DILETTANTI Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2018 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (nessuna comunicazione) 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato: CIRCOLARE N. 60 inerente: spesometro 2° semestre 2017 – proroga al 06 aprile 2018 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo (nessuna comunicazione) Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881 Mail: [email protected]
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Federazione Italiana Giuoco Calcio · 608608 3.2. Comunicazioni della Segreteria VARIAZIONI CAMPI GARA CAMPIONATO ECCELLENZA Si Comunica che la società MARIGNANESE, disputa le …
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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2018
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (nessuna comunicazione)
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
CIRCOLARE N. 60 inerente: spesometro 2° semestre 2017 – proroga al 06 aprile 2018
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo (nessuna comunicazione)
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti
Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO,
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 11/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 300,00 PALLAVICINO Per aver consentito l'accesso al recinto spogliatoi a persone non in elenco. Inoltre, alcune di queste al termine della gara si portavano all'interno del terreno di gioco ed insultavano la terna arbitrale tentato di venire in contatto con la medesima. Infine la società Pallavicino si rifiutava di prestava la dovuta assistenza alla terna arbitrale in occasione di tale situazione.
620 620
AMMONIZIONE
Si pongono a carico della soc. Rosselli Mutina i danni cagionati da un proprio dirigente alla panchina dallo
stesso utilizzata se, ed in quanto, richiesti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara, inoltre, dopo il termine della gara cercava il contatto fisico con la terna arbitrale e gli rivolgeva minacce e frasi irriguardose.
dopo il termine della gara si rifiutava di fornire la dovuta assistenza alla terna arbitrale rivolgendogli anche frasi irriguardose (Addetto al Servizio di forza pubblica sostitutiva)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 7/ 3/2018
Per espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale dopo il termine della gara.
SQUALIFICA. FINO AL 21/ 2/2018
Per comportamento non regolamentare.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2018
Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste, al momento di uscire rivolgeva frasi ingiuriose all'Arbitro.
SQUALIFICA FINO AL 21/ 2/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
Dopo il termine della gara rivolgeva proteste e frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MARCHETTINI MARCO (PALLAVICINO)
MUSSI STEFANO (PALLAVICINO)
POMPINI GIANLUCA (PALLAVICINO)
VERRINI MICHELANGELO (ROSSELLI MUTINA)
MOSCONI MARCO (RUSSI S.R.L. SSD)
FONTANA MIRKO (FIORANO S.R.L.)
ZUCCARINO ROBERTO (MASSA LOMBARDA) HURTADO RICHARD ANDRE (REAL SAN LAZZARO)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00 GIOVANE CATTOLICA 1923SRL propri sostenitori al termine della partita scavalcavano la recinzione del recinto di gioco. Euro 150,00 MONTECCHIO A.S.D. Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso. Euro 100,00 FARO COOP S.D. Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi. Euro 50,00 FONTANA AUDAX A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 21/ 2/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 3/2018
Comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2018
Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro
SQUALIFICA FINO AL 21/ 2/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ALBERI FABIO (ARGENTANA) VISIOLI MICHAEL (BIBBIANO SAN POLO)
BERTI RICCARDO (MOLINELLA CODIFIUME RENO) GANDRABUR ALEXANDRU (MONTECCHIO A.S.D.)
MENDY MAURICE (TORCONCA CATTOLICA) DI CANDILO ANDREA (VADESE SOLE LUNA)
SOLDATI EUGENIO (VADESE SOLE LUNA)
622 622
CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
GARA DEL 04/ 2/2018
gara: BARDI – BORGOTARO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 07/02/2018 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bardi, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Borgotaro violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani calciatori nati dal 1/1/1996 in poi, così come da C.U. n°4 del 28/07/2017 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2017/2018). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Borgotaro non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Borgotaro ha schierato inizialmente in campo solo un giovane calciatore, ovvero il n°9 Sig. Fomov Vasile (nato il 03/10/1997).
MARGINI MICHELE (PICCARDO TRAVERSETOLO D) RAINIERI MARCO (VIAROLESE)
623 623
Rilevato dal referto arbitrale che la società Borgotaro ha effettuato nel corso della gara le seguenti sostituzioni:
al 22’ del secondo tempo esce il n° 9 Fomov Vasile (nato il 03/10/1997) ed entra il n° 15 Sig. Corbelletta Stefano (nato il 16/07/1992);
al 23’ del secondo tempo esce il n° 11 Sig. Bongi Matteo (nato il 06/12/1985) ed entra il n° 18 Sig. Delgrosso mattia (nato il 20/04/1997);
al 30’ del secondo tempo esce il n° 7 Sig. Lucchi Sauro (nato il 13/11/1989) ed entra il n° 14 Sig. Gatti Daniele (nato il 19/09/1998);
Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:
n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1996 in poi; .
