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La dichiarazione d’imposta Anno Accademico 2008/9
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La Dichiarazione d'Imposta

Jun 15, 2015

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cagnoleo
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La dichiarazione d’imposta

Anno Accademico 2008/9

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È l’atto fondamentale di collaborazione del contribuente con il Fisco: con essa si porta a conoscenza dell’A.F. il presupposto impositivo dal punto di vista qualitativo e quantitativo ad essa consegue anche l’autoliquidazione dell’imposta ed il conseguente versamento

È atto dovuto: è imposto dalla legge sono previste sanzioni – amministrative e penali – in caso di inadempimento

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Produce effetti ai fini sia dell’accertamento sia della riscossione

→in sede di accertamento ha la funzione di rilevare al Fisco l’esistenza e l’ammontare del presupposto – base imponibile → condiziona l’attività di controllo e accertativa :- se dichiarazione è nulla o omessa → accertamento d’ufficio basato su elementi comunque raccolti e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - se dichiarazione completa e fedele → nessun atto impositivo - quindi accertamenti meno analitici e più induttivi sono connessi all’inadempimento del contribuente per esempio in sede di dichiarazione → in sede di riscossione: quale anticipazione del prelievo

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Quando va presentata - sempre al sorgere – realizzarsi del presupposto impositivo - ma anche in connessione a fattispecie diverse dal presupposto impositivo: i soggetti obbligati alla contabilità devono sempre presentarla anche in mancanza di reddito

casi di esonero: - quando i rd non superano il c.d. minimo vitale - per i soggetti titolari del solo rd di lavoro dipendente inferiori ad un dato importo (ma c’è comunque possibilità di presentarla per chiedere il rimborso)

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Valore probatorio / istruttorio

A.F. può determinare una base imponibile diversa solo provando incompletezza, infedeltà o inesattezza della dichiarazione

nella categoria reddito d’impresa: dalla dichiarazione si deduce un complesso di fatti fiscalmente rilevanti di cui l’A.F. deve tener conto

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Natura giuridica: - è dichiarazione di scienza - non è negozio giuridico, - né dichiarazione di volontà, - né confessione stragiudiziale (retrattabile solo per errori di fatto e revocabile per errore di diritto) Infatti basta guardare agli effetti che produce nei confronti delle due successive fasi del rapporto d’imposta

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Con la dichiarazione il contribuente rende noto al Fisco il presupposto impositivo dal punto di vista quantitativo (la sua entità) dal punto di vista della sua esistenza (del suo verificarsi) → al fine di un eventuale controllo dell’A.F.

Ma gli effetti sia in sede di accertamento che in sede di riscossione derivano soltanto dalla legge e dalla corrispondenza tra fattispecie legale e fattispecie reale

Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla volontà del dichiarante quindi non rilevano in sede di dichiarazione i vizi della volontà del dichiarante

Di conseguenza: se il contribuente presenta più dichiarazioni entro il termine di presentazione l’Ufficio le può considerarle tutte al fine di determinare un presupposto il più vicino possibile a quello effettivo

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effetti della dichiarazione

- in sede di accertamento:

corrispondenza tra fattispecie dichiarata e fattispecie reale

- in sede di riscossione:

anticipazione del prelievo

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La dottrina è divisa in merito

Per alcuni è dichiarazione di volontà – addirittura ha natura confessoria

In tal caso si evidenzia la connessione tra pagato e dichiarato

Per altri si guarda al suo contenuto sostanziale in termini di capacità contributiva

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Problema: irretificabibilità – immodificabilità della dichiarazione 2 interpretazioni 1) per chi ritiene che ha natura negoziale o di dichiarazione di volontà: non è possibile modificarla → effetti preclusivi ora nascenti dalla dichiarazione stessa ora dagli atti di riscossione non può essere modificata dal contribuente correzione, integrazione, invalidazione possibile ma solo nei casi ex lege

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2) Per chi invece ritiene che la dichiarazione è importante ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo: libera rettificabilità della dichiarazione stessa

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La giurisprudenza è oscillante sul problema- In genere si concorda nel negare il carattere confessorio

della dichiarazione - In genere si nega anche la possibilità di considerarla

quale negozio giuridico - Si afferma retrattabilità della dichiarazione anche in sede

di ricorso contro il ruolo → la dichiarazione dovrebbe sempre essere rettificata dall’ufficio anche a favore del contribuente

- La dichiarazione non va considerata secondo le categorie di diritto privato - dichiarazione di volontà, di scienza, negozio giuridico – ma atto di un procedimento di diritto pubblico e in quanto tale non rettificabile

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ma Cass. SS.UU. N. 15063/2002

- afferma la natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione

- ne ammette la retrattabilità per errori di fatto e di diritto e senza limiti di tempo che non siano quelli previsti per il rimborso (quindi non per i rapporti esauriti)

