Il sostituto d'imposta Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella
Piano di lavoro
. La nozione di soggetto passivo d'imposta
. La figura del sostituto d'imposta
. Le ritenute
. Gli adempimenti dei sostituti d'imposta
. La responsabilità solidale tra sostituto e sostituito
. Il reddito imponibile da lavoro dipendente
- DPR 600/1973 - D.L. 223/2006 (c.d. manovra Prodi) - D.Lgs. n. 471/1997 - D.Lgs. n. 472/1997 - D.P.R. 322/1998
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Soggetto passivo dell'imposta
Il soggetto che ha il compito di pagare un'imposta si dice soggetto passivo dell'imposta.
Non sempre, però, il soggetto passivo di un'imposta è colui che ne sopporta il costo finale
Il costo finale dell'imposta deve gravare sempre sul soggetto in capo al quale si realizza il presupposto dell'imposta, ma la legge può prevedere che in determinati casi l'obbligo di versare l'imposta all'Ente impositore (soggetto attivo) spetti ad un diverso soggetto
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Soggetto passivo d’imposta
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
è il soggetto obbligato al pagamento
dell'imposta insieme con altri per situazioni o fatti esclusivamente
riferibili a questi
art. 64, c.3 DPR 600/73
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Soggetto passivo d’imposta
SOSTITUTO D'IMPOSTA
è il soggetto obbligato al pagamento
dell'imposta in luogo di altri, per fatti o situazioni a essi
riferibili.
art. 64, c.3 DPR 600/73
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La legge può quindi stabilire che, in determinati casi tassativi, l'obbligo di pagare un'imposta spetti ad un soggetto diverso da quello al quale si riferisce il presupposto.
Quando questo soggetto diventa per legge l'unico obbligato al pagamento dell'imposta nei confronti del soggetto attivo, si ha la sostituzione dell'imposta
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Soggetto passivo d’imposta
Soggetto obbligato al pagamento
=
sostituto
Soggetto titolare della
situazione che genera
l'obbligo dell'imposta
=
sostituito
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Sostituto e sostituito
Definizione del sostituto d'imposta
E' il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Infatti, l’art. 64, comma 1, del D.P.R. 600/73 ha introdotto la figura del sostitutoe definisce sostituto d’imposta “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.
La figura del sostituto ha una veste eminentemente strumentale, poiché da un lato tende ad agevolare il prelievo tributario da parte dell’erario (specie quando i soggetti sostituiti sono numerosi), e dall’altro, rende più sicura l’esazione perché il sostituto, chiamato a versare materialmente il tributo, di regola non ha (a differenza del sostituito) interesse all’evasione.
La figura del sostituto è legata alla necessità di agevolare il controllo sui percettori di determinate categorie di reddito col sistema della ritenuta alla fonte
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Il sostituto d'imposta
La legge individua come sostituto d'imposta quel soggetto che è tenuto a corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il presupposto dell'imposta; ad esempio:
Datore di lavoro per i redditi di lavoro
dipendente
Intermediario
per i redditi di capitale
Il sostituto deve materialmente trattenere una parte delle somme che dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con quest'ultimo
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Il D.P.R. 600/73 individua, in modo tassativo, i soggetti che assumono la veste di sostituti d’imposta. - le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; · i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE); · gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato; · le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; · le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; · le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice; · le società di fatto e le società di armamento; · le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; · le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale; · le imprese agricole; · le persone fisiche che esercitano arti e professioni; · il condominio; · il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. ( introdotto dal D.L.233/2006 )
La peculiarità del sostituto è
quella di essere
debitore del sostituito
Ciò gli consente di operare la rivalsa tramite ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente
la somma corrisposta al sostituito.