Rilevato, pertanto, che la Società Borgotaro in conseguenza della prima sostituzione effettuata è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età:
nato dal 01/01/1996 in poi. Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società BORGOTARO con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. in relazione al C.U. n° 4 del 28/07/2017
P.T.M. Delibera:
di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bardi e, conseguentemente, di comminare alla Società Borgotaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio:
BARDI – BORGOTARO 3 - 0
di non addebitare la tassa reclamo alla Società Bardi
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GARE DEL 11/ 2/2018
gara REAL MIRAMARE - ATHLETIC POGGIO
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Società Real Miramare non si è presentata per la disputa della gara; visti gli articoli 17 CGS e 53 NOIF delibera di infliggere: a)alla Società Real Miramare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica; b) alla Società Real Miramare l'ammenda di Euro 150,00 (prima rinuncia).
624 624
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 200,00 VIS NOVAFELTRIA CALCIO Propri sostenitori, accendevano e lanciavano fumogeni nei pressi della recinzione Euro 120,00 CALCARA SAMOGGIA Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 120,00 BARDI Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 50,00 MIRAMARE A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2018
A fine gara dava una pacca sulla spalla dell'arbitro, lo insultava e spingendolo dentro lo spogliatoio, gli chiedeva la porta in faccia.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2018
Allontanato per proteste e offese nei confronti dell'Arbitro. Dall'esterno del terreno di gioco, reiterava insulti e minacce.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 2/2018
Per aver rivolto espressioni offensive agli occupanti della panchina avversaria.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 2/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 28/ 2/2018
Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 3/2018
Allontanato per proteste dall'esterno del terreno di gioco contestava e insultava l'arbitro
SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2018
Per aver rivolto espressioni offensive agli occupanti della panchina avversaria.
Per aver rivolto espressioni offensive ai calciatori della squadra avversaria.
VERONI MARCO (GUASTALLA CALCIO)
ASSIRATI FABRIZIO (BARDI)
CALZOLARI MASSIMO (ATLETICO CASTENASO)
SCIAGURI MARCO (GALEAZZA)
PREDIERI MAURIZIO (MONTEOMBRARO)
BELLONI GIORDANO (POLIVALENTE S.DAMASO)
FAVA MARCO (MODENESE CALCIO)
MOTTOLA ANDREA (A. PLACCI BUBANO MORDANO)
FERRARINI CARLO (CIRCOLOANSPIGIOVANNIXXIII)
625 625
SQUALIFICA FINO AL 21/ 2/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
Perché, a gioco fermo, usava violenza ad un giocatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 del C.G.S.
Perché, a gioco fermo, usava violenza ad un giocatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 del C.G.S.
Espulso per un fallo di gioco, reagiva insultando l'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GHETTI LUCA (MELDOLA)
TEDALDI FAUSTO (PIANTA)
SCANDELLARI LORENZO (BONONIA 189 A.C.)
PROSPERI GIACOMO (CALCARA SAMOGGIA)
CAMAGNI MANUEL (PIANTA)
MOUSSAID ABDERRAZAK (BASCA 2002) DARRAJI HAMZA (CREVALCORE A.S.D.)
BEN HASSEN RASSEM (GUASTALLA CALCIO) GIUBILEO FILIPPO (JUNIOR SAN CLEMENTE)
SULPIZIO GIACOMO (MIRAMARE) RICCI LUCA (RICCIONE CALCIO 1926)
CECI LUCA (LEVANTE) BOCCHER EDUARDO MARCO (LEVIZZANO)
MANOLESCU ANDREI SORIN (LEVIZZANO) BISI NICOLO (LIBERTASPES)
626 626
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
GARE DEL 10/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00 ARCETANA Per non aver prestato assistenza al direttore di gara Mentre faceva rientro nello spogliatoio lo stesso veniva colpito alla schiena e alla testa da persona non identificata. Euro 30,00 ALFONSINE F.C. 1921 Spogliatoio dell'arbitro privo di luce.
GAMBERINI ANDREA (MIRAMARE) ARMILLOTTA RAFFAELE (MODENESE CALCIO)
BUTTINI TOMMASO (NUOVA CODIGORESE) RUFFATO LORENZO (NUOVA CODIGORESE)
Euro 30,00 GRANAMICA A.S.D. A ripristinare il servizio di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 2/2018
Per comportamento non regolamentare.
