudizio subito dal singolo e l’atto adottato dalla UE. In altri termini, quest’ultimo deve essere in grado di incidere direttamente sulla posizione giuridica del privato poiché la sua applicazione è automatica e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari10.

Per poter essere impugnato da un singolo, l’atto comunitario deve anche riguardarlo individualmente. Nella sentenza Plaumann la Corte ha elaborato la definizione chiave del requisito del carattere individuale: una persona, differente da quella cui è indirizzato l’atto, può considerarsi individualmente interessata da una decisione qualora quest’ultima la riguardi a causa di certe sue caratteristiche specifiche o in ragione di circostanze che la distinguono dalle altre persone, equiparandola, quindi, ai destinatari dell’atto11. Accanto a questa interpretazione del termine “individualmente” ed alla rilevanza attribuita al fatto che la persona si trovi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10 Cfr., sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 1 aprile 1965, causa 38/64,

Gertreide-Import Gesellschaft c. Commissione, Raccolta, p. 203 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 10 dicembre 1969, causa 10 e 18/68, Eridiana c. Commissione, Raccolta, p. 459 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM c. Commissione, Raccolta, p. 1393 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 22 maggio 1978, causa 92/78 Simmenthal SpA c. Commissione, Raccolta, p. 777 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea dell’11 luglio 1985, causa riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Vittorio Salerno e altri c. Commissione e Consiglio, Raccolta, p. 2523 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport c. Commissione, Raccolta, p. I-2477 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères c. Consiglio, Raccolta, p. II-1531 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus c. Commissione, Raccolta, p. I-2309 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 5 maggio 1998, causa C-404/96 P, Glencore Glain Ltd c. Commissione, Raccolta, p. I-2435 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 15 settembre del 1998, causa T-54/96, Oleifici Italiani SpA & Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA c. Commissione, Raccolta, p. II-2667 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods c. Commissione, Raccolta, II-113 ss.; causa NV International Fruit Company e altri c. Commissione, cit.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 10 settembre 2009, causa C-445/07 P, Commissione c. Ente per le Ville vesuviane, Raccolta, p. I-7993 ss.

11 Cfr., sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann & Co c. Commissione, Raccolta, p. 95 ss.

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in una situazione differente rispetto alla generalità, la Corte ha introdotto un ulteriore limite, quello del “closed category test”: sono considerati ammissibili i ricorsi presentati da gruppi solo nel caso in cui questi si distinguano da tutti gli altri soggetti poiché non sono suscettibili di estensione o inclusione di altri membri nel momento cui viene adottato l’atto contestato12. Ora, i limiti fino a qui individuati in molti casi hanno condotto la Corte a non riconoscere il locus standi dei privati, con il risultato di “mitigare” l’effetto positivo scaturito dalla giurisprudenza favorevole, in determinate circostanze, all’impugnabilità dei regolamenti anche da parte dei singoli13.

Un importante tentativo di modificare la giurisprudenza richiamata in termini più “favorevoli” agli individui è venuto dall’Avvocato Generale Jacobs e dal Tribunale di primo grado nei casi Unión de Pequeños Agricoltores (UPA)14 e Jégo-Quéré15.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12 Cfr. C. GINTER, Access to justice in the European Court of Justice in Luxembourg, cit., p. 401;

sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Alfred Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft c. Commissione, Raccolta, p. 405 ss.; sentenza NV International Fruit Company e altri c. Commissione, cit.; sentenza CAM c. Commissione, cit. Una eccezione in questo ambito è costituita dalla sentenza Les Verts, in cui la Corte ha ammesso il ricorso di tale partito contro una decisione del Parlamento europeo che garantiva la concessione di fondi per le imminenti elezioni solamente a quei partiti che già sedevano in Parlamento, affermando che, in caso contrario, non avrebbe garantito uguale protezione a tutti i gruppi politici partecipanti alle medesime elezioni. In tale caso, quindi, l’organo giurisdizionale ha deciso di ascoltare il merito del ricorso sebbene il gruppo dei partiti non fosse “chiuso”. Cfr. sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste Les Verts c. Parlamento europeo, Raccolta, p. 1339. La Corte ha, invece, ritenuto che non soddisfano il criterio dell’individualità gruppi che tutelano interessi generali o diffusi come, ad esempio, Greenpeace. Cfr., ordinanza Tribunale di primo del 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace International e altri c. Commissione, Raccolta, II-2205; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace International e altri c. Commissione, Raccolta, p. I-1651 ss.

13 È necessario, tuttavia, evidenziare che la Corte ha mantenuto un atteggiamento più “morbido” in quei settori in cui si riscontra una sviluppata procedimentalizzazione degli atti adottati, ossia la concorrenza, gli aiuti di Stato ed le misure anti-dumping. In tali ambiti, la Corte ha riconosciuto il locus standi di privati (anche in caso di impugnazione di un regolamento) qualora quest’ultimi fossero intervenuti nella procedura legislativa presentando alla Commissione la loro particolare situazione e gli effetti che l’approvazione dell’atto avrebbe avuto su di essi (azione che, nell’opinione del giudice comunitario, li differenziava da tutti gli altri soggetti). Cfr., da ultimo sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 13 marzo 2008, causa C-125/06 P, Commissione c. Infront WM, Raccolta, p. I-1451.

14 Cfr., sentenza del Tribunale di primo grado della Comunità europea del 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, Raccolta, p. II-3357 ss.; sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, Raccolta, p. I-6677 ss. Sull’argomento cfr., F. BERROD, F. MARIATE, Le pourvoi dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil: le retour de la procession d’Echternach, in Europe, 2002, p. 7 ss.; J. ENGSTRÖM, Turning a Deaf Ear to Effective Judicial Protection? The ECJ’s Judgement in C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores, in Tilb. For. Law Rev., 2002-2003, p. 375 ss.; R. CARANTA, I limiti alla legittimazione ad impugnare atti comunitari generali. Nota a CGCE 10 aprile 2003 (causa C-142/00P) e CGCE 25 luglio 2002 (causa C-50/00P), in Giur. it., 2003, p. 1463 ss.; G.

