I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO (SIE) I Fondi Strutturali e di Investimento (SIE) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della “strategia Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, oltre a perseguire gli obiettivi specifici di: - coesione economica, sociale e territoriale, - sviluppo sostenibile delle aree rurali e marittime - gestione sostenibile delle risorse naturali. Tali fondi, avendo lo scopo di fornire supporto al conseguimento della strategia Europa 2020, devono concorrere al perseguimento della creazione di posti di lavoro migliori e di una società socialmente inclusiva, obiettivi centrali di detta Strategia. La finalità della combinazione del sostegno dato dai vari fondi SIE è quella di fornire risposte più adeguate alle necessità di ciascun territorio, a livello nazionale, regionale, locale o transnazionale. Le autorità di gestione (AG) sono chiamate a porre in essere investimenti territoriali integrati, piani di azione comuni, operazioni integrate o sviluppo locale di tipo partecipativo, progetti cofinanziati da più tipologie di programmi comunitari, in modo tale da accrescere l’impatto e garantire una gestione ottimale delle spese. La nuova normativa dei fondi SIE crea un sistema semplificato che permette ai beneficiari di avvalersi di procedure amministrative elettroniche, possibilità di utilizzo di opzioni di costo semplificate e l’adozione di misure semplificate, a carico delle Autorità di Gestione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. I cinque fondi SIE sono: - il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); - il Fondo sociale europeo (FSE); - il Fondo di Coesione (FC)(solo per gli Stati Membri, con un reddito nazionale lordo (RNL) per abitante inferiore al 90% della media dei Paesi dell’UE28) - il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); - il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC), ha introdotto norme comuni che si applicano a tutti e cinque i fondi. Esistono altre norme nei Regolamenti UE specifici di ciascun fondo, al di fuori dell’RDC, che disciplinano ulteriori oggetti non contemplati dall’RDC come l’ambito e le priorità di investimento di ogni fondo o le norme in materia di concentrazione tematica. Nel suddetto Regolamento i fondi SIE sono distinti in: - Fondi SIE (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP) - Fondi strutturali: il FESR e l’FSE - Fondi: i tre fondi della politica di coesione: il FESR, l’FSE e il Fondo di Coesione
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I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO (SIE) · Il Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC), ha
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I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO (SIE)
I Fondi Strutturali e di Investimento (SIE) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della “strategia
Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, oltre a perseguire gli obiettivi specifici di:
- coesione economica, sociale e territoriale,
- sviluppo sostenibile delle aree rurali e marittime
- gestione sostenibile delle risorse naturali.
Tali fondi, avendo lo scopo di fornire supporto al conseguimento della strategia Europa 2020, devono
concorrere al perseguimento della creazione di posti di lavoro migliori e di una società socialmente inclusiva,
obiettivi centrali di detta Strategia.
La finalità della combinazione del sostegno dato dai vari fondi SIE è quella di fornire risposte più adeguate
alle necessità di ciascun territorio, a livello nazionale, regionale, locale o transnazionale.
Le autorità di gestione (AG) sono chiamate a porre in essere investimenti territoriali integrati, piani di azione
comuni, operazioni integrate o sviluppo locale di tipo partecipativo, progetti cofinanziati da più tipologie di
programmi comunitari, in modo tale da accrescere l’impatto e garantire una gestione ottimale delle spese.
La nuova normativa dei fondi SIE crea un sistema semplificato che permette ai beneficiari di avvalersi di
procedure amministrative elettroniche, possibilità di utilizzo di opzioni di costo semplificate e l’adozione di
misure semplificate, a carico delle Autorità di Gestione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
beneficiari.
I cinque fondi SIE sono:
- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Fondo sociale europeo (FSE);
- il Fondo di Coesione (FC)(solo per gli Stati Membri, con un reddito nazionale lordo (RNL) per abitante
inferiore al 90% della media dei Paesi dell’UE28)
- il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Il Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (Regolamento
(UE) n. 1303/2013 (RDC), ha introdotto norme comuni che si applicano a tutti e cinque i fondi. Esistono altre
norme nei Regolamenti UE specifici di ciascun fondo, al di fuori dell’RDC, che disciplinano ulteriori oggetti
non contemplati dall’RDC come l’ambito e le priorità di investimento di ogni fondo o le norme in materia di
concentrazione tematica.