Per comportamento non regolamentare.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 2/2018
Per comportamento non regolamentare.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
Espulso per doppia ammonizione. A fine gara aspetta l'arbitro all'ingresso dello spogliatoio proferendo frasi offensive nei confronti dello stesso e degli organi dell'AIA.
Perché a gioco fermo attingeva volontariamente con uno sputo un giocatore avversario colpendolo ad una spalla.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E
A fine gara proferiva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
Per frasi irriguardose nei confronti di calciatori avversari.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BEZZI LUCA (ARCETANA)
MONTANARI EZIO (ARCETANA)
VENESELLI PATRICK (ARCETANA)
GARDELLA GIANCARLO (PIANTA)
RIZZI GIOVANNI (UNITED ALBINEA)
DILENA VINCENZO (VALSANTERNO 2009)
GUGLIELMETTI GABRIELE (FONTANA AUDAX) YABRE ABDOUL AZIZ (PIANTA)
DALMONTE NICOLO (VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.)
FARINA RICCARDO (ALFONSINE F.C. 1921) RIZZO NICOLO (CITTADELLA VIS S.PAOLO)
FARINA RICCARDO (ALFONSINE F.C. 1921) TERZO LUCA (CASTELNOVESE MEL.)
PERRI ALESSANDRO (SAMMARTINESE A.S.D.)
BARONI NICHOLAS (ARCETANA) CENTONZE FRANCESCO (BORGO SAN DONNINO A.S.D.)
LUGLI FRANCESCO (CAMPAGNOLA) GIBERTI ISACCO (CASUMARO)
CECCHI CORRADI ALESSANDRO
(DON E. MONARI) BONDAVALLI JACOPO (FALKGALILEO)
GUIDI LORENZO (GATTEO F.C.) LOMASTRO LORENZO (LA PIEVE NONANTOLA)
VECCHI GIOVANNI (ROSSELLI MUTINA) MOLINA LUIS GABRIEL (ROYALE FIORE)
MANICARDI ENRICO (UNITED CARPI) BERNI ALEX (VIRTUS CIBENO)
DIENG AMSATA (VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.) ALAA ELSAYED AHMED (VIRTUS LIBERTAS)
628 628
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
GARE DEL 10/ 2/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARE DEL 10/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE CENTRO STORICO A.S.D. Si pongono a carico della soc. Centro Storico i danni arrecati allo schienale della panchina dalla stessa utilizzata se, ed in quanto, richiesti.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MAINERI ALESSANDRO (FONTANA AUDAX)
CANTELLI LORENZO (ARGENTANA) VISINTAINER MATTIA (AXYS ZOLA)
MUNARI FILIPPO (BIBBIANO SAN POLO) PECCHINI MATTEO (BIBBIANO SAN POLO)
BUONTEMPI ANDREA (BOIARDO MAER) IZZO MIRCO (BOIARDO MAER)
EQUABILE FRANCESCO (CAMPAGNOLA) BERGONZANI SAMUELE (CARIGNANO A.S.D.)
PATRIOLI MARCO (CARIGNANO A.S.D.) MAGNANINI MATTEO (COPPARESE)
GARE DEL 10/ 2/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00 SAN PAOLO Per intemperanze dei propri sostenitori.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2018
Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell' arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COPPA E.R. 2^ CATEGORIA
GARE DEL 7/ 2/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 70,00 SAN LEO C.S.M. Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi. Euro 30,00 VIRTUS CAORSO Per non aver usato i prescritti cartelli nella sostituzione di propri giocatori
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 3/2018
Per aver rivolto frasi offensive nei confronti dei giocatori della squadra avversaria e proteste nei confronti dell'arbitro.