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Infatti, nel primo caso l’AG evidenziava che riaffermare la precedente giurisprudenza avrebbe portato ad un diniego di giustizia dato che, a parte l’impugnazione davanti alla Corte di Lussemburgo, i ricorrenti non avevano altro mezzo per tutelare i loro diritti essendo preclusa anche la via del rinvio pregiudiziale poiché il regolamento in questione non necessitava di alcun atto interno di recepimento. L’Avvocato generale ha concentrato l’attenzione su due aspetti: a) il rinvio pregiudiziale di per sé è inadeguato a garantire giustizia ai privati poiché è uno strumento indiretto di tutela in cui il giudice nazionale decide discrezionalmente se inviare una questione alla Corte europea (a meno che non si tratti di un giudice di ultima istanza); b) nel caso in cui l’atto comunitario sia di diretta applicazione il singolo potrebbe rivolgersi al giudice nazionale solo se violasse deliberatamente la norma comunitaria così da poterne contestare la legittimità in sede civile o penale qualora dovesse essere aperto un procedimento nei suoi confronti. Chiaramente risulta inammissibile chiedere al singolo di violare la legge per ottenere tutela giuridica16. L’AG proponeva, quindi, che fosse sufficiente che l’atto pregiudicasse in maniera sostanziale gli interessi del ricorrente per considerare soddisfatto il requisito dell’individualità, in modo da evitare un diniego di giustizia e da garantire un’effettiva protezione giurisdizionale al singolo17. Tale posizione è stata seguita dal Tribunale di primo grado nel caso Jégo-Quéré18 ma non dalla Corte di giustizia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PILLIAUX, L’arrêt Unión de Pequeños Agricultores c. Conseil, in Cah. dr. eur., 2003, p. 177 ss.; A. ALEMANNO, In margine alla sentenza British American Tobacco: continua la saga “Unión de Pequeños Agricultores – Jego-Quéré”?, in Dir. Un. eur., 2004, p. 183 ss.

15 Cfr., sentenza del Tribunale di primo grado della Comunità europea del 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré e Cie c. Commissione, Raccolta, p. II-2365 ss. Sull’argomento cfr., P. CASSIA, Continuité et rupture dans le contentieux de la recevabilité du recours en annulation des particuliers. Á propos de l’arrêt Jégo-Quéré du 3 mai 2002 du tribunal de première instance des Communautés Européennes, in Rev. M. comm., 2002, p. 547 ss.; D. HANF, Facilitating Private Applicants’ Access to the European Courts? On the Possible Impact of the CFI’s Ruling in Jégo-Quéré, cit.; ID., Kicking the Ball into the Member States’ Field: the Court’s Response to Jégo-Quéré, in Germ. Law Jour., 2002, p. 8 ss.; J.-P. JACQUE, La protection juridictionnelle des droits fondamentaux dans l’Union européenne, in Act. jur., 2002, p. 476 ss.; F. MALVASIO, Débat sur l’accès des particuliers au prétoire communautaire, in Act. jur., 2002, p. 867 ss.; D. SLATER, Chronique. Contentieux. Arrêt Jégo-Quéré, in Rev. dr. Un. Eur., 2002, p. 391 ss.; D. WAELBROECK, Le droit au recours juridictionnel effectif du particulier. Trois pas en avant, deux en arrière, in Cah. dr. Eur., 2002, p. 3 ss.; A. M. ARNULL, Editorial: April Shower for Jégo-Quéré, in Eur. Law Rev., 2004, p. 287 ss.

16 Cfr., conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs in causa Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, cit., par. 43.

17 Cfr., conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs in causa Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, cit., p. 60.

18 Nella sentenza si legge: «al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata ad una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi». Cfr., sentenza Jégo-Quéré e Cie c. Commissione, cit., p. 49-51.

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Nelle sentenze UPA e Jégo-Quéré essa ha, infatti, riaffermato che la tutela giurisdizionale dei singoli viene adeguatamente garantito dal sistema previsto dai Trattati potendo le persone fisiche o giuridiche contestare direttamente la legittimità di un atto (se soddisfano i requisiti richiesti) oppure indirettamente (attraverso il rinvio pregiudiziale o l’eccezione di invalidità dell’atto)19. Inoltre, la Corte ha rinviato il problema ai Paesi membri e alle corti nazionali evidenziando che spetta ad essi stabilire un sistema di rimedi e procedure giurisdizionali che assicurino il rispetto del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale nonché interpretare ed applicare le norme procedurali interne in modo tale da permettere agli individui di contestare la legittimità di qualsiasi decisione o misura interna relativa all’applicazione di atti comunitari a portata generale. Infine, la Corte ha aggiunto che non compete ad essa bensì agli Stati membri modificare i trattati. 3. Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona

Le critiche provenienti dalla dottrina circa i limiti al diritto dei privati di accedere al tribunale di Lussemburgo perchè eccessivamente restrittivi in termini di garanzia del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, insieme al “suggerimento” venuto dalla sentenza Jégo-Quéré ad una riforma dell’art. 230 TCE, ha condotto l’Unione a dedicare una particolare attenzione a tale aspetto durante i lavori preparatori del c.d. Trattato Costituzione.

In quell’occasione sono state proposte varie soluzioni: prevedere la possibilità per il singolo di impugnare direttamente di fronte alla Corte un atto della UE qualora abbia violato i suoi diritti fondamentali; eliminare il requisito dell’interesse individuale o considerare come alternativi (e non cumulativi) i requisiti dell’individualità e del pregiudizio diretto; mantenere la formulazione dell’art. 230(4) inserendo la possibilità per il singolo di impugnare atti di portata generale che lo riguardino direttamente e che non implichino misure di esecuzione; prevedere la possibilità appena enunciata solo per gli atti regolamentari che interessino individualmente o direttamente il privato; estendere quest’ultima previsione a tutti gli atti; istituire un ricorso in via eccezionale nel caso in cui il mancato accesso alla CGUE determini un diniego di giustizia 20.

Le discussioni all’interno del Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice e del Praesidium21 hanno portato all’elaborazione dell’art. III-365 del Trattato costituzione, articolo, poi, trasfuso nell’attuale art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Al quarto comma l’articolo così recita: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 Cfr., sentenza Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, cit., p. 40 20 Cfr., Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, CONV

636/03, del 25 marzo 2003, par. 19. 21 Cfr., Praesidium, Articoli sulla Corte di giustizia e il Tribunale, CONV 734/03, del 12 maggio

2003.

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«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione»22.

La prima parte del comma non innova particolarmente rispetto all’art. 230(4) dato che continuano ad essere impugnabili da parte dei singoli: a) gli atti adottati nei loro confronti; b) gli atti che li riguardano direttamente ed individualmente. Tuttavia, viene meno il limite costituito dal fatto che gli atti impugnabili dai singoli siano decisioni o atti ad esse assimilabili, poiché, a differenza dell’art. 230(4) TCE, si parla semplicemente di “atti”. Se è vero che questo cambiamento riflette la giurisprudenza della Corte (che ha sempre fatto riferimento al contenuto ed alla portata dell’atto e non alla sua denominazione), è anche vero che, d’ora in avanti, non sarà più necessario dimostrare che l’atto sia equiparabile ad una decisione.

