1 1 1 ECONOMIA AZIENDALE CORSO AVANZATO Prof. MAURO PAOLONI Modulo IV Prof. MASSIMILIANO CELLI
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ECONOMIA AZIENDALE
CORSO AVANZATO
Prof. MAURO PAOLONI
Modulo IV
Prof. MASSIMILIANO CELLI
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Indice
1) Natura dei conti e relativa collocazione in bilancio
2) Immobilizzazioni calcolo e contabilizzazione di ammortamenti,
svalutazioni e ripristini di valore
3) Rimanenze di magazzino valutazione e contabilizzazione
4) Operazioni in valuta estera valutazione e contabilizzazione
5) Partecipazioni Valutazione e contabilizzazione con l'Equity
Method
N.B.
• Per il punto 1), che costituisce il fondamento della scienza contabile ed è
obbligatoriamente oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Economia
Aziendale (I o II anno) di qualunque corso di Laurea Triennale, si rimanda a
libri e appunti già posseduti dagli studenti.
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CARATTERISTICHE
Si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più periodi amministrativi, la
cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito ed alla situazione
patrimoniale-finanziaria dell’impresa cui afferiscono per più esercizi
consecutivi.
Poiché i beni costituenti le immobilizzazioni non sono destinati alla
vendita ma sono piuttosto strumenti di produzione, la loro trasformazione
in reddito avviene indirettamente tramite i futuri ricavi d’esercizio derivanti
all’impresa dal loro impiego nel processo produttivo.
Dalla caratteristica delle immobilizzazioni di strumento di produzione del
reddito a fecondità ripetuta discende la non imputabilità del relativo costo
a conto economico nell’esercizio di sostenimento, ma piuttosto (in base al
principio della competenza economica) la sua sistematica ripartizione
sulla base della stimata vita utile, tramite la tecnica dell’ammortamento
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Le immobilizzazioni sono iscrivibili in bilancio solo se esistenti e pronte
all’uso nell’ipotesi, quindi, di cespiti ancora in corso di acquisto
(trasferimento della proprietà non ancora avvenuto) ovvero di
fabbricazione in proprio (c.d. “costruzione in economia”) alla data di
chiusura dell’esercizio, i relativi costi fino a tale momento sostenuti vanno
iscritti nella voce Immobilizzazioni in corso e acconti.
Si considerano immobilizzazioni esclusivamente quegli elementi impiegati
come strumenti di produzione durevoli e pertanto non destinati alla
vendita o alla trasformazione, mentre non sono tali quei cespiti che
costituiscono oggetto di compravendita da parte dell’impresa nell’ambito
della propria attività caratteristica principio di destinazione
economica degli elementi iscritti nell’attivo di SP (e non per natura).
Costi ed oneri relativi ad immobilizzazioni sono iscrivibili tra le attività di
bilancio soltanto se e nella misura in cui risultino in futuro recuperabili
tramite i ricavi producibili dall’impiego delle immobilizzazioni medesime.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Costo d’acquisto
È rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, solitamente rilevato
dal contratto ovvero dalla fattura, al netto dell’I.V.A. (nell’ipotesi di
I.V.A. indetraibile, il relativo ammontare deve essere capitalizzato come
costo aggiuntivo).
Gli eventuali sconti commerciali (sconti incondizionati in fattura e
sconti di quantità) si portano a diretta riduzione del costo d’acquisto.
Gli sconti cassa vengono normalmente accreditati al conto economico
tra i proventi finanziari, a meno che non siano di importo rilevante e in
tal caso possono essere portati a riduzione del prezzo finale.
ISCRIZIONE IN BILANCIO
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Oneri accessori all’acquisto
Per oneri accessori all’acquisto si intendono quegli eventuali ed
ulteriori costi collegati con il bene da un nesso di consequenzialità, che
l’impresa deve sostenere perchè l’immobilizzazione possa essere
proficuamente utilizzata nel processo produttivo:
i costi di trasporto, di installazione, le spese notarili per la redazione
dell’atto d’acquisto, le tasse per la registrazione dell’atto, i costi di
progettazione, i costi di collaudo, eventuali dazi sulle importazioni, le
spese di montaggio e posa in opera (nell’ipotesi di immobilizzazioni
materiali);
spese di consulenza legale, finanziaria oppure di marketing, le spese
notarili, quelle di registrazione (nel caso di immobilizzazioni
immateriali e materiali).
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Costo di produzione
Nel caso di produzione interna (c.d. costruzione in economia) di
un’immobilizzazione, il “costo di produzione”:
deve obbligatoriamente comprendere tutti i costi direttamente
imputabili;
può comprendere, per la quota ragionevolmente imputabile, anche i
costi riconducibili solo in modo indiretto all’immobilizzazione e
comunque relativi al solo periodo di fabbricazione, da considerarsi
concluso a partire dal momento in cui il bene risulta oggettivamente
utilizzabile (quindi “pronto all’uso” e non “in uso”)
Non sono mai capitalizzabili i costi amministrativi e/o di vendita.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Oneri di indiretta imputazione
I costi indiretti eventualmente capitalizzabili devono identificarsi con i
costi generali di produzione:
stipendi e relativi oneri afferenti la mano d’opera indiretta e il personale
tecnico di stabilimento;
gli ammortamenti economico-tecnici dei cespiti utilizzati per la
fabbricazione dell’immobilizzazione;
i costi derivanti da manutenzioni e riparazioni dei beni impiegati per la
produzione;
i materiali di consumo utilizzati;
altre spese effettivamente sostenute nel processo produttivo
(manutenzione esterna, gas, servizi di vigilanza, etc.).
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Oneri finanziari
Possono essere patrimonializzati gli oneri finanziari sostenuti per la
fabbricazione dell’immobilizzazione, sia interna (c.d. “costruzione in
economia”) che presso terzi (c.d. produzione “su commessa”), a
condizione che:
la capitalizzazione si riferisca agli interessi passivi sostenuti per capitali
specificamente presi a prestito per l’acquisizione dell’immobilizzazione;
gli interessi capitalizzabili sono soltanto quelli maturati durante il periodo
di fabbricazione dell’immobilizzazione, inteso come il periodo che va dal
momento di esborso dei fondi fino al momento in cui l’elemento è pronto
all’uso;
il finanziamento è stato effettivamente utilizzato per la fabbricazione,
interna o presso terzi, dell’immobilizzazione.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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AMMORTAMENTO (art. 2426 c.c., comma 2)
Il costo delle immobilizzazioni il cui utilizzo è limitato nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato, in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di impiego.
Sistematicità dell’ammortamento conformità del processo di
ammortamento ad un piano prestabilito, al fine di evitare che le quote
annue possano essere accelerate o rallentate nei diversi secondo
convenienza (cc.dd. politiche di bilancio).
La predisposizione di un piano di ammortamento richiede la preventiva
definizione dei seguenti parametri:
1) valore da ammortizzare;
2) residua possibilità d’impiego;
3) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
1)Valore da ammortizzare differenza tra il costo storico
dell’immobilizzazione (d’acquisto o di produzione) e il presumibile valore
di realizzo al termine del periodo di vita utile.
2)Residua possibilità d’impiego (“vita utile”) dipende non soltanto
dalla teorica durata fisica ma anche e soprattutto dalla supposta durata
economica periodo di tempo lungo il quale si considera il cespite
idoneo a produrre benefici per l’impresa che ne dispone.
