-
Gli accatastamenti dei
Fabbricati rurali nella normativa e nella prassi catastale
Quanto qui rappresentato riflette soltanto l’opinione di chi
scrive e non coinvolge in alcun modo, diretto o indiretto,
l’Agenzia del Territorio in tutte le sue espressioni, centrali,
regionali e locali.
mario cinà
Padova, dicembre 2008
-
I
Presentazione
Questa pubblicazione si rivolge al personale dell’Agenzia del
Territorio, ai funzionari comunali e ai liberi professionisti
perché raccoglie le più importanti norme legislative e
amministrative di interesse comune che sono state emanate negli
ultimi anni sui fabbricati rurali.
E’ stata inserita anche una memoria, una sorta di piccolo
compendio, che ricompone e riassume, si spera con un percorso
logico e in modo organico, le varie disquisizioni ancora di
attualità che hanno interessato questo genere di costruzioni tanto
particolari nel panorama catastale.
In buona sostanza credo di mettere a disposizione di chi lo
voglia usare uno strumento di lavoro, utile soprattutto perché
nelle librerie, su questo argomento, c’è più niente che poco e
anche molto pregevole dal momento che è “a gratis”.
Quindi se troverete imprecisioni (e le troverete) siate
comprensivi, accontentatevi e ... buon Natale a tutti.
mario cinà
Padova, dicembre 2008.
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II
SEZIONE I
I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA
1. I redditi fondiari pag. 1
2. Il reddito dominicale » 2
3. Variazioni del reddito dominicale » 2
4. Denuncia e decorrenza delle variazioni » 3
5. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
» 3
6. Il reddito agrario » 4
7. L’imprenditore agricolo » 5
8. Il coltivatore diretto » 6
9. L’Albo degli imprenditori agricoli » 6
10. Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis »
7
SEZIONE II
LE COSTRUZIONI RURALI
11. I fabbricati rurali abitativi e strumentali pag. 9
12. I fabbricati rurali nell’impianto del catasto » 12
13. Effetti del condono edilizio del 1985 » 14
14. L’agriturismo » 15
15. Attività agrituristiche » 16
16. Locali per attività agrituristiche » 16
17. Limiti dell'attività agrituristica » 16
18. Attività assimilate » 17
SEZIONE III
LE DATE DELL’ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
19. Le contraddizioni nell’accatastamento dei fabbricati rurali
pag. 18
20. La data del 1° luglio 2001 » 20
21. La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e
strumentali » 22
22. La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali strumentali
» 23
-
III
23. La data del 31 dicembre 2001 » 26
24. La data del 31 ottobre 2008 » 29
25. Casistica delle sanzioni » 35
SEZIONE IV
L’ATTESTAZIONE DELLA RURALITÀ DEI FABBRICATI
26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità pag.
36
27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998 » 37
28. La revisione dei criteri di accatastamento » 37
29. L’inventariazione e l’accertamento dei fabbricati rurali
» 38
30. L’accertamento dei fabbricati rurali » 40
31. Le costruzioni strumentali » 42
32. L’agriturismo » 43
33. La categoria D/10 » 45
SEZIONE V
ADEMPIMENTI CATASTALI
34. Casistica su alcune fattispecie di denunce catastali pag.
48
35. Le serre » 50
36. L’iscrizione censuaria delle serre » 54
SEZIONE VI
LA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI
37. Il “caso d’uso” e la denuncia al nuovo catasto edilizio
urbano pag. 56
38. Il trasferimento di diritti dei fabbricati rurali » 58
APPENDICE
a) Elenco della normativa sul rinvio dei termini di scadenza
delle denuncie catastali pag. 61
b) Le costruzioni rurali (Art. 9 D.L. 557/93 - art. 2 DPR 139/98
art. 1 L. 244/07) » 69
-
IV
c) Le costruzioni rurali (art. 39 TUIR 917/1986) pag.
72
d) Le attività agricole (T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917 art. 32)
» 73
e) Allegato 2 alla circolare n. 7-2007 » 74
f) Allegato 3 alla circolare n. 7-2007 » 77
g) Adempimenti catastali per i fabbricati rurali inseriti nella
mappa n.c.t. » 80
_______________________
NORMATIVA
PRASSI
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1
SEZIONE I
I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA
1. I redditi fondiari
A mente dell’art. 25 del Testo Unico 22.12.1986, n. 917
(T.U.I.R.), sono da considerarsi redditi fondiari quelli inerenti
ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che
sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel
catasto dei terreni o nel catasto edilizio.
I redditi fondiari si distinguono in:
1. redditi dominicali dei terreni;
2. redditi agrari dei terreni;
3. redditi dei fabbricati.
Si ricorda che a decorrere dal 1 ° gennaio 2000, gli atti
comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai
soggetti intestatari delle particelle catastali e delle unità
immobiliari urbane (Legge 21.11.2000, n. 342, art. 74).
-
2
2. Il reddito dominicale
Secondo l’art. 27 del T.U. il reddito dominicale è costituito
dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal
terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui
all’art. 32.
Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni
che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in
affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito
d’impresa.
A parere del fondatore del catasto italiano, il senatore Angelo
Messedaglia, il reddito dominicale, di natura fondiaria, è il
frutto della terra nel suo stato originario sommato a quello del
capitale di miglioria stabilmente investito in esso quali le
piantagioni, i fabbricati rurali, le strade, i fossi,...
Il reddito dominicale del fabbricato rurale è compreso nel
reddito del terreno al quale è asservito.
Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di
tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della Legge catastale,
per ciascuna qualità e classe di terreno.
Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della
corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è
determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta
in vigore nella provincia. (art. 28 T.U.).
3. Variazioni del reddito dominicale
Il reddito dominicale può variare in aumento o in
diminuzione.
Comporta variazione in aumento la sostituzione della qualità di
coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
Danno luogo a variazioni di reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto
con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per
naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se
non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
Tuttavia non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
-
3
Le variazioni indicate danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono
attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella
sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di
coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in
condizioni agro logicamente equiparabili. (art. 29 T.U.).
