1 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Diritto Tributario PARTE SPECIALE Anno accademico 2013/14 Programma 9 CFU Riassunto di “istituzioni di diritto tributario: parte speciale” di Francesco Tesauro Integrati con gli appunti presi a lezione A cura di Ilaria Tranquillo
62
Embed
Diritto tributario: appunti parte special - · PDF fileDiritto tributario 2013/14 Parte speciale Diritto Tributario ... di Francesco Tesauro Integrati con gli appunti presi a lezione
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Diritto Tributario
PARTE SPECIALE
Anno accademico 2013/14
Programma 9 CFU
Riassunto di “istituzioni di diritto tributario: parte speciale”
di Francesco Tesauro
Integrati con gli appunti presi a lezione
A cura di Ilaria Tranquillo
2 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Le imposte sul reddito: caratteri
generali
Il sistema di tassazione dei redditi si compone di due imposte, l’irpef che colpisce le
persone fisiche e l’ires che colpisce i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone
giuridiche e altri enti). In tal modo tutti i soggetti titolari di rapporti giuridici a contenuto
patrimoniale possono essere debitori di imposta (salvo i soggetti che optrano per la
trasparenza fiscale)
I soggetti passivi, ovvero i debitori dell’obbligazione tributari(sostanziali) sono
IRPEF: tutte le persone fisiche e i soggetti che rientrano nei casi di
trasparenza fiscale (soci di società di persone, ecc)
IRES: colpisce la società di capitali e i soggetti collettivi in genere. I
soggetti passivi sono classificati in 5 gruppi dall’airticolo 73 dei tuir:
1) Società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione
residenti fiscalmente in Italia
2) Altri enti collettivi aventi come oggetto principale lo
svolgimento di attività commerciale fiscalmente residenti in
Italia: vi rientrano i trust.
3) Enti non commerciali, residenti fiscalmente in Italia. La loro
attività principale non è commerciale ma istituzionale: ad
esempio l’università ha come attività principale la didattica e
la ricerca. L’attività istituzionale è fiscalmente irrilevante e non
da luogo a reddito tassabile. Per questo non vale la regola di
attrazione al reddito di impresa e il reddito mantiene la sua
natura. Solo quello proveniente da attività non fiscalmente
irrilevanti verrà tassato
4) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia: sono quei soggetti
che non hanno la residenza fiscale in Italia. In questa
categoria rientrano sia enti commerciali che non commerciali,
sia società di persone che di capitali
È inoltre soggetto passivo ires qualunque altra organizzazione
non appartenente alla categorie precedentemente
elencate, che realizzi in modo unitario ed autonomo il
presupposto di imposta (supersoggetti passivi).Non rientrano
in questa categoria ne la famiglia ne il gruppo di società:
sono titolari di redditi il cui possesso non si manifesta in via
uniforme.
(p 19 appunti)
LA RESIDENZA FISCALE Distinguiamo tra
Soggetti residenti fiscalmente in Italia: Un ente è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha
sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto della sua attività principale nel territorio dello
stato.
Disciplina unitaria nella
determinazione
dell’imponibile: tutti i ricavi
sono considerati reddito di
impresa attrazione al
reddito di impresa
Un soggetto è fiscalmente
residente in Italia se per la
maggior parte del periodo
di imposta ha sede legale,
dell’amministrazione o
l’oggetto della sua attività
principale nel territorio dello
stato
3 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Un soggetto è residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta è iscritto
all’anagrafe della popolazione residente o ha nello stato il domicilio o la residenza ai sensi del
codice civile. Per contrastare fittizi trasferimenti di residenza in paradisi fiscali si considerano
residenti in Italia i soggetti cancellati dalle anagrafi e emigrati in stati a regime fiscale
privilegiato: è onere del soggetto provare che a seguito del trasferimento non ha conservato
in Italia né la dimora abituale, né il centro dei suoi affari e interessi.
sono tassati in Italia tutti i redditi del soggetto, ovunque prodotti
Soggetti non residenti fiscalmente in Italia
sono tassati in Italia i redditi prodotti in Italia
Si stabiliscono criteri di collegamento che fissano quale legame oggettivo debba essere
considerato per determinare i redditi prodotti in Italia
Tipo di reddito criterio
Reddito di
impresa
Stabile organizzazione: si considera prodotto in Italia il reddito mediante una
stabile organizzazione, ovvero una base fissa di affari tramite cui l’impresa
esercita la sua attività. L’esercizio dell’attività di impresa di per sé non è
sufficiente. La stabile organizzazione può essere
- materiale: una succursale, un ufficio, un cantiere
- personale: soggetto che agisce per conto dell’impresa non residente,
concludendo contratti che impegnano quest’ultima.