La ritenuta è una somma che il sostituto è obbligato ad operare e versare periodicamente all’amministrazione finanziaria a titolo di
IRPEF o IRES, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente quale controprestazione del servizio reso al sostituto ( ad es. una
prestazione di lavoro dipendente o autonomo, un prestito di capitale o la vendita di una partecipazione societaria) e che può
essere a titolo di acconto oppure a titolo d’imposta
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Obblighi del sostituto
Dato l’elevato numero di soggetti percettori dei redditi quali i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e simili, redditi di capitale e i redditi diversi il legislatore tributario, attraverso il meccanismo del sostituto d’imposta, ha inteso circoscrivere il numero di soggetti accertabili imponendo loro determinati obblighi (certificazione e dichiarazione dei compensi e delle ritenute operate e versate) per i quali sono previste specifiche sanzioni amministrative e penali
In merito si evidenzia che la finanziaria per il 2005 ha reintrodotto la sanzione penale per omesso
versamento di ritenute certificate
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Obblighi del sostituto d'imposta
Il sostituto d'imposta deve attuare gli obblighi di
ritenuta
versamento
rivalsa
dichiarazione
Il datore di lavoro è sostituto
d'imposta del lavoratore
Il datore di lavoro è quindi debitore verso l'Amministrazione Finanziaria delle imposte gravanti sul reddito di lavoro dipendente da
lui erogato al lavoratore
Il lavoratore è sostituito
non è debitore verso l'Amministrazione Finanziaria, ma gli effetti economici
dell'imposizione fiscale ricadranno su di lui, perché è lui che percepisce il reddito
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Nel caso di rapporto di lavoro subordinato
Responsabilità solidale tra sostituto d'imposta e sostituito
Infatti, in base all’art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in
solido”
Il sostituto d’imposta e il sostituito rispondono solidalmente dell’obbligazione tributaria nel caso in cui il primo non abbia provveduto, sulle somme erogate, ad effettuare e versare le
ritenute a titolo d’imposta.
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Responsabilità solidale tra sostituto d'imposta e sostituito
Responsabilità solidale tra sostituto d'imposta e sostituito
non devono essere stati effettuati i relativi versamenti
non devono essere state effettuate le ritenute
affinché l’obbligazione tributaria sia posta a carico di entrambi, la legge richiede obbligatoriamente due condizioni:
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Responsabilità solidale tra sostituto d'imposta e sostituito
Nel caso della ritenuta a titolo d’acconto, essa costituisce solo un’anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale in quanto soggetto passivo dell’imposta, resta soggetto all’obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti e a quello dell’individuazione dell’imposta complessiva dovuta mediante autotassazione. Naturalmente porterà in detrazione l’ammontare delle ritenute subite
Nel caso, invece, di ritenute a titolo d’imposta, il versamento operato dal sostituto estingue l’obbligazione tributaria del sostituito relativa al reddito da questi percepito che, essendo già stato tassato a titolo definitivo, non dovrà essere richiamato dal percipiente
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Natura delle ritenute
La ritenuta a titolo d'acconto
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Non esaurisce gli obblighi tributari
del sostituito relativamente al reddito su cui
incide
Costituisce solo un acconto dell'IRPEF che dovrà essere determinata in
dichiarazione dei redditi
Conseguentemente il fisco chiede ai
sostituti i nominativi dei
sostituiti
La ritenuta a titolo d'acconto
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Sono assoggettati a
ritenuta d’acconto
I redditi di lavoro dipendente (salari e stipendi; indennità di
fine rapporto; emolumenti arretrati; altri redditi assimilati come, ad esempio, compensi
per collaborazioni
I redditi di lavoro autonomo ed
assimilati percepiti da soggetti residenti
Il principio ha interessante rilievo per il caso, piuttosto frequente, in cui il dipendente di multinazionale italiana,
dopo una carriera trascorsa all'estero, rientri in Italia a ridosso della conclusione del rapporto di lavoro.