4. Denuncia e decorrenza delle variazioni
Le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate
dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia
devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le
variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di
particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del
frazionamento.
Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i
fatti indicati nel comma 1 dell’art. 29 e hanno effetto da tale
anno.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’art. 29 se la
denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno
successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in
cui è stata presentata (art. 30 T.U.).
5. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni
qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per
cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale,
per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari
al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del
prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione
delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si
è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso
deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi
dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia
esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio
del raccolto.
-
4
La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale,
che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto,
sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette
all’ufficio delle imposte.
Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli
uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni
interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori
danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura,
provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le
corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte
catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a
ciascuna di esse. Il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue
l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti (art. 31
T.U.).
- Il beneficio della non tassazione del reddito dominicale non
compete se il fondo è stato concesso in affitto (Comm. trib. I gr.
di Treviso, decisione n. 301 del 16.9.1994).
- Soggetti legittimati a richiedere la delimitazione delle zone
danneggiate sono i sindaci dei comuni interessati e non i singoli
(Corte di Cassazione - Sez. trib. sentenza n. 11228 del
30.7.2002).
6. Reddito agrario
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al
lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
Secondo il Messedaglia il reddito agrario, di natura mobiliare,
è il frutto del capitale di esercizio investito nell’azienda e del
lavoro.
Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di
vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il
doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa
insiste;
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5
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte
sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto
prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali
allevati su di esso.
Con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui
alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità
produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata.
Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in
affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito
di impresa.(art. 32 T.U.).
7. Imprenditore agricolo
Secondo l’art. 2135 del Codice civile è imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento
di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalità come definite dalla Legge.
Inizialmente l’imprenditore agricolo non aveva l'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese ma la L. 580/93 che ha
istituito questo registro prevede che esso sia iscritto nella
sezione speciale. Tale iscrizione costituisce certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia.
-
6
L'imprenditore agricolo esercita la coltivazione e la produzione
agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore quello
lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.
Ai fini fiscali la figura dell’imprenditore agricolo è stata
introdotta mediante il Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262-art. 2
il quale al comma 37 recita:
All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito"
sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.
580,".
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole
delle Camere di commercio dei soggetti utilizzatori, affinché possa
essere invocata l’ agevolazione fiscale, ha certamente ristretto i
criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso
abitativo.
8. Il Coltivatore Diretto
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c.
1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro
che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia (Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214).
Il coltivatore diretto esercita l’attività di coltivazione della
terra con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia
(art. 1647 c.c.), rimanendo trascurabile l’entità di tale
organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato.
9. L’Albo degli imprenditori agricoli
L'albo è diviso nella sezione prima e nella sezione seconda.
Possono essere iscritti nella prima sezione coloro che svolgono
l'attività agricola a titolo principale. Svolgono attività agricola
a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed
i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti
a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non
meno del 50% del tempo normale di lavoro e che ricavino
dall'attività medesima non meno del 50% del proprio reddito globale
del lavoro. Per il calcolo del tempo normale si fa riferimento ad
una settimana lavorativa di 40 ore.
-
7
Per il Decreto legislativo n. 173 del 30.04.1998, art. 9
(Imprenditori agricoli) sono imprenditori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano
attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in
connessione con l'azienda agricola.
Secondo la Legge n. 102 del 05.02.1992, art. 2 (modificato
dall'art. 9, L. n.122/2001):
1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti
attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano
sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non
agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o
associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di
prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.
10. Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare
che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli
utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché
agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le
decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su
di essi [c.c. 316].
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello
dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i
partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso
-
8
di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (disp.
att. c.c. 38).
In caso di divisione ereditaria (c.c. 713) o di trasferimento
dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è
compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura
sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti
norme.
-
9
SEZIONE II
LE COSTRUZIONI RURALI
11. I fabbricati rurali abitativi e strumentali
Secondo l’art. 42 T.U. non si considerano produttive di reddito
di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e
relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario
dei terreni cui servono e destinate:
a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali
e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche
dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell’art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui
alla lettera c) del comma 2 dell’art. 32.
-
10
Tuttavia si ritiene che le costruzioni rurali siano meglio
definite dall’art. 9, commi 3, 3bis, 4, 5 e 6 del Decreto Legge
30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133 e
successivamente modificato e integrato dall’art. 2 del D.P.R.
23/3/1998, n. 139, riguardante l’istituzione del catasto
fabbricati.
- Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai
familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni
anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da
coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai
soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo,
ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunta nel rispetto della
normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all’attività di alpeggio in zona di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere
superficie non inferiore a 10 mila metri quadrati a essere censito
al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul
terreno siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà
del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in
esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune
considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il
volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore a un quarto del suo
reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del
periodo precedente.
-
11
Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell’Iva si presume pari al limite massimo
previsto per l’esonero dall’articolo 34 del Decreto del presidente
della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e
A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del
ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
- Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo
32 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni
strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia
delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.
- Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui
l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello
stesso comune o in comuni confinanti.
- Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti
reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il
fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere
in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul
quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari
a uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti
distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità a uso abitativo da parte di
componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di
ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque
vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano
catastale o, comunque, di 20 mq per ogni altro abitante oltre il
primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
- Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le
condizioni previste dal comma 3, lett. a), c), d) ed e). Lo stato
di non utilizzo deve essere comprovato da apposita
-
12
autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza
di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas.
Si ricorda inoltre che a mente della Legge 31/1/1994, n. 97 -
art. 17, comma 3 le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e
relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività
agrituristica di cui alla Legge 5/12/1985, n. 730, svolta in
territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui
all’art.39 T.U. 917/1986 e successive modificazioni.
Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano
anche le società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs 99/04,
come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso
abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.