In questo ambito vanno tassati gli utili che la stabile organizzazione avrebbe
prodotto se fosse un’entità indipendente, distinta e separata dalla casa
madre. Sono deducibili le spese anche generali sostenute nello stato e
altrove. Si suggerisce di imputare una quota di spese proporzionalmente
corrispondente al rapporto tra fatturato della casa madre e fatturato della
stabile organizzazione
Reddito di lavoro
autonomo
Svolgimento dell’attività in Italia: il reddito prodotto in Italia è tassato perché
frutto di un’attività svolta in Italia
Reddito di
capitali
Corrisposti da soggetti residenti in Italia o da una stabile organizzazione qui
residente
Reddito di lavoro
dipendente
Svolgimento dell’attività in Italia: attività svolta nello stato italiano
Reddito fondiario Localizzazione dell’immobile in Italia
Redditi diversi Derivano da beni qui localizzati o da plusvalenze derivanti da partecipazioni
in società residenti.
Per evitare la doppia imposizione, dato che il soggetto non residente è tassata sia dal Fisco
italiano che dal Fisco del paese di origine e viceversa l’Italiano all’estero è tassato sia in loco
per il reddito prodotto fuori dai confini che in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti (anche
all’estero), sono stati ideati due strumenti:
1) Convenzioni contro le doppie imposizioni: trattati bilaterali stipulati tra stati. Possono
prevedere criteri di collegamento diversi che prevalgono sulla normativa nazionale.
2) Istituti interni: viene riconosciuto un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
Presunzione legale di residenza fiscale in italia: si presumono salvo prova contraria residenti
in Italia le società che sono controllate da soggetti residenti nel territorio dello stato, sono
amministrate da un organo di gestione composto per la maggior parte da consiglieri
residenti nel territorio dello stato. estero vestizioni (sentenza D&G, fatta nella parte
generale a lezione)
LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA Esistono soggetti fiscalmente trasparenti, ovvero il cui reddito non è tassato in capo loro
ma imputato per la tassazione a altri soggetti. La trasparenza consiste infatti nell’imputare
il reddito della società ai soci: la partecipata non è tassata perché il suo risultato fiscale è
4 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
imputato ai soci. Anche le perdite sono immediatamente utilizzabili a compensazione dei
redditi del socio. Questo regime elimina la doppia tassazione dei redditi.
Società di persone: i redditi prodotti dalla società sono imputati ai soci come redditi di
partecipazione in base alla loro quota di partecipazione, a prescindere dalla loro
distribuzione. Sono assoggettati a irpef o ires insieme agli altri redditi del soggetto passivo.
La società è uno schermo trasparente, assoggettata solo agli obblighi formali di tenuta
della contabilità e di dichiarazione (strumentali per la determinazione dell’imponibile e
dell’imposta) ma non di liquidazione e versamento dell’imposta che ricadono in capo ai
soci. Anche le perdite sono ripartite tra i soci alla stessa maniera: se l’ammontare della
perdita supera i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta gli anni successivi (non
oltre il 5).
Sono fiscalmente assimilate in questo ambito alle società di persone gli studi professionali
associati (associazioni costituite da persone fisiche per lo svolgimento in forma associata
della professione) , le società di armamento e le società semplici. Quest’ultime non
producono redditi di impresa ma singoli redditi appartenenti a una delle categorie
(fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi); inoltre sempre in questo caso alcuni
costi sono deducibili dall’imponibile o detraibili dall’imposta dovuta dai soci.
Anche le associazioni professionali presentano alcune peculiarità: il reddito
dell’associazione è reddito di lavoro autonomo, determinato secondo il principio di cassa
(quando viene incassato non quando viene distribuito). I compensi percepiti
dall’associazione sono soggetti a ritenuta di acconto poi imputata agli associati nella
stessa proporzione con cui si attribuiscono i compensi.
Impresa famigliare: ai collaboratori viene attribuito una quota del reddito proporzionale al
lavoro svolto non superiore al 49% del reddito complessivo prodotto. Il 51% è imputato
all’imprenditore. Tale limite ha lo scopo di evitare manovre di splitting volte a eludere la
progressività. Non vi è in questo caso reddito di impresa ma netta separazione tra i redditi
imputati: solo la quota imputata all’imprenditore è qualificata come reddito di impresa. I
collaboratori in ogni caso non partecipano alle perdite.
Società di capitali: Dal 2004 anche le società di capitali possono optare per il regime di
trasparenza. Distinguiamo due ipotesi:
a) Regime ordinario: società di capitali delle quali sono socie altre società di capitali.
È un opzione che deve essere esplicitamente espressa, ha effetto per 3 esercizi e
non può essere revocata. La partecipazione dei soci deve essere compresa tra il
10 e il 50% (oltre abbiamo il consolidato). Inapplicabilità: redditi di un socio
sottoposti ad aliquota ridotta, adesione al consolidato (p 152-153),
assoggettamento della partecipata a procedura concorsuale. (altro p 153-154).