Inoltre, i commi primo e secondo, cui il quarto rinvia, includono tra gli atti impugnabili, anche quelli degli organi e organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ne discende che ai privati viene garantita una maggiore protezione giurisdizionale essendo legittimati ad impugnare qualsiasi atto a carattere vincolante o che abbia effetti giuridici nei loro confronti proveniente non solo dagli organi ma anche dagli organismi della UE (quali le numerose agenzie create in seno all’Unione)23.

Tuttavia, rimane il requisito della individualità e del pregiudizio diretto. Se, da un lato, questo è ammissibile perché i privati, a differenza dei ricorrenti privilegiati, non hanno né l’interesse né il compito di tutelare l’integrità del sistema giuridico della UE, dall’altro, ciò impedirà di garantire una effettiva tutela giurisdizionale ai singoli se non si assisterà ad una evoluzione giurisprudenziale.

Un correttivo “parziale” proviene dalla seconda parte del quarto comma, che è sicuramente quella più innovativa rispetto alla precedente statuizione, poiché vi si afferma la possibilità per i privati di impugnare gli atti regolamentari che li riguardino direttamente e che non necessitino di misure di esecuzione. Viene, cioè, meno il riferimento al requisito dell’individualità essendo sufficiente che l’atto

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22 Per completezza si ricorda che l’art. 263(5) prevede che gli organi e gli organismi dell’Unione,

nei loro atti istitutivi, possono stabilire condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi presentati dagli individui contro gli atti di tali organi o organismi.

23 Si noti che questa modifica è derivata da un’espressa richiesta della Commissione avente l’obbiettivo di impedire che gli atti delle agenzie, pur avendo effetti giuridici nei confronti dei terzi, potessero essere sottratti al controllo giurisdizionale di legittimità (cfr., Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, cit., parr. 24-25). D’altra parte, sebbene gli atti istitutivi delle agenzie, nella stragrande maggioranza dei casi, già prevedevano mezzi attraverso i quali i singoli potevano impugnare atti da esse adottati, il fatto di estendere l’applicazione dell’art. 263(4) rende obbligatoria tale possibilità a prescindere dalle previsioni dell’atto istitutivo.

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interessi direttamente il ricorrente e non necessiti di successivi atti di esecuzione perché il singolo abbia locus standi di fronte alla Corte.

Ora, se è vero che questa specificazione tende ad evitare che il singolo resti privo di tutela giurisdizionale nel caso in cui non possa impugnare indirettamente l’atto dell’Unione di fronte alle corti nazionali (per mancanza di uno strumento interno di esecuzione), è altrettanto vero che permangono due ordini di difficoltà: resta il problema dell’interpretazione giurisprudenziale del termine “direttamente” e si pone quello della definizione di “atti regolamentari”. Infatti, pur in assenza di una definizione all’interno del Trattato di Lisbona, la dottrina maggioritaria ritiene che essi coincidano con gli atti a carattere generale ma adottati con una procedura non legislativa24. All’interno del diritto derivato quale previsto nel Trattato di Lisbona si possono individuare tre tipi di atti (che si differenziano non per contenuto o portata ma per le modalità di adozione): a) atti legislativi, vale a dire tutti gli atti adottati secondo la procedura legislativa, speciale o ordinaria, prevista dall’art. 289 TFUE; b) atti delegati che sono atti non legislativi (dato che non sono posti in essere secondo detta procedura) e di portata generale tendenti ad integrare gli atti legislativi; c) atti non legislativi di esecuzione25. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 Detta dottrina si ispira tanto ai lavori preparatori e alle norme del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (dato che nel Trattato di Lisbona questo tipo di atti compare solo all’art. 263(4) quanto ad una tradizione costituzionale secondo la quale un ricorso dei singoli contro atti legislativi sarebbe problematico perché potrebbe nuocere al buon funzionamento di istituzioni elette democraticamente. Cfr. per tutti, R. BARENTS, The Court of Justice in the Draft Constitution, cit., p. 134; A. DASHWOOD, A. JOHNSTON, The Institution of the Enlarged EU under the Regime of the Constitutional Treaty, in Comm. M. Law Rev., 2004, p. 1481 ss.; A. WARD, The Draft EU Constitution and Private Party Access to Judicial Review of the EU Measures, in T. TRIDIMAS, P. NEBBIA, European Law for the Twenty-first Century, Oxford, 2004, p. 209 ss.; F. DE WITTE, The European Judiciary after Lisbon, in Maa. Jour. Eur. Comp. Law, 2008, p. 43 ss.; O. PORCHIA, I ricorsi davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea: le modifiche previste dal Trattato di Lisbona, in P. BILANCA, M. D’AMICO (a cura di), La nuova Europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009, p. 223 ss.; G. DONÀ, Il ricorso di annullamento e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, in Dir. com. sc. int., 2010, p. 567 ss.; E. FONTANA, Il ricorso di annullamento dei privati nel Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2010, p. 53 ss.

25 Cfr., J. A. USHER, Direct and Individual concern – an effective remedy or a conventional solution?, in Eur. Law Rev., 2003, p. 575 ss., p. 598; A. TIZZANO, Prime note sul progetto di Costituzione europea, in Dir. Un. eur., 2003, p. 249 ss., pp. 282-283; A. DASHWOOD, A. JOHNSTON, The Institution of the Enlarged EU under the Regime of the Constitutional Treaty, cit., pp. 1508-1509; C. KOCH, Locus standi of Private Applicants under the EU Constitution: Preserving Gaps in the Protection of Individuals’ Right to an Effective Remedy, in Eur. Law Rev., 2005, p. 511 ss., p. 520; R. BARATTA, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2008, p. 21 ss., pp. 28-29; U. DRAETTA, La funzione legislativa ed esecutiva dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Dir. com. sc. int., 2008, p. 677 ss., p. 679; J-P. JACQUÉ, Le traité de Lisbonne. Une vue cavalière, in Rev. trim. dr. eur., 2008, p. 439 ss., p. 478; S. VAN RAEPENBUSCH, La réforme institutionnelle du traité de Lisbonne: l’émergence juridique de l’Union européenne, in Cah. dr. eur., 2008, p. 574 ss., p. 616; A. TÜRK, Judicial Review in EU Law, Cheltenham, 2009, pp. 168-169; E. FONTANA, Il ricorso di annullamento dei privati nel Trattato di Lisbona, cit., p. 68; V. CERULLI IRELLI, F. BARAZZONI, Gli atti dell’Unione,

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Nella prima categoria di atti rientrano tutti gli atti della UE, vale a dire regolamenti, direttive e decisioni adottate in base alla procedura di codecisione o di procedure speciali in cui il potere decisionale spetta interamente al Consiglio o al Parlamento e l’altro organo si limita a partecipare.