3)Criteri di ammortamento devono assicurare la sistematica
ripartizione del valore dei cespiti sulla base della presupposta vita utile:
metodo a quote costanti (preferibile);
metodo a quote decrescenti (l’impresa trae maggiore utilità nei primi
periodi d’impiego dei cespiti, a causa della progressiva diminuzione
dell’efficienza tecnica dei medesimi imputabile all’invecchiamento);
metodo a quote variabili, al variare dei volumi di produzione.
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Tutte le immobilizzazioni di proprietà dell’azienda devono essere
ammortizzate, ad eccezione dei cespiti la cui utilità non si esaurisce nel
corso del tempo (come nel caso tipico dei terreni).
Il processo di ammortamento decorre dal momento in cui il cespite è
disponibile per l’uso e non al momento dell’effettiva entrata in funzione
(pertanto pronto e non in uso), e va registrato in ogni esercizio anche nel
caso in cui l’azienda versi in condizioni di perdita.
L’ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti sottoutilizzati o
temporaneamente non utilizzati, mentre deve sospendersi per quelli che
non impiegati per un lungo periodo di tempo, obsoleti ovvero da alienare
(da riclassificarsi nell’attivo circolante).
I componenti del piano di ammortamento originario devono essere
periodicamente ricontrollati ed eventualmente modificati, a condizione
che tali modifiche siano necessarie in seguito al mutare delle strategie
aziendali ovvero delle condizioni d’impiego operativo.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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PERDITA DI VALORE (art. 2426 c.c., comma 3)
Il valore d’iscrizione in bilancio di un’immobilizzazione (cioè il suo Valore
Netto Contabile, pari al costo di acquisto/produzione al netto delle quote
di ammortamento già accumulate e delle eventuali rettifiche di valore) non
può eccedere il suo valore effettivamente recuperabile, quest’ultimo
definito come il maggiore tra:
il presumibile valore di alienazione (ammontare ricavabile dalla
vendita sul mercato, al netto degli eventuali oneri di dismissione);
il suo valore in uso in ottica di going concern valore attuale netto dei
flussi di reddito attesi in futuro dal cespite (compresi quelli derivanti
dalla vendita al termine del periodo di vita utile) normalmente il più
utilizzato nella realtà aziendale
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
Anche definibile in termini di sommatoria degli ammortamenti che in futuro si
ritiene troveranno copertura con i ricavi producibili dal cespite
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Se alla data di chiusura dell’esercizio il Valore Recuperabile
(generalmente, come anticipato, tramite l’uso) di un cespite risulta
obiettivamente e durevolmente inferiore al Valore Netto Contabile, esso
deve iscriversi in bilancio a tale minor valore.
Le cause obiettive di una perdita di valore durevole sono molteplici
(obsolescenza di prodotto, fattori concorrenziali, danneggiamenti, ecc.) e
si traducono nella riduzione dell’utilità prospettica del cespite. Invece la
sussistenza di una perdita d’esercizio, al pari del normale deperimento
dovuto all’uso, non implica l’irrecuperabilità del valore dei cespiti.
Obbligo di svalutazione sorge nel momento in cui si ritiene
obiettivamente che le future quote di ammortamento del cespite non
troveranno adeguato recupero tramite i correlati ricavi attesi dall’utilizzo
del medesimo compromissione della “capacità d’ammortamento”.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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RIPRISTINO DI VALORE
Se in un esercizio successivo a quello in cui è stata operata la
svalutazione vengono meno, in tutto o in parte, i motivi all’origine della
svalutazione medesima (ipotesi, peraltro, assai rara), il valore svalutato
non può essere mantenuto in bilancio ma deve venire ripristinato,
totalmente o parzialmente, l’ammontare di costo originario al netto delle
maggiori quote di ammortamento in precedenza non calcolate a causa
della svalutazione in altre parole è obbligatorio ripristinare quello che
sarebbe stato il Valore Netto Contabile del cespite se in precedenza non
fosse stata effettuata la svalutazione.
Il ripristino di valore non può essere effettuato con riferimento a particolari
tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali e
l’avviamento
Il ripristino di valore deve essere effettuato nella misura massima
dell’ammontare di costo originario, a nulla rilevando l’eventuale maggior
valore di mercato dell’immobilizzazione.
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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A) Acquisto dell’immobilizzazione
______________________ ____________________
Immobilizzazione a Banca 100
_____________________ ____________________
Esempi di scritture contabili
B) Svalutazione dell’immobilizzazione
______________________ ____________________
Svalutazione Immob. a Immobilizzazione 30
_____________________ ____________________
C) Ripristino di valore
______________________ ____________________
Immobilizzazione a Rivalutaz. Immob. 30
_____________________ ____________________
Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)
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Componenti delle rimanenze di magazzino
Materie prime e materie sussidiarie destinate ad incorporarsi nei
prodotti finali fabbricati dall’impresa.
Materie di consumo materiali utilizzati nel ciclo produttivo
(combustibile, ecc.), ma che non si incorporano nel prodotto finale.
Merci prodotti acquisiti dall’impresa all’esterno e destinati alla
rivendita senza ulteriori lavorazioni/trasformazioni.
Prodotti finiti beni e prodotti che hanno concluso il ciclo produttivo e
sono pronti per essere venduti sul mercato.
Valutazione rimanenze di magazzino
Semilavorati parti finite d’acquisto e/o di produzione, destinate ad
incorporarsi nel bene finale in un ulteriore fase del processo produttivo.
Prodotti in corso di lavorazione beni «intermedi» che non hanno
ancora completato il processo produttivo e destinati ad essere «finiti» nel
successivo/i esercizio/i (e quindi venduti sul mercato).
Lavori in corso su ordinazione slide 28
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Gli elementi destinati a permanere nell’impresa come investimento
duraturo sono da classificare tra le immobilizzazioni, mentre quelli
destinati ad entrare nel ciclo produttivo e/o commerciale, ma che alla
chiusura dell’esercizio non sono stati ancora consegnati ai clienti finali,
sono da classificare nell’attivo circolante tra le rimanenze.
Le rimanenze di magazzino sono infatti costi accumulati per processi
produttivi non ancora conclusi alla fine dell’esercizio, ma iniziati nello
stesso periodo o anche in quelli precedenti e che verranno recuperati
negli esercizi successivi, mediante:
realizzo “diretto” per i beni destinati alla vendita (merci, prodotti finiti);
realizzo “indiretto” per quelli che dovranno subire ulteriori
trasformazioni prima di giungere al prodotto finale (semilavorati, prodotti
in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione).
Valutazione rimanenze di magazzino
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È il passaggio del titolo di proprietà da un punto di vista sostanziale (e
non soltanto formale) a determinare l’inclusione o meno di un elemento
tra le rimanenze di magazzino ad una certa data.
L’effetto traslativo si considera avvenuto:
alla data di spedizione ovvero di consegna per i beni mobili;
alla data di stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili.
Sono comunque fatti salvi eventuali accordi difformi intervenuti tra le
parti contraenti in sede pattizia.
Valutazione rimanenze di magazzino
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CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426, comma 9)
Le rimanenze (come le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni) devono essere iscritte in bilancio al costo “storico”,
d’acquisto (per merci, materie prime, materie sussidiarie e di consumo)
ovvero di produzione (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di
lavorazione), calcolati secondo i medesimi criteri stabiliti con riferimento
alle immobilizzazioni.
Se il valore di carico in bilancio risulta superiore al valore di realizzo
(valore di mercato), è obbligatorio svalutare il magazzino fino a
concorrenza di tale minor valore.