Le perdite e gli utili sono imputati in proporzione alla quota di partecipazione ed
entro il limine del patrimonio netto della partecipata. Le perdite anteriori
all’esercizio dell’opzione possono essere utilizzati a compensazione dei redditi della
partecipata. L’imputazione di utili e perdite si riflette sul valore fiscale della
partecipazione imponibile (p 155). La partecipante resta garante, in regime di
solidarietà dipendente, per i soci per i redditi a essa riferiti in caso di omessa,
infedele o incompleta dichiarazione.
b) Regime speciale per le piccole srl: il regime può essere adottato se sussistono 3
condizioni: volume dei ricavi non superiore alla soglia per l’applicazione degli studi
di settore, soci persone fisiche, al massimo 10, società non assoggettata a
consolidato o procedure concorsuali. Se non si opta per la trasparenza il reddito è
tassato prima in capo alla società e poi in capo al socio (altro p 157-158
5 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Applicazione ai fini antielusivi nella tassazione delle CFC (controller foreign companies): le
controllate estere sono tassate in regime di trasparenza fiscale, ovvero imputando il
reddito prodotto alla controllante Italiana quando esse sono localizzate in uno stato
paradiso fiscale. Si può richiedere interpello disapplicativo dando prova della reale
attività economica svolta nel paese estero (si dimostra che non è solo un aggiramento ai
fini di sottrarre materia imponibile). Applicata la trasparenza, se il reddito viene rimpatriato
si tiene conto della tassazione già applicata.
6 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
L’IRPEF
PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI “REDDITO”
Presupposto di imposta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (anche dei
soggetti IRES) è il possesso dei redditi in denaro o in natura
tuttavia nel testo unico non troviamo una definizione di reddito generale: vi è la
definizione delle singole categorie reddituali.
Consideriamo reddito la ricchezza novella e non mere reintegrazioni patrimoniali
(esempio: pensioni di guerra). Non sono reddito le entrate patrimoniali: è reddito ciò che
costituisce un incremento del patrimonio sia i proventi effettivi che l’utilità derivanti
dall’uso del bene (reddito catastale imputato per la prima casa), non mere reintegrazioni.
Sono tassabili però i proventi conseguiti in sostituzione di reddito imponibile: sono quindi
tassabili le pensioni di vecchiaia e anzianità percepite al terminare del rapporto di
lavoro,non lo sono le pensioni risarcitorie come le pensioni di guerra
Le nozioni di reddito tassabile sono 3:
1. Reddito come prodotto: un’entrata ha natura di reddito se deriva da una fonte
produttiva. Questo è il concetto largamente adottato dal nostro sistema impositivo,
salvo qualche eccezione in cui si considera reddito entrata. Il reddito deve avere
come causa un titolo giuridico di natura onerosa: sono esclusi i proventi ricevuti a
titolo gratuito come donazioni e eredità ai fini dell’applicazione dell’IRPEF.
2. Reddito come entrata: qualsiasi entrata è considerata reddito. Questo principio si
applica
a. Reddito di impresa: qualunque entrata concorre a
formare l’imponibile
b. Reddito di lavoro dipendente: qualsiasi entrata
riconducibile al rapporto di lavoro è tassabile
c. Redditi diversi: le vincite e i premi sono entrate, non sono
reddito prodotto ma son comunque tassate
3. Reddito come consumo: è reddito tassabile la quota destinata al consumo.
Questa terza definizione più stretta non trova applicazione concreta.
REDDITI IN NATURA: i redditi in natura possono essere costituiti da beni o servizi e sono
tassabili in base al loro valore normale, ovvero al corrispettivo mediamente pagato per
ottenere il bene/servizio in condizioni concorrenziali nel tempo e luogo in cui è stato
acquistato/prestato. ad esempio fringe benefit destinati ai lavoratori dipendenti
I redditi sono suddivisi in sei categorie: a ciascuna di essere corrispondono una diversa
metodologia di determinazione dell’imponibile e regole formali diverse. Il concetto di
possesso di reddito varia a seconda delle diverse categorie: bisogna specificare qual è
l’accadimento che lo rende tassabile. Alcuni redditi sono tassati quando percepiti
secondo il principio di cassa, altri sono tassabili nel momento in cui giungono a
maturazione, sono tassati per competenza. Il possesso in questo secondo caso è riferito
alla fonte reddituale, ad esempio l’immobile o l’impresa. Il reddito è tassato al netto dei
costi sostenuti per produrlo: tuttavia non sempre i costi sono dedotti nel loro ammontare
effettivo: possono esserci forfetizzazioni.
7 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
LE CATEGORIE REDDITUALI Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
fondiari
Sono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato iscritti al catasto
dei terreni o al catasto edilizio. Gli immobili
strumentali utilizzati per l’esercizio di attività
commerciali o di arti e professioni non originano
reddito fondiario dato che concorrono alla
produzione di reddito di impresa o di lavoro
autonomo. L’imposta colpisce il proprietario o in
caso di usofrutto l’usofruttuario. In caso di
comproprietà, a ciascun proprietario è imputata
una quota del reddito dell’immobile. Il reddito è
determinato in modo presuntivo dal catasto
Non producono reddito fondiario gli
immobili che non producono un reddito
autonomo: quindi non son tassati i fabbricati
rurali e gli immobili strumentali per l’attività
di impresa o di lavoro autonomo. Sono
reputati tali se utilizzati esclusivamente dal
possessore per attività commerciali o di
lavoro autonomo. Sono strumentali per
natura gli immobili che non possono essere
destinati a diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni:: si reputano tali anche se non
utilizzati o dati in locazione/ comodato (42)
Per competenza: il
reddito catastale
è un reddito
figurativo che non
avrà mai
manifestazione
monetaria
Nessuna: il reddito
presunto dal
catasto è già
netto. C’è
riconoscimento di
alcune spese
straordinarie
sostenute
DA TERRENI
Reddito Dominicale: è dovuto dal proprietario
terriero in ragione del possesso della terra e del
capitale stabilmente investito nel fondo.