In questo caso, non rileva il fatto che al momento della liquidazione del TFR il dipendente sia residente in Italia,
perché magari in procinto di accedere alla pensione; anche in questo caso, il potere impositivo è unicamente
dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate le retribuzioni che hanno costituito base imponibile per
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto
Commissione tributaria regionale Milano, Sentenza, Sez. XXXIV, 30/12/2010, n. 219
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Prestazioni di lavoro eseguite all’estero l'Italia non ha potere impositivo
La ritenuta a titolo d’imposta
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Esaurisce gli obblighi tributari del sostituito
relativamente al reddito su cui incide
Conseguentemente il fisco non chiede ai
sostituti i nominativi dei sostituiti
La ritenuta a titolo imposta
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sono assoggettati alle ritenute a titolo
definitivo
redditi diversi (ad es., plusvalenze da cessione di attività
finanziarie)
I redditi di capitale
redditi di lavoro autonomo e simili corrisposti a non
residenti
VALI
Gli articoli da 23 a 30 del DPR 600/73 disciplinano le ritenute
individuando per ciascun
tipo di presupposto
quale sia:
la ritenuta
da operare
su quale base
imponibile
in quale
misura
quando:
normalmente viene
effettuata all’atto del pagamento
dei compensi
spettanti al sostituito
La mancata effettuazione della ritenuta espone il
sostituto a sanzioni
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Obbligo ad effettuare la ritenuta
VALI
Le somme soggette a
ritenuta vanno
versate entro le
scadenze previste
dalla legge
Il sostituto deve provvedere al
versamento delle ritenute operate
entro il giorno 16 del mese successivo a
quello del pagamento o della maturazione
delle somme imponibili, mediante il modello unificato di
pagamento F24.
Il mancato versamento è sanzionato autonomam
ente rispetto alla
mancata ritenuta
Mancata ritenuta e mancato
versamento sono due
illeciti diversi,
ognuno con la propria sanzione
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Obbligo del versamento della ritenuta effettuata
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente
• Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese
precedente • Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese
precedente • Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto
corrisposte nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel
mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente • Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese
precedente • Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa • Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati • Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività
SOSTITUTI D’IMPOSTA Versamento ritenute operate alla fonte mese 12/2012
L'art. 1, comma 414, della Legge Finanziaria 2005 ha integrato il D.Lgs. n. 74/2000, inserendo, dopo l'art. 10, l'art. 10-bis ('omesso versamento di ritenute certificate'), secondo cui 'è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta'
Per quanto riguarda il momento in cui il reato si perfeziona, si precisa che ciò avviene solo quando il contribuente, entro il termine per la presentazione del Mod. 770, non versa le ritenute certificate di ammontare superiore a 50.000 euro; se in sede di controllo, i verificatori constatano l'omesso versamento di ritenute, per un ammontare superiore a quello previsto dalla norma, il contribuente può ancora sanare l'irregolarità provvedendo al versamento stesso entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al sostituto d'imposta, trattandosi di un reato di dichiarazione
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Omesso versamento superiore a 50.000 euro
N.B.
Sono penalmente rilevanti le omissioni nella dichiarazione annuale e non quelle commesse nel periodo d’imposta
Il reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti si consuma con la scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, a nulla rileva che la normativa tributaria preveda altri termini, cui sono invece collegate solo le sanzioni fiscali.
A chiarirlo è la sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010.
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Omesso versamento superiore a 50.000 euro
VALI
E' un obbligo destinato a garantire che il costo
finale dell'imposta gravi sul sostituito, che è il
soggetto passivo dell'imposta, e non
resti in capo al sostituto
L'obbligo di rivalsa si esplica nel divieto di
patti volti a restituire al sostituito quanto
ritenuto
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Obbligo di rivalsa della ritenuta effettuata
Controversie sostituto - sostituito
La controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta è ' devoluta alla giurisdizione del giudice tributario
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Controversie sostituto - sostituito
VALI
Ogni anno il sostituto
deve presentare:
Una certificazione al sostituito
dei compensi e delle
ritenute operate e
versate
Una dichiarazione
relativa ai pagamenti effettuati nell'anno
precedente (il modello 770
con i nominativi dei soggetti a cui è stata effettuata
la ritenuta
N.B.
L’art. 64 DPR 600/73
riconosce al sostituto la facoltà di
intervenire nel processo di
accertamento dell’imposta.