Tale ammontare non può però essere mantenuto nei successivi bilanci se
vengono meno i motivi della precedente svalutazione, dovendo in tal caso
procedere alla rivalutazione delle giacenze fino a concorrenza, totale o
parziale, del costo originario (e mai oltre!).
Valutazione rimanenze di magazzino
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Costo d’acquisto
È rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, rilevato dal contratto
ovvero dalla fattura, al netto dell’I.V.A. (nell’ipotesi di IVA indetraibile, il
relativo ammontare si contabilizza ad incremento del costo).
Gli sconti commerciali (sconti quantità) sono portati a diretta riduzione del
prezzo d’acquisto, mentre gli sconti cassa vengono accreditati al conto
economico tra i proventi finanziari.
Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori
eventuali ed ulteriori costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene
rientri nella sua piena disponibilità (trasporti, dazi doganali,
assicurazioni, provvigioni degli agenti, imposte indirette, etc.)
Non sono invece mai imputabili gli eventuali oneri finanziari sostenuti
per l’acquisto dei beni in rimanenza.
Valutazione rimanenze di magazzino
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Costo di fabbricazione
Comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene in rimanenza (ad
es. il costo delle materie prime);
Può comprendere, per la quota ragionevolmente imputabile, anche altri
costi di natura indiretta ma comunque di competenza del periodo di
fabbricazione.
I costi di indiretta imputazione si identificano con i costi generali di
produzione (e non con i costi generali amministrativi o di vendita):
stipendi e relativi oneri concernenti la mano d’opera indiretta e il
personale tecnico di stabilimento;
gli ammortamenti economico-tecnici dei cespiti utilizzati;
i materiali di consumo utilizzati;
altre spese sostenute per la produzione (gas, vigilanza, etc.)
Valutazione rimanenze di magazzino
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Valore di mercato
Costo di sostituzione o di riproduzione (materie prime, sussidiarie e
semilavorati d’acquisto) costo al quale, in condizioni normali di
gestione, un determinato elemento presente in magazzino può essere
riacquistato o riprodotto.
Valore netto di realizzo (merci, prodotti finiti, semilavorati di produzione
e prodotti in corso di lavorazione) prezzo di vendita nell’ambito della
normale attività aziendale, al netto degli eventuali costi di completamento
e dei costi direttamente imputabili all’operazione di vendita (provvigioni,
spese di trasporto e di imballaggio).
Valutazione rimanenze di magazzino
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CONFIGURAZIONI DI COSTO (art. 2426 c.c., comma 10)
La configurazione di costo tecnicamente più corretta presupporrebbe
l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche in rimanenza dei
costi specificamente sostenuti per l’acquisto, ovvero la produzione, delle
unità medesime (valutazione a costi “specifici”).
Nel caso però di rimanenze di beni fungibili, risultando di difficile
attuabilità pratica la loro valutazione a costi specifici a causa della
plausibile entità delle scorte nonché della relativa velocità di rotazione, è
consentito calcolare il costo di tale tipologia di beni (e soltanto di questa,
dovendosi sempre impiegare il criterio del costo “specifico” con
riferimento alle rimanenze di beni infungibili) con i criteri alternativi:
Valutazione rimanenze di magazzino
25 25 25
Costo Medio Ponderato (per periodo)
Data Operazione Q.tà Prez. Unit. Importo C.m.p.
01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000
26/02
03/03
12/03
13/05
1 carico
2 carico
3 carico
4 carico
2.000
3.000
4.000
1.000
400
430
450
470
800.000
1.290.000
1.800.000
470.000
Totale 15.000 5.860.000 390,67
(Scarichi totali
dell’esercizio)
(9.000) 390,67 (3.516.030)
31/12 Rimanenze finali 6.000 2.343.970
Valutazione rimanenze di magazzino
26 26 26
Primo Entrato, Primo Uscito – FIFO (First In, First Out)
Data Operazione Q.tà Q.tà parz. Prez. unit. Importo
01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000
26/02 1 carico 2.000 400 800.000
03/03 2 carico 3.000 430 1.290.000
12/03 3 carico 4.000 450 1.800.000
09/05 (Scarico) (5.500) (5.000)
(500)
(300)
(400)
(1.500.000)
(200.000)
13/05 4 carico 1.000 470 470.000
19/10 (Scarico) (3.500) (1.500)
(2.000)
(400)
(430)
(600.000)
(860.000)
31/12 Rimanenze finali 6.000 1.000
4.000
1.000
470
450
430
470.000
1.800.000
430.000
2.700.000
Valutazione rimanenze di magazzino
27 27 27
Ultimo entrato, primo uscito – LIFO (Last In, First Out)
Data Operazione Q.tà Q.tà parz. Prez. unit. Importo
01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000
26/02 1 carico 2.000 400 800.000
03/03 2 carico 3.000 430 1.290.000
12/03 3 carico 4.000 450 1.800.000
09/05 (Scarico) (5.500) (4.000)
(1.500)
(450)
(430)
(1.800.000)
(645.000)
13/05 4 carico 1.000 470 470.000
19/10 (Scarico) (3.500) (1.000)
(1.500)
(1.000)
(470)
(430)
(400)
(470.000)
(645.000)
(400.000)
31/12 Rimanenze finali 6.000 1.000
5.000
400
300
400.000
1.500.000
1.900.000
Valutazione rimanenze di magazzino
28 28 28
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Il termine lavori in corso fa genericamente riferimento a processi
produttivi non ancora conclusi alla data di chiusura dell’esercizio,
originati da operazioni effettuate dall’impresa:
per conto proprio: prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
destinati al magazzino, oppure immobilizzazioni in corso di
realizzazione - c.d.“costruzioni in economia” - destinate ad essere
impiegate durevolmente nel processo produttivo (da iscrivere nelle voci
“Immobilizzazioni in corso e acconti” tra le immobilizzazioni materiali o
immateriali);
per conto terzi: produzioni o lavori su commessa (c.d. “su
ordinazione”), concernenti la fornitura di beni o non di serie eseguiti su
ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi
richieste. Di seguito oggetto di studio
Valutazione rimanenze di magazzino
29 29 29
Criteri di contabilizzazione (art. 2426, comma 11)
1) Criterio della commessa completata
I ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti, e quindi
imputati in bilancio, soltanto quando le opere oggetto della commessa
sono ultimate e consegnate al committente. La valutazione delle opere
non ancora completate alla fine dell’esercizio, pertanto, viene effettuata
esclusivamente sulla base dei costi di produzione fino a quel momento
sostenuti.
Dovrebbe impiegarsi soltanto con riferimento a commesse di breve
termine (tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi).
Non ottempera ai principi della competenza (contrapposizione costi-
ricavi) e della rappresentazione veritiera e corretta.
Valutazione rimanenze di magazzino
30 30 30
2) Criterio della percentuale di completamento
I ricavi e il margine di commessa vengono imputati in bilancio sulla
base dell’effettivo stato di avanzamento dell’attività produttiva.
Tale criterio, per ragioni di prudenza, deve essere impiegato soltanto a
condizione che:
• esista un contratto vincolante per le parti, che ne definisca chiaramente
le obbligazioni nonché il diritto al corrispettivo;
• sia possibile effettuare stime ragionevoli ed attendibili dei ricavi e dei
costi di commessa in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori;
• non siano presenti situazioni di aleatorietà connesse a condizioni
contrattuali o a fattori esterni.