12. I fabbricati rurali nell’impianto del catasto
L’obbligo dell’accatastamento dei fabbricati rurali è nato con
il catasto.
Infatti l’art. 15 Legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3° recita
che saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che
all'art. 8 della Legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioè, le
costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo
stesso proprietario dei terreni cui servono e sono inoltre
destinate:
a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro
alla manuale coltivazione della terra;
b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o
alimentato da quei terreni;
c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari
dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e
degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni
medesimi.
I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da
imposta.
L’art. 114 del Regolamento per la conservazione del nuovo
catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153 - Modalità di presentazione e contenuto della denuncia di
variazioni - specifica che:
La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio
tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o
direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e
deve indicare:
-
13
a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua
qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o
amministrati.
b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se
il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;
c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del
cambiamento;
e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo
della denunzia.
Peraltro (cfr. § 169, lettera c, Istruzione XIV – D.M. 1 marzo
1949), a proposito delle variazioni in diminuzione degli estimi, si
specifica che non concorrono all’estimo i terreni che vengono
occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze, …… e che i
cambiamenti nello stato e nei redditi (dei terreni) devono essere
denunciati entro il 31 gennaio dall’anno successivo a quello in cui
si sono verificate le variazioni.
In conclusione:
a) i fabbricati rurali sono compresi nel catasto;
b) l’inserimento di un fabbricato rurale è da considerarsi una
variazione di reddito in diminuzione del terreno (diminuisce la
superficie coltivabile);
c) le variazioni di reddito sono da denunciare in catasto.
Se la variazione interessa una porzione di particella si deve
unire, alla denuncia, la dimostrazione grafica del frazionamento
(art. 27 T.U.).
La dimostrazione grafica non è un tipo di frazionamento e non
deve essere sottoscritta da un tecnico; ciò comporta che eventuali
errori commessi nell’indicazione delle misure non sono
sanzionabili.
Riassumendo
fin dall’impianto del catasto la denuncia dei fabbricati rurali,
abitativi e strumentali, è stata parificata alla denuncia di
variazione colturale e pertanto doveva essere presentata al nuovo
catasto terreni, con Mod. 26 ed allegata dimostrazione grafica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui il fabbricato era
da considerarsi usufruibile (questa regola, come vedremo più
avanti, è rimasta valida fino al 1° luglio 2001 per i fabbricati
rurali preesistenti all’11.03.1998).
-
14
13. Effetti del condono edilizio del 1985
La Circolare n. 15 del 29.07.1985, a proposito dei fabbricati
condonabili, ribadisce che la richiesta di accatastamento dei
fabbricati rurali di nuova costruzione va presentata mediante Mod.
26, con allegata …. una dimostrazione grafica della suddivisione
delle aree coperte e scoperte - meglio su supporto trasparente, -
rappresentante la configurazione catastale del terreno e la
posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralità. Nella
Circolare non è stata contemplata la denuncia al NCEU.
In altri termini si riconfermano le disposizioni circa la
variazione colturale di porzioni di particella (Mod. 26 più
dimostrazione grafica).
Per quanto riguarda il cosiddetto “nuovo condono edilizio 2003”,
si riporta il testo delle Nota Territoriale prot. n. 59576/2005 con
indicate le date degli accatastamenti.
Territoriale n. 59576 del 5 settembre 2005
Sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce di
variazione DOCFA interessate da condono edilizio.
La problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto una
particolare rilevanza, sia in relazione alla quantificazione dei
relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini
per l'accatastamento e quindi per l'irrogazione delle sanzioni, in
caso di inadempienza.
Per quanto concerne il primo aspetto, come noto, il comma 338
dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha
disposto l'aggiornamento degli importi minimo e massimo per mancata
o tardiva presentazione di atto di aggiornamento DOCFA,
rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.
Relativamente al secondo aspetto, invece, si rendono necessari
alcuni chiarimenti, anche a seguito di quesiti fatti pervenire alla
scrivente dagli Organi periferici.
Come noto, l'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.
269, riguardante "Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di
repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali",
prevede la possibilità che venga rilasciato il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria per le opere esistenti non conformi alla
disciplina urbanistica.
-
15
Con il Decreto Legge 31 marzo 2004, n. 82, il termine per la
presentazione della domanda di adesione al condono edilizio è stato
oggetto di una prima proroga al 31 luglio 2004.
Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della
domanda, il comma 25 del citato articolo 32 ha inoltre ritenuto
applicabili le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni,
alle opere abusive che siano state ultimate entro il 31 marzo
2003.
Successivamente, in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 196 del 2004, è stato emanato il Decreto Legge 12
luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica, con il quale sono stati prorogati i termini
in materia di definizione di illeciti edilizi.
Un'ulteriore proroga è stata stabilita dal Decreto Legge n. 282
del 29 novembre 2004, che, all'art. 10, sposta ulteriormente il
termine per la presentazione della dichiarazione in catasto al 31
ottobre 2005.
Pertanto risulta fissato a tale ultima data il termine per la
presentazione della denuncia di accatastamento o di variazione
delle unità immobiliari, oggetto di condono edilizio, edificate
entro il termine del 2 ottobre 2003.
Da quanto sopra rappresentato consegue che, per le opere
realizzate alla data del 2 ottobre 2003 ed oggetto di condono
edilizio, non si applica alcuna sanzione fino al 31.10.2005, in
caso di omessa dichiarazione Docfa e/o di mancata presentazione del
tipo mappale.
Le sanzioni per le violazioni suddette potranno essere quindi
irrogate solo a partire dal 1° novembre 2005, relativamente alle
quali gli importi minimi e massimi di cui al cennato comma 338,
come detto, rilevano solo in caso di mancata presentazione di nuovo
accatastamento ovvero di denuncia di variazione.
14. L’agriturismo
L’agriturismo è disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96
che ha sostituito la Legge n. 730/1985.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di
silvicoltura e di allevamento di animali.
-
16
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.