GUALDI DAVID (UNITED CARPI) FELLINE LUCA PIERO (VIRTUS CAORSO)
MAZZINI ANDREA (VIRTUS CAORSO) PARMIGIANI STEFANO (VIRTUS CAORSO)
SORESI FILIPPO (VIRTUS CAORSO)
631 631
6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2018
Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e MORETTO (Componenti), e con
l’assistenza della Sig.ra Fiorella LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI delegato dell’AIA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA JUVENILIA IMOLA
Avverso squalifica per tre giornate di gara del calciatore Riccardo FRANCHINI
Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 28
del 01/02/2018
Gara: Tozzona Pedagna – Juvenilia del 28/01/2018 La società POLISPORTIVA JUVENILIA IMOLA ricorre contro il suddetto provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore Riccardo Franchini non avrebbe rivolto alcun insulto nei confronti del direttore di gara in nessuna occasione, tanto che il proprio dirigente accompagnatore non ha ricevuto alcuna indicazione in tal senso dallo stesso ufficiale di gara. La ricorrente afferma anche di aver cercato di ricostruire l’accaduto visionando le riprese filmate della gara e di non aver rivenuto l’episodio descritto dall’arbitro poiché a fine partita il calciatore Franchini verrebbe ritratto mentre entra negli spogliatoi con il portiere della squadra avversaria e ben lontano dall’arbitro. Per tutto quanto precede e in considerazione della correttezza che ha sempre caratterizzato la lunga carriere del Franchini, la ricorrente chiede che sia annullata la squalifica comminata a detto calciatore. La società POLISPORTIVA JUVENILIA IMOLA ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente coadiuvato da persona di fiducia. In sede dibattimentale la ricorrente si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo ribadendo che il proprio calciatore, nonché capitano della squadra, avrebbe avuto a fine partita solo un breve scambio di battute con l’arbitro avente come oggetto un’ammonizione che quest’ultimo aveva decretato ai suoi danni durante l’incontro, ma che in tale occasione e nemmeno in seguito, il Sig. Riccardo Franchini avrebbe rivolto frasi offensive di alcun genere all’indirizzo dello stesso direttore di gara. La ricorrente, arrivando a prospettare un possibile errore di persona in cui potrebbe essere incorso l’arbitro, insiste nel chiedere, in via principale, l’annullamento della squalifica ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa. Letto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito la necessità di chiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale ha ritenuto di poter confermare integralmente quanto scritto nel proprio rapporto e ha ribadito che a fine partita il calciatore Riccardo Franchini, numero 7 nonché capitano della Juvenilia, gli ha rivolto una frase offensiva e irriguardosa. In ragione delle conferme ottenute dall’arbitro dell’incontro, questa Corte ritiene che non vi sia alcun presupposto per poter accogliere il reclamo in parola avendo il Giudice Sportivo interpretato correttamente le risultanze ufficiali e determinato in misura del tutto adeguata la relativa sanzione disciplinare a carico del calciatore Riccardo Franchini posto che, sia il fatto che la frase ingiuriosa è stata pronunciata a fine gara, sia la funzione di capitano in quel momento rivestita, costituiscono indubbie circostanze aggravanti della condotta del suddetto calciatore.
P. Q. R.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società
POLISPORTIVA JUVENILIA IMOLA confermando per intero la delibera del Giudice Sportivo presso la
Delegazione Provinciale di Bologna.
Dispone l’addebito della alla tassa reclamo non versata a carico della stessa società Polisportiva Juvenilia.
632 632
COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE “C” CALCIO FEMMINILE
Nr. 42 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIEVECELLA A.C.D.
Avverso provvedimento della perdita della gara.
Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuto nel C.U. nr. 29 del 31.01.2018
Gara: Sporting Pievecella – New Team Ferrara del 21.01.2018
La Società SPORTING PIEVECELLA A.C.D. ha impugnato il succitato provvedimento fornendo una dettagliata descrizione dei fatti accaduti nel pre-partita e sostenendo, in buona sostanza, che l’arbitro avrebbe deciso di non fare disputare la gara a seguito delle indebite pressioni ricevute dai dirigenti della società New Team e nonostante che l’accertata irregolare altezza delle porte fosse stata sanata grazie al fattivo intervento posto in essere dalla stessa società reclamante nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari. Si chiede pertanto l’annullamento di quanto deliberato dal Giudice Sportivo e la conseguente ripetizione della gara. Rileva in via preliminare questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che alla sezione F. Articolo 1. Lettera a) del Regolamento della Coppa Emilia Romagna Serie “C” FEMMINILE – Stagione Sportiva 2017/2018 – pubblicato nel C.U. nr. 8 del 30.08.2017, è espressamente previsto e stabilito che, trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato
delle gare, sono inappellabili. Da quanto precede deriva che il reclamo in parola non può essere preso in considerazione essendo inammissibile.
P. Q. R.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società
SPORTING PIEVECELLA confermando per intero la delibera del Giudice Sportivo presso il CRER.
Dispone l’addebito della alla tassa reclamo non versata a carico della stessa società Sporting Pievecella.
9. ALLEGATI
CIRCOLARE N. 60 L.N.D. inerente: spesometro 2° semestre 2017 – proroga al 06 aprile 2018
Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 14/02/2018.