Valutazione rimanenze di magazzino
31 31 31
Con riferimento al trattamento contabile degli elementi di bilancio
espressi in valuta estera, l’art. 2426 comma 8-bis) prevede una
differente disciplina a seconda che i citati elementi siano appostati in uno
dei seguenti raggruppamenti:
1) Attivo circolante, crediti e altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie, passività metodo del cambio a pronti
2) Altre immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie costituite
dalle sole partecipazioni valutate al costo).
Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente
32 32 32
1) Attivo circolante, Crediti e altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni,
Partecipazioni valutate con il PN iscritte tra le imm.ni, Passività.
Gli elementi contabili presenti nei citati raggruppamenti devono essere
registrati in contabilità al cambio vigente al momento di effettuazione
dell’operazione
Nell’ipotesi in cui alla data di chiusura dell’esercizio si sia verificata una
variazione del tasso di cambio originario, le citate attività e passività
devono iscriversi in bilancio sulla base del nuovo tasso.
Gli utili o le perdite presunte su cambi derivanti dall’operazione di
adeguamento del valore d’iscrizione originario al tasso vigente alla data di
chiusura dell’esercizio devono essere imputati a conto economico (oneri e
proventi finanziari: voce Utili e perdite su cambi)
Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente
33 33 33
L’eventuale utile netto su cambi (complessiva eccedenza degli utili su
cambi rispetto alle perdite su cambi) deve essere integralmente
accantonato ad una apposita riserva di patrimonio netto, non
distribuibile fino al momento dell’effettivo realizzo dell’utile medesimo
art. 2423 bis c.c. (principio della prudenza): “…si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”.
Tale riserva indistribuibile:
deve essere formata esclusivamente in sede di destinazione
dell’eventuale utile d’esercizio;
pertanto, nell’ipotesi di chiusura dell’esercizio con una perdita non si
procede alla sua costituzione e/o alimentazione;
se l’utile netto su cambi è superiore all’utile d’esercizio, quest’ultimo deve
integralmente imputarsi alla citata riserva;
pur non essendo distribuibile ai soci, la riserva è comunque disponibile
per coprire eventuali perdite d’esercizio.
Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente
34 34 34
2) Immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie costituite dalle
sole partecipazioni valutate al costo).
Devono iscriversi in bilancio al tasso di cambio in vigore al momento del
loro acquisto, ovvero a quello inferiore vigente alla data di chiusura
dell’esercizio, nella misura in cui tale riduzione possa ragionevolmente
considerarsi durevole.
L’eventuale perdita su cambi (non è prefigurabile il realizzarsi di un utile
su cambi) deve essere contabilizzata nel Conto Economico.
Nei successivi esercizi si deve ripristinare l’originario valore di bilancio
(comunque, al massimo nei limiti di quest’ultimo e mai oltre!) qualora
l’andamento del tasso di cambio inverta il proprio trend negativo.
Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente
35 35 35
I contributi/sovvenzioni costituiscono elargizioni in denaro a fondo
perduto erogate da enti pubblici o privati allo scopo di sostenere
l’economia con particolare riguardo ad alcuni settori economici e alle aree
svantaggiate del Paese.
I contributi ottenuti possono essere connessi ad oneri specificamente
individuati o possono anche essere erogati al solo scopo di aumentare
le risorse dell’impresa.
Si distinguono:
• contributi in conto esercizio se i conferimenti in denaro vengono
destinati al finanziamento di esigenze di gestione;
• contributi in conto capitale se i conferimenti destinati sono destinati al
potenziamento o ristrutturazione del patrimonio aziendale (senza
vincolo di destinazione);
• contributi in conto impianti se gli stessi sono erogati specificamente
per consentire l’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili.
Contabilizzazione dei contributi/sovvenzioni
36 36 36
I contributi in conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi
dell’azienda (in caso, ad esempio, di situazioni congiunturali negative) o
ridurre i costi sostenuti per l’attività produttiva (come nel caso, ad esempio, dei
contributi in conto interessi).
Tali contributi devono contabilizzarsi per competenza nel momento in cui
l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ragionevole
certezza in base a contratto ovvero a seguito di delibera/decreto di
liquidazione.
La corretta classificazione nelle voci del CE dipende dalla natura del
contributo:
• A5) Altri ricavi e proventi: se il contributo integra ricavi della gestione
caratteristica o delle gestioni accessorie, ovvero se riduce i relativi costi;
• C16) Altri proventi finanziari: se riduce costi di natura finanziaria (es.
interessi passivi) di competenza di esercizi precedenti;
• C17) Interessi e oneri finanziari (in detrazione): se riduce costi di natura
finanziaria (es. interessi passivi) di competenza dell’esercizio.
Contributi in conto esercizio
37 37 37
Se la certezza di erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in
cui si sono verificati i fatti cui il contributo si riferisce (ad es. fatti
eccezionali quali calamità naturali), il ricavo da contributo andrà iscritto
come sopravvenienza attiva ordinaria alla voce A5) del CE (stante
l’eliminazione nel 2016 della classe straordinaria E).
Le scritture contabili saranno (in ogni caso) le seguenti.
All’atto della liquidazione del contributo, si rileverà il credito verso l’ente
erogatore e la corrispondente variazione economica positiva:
Crediti v. Ente X a Contributi in conto esercizio (CE) 15.000
All’atto dell’accredito verrà rilevato l’incasso del contributo al netto della
ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte:
Diversi a Crediti v. Ente X 15.000
Banca 14.400
Erario c. ritenute (4%) 600
Contributi in conto esercizio
38 38 38
I contributi in conto capitale sono quelli erogati per un generico
potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura
di perdite, senza che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione
di uno specifico investimento.
In questo caso l’iscrizione in bilancio deve avvenire in base al criterio di
competenza; fino al 2015 lo stesso andava iscritto in bilancio quale
provento straordinario (sopravvenienza attiva) nella voce E20) del CE,
mentre dal 2016 la posta andrà iscritta nelle altre sezioni del CE in base
alla natura.
Contabilmente, all’atto della liquidazione del contributo e all’incasso dello
stesso, le scritture da rilevare sono le medesime già esaminate per i
contributi in conto esercizio. Diversamente da quest’ultimi, però, il
contributo in conto capitale deve essere tassato per cassa l’azienda
può scegliere la rateazione della tassazione in cinque periodi di imposta
Contributi in conto capitale
39 39 39
I contributi in conto impianti sono erogati esclusivamente per l’acquisto o
la costruzione di specifiche immobilizzazioni, materiali o immateriali,
ammortizzabili.
La relativa contabilizzazione può eseguirsi secondo 2 metodi alternativi
(con indicazione della scelta in Nota Integrativa):
• metodo indiretto: il ricavo viene iscritto alla voce A5) e rinviato per
competenza agli esercizi successivi, sull’intero periodo di vita utile e
quindi d’ammortamento, mediante l’iscrizione di risconti passivi;
• metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo
dell’immobilizzazione cui afferisce. Esso non transita dunque a CE, ma
il risultato d’esercizio è identicamente calcolato a sopra poiché
l’ammortamento del bene strumentale viene calcolato su un valore
ammortizzabile inferiore.