15. Attività agrituristiche
Le attività agrituristiche consistono nel:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa
la mescita di vini, alla quale si applica la Legge 27 luglio 1999,
n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di
ippoturismo.
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché
quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni esterne.
Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica é
considerato reddito agricolo.
16. Locali per attività agrituristiche
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli
edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.
17. Limiti dell'attività agrituristica
Le regioni e le province autonome definiscono criteri per la
valutazione del rapporto di connessione delle attività
agrituristiche rispetto alle attività
-
17
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare
riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle
stesse attività.
L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le
attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
L'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare
comunque una quota significativa di prodotto proprio e per la loro
preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina
domestica.
18. Attività assimilate
Sono assimilate alle attività agrituristiche quelle svolte dai
pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attività di pesca.
-
18
SEZIONE III
LE DATE DI ACCATASTAMENTO DELLE COSTRUZIONI RURALI
19. Le contraddizioni nell’accatastamento dei fabbricati
rurali
Sulle date di accatastamento dei fabbricati rurali che abbiano
perduto o meno i requisiti di riconoscimento di ruralità e
sull’individuazione delle costruzioni rurali da accatastare
(costruzioni strumentali, abitative utilizzate dai conduttori del
fondo e abitative utilizzate da altri soggetti) c’è stata una lunga
serie di norme che si sono intrecciate in percorsi non sempre
chiari se non contradditori e che a volte hanno dato luogo a
pentimenti e conseguenti marce indietro normative.
Ne costituiscono un esempio il Decreto Legge del 27/04/1990 n.
90 - art. 1, comma 5 e la Legge del 30.12.1991 n. 413 - art. 70,
comma 4.
Decreto Legge del 27.04.1990 n. 90 - art. 1
Comma 5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1
dell'articolo 39 (ora art. 42) del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di
costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere
iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno emanate le norme per
-
19
l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma
1 e per le procedure di iscrizione al catasto.
Art. 39 comma a) del T.U.I.R.
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali
e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche
dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
In sostanza tutti i fabbricati rurali abitativi, a prescindere
dai soggetti utilizzatori, dovevano essere denunciati al nuovo
catasto edilizio urbano tant’è che l’allora Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ora Agenzia del Territorio,
si adoperò per fornire le necessarie istruzioni operative ai propri
Uffici periferici mediante la Circolare del 29.01.1991 n. 3.
Ma, a quanto pare, le proteste delle associazioni di categoria
ebbero la meglio e così si pose rimedio all’accatastamento
indistinto delle abitazioni, rurali o meno, mediante l’emanazione
della Legge del 30.12.1991 n. 413.
Legge del 30.12.1991 n. 413 – art. 70
Comma 4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:
"Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte
al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad
abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato
nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31
dicembre 1993".
La legge chiarì dunque che l’accatastamento al nuovo catasto
edilizio urbano doveva essere limitato alle abitazioni utilizzate
da soggetti che non si dedicassero alla coltivazione dei fondi ed
ovviamente la citata Direzione Generale emanò la Circolare dell’
11.03.1992 n. 4, avente ad oggetto proprio la Legge n. 413/91, che,
in sintesi, dettava le Disposizioni circa il classamento delle
u.i.u. mancanti dei requisiti di ruralità e si occupava di quelle
che nel frattempo erano state denunciate al catasto urbano in
applicazione della circolare n.3/91.
-
20
Per chiudere l’argomento si anticipa che la questione ora
narrata è stata ripresa, come si vedrà più innanzi, con il comma 8,
art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557.
20. la data del 1° luglio 2001
Come già anticipato al paragrafo 6 i criteri di riconoscimento
della ruralità ai fini fiscali dei fabbricati rurali, abitativi e
strumentali, sono stati puntualmente elencati nei commi 3 e 3bis
dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del
23.03.1998 n. 139.
Comma 3: fabbricati abitativi
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito (sempreché
tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo,
iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – cfr. D. L. 262 art. 2, comma 37),
o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle
certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai
soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo,
ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della
normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito
al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul
terreno siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà
del suo reddito complessivo,
-
21
determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano
ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari
derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo
deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,
determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il
volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai
fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed
A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
Comma 3-bis: fabbricati strumentali
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo
29 (ora art. 32) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all'agriturismo.".
Art. 32 TUIR 917/1986:
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di
vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il
doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
-
22
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e
tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali
Ebbene, secondo il comma 6 art. 1 del D.P.R. n. 139 del
23.03.1998, fino al 1° luglio 2001, in deroga a quanto previsto al
comma 1 dello stesso articolo, le costruzioni rurali, definite tali
ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2 dello medesimo D.P.R.
(si riferisce quindi sia a fabbricati abitativi e sia a fabbricati
strumentali), non denunciate al catasto terreni alla data dell'11
marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, si possono
denunciare in Catasto (terreni) secondo le modalità previste
dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo
catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV^ (modificata) per
la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con Decreto
ministeriale 1 marzo 1949 che prevede l’utilizzazione del Mod. 26;
come in precedenza evidenziato l’art. 27 del T.U. (cfr punto 2b)
prevede che al mod. 26 si accompagni la dimostrazione grafica.
Si fa presente che la data dell’11 marzo 1998 indica l’entrata
in vigore del Decreto n. 28 del 02.01.1998 (Regolamento recante
norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità
di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale.)
Riassumendo
fino al 1° luglio 2001 i fabbricati rurali, abitativi e
strumentali, preesistenti all’11.03.1998, si possono denunciare
soltanto al NCT con Mod. 26 e dimostrazione grafica.
21. La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e
strumentali
Il comma 1 dell’art. 1 del richiamato D.P.R. n. 139/1998 recita
che per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni
di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti
dall'articolo 2 (si riferisce quindi sia fabbricati abitativi e sia
a fabbricati strumentali), ovvero per le costruzioni già censite al
catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di
cui
-
23
all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio
1998, n. 28 il quale, a proposito delle norme generali di
conservazione, precisa che ai fini della conservazione del catasto
dei fabbricati (ancora da venire) si applica la normativa vigente
per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio
Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.
