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Fare clic per modificare lo stile del IL LAVORO FLESSIBILE Part-Time e Contratto a Termine Ordine dei Consulenti del Lavoro Messina 18 maggio 2010 Relatore: CdL Dott.ssa Mariella Bongiorno [email protected]
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May 02, 2015

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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

IL LAVORO FLESSIBILEPart-Time e Contratto a

Termine

Ordine dei Consulenti del LavoroMessina 18 maggio 2010Relatore: CdL Dott.ssa Mariella [email protected]

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RAPPORTI DI LAVORO “FLESSIBILI”

I primi furono regolati nel 1997, con il cosiddetto ‘Pacchetto Treu’ ma si è dovuto attendere la Legge n. 30 del 2003, che ha trovato piena attuazione nel Decreto legislativo n. 276/2003 (Legge Biagi), per portare a compimento una riforma del diritto del lavoro con un potenziamento della flessibilità del mercato del lavoro.

Sono i contratti diversi dal classico contratto a tempo pieno e a durata indeterminata, la loro flessibilità può essere:

funzionale o interna, basata soprattutto sull'orario di lavoro; numerica o esterna, riferita a contratti di durata limitata nel

tempo.

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Il lavoro a tempo parziale o PART-TIME

E’ un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario ridotto rispetto all’orario a tempo pieno di 40 ore o minor orario fissato dai contratti collettivi applicati.

Tipologie• Orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata in

relazione all’orario normale giornaliero;• Verticale: se l’attività viene svolta a tempo pieno ma

limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,mese, anno;

• Misto: è una combinazione delle due tipologie sopra descritte.

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FORMA

• È un contratto individuale (a tempo sia determinato che indeterminato); • stipulato in forma scritta (obbligatoria ai fini probatori;

Con puntuale indicazione:• della durata della prestazione lavorativa;• della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla

settimana, al mese e all'anno.

Adempimenti del D.L.Permane l'obbligo per il datore di lavoro di inviare, entro 30gg, copia del

contratto ai Centri dell'impiego; Viene meno l’obbligo di inviarne copia, entro 30 giorni dalla data di

stipulazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Deve consegnare copia del contrato al lavoratore entro 5 giorni.

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Clausole Elastiche e Flessibili

Permettono al DL di modificare l’orario di lavoro

clausole flessibili: si riferiscono al contratto a tempo parziale orizzontale ed in particolare alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa; clausole elastiche: in senso stretto si riferiscono al contratto part-time verticale o misto ed in particolare alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.

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LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL POTERE

• Le clausole devono essere formalizzate per iscritto anche contestualmente alla stipula del contratto;

• Se è richiesto dal lavoratore, anche in presenza di un Rappresentante Sindacale Aziendale, da lui scelto;

• E’ previsto un congruo preavviso di almeno 10 gg in favore del lavoratore;

• E’ necessario il consenso del lavoratore, il rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento;

• I contratti stabiliscono in che misura può essere modificato l’orario e il compenso da corrispondere al lavoratore anche in forma di riposo compensativo.

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NO AL RIPENSAMENTO

Con il decreto 276/2003 viene meno anche il diritto di ripensamento, con il quale il lavoratore aveva diritto di recedere dalla disponibilità data presentando documentazione scritta, per le seguenti motivazioni:

• necessità familiari; • tutela della propria salute, esibendo il certificato del servizio

sanitario pubblico; • Svolgimento di altra attività lavorativa subordinata od

autonoma.

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Principio di non discriminazioneIl lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti

di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ossia inquadrato nello stesso livello.