Contributi in conto impianti
40 40 40
Con il metodo indiretto, all’atto del ricevimento della fattura di acquisto
dell’immobilizzazione l’azienda ne rileverà (come sempre) in SP il costo
storico d’acquisto nonchè il debito/uscita di banca, procedendo poi alla
rilevazione del contributo come segue:
Crediti v. Ente a Contributi in conto impianti 000
Ammortamento dell’immobile sulla base del suo pieno costo storico;
Contributi in conto impianti a Risconti passivi 000
Con il metodo diretto, la rilevazione del contributo avverrà direttamente a
diminuzione del valore dell’immobile:
Crediti v. Ente a Impianti 000
Ammortamento dell’immobile su un costo storico ridotto;
Contributi in conto impianti
41 41 41
BILANCIO D’ESERCIZIO
Partecipazioni iscritte nelle
Immobilizzazioni finanziarie
Equity Method (facoltativo – ma
fortemente raccomandato
dall’OIC – per le partecipazioni in
società controllate o collegate)
Metodo del costo
Partecipazioni iscritte
nell’Attivo circolante Metodo del costo
Valutazione delle partecipazioni
42 42 42
Principio della “destinazione economica” (art. 2424-bis c.c.)
Gli elementi patrimoniali strumentali all’attività d’impresa, e quindi
destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti in
bilancio tra le immobilizzazioni.
Una partecipazione si caratterizza per un utilizzo durevole quando
viene mantenuta nel patrimonio aziendale a scopo di investimento
strategico (quindi stabile nel tempo) piuttosto che meramente
speculativo.
Risulta comunque sempre possibile riclassificare nell’attivo circolante una
partecipazione inizialmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel
momento in cui viene meno la sua funzione strategica.
Valutazione delle partecipazioni
43 43 43
Devono considerarsi immobilizzazioni finanziarie (presunzione relativa) le
cointeressenze in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal
terzo comma dell’art. 2359 c.c. (c.d. partecipazioni qualificate):
“Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria; (controllo “di diritto”)
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un influenza dominante nell’assemblea ordinaria; (controllo “di fatto”)
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona.
(controllo “indiretto”)
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita
un’influenza notevole; l’influenza si presume quando nell’assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
se la società ha azioni quotate in borsa”
Valutazione delle partecipazioni
44 44 44
1) METODO DEL COSTO (rettificato)
Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori,
solitamente costituiti da:
costi di intermediazione bancaria e finanziaria (commissioni, spese
bancarie, imposte di bollo, etc.);
costi per consulenze professionali (in materia contrattuale, per studi
di fattibilità, etc.).
Non possono mai considerarsi oneri accessori, e di conseguenza
non possono aggiungersi al costo d’acquisto, gli interessi passivi
ovvero gli altri oneri finanziari sostenuti dall’impresa per l’acquisto di
titoli o partecipazioni.
Valutazione delle partecipazioni
45 45 45
a) Partecipazioni immobilizzate
Considerata la destinazione economica di carattere strategico, il
valore d’iscrizione in bilancio non può venire modificato a seguito di
temporanee fluttuazioni al ribasso del relativo valore corrente.
Però, la partecipazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti
durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto deve essere
iscritta a tale minor valore.
Quest’ultimo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venute meno le ragioni della svalutazione medesima.
Il processo di ripristino deve attuarsi solo in funzione del riassorbimento,
totale o parziale, delle precedenti svalutazioni, e non può mai comportare
il superamento del costo originario.
Valutazione delle partecipazioni
46 46 46
Verifica del requisito di durevolezza della perdita
Le ragioni che inducono a ritenere durevole una perdita di valore
“…sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della
partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti
sono accertate perdite d’esercizio non episodiche o temporanee,
bensì strutturali, tali cioè da intaccare la consistenza patrimoniale
della partecipata”. (OIC n. 20)
Una perdita si considera durevole “…quando fondatamente non si
prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse
in un breve arco temporale (…); quindi, una perdita di valore è
durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve
periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi
risultati economici”
Valutazione delle partecipazioni
47 47 47
Una perdita di valore può considerarsi durevole a fronte:
per le partecipazioni immobilizzate quotate di un significativo
ribasso nel listino avente carattere di persistenza temporale,
comunque unito alla sussistenza di condizioni economico-finanziarie
strutturalmente negative in capo alla partecipata. (media delle
quotazioni su un periodo di tempo abbastanza lungo – ultimi 6
mesi);
per le partecipazioni immobilizzate non quotate si utilizzano tutte
le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di
accertare l’effettivo grado di deterioramento delle condizioni
economico-patrimoniali della partecipata (quindi allineando il valore
di carico in bilancio della partecipazione, quantomeno, al valore del
patrimonio netto della partecipata).
Valutazione delle partecipazioni
48 48 48
b) Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
Le partecipazioni non immobilizzate, alla stregua delle rimanenze di
merci, devono essere valutate al minore tra il costo d’acquisto e il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Definizione di valore di “mercato”:
partecipazioni quotate: media aritmetica delle quotazioni calcolata
su un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo, (ad es.
l’ultimo mese);
partecipazioni non quotate: si utilizzano tutte le informazioni di cui
si può venire a conoscenza allo scopo di accertare l’effettivo grado
di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della
società partecipata.
Valutazione delle partecipazioni
49 49 49
Il metodo del costo rettificato deve essere adottato esclusivamente
nei casi in cui la partecipazione costituisce un bene posseduto
dall’impresa al solo fine di percepire dividendi e/o un capital gain al
momento della rivendita.
Le partecipazioni sono infatti destinate a rimanere nel portafoglio
della partecipante (anche per lungo tempo) per soli fini reddituali e/o
speculativi, senza interesse con riguardo all’attività gestoria della
partecipata.
Però l’impiego di tale metodo (appunto fondato sulla mera
misurazione dei risultati finanziari dell’investimento) non consente di
rilevare nel bilancio della partecipante, contestualmente alla loro
formazione, eventuali aumenti e/o diminuzioni intervenuti nella
consistenza patrimoniale della società partecipata.
Valutazione delle partecipazioni
50 50 50
METODO DEL PATRIMONIO NETTO (Equity Method)
Art. 2426 c.c., comma 4 le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere
iscritte nel bilancio della partecipante in base alla frazione da
quest’ultima detenuta del patrimonio netto della partecipata, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del
bilancio consolidato nonchè quelle richieste per il rispetto degli
artt.2423 e 2424 bis (c.d. rappresentazione veritiera e corretta).
Con il Metodo del patrimonio netto la società partecipante rappresenta l’investimento effettuato nella partecipata
evidenziando, nello S.P., la quota del capitale di funzionamento di quest’ultima di propria pertinenza (adeguatamente rettificato), e nel C.E. la corrispondente quota di utili o perdite
(contestualmente al relativo verificarsi).
Metodo del Patrimonio Netto
51 51 51
Il patrimonio da prendere come riferimento quale base del calcolo ai
fini della valutazione della partecipazione è quello desunto dal
bilancio dell’impresa partecipata, redatto alla medesima data alla
quale è riferito il bilancio della partecipante, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e
2424 bis.
Se le date di redazione del bilancio delle due società sono
significativamente dissimili (oltre 3 mesi di sfasamento), la
partecipata deve provvedere alla redazione di un bilancio
intermedio riferito alla data di chiusura della partecipante.
In caso di date di chiusura del bilancio non coincidenti tra
partecipante e partecipata, sono ammessi sfasamenti temporali nella
misura massima di 3 mesi.
Metodo del Patrimonio Netto
52 52 52
FASI APPLICATIVE DEL METODO DEL P.N.
1° anno di applicazione
A) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza
della partecipante. in base alla % di cointeressenza.
B) Determinazione e successiva imputazione della differenza
(eventualmente) sussistente tra il costo d’acquisto della partecipazione
e il valore contabile del patrimonio netto della partecipata.