Nel suddetto Regolamento i fondi SIE sono distinti in:
- Fondi SIE (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP)
- Fondi strutturali: il FESR e l’FSE
- Fondi: i tre fondi della politica di coesione: il FESR, l’FSE e il Fondo di Coesione
I Regolamenti specifici di ciascun fondo sono:
- regolamento FESR (n. 1301/2013)
- regolamento FSE (n. 1304/2013)
- regolamento Fondo di Coesione (n. 1300/2013)
- regolamento FEASR (n. 1305/2013)
- regolamento FEAMP (n. 508/2014)
- Regolamento (n. 1299/2013), in materia di cooperazione territoriale europea, si applica ai programmi
di cooperazione cofinanziati dal FESR.
L’accordo di partenariato è il documento che delinea il quadro entro cui uno Stato membro riceve il sostegno
dei fondi SIE, dettando, in particolare, l’elenco degli obiettivi tematici da supportare in virtù dei fondi SIE, le
relative dotazioni finanziare e i collegamenti tra i vari programmi (articolo 14 dell’RDC).
Nella programmazione comunitaria 2014-2020 l’accordo di partenariato sostituisce il quadro di riferimento
strategico nazionale (QRSN) 2017-2013 per i fondi strutturali(FSE-FESR-FC) e il piano strategico nazionale
(PSN) per il FEASR e il FEP.
L’accordo di partenariato diventa il documento strategico generale e fornisce una panoramica del futuro
utilizzo dei fondi SIE in ogni Stato membro. Tale accordo presenta una strategia completa e coerente per tutti
e cinque i fondi SIE.
Gli Stati membri devono indicare con la massima precisione il contributo che prevedono di realizzare con i
fondi SIE per il conseguimento delle priorità dell’UE definite dalla strategia Europa 2020, dai programmi
nazionali di riforma e dalle raccomandazioni specifiche di ciascun Paese interessato. Il sostegno dell’UE va
ripartito tra i programmi e gli OT e l’accordo di partenariato deve contenere una sintesi generale che
specifichi come sono stati attuati i seguenti elementi di recente introduzione:
- applicazione dei principi orizzontali e degli obiettivi politici dei fondi SIE, tra cui il principio del
partenariato e gli obiettivi relativi al cambiamento climatico
- distribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione, ripartita per fondo SIE e categoria di regione, e
modalità con cui si garantisce un funzionamento coerente del quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione
- una sintesi della situazione attuale delle condizionalità ex ante applicabili
- una valutazione delle capacità amministrative delle autorità coinvolte nell’attuazione dei fondi SIE,
corredata, se necessario, da una sintesi delle azioni finalizzate al loro miglioramento;
- una sintesi delle azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- per i soli fondi, le informazioni obbligatorie per la verifica ex ante della conformità alle norme in
materia di interventi addizionali;
- settori prioritari della cooperazione nell’ambito dei fondi SIE, tenendo conto, ove opportuno, delle
strategie macro-regionali e di quelle relative ai bacini marittimi
Qualsiasi modifica dei suddetti elementi in fase di attuazione dovrà essere approvata formalmente dalla
Commissione.
L’RDC ha introdotto contenuti comuni di base per tutti e cinque i fondi SIE. Si tratta di un cambiamento
importante rispetto al periodo di programmazione precedente, poiché rafforza i collegamenti strategici tra
tutti i programmi dei fondi SIE nei singoli Stati membri. Inoltre, le norme specifiche di ciascun fondo
descrivono in maniera dettagliata la struttura dei programmi per la politica di coesione, il FEASR e il FEAMP,
tenendo conto delle loro specificità per quanto riguarda strumenti e missioni.
