La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Dott. Antonio Riccio Assegnista di ricerca, Univ. degli Studi di Firenze Membro delegato, Commissione istruttoria Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam - email: [email protected]
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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto · • reazione alla deregolazione strisciante del diritto del lavoro italiano (riforme al margine, ... • Jobs act Commissione
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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto
Dott. Antonio Riccio
Assegnista di ricerca, Univ. degli Studi di Firenze
Membro delegato, Commissione istruttoria
Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam
Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto Uniclam - email:
Ciò che Vallebona ha in mente è un modello di disciplina, ricalcato sull’art. 2113 c.c. in materia di rinunzie e transazioni, che si estenda “dalla fase
di disposizione dei diritti alla fase della regolazione del rapporto, al fine di consentire,
almeno per certi istituti, una disciplina individualizzata e certa, sottratta al controllo
successivo del giudice circa il rispetto delle norme inderogabili proprio in quanto valutata ed
approvata preventivamente dal soggetto garante indicato dalla legge” Commissione di Certificazione dei contratti
“il modello della volontà assistita potrebbe essere utilizzato non solo per fissare la
disciplina del rapporto di lavoro, ma anche per la preliminare scelta del tipo negoziale con particolare riferimento all’alternativa lavoro autonomo-lavoro subordinato ora regolata dalla norma inderogabile dell’art. 2094 c.c.
[…].
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“In questa ipotesi il soggetto terzo dovrebbe fornire ex ante una valutazione inoppugnabile circa la
rispondenza dell’accordo proposto dalle parti al tipo negoziale prescelto, eventualmente avvalendosi di schemi predisposti in sede collettiva”; in tal modo si “sdrammatizzerebbe il problema della qualificazione
del rapporto, comunque sottoposto alla regolamentazione specifica e certa approvata in via
preventiva”, ferma restando “l’eventualità di controversie fondate sull’affermazione di uno scostamento di fatto nella fase esecutiva del
regolamento concordato” Commissione di Certificazione dei contratti
l’obiettivo sotteso all’idea riformatrice non deve consistere nel ripensare il diritto del lavoro nelle sue strutture portanti, in particolare attraverso
una rimodulazione delle tutele verso il lavoro non subordinato, ma in quello “meno ambizioso e, allo stesso tempo, più pragmatico” di realizzare
uno “strumento diretto a garantire una maggiore certezza del diritto in materia di rapporti di
lavoro”, e in proposito “sostanzialmente preordinato alla riduzione del contenzioso in
materia di qualificazione dei rapporti di lavoro” Commissione di Certificazione dei contratti
1- Rimedio preventivo al conflitto sulla qualificazione. 2 - Risoluzione di un conflitto di interessi nella fase
genetica (e successiva) il meccanismo di validazione amministrativa dei rapporti di lavoro era strumentale all’individuazione di un’area di INDEROGABILITA’ RELATIVA, gestibile dalle parti collettive in sede di contrattazione collettiva e/o dalle parti individuali in sede di costituzione del rapporto di lavoro ma, in questo caso, solo davanti all’organo amministrativo o sindacale” L’istituto ha subito una vera e propria metamorfosi durante la sua gestazione: l’asse si sposta dal fine della derogabilità assistita a quello della certezza per le parti
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• Nasce con il «decreto Biagi», d. lgs n. 276/2003
• Flessibilità delle tipologie contrattuali per la soddisfazione di esigenze oggettive dell’impresa
• percorsi e sedi di sostegno della genuina manifestazione della volontà delle parti: patti chiari stabiliti in anticipo e sui quali le parti chiedono una verifica o una legittimazione da parte di un soggetto terzo
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• In un primo momento: la certificazione è limitata alla tipologie di contratti flessibili previsti
nello stesso decreto (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto), nonché ai contratti di associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.),
• poi viene estesa (d. lgs. n. 251/2004) a tutte le tipologie di contratti di
lavoro • poi l. n. 183/2010 ulteriormente ampliata «ai contratti in cui sia dedotta direttamente
o indirettamente una prestazione di lavoro» (es. contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore).
• Jobs act
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• 1. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, la certificazione può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
• 2. La Commissione di certificazione, inoltre, può svolgere le seguenti
attività: • a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui all’art.