Anni successivi al 1°
C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata.
D) Determinazione della frazione di P.N. di pertinenza della partecipante.
E) Adeguamento del valore della partecipazione Metodo “Reddituale”
Metodo “Patrimoniale”
Metodo del Patrimonio Netto
53 53 53
B) Determinazione e imputazione della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore contabile del patrimonio netto della partecipata.
Art. 2426 c.c., comma 4.
Quando una partecipazione è iscritta per la prima volta con il Metodo
del Patrimonio Netto, l’eventuale maggior valore del costo d’acquisto
della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione del
patrimonio netto contabile della partecipata può essere mantenuto
nell’attivo dello S.P., sempre nell’alveo della voce “Partecipazioni”, se
adeguatamente motivato nella Nota Integrativa.
Tale differenza, per la parte attribuibile all’avviamento e/o ai beni
ammortizzabili, deve essere ammortizzata.
MAGGIOR COSTO =
COSTO DI ACQUISTO PARTECIP. – VALORE CONTABILE DEL P.N.
Metodo del Patrimonio Netto
54 54 54
La verifica di un costo d’acquisto della partecipazione maggiore del
valore contabile della corrispondente frazione del patrimonio netto della
partecipata è di frequente accadimento.
Infatti, in fase di determinazione del prezzo d’acquisto di una
partecipazione le parti contraenti tengono conto (specie nel caso di
trasferimento di quote partecipative rilevanti – ipotesi di controllo o di
collegamento) di eventuali plusvalori sui beni della partecipata, di
eventuali elementi patrimoniali materiali o immateriali e/o di un
eventuale valore d’avviamento che, in un sistema contabile a costi
storici, potrebbero non trovare evidenza (o comunque non in termini
congrui) nel bilancio d’esercizio della partecipata.
Il costo d’acquisto della partecipazione riflette considerazioni di carattere economico, mentre il valore del patrimonio netto della partecipata desumibile dal relativo bilancio si fonda
esclusivamente su parametri contabili.
Metodo del Patrimonio Netto
55 55 55
Gli amministratori della partecipante allocano idealmente la
differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e corrispondente
valore contabile del P.N. della partecipata sulle attività (in aumento) e
passività (in diminuzione) di quest’ultima, presenti o meno nel relativo
bilancio, fino a capienza della differenza medesima e comunque nei
limiti dei valori correnti delle attività e passività medesime.
Se tale preliminare operazione attributiva non risulta sufficiente per
allocare l’intero ammontare differenziale (in quanto eccedente i valori
correnti delle attività e passività della partecipata) il valore residuo
potrebbe considerarsi, in tutto o in parte, un “avviamento”, se e nella
misura in cui trovi motivazione in una capacità reddituale
extracongrua della partecipata.
L’eventuale residuo ammontare, non ulteriormente allocabile, deriva
da un “cattivo affare” sopportato dalla partecipante, e come tale
costituisce un costo di competenza dell’esercizio d’acquisto.
Metodo del Patrimonio Netto
56 56 56
La valutazione a valori correnti delle attività e passività della partecipata osserva i seguenti criteri:
Titoli e partecipazioni negoziabili valore netto di realizzo.
Crediti valore attuale dell’ammontare da incassare.
Magazzino prezzo di vendita stimato per i prodotti finiti, al netto dei
costi di completamento e di vendita; costo di sostituzione
per le materie prime e le merci;
Beni ammortizzabili valore di mercato o costo di sostituzione per i
beni usati; valore netto di realizzo per quelli
destinati alla vendita.
Passività e debiti diversi ammontare che permetterà alla società di
far fronte agli impegni.
Metodo del Patrimonio Netto
57 57 57
Sono gli amministratori della partecipante ad effettuare la stima dei
valori correnti delle attività e passività della partecipata, dato che la
Legge non prevede la nomina di un perito indipendente.
In ogni caso, i suddetti ammontari devono riflettere i reali valori di
mercato e devono trovare spiegazione nella Nota Integrativa al
bilancio della partecipante.
Precisazione
I nuovi elementi dell’attivo ovvero i maggiori valori delle attività
già esistenti devono essere sottoposti ai medesimi trattamenti contabili degli elementi cui si riferiscono.
(Es.: l’avviamento evidenziato ex novo dovrà essere ammortizzato in 5
anni; se parte della differenza viene imputata ad incremento del valore
di un fabbricato, tale ammontare dovrà essere ammortizzato in
relazione alla vita utile di quest’ultimo.)
Metodo del Patrimonio Netto
58 58 58
L’investimento deve essere esposto nel bilancio della partecipante in un ammontare unico l’evidenziazione dei plusvalori sui beni della partecipata e/o di eventuali nuove attività
deve infatti avvenire extracontabilmente.
Parallelamente, l’ammortamento di tali valori non appare nel bilancio della partecipante se non indirettamente, come rettifica
del risultato di esercizio della partecipata.
Quest’ultimo, infatti, una volta rettificato è portato in aumento o in diminuzione del complessivo valore d’iscrizione della partecipazione. (vedere punti C, D).
Metodo del Patrimonio Netto
59 59 59
C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della
partecipata.
Per applicare correttamente il metodo del P.N. è necessario, al
momento della predisposizione del bilancio della partecipante,
apportare delle rettifiche extracontabili (in aumento o in diminuzione)
al risultato d’esercizio della partecipata.
Il valore della partecipazione, originariamente iscritto nel bilancio
della partecipante al costo d’acquisto, deve essere aumentato o
diminuito per un ammontare pari agli utili o alle perdite
(opportunamente rettificati) conseguiti dalla partecipata, in
proporzione alla percentuale di cointeressenza.
Gli utili o le perdite di pertinenza della partecipante, quindi, sono
rettificati extracontabilmente prima di essere portati,
rispettivamente, ad aumento o diminuzione del valore della
partecipazione
Metodo del Patrimonio Netto
60 60 60
1) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, derivanti da
operazioni intercorse esclusivamente tra partecipante e partecipata
(il principio della prudenza vieta infatti il riconoscimento di utili non
realizzati rettifica di consolidamento).
Rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata
2) Rettifiche derivanti dall’uniformazione da parte della partecipata ai
criteri contabili adottati dalla partecipante in sede di bilancio
rettifica di consolidamento.
3) Rettifiche per sanare l’eventuale mancata applicazione di norme di
legge o di corretti principi contabili da parte della partecipata nel
proprio bilancio rispetto degli artt.2423 e 2424 bis.
Metodo del Patrimonio Netto
61 61 61
4) Rettifiche (in diminuzione) per tenere conto dell’ammortamento della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore della quota di patrimonio netto contabile della partecipata,
qualora tale differenza sia imputabile (extracontabilmente) a beni ammortizzabili della partecipata o ad avviamento (vedere
punto B).
È infatti necessario rettificare il risultato d’esercizio della partecipata
per le quote di ammortamento che la medesima avrebbe calcolato
se avesse iscritto in bilancio i valori dell’attivo effettivamente
concordati in sede di negoziazione della partecipazione.
Metodo del Patrimonio Netto
62 62 62
D) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di
pertinenza della partecipante.
Le variazioni del P.N. della partecipata riflettono, normalmente, gli utili
e/o le perdite d’esercizio della medesima.
Per applicare correttamente il metodo in esame, pertanto, il valore
contabile della partecipazione deve essere modificato in funzione del
risultato d’esercizio della partecipata, all’uopo opportunamente
rettificato secondo quanto previsto al precedente punto C.