Reddito Agrario: reddito dell’impresa agraria,
derivante dall’esercizio di attività agricole e
attività connesse (coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento, attività connesse). Le
imprese di allevamento vi rientrano quando l’attività è
svolta ricavando almeno ¼ dei mangimi dal terreno. Se si
superano i limiti il reddito eccedente è reddito di impresa
commerciale determinato moltiplicando ciascun capo
per un coefficiente dato dal Ministeri.
Il catasto dei terreni descrive la proprietà
terriera. I catasti forniscono la misura del
reddito imponibile da utilizzare in sede di
dichiarazione. Il reddito catastale è:
Ordinario: ottenuto da una
coltivazione a capacità normale
Medio: calcolato sulla produttività
media che tenga conto della
rotazione delle colture.
Non c’è reddito imponibile per perdita del
raccolto per cause naturali.
DA FABBRICATI: è un reddito medio ordinario
determinato secondo le tariffe di estimo. Il
reddito degli immobili locati è determinato
invece in base al canone se superiore al reddito
catastale il reddito della prima casa non è
tassato. Il reddito catastale delle seconde case
è maggiorato di 1/3 se sono non locate ma
tenute a disposizione
Il catasto urbano divide gli immobili in 5
categorie: A (abitazioni) B (edifici ad uso
collettivo) C (commerciali) D(industriali)
E(speciali). Le categorie sono divise in classi.
La determinazione del valore catastale ha
subito numerose riforme nelle modalità di
calcolo (p 39).
I redditi delle
locazioni sono
tassati per
competenza
anche se non
percepiti, salvo n
procedimento di
sfratto in corso.
Il canone d’affitto
per immobili locati
è ridotto del 5% a
titolo di deduzione
forfettaria delle
spese.
8 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
capitale
Non sono definiti ma elencati: in generale sono
tutti i redditi riferibili all’investimento di capitale.
Sono:
Proventi derivanti dalla partecipazione in
società e enti
Interessi e altri proventi derivanti da altre
forme di investimento di capitale: mutui,
obbligazioni, titoli similari. Sono componenti
del reddito complessivo, hanno natura
corrispettiva. In materia di interessi operano
due presunzioni legali relative: gli interessi
da mutui si presumono percepiti alla
scadenza e nella misura pattuite (scadenze
non definite: ci si riferisce al periodo di
imposta; misura non determinata: si applica
il saggio legale; p 51); le somme date da un
socio alla società si presumono date a titolo
di mutuo se dal bilancio della società non
risulta diversamente; tuttavia ciò non
impedisce la prova che il mutuo sia erogato
a titolo gratuito senza contropartita di
interessi Rendite e prestazioni annue perpetue
Compensi per la prestazione di fideiussioni
Proventi dalla gestione di patrimoni per conto terzi
Proventi da pronti contro termine
Redditi corrisposti da assicurazioni sulla vita e di
capitalizzazione
Non sono redditi di capitale
Le plusvalenze capital gain redditi
diversi
Interessi non derivanti da crediti di
capitale derivanti da credito di lavoro
o di imposta. Gli interessi moratori o per
i dividendi creano problemi di doppia
imposizione dato che è già tassato il reddito
in capo alla società che l’ha prodotto. Sono
stati detassati solo i divedendi percepiti dai
soggetti passivi ires. Per le persone fisiche, gli
imprenditori individuali e le società di
persone rimane la tassazione su una parte
dell’ammontare. La doppia imposizione
economica è eliminata solo in parte. (sistema
precedente – imputazione p 44-46: si imputava a chi
percepiva il dividendo un credito di imposta in ragione
della tassazione sugli utili già subita: i dividendi
formavano il reddito complessivo, da cui veniva tolto
quanto già pagato dalla società)
consideriamo alcune ipotesi:
1. il trattamento fiscale varia in base alla
percentuale di partecipazione detenuta:
persona fisica che percepisce il
dividendo non come imprenditore con
Partecipazioni qualificate (p 46 def.),
imprenditore, società di persone che
detengono partecipazioni anche non
qualificate: sul 49,72% dei dividendi
percepiti si applica l’aliquota progressiva
irpef
persona fisica che percepisce il
dividendo non come imprenditore con
Partecipazioni non qualificate: ritenuta
a titolo di imposta del 20%
Queste regole si applicano a tutti i titoli con
remunerazione completamente costituita
dalla partecipazione ai risultati economici.
RIPRENDIAMO L’ARGOMENTO a Pag 23
Per cassa: Si tassa
la somma
percepita nel
periodo di imposta,
non rileva il credito
maturato. Se riceve
una somma
maggiore ad
esempio per lo
scarto di emissione
di titoli
obbligazionari, tale
differenza è tassata
come reddito di
capitale
Tassazione al lordo:
non sono deducibili
né spese di
produzione (ad
esempio
commissioni
bancarie) né
perdite. Non sono
ammessi costi in
deduzione perché
di regola non vi
sono costi.