• Il trattamento economico verrà riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;

• Il riposo settimanale: Nel part-time orizzontale: le norme in materia vengono applicate

integralmente, perché la prestazione interessa l’intera settimana;Nel part-time verticale: poiché il lavoratore presta la sua attività solo in

alcuni giorni della settimana, viene meno il presupposto;

Criteri di computoAi fini dell’accertamento della consistenza dell’organico, Il lavoratore non è

considerato un’unità “intera”, ma in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

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ORARIO SUPPLEMENTARE

Il DL ha facoltà di chiedere prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate, come risultante da atto scritto

In precedenza tali ore aggiuntive venivano definite, per tutte le tipologie di part-time come “orario supplementare”,Il decreto 276/2003 adesso opera una distinzione definendo:

Orario supplementare: quello richiesto ai lavoratori con part-time orizzontale, ed è disciplinato dagli accordi individuali se non specificato dal CCNL; Orario straordinario: quello richiesto ai lavoratori con contratto a tempo parziale verticale o misto, e si applica la disciplina del lavoro straordinario contenuta nei CCNL riproporzionata.

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OBBLIGHI DEL DL

• Preavviso: con almeno due giorni lavorativi di anticipo;• Consenso del lavoratore risultante da atto scritto, anche

contestuale alla stipula del contratto e alla presenza eventuale di un RSA . Il rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né giustificato motivo di licenziamento;

• Retribuzione: le ore sono retribuite come ordinarie, salvo la facoltà per i contratti di applicare una percentuale di maggiorazione.

• Rispettare la contrattazione collettiva in merito a: - numero massimo delle ore di supplementare effettuabili; - causali in relazione alle quali si può richiedere il suo

svolgimento. Il Dlgs 276/2003 abroga;

Il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 10% dell’orario di lavoro mensile, salvo il limite del contratto a tempo pieno (40 ore);

Il vincolo della maggiorazione del 50% ,rispetto alla retribuzione ordinaria in caso di superamento.

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Trasformazione del rapporto

Le parti possono stabilire di trasformare l’originario rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time e viceversa. L’accordo deve risultante da atto scritto e deve inoltre essere convalidato dalla DPL competente per territorio, qualora si tratti di trasformazione da full-time a part-time. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

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Diritto di Precedenza

In caso di assunzione di

nuovo personale a tempo parziale:

Il DL deve informare (anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti ), il personale già dipendente con rapporto a tempo pieno per eventuali domande di trasformazione dal tempo pieno al part-time:

In caso di assunzioni di

nuovo personale a tempo pieno:

La legge prevede due ipotesi del diritto di

precedenza A. Hanno diritto di precedenza per la trasformazione dal part-time al tempo pieno i lavoratori che rispondono ai seguenti requisiti: - sono già in forza presso unità produttive site entro 100 Km da quella interessata all’assunzione; - sono adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti al soggetto da assumere; - Hanno priorità coloro che avevano già trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale; - A parità di condizioni il diritto viene fatto valere da coloro con maggiori carichi di famiglia.B. Il contratto individuale a tempo parziale può prevedere, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori part-time assunti presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti.

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VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra l’importo della retribuzione realmente percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.

Il DL non è più tenuto a:

• motivare il proprio rifiuto a trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale;

• convertire obbligatoriamente il contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta, in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, a meno che non espressamente previsto nel contratto individuale.

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DISCLIPLINA PREVIDENZIALE

Il minimale orario da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziale e dei premi assicurativi si determina:Rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanali ad orario normale e dividendo tale importo per il numero di ore settimanali previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno: gg. Lavoro settimanale orario normaleMINIMALE GIORNALIERO X ------------------------------------------------------------- n. hh settimanali tempo pieno previste CCNL

Gli ANF spettano per intero se l’orario settimanale risulta non inferiore a 24 ore .

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CONTRATTO A TERMINE o a tempo determinato

Evoluzione della disciplina normativa in breveL’art. 1 del Dlgs n. 368/2001 recita:E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro

subordinato a fronte di ragioni di carattere:• Tecnico, (necessità di personale con qualifiche e specializzazioni diverse);• Produttivo e Organizzativo (far fronte a situazioni o richieste di mercato

sopra la media); • Sostitutivo ( lavoratori assenti ).La L. 247/2007, entrata in vigore il 01/01/2008, al fine di prevenire abusi

derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a termine, ha aggiunto all’art. 1 il comma 01 il quale afferma che:

Il contratto di lavoro subordinato è, di regola, a tempo indeterminato.Infine la L. 133/2008, ha modificato l’art.1 aggiungendo:

Anche se riferibili alla ordinaria attività del DL.