La seconda categoria, relativa a quegli atti che possono essere adottati dalla Commissione su delega del legislatore e che hanno il compito di integrare gli atti legislativi o modificarne gli elementi non essenziali, comprende sia i regolamenti che le direttive. Una parte autorevole della dottrina tende ad escludere le decisioni poiché, normalmente, non hanno portata generale26. Tuttavia, si deve rilevare che il Trattato di Lisbona, riprendendo la prassi delle istituzioni comunitarie, prevede, accanto alle decisioni individuali, quelle a portata generale e, quindi, si potrebbe ipotizzare che anche quest’ultime rientrino nella seconda categoria.

Infine, la terza categoria di atti include sia regolamenti che direttive e decisioni adottabili dalla Commissione per dare esecuzione agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione27.

Ciò porta a concludere che gli “atti regolamentari” coincidono con le ultime due categorie di atti e, quindi, con regolamenti, direttive e decisioni (a portata generale) delegate o di esecuzione. Ora, dato che l’art. 263(4) afferma che il singolo può presentare ricorso di fronte alla Corte contro gli atti regolamentari che lo riguardano direttamente e che non necessitano di misure di esecuzione, è evidente che il singolo potrà profittare di tale previsione solo nel caso in cui si tratti di un regolamento (che, lo si ricorda, per sua natura è direttamente applicabile) o di una decisione che non richieda esecuzione, restando, invece, escluse le direttive (che per definizione necessitano di misure di esecuzione statali)28. L’unica eccezione è costituita dalle direttive “particolareggiate” che sono talmente complete in tutti i loro elementi da non lasciare alcuna discrezionalità agli Stati nella loro esecuzione e da essere equiparabili ai regolamenti.

Dalla formulazione dell’art. 263(4) TFUE discende, non solo che il privato sarà legittimato a non soddisfare il requisito dell’individualità e ad impugnare direttamente l’atto davanti alla Corte esclusivamente nel caso in cui esso rientri tra

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!in F. BASSANINI, G. TIBERI (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, 2010, p. 320 ss., pp. 328-333.

26 Cfr., U. DRAETTA, La funzione legislativa ed esecutiva dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, cit., p. 690; J-P. JACQUE, Le traité de Lisbonne. Une vue cavalière, cit., p. 479.

27 Si ricordi che questo potere ha carattere eccezionale in quanto la Commissione interviene solo nel caso in cui sia necessario garantire condizioni uniformi di esecuzione (art. 291 TFUE), spettando, negli altri casi, agli Stati dare esecuzione agli atti della UE. Cfr., U. DRAETTA, La funzione legislativa ed esecutiva dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, cit., p. 692.

28 Cfr., E. FONTANA, Il ricorso di annullamento dei privati nel Trattato di Lisbona, cit., p. 71.

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quelli non legislativi, ma anche che esso potrà ricorrere solamente contro alcuni di questi.

In questo contesto si inserisce l’art. 6 del Trattato di Lisbona il quale stabilisce che: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la c.d. Carta di Nizza) ha il medesimo valore giuridico dei trattati; l’Unione aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.

Per quanto concerne la prima previsione questa, attribuendo alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, le fa acquisire natura vincolante per gli Stati membri e per la UE29.

La seconda statuizione risolve l’annoso problema della possibilità per l’Unione di aderire alla CEDU. In effetti, la Corte di giustizia, nel parere 2/94 del 28 marzo 199630, aveva negato che la Comunità avesse la competenza necessaria per aderire al suddetto strumento in assenza di una revisione dei trattati, revisione cui provvede proprio l’art. 6(2).

È evidente che quando l’Unione aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo i suoi atti dovranno rispettare tanto la Carta quanto la CEDU. Tuttavia, anche prima che l’adesione avvenga, la UE è indirettamente tenuta a rispettare la Convenzione europea in quanto sia l’art. 6(1) del TUE che il Preambolo della Carta affermano che quest’ultima deve essere interpretata tenendo in debito conto le Spiegazioni31, che costituiscono un’interpretazione autentica della Carta e che hanno chiarito la portata dei diritti ivi enunciati rinviando al contenuto della corrispondente norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della relativa giurisprudenza di Strasburgo. A ciò si aggiunge che l’art. 52.3 della Carta afferma che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da detta Convenzione. La stessa CGUE nella recente sentenza DEB ha appunto evidenziato che, in base alla Spiegazione relativa all’art. 52.3 della Carta, tanto il testo della

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29 La su menzionata Carta è nata come strumento non vincolante essendo una dichiarazione

interistituzionale ed interstatale. Cfr., C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2006, pp. 341-342.

30 Per un’analisi del parere cfr., C. ZANGHÌ, Un’altra critica al parere 2/94 della Corte sull’adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Scritti in onore di Federico Mancini, cit., p. 1101 ss.

31 Dette Spiegazioni sono state elaborate dal Presidium della Convention, organo, quest’ultimo, che aveva elaborato ed adottato per consensus la Carta, e sono state allegate a quest’ultima. Cfr. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02) del 14 dicembre 2007. Per la dottrina cfr., A. DI STASI, Brevi osservazioni intorno alle “Spiegazioni” alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in C. ZANGHÌ, L. PANELLA (a cura di), Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Torino, 2010, p. 425 ss.

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CEDU quanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concorrono a determinare il contenuto e la portata dei suddetti diritti32.