9 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
capitale (continua)
dilazioni previste da contratto
appartengono alla stessa categoria a
cui appartengono i redditi su cui sono
maturati tali interessi
Ciò che i soci ricevono a titolo di
ripartizione di riserve di capitale o altri
fondi costituiti con sovrapprezzi,
versamenti a fondo perduto o in conto
capitale, interessi di conguaglio (p 49).
Sono operazioni reputate
potenzialmente elusive.
Ciò che il socio riceve per il recesso, riduzione di
capitale esuberante, ecc per la parte che
corrisponde al costo delle partecipazioni: il
differenziale è reddito di capitale, per cui la
perdita non è deducibile.
Associazione in partecipazione
Il reddito dell’associato (p 50) è considerato
come dividendi, salvo che la partecipazione non
sia esclusivamente apporto di solo lavoro
rientra nei redditi di lavoro autonomo. Gli utili
sono così tassati solo per partecipazioni superiori
al 5%
REGIMI SOSTITUTIVI IN MATERIA DI REDDITI DI
CAPITALE
Non sempre i redditi di capitale son tassati in via
ordinaria, per ragioni di favor verso il risparmio in
linea con l’art 47 della Costituzione. (p 53).
Quindi vi sono
Regimi sostitutivi di ritenuta alla fonte a titolo di
imposta che esonerano il percettore da ogni
adempimento, sono realizzati direttamente
dall’intermediario. In alternativa il contribuente
dichiara i redditi in dichiarazione e opera
l’autotassazione col regime sostitutivo;
Aliquota ridotta: finalizzata a incoraggiare il
risparmio delle famiglie. Si applica ad esempio a
plusvalenze da cessione di partecipazioni non
qualificate. Il reddito percepito è tassato al 20%,
salvo alcuni casi in cui l’aliquota è del 12,5%.
Regimi particolari: (p 54-55)
risparmio amministrato: la tassazione è a carico
dell’intermediario (banca o altro che ha in
deposito i titoli). Il risparmiatore non ha obblighi
fiscali in merito.
Risparmio gestito: in caso di contratti di gestione
del risparmio individuale. Si applica sul maturato
(plus e minus non monetizzate
fondi comuni: tassazione solo al momento del
realizzo, percezione dall’investitore
10 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
lavoro dipendente
Sono quei redditi che derivano dai rapporti
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri. Sono sottoposti a ritenuta alla
fonte a titolo di acconto se percepiti da
residenti, di imposta se percepiti da non
residenti.
Vi rientrano:
Redditi di lavoro dipendente pubblico e
provato
Somme che il datore di lavoro deve
corrispondere a seguito di sentenza di
condanna per crediti di lavoro, interessi,
danni di svalutazione o corrisposte a titolo
transativo.
Redditi da lavoro a domicilio quando vi è
subordinazione tecnica del lavoratore
rispetto all’imprenditore.
Le pensioni riconducibili a un precedente
rapporto di lavoro (no risarcitorie) e gli
assegni ad essere equiparate
PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’: il reddito di
lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo di imposta, anche
sottoforma di erogazioni liberali in relazione al
rapporto di lavoro. Sono tassabili tutti i compensi,
anche le indennità di malattia e maternità,
collegate al rapporto di lavoro ma non alla
prestazione, sia monetari che in natura.
REDDITI IN NATURA E FRIGE BENEFIT
I fringe benefit sono vantaggi concessi in
aggiunta alla normale retribuzione attribuite
ad alcune categorie di lavoratori: uso
privato dell’auto aziendale, telefoni cellulari,
assicurazioni mediche, dopolavoro, mense,
contributi scolastici, ecc.
Sono quantificati in base al valore normale .
Non sono tassati se non superano il valore di
258,23€ per periodo di imposta.
REDDITI ASSIMILATI: Compensi percepiti dai lavoratori soci delle
cooperative
Compensi corrisposti a terzi prestatori di
lavoro dipendente
Borse di studio
Remunerazione dei sacerdoti
Gettoni di presenza per l’esercizio di
pubbliche funzioni, compensi corrisposti ai
membri delle commissioni tributarie
Indennità parlamentari
Rendite vitalizie e a tempo determinato
costituite a titolo oneroso
Prestazioni erogate da fondi pensione
…..Ecc…
L’assimilazione comporta l’applicazione di
alcune regole diverse
Per taluni redditi la base imponibile non è
pari all’importo percepito
Anche essi sono soggetti a ritenuta
Ad alcuni non si applicano le detrazioni
di imposta previste per i redditi di lavoro
dipendente
Tassati per cassa. Il legislatore
prevede una
detrazione
forfetaria
dell’imposta lorda.
Quindi le somme
che il datore di
lavoro corrisponde
al lavoratore a
titolo di rimborso
spese sono
comprese nella
base imponibile e
le spese realmente
sostenute non sono
deducibili.
L’indennità di
trasferta non è
imponibile entro un
certo limite.