In altri termini dal 2 luglio 2001
• i nuovi fabbricati rurali, abitativi e strumentali;
• i fabbricati rurali, abitativi e strumentali preesistenti al
all’11.03.1998 ma non denunciati al catasto terreni entro il 1°
luglio 2001;
• le variazioni di quelli, abitativi e strumentali,
esistenti;
• i fabbricati rurali abitativi che perdono i requisiti
soggettivi;
• i fabbricati rurali strumentali che perdono i requisiti
oggettivi;
insomma tutte le costruzioni devono essere denunciate al catasto
fabbricati (che attualmente è sempre il nuovo catasto edilizio
urbano).
Tra le variazioni non è compreso il trasferimento di diritti che
può quindi avvenire citando gli estremi catastali del catasto
terreni.
Però se l’acquirente non possiede i requisiti soggettivi si deve
preventivamente denunciare il fabbricato abitativo al catasto
urbano mentre il fabbricato strumentale, se permangono i requisiti
oggettivi, può rimanere al catasto terreni.
22. La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali
strumentali
Secondo il comma 3-bis dell’art. 2 del suddetto D.P.R. deve
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle
attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi
carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola
destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché' ai fabbricati
destinati all'agriturismo.
Si osservi come per le costruzioni strumentali non si faccia
riferimento alle caratteristiche del soggetto titolare (a
differenza dei fabbricati abitativi).
-
24
In merito alle costruzioni strumentali il Provvedimento
direttoriale (dell’Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 non entra
nel merito delle caratteristiche soggettive e chiarisce, all’art. 1
paragrafo 3, che Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a
seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di
destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art.
9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557.
Decreto Legge del 30/12/1993 n. 557 - art. 9 comma 3-bis.
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in
particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge
20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di
montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche
se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1,
comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Quindi se un fabbricato rurale strumentale, denunciato al
catasto terreni, muta le caratteristiche oggettive e di
destinazione d'uso ma rimane nell’ambito dell'art. 9, comma 3-bis,
del D. L. n. 557/1993 ovvero dell’art. 32 del TUIR n. 917/1986,
continua a rimanere tale e non deve essere denunciato al catasto
urbano.
-
25
SINTESI LEGISLATIVA SUI FABBRICATI STRUMENTALI Decreto del
Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139 in vigore dal
01/01/2001
Art. 1 comma 1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e
delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei
criteri previsti dall' articolo 2, ovvero per le costruzioni già
censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità, (abitative e
strumentali) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. (ossia a
partire dal 2 luglio 2001 si denunciano al NCEU)
……………………………………….
Art. 1 comma 6. Fino al 1° luglio 2001, in deroga a quanto
previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei
criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni
alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è
consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo
le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la
conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio
Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della
istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto
dei terreni, emanata con Decreto ministeriale 1° marzo l949.
articolo 2: Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali (in vigore dal 27/05/1998) 1. L'articolo 9, comma 3, del
Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così
sostituito: " 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le
seguenti condizioni:
………………………………
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve,
altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.".
-
26
Riassumendo
Il D.P.R. n. 139/1998 è entrato in vigore il 27.05.1998 ma per
il disposto dell’ art. 1 comma 6 l’accatastamento al NCEU scatta
dal 2 luglio 2001 e riguarda:
1. le nuove costruzioni, abitative e strumentali;
2. le costruzioni, abitative e strumentali, preesistenti all'11
marzo 1998 e non dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001;
3. le variazioni delle costruzioni, abitative e strumentali, già
denunciate NCT;
4. le costruzioni abitative già censite al NCT, per le quali
vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per il
riconoscimento della ruralità;
5. le costruzioni strumentali già censite al NCT, per le quali
vengono meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della
ruralità.
23. La data del 31 dicembre 2001
Si premette che le norme che seguono hanno subito nel tempo vari
aggiornamenti e tuttavia, per una chiara e coerente disamina
temporale delle loro connessioni, si è scelto di riportarne il
testo valido al momento della prima emanazione.
- La data del 31 dicembre 2001 scaturisce a seguito di
innumerevoli rinvii del termine fissato dall’art. 52 della Legge n.
47 del 17.03.1985; secondo tale articolo le opere ultimate entro la
data di entrata in vigore (17.03.1985) della detta Legge che non
siano state iscritte al catasto (ossia le nuove costruzioni),
ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge stessa.
Tuttavia, ad un certo punto del decorso, con il comma 8, art. 9,
del D.L. 30.12.1993 n. 557, vengono presi in considerazione anche i
termini per le denunce catastali dei fabbricati rurali abitativi e
strumentali.
Tornando all’art. 52 si osserva che si parla genericamente di
opere che non siano state iscritte al catasto, di variazioni e di
catasto (non si specifica il
-
27
catasto terreni o il catasto urbano e tantomeno se si tratta di
costruzioni da ritenersi civili o rurali).
- Successivamente, rimanendo invariata le generalità della
casistica prima indicata e richiamando sempre l’art. 52, il termine
è stato rinviato
al 31.12.85 dall'art. 1, comma 2, D.L. 23.4.85 n. 146,
al 31.12.86 dall'art. 1, comma 4, D.L. 20.11.85 n. 656,
al 30.06.89 dall'art. 1, comma 3, D.L. 12.1.88 n. 2,
al 31.12.89 dall'art. 9, L. 10.2.89 n. 48,
- In seguito sia l'art. 12, L. 31.5.90 n. 128 e sia l'art. 3,
comma 13, D.L. 30.12.91 n. 417, si sono riferiti sempre
all'articolo 52 ma hanno abbandonato la genericità del riferimento
al tipo di catasto. Le suddette norme precisano che trattasi della
proroga, rispettivamente al 31.12.1991 ed al 31.12.92, dei termini
per la denuncia (delle nuove costruzioni) e delle variazioni non
registrate al catasto urbano.