Questi elementi portano a ritenere che la UE ed in primis la sua Corte di giustizia, nel dare applicazione al diritto dell’Unione, dovranno interpretare ed applicare la Carta di Nizza in maniera conforme alla CEDU ed alla giurisprudenza ad essa relativa. Infatti, anche a voler ammettere che l’art. 6(1) non imponga un vero e proprio obbligo agli organi dell’Unione di rispettare le suddette Spiegazioni dato che la Carta deve essere interpretata tenendo in debito conto quest’ultime, non è certo possibile privare tale riferimento di qualsiasi valenza giuridica e, di conseguenza, esso deve essere inteso perlomeno quale limite alla possibilità di dare un’applicazione di tali diritti contrastante con quanto da esse stabilito. Inoltre, non vi è dubbio che l’art. 52.3 stabilisca un obbligo per l’Unione di attribuire ai diritti garantiti dalla Carta e corrispondenti a quelli della Convenzione europea medesima portata e significato di quest’ultimi. Ne discende, indirettamente, un obbligo di rispettare la Convenzione così come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, considerato che portata e significato dei diritti ivi enunciati vengono determinati anche in base alla giurisprudenza di Strasburgo. Ciò ha trovato un’applicazione pratica proprio nella su citata sentenza DEB dove il giudice interno poneva la questione della compatibilità tra una legge nazionale che escludeva la possibilità per le persone giuridiche di richiedere il gratuito patrocinio ed il diritto dell’Unione. Per rispondere a tale quesito e determinare se il rispetto del principio di una tutela giuridica effettiva sancito nell’art. 47 della Carta potesse ammettere l’esclusione delle persone giuridiche dal diritto al gratuito patrocinio, la Corte UE si è basata sulla giurisprudenza di Strasburgo. La CGUE ha, quindi, concluso che il diritto ad una tutela giuridica effettiva implica che il gratuito patrocinio possa essere riconosciuto anche alle persone giuridiche e che spetterà al giudice nazionale determinare se le condizioni stabilite dall’ordinamento interno per l’accesso al gratuito patrocinio costituiscano o meno un ostacolo alla realizzazione del diritto di

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32 La sentenza è derivata da un rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte d’Appello di Berlino alla

CGUE in relazione ad una causa intentata dalla società DEB contro lo Stato tedesco per la mancata accettazione da parte delle autorità giudiziarie tedesche dell’istanza di gratuito patrocinio presentata dalla società in questione. In particolare al par. 35 la sentenza così recita: «Quanto alla Carta, il suo art. 52, n. 3, precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata di tali diritti sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione. Secondo la spiegazione di tale disposizione, il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». Cfr., sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 dicembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels - und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-279/09, par. 35.

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accesso alla giustizia33. Così, fondandosi sulla suddetta giurisprudenza CEDU, la Corte di Lussemburgo ha ampliato il diritto di accesso alla giustizia delle persone giuridiche.

È, infine, del tutto evidente che quando l’adesione si sarà realizzata sulla UE e sui suoi organi incomberà un vero e proprio obbligo giuridico di interpretare i diritti enunciati nella CEDU in base alla relativa giurisprudenza essendo la Corte di Strasburgo l’unico organo competente ad interpretare lo strumento convenzionale.

4. Il diritto dell’individuo di accedere al tribunale e ad un ricorso effettivo nella

giurisprudenza CEDU L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dedicato al diritto a

l’equo processo, non prevede esplicitamente il diritto dei singoli di accedere ad un tribunale34; tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha fatto derivare dall’essenza stessa del diritto ad un equo processo. In effetti, nel caso Golder c. Regno Unito35 il giudice di Strasburgo evidenzia come la possibilità per l’individuo di accedere ad un tribunale costituisca la premessa indispensabile per poter fruire di un equo processo: se l’individuo non viene messo nella condizione di difendersi o presentare le sue ragioni davanti ad una corte imparziale, indipendente e costituita per legge difficilmente potrà godere di un procès équitable.

Inoltre, il primo paragrafo dell’art. 6 afferma che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale; di conseguenza, questa statuizione, letta congiuntamente allo scopo dell’art. 6 nonché all’oggetto ed allo scopo della Convenzione europea, non può che condurre a considerare il diritto ad un tribunale

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33 Cfr., sentenza DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik

Deutschland, cit. 34 Il su citato art. 6 così recita: «1 In the determination of his civil rights and obligations or of any

criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 2 Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law. 3 Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: a. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him; b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; c. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require; d. to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; e. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court».

35 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21 febbraio 1975, application 4451/70, Golder c. Regno Unito, A18.

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quale elemento indispensabile ed irrinunciabile per garantire e fruire di un equo processo.

Ora il diritto in questione, oltre a dover garantire l’accesso ad un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge, implica che tale accesso sia reale e non solo formale, che qualsiasi limite ad esso posto persegua uno scopo legittimo e che le misure adottate siano proporzionate a tale scopo. Questo comporta che eventuali limitazioni non possono giungere fino a negare l’essenza stessa del diritto di accesso36, in quanto tale risultato sarebbe incompatibile con una effettiva tutela dei diritti dell’uomo e con il principio di preminenza del diritto in una società democratica. Solo per fare qualche esempio, la Corte ha ravvisato una violazione del diritto di accesso al tribunale nel caso in cui: tale diritto era stato del tutto escluso per alcune controversie rientranti nel campo di applicazione dell’art. 637; le autorità statali avevano cercato di influenzare l’esito di un procedimento o di utilizzare il diritto interno per limitare gli effetti derivanti da una sentenza38; all’individuo era stato impedito di usufruire di un’assistenza professionale giudicata essenziale per il buon svolgimento del procedimento39; le modalità di esperimento dei ricorsi nazionali risultavano troppo complesse40.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 luglio 1995, application 18139/91,

Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito, A316-B; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 1997, application 26737/95, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, Reports 1997-VIII; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 luglio 1998, application 20390/92, 21322/91, Tinnelly & Sons LTD e altri e McElduff e altri c. Regno Unito, Reports 1998-IV; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 ottobre 1998, application 22924/93, Aït-Mouhoub c. Francia, Reports 1998-VIII; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 giugno 2001, application 28249/95, Kreuz c. Polonia; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera) del 21 novembre 2001, application 37112/97, Fogarty c. Regno Unito.

37 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 agosto 1991, application 12750/87, 13780/88, 14003/88, Philis c. Grecia, A209; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 26 maggio 1994, application 16969/90, Keegan c. Iralanda, A290; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 ottobre 2001, application 31871/96, Sommerfeld c. Germania; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 ottobre 2001, application 34045/96, Hoffmann c. Germania; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 marzo 2003, application 31549/96, Popovic e Dumitrescu c. Romania; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 luglio 2003, application 32190/96, Luordo c. Italia; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16 settembre 2003, application 41134/98, Glod c. Romania.

38 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 ottobre 1997, application 24628/94, Papageorgiou c. Grecia, Reports 1997-VI; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 novembre 2000, application 39374/98, Anagnostopoulos e altri c. Grecia; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 1 marzo 2002, application 48779/99, Kutic c. Croazia; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 luglio 2003, application 58112/00, Multiplex c. Croazia.