11 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
lavoro dipendente
(continua)
= salari e stipendi + indennità + scatti di
anzianità + straordinari + diarie + interessi +
rivalutazioni monetarie + tfr
Non sono tassabili
Gli assegni famigliari dovuti per legge
I contributi che il datore di lavoro versa a inps
e inail
Mensa aziendale e ticket fino a 5,29€ al
giorno
Servizi di trasporto collettivo
Somme per frequenza asilo nido
Azioni attribuite a fini retributivi se minori a
2065,83€, purchè non siano cedute prima di 3
anni dalla ricezione (p61)
Sono compresi:
Compensi ricevuti sottoforma di
partecipazione agli utili: restano compensi di
lavoro
Somme corrisposte da terzi ( INPS e INAIL)
Ai redditi da collaborazione coordinata e
continuativa, derivanti da un rapporto per
cui non c’è vincolo di subordinazione ma
svolti con retribuzione periodica prestabilita
e senza l’impiego di mezzi propri come
l’attività di amministratore, sindaco, revisore
di società, collaborazione a giornali e riviste,
partecipazioni a collegi e commissioni si
applicano le regole dei redditi da lavoro
dipendente
Redditi
di
Lavoro Autonomo
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti
dall’esercizio di arti e professioni non
occasionalmente. Se l’attività è occasionale i
redditi rientrano tra i redditi diversi.. L’attività di
lavoro autonomo è svolta in modo autonomo, è
abituale e di natura non commerciale. Si
reputano produttive di reddito di impresa le
attività elencate al 2195cc anche se organizzate
diversamente.
Redditi assimilati: per essi non c’è obbligo
contabile e vi sono regole diverse per la
determinazione dell’imponibile e per la
deducibilità dei costi. Le ipotesi particolari
sono
a) Diritti di autore: deduzione forfettaria del
25% delle spese (p68)
b) Contratti di associazione/partecipazione
con apporto esclusivo di lavoro
Tassazione per
cassa
Per i redditi di
lavoro autonomo
da esercizio di arti
e professioni c’è
obbligo contabile:
sono deducibili
quindi tutte le
spese sostenute
risultanti in
12 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
Lavoro Autonomo
(continua)
Lo svolgimento di attività non rientranti nel 2195
origina comunque reddito di impresa se svolta
con organizzazione sottoforma di impresa. Sono
quindi reddito di lavoro autonomo le attività non
organizzate come impresa e non subordinate.
La base imponibile
Il principale componente della base imponibile
sono i compensi ricevuti a titolo di
remunerazione dell’attività e cessioni di altri
elementi immateriali (contratto di leasing, ecc):
sono componenti positivi anche le plusvalenze
di beni strumentali (inclusi gli immobili).
(plusvalenza = corrispettivo/valore normale –
costo non ammortizzato) p 65.
Se il reddito di lavoro autonomo è di ammontare
ridotto si applica il regime dei contribuenti
minimi
c) utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di società di capitali
Negli altri casi escluso il diritto di autorenon
sono ammesse altre deduzioni di costi.
eccezioni alla deducibilità per i redditi di
lavoro autonomo:
a) Costi pluriennali deducibili secondo il
principio di competenza: canoni di
leasing, ammortamento, accostamento
a tfr (p66)
b) Costi non deducibili affatto: di acquisto
degli immobili, compensi versati al
coniuge o ai figli o agli ascendenti per
evitare lo splitting
c) Costi non deducibili per intero: spese di
ammodernamento, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria
d) Costi forfetarizzati: p 67
Contabilità e le
minusvalenze.
L’obbligo contabile
quindi non è solo
un onere ma
consente la
deducibilità e
maggiori difese dal
fisco
Di regola le spese
inerenti sono
integralmente
deducibili per
cassa: ci sono
tuttavia alcune
eccezioni
Redditi
di
Impresa
Ci riferiamo al reddito di impresa commerciale,
ovvero esercitazioni al 2195 c.c. Le società
costituite da imprenditori agricoli producono
reddito agrario. Abbiamo reddito di impresa a
fronte di un soggetto che svolge non
occasionalmente una delle attività comprese
nel 2195 c.c. (elenco p 70) anche se non
organizzate in forma di impresa (se manca il
requisito di organizzazione richiesto dalla
definizione civilistica). La forma organizzativa
rileva solo nell’inclusione di attività non elencate
nel 2195 c.c.
Le imprese minori sono sottoposte a una
disciplina speciale sia nella determinazione
del reddito sia dal punto di vista di obblighi
contabili e criteri di accertamento. Le
imprese minori sono quelle esercitate da
persone fisiche e da società di persone
ammesse al regime di contabilità
semplificata. Le regole considerano quindi
che non viene redatto il bilancio d’esercizio
Imputazione in base al principio di
competenza, reddito come differenza tra
componenti + e -
Il reddito è tassato
per competenza,
non è necessaria la
ripartizione degli
utili perché il
reddito sia
imputato al
socio/imprenditore
Non tutti i costi
sono deducibili per
l’intero ai fini anti
elusivi.
13 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
di
Impresa
(continua)
La prestazioni di servizi non compresi nell’articolo
2195 sono qui incluse se organizzata in forma di
impresa. Se non lo è si reputa reddito di lavoro
autonomo. Non c’è tuttavia una definizione
oggettiva di organizzazione che permetta una
distinzione chiara.