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Sono esclusi dalla disciplina

I contratti a contenuto formativo quali:

- Apprendistato;- Contratto di Inserimento;- Tirocini e Stages;Ed ancora:- Contratti a termine in agricoltura (OTD);- Contratto di Somministrazione (rapporto a termine tra

Agenzia di Somministrazione e Lavoratore);- Commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

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APPOSIZIONE DEL TERMINEE’ richiesta la forma scritta: - Per l’indicazione del termine, che può risultare direttamente o

indirettamente (Es. assunzione per ragioni sostitutive, si rinvia al momento del rientro del lavoratore da sostituire).

- Per le ragioni che ne legittimano l’apposizione. Esse devono sussistere al momento della stipula, devono essere oggettive e verificabili.

IL Datore• Deve consegnare una copia dell’atto scritto entro 5 giorni

lavorativi dall’inizio della prestazione, la scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni di calendario, nonché per l’assunzione di dirigenti

• Ha a proprio carico l’onere della prova.

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ESCLUSIONINon è richiesta la sussistenza quindi l’indicazione di specifiche

ragioni nei casi di assunzioni:

• Nel settore del trasporto aereo e nei servizi aeroportuali;• Nei settori Turismo e Pubblici Esercizi, per assunzioni non

superiori a 3 gg, c.d. “lavori extra o di surroga”;• Posticipo del pensionamento; • Dirigenti, con limite di 5 anni e senza obbligo di forma scritta;• Lavoratori in mobilità;• Disabili.

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DURATA DEL CONTRATTO A TERMINE

A decorrere dal 1° gennaio 2008La L. 247/2007, come misura antiprecarietà, stabilisce:

La durata complessiva del contratto, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi .Fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi di qualsiasi livello.

I limiti non si applicano alle Attività Stagionali:Ovvero:

Le attività esercitate dalle aziende turistiche,che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività,

non inferiore a 70 giorni lavorativi continuativio 120 giorni non continuativi.

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Il limite dei 36 mesi non trova applicazione

Nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 di cui si segnalano:

• Le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

• Periodi connessi a:- Festività religiose e civili, nazionali ed estere;- Svolgimento di manifestazioni;- Iniziative promozionali e/o commerciali;- Intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende

ad apertura annuale.

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LAVORATORI EXTRA O DI SURROGA:

Nei settori del Turismo e dei Pubblici esercizi, è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nei seguenti casi:

• Banquetting;• Meeting, convegni, ferie, congressi, manifestazioni, presenze

di gruppi nonché eventi similari;• Attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in

porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;• Ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa,

territoriale e/o aziendale.E’ prevista la comunicazione al collocamento entro i 5 giorni successivi

all’assunzione.

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DIVIETI DI STIPULAE’ vietato assumere con Contratto a Termine nei seguenti casi:

A. Presso unità produttive in cui si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che:

- gli accordi sindacali dispongano diversamente; - per sostituire lavoratori assenti o per inserire lavoratori in mobilità; - Il contratto abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi

B. Per far svolgere le stesse mansioni di lavoratori sospesi o a orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale;

C. Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In tali casi l’applicazione del termine si deve ritenere nulla

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ESENZIONI DAL DIVIETOIpotesi di Contratti a Termine esclusi da ogni limitazione quantitativa:

• Contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per periodi definiti dai Contratti Collettivi con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

• Per ragioni di carattere sostitutivo, non essendo più limitato ai soli casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

• Per ragioni di stagionalità;• Per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;• Contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni.

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Scadenza del termine

Il rapporto si conclude automaticamente senza necessità di preavviso o comunicazione.

La comunicazione va fatta entro i cinque giorni successivi solo se la risoluzione del rapporto avviene in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione

Il rapporto può cessare prima della scadenza per mutuo consenso o recesso per giusta causa.

Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione del rapporto anche se intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio.