La Legge dunque o ha voluto escludere i fabbricati non inseriti
nella mappa del catasto terreni(!), o parte dal presupposto che i
fabbricati siano già inseriti nella mappa dello stesso catasto
oppure, ipotesi più plausibile, ritiene scontato che l’iscrizione
al catasto urbano debba essere preceduta, quando occorre,
dall’iscrizione al catasto terreni. È da ritenere quindi che la
Legge 128/1990 ed il D.L. 417/91 seguano la stessa scia delle norme
precedenti.
- L'art. 1, comma 5 ter, D.L. 23.1.93 n. 16 si limita soltanto a
richiamare l’art. 52, sposta la precedente data al 31.12.93 e non
fa cenno ad alcun catasto.
- Il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557 proroga due
termini, entrambi al 31.12.1995.
Un termine fa riferimento al consueto art. 52 della Legge 47/85,
ed alle sue successive modificazioni, ovvero alla denuncia delle
nuove costruzioni e delle variazioni non registrate al catasto
urbano (precedute, come prima osservato, delle denuncia al catasto
terreni).
L’altro termine si collega all'articolo 1, comma 5, primo
periodo, del Decreto-Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato
dall'articolo 70, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413,
(fabbricati rurali abitativi) e poi precisa che il termine del
31.12.1995 si applica anche ai fabbricati destinati ad uso
diverso
-
28
da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità
di cui al comma 3 (dello stesso articolo 1).
La prima parte del comma è inerente dunque ai fabbricati rurali
abitativi destinati ad abitazioni di persone, persone che hanno
perso i requisiti soggettivi di ruralità indicate nella lettera a)
del comma 1 dell'articolo 39 del TUIR n. 917/1986, e successive
modificazioni (Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e
relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario
dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali
e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari
conviventi a loro carico, sempreché le caratteristiche
dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;)
La seconda parte si riferisce invece ai fabbricati rurali
strumentali.
Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. 30.12.1993 n. 557, nella
versione in vigore dal 30.12.1993 al 26.05.1998, (Ai fini del
riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali,
i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti
condizioni: ......) non fa distinzione tra fabbricati rurali
abitativi e strumentali e quindi per questi ultimi valgono le
stesse condizioni dei primi.
Però con la versione in vigore dal 27.05.1998 si introdusse la
distinzione e con l’introduzione del comma 3bis la strumentalità
venne separata dalle condizioni soggettive. Dunque si impone come
vincolo al riconoscimento, ai fini fiscali, del carattere rurale
del fabbricato che esso sia strumentale a quelle attività agricole
elencate nell’art. 32 del TUIR n. 917/1986.
- Il comma 6, art. 1, del D. L. 28.06.1995 n. 250 esclude dalla
proroga i fabbricati rurali strumentali di cui al secondo periodo
del comma 8, art. 9, del D. L. n. 557/1993 ma sposta al 31.12.1996
l’accatastamento dei fabbricati rurali abitativi che non posseggono
più i requisiti soggettivi.
Oltre al citato comma 8 viene inoltre richiamato il comma 9
dello stesso D. L. che è inerente le variazioni nell'iscrizione
catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i
requisiti di ruralità. Anche le sopraddette variazioni devono
essere denunciate in catasto entro il 31.12.1996 purché le
costruzioni oggetto delle variazioni siano state condonate quali
fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla Legge n.
47/1985.
-
29
- L’art. 3 della Legge del 23.12.1996 n. 662 differisce al
31.12.1997 il termine già previsto al 31.12.1996 dai commi 8, primo
periodo, e 9 dell' articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni.
- Il termine del 31.12.1997 è spostato al 31.12.1998 dalla Legge
del 27.12.1997 n. 449, art. 14, comma 13.
- Il termine del 31.12.1998 è spostato al 31.12.1999 dalla Legge
del 23.12.1998 n. 448, art. 6, comma 4.
- Il termine del 31.12.1999 è spostato al 31.12.2000 dalla Legge
del 23.12.1999 n. 488, art. 7, comma 5.
- Per finire, il comma 4, art. 64, della Legge del 23.12.2000 n.
388, stabilisce che il termine del 31 dicembre 2000 previsto
dall'articolo 7, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già
rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
In conclusione il termine del 31 dicembre 2001 interessa:
a) i fabbricati governati dall’art. 52 della Legge 47/1985;
b) i fabbricati abitativi rurali che hanno perso i requisiti
soggettivi.
(Si ricorda che, al 31 dicembre 2001, tra i requisiti soggettivi
non rientra ancora la qualifica di imprenditore agricolo iscritto
nel registro delle imprese, soggetto introdotto dall’articolo 8
della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e come da Decreto Legge del
03.10.2006 n. 262 - art. 2).
Per i fabbricati strumentali l’ultimo termine per
l’accatastamento, come si è visto, è stato il 31.12.1995.
Si vuole comunque sottolineare che all’attualità (dicembre 2008)
le eventuali denunce catastali non potrebbero essere sottoposte a
sanzioni per effetto della decadenza quinquennale di cui
all’art.20, del d.l.vo n. 472/1997.
24. La data del 31 ottobre 2008
Il Decreto Legge del 03.10.2006, n. 262, art. 4, commi 6 e 7,
articolo successivamente soppresso e sostituito dall’art. 2, commi
37 e 38, della Legge del 24.11.2006, n. 286 "Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria
-
30
e finanziaria", ha introdotto, al comma 6, la figura
dell’imprenditore agricolo.
Più precisamente il comma 6 recitava:
All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito"
sono inserite le seguenti: "sempreché tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.
580".
Il comma 7, invece disponeva che:
I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità
devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno
2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le
disposizioni contenute nel comma 5.
La norma è dunque specifica per le caratteristiche soggettive
legate alla persona che riveste o meno il titolo di imprenditore
agricolo e non ad altre fattispecie, soggettive e/o oggettive.