Il reddito di imprenditori individuali e società di
persone commerciali e srl che optano per la
piccola trasparenza (p 4 appunti) è imputato
all’imprenditore/socio ed è determinato con le
regole di quantificazione del reddito fiscale ai
fini IRES. Il reddito fiscale è determinato
partendo dal bilancio apportando alcune
modifiche, date le diverse finalità del reddito
civilistico (finalità informative) e fiscale (tassare la
reale capacità contributiva contrastando
l’elusione). Tuttavia ci sono alcune regole, valide
solo per il reddito di impresa tassato con IRPEF: Tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni
destinati all’autoconsumo e le plusvalenze da beni. È un
componente positivo ogni volta che un bene cessa di
appartenere all’impresa
Le plusvalenze che fruiscono del regime di partecipation
exemption non sono esenti per intero ma solo per il
50,28%
Le plusvalenze realizzate con la cessione di azienda
possono essere tassate separatamente
non sono ammessi in deduzione i compensi per il lavoro
prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari gli interessi passivi non sono deducibili per intero (p73-74)
le spese per acquisto e locazione di immobili sono
deducibili al 50% se il risultato è negativo la perdita può essere portata a
diminuizione del reddito complessivo al netto dei
proventi esenti da imposta (p 74)
gli unici accantonamenti consentiti sono
quelli di quiescenza e previdenza
gli ammortamenti sono consentiti solo se è
tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili
(p 75-76)
I contribuenti minimi sono coloro che
conseguono ricavi non superiori a 30.000€,
che hanno iniziato l’attività dopo il
31/12/2007, che non hanno effettuato
cessioni all’esportazione, che non abbiano
sostenuto spese per lavoratori dipendenti,
che non abbiano acquistato più di 15.000€
di beni commerciali.
Sul reddito così determinato si applica un
imposta sostitutiva del 5%. I contribuenti
minimi sono esenti dall’iva. Sono esonerati
dall’obbligo contabile ma devono
comunque presentare dichiarazione nei
termini e secondo modalità ordinarie.
Le società di comodo: le società
commerciali che non rispettano determinati
indici di redditività sono considerate non
operative e considerate di comodo. Sono
assoggettate ad imposta su un imponibile
minimo presunto in rapporto al loro
patrimonio. Sono reputate non operative le
società che presentano dichiarazione in
perdita fiscale per 3 anni successivi (p 77).
14 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per
cassa/
competenza
Deducibilità dei
costi
Redditi
diversi
P 81-83
Plusvalenze immobiliari: derivanti dalla cessione
di immobili non nel contesto di attività di impresa
(altrimenti è reddito di impresa). Non sono
tassabili
plusvalenze realizzate dalla cessione
dell’abitazione principale
plusvalenze realizzate da immobili
acquistati per investimento, se sono
passati più di 5 anni dall’acquisto (per
escludere intenzioni speculative)
plusvalenze da cessione di immobili
acquisiti per successione o donazioni
Sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante
la lottizzazione di terreni o esecuzione di opere
intese a renderle edificabili per la successiva
vendita.
Data
l’eterogeneità dei
redditi ricompresi le
modalità di
determinazione
non sono uniformi
Sono tassati al
momento del
realizzo secondo il
principio di cassa
Riconoscimento
delle spese di
produzione
sostenute
Plusvalenze dei titoli azionari e obbligazionari:
realizzate da cessione di azioni e obbligazioni, il
cosiddetto capital gain. Le plusvalenze da
cessione di plusvalenze non qualificate sono
soggette ad imposta sostitutiva del 20%. (p 80-
81) Rendite finanziari che non sono redditi di
capitale
Plusvalenze da cessione di contratti di
associazione in partecipazione: p 81
Redditi dallo svolgimento occasionale di attività
di impresa o di lavoro autonomo
Non c’è obbligo contabile per essi
Premi e vincite Reddito entrata = non sono prodotti
Da immobili situati all’estero
Reddito da affitto di azienda, usofrutto o
sublocazione di immobili
Vincite a lotterie, giochi a premio
Premi ricevuti per meriti artistici, scientifici…
15 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
ANCORA SUI REDDITI
Redditi e deprezzamento monetario Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria. Il deprezzamento della
moneta pone problemi riguarda all’effettiva tassazione della capacità contributiva. In
generale il nostro sistema non da rilievo a situazioni del genere. Sono necessarie norme ad
hoc che diano rilievo alle conseguenze dell’inflazione. A causa della progressività di
imposta assistiamo al fenomeno di fiscal drag: l’aumento puramente nominale dei redditi
causa un aumento del peso dell’imposta. Alcuni parametri di liquidazione dell’imposta
sono soggetti a revisione quando la variazione dell’indice Istat supera il 2%
Redditi dei de cuius percepiti dagli eredi Gli eredi possono essere soggetti passivi a doppio titolo: subentrano al de cuius come
soggetti passivi per l’imposta dovuta in ragione dei presupposti realizzati da quest’ultimo.