Peraltro, il costo originario d’acquisto della partecipazione deve
essere aumentato o diminuito in funzione, oltre che del risultato d’esercizio rettificato, anche di eventuali movimenti di capitale che abbiano interessato la partecipata medesima:
Metodo del Patrimonio Netto
63 63 63
gli aumenti di capitale sociale della partecipata, se sottoscritti dalla
partecipante, aumentano il valore della partecipazione;
i rimborsi di capitale comportano una riduzione del patrimonio netto se
coinvolgono la partecipante;
i versamenti a copertura di perdite comportano un aumento del valore
della partecipazione, se in precedenza era stata svalutata per tenere
conto dei risultati negativi;
gli aumenti gratuiti di capitale, invece, non comportano variazioni del
patrimonio netto e quindi non danno luogo a contabilizzazione.
La determinazione della frazione di P.N. della partecipata di
pertinenza della partecipante verrà poi calcolata, specularmente al
punto A, in base alla % di cointeressenza detenuta da
quest’ultima.
Metodo del Patrimonio Netto
64 64 64
E) Adeguamento del valore della partecipazione nel bilancio
della partecipante.
Dal confronto tra il valore contabile della partecipazione e la quota
di pertinenza del patrimonio netto della partecipata (determinato
sulla base dei precedenti punti C e D) emergono normalmente delle
differenze, denominate plusvalenze o minusvalenze, che possono
essere contabilizzate nel bilancio della partecipante con 2 metodi
alternativi:
1) Trattamento contabile preferito (benchmark): metodo del
Patrimonio Netto Integrale unico consentito dagli Ias/Ifrs
2) Trattamento contabile alternativo consentito: metodo del Patrimonio
Netto con rappresentazione solo patrimoniale non oggetto di
studio nel presente insegnamento
Metodo del Patrimonio Netto
65 65 65
1) Metodo del Patrimonio Netto Integrale
Tale metodologia consente di fornire una migliore informazione sulla
effettiva situazione patrimoniale ed economica della partecipata, ed il
suo utilizzo è pertanto raccomandato dall’OIC.
Secondo tale metodo il risultato economico d’esercizio della partecipata, opportunamente rettificato sub C, viene imputato al
Conto Economico della partecipante secondo il principio della
competenza temporale quindi, nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.
Come contropartita di tale appostazione, il valore della partecipazione iscritto nell’attivo di bilancio della partecipante (tra le “Immob. finanziarie”) deve essere variato per un pari importo.
Metodo del Patrimonio Netto
66 66 66
Le differenze positive (plusvalenze) devono essere appostate
nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di
partecipazioni” del C.E. della partecipante, e in contropartita portate ad incremento della voce “Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni” tra le attività dello S.P.
Ovviamente, possono presentarsi situazioni in cui il risultato positivo
della partecipata (adeguatamente rettificato), assorbito per
competenza nel bilancio della controllante, modifica il risultato proprio
di quest’ultima:
a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante
b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante
c) Plusvalenza + utile di esercizio proprio della partecipante
Metodo del Patrimonio Netto
67 67 67
a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante
Nel caso in esame, il residuo positivo deve obbligatoriamente
venire iscritta nel bilancio della partecipante in una Riserva non
distribuibile (art. 2426 c.c., n. 4), da impiegarsi esclusivamente a copertura di eventuali perdite passate ovvero future della partecipante.
(Ovviamente, tale appostazione deve effettuarsi dopo aver destinato, se
del caso, il 5% dell’utile finale a Riserva legale, così come disposto
dall’art. 2430 c.c.).
La ratio di tale obbligo è da ricercarsi nel disposto dell’art. 2423-bis
c.c., n. 2, secondo cui possono iscriversi in bilancio esclusivamente
gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e
non anche quelli meramente “sperati” (c.d. “utili di carta”).
Metodo del Patrimonio Netto
68 68 68
La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore
della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un
medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di
attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.
Dato però che la plusvalenza di € 10.000 è stata parzialmente assorbita
dalla perdita propria della partecipante, in sede di approvazione del
bilancio è obbligatorio accantonare l’utile finale di € 2.000 ad una riserva
non distribuibile.
Esempio:
Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000
Risultato d’esercizio (proprio) partecipante - 8.000
Plusvalenza da partecipazione 10.000
Utile d’esercizio (finale) partecipante 2.000
Metodo del Patrimonio Netto
69 69 69
Rilevazione della plusvalenza
______________________ ____________________
Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000
_____________________ ____________________
Scritture contabili della partecipante
Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del
bilancio)
______________________ ____________________
Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 2.000
_____________________ ____________________
Metodo del Patrimonio Netto
70 70 70
b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante
Nel caso di plusvalenza interamente assorbita dalla perdita d’esercizio propria della partecipante:
non vi è l’obbligo di iscrivere una riserva non distribuibile nel bilancio della partecipante;
permane l’obbligo di contabilizzare la plusvalenza nel C.E. della
partecipante e, in contropartita, un eguale incremento del valore della partecipazione nello S.P.
Infatti, dato che il risultato finale della partecipante è una perdita non si
corre il rischio di distribuire utili non effettivamente realizzati derivanti da
plusvalenze “di carta”.
Metodo del Patrimonio Netto
71 71 71
c) Plusvalenza sulla partecipazione + utile proprio della partecipante
Nel caso la plusvalenza derivante dall’applicazione del metodo del P.N vada ad aggiungersi ad un utile proprio della partecipante, è necessario iscrivere una riserva non distribuibile (in sede di
approvazione del bilancio della partecipante) per un ammontare esattamente pari alla plusvalenza medesima.
Similmente al caso a), infatti, se la partecipante distribuisse ai propri soci
anche la parte dell’utile finale imputabile esclusivamente alla plusvalenza
“di carta” prodotta dal metodo del P.N., ciò comporterebbe la violazione
del citato art. 2423-bis c.c., n. 2.
Metodo del Patrimonio Netto
72 72 72
Esempio:
Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000
Risultato d’esercizio (proprio) partecipante 4.000
Plusvalenza da partecipazione 10.000
Utile d’esercizio (finale) partecipante 14.000
La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore
della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un
medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di
attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.
L’utile finale della partecipante, però, pari a € 14.000, non è interamente
distribuibile: la parte di tale utile corrispondente alla plusvalenza da
metodo del P.N. (€ 10.000) deve infatti essere accantonata
dall’assemblea ad una Riserva non distribuibile.
Metodo del Patrimonio Netto
73 73 73
Scritture contabili della partecipante
Rilevazione della plusvalenza
______________________ ____________________
Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000
_____________________ ____________________
Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del
bilancio)
______________________ ____________________
Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 10.000
_____________________ ____________________
Metodo del Patrimonio Netto
74 74 74
Più specificamente, le differenze negative (minusvalenze) devono essere appostate nella voce “Rettifiche di valore di attività
finanziarie: “svalutazioni di partecipazioni” del C.E., e in contropartita portate in deduzione della voce “Immobilizzazioni
finanziarie: partecipazioni”.
Se dalla valutazione della partecipazione con il Metodo del P.N.
emerge una minusvalenza (a causa di una perdita sostenuta dalla
partecipata, propria ovvero derivante dalle rettifiche imputate al
risultato d’esercizio della partecipata), questa va imputata al C.E.
della partecipante e, in contropartita, a riduzione della voce
“Partecipazioni” dello S.P.