808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli art. 412 e 412-quaterc.p.c. (art. 31 comma 10 L. n. 183/2010);
• b) la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei contratti di appalto e subappalto utilizzati per lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 2, commi 1, lettera c) e 2, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);
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Cosa si può certificare e quali attività svolge la Commissione?
• c) il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione (art. 80 comma 4 D.lgs.n. 276/2003);
• d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c.(art. 31 comma 13 L. n. 183/2010);
• e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31 comma 13 L. n. 183/2010); Commissione di Certificazione dei contratti
Cosa si può certificare e quali attività svolge la Commissione?
• f)la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui
all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti(art. 82 comma 1 D.lgs. n. 276/2003);
• g)la certificazione delle rinunzie e delle transazioni riguardanti diritti derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 n. 3c.p.c. ricondotti a un progetto ai sensi dell’art. 61 comma 1 D.lgs. n. 276/2003 (art. 68 D.lgs. n. 276/2003);
• h) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-terc.p.c., delle controversie nelle materie di cui all’art. 409c.p.c. (art. 31 comma 12 L. n. 183/2010);
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• i) la certificazione del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, (art. 83 D.lgs. n. 276/2003);
• l) la certificazione dei contratti di appalto di cui all’art. 1655 c.c.e delle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs. n. 276/2003 (art. 84 D.lgs. n. 276/2003);
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• m) la certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile ai fini della qualificazione delle imprese con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27 comma 1 D.lgs. n. 81/2008);
• n)le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 81 D.lgs. n. 276/2003);
• o) l’assistenza e la consulenza delle parti nella predisposizione e nella stipula di contratti individuali nei quali siano tipizzati i casi di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. n. 183/2010).
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• Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi del DPR n. 177/2011, i seguenti contratti, ove concernenti attività anche da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento:
• A) contratti di lavoro: secondo una interpretazione coerente con il tenore letterale della norma, è necessario certificare i contratti di lavoro non standard (non a tempo indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei lavoratori con contratto di lavoro standard o, in alternativa, certificato. In ogni caso, vista le finalità sottese all’emanazione del DPR n. 177/2011, appare opportuna la certificazione di tutti i contratti di lavoro non standard (ovviamente relativi ai lavoratori che operano concretamente all’interno del luogo confinato);
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• B) contratti di appalto/subappalto: sulla base della
interpretazione letterale della norma, sembrerebbe obbligatoria la certificazione di tutti i contratti di appalto. Appare però maggiormente coerente con la ratio del DPR n. 177/2011 limitare l’obbligo di certificazione dei contratti di appalto all’ipotesi in cui si verifichino interferenze tre le organizzazioni del committente e dell’appaltatore nel luogo confinato. Al di fuori di tale ipotesi, la certificazione non risulterebbe dunque obbligatoria, sebbene opportuna. Nessun dubbio, invece, sulla obbligatorietà della certificazione del contratto di subappalto per attività da svolgersi, in toto o in parte, all’interno di un luogo confinato
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L'art. 3 del DLgs n. 81/15 prevede il patto di demansionamento, cioè è possibile stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato presso le Commissioni di certificazione.
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L'art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto solo presso le Commissione di certificazione. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
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COLLABORAZIONI L'art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l'abrogazione del
contratto a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità, cioè l'assenza di questi requisiti che invaliderebbero l'autonomia del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente (etero-organizzazione).
COLLABORAZIONI, PROGETTI E P IVA STABILIZZATE L'art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere la
stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione. Presso le sedi di certificazione, i datori di lavoro possono stipulare accordi in cui il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto, a fronte di un obbligo del datore a non recedere (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo) per almeno 12 mesi. Commissione di Certificazione dei contratti
CONCILIAZIONE L'art.6 del Dlgs n. 23/15 ha introdotto l'offerta di
conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti). Per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro offre una somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento ela rinunzia all'impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l'ha già proposta. Commissione di Certificazione dei contratti
• Per essere abilitate alla certificazione le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro.
• Inoltre le Università sono tenute a inviare studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
• delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 19 dicembre 2012 istitutiva della Commissione di certificazione presso la medesima Università;
• Decreto direttoriale 8 maggio 2013 n. 43/2013 col quale la Commissione di certificazione costituita presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale è stata iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università
• Tale commissione ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera attraverso convenzioni
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• La finalità di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro si attua prima di tutto attraverso
la prevenzione
• ossia attraverso la formazione di contratti aderenti al dettato normativo e quindi il più possibile privi di quegli elementi di incertezza che generano contenzioso
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• Sul contenzioso pesano spesso scelte sbagliate circa la scelta del contratto idoneo a realizzare gli interessi voluti dalle parti, spesso non adeguatamente assistite in sede di stipulazione dello stesso.