Inoltre per i redditi prodotti dal de cuius tassati per cassa, la tassazione avviene a carico
degli eredi quando li percepiscono. Questi ultimi, proventi di natura patrimoniale derivanti
dalla realizzazione dei crediti facenti parte dell’asse ereditario, sono comunque tassati
come reddito perché se così non fosse si avrebbe un’ingiustificata disparità di
trattamento dato che il frutto dell’attività del de cuius che realizza il presupposto non
sarebbe tassato.
I redditi illeciti e i costi illeciti Per molto tempo si è discusso sulla tassabilità dei redditi provenienti da attività illecite. Nel
1993 la questione è stata chiarita, indicando che tali redditi debbano essere ricompresi
nelle sei categorie di reddito,se derivanti da attività illecite e non già sottoposti a
sequestro o confisca penale. Sono tassabili quando rimasti nella disponibilità del
contribuente, non sottoposti a sequestro nel periodo di imposta nel periodo in cui sono
stati conseguiti. In caso non siano classificabili tra quelli tipici, rientrano tra i redditi diversi.
I costi illeciti non sono ammessi in deduzione: in particolare non sono ammessi in
deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per il
compimento di delitti non colposi. Per applicare la norma occorre sia esercitata azione
penale. La maggiore imposta dovuta in forza dell’indeducibilità è restituita in caso di
sentenze di assoluzione (p 17-18).
IMPONIBILE E IMPOSTA
Reddito complessivo e perdite deducibili BASE IMPONIBILE LORDA
soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti
non residenti: redditi prodotti in Italia.
Per quantificare la base imponibile lorda occorre qualificare i singoli redditi aggregandoli
secondo le categorie di appartenenza. Poiché vi sono categorie reddituali il cui risultato
può essere una perdita il reddito complessivo è una somma algebrica di elementi positivi
e negativi.
In particolare sono deducibili
si deducono per intero le perdite dell’imprenditore individuale o esercenti arti e
professioni
le perdite delle snc e in accomandita semplice e delle società professionali sono
imputati pro quota
16 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
La perdita può essere portata a nuovo se derivanti dall’esercizio di impresa commerciale.
(p27)
Dal reddito imponibile lordo si deducono gli oneri deducibili
Oneri deducibili L’IRPEF è un imposta personale perché la sua disciplina tiene conto di una serie di
circostanze di natura personale: per questo si consentono deduzioni dal reddito
complessivo e detrazioni di imposta. Il secondo strumento è privilegiato per evitare che il
vantaggio tratto dal contribuente sia crescente in base al reddito per effetto della
progressività di aliquota. Per ciò gli oneri deducibili sono meno degli oneri detraibili. Si
detassa la parte di reddito impiegata per finalità ritenute meritevoli di particolare
considerazione.
Sono deducibili spese mediche in caso di invalidità permanente
assegni periodici corrisposti all’ex coniuge
contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge
contributi versati per forme pensionistiche complementari
importo pari alla rendita catastale dell’abitazione principale (in modo da non colpire il
reddito della prima casa contato tra i fondiari)
spese di produzioni di reddito: di solito sono deducibili in sede di calcolo dei redditi netti.
Quando non sono deducibili come spese di produzione rientrano qui
o oneri fondiari non contemplati nelle stime catastali
o somme corrisposte a dipendenti chiamati a ricoprire incarichi elettorali
Calcolo dell’imposta Dopo aver dedotto dal reddito complessivo gli oneri si applicano alla base imponibile
netta le aliquote per scaglioni. Da questo calcolo si ottiene l’imposta lorda.ù
Detrazioni di imposta Dall’imposta lorda si sottraggono tre tipologie di detrazioni
1) per carichi di famiglia: a chi ha famigliari a carico. Il loro importo decresce al
crescere del reddito complessivo
2) per lavoratori dipendenti e pensionati, redditi di lavoro autonomo e di impresa
minimi: sono attribuiti a titolo di riconoscimento delle spese di produzione. Attua in
via forfettaria la detrazione dei costi. Si applica se il reddito non supera un certo
ammontare. Questa detrazione attiva una sorta di discriminazione qualitativa dei
redditi dato che non spetta ai possessori di altri redditi.
3) Per oneri: sono ammesse nella misura del 19% le detrazioni per diverse spese
sostenute a. Interessi passivi su mutui
b. Spese sanitarie
c. Spese funebri
d. Spese di istruzioni
e. Premi per assicurazioni sulla vita
f. Spese per manutenzioni e restauro immobili di interesse storico e artistico, recupero
e riqualificazione energetica degli edifici
g. Erogazioni liberali per finalità meritevoli
h. Spese veterinarie
i. Spese per badanti
j. Affitti pagati per la prima casa
17 http://www.sharenotes.it
Diritto tributario 2013/14 Parte speciale
Imposta netta e imposta da versare Dallo scomputo delle detrazioni si ottiene l’imposta netta astrattamente dovuta nel
periodo: ad essa vanno sottratti, per ottenere l’imposta realmente da versare
Crediti di imposta
Versamenti di acconto
Ritenute subite a titolo di acconto
Se il saldo è a debito la differenza va versata prima di presentare dichiarazione. Se
l’importo è a credito può essere portato in detrazione al periodo successivo oppure
chiederne il rimborso in dichiarazione dei redditi.