Metodo del Patrimonio Netto
75 75 75
Scritture contabili della partecipante
Rilevazione della minusvalenza
______________________ ____________________
Svalutaz. Partecipaz. a Partecipazione XXX
_____________________ ____________________
Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato
degli utili accantonati dalla partecipante in una Riserva non
distribuibile, l’iscrizione della perdita attuale nel sistema contabile della
partecipante rende distribuibile per un eguale ammontare la citata
Riserva: ______________________ ____________________
Riserva non distrib. a Riserva libera XXX
_____________________ ____________________
Metodo del Patrimonio Netto
76 76 76
Secondo il Metodo Integrale, i risultati della partecipata devono
trovare traduzione nel C.E. della partecipante secondo il principio
della competenza economica, e quindi nello stesso esercizio al quale
il risultato si riferisce.
Di conseguenza, al momento della distribuzione dei dividendi da parte della partecipata, questi non possono essere nuovamente
imputati al C.E. della partecipante all’atto dell’incasso (per non generare una evidente duplicazione), ma piuttosto dovranno contabilizzarsi in bilancio a riduzione del valore della partecipazione.
Contemporaneamente, una quota della riserva non distribuibile
equivalente al dividendo distribuito potrà essere riclassificata tra le riserve distribuibili.
* * *
Metodo del Patrimonio Netto
77 77 77
Scritture contabili della partecipante
Ipotesi:
1) L’utile d’esercizio della partecipante – anno x - deriva esclusivamente
dalla plusvalenza realizzata applicando il metodo del P.N.
2) La partecipata distribuisce nell’anno x+1 un dividendo di € 30.
Rilevazione della plusvalenza (anno x)
______________________ ____________________
Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 100
_____________________ ____________________
Iscrizione di una Riserva non distribuibile (anno x + 1 – app.ne
del bil.)
______________________ ____________________
Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 100
_____________________ ____________________
Metodo del Patrimonio Netto
78 78 78
Incasso del dividendo (anno x + 1)
______________________ ____________________
Banca a Partecipazione 30
_____________________ ____________________
Riclassificazione di una parte della RND (anno x + 1)
______________________ ____________________
Riserva non distrib. a Riserva libera 30
_____________________ ____________________
Scritture contabili della partecipante
Metodo del Patrimonio Netto
79 79 79
Valore della partecipazione negativo
In presenza di ripetute perdite subite nei diversi esercizi dalla
partecipata, è possibile che il valore del patrimonio netto risulti essere
nullo o addirittura negativo.
In tali casi, la corretta applicazione del metodo del P.N. richiede una congrua svalutazione, nel bilancio della partecipante, del valore della partecipazione fino, se necessario, al suo completo
azzeramento (in ipotesi di valore del patrimonio netto nullo ovvero negativo).
Le ulteriori perdite della partecipata non devono essere stanziate nel
bilancio della partecipante se però esistono obblighi formali che
impegnano quest’ultima a farsi carico di tali andamenti sfavorevoli (o
anche una mera volontà), allora il valore di bilancio della partecipazione
assumerà segno negativo e verrà esposto in uno specifico fondo del
passivo dello S.P.
Metodo del Patrimonio Netto
80 80 80
ESERCIZIO RIEPILOGATIVO
Anno X
• Acquisto di una partecipazione del 100% nella società Pinco. L’acquisto
avviene in prossimità della fine dell’esercizio.
• Patrimonio netto della Pinco alla data d’acquisto: € 200.000
• Costo d’acquisto della partecipazione: € 240.000
• La differenza di € 40.000 viene attribuita in parte ad avviamento (€ 10.000, da
ammortizzarsi in 5 anni) e in parte a beni ammortizzabili (€ 30.000, da
ammortizzarsi in 10 anni).
Anno X + 1
• La partecipata registra una perdita di € 20.000
• L’ammortamento del valore d’avviamento ammonta a € 2.000
• L’ammortamento del maggior valore dei beni ammortizzabili è pari a € 3.000
Metodo del Patrimonio Netto
81 81 81
Anno X + 2
• La partecipata consegue un utile di € 58.000
• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e
all’avviamento rimangono inalterati.
Anno X + 3
• La partecipata distribuisce dividendi per € 24.000 (relativi all’utile di € 58.000
realizzato nell’esercizio x + 2)
• La partecipata consegue un utile di € 35.000
• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e
all’avviamento rimangono inalterati.
Si supponga, inoltre, che il risultato proprio della partecipante nei 4 esercizi
considerati sia costantemente pari a zero.
Metodo del Patrimonio Netto
82 82 82
Metodo del Patrimonio Netto Integrale
Anno X ______________________ ____________________
Partecipazioni a Banca 240.000
_____________________ ____________________
Anno X + 1
Valore di libro della partecipazione 240.000
Perdita d’esercizio partecipata - 20.000
Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000
Ammortamento avviamento - 2.000
______________________ ____________________
Svalutazione partecipaz. a Partecipazioni 25.000
Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 1): 215.000
Metodo del Patrimonio Netto
83 83 83
Anno X + 2
Valore di libro della partecipazione 215.000
Utile d’esercizio partecipata 58.000
Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000
Ammortamento avviamento - 2.000
Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 2): 268.000
______________________ ____________________
Partecipazioni a Rivalutazione partecip. 53.000
_____________________ ____________________
Metodo del Patrimonio Netto
84 84 84
Anno X + 3
# Durante l’anno x+3 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+2): ___________________ ___________________
Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 53.000
_____________________ ____________________
# Durante l’anno x+4 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+3): Valore di libro della partecipazione 268.000
Dividendi - 24.000
Utile d’esercizio partecipata 35.000
Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000
Ammortamento avviamento - 2.000
Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 3): 274.000
Metodo del Patrimonio Netto
85 85 85
______________________ ____________________
Banca a Partecipazioni 24.000
_____________________ ____________________
______________________ ____________________
Riserva non distrib. a Riserva libera 24.000
_____________________ ____________________
______________________ ____________________
Partecipazioni a Rivalutazione partecipaz. 30.000
_____________________ ____________________
(Incasso dividendi)
Metodo del Patrimonio Netto
86 86 86
CONCLUSIONI
L’impiego del Metodo del P.N. è auspicabile quando l’investitore
esercita una influenza significativa sulla gestione e sulle scelte
strategiche della partecipata, e quando tale investimento non ha
natura temporanea.
L’applicazione di tale metodo attua un vero e proprio consolidamento
sintetico della partecipazione, producendo gli stessi effetti sul bilancio
della partecipante (in particolare, sul patrimonio netto e sul risultato
d’esercizio) che si avrebbero in caso di redazione del bilancio
consolidato.
A differenza del Costo storico rettificato, il metodo in esame consente di rilevare secondo il principio della competenza gli
aumenti e le diminuzioni patrimoniali subite dalla partecipata.
Metodo del Patrimonio Netto
87 87 87
Il Metodo del costo storico, infatti, non consente di rilevare nel
bilancio della partecipante i risultati d’esercizio positivi conseguiti dalla
partecipata, ma esclusivamente quelli negativi se qualificabili come
durevoli: il principio della Prudenza, pertanto, prevale su quello della
Competenza e su quello della Rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.
Il Criterio del costo, in altre parole, non consente di seguire la
dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica
della consistenza patrimoniale della partecipata, evidenziando un
valore assolutamente svincolato dall’andamento della gestione.
Il Metodo del P.N., invece, consente di riconoscere, contestualmente
alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle
consistenze patrimoniali della partecipata, per rilevarli nel bilancio
della partecipante (ovviamente in proporzione alla percentuale di
cointeressenza) secondo il principio della competenza.
Metodo del Patrimonio Netto