• Art. 79 del d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla l.183/2010
• La commissione può suggerire integrazioni e modifiche ai contratti per i quali è stata chiesta la certificazione
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• Attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81)
• “Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”.
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• In una FASE PRELIMINARE alla certificazione può essere utile che le parti vengano “accompagnate” nella predisposizione e nella stipula del contratto che sia il più possibile conforme al dato normativo e alla interpretazione prevalente in giurisprudenza: attività di analisi informale e attività di consulenza e assistenza (predisposizione di modelli contrattuali)
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• 1. L’attività della Commissione ha inizio su istanza delle parti richiedenti, previa stipulazione con il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della convenzione di cui al Regolamento della Commissione
• 2. L’istanza di cui al comma 1 è inviata alla Commissione per raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano ovvero mediante procedura telematica
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• 3. Sono requisiti essenziali dell’istanza: • a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, dei loro dati anagrafici e
fiscali, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
• b) l’indicazione dell’Attività richiesta alla Commissione; • c) l’allegazione di copia dei contratti, anche in bozza, qualora la loro
certificazione costituisca l’oggetto dell’Attività richiesta alla Commissione; • d) la dichiarazione esplicita che non vi siano Attività analoghe pendenti e
che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
• e) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
• f) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari. Commissione di Certificazione dei contratti
• 4. La pendenza di Attività di analogo contenuto davanti a uno degli organi abilitati ai sensi dell’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 rende improcedibile la riproposizione dell’istanza alla Commissione.
• 5. Nel caso di diniego dell’Attività da parte dalla Commissione o di un altro organo abilitato
dall’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 una successiva istanza può essere presentata alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.
• 6. Le condizioni di procedibilità dell’istanza sono valutate dalla Commissione. • 7. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere inviata dalla Commissione
alle parti interessate mediante raccomanda a.r. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza.
• 8. L’attività è portata a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal
ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissio
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attestazione da parte di un organo terzo e imparziale della correttezza, rispetto alla legge, dello strumento giuridico utilizzato in relazione alla regolamentazione del rapporto che le parti si intendono dare.
E’ un atto amministrativo
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Art. 79 “Effetti della certificazione” la certificazione si estende “fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili
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• Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi fino a che non vi sia una sentenza di merito che accerti
erronea qualificazione del contratto
oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione.
vizi del consenso
• (Ovviamente la commissione certifica quello che le parti le dicono e non può essere responsabile di quello che fanno dopo o che non corrisponde a quanto comunicato).
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Comunque, prima di adire il giudice le parti o i terzi devono previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
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• Es: Autorità amministrative che nei riguardi del rapporto di lavoro espletano funzioni ispettive e di vigilanza (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del lavoro)
• Tali enti non possono adottare atti o provvedimenti amministrativi da cui derivino o che presuppongano una diversa qualificazione dei contratti
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In caso di discordanza fra il programma negoziale certificato e quello concretamente posto in essere dalle parti, l’esistenza di un atto di certificazione comporta che l’Istituto non può più passare direttamente dalla constatazione delle pretese omissioni contributive all’azione di recupero del credito.
La certificazione presenta notevoli vantaggi per i lavoratori e per le aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.
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Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti non solo nei confronti delle parti ma anche verso i terzi e previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto.
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Il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede proprio negli effetti che essa ha nei confronti dei terzi, compresi enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), Pubblica Amministrazione e Fisco.
(Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003 infatti “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o al TAR).
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• Gli organismi di vigilanza del Ministero del lavoro, degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate etc.. possono, dunque, contestare la certificazione soltanto attraverso la promozione di un’azione giudiziale.
• Come precisato, infatti, dalla Direttiva Sacconi sulla Vigilanza (Dir. Min. Lav. 18/9/2008) l’accertamento ispettivo si dovrà concentrare solo sui contratti non certificati e i contratti certificati saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione
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Come tutte le forme di certificazione, anche la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un’importante valenza in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta indubbi riflessi positivi nei rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri interlocutori (clienti, fornitori, istituzioni, istituti di credito, ecc.).
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