L’art. 1 - Allegato – della Legge n. 286/2006, in vigore dal
29.11.2006, conferma la data del 30.06.2007 che rimane inalterata
fino al 17 agosto 2007.
Successivamente il Decreto Legge del 02.07.2007, n. 81, art. 15,
comma 3quater, modificativo del D. L. n. 262/2006, in vigore dal 18
agosto 2007 al 28.02.2008, ha decretato la proroga del termine al
30.11.2007.
Recita infatti che All'articolo 2, comma 38, del Decreto-Legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno
2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30
novembre 2007".
In seguito il D.L. del 31.12.2007, n. 248 art. 26-bis, sempre
modificativo del D. L. n. 262/2006 ed in vigore dal 01.03.2008 ha
stabilito l’ulteriore proroga al 31.10.2008.
Il sopracitato articolo riporta appunto che All'articolo 2,
comma 38, primo periodo, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con
-
31
modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2008";.
Per inciso si vuole evidenziare che i termini di cui al comma 36
(... Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette
mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in
catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi
esiti...) interessano esclusivamente i tempi di surroga
dell’Agenzia nei confronti degli interessati che non provvedono
alle denunce catastali.
Chiarisce infatti l’art. 2, paragrafo 3, del Provvedimento
Direttoriale (dell’Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 che In
mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di
cui all'art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262
L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa
effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua
i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun
comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo
precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire
la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con
valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro sette mesi dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli
uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a
carico
-
32
dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione
delle relative dichiarazioni redatte in conformità al
regolamento di cui
al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e
a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio
dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità
tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si
applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28
del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
-
33
S C A D E N Z I E R E
Scadenza accatastamento al NCEU/NCT*
Tipologia fabbricato
rurale Requisiti Causale
31.12.1995 D.L. 557/93, art. 1, c. 3 versione in vigore dal
30.12.1993 al 26.05.1998
strumentali oggettivi
Perdita requisiti oggettivi di cui al TUIR 917/86 art. 32 e al
D.L. 557/93, art. 9 c. 3bis
01.07.2001* D.P.R. 139/98, art. 1, c. 6
abitativi strumentali
soggettivi oggettivi
Termine ultimo per la denuncia al NCT* dei F.R. preesistenti
all’11.03.1998
02.07.2001 D.P.R. 139/98, art. 1, c. 1
abitativi strumentali
soggettivi oggettivi
- nuove costruzioni abitative e strumentali; - costruzioni
abitative e strumentali preesistenti all'11 marzo 1998 e non
dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001; - variazioni costruzioni
abitative e strumentali denunciate NCT; - costruzioni abitative
censite al NCT, per le qualivengono meno i requisiti soggettivi e/o
oggettivi di ruralità; - costruzioni strumentali censite al NCT,
per le qualivengono meno i requisiti oggettivi di ruralità.
(tra i requisiti soggettivi è esclusa la figura dell’
imprenditore agricolo)
31.12.2001 L. 388/00, art. 64, c. 4
abitativi soggettivi Perdita requisiti soggettivi di cui al D.L.
557/93, art. 9, c. 3
31.10.2008 D.L. 248/07, art. 26-bis
abitativi soggettivi
Perdita requisiti di imprenditore agricolo di cui al D.L.
262/06, art. 2, c. 37
-
34
A parte la scadenza del 31.10.2008 il superamento di tutti gli
altri termini è ormai in regime di decadenza quinquennale e quindi
le odierne denuncie catastali non sarebbero sanzionabili.
Le sanzioni scattano invece per le denuncie presentate oltre i
trenta giorni dal 31.10.2008.
Articolo 34-quinques, comma 2,del Decreto Legge 10 febbraio
2006, n.
4, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 9 Marzo 2006, n
80.
Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di
presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione
nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11
agosto 1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni
dal momento";
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni
delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo
comma, lettera b), del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono
verificate.
Decreto Legislativo del 18.12.1997 n. 472 - art. 20 - Decadenza
e
prescrizione.
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto
di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per
l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono
essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Legge del 30/12/2004 n. 311 comma 338 (Finanziaria 2006)
Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa
prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31
del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo
31 del medesimo regio Decreto-Legge n. 652 del 1939, come
rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge
27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento
degli obblighi previsti dagli
-
35
articoli 20 e 28 del citato Decreto-Legge 13 aprile 1939, n.
652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
I sopraccitati articoli 20 e 28 si riferiscono alla mancata
dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative
variazioni ed alla mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla
categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta.
25. Casistica delle sanzioni
Nel caso di denuncia catastale di fabbricato rurale abitativo
che ha perso i requisiti soggettivi di ruralità a causa della
cancellazione del titolo di imprenditore agricolo del titolare si
possono presentare le seguenti fattispecie.
- Denuncia catastale entro il 31 ottobre 2008:
si accatasta mediante le procedure Pregeo e Docfa senza
incorrere in sanzioni;
- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008:
sono dovute le sanzioni;
- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 ma entro 90 giorni
dall’evento:
il denunciante può avvalersi del “ravvedimento operoso” e
versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi
(cfr. art. 13, comma 1a, d.l.vo n. 472/1997);
- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 in una data
compresa tra il 90° giorno ma entro 1 anno dall’evento:
il denunciante potrebbe avvalersi del “ravvedimento operoso” e
versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258)+ interessi
(cfr. art. 13, co. 1b, d.l.vo n. 472/1997).
Se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l’Ufficio
eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e
2066 euro + interessi;
Se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della
sua notifica si può versare 1/4 dell’importo fissato + interessi (è
la c.d. definizione agevolata, (cfr. art. 16, co. 3, d.l.vo n.
472/1997).
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36
SEZIONE IV
L’ATTESTAZIONE DI RURALITA’ DEI FABBRICATI
26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità
I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità delle
costruzioni previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e
modificazioni, sono assunti a base sia dall’Agenzia del Territorio,
ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia
dall’Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l’applicazione delle
imposte di rispettiva competenza.