39 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 febbraio 2003, application 36378/97, Bertuzzi c. Francia.

40 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16 dicembre 1992, application 12964/87, Geouffre de la Pradelle c. Francia, A253-B.

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Per la tematica qui affrontata, viene in rilievo anche l’art. 13 della Convenzione concernente il diritto a fruire di un ricorso effettivo attraverso cui tutelare i diritti lì enunciati41. Questo diritto discende dall’obbligo delle parti contraenti di rispettare e dare applicazione ai diritti riconosciuti in detto strumento in quanto richiede agli Stati parte di mettere a disposizione degli individui ricorsi interni effettivi per ottenere soddisfazione in caso di violazione di tali diritti. Di conseguenza, il diritto ad un ricorso effettivo può essere considerato «quale strumento volto sia a garantire la tutela delle fattispecie giuridiche sostanziali che lo precedono sia a completare, seppure in senso preventivo ed operante a livello nazionale, il meccanismo di protezione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione medesima»42. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo discende che per “ricorso effettivo” debba intendersi la possibilità reale e concreta per la persona che si ritenga vittima di una violazione dei diritti ad essa riconosciuti dalla CEDU di agire per la tutela di questi ultimi davanti ad una “istanza” nazionale. Tale istanza non deve necessariamente essere un organo giudiziario ma, non di meno, deve avere i caratteri dell’imparzialità, dell’indipendenza e della capacità di adottare una decisione a carattere vincolante (e in tempi brevi) circa la suddetta violazione e l’eventuale riparazione dovuta all’individuo, disponendo di garanzie e poteri comparabili a quelli di un tribunale43.

È del tutto evidente che non possono essere, quindi, considerati effettivi i ricorsi presentati ad organi che, seppure indipendenti, non possono adottare una decisione obbligatoria (come, ad esempio, mediatori parlamentari o comitati di esperti44) o ad organismi che non dispongano della capacità di valutare i fatti e le ragioni delle parti garantendo l’equilibrio tra l’interesse generale e i diritti individuali in gioco (elementi particolarmente rilevanti, ad esempio, nel caso dei procedimenti di estradizione o espulsione45).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41 L’art. 13 stabilisce che: «Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are

violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity».

42 Cfr., C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, cit., p. 249. 43 Cfr. per tutte, sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 marzo 1983, application

5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, Silver e altri c. Regno Unito, A67; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 luglio 1989, application 14038/88, Soering c. Regno Unito, A161; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 settembre 2001, application 44787/98, P.G. e J.H. c. Regno Unito.

44 Cfr., sentenza Silver e altri c. Regno Unito, cit. 45 Cfr., sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera) del 15 novembre 1996,

application 22414/93, Chahal c. Regno Unito, Raccolta 1996-V; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 luglio 2000, application 40035/98, Jabari c. Turchia, Reports 2000-VIII; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 febbraio 2002, application 51564/99, Conka c. Belgio, Reports 2002-I; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 giugno 2002, application 50963/99, Al-Nashif c. Bulgaria.

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5. Un diritto di accesso alla CGUE compatibile con il diritto ad un equo processo?

In base a quanto poco sopra esposto deriva che i limiti imposti al diritto dei singoli di accedere alla CGUE devono essere “giudicati” secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e non sembra che l’art. 263(4) possa essere considerato del tutto compatibile con gli artt. 6 e 13 della CEDU46 e 47 della Carta47. Se, infatti, non si può negare che siano stati fatti dei progressi in termini di tutela dei diritti dell’individuo (come già evidenziato48), non è possibile nascondere che allo stato attuale permangano alcuni elementi di criticità.

In primo luogo, se la Corte di giustizia della UE non modificherà la sua interpretazione del contenuto di “direttamente ed individualmente” interessato, poco cambierà in termini di garanzia di una effettiva tutela giurisdizionale dato che l’art. 263 TFUE, al di là dell’ampliamento della categoria di atti impugnabili (novità certamente rilevante), non abolisce la necessità di soddisfare entrambi i requisiti.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46 Si potrebbe obiettare che nella sentenza Bosphorus la Corte di Strasburgo ha evidenziato che,

sebbene l’accesso dei singoli alla giustizia comunitaria sia limitata, esistono altri meccanismi di controllo che assicurano il rispetto dei diritti fondamentali, in primis il rinvio pregiudiziale. Tuttavia, come evidenziato nell’opinione concorrente del giudice Ress, la Corte non ha analizzato se i limiti posti al diritto di accesso dei singoli alla Corte UE sia realmente conforme all’art. 6 della Convenzione ma si è limitata a dire che il sistema dell’Unione garantisce una tutela dei diritti dell’individuo equivalente a quella della CEDU. Cfr., Bosphorus Hava Yolari Turizm Anonim ve Ticaret Sirketi c. Irlanda, Corte 30 giugno 2005, application 45036/98, Reports 2005-VI; opinione concordante del giudice Ress, Bosphorus Hava Yolari Turizm Anonim ve Ticaret Sirketi c. Irlanda, cit., parr. 2-3.

47 L’art. 47 della Carta stabilisce che ogni persona i cui diritti e libertà garantiti dalla UE siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed in un periodo di tempo ragionevole da un giudice imparziale, indipendente e precostituito per legge e, se non dispone di mezzi sufficiente, a vedersi riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato. Come evidenziato dalle spiegazioni questo articolo corrisponde all’art. 6.1 della CEDU.

48 A quanto sopra richiamato si aggiunga che il venir meno, con il Trattato di Lisbona, della struttura in pilastri fa si che la Corte UE sia competente a giudicare anche degli atti adottati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, mentre continua ad essere esclusa la sua giurisdizione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (elemento certamente negativo per quanto concerne la tutela dei diritti dell’individuo). D’altra parte, non si può dimenticare che, in base al Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al suddetto trattato, la competenza della Corte resterà invariata per 5 anni dall’entrata in vigore dello stesso. Cfr., GUUE C115/326 del 9 maggio 2008. Altro elemento nuovo e sicuramente rilevante in termini di tutela dei diritti dell’uomo è l’istituzionalizzazione del procedimento pregiudiziale “accelerato” e “d’urgenza” relativo a casi rientranti nelle materie concernenti lo spazio di libertà e sicurezza comune e la giustizia. Detti procedimenti saranno, ad esempio, applicabili nei casi in cui il giudizio nazionale in relazione a cui è stato richiesto il rinvio pregiudiziale riguardi un individuo in stato di detenzione o una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli. Cfr., S. M. CARBONE, Le procedure innanzi alla Corte di giustizia a tutela delle situazioni giuridiche individuali dopo il Trattato di Lisbona, cit., pp. 247-248; S. LORENZON, Il dopo Trattato di Lisbona: completezza ed effettività dei rimedi giurisdizionali di fronte alla Corte di giustizia, in Quad. cost., 2010, p. 135 ss.