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- Oggi la disciplina in merito è contenuta nei commi VIII e VIII bis dell’art. 2 del DPR n. 322/1998 come modificato dal DPR n. 435/2001

la rettifica in aumento è sempre possibile: sia nel che oltre il termine – attraverso una dichiarazione integrativa

la rettifica in diminuzione : è istanza di rimborso (perché il contribuente sulla base del presupposto che dichiara chiede il rimborso di quanto ha pagato in più) – attraverso dichiarazione in rettifica (ex art. 38 DPR n. 600/1973)

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Quindi occorre distinguere: - Per errori materiali o di calcolo emergenti prima facie dalla

dichiarazione: A.F. ha potere-dovere di procedere d’ufficio a correzione ed eventuale rimborso ex art. 36 bis e 36 ter Per errori di valutazione giuridica (inclusione di un provento non tassabile o esente – erronea classificazione di un reddito) : Per alcuni: istanza di rimborso ex art. 38 → istanza di rimborso Per altri: art. 21, II co, d. Lgs n. 546/1992 → due anni da pag con istanza a Uff tributario competente

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Quindi art. 2, comma VIII e VIII bis, del DPR n. 322/1998 come modificato dal DPR n. 435/2001comma VIII: integrare per correggere sia a favore che a danno del contribuente, sia in ↑ che in ↓→ con dichiarazione successiva entro 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

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comma VIII bis:

dichiarazione rettificativa in bonam partem

entro termine per presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

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È dichiarazione di scienza ma in essa sono presenti anche se in minima parte delle manifestazioni di volontà:

- scelta di destinare 8 per mille

- regime della tassazione separata

- regime contabile

- scelta sull’uso del credito (rimborso, compensazione, riporto a nuovo)

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Tipologie di dichiarazione diversa per le diverse imposte 1) Dichiarazione dei redditi

è imposta annualmente al contribuente che deve dichiarare i rd anche se non ha alcun db d’imposta casi di esonero : art. 1 dpr n. 600/1973

dichiarazione di - persone fisicheè unica : riguarda tutti i rd posseduti - società di persone è una dichiarazione unica ma va poi incrociata con quella del socio al fine dell’imposta (p trasparenza) - società di capitali è unica riguarda tutti i rd del soggetto - sostituti d’imposta da tutti i soiggetti che effettuano le ritenute e riguarda tutti i percipienti ad eccezione di chi ha ricevuto compensi e altri rd corrisposti dallo Stato - per operazioni straordinarie e dichiarazione di fallimento

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2) dichiarazione IVA 3) imposta di registro (no dichiarazione – contenuto è nell’atto da registrare) tuttavia casi in cui si ha una denuncia ai fini di questa imposta: - registrazione dei contratti verbali - registrazione di società o enti esteri - in caso di condizione sospensive prevista in un atto 4) dichiarazione ICI particolarità: è dichiarazione una tantum

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Contenuto dichiarazione dei redditi : per persone fisiche per persone giuridiche (allegati prima, conservazione di documenti poi) dichiarazione dei sostituti dichiarazione iva informativa per monitoraggio capital gains : L. n. 227/1990 in dichiarazione obbligo di dare informazione sulle attività finanziarie all’estero e operazioni da e verso l’estero

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Presentazione: dichiarazione unificata: 2 presupposti: 1) x soggetti obbligati a presentare la dichiarazione ai fini di IIDD, IRAP e IVA 2) periodo d’imposta = anno solare presentazione telematica (obbligo per i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione iva, escluso volume d’affari < 50 ML di lire)

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Assistenza nella redazione e nella dichiarazione CAAF e professionisti : presentazione della dichiarazione al posto del contribuente sostituendosi a lui negli obblighi formali visto di conformità effetti : giudizio di correttezza formale dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze contabili del contribuente e alla documentazione allegata questo visto dimostra che la dich è stata oggetto di un controllo ulteriore da parte dell’associazione o del professionista e che pertanto è corretta se quindi in sede di controllo emergono irregolarità le sanzioni vengono irrogate al professionista o al CAAF

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Forma: - modelli ad hoc predisposti annualmente dal Ministero Sottoscrizione a pena di nullità (sanabile entro 30 gg dalla presentazione su invito)

termine di presentazioneanche dichiarazioni tardive (entro 90 gg da scadenza ma applicazione delle sanzioni per ritardo) 31/7 o 31/10

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Ravvedimento operoso art. 13 D. Lgs n. 472/1997si da al contribuente la possibilità di correggere eventuali errori od omissioni mediante una dichiarazione successiva da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo ma condizioni e presupposti : - nel frattempo non devono essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche - la violazione non sia stata contestata - non siano stati notificati gli inviti e le richieste ex art. 32 DPR n. 600/1973

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Dichiarazione doganale particolarità deve indicare oltre agli elementi per identificare merci e soggetti anche la destinazione doganale da cui dipende il regime doganale della merce (artt. 55 e 56 DPR n. 43/1973) presupposto tributi doganali: destinazione al consumo entro o fuori territorio dello Stato con la dichiarazione il dichiarante manifesta la volontà di realizzare o meno il presupposto (perché nel momento in cui la presenta non si è ancora realizzata la destinazione o meno al consumo)