Sulla materia appaiono altresì rilevanti altre disposizioni come
il D.P.R. del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3,
comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale D.P.R.
rimanda al Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28
con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento
delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno
i requisiti per il riconoscimento della ruralità.
-
37
27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998
Il Decreto del 02.01.1998 n. 28 reca le norme in tema di
costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed
adeguamento della nuova cartografia catastale. L’art. 1 enuncia che
il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio
edilizio nazionale e che il minimo modulo inventariale è l'unità
immobiliare mentre l’art. 2 specifica che l'abitazione e gli altri
immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola
costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto
autonomamente.
Per inciso l’art. 27, che regola la conservazione del catasto
dei fabbricati, chiarisce che fino al completamento delle
operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste
all'articolo 26 (ad oggi vige ancora il nuovo catasto edilizio
urbano), per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni
rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei
terreni. In altri termini i trasferimenti di diritti dei fabbricati
rurali possono riportare gli identificativi catastali del catasto
terreni non essendo necessaria la preventiva denuncia al NCEU. Tale
denuncia preventiva si rende però necessaria per i fabbricati
abitativi qualora l’acquirente non abbia i requisiti di
imprenditore agricolo e, come tale, iscritto all’albo delle
imprese.
28. La Revisione dei criteri di accatastamento
La Legge del 23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 156, ha disposto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.
400, l’emanazione di più regolamenti finalizzati alla revisione dei
criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti
dall'articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.
133, tenendo conto del fatto che la normativa doveva essere
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa e che si sarebbe
dovuto altresì provvedere all'istituzione di una categoria di
immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati
strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività
agrituristica.
Uno di questi regolamenti è il D.P.R. del 23.03.1998 n. 139
intitolato, appunto, Regolamento recante norme per la revisione dei
criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma
dell'articolo 3, comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662.
L’art. 1 dispone l’accatastamento al catasto urbano delle nuove
costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, da
considerarsi rurali, ed anche
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delle costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le
quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralità.
Inoltre ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite
al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione, ossia
non viene loro annullata o sospesa la rendita catastale, qualora
vengano riconosciute rurali. Con ciò, il legislatore ha stabilito
la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione
dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione
sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in
catasto).
E’ specificato ancora che le costruzioni rurali costituenti
unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono
censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla
base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona
censuaria e, per ultimo viene chiarito che le costruzioni
strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle
abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche,
vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in
cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da
non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione
diversa da quella per la quale furono originariamente
costruite.
29. L’inventariazione e l’accertamento dei fabbricati rurali
Sulla diversificazione dei momenti della denuncia catastale
(momento inventariale) e del riconoscimento delle caratteristiche
di ruralità dei fabbricati (momento fiscale) sono intervenuti, in
ultimo, il Dipartimento del Territorio, ora Agenzia, e l’Agenzia
delle Entrate rispettivamente con la circolare n. 96 del 9 aprile
1998 e con la Risoluzione n. 111E del 22 maggio 2007.
Secondo la circolare n. 96/1998 “Nell'ottica perseguita dal
D.P.R. (139/1998) di attuazione dell'art. 3, comma 156, della Legge
n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e
quello fiscale (accertamento), la trattazione delle denunce di
fabbricati rurali (con mod. 26) giacenti può essere limitata
all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del
catasto terreni. Di contro, non risulta più necessaria - salvo i
casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria
richiesta dalla parte - la preventiva valutazione dei requisiti per
il riconoscimento della ruralità, in quanto l'aggiornamento è
finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto
dei fabbricati.
Per la circolare l’immissione in atti dei mod. 26 giacenti
(denuncia dei fabbricati rurali) ossia l’aggiornamento dei data
base cartografico e censuario,
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deve avvenire a prescindere della valutazione preventiva dei
requisiti di ruralità (vedasi anche la conclusione del
paragrafo).
Sui requisiti la circolare evidenzia che “La valutazione della
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali
della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici
preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli Uffici
tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni
caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale,
limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.”
Sul riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati
abitativi la Risoluzione n. 111E/2007 ricorda intanto le
caratteristiche elencate nel D.P.R. n. 139/1998 e sottolinea “che
al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario
che sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo
o detenuto dall’affittuario o dal conduttore del terreno stesso,
ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in
agricoltura;
2) l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi
agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un
titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a
tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo
non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in
caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
3) il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al
catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La
superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il
terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture
specializzate in serra o per la funghicoltura;
4) il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del
suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i
trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in
agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto
dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la
dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari
al limite massimo previsto per l’esonero dalla presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del
1972;
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5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle
categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito
abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.”
Avuto dunque riguardo alla separazione tra la disciplina
catastale e quella fiscale, si deve concludere che il
riconoscimento della ruralità deriva dal verificarsi di tutte le
condizioni sopra elencate.
Per cui quando la circolare n. 96/1998 demanda agli uffici
preposti all'accertamento la valutazione delle condizioni per il
riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni
deve intendersi che tale valutazione avvenga in fase di eventuale
autonomo controllo dei redditi imputabili ai predetti fabbricati e
non preventivamente né a seguito di istanza di parte.
In definitiva la ditta che presenta la denuncia catastale dovrà
valutare la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla norma
per qualificare rurale il proprio fabbricato e, in caso
affermativo, applicherà il regime fiscale di competenza.
30. L’accertamento dei fabbricati rurali
La circolare n. 7 del 15.06.2007 dell’Agenzia del Territorio
fornisce precise prescrizioni sulle attività degli Uffici
distinguendo:
- fabbricati abitativi dichiarati per la prima volta in catasto
urbano;
- fabbricati che ancora permangono iscritti al catasto
terreni;
- fabbricati strumentali alle attività agricole;
- fabbricati dedicati all’attività agrituristica.
- Nel caso delle abitazioni l’Ufficio avrà cura di esaminare le
dichiarazioni