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Nella prassi della UE, ciò ha condotto, in alcuni casi, a lasciare il singolo privo di qualsiasi tutela. Ciò è in aperto contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo, la quale ammette sì la possibilità di porre dei limiti al diritto di accesso al tribunale, ma prevede che tali limiti non possono giungere fino a negare l’essenza stessa del diritto, come, invece, si verifica nel caso in cui l’individuo non goda di alcuna tutela giurisdizionale. A seguito dell’adesione questa situazione avrà il duplice effetto di rendere l’Unione responsabile di una violazione della CEDU e di essere passibile di condanna da parte degli organi del Consiglio d’Europa (in primo luogo dalla Corte di Strasburgo) essendo essa, al pari degli altri contraenti, soggetta al controllo di detti organi.

Né si può affermare che questo risultato negativo possa essere superato dallo strumento del rinvio pregiudiziale49. Innanzitutto, detto rinvio non è caratterizzato dalla “certezza” in quanto sui giudici interni (ad eccezione di quelli di ultima istanza) non incombe un obbligo di dare seguito alla richiesta di parte di rinviare la questione alla Corte UE. Detto limite, d’altra parte, non viene meno neppure riferendosi all’art. 19(1) TUE che prevede l’obbligo per gli Stati membri di stabilire i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Infatti, i risultati, in termini di maggiore o minore tutela dei diritti dell’individuo, varieranno da Stato a Stato a seconda degli strumenti da questi adottati50.

In secondo luogo, lo strumento in questione è utilizzabile solamente nel caso in cui l’atto dell’Unione necessiti di misure interne di applicazione non potendo i tribunali nazionali giudicare della legittimità degli atti della UE.

Questo “vuoto” è stato solo in parte colmato dal Trattato di Lisbona che prevede la possibilità per le persone fisiche o giuridiche di impugnare direttamente di fronte alla Corte della UE un atto regolamentare, ossia non legislativo, che lo riguardi direttamente e che non necessiti di misure di applicazione. Tuttavia, come più sopra richiamato, tale possibilità sussiste esclusivamente per i regolamenti (delegati o esecutivi) e per le decisioni che non necessitano di atti di esecuzione. Nel caso, invece, degli atti legislativi, delle direttive (per lo meno per quelle non “particolareggiate”) e delle decisioni che richiedono l’adozione di atti di esecuzione, il privato o riuscirà a dimostrare che l’atto lo riguarda direttamene ed individualmente o resterà senza tutela giurisdizionale. Per le direttive, poi, l’unica via disponibile sarà quella del rinvio pregiudiziale (con i limiti poco sopra visti) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49 Cfr., D. SIMON, “Droit au juge” et contentieux de la légalité en droit communautaire: la clé du prétoire n’est pas un passe-partout, in AA. VV., Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Parigi, 2004, p. 1399 ss.

50 Cfr., C. KOCH, Locus standi of Private Applicants under the EU Constitution: Preserving Gaps in the Protection of Individuals’ Right to an Effective Remedy, cit., p. 518; A. ADINOLFI, La Corte di giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 54.

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poiché necessitano di una misura di esecuzione e, quindi, sarà particolarmente complicato per il singolo dimostrare che è da queste “direttamente” interessato51.

Ne deriva che, per lo meno nei casi appena evidenziati, il sistema previsto dal TFUE non è compatibile con gli artt. 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in quanto nega l’essenza stessa di tali diritti non consentendo alle persone fisiche o giuridiche di accedere ad un giudice e, quindi, di disporre di un ricorso effettivo. In relazione ai regolamenti a carattere legislativo si potrebbe eccepire che anche negli ordinamenti nazionali l’individuo non può impugnare gli atti legislativi ma ciò non integra una violazione dell’art. 6 CEDU. Tuttavia, a differenza delle leggi nazionali che necessitano di misure di applicazione (impugnabili dai privati), i regolamenti sono completi e direttamente applicabili il che significa che non richiedono successive misure di esecuzione. I singoli, quindi, non avranno a disposizione mezzi (né nazionali né dell’Unione) per impugnare il regolamento.

Essendo da escludersi, per lo meno per il momento, la possibilità di una revisione dell’art. 263(4) TFUE, ci si chiede, a questo punto, quale potrebbe essere la via per garantire la tutela dei diritti su richiamati.

La soluzione, probabilmente, passerà attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. In termini generali, essa potrebbe interpretare in modo meno restrittivo la condizione secondo cui è legittimato ad agire chi è direttamente ed individualmente riguardato da un atto dell’Unione, ad esempio ponendo l’accento minore sul fatto che il ricorrente si trovi in una posizione nettamente differente da quella di tutti gli altri soggetti e concentrandosi maggiormente sul pregiudizio arrecato dall’atto sulla posizione giuridica precedentemente acquisita dal singolo (come, d’altra parte, fatto già nel settore della concorrenza, delle misure anti-dumping e degli aiuti di Stato).

La CGUE potrebbe, poi, considerare che un atto riguardi “direttamente ed individualmente” un soggetto nel caso in cui tale atto abbia carattere legislativo ed il singolo sia impossibilitato ad impugnarlo di fronte ai tribunali nazionali per mancanza di un atto interno di applicazione (dato che in tal caso il pregiudizio diretto ed individuale deriverebbe dal fatto di non poter godere del diritto ad un ricorso effettivo e di accesso ad un tribunale).

Ancora, la Corte potrebbe affermare un obbligo delle corti nazionali di qualunque grado di dare seguito alla richiesta di rinvio pregiudiziale presentatole dalla parte o di rinviare obbligatoriamente alla CGUE (a prescindere dalla richiesta di parte) qualora siano in gioco i diritti dell’individuo. Ciò, da un lato, permetterebbe di risolvere il problema della discrezionalità dello strumento del rinvio pregiudiziale e dall’altro, di superare il gap esistente in relazione alle direttive e alle decisioni che necessitano di successivi atti di esecuzione, le quali, anche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

51 Cfr., E. FONTANA, Il ricorso di annullamento dei privati nel Trattato di Lisbona, cit., p. 71.

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quando dovessero essere atti regolamentari, resterebbero comunque escluse dalla “via privilegiata” perché non direttamente applicabili.