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Obbligo di dichiarazione
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La certificazione delle ritenute
Il modello CUD
Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si trovano nel CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono certificati: le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle assimilate ai redditi di lavoro dipendente); l’ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta effettuate, contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati all’INPS, Inpdap, Ipost, compresi quelli a carico del lavoratore; gli altri dati individuati con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica
Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente (parte A del modello), la struttura del CUD si compone di due distinte sezioni: la prima, dedicata ai dati fiscali (parte B del modello); la seconda, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali (parte C del modello)
Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate a tassazione separata, vale a dire, gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI
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I sostituti che erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, la possibilità di effettuare i versamenti delle ritenute operate unitariamente per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha evidenti ed esclusive finalità agevolative e, quindi, deve essere considerata opzionale e non obbligatoria la scelta delle modalità di svolgimento degli adempimenti di versamento dalla stessa previste.
Il sostituto, perciò, se lo ritiene preferibile, può continuare ad effettuare i versamenti delle ritenute alle scadenze tradizionali
Art. 2, c. 1 del D.P.R. 445/1997
Versamento unitario
I sostituti di imposta agevolati possono effettuare il versamento delle ritenute effettuate unitariamente per ciascun periodo d’imposta entro il termine
stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
Codice tributo
Medesimo codice tributo utilizzato nei casi ordinari
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VERSAMENTI DELLE RITENUTE OPERATE
Dalla prima scadenza utile
Qualora nel corso del periodo di imposta sia
superato anche solo uno dei limiti imposti, il sostituto è tenuto, a decorrere dalla prima scadenza utile, ad
effettuare i versamenti nei termini ordinari e non può avvalersi delle disposizioni
semplificative
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Decadenza
omissione dichiarazione: dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,23
nel caso di accertamento di una maggior obbligo di ritenuta: dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di € 258,23
nel caso di versamento ma di omissione della dichiarazione: sanzione da € 258,23 a € 2.065,83 con una aggiunta di € 51,64 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.
Tale ultima disposizione si applica a tutti i sopra esposti casi di omissione della dichiarazione
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Sanzioni relative alle dichiarazioni Art.2 del D. Lgs 471/97
Il trattamento fiscale, in capo ai soci che percepiscono gli utili, varia in funzione della natura del soggetto.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 49,72%, gli utili relativi a:
.. partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche;
.. partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di persone.
Gli utili distribuiti a persone fisiche, in relazione a partecipazioni non qualificate, sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta, in misura del 12,50%, sull’intero ammontare erogato, purché il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa all’impresa e che la partecipazione non è qualificata.
Gli utili percepiti dai soci persone giuridiche concorrono alla formazione del reddito solo nella misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati all’Ires.
In funzione di tali distinzioni, maturano adempimenti diversi in capo alla società che eroga gli utili, in relazione alla certificazione degli importi erogati e delle ritenute da effettuare.
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ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA SOCIETÀ CHE DISTRIBUISCE UTILI
Socio persona fisica non imprenditore Partecipazione qualificata Gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007). La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila il mod. 770. Partecipazione non qualificata Gli utili distribuiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50% sull’intero ammontare da parte della società che eroga il reddito La società è tenuta al versamento delle ritenute effettuate e alla compilazione del relativo modello 770
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI
RITENUTA SUGLI UTILI CORRISPOSTI
La circolare n. 11/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la delibera di distribuzione dei dividendi entro il 31.12.2011 non basta per applicare la ritenuta d’imposta del 12,50%, ma occorre averli effettivamente corrisposti ai soci entro tale data
Socio impresa Individuale e società di persone
Partecipazione qualificata e non qualificata
Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella misura del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).
La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila il mod. 770.
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI
Socio soggetto Ires
Partecipazione qualificata e non qualificata
Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella misura del 5%. La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila il mod. 770.
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI
Reggio
RSSNRC49M56H223I Rossi
Enrica
00123450206 ABCDE SRL
2011
A
Castel
Via Castello
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Delibera distribuzione utili 24.04.2011
28 02 2012 (per la società Abc S.r.l.) Enrica Rossi
200.000,00 25 8.000
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Versamento delle ritenute trattenute sugli utili corrisposti al socio con partecipazione non qualificata
(12,50% di € 50.000,00)
0 0 1 2 3 4 5 0 2 0 6
ABCDEF S.r.l.
Castel
Via Castello
1035 06 2011 6.250 00
6.250 00 6.250 00