Alla scadenza è possibile:- Prorogare il Contratto;- Trasformarlo in Contratto a tempo indeterminato;- Farlo proseguire di fatto;- Stipularne uno nuovo.

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Proroga del Termine

E’ ammessa 1 sola volta solo per i Contratti di durata iniziale inferiori a 3 anni, alle seguenti condizioni:

Consenso del lavoratore; Ragioni oggettive; Sia riferita alla stessa attività di cui al contratto originario,

anche se per ragioni diverse; La durata complessiva, compresa la proroga non sia

superiore a tre anni (cinque per i Dirigenti)La proroga:- Deve essere comunicata al Centro per l’Impiego entro 5 giorni (UNILav);- Non prevede esplicitamente l’atto scritto;- L’onere della prova è a carico del D.L.

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Prosecuzione oltre il termine

Se il rapporto continua dopo il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, è previsto un periodo di tolleranza, della durata di:

30 giorni per contratti di durata iniziale pari o superiori a 6 mesi;

20 giorni , per i contratti di durata inferiore.

La Maggiorazione Retributiva è pari al: 20% per ogni giorno successivo alla scadenza fino al decimo; 40% per ciascun giorno ulteriore.Se il rapporto prosegue oltre i suddetti termini di tolleranza, il

contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini stessi.

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Successione dei ContrattiE’ consentita la riassunzione a termine del lavoratore:

a condizione che tra la fine del precedente contratto ed il successivo intercorra un intervallo minimo di tempo:

20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;

10 giorni per i contratti di durata inferiore.

Se tra le due assunzioni non vi è soluzione di continuità, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data del primo contratto.

Se non viene rispettato l’intervallo minimo, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

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Durata massima complessivaQualora a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di

mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi compreso proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.

L’applicazione di tale limite richiede la presenza di due requisiti:- l’identità delle parti del rapporto;- L’equivalenza* delle mansioni.

* Il concetto non necessariamente coincide con “Identità”, ossia pari valore professionale della mansione (corrispondenza livello inquadramento);

Equivalenza è l’attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto” (Cass. N.25033/2006)

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DEROGA ASSISTITAEccezionalmente,Può essere stipulato un ulteriore e successivo contratto a termine

per una sola volta e per una durata massima di 8 mesi:• presso la D.P.L. competente per territorio;• Con l’assistenza di un rappresentante di una delle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Il mancato rispetto della procedura o il superamento del limite comporta la trasformazione dello stesso contratto a tempo indeterminato.

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COMPUTABILITA’I lavoratori a termine assunti con contratto di

durata superiore a 9 mesi sono computabili al fine del raggiungimento dei limiti dimensionali dell’attività produttiva per:

- l’esercizio dell’attività sindacale;- l’assolvimento dell’obbligo di riserva a favore dei disabili.

DIRITTO DI PRECEDENZAIl lavoratore che abbia stipulato, presso la stessa azienda uno o

più contratti a termine, per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima entro i 12 mesi successivi, con riferimento alle mansioni già svolte. Tale diritto deve essere esercitato entro 6 mesi o entro 3 mesi (se trattasi di lavoratore stagionale) dalla data di cessazione del rapporto.

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PERIODO TRANSITORIOLa L. n.247/2007, ha introdotto una norma transitoria, per i contratti

o le proroghe da stipulare dopo il 1° gennaio 2008, posticipando di 15 mesi l’entrata in vigore della legge e rinviando al 1° aprile 2009 la sua efficacia.

Le ipotesi possibili: Contratti stipulati e cessati prima del 1° gennaio 2008: non opera il limite dei 36 mesi perchè la legge non è retroattiva; Contratti in corso alla data del 1° gennaio 2008, la cui durata supera i 36

mesi: durano fino alla scadenza senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi;

Contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2008 che superano i 36 mesi complessivi (compresa la proroga del contratto stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della legge ) devono cessare entro il 31 marzo 2009 altrimenti vengono convertiti a tempo indeterminato.

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IL LAVORO FLESSIBILEPart-Time e Contratto a

Termine

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!