Permarrebbe, tuttavia, il problema degli atti legislativi che non necessitano di misure di esecuzione dato che, come abbiamo visto, il testo del TFUE è esplicito nel limitare agli atti regolamentari la possibilità per gli individui di ricorrere direttamente alla Corte.

Una soluzione risiederebbe nel superamento del dato testuale attraverso la giurisprudenza. La Corte potrebbe, cioè, interpretare il termine “regolamentare” come indicante tutti gli atti dell’Unione a portata generale, siano essi legislativi o meno, che non necessitino di una successiva misura di applicazione, dando, quindi, prevalenza alla sostanza più che alla forma dell’atto52, il che si porrebbe in linea con la giurisprudenza fino ad ora sviluppata53. In effetti, durante i lavori per l’elaborazione del Trattato-Costituzione, la maggioranza dei membri del su menzionato Cercle si era espresso a favore di questa soluzione54 mentre il Praesidium ha, poi, preferito adottare la posizione minoritaria e prevedere un’impostazione più aperta solo per i ricorsi concernenti gli atti regolamentari55. D’altra parte, un’interpretazione in tale senso risponderebbe maggiormente all’obiettivo dell’art. 263(4), ossia garantire un ricorso diretto alla Corte di giustizia UE ai singoli che non possano agire di fronte alle corti nazionali56. Inoltre, a sostegno di ciò si potrebbe anche evidenziare che il diritto ad un ricorso effettivo e di accesso ad un tribunale, in quanto diritti fondamentali, rientrano tra quei principi generali del diritto dell’Unione richiamati dall’art. 6 TUE ed il cui rispetto è garantito dalla Corte di giustizia UE57. La CGUE nella sentenza DEB ha evidenziato

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52 In questo senso si esprimono, S. FLOGAITIS, A. POTTAKIS, Judicial Protection under the

Consitution, in Eur. Const. Law Rev., 2005, p. 108 ss., p. 109; C. KOCH, Locus standi of Private Applicants under the EU Constitution: Preserving Gaps in the Protection of Individuals’ Right to an Effective Remedy, cit., p. 521; R. BARENTS, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, cit., p. 725.

53 Ad esempio, Barents evidenzia che, interpretando il termine “regolamentare” come indicante gli atti non legislativi, la tutela giuridica dei singoli dipenderebbe dalla forma dell’atto considerato, il che contraddice completamente la giurisprudenza della Corte UE secondo la quale solo il contenuto degli atti è decisivo per determinare l’impugnabilità o meno dell’atto da parte dei privati. Cfr., R. BARENTS, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, cit., p. 725.

54 Cfr., Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, cit., par. 22.

55 Cfr., Praesidium, Articoli sulla Corte di giustizia e il Tribunale, cit., p. 20. 56 In tale senso cfr., A. ADINOLFI, La Corte di giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di

Lisbona, cit., p. 55. 57 Non si può, inoltre, ignorare che una parte minoritaria della dottrina solleva dubbi circa il fatto

che per “atti regolamentari” debbano intendersi solo gli atti non legislativi dato che il Trattato di Lisbona sembra non adottare la gerarchia delle norme previste precedentemente nel trattato-costituzione. Così se si fosse voluto fare riferimento agli atti non legislativi si sarebbe potuto parlare di atti delegati anziché regolamentari che starebbero, invece, ad indicare atti di portata generale (in modo da distinguerli dalle decisioni individuali). In secondo luogo, viene evidenziato come tale termine sia

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che il principio della tutela giurisdizionale effettiva è un principio generale del diritto dell’Unione ed ha esteso il concetto di accesso alla giustizia delle persone giuridiche riconoscendo che quest’ultime non possono essere escluse dal diritto al gratuito patrocinio. Il giudice nazionale dovrà, quindi, verificare, a seconda delle circostanze del caso, che le condizioni di accesso a detto patrocinio non ledano l’essenza stessa del diritto ad una tutela giuridica effettiva58. Ora, se l’obbligo di non porre in essere situazioni che ledano l’essenza stessa del diritto in questione vale per gli ordinamenti ed i giudici nazionali, perché non dovrebbe valere per l’ordinamento dell’Unione e per la sua Corte di giustizia?

Al di là delle possibili soluzioni adottabili, resta il fatto che il giudice di Lussemburgo sarà chiamato a confrontarsi con tali tematiche e, probabilmente, a modificare la sua giurisprudenza soprattutto in vista di una adesione che sottoporrà la UE al controllo degli organi di Strasburgo59.

In una prospettiva più ampia, poi, la Corte non potrà certo dimenticare che «lo stato di diritto non è tanto quello fondato sulle regole e sulla proclamazione dei diritti, ma quello fondato su meccanismi che consentono di far rispettare regole e diritti»60.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!utilizzato all’interno degli organi UE in riferimento a qualsiasi atto di applicazione generale. Ancora, si sottolinea come una lettura in questo senso sarebbe più compatibile con il diritto dell’individuo ad una effettiva tutela giuridica e con lo scopo di rendere il sistema giuridico dell’Unione più “garantista” in tale ambito. Cfr., O. DE SCHUTTER, Les droits fondamentaux dans l’Union européenne, in Journ. dr. eur., 2008, p. 126 ss. ; M. DOUGAN, The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, not Hearts, in Comm. M. Law Rev., 2008, p. 617 ss.; S. BALTHASAR, Locus Standi Rules for Challenges to Regulatory Acts by Private Applicants: the New Article 263(4) TFUE, cit.; J. BAST, Legal Instruments and Judicial Protection, in A. VON BOGDANDY, J. BAST, Principles of European Constitutional Law, Monaco, 2010, p. 345 ss.

58 Cfr., sentenza DEB Deutsche Energiehandels - und Beratungsgesellschaft mbH c. Bundesrepublik Deutschland, cit.

59 D’altra parte, se la Corte di Lussemburgo vorrà evitare che le sue sentenze vengano costantemente impugnate di fronte all’organo giurisdizionale di Strasburgo per violazione degli artt. 6 e 13 CEDU o modificherà spontaneamente la suddetta giurisprudenza o sarà “costretta” a farlo sotto l’impulso della Corte europea dei diritti dell’uomo.

60 Cfr., conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi in causa Gestoras Pro Amnistía, causa C-354/04 P, del 26 ottobre 2006, par. 101.