Si chiarisce che alcuni elementi programmatici dei fondi sono di esclusiva responsabilità degli Stati membri e
possono pertanto essere modificati senza l’approvazione formale della Commissione (per l’elenco completo,
consultare l’articolo 96, paragrafo 10, dell’RDC). Si tratta di un’importante semplificazione rispetto al periodo
di programmazione 2007-2013, quando qualsiasi modifica ai programmi doveva essere adottata
formalmente dalla Commissione. Infine, è ora possibile combinare il sostegno dell’FSE e del FESR (o dell’FSE
e del Fondo di coesione) nell’ambito dello stesso programma.
IL FONDO EUROPEO PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (FEASR) 2014-2020
DESCRIZIONE Il FEASR è il programma di riforma della politica agricola europea. La politica di
sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020, si propone di dare continuità al quadro
strategico già consolidato nel periodo di programmazione 2007-2013,
confermando gli impegni nei confronti della competitività dell'agricoltura, della
gestione sostenibile delle risorse naturali, delle azioni di lotta al cambiamento
climatico e dello sviluppo equilibrato delle zone rurali, compresi la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro.
In linea con le sfide della Strategia Europa 2020, “Crescita intelligente”, “Crescita
sostenibile” e “Crescita inclusiva”, detto programma intende perseguire il
raggiungimento di mete ambiziose in materia di lotta al cambiamento climatico,
di sostenibilità energetica e di conservazione della biodiversità.
La Politica Agricola Comune (PAC) conserva la precedente struttura a due pilastri,
con una dotazione finanziaria che rimane pressoché invariata rispetto al
settennio precedente:
- I Pilastro: pagamenti diretti e spese legate ai mercati: 312,74 miliardi di
Euro;
- II Pilastro: sviluppo rurale 95,58 miliardi di Euro.
Il II Pilastro della PAC è orientato al raggiungimento delle sei priorità strategiche,
che superando la struttura in assi, caratterizzante il precedente periodo di
programmazione, permette di realizzare interventi di sviluppo rurale a più alto
valore aggiunto, potendo attingere da più misure, anche appartenenti ad “assi”
diversi.
Altra novità importante è rappresentata dal fatto che il secondo pilastro è
costruito e delineato in modo complementare e sinergico al primo e,
soprattutto, in modo coordinato rispetto ad altri Fondi dell’Unione ed è inserito
all’interno del Quadro Strategico Comune (QSC) che viene definito a livello
comunitario e che viene recepito a livello di singolo Stato Membro per essere poi
attuato a livello regionale e locale.
Inoltre la realizzazione di azioni integrate e plurifondo, previste, permettono di
conseguire un più alto valore aggiunto. Questa novità offrirà al settore
agroalimentare e forestale strumenti e risorse importanti per affrontare sfide
cruciali quali la competitività, la lotta al cambiamento climatico, la sostenibilità
ambientale, la transizione verso un’economia sempre più verde.
Sono stati approvati dall’UE:
- n.2 PON Nazionali – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Mipaaf)
- PSR per ogni Regione
OBIETTIVI Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014-2020,
si traducono in sei specifiche priorità comunitarie:
- accrescere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la
viabilità agricola;
- favorire il trasferimento delle conoscenze in agricoltura e silvicoltura;
- promuovere l'organizzazione della catena alimentare e della gestione
dei rischi in agricoltura;
- conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall'agricoltura e
silvicoltura;
- promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione verso un'economia
a basse emissioni nel settore agroalimentare e forestale;
- realizzare il potenziale occupazionale e lo sviluppo delle aree rurali.
BENEFICIARI Aziende agricole, PMI, Organismi di formazione e/o di ricerca, costituiti in
ATI/ATS
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
Bando Pubblico
AREE DI INTERESSE Agro-Bio-Alimentare
DURATA PROGETTI da 12 a 36 mesi
PERCENTUALE DI
FINANZIAMENTO
Secondo la tipologia di soggetto partecipante/indicata nel bando