Top Banner
il Corriere giuridico 3/2014 377 Giurisprudenza Diritto commerciale Omissis… Motivi della decisione …Omissis… 2. Le dichiarazioni inerenti lo status di operatori qualificati Le parti attrici hanno lamentato la violazione da parte della banca convenuta di tutti gli obblighi informativi e di protezione previsti dall’art. 21 t.u.f. e dagli artt. 26-29 reg. Consob n. 11522/1998 a favore del cliente che effet- tui operazioni finanziarie avvalendosi della struttura pro- fessionale dell’intermediario finanziario. La banca convenuta ha dedotto l’irrilevanza di tutte que- ste questioni, posto che l’attrice aveva una dichiarata, e comunque effettiva, esperienza in strumenti finanziari e in particolare in strumenti derivati. Trattavasi cioè, se- condo parte convenuta, di una “società in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di opera- zioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”, rientrava quindi - sia pur solo in virtù dell’ultima parte del disposto dell’art. 31 comma 2 reg. intermediari - nella categoria degli opera- tori qualificati e nei suoi confronti non potevano pertan- to trovare applicazione gli articoli della normativa di set- tore richiamati. Va da sé, quindi che la trattazione degli obblighi compor- tamentali dell’intermediario finanziario, delle eventuali violazioni e dei correlati rimedi deve essere preceduta, nel caso di specie, dall’analisi della concreta efficacia e operatività della dichiarazione autoreferenziale che, ex art. 31 comma 2 ultima parte reg. intermediari, è stata re- datta, emessa e firmata da Molteni e Synteco nella perso- na del legale rappresentante e che si esprime nel senso della sussistenza dei requisiti di competenza ed esperien- za. Nell’incipit dei contratti quadro era riportata una frase simile a quelle delle dichiarazioni in questione, dove le società ribadivano di essere operatori qualificati ai sensi del reg. Consob. Rileva il collegio che la sottoscrizione di tali documenti non costituisce elemento sufficiente per affermare la na- tura di operatore qualificato delle società attrici, e l’ap- plicabilità del relativo “statuto”. All’uopo richiama, condividendola, l’impostazione di re- cente sentenza della Suprema Corte, che si pone su una linea mediana rispetto a quegli orientamenti che postula- vano una sorta di valenza in qualche modo confessoria di tale dichiarazione o che, al contrario, ne svalutavano del tutto gli effetti in favore di un accertamento di natura so- stanziale sulla competenza ed esperienza demandato al momento dell’instaurazione del rapporto alla controparte (sicuramente) professionale e in caso di controversia al giudice. Il dato letterale della disposizione di cui all’art. 31 reg. Consob, con l’indicazione del possesso della competenza ed esperienza nel periodare principale e il riferimento al- la dichiarazione per iscritto nella subordinata, pone un evidente accento sul requisito di ordine effettuale. Il che non deve portare necessariamente a svalutare l’importan- za della dichiarazione medesima nei più vari contesti, tra le parti ovvero in sede giudiziaria. La dichiarazione per iscritto della propria competenza nel settore finanziario costituisce una attestazione provenien- te da una persona apicale a livello di un ente che nel caso di specie è un operatore commerciale ed è indispensabile in quanto costituisce la presa d’atto del soggetto giuridico della diminuzione del regime di tutela a suo favore. Al di là di ciò, e rispetto all’effettivo possesso in capo al dichiarante della detta competenza ed esperienza, per ta- le dichiarazione può e deve ritagliarsi un ruolo a livello probatorio, esonerando la controparte da quelle verifiche non imposte da dati già noti e potendo costituire in sede contenziosa argomento di prova a favore della sussistenza dei requisiti sostanziali dell’operatore qualificato. In definitiva l’intermediario che riceve tale dichiarazione può essere considerato esonerato dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto (ma, quantomeno sulla base di sempre immanenti obblighi di buona fede, non potrà non tener conto di dati certi di inesperienza e incompetenza in suo possesso) e lo stesso giudice, in carenza di contrarie alle- gazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può porre la medesima dichiarazione a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente prova in difetto di ulteriori riscontri. Contratti derivati TRIBUNALE DI MILANO, sez. VI, 7 maggio 2013 - Pres.e rel. Guidi - L. Molteni & C dei Fratelli Alitti società di esercizio s.p.a. e Synteco s.p.a. (avv. Inzitari) c. Unicredit s.p.a., già Unicredit Corporate Banking s.p.a. (avv. Dalmartello) Ai fini della validità ed efficacia della dichiarazione di operatore qualificato l’art. 31 reg. Consob n. 11522/1998 prevede la contemporanea presenza dei requisiti dell’esperienza e della competenza in capo alla società che emette la dichiarazione, sicché la conclamata insussistenza di ogni esperienza è già sufficiente affinché la società non possa considerarsi operatore qualificato, con l’effetto che trovano applicazione nella loro interez- za le norme di comportamento degli intermediari finanziari stabilite dal reg. Consob n. 11522/1998. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Non si rinvengono precedenti espressi in termini.
12

Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

Jan 23, 2023

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

il Corriere giuridico 3/2014 377

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Omissis…

Motivi della decisione…Omissis…2. Le dichiarazioni inerenti lo status di operatori qualificatiLe parti attrici hanno lamentato la violazione da partedella banca convenuta di tutti gli obblighi informativi edi protezione previsti dall’art. 21 t.u.f. e dagli artt. 26-29reg. Consob n. 11522/1998 a favore del cliente che effet-tui operazioni finanziarie avvalendosi della struttura pro-fessionale dell’intermediario finanziario.La banca convenuta ha dedotto l’irrilevanza di tutte que-ste questioni, posto che l’attrice aveva una dichiarata, ecomunque effettiva, esperienza in strumenti finanziari ein particolare in strumenti derivati. Trattavasi cioè, se-condo parte convenuta, di una “società in possesso di unaspecifica competenza ed esperienza in materia di opera-zioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata periscritto dal legale rappresentante”, rientrava quindi - siapur solo in virtù dell’ultima parte del disposto dell’art. 31comma 2 reg. intermediari - nella categoria degli opera-tori qualificati e nei suoi confronti non potevano pertan-to trovare applicazione gli articoli della normativa di set-tore richiamati.Va da sé, quindi che la trattazione degli obblighi compor-tamentali dell’intermediario finanziario, delle eventualiviolazioni e dei correlati rimedi deve essere preceduta,nel caso di specie, dall’analisi della concreta efficacia eoperatività della dichiarazione autoreferenziale che, exart. 31 comma 2 ultima parte reg. intermediari, è stata re-datta, emessa e firmata da Molteni e Synteco nella perso-na del legale rappresentante e che si esprime nel sensodella sussistenza dei requisiti di competenza ed esperien-za. Nell’incipit dei contratti quadro era riportata una frasesimile a quelle delle dichiarazioni in questione, dove lesocietà ribadivano di essere operatori qualificati ai sensidel reg. Consob.Rileva il collegio che la sottoscrizione di tali documentinon costituisce elemento sufficiente per affermare la na-tura di operatore qualificato delle società attrici, e l’ap-plicabilità del relativo “statuto”.

All’uopo richiama, condividendola, l’impostazione di re-cente sentenza della Suprema Corte, che si pone su unalinea mediana rispetto a quegli orientamenti che postula-vano una sorta di valenza in qualche modo confessoria ditale dichiarazione o che, al contrario, ne svalutavano deltutto gli effetti in favore di un accertamento di natura so-stanziale sulla competenza ed esperienza demandato almomento dell’instaurazione del rapporto alla controparte(sicuramente) professionale e in caso di controversia algiudice.Il dato letterale della disposizione di cui all’art. 31 reg.Consob, con l’indicazione del possesso della competenzaed esperienza nel periodare principale e il riferimento al-la dichiarazione per iscritto nella subordinata, pone unevidente accento sul requisito di ordine effettuale. Il chenon deve portare necessariamente a svalutare l’importan-za della dichiarazione medesima nei più vari contesti, trale parti ovvero in sede giudiziaria.La dichiarazione per iscritto della propria competenza nelsettore finanziario costituisce una attestazione provenien-te da una persona apicale a livello di un ente che nel casodi specie è un operatore commerciale ed è indispensabilein quanto costituisce la presa d’atto del soggetto giuridicodella diminuzione del regime di tutela a suo favore.Al di là di ciò, e rispetto all’effettivo possesso in capo aldichiarante della detta competenza ed esperienza, per ta-le dichiarazione può e deve ritagliarsi un ruolo a livelloprobatorio, esonerando la controparte da quelle verifichenon imposte da dati già noti e potendo costituire in sedecontenziosa argomento di prova a favore della sussistenzadei requisiti sostanziali dell’operatore qualificato.In definitiva l’intermediario che riceve tale dichiarazionepuò essere considerato esonerato dall’obbligo di ulterioriverifiche sul punto (ma, quantomeno sulla base di sempreimmanenti obblighi di buona fede, non potrà non tenerconto di dati certi di inesperienza e incompetenza in suopossesso) e lo stesso giudice, in carenza di contrarie alle-gazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parteinteressata, può porre la medesima dichiarazione a basedella propria decisione, anche come unica e sufficienteprova in difetto di ulteriori riscontri.

Contratti derivati

TRIBUNALE DI MILANO, sez. VI, 7 maggio 2013 - Pres.e rel. Guidi - L. Molteni & C dei Fratelli Alittisocietà di esercizio s.p.a. e Synteco s.p.a. (avv. Inzitari) c. Unicredit s.p.a., già Unicredit CorporateBanking s.p.a. (avv. Dalmartello)

Ai fini della validità ed efficacia della dichiarazione di operatore qualificato l’art. 31 reg. Consob n. 11522/1998

prevede la contemporanea presenza dei requisiti dell’esperienza e della competenza in capo alla società che

emette la dichiarazione, sicché la conclamata insussistenza di ogni esperienza è già sufficiente affinché la

società non possa considerarsi operatore qualificato, con l’effetto che trovano applicazione nella loro interez-

za le norme di comportamento degli intermediari finanziari stabilite dal reg. Consob n. 11522/1998.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Non si rinvengono precedenti espressi in termini.

Page 2: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

Grava invece su chi intenda dedurre la discordanza tra ilcontenuto della dichiarazione e la situazione reale da ta-le dichiarazione rappresentata l’onere di provare circo-stanze specifiche dalle quali desumere la mancanza didetti requisiti, idonee a superare il detto argomento diprova e conosciute dalla banca all’epoca della stipulazio-ne dei contratti.3. Segue. Le dichiarazioni inerenti lo status di operatori qua-lificatiAlla luce dell’istruttoria svolta, il collegio ritiene che leparti attrici hanno esaurientemente provato sia la loroinesperienza e incompetenza in materia di derivati che laconoscenza da parte dell’intermediario mobiliare dellecircostanze medesime, o almeno la loro agevole conosci-bilità in base a elementi obiettivi di riscontro, già nelladisponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultantidalla documentazione prodotta dal cliente, in manieratale da surclassare e superare quanto affermato dal legalerappresentante in concomitanza con la stipula dei con-tratti su derivati.In via preliminare va osservato che tali dichiarazionisono state rese in un contesto di relazioni tra le partiove la loro valenza probatoria, che parte convenuta au-spica in questa sede, non è delle più convincenti; e in-fatti:– non sono state le società attrici a dare inizio alla tratta-tiva volta a stipulare derivati di copertura, e a contattareall’uopo Unicredit, bensì è stata quest’ultima, sulla basedei dati in suo possesso inerenti la clientela in generale ele società attrici in particolare, tra cui evidentemente ilnotevole indebitamento col sistema bancario, a prenderel’iniziativa di prospettare a una serie di imprese, tra cui lecontroparti oggi in causa, di procedere alla stipula di sif-fatti derivati (sul punto vedasi deposizione F., che non èminimamente contrastata dalle deposizioni dei dipen-denti della banca);– a seguito di queste sollecitazioni e dell’accordo finaliz-zato a giungere alla stipula è stata parte convenuta che hapredisposto i documenti in questione, e li ha portati allafirma del legale rappresentante;– questi, del resto, ha proceduto alla firma di tali dichia-razioni nel contesto del blocco dei documenti da firmareche sono stati portati alla sua attenzione, senza che siastata richiamata al riguardo una sia pur minima attenzio-ne ai concreti effetti della dichiarazione;– in particolare, seppure nella dichiarazione predispostavi era il riferimento all’art. 31 comma 2 reg. Consob, nonvi era quello al comma 1, per cui non era agevole per chinon tratta abitualmente queste questioni giuridiche rica-vare e quindi focalizzare lo statuto deteriore dell’operato-re qualificato;– del resto il teste D. di parte convenuta ha a chiare let-tere affermato che loro stessi non erano in grado di darenessuna indicazione sulle conseguenze giuridiche di taledichiarazione, sicché può concludersi che nessuna infor-mazione o precisazione orale vi è stata al riguardo.In definitiva, dal complesso delle disposizioni raccolte eraccordate col tenore dell’atto emerge l’apposizione, daparte del legale rappresentante, di una firma “distratta”,ove la presa d’atto delle conseguenze di fatto non vi è sta-

ta, e ciò principalmente per le modalità comportamenta-li adottate dai funzionari Unicredit.Ciò non elimina l’esistenza della dichiarazione sulla pre-gressa competenza ed esperienza, ma le dà una portataprobatoria attenuata, non trovandosi il sottoscrittore inquella situazione conoscitiva in cui gli è adeguatamentechiara la necessità e l’importanza di attestare il vero sucerti requisiti effettuali che peraltro sono anche caratte-rizzati da aspetti valutativi.Ciò premesso, rileva il Tribunale che Molteni e Syntecofanno e facevano parte di un gruppo societario caratteriz-zato da una struttura imprenditoriale di un certo livello,quantomeno per l’elevato numero di dipendenti, e da unsignificativo giro d’affari, ma operante nel settore produt-tivo e merceologico farmaceutico, settore che, all’eviden-za, non ha nulla a che spartire col settore finanziario insenso stretto.Il teste di parte attrice escusso (F.) ha confermato che lesocietà, e i relativi organi rappresentativi e di gestione,non si sono mai occupati di operazioni finanziarie in ge-nerale e men che meno di derivati, sino all’operativitàper cui è causa, loro proposta, come si è detto, da Unicre-dit.In particolare il F., in linea con la documentazione pro-dotta da parte attrice, ha precisato che l’emissione obbli-gazionaria del giugno 2002 (e quindi tra l’altro successivaalla prima operatività in swap) effettuata da Molteni erariservata ai soli soci e membri degli organi sociali ed è sta-ta quasi integralmente sottoscritta dai membri della fami-glia S.: trattavasi quindi di una semplice operazione di fi-nanziamento interna che nulla ha a che vedere con lecomplesse operazioni finanziarie per cui è causa.Nulla quindi l’esperienza nel settore finanziario (né i te-sti della controparte hanno potuto controdedurre nullasul punto) e insufficiente la competenza in materia fi-nanziaria e di derivati.Il teste F. (che, detto en passant, è del tutto credibile, siaperché quanto da lui affermato, in linea generale, trovariscontro nel materiale documentale, sia perché dall’an-no 2007 non è neanche più dipendente delle società at-trici) ha sul punto precisato che l’unica struttura internache si è occupata di questa contrattualistica era quellastessa che, in linea generale, si occupava dei rapporti conle banche: vale a dire lui medesimo e la segretaria A.Ebbene, il F. (fosse ragioniere o perito industriale) nonaveva nessuna formazione nel campo dei derivati, non sene è mai occupato prima, e ha dovuto gestire questa te-matica con i generici strumenti di comprensione di cuipoteva disporre, che per lo più avevano riguardo alla con-suetudine nel tempo a contrattare con la banca le condi-zioni dei finanziamenti da richiedere.Se poi, come ha affermato il teste D., in questo contesto,magari dopo la primissima operatività, il F. era in grado diporre domande sensate sul funzionamento del rapporto esul flusso dei tassi, ciò non toglie che la sua competenzaera comunque troppo bassa, in un contesto ove la banca,invece, si avvaleva delle competenze del direttore G.che, per quanto riferito, sapeva muoversi abbastanza be-ne nel campo dei derivati, e ove la stessa banca, l’annosuccessivo, ha sentito l’esigenza di creare la figura profes-

il Corriere giuridico 3/2014378

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Page 3: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

sionale dell’esperto di derivati (nella persona del G.).In ogni caso il regolamento Consob prevede, per consenti-re l’effettività della dichiarazione autoreferenziale, la con-temporanea presenza dei requisiti dell’esperienza e dellecompetenza, sicché la conclamata insussistenza di ogniesperienza è già tranciante (nel senso dell’insussistenza deirequisiti fattuali previsti dall’art. 31 comma 2 ultima parte).Solo per completezza, si rimarca che i riferimenti di parteconvenuta alla disciplina post Mifid, oltre a essere ovvia-mente irrilevanti ratione temporis, non tengono conto delfatto che i requisiti di competenza ed esperienza sono sta-ti ivi positivizzati in maniera che mette in ancor più im-mediata evidenza la loro insussistenza nel caso di specie.Tale situazione, di totale inesperienza e di insufficientecompetenza, era conosciuta o conoscibile da parte dellabanca.Il D., infatti, aveva il ruolo di settorista addetto alla posi-zione del gruppo Molteni e in tale veste si interfacciavaabitualmente con il F. in relazione alle necessità creditiziedell’impresa. Il D., quindi, e con lui la banca, sapeva per-

fettamente che in tal modo si avviava a proporre al F. equindi alla Molteni dei prodotti che non avevano maistipulato, interfacciandosi col soggetto con cui sino aquel momento vi erano stato rapporti solo per questionibancarie in senso stretto, che quindi poteva interloquiresulla misura dei tassi di eventuali finanziamenti, ma nonpoteva avere esperienza e competenza delle situazioni incui i tassi divenivano il sottostante di un prodotto finan-ziario; e va da sé quindi che vi era la consapevolezza, e co-munque la piena rappresentabilità, del fatto che non viera alcuna struttura interna in grado di valutare appienole conseguenze e i rischi dell’operatività in derivati, va-lendosi il gruppo farmaceutico degli stessi soggetti che so-lo di normali operazioni bancarie sino a quel momento sierano occupati.Deriva da quanto esposto che le società attrici non eranooperatori qualificati ai sensi dell’art. 31 comma 2 reg.Consob, e come tali dovevano godere dello statuto dimaggior protezione.....Omissis...

il Corriere giuridico 3/2014 379

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

di Valerio Sangiovanni (*)

La questione del valore da attribuirsi alla dichiarazione di essere operatore qualificato, rilasciata nel contesto del-la conclusione di contratti derivati, continua a interessare la nostra giurisprudenza, nonostante l’intervento dellaCorte di cassazione del 2009, che - invero - nella prassi pare avere aperto più problemi di quanti sia riusciti a ri-solverne. Nel caso di specie il giudice fa derivare da tale dichiarazione l’inversione dell’onere della prova, che vie-ne però soddisfatto dalle attrici, con conseguente loro qualificazione come operatori non qualificati e applicazionedi tutte le norme di comportamento regolamentari a tutela. Purtroppo non si è raggiunta in materia una ragione-vole certezza del diritto, testimoniata dalla presenza di sentenze contrastanti, e forse non la si raggiungerà mai, inquanto il previgente regolamento Consob non conteneva parametri chiari e univoci per distinguere fra l’operato-re qualificato e quello non qualificato.

Osservazioni introduttive

Il meccanismo che sta alla base della vicenda decisadal Tribunale di Milano, con sentenza accurata edequilibrata, è tipico delle controversie aventi a og-getto i contratti derivati (1). Le società attrici con-testano l’inosservanza di una o più norme di com-portamento degli intermediari finanziari, cui la ban-ca risponde asserendo che esse non si applicano aglioperatori qualificati (gruppo all’interno del quale

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-tazione di un referee.

(1) L’autore è componente dell’organo decidente dell’ArbitroBancario Finanziario, ma le considerazioni contenute in questanota - se e nella misura in cui sono applicabili al campo di attivi-tà dell’ABF - vengono svolte a titolo personale, non necessaria-mente coincidono con quelle dell’organo di appartenenza e innessun caso - ovviamente - possono vincolarlo. In materia di

contratti derivati cfr. AA.VV., Derivati e swaps. Responsabilità ci-vile e penale, a cura di Sirotti Gaudenzi, Santarcangelo di Roma-gna, 2009; AA.VV., I contratti derivati, a cura di Cuffaro, in Corr.merito. Rassegna 1/2012; Aversa e Alpigiani, Disciplina giuridicadei derivati, Milano, 2009; Caputo Nassetti, I contratti derivati fi-nanziari, II ed., Milano, 2011; Girino, I contratti derivati, II ed., Mi-lano, 2010; Perrone, La riduzione del rischio di credito negli stru-menti finanziari derivati, Milano, 1998; Vanoni, Azioni proprie econtratti derivati, Torino, 2008. Inoltre v., sotto vari profili, Bar-cellona, Strumenti finanziari derivati: significato normativo di una“definizione”, in Banca borsa tit. cred., 2012, I, 541 ss.; Belli, Leoperazioni su “wheater derivatives” tra finalità di copertura especulazione, in Contr. impr., 2012, 1223 ss.; Piccinini, La tra-sparenza nella distribuzione di strumenti finanziari derivati ed ilproblema dell’efficacia delle regole informative, in Contr. impr.,2010, 499 ss.; Piras, Contratti derivati: principali problematicheal vaglio della giurisprudenza, in Resp. civ. prev., 2008, 2219 ss.;Rucellai, Cartolarizzazione sintetica e “Credit Default Swap”, inGiur. comm., 2012, I, 371 ss.; Ruggi e Settanni, Upfront e Markto market nelle operazioni in derivati, in Contratti, 2012, 351 ss.;Salatino, La diffusione dei contratti di swap nella prassi com-merciale italiana: un nuovo scandalo finanziario, in Nuova giur.civ. comm., 2010, II, 116 ss.; Sangiovanni, I contratti derivati franormativa e giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II,39 ss.

Page 4: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

rientrano le attrici che avevano rilasciato appositedichiarazioni in tal senso) (2). Non si può pertantopassare a esaminare le asserite violazione delle rego-le di condotta, e determinare le loro conseguenze(3), se prima non si stabilisce se le imprese siano onon siano operatori qualificati; correttamente l’au-torità giudiziaria milanese rileva che tale problemaha carattere preliminare. La questione al centro del-la sentenza del Tribunale di Milano concerne dun-que il valore da attribuirsi alla dichiarazione rilascia-ta dal rappresentante legale di una società, nel con-testo della conclusione di contratti derivati, che lasocietà è un operatore qualificato (4).In via preliminare bisogna osservare che il Tribuna-le di Milano ha dato applicazione nel caso di specieal reg. Consob n. 11522/1998, che è stato abrogato esostituito dal reg. Consob n. 16190/2007 (5). Ciònonostante, appare utile commentare la sentenza inquanto le vecchie disposizioni sono destinate a inte-ressare ancora a lungo i giudici italiani, dal momen-to che sono in corso numerosi contenziosi relativi acontratti derivati conclusi in vigenza del vecchio re-golamento: gli strumenti derivati giunti all’attenzio-ne dell’autorità giudiziaria sono stati collocati pre-valentemente nei primi anni duemila, quando eravigente il regolamento n. 11522/1998. Vedremo tut-tavia nel prosieguo come dal nuovo regolamentoConsob, adottato in attuazione della direttiva Mifid(6), possano forse ricavarsi elementi utili per inter-pretare la normativa previgente. La rilevanza di que-sta questione (utilizzo della normativa posteriore perinterpretare quella anteriore) è solo accennata dalTribunale di Milano nella sentenza in commento,invero per negare che vi si possa attribuire peso, ma- ad avviso di chi scrive - appare difficile, per gli ar-gomenti che si andranno a dettagliare, lo sviluppo diuna giurisprudenza certa sulla materia dell’operatorequalificato senza fare riferimento - almeno indiretta-mente - alle disposizioni successivamente emanatein attuazione della Mifid.Nel caso di specie è stata data applicazione all’art.31 reg. n. 11522/1998, il quale prevedeva la distin-zione fra operatori qualificati e non (7). Agli opera-tori qualificati non si applicava buona parte dellenorme di comportamento degli intermediari finan-

il Corriere giuridico 3/2014380

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(2) Sul contenzioso in merito alla nozione di operatore qualifi-cato cfr. il volume di La Rocca, La tutela dell’impresa nellacontrattazione in strumenti finanziari derivati, Padova, 2011. V.inoltre Balzola, L’operatore qualificato nel Regolamento Inter-mediari Consob, in Giur. comm., 2011, II, 1263 ss.; Claris Ap-piani, Valore probatorio della “dichiarazione di operatore quali-ficato” e doveri informativi passivi dell’intermediario, in Giur.comm., 2011, II, 276 ss.; Fiorio, La nozione di operatore quali-

ficato per l’investitore persona giuridica, in Giur. it., 2008,2241 ss.; Lillo, I concetti di “esperienza” e “competenza” e lasottoscrizione della dichiarazione di “operatore qualificato” al-la luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali, in Eur. dir.priv., 2011, 551 ss.; Orefice, Operatore qualificato e nullità vir-tuale per mancanza di causa, in Contratti, 2011, 250 ss.; Se-sta, La dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 reg.Consob n. 11522/1998 tra obblighi dell’intermediario finanzia-rio ed autoresponsabilità del dichiarante, in questa Rivista,2008, 12, 1751 ss.

(3) In tema di rimedi in caso d’inosservanza delle norme di com-portamento degli intermediari finanziari cfr. in particolare i contri-buti di Mariconda, L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rile-vanza della distinzione tra norme di comportamento e norme divalidità, in questa Rivista, 2008, 230 ss.; Salanitro, Violazionedella disciplina dell’intermediazione finanziaria e conseguenze ci-vilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle Sezioni Unite, inNuova giur. civ. comm., 2008, I, 445 ss.; Scognamiglio, Regole divalidità e di comportamento: i principi e i rimedi, in Eur. dir. priv.,2008, 559 ss.

(4) Per completezza va ricordato che, oltre alla questione del-l’operatore qualificato, un importante problema nel contenziosoin materia di derivati è quello della causa del contratto. Fra i lavoriche si occupano di questi profili v. i recenti contributi di Girino,Alea e trasparenza nella contrattualistica derivata: nuovi progres-si giurisprudenziali, in Banca borsa tit. cred., 2013, I, 93 ss.; Pa-gliantini, I costi impliciti nei derivati fra trasparenza e causa, inNuove leggi civ. comm., 2013, 363 ss.; Rocchio, Contratti (instrumenti finanziari) derivati e causa, in Banca borsa tit. cred.,2013, I, 106 ss.; Sangiovanni, Contratto di swap, alea unilateralee interessi non meritevoli di tutela, in Contratti, 2012, 130 ss.;Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il pro-blema della causa del contratto, in Banca borsa tit. cred., 2013,I, 68 ss.

(5) Il reg. Consob n. 11522/1998 è stato abrogato e sostituito dalreg. Consob n. 16190/2007. Il testo del nuovo regolamento puòessere letto, ad esempio, in De Iuliis, Principi di diritto del mer-cato finanziario, Torino, 2008, 240 ss. Sul nuovo regolamento at-tuativo della Consob cfr. Durante, Con il nuovo regolamento in-termediari, regole di condotta “flessibili” per la prestazione deiservizi di investimento, in Giur. mer., 2008, 628 ss.

(6) Sulla direttiva Mifid e sulla sua attuazione nel nostro ordina-mento cfr. AA.VV. La Mifid in Italia, a cura di Zitiello, Torino,2009; AA.VV., L’attuazione della Mifid in Italia, a cura di D’Apice,Bologna, 2010; AA.VV., Strumenti finanziari e regole MiFID, acura di Del Bene, Milano, 2009. V. inoltre, sotto diversi profili,Luberti, Obblighi di comportamento degli intermediari, danno ri-sarcibile e onere probatorio nella negoziazione di prodotti finan-ziari “derivati”: prima e dopo l’attuazione della Mifid, in Giur. it.,2010, 2327 ss.; Purpura, Strumenti finanziari e dovere di infor-mazione degli intermediari: un “moderno” approccio giurispru-denziale a confronto con la normativa post Mifid, in Banca bor-sa tit. cred., 2010, I, 609 ss.; Rinaldi, Il decreto Mifid e i regola-menti attuativi: principali cambiamenti, in Società, 2008, 12 ss.;Roppo, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la Mi-fid, in Riv. dir. priv., 2008, 485 ss.; Rossi, La direttiva M.I.F.I.D. -d.lg. 164/2007 - tra responsabilità e conciliazione, in Riv. dir.impr., 2010, 475 ss.; Sangiovanni, Informazioni e comunicazionipubblicitarie nella nuova disciplina dell’intermediazione finanzia-ria dopo l’attuazione della direttiva Mifid, in Giur. it., 2008, 785ss.; Sartori, Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tec-niche normative, tutele e prospettive Mifid, in Riv. dir. priv.,2008, 25 ss.

(7) L’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998 consisteva nell’elenca-zione dei soggetti che vanno considerati automaticamente co-me operatori qualificati (ad esempio gli intermediari autorizzati ele s.g.r.), cui andava aggiunta “ogni società o persona giuridica inpossesso di una specifica competenza ed esperienza in materiadi operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarataper iscritto dal legale rappresentante”.

Page 5: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

ziari risultanti dal regolamento (8). L’art. 31 comma1 reg. n. 11522/1998 escludeva in particolare, inpresenza di operatori qualificati, l’applicazione del-l’art. 27 (sui conflitti di interessi (9), dell’art. 28(sulle informazioni fra intermediari e investitori(10) e dell’art. 29 (sulle operazioni non adeguate(11) del medesimo regolamento. Si tratta delle treprincipali norme di comportamento cui erano tenu-ti gli intermediari finanziari sulla base dell’abrogatoreg. n. 11522/1998.La distinzione fra operatori qualificati e non trova lapropria ragion d’essere nel fatto che gli investitorinon possono essere posti tutti sullo stesso piano, dalpunto di vista della protezione che l’ordinamentodeve loro offrire. Sussistono difatti differenti esigen-ze di tutela che dipendono dalle caratteristiche dicompetenza ed esperienza dei risparmiatori: gli ope-ratori regolarmente attivi sui mercati finanziari nonhanno bisogno della stessa protezione di cui necessi-tano invece i soggetti incompetenti e inesperti. Inparticolare l’operatore qualificato conosce i rischiche gli investimenti in strumenti finanziari compor-tano: non occorre dunque una particolare “investoreducation” da parte dell’intermediario nei suoi con-fronti. La scelta normativa è finalizzata a garantireefficienza ai mercati, sia per l’aspetto della velocitàdelle operazioni sia per il profilo della riduzione deicosti. Mediante il riconoscimento della figura del-l’operatore qualificato si rende difatti più velocel’operatività finanziaria, senza la necessità di effet-tuare adempimenti che si rivelerebbero inutili neiconfronti di un soggetto professionale, che è in gra-do di auto-tutelarsi. Contemporaneamente si ridu-cono i costi di compliance normativa: consideratoche l’attività informativa (e, più in generale, il ri-spetto delle norme di comportamento) da parte de-gli intermediari finanziari comporta dei costi, se taleattività è inutile rispetto agli obiettivi da perseguirsi(informazione della controparte a livello microeco-nomico e buon funzionamento dei mercati finanzia-ri a livello macroeconomico), è conseguente - perragioni di economia - non obbligarvi le banche. Inaltre parole, se è apprezzabile che il regolatore vogliatutelare i piccoli investitori, allo stesso modo il per-seguimento di tale obiettivo non deve produrre l’ef-fetto di appesantire eccessivamente l’attività degliintermediari.Il ragionamento svolto presuppone che le norme dicomportamento poste a carico dell’intermediario fi-nanziario possano venire meno se e solo se la suacontroparte non ha bisogno di tutela (e non nel di-verso caso in cui la sua controparte si limita ad affer-mare di non avere bisogno di tutela) (12). Si tratta

il Corriere giuridico 3/2014 381

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(8) L’art. 31 comma 1 reg. n. 11522/1998 stabiliva, letteralmen-te, che “a eccezione di quanto previsto da specifiche disposizio-ni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra in-termediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le di-sposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezio-ne per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5,37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e), 38, 39, 40, 41, 42, 43,comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b)e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62”.

(9) Sul conflitto d’interessi nella materia dell’intermediazione fi-nanziaria cfr. Callegaro, Validità del contratto, conflitti di interes-se e responsabilità nell’intermediazione finanziaria, in Contratti,2010, 605 ss.; Indolfi, “La tutela degli investitori rispetto ai con-flitti d’interessi degli intermediari” quale bene primario nella fat-tispecie al vaglio della Cassazione, in Resp. civ., 2012, 196 ss.;Inzitari, Violazione del divieto di agire in conflitto d’interessi nellanegoziazione di strumenti finanziari, in questa Rivista, 2009, 7,976 ss.; Lener, Conflitti di interesse fra intermediario e cliente, inAA.VV., I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli e Le-ner, Torino, 2011, I vol., 313 ss.; Maffeis, Sostanza e rigore nellagiurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi, in questa Ri-vista, 2009, 7, 984; C. Romeo, Il conflitto di interessi nei contrattidi intermediazione, in Contratti, 2009, 441 ss.; Scotti Camuzzi,La normativa sul conflitto di interessi fra intermediari e clientinella prestazione dei servizi di investimento (prima e dopo il “de-creto Eurosim” e prima e dopo la ricezione della Mifid), in Bancaborsa tit. cred., 2011, I, 287 ss.

(10) In tema di dovere informativo degli intermediari finanziaricfr. Greco, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplinadell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010. V. inoltre Bartolo-mucci, Ancora sugli obblighi informativi nel settore del mercatofinanziario: tra doveri dell’intermediario e principio di autodeter-minazione dell’investitore, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II,440 ss.; Bertolini, Problemi di forma e sanzioni di nullità nella di-sciplina a tutela dell’investitore. Perequazione informativa o op-portunismo rimediale?, in Resp. civ. prev., 2010, 2333; De Mari,Informativa “postcontrattuale” e servizi di investimento, in Giur.comm., 2012, I, 408 ss.; Maccarone, Oneri informativi post ac-quisto. Valenza del rating ai fini della valutazione del rischio, inForo pad., 2012, I, 132 ss.; Perrone, Gli obblighi di informazionenella prestazione dei servizi di investimento, in Banca borsa tit.cred., 2006, I, 372 ss.; Picardi, Obblighi di informazione, respon-sabilità dell’intermediario e danno risarcibile nella gestione diportafogli, in Banca borsa tit. cred., 2012, II, 637 ss.; F. Romeo,Informazione e intermediazione finanziaria, in Nuove leggi civ.comm., 2010, 647 ss.

(11) Relativamente alla regola di adeguatezza nel settore degli in-vestimenti v. Antonucci, Declinazioni della suitability rule e pro-spettive di mercato, in Banca borsa tit. cred., 2010, I, 728 ss.;Fiorio, Onere della prova, nesso di causalità ed operazioni nonadeguate, in Giur. it., 2010, 343 ss.; Guadagno, Inadeguatezza enullità virtuale, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 460 ss.; San-tocchi, Le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza nei rap-porti contrattuali fra intermediari e cliente, in AA.VV., I contrattidel mercato finanziario, cit., 281 ss.; Tassone, Valutazione del-l’adeguatezza dell’investimento in strumenti finanziari ed inter-pretazione “comunitariamente orientata”, in Giur. mer., 2010,3052 ss. Per un approfondimento di più ampio respiro sulla re-gola di adeguatezza anche in altri contesti normativi cfr. Natoli, Ilcontratto adeguato: la protezione del cliente nei servizi di credi-to, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012.

(12) Orefice, L’invalidità dei contratti di swap e interest rateswap, in Contratti, 2011, 253, rileva come nel momento in cuiviene rilasciata la dichiarazione scritta del rappresentante legaledi essere un operatore qualificato si dovrebbe presumere chel’investitore sia in grado di valutare il rischio in condizioni di so-stanziale parità con l’intermediario autorizzato. Chi scrive ritienetale osservazione corretta, ma l’obiettivo cui sono preposte le

(segue)

Page 6: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

esattamente della questione, oggetto di numerosesentenze, del rilascio della dichiarazione di operato-re qualificato da parte dell’impresa che contrattacon l’intermediario finanziario e degli effetti che es-sa produce, problematica al centro anche della pro-nuncia in commento.Gli intermediari, al fine di velocizzare le operazionie di ridurre i costi, in linea di principio preferisconoavere come controparti degli operatori qualificati: inquesto caso le banche vengono difatti esonerate dal-l’osservanza delle principali norme di comporta-mento di derivazione regolamentare. L’intermedia-rio ha pertanto interesse a “rimuovere” la natura dicontraente debole del rapporto, suggerendo al rap-presentante legale della società di sottoscrivere unadichiarazione in cui certifica che la medesima è inpossesso di una specifica competenza ed esperienzain materia di operazioni in strumenti finanziari (13).Nel successivo momento in cui sorge un contrastofra le parti del contratto derivato, la società contestageneralmente all’intermediario finanziario di nonessere stata adeguatamente informata (e, più in ge-nerale, che non sono state osservate le norme dicomportamento fissate dal reg. n. 11522/1998). Aquesto punto le banche, dal canto loro, eccepisconoche non erano obbligate a informare né a rispettarealtre regole di condotta poiché avevano a che farecon operatori qualificati. Questi sono i presuppostidi fatto che hanno dato origine all’ampio contenzio-so in materia di contratti derivati tuttora in corso.

Competenza ed esperienza come presupposti

indefettibili dell’operatore qualificato

Secondo la nozione fornita direttamente dall’art. 31comma 2 reg. n. 11522/1998, per operatore qualifi-cato si intende una società o persona giuridica inpossesso di una specifica competenza ed esperienzain materia di operazioni in strumenti finanziari.L’espressione “competenza” significa una conoscen-za teorica della materia, mentre il termine “espe-rienza” indica che la società deve avere già compiu-to operazioni in strumenti finanziari. Il regolamentoConsob esigeva il possesso di una specifica compe-tenza ed esperienza in via cumulativa, affinché la so-cietà potesse essere ritenuta operatore qualificato:quando anche una sola di queste due circostanzenon sia riscontrabile nel caso di specie, non vi è ope-ratore qualificato, il soggetto viene considerato “de-bole” dall’ordinamento e - dunque - si applicano tut-te le norme di comportamento previste dal regola-mento. Si tratta esattamente della soluzione fattapropria dal Tribunale di Milano nel caso in esame:l’autorità giudiziaria accerta che le società non di-

sponevano di alcuna esperienza in materia di opera-zioni finanziarie e nega conseguentemente la naturadi operatore qualificato.Atteso che l’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998 esi-ge - letteralmente - il “possesso” sia di competenzasia di esperienza, non si può attribuire rilievo decisi-vo alla dichiarazione del legale rappresentante dellasocietà laddove tale dichiarazione non corrispondaal vero. L’espressa dichiarazione per iscritto del lega-le rappresentante non è idonea in sé (ossia indipen-dentemente dal suo contenuto) ad attribuire lo sta-tus di operatore qualificato. Questa soluzione si fon-da, oltre che sul dato letterale, anche sulla ratio del-la disposizione regolamentare. La disciplina dell’in-termediazione finanziaria è caratterizzata dall’obiet-tivo di tutelare l’investitore debole, risultato cheviene perseguito - fra gli altri mezzi - anche impo-nendo all’intermediario di fornire al cliente tutte leinformazioni necessarie per effettuare un investi-mento consapevole. Se la società che firma la di-chiarazione non è esperta conoscitrice dei mercatifinanziari, non può effettuare investimenti ragione-voli e il fatto che il suo amministratore firmi una di-chiarazione in cui certifica competenze ed esperien-ze inesistenti non può far venir meno la tutela di cuideve godere. In altre parole non può essere l’investi-tore che “auto”-determina il proprio statuto e il li-vello di protezione di cui ha bisogno, ma è l’ordina-mento che garantisce agli investitori che - oggetti-vamente - hanno scarsa competenza ed esperienzaun livello di tutela più elevato. Una soluzione diver-sa finirebbe per svuotare di contenuti buona partedella disciplina dell’intermediazione finanziaria, cheperò è cogente - in quanto posta anche nell’interes-se del buon funzionamento dei mercati. La sentenzadel Tribunale di Milano conferma questa imposta-zione, affermando che la sottoscrizione di dichiara-zioni in merito non costituisce elemento sufficienteper affermare la natura di operatore qualificato.

il Corriere giuridico 3/2014382

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(continua nota 12)norme non viene certo perseguito quando la sottoscrizione di-venta un’operazione di routine, che non è affatto preceduta daun serio colloquio fra le parti e da una approfondita valutazionedelle reali competenze ed esperienze dell’impresa in materia distrumenti finanziari.

(13) Anche Greco, Intermediazione finanziaria, autoqualificazio-ne del cliente e profilo rimediale, in Nuova giur. civ. comm.,2012, II, 38 s. sottolinea come in linea generale gli intermediarinon avessero interesse ad avere come partner contrattuali ope-ratori non qualificati, al fine di non essere assoggettati a tutto ildettagliato dovere di informazione previsto dal reg. n.11522/1998. Pertanto nella prassi la sottoscrizione della dichia-razione di operatore qualificato veniva spesso sollecitata dall’in-termediario al fine di rimuovere dal risparmiatore la natura dicontraente debole del rapporto.

Page 7: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

La necessità della sussistenza effettiva di competen-za ed esperienza è, in definitiva, la posizione fattapropria anche dalla Corte di cassazione nella impor-tante sentenza n. 12138/2009 (14). Questo provve-dimento si è invero occupato soprattutto di un pro-filo diverso, ovverossia del requisito dell’onere dellaprova, addebitandolo - in presenza di dichiarazionedi operatore qualificato - alla società che ha rilascia-to la dichiarazione (presupponendo però, per il re-sto, che competenza ed esperienza debbano effetti-vamente sussistere). Più precisamente la Cassazioneha deciso che, in mancanza di elementi contrariemergenti dalla documentazione già in possesso del-l’intermediario in valori mobiliari, la semplice di-chiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante,che la società disponga della competenza ed espe-rienza richieste in materia di operazioni in valorimobiliari - pur non costituendo dichiarazione con-fessoria, in quanto volta alla formulazione di un giu-dizio e non all’affermazione di scienza e verità di unfatto obiettivo (art. 2730 c.c.) - esonera l’interme-diario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sulpunto e, in carenza di contrarie allegazioni specifica-mente dedotte e dimostrate dalla parte interessata,può costituire argomento di prova che il giudice -nell’esercizio del suo discrezionale potere di valuta-zione del materiale probatorio a propria disposizionee apprezzando il complessivo comportamento extra-processuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.)- può porre a base della propria decisione, anche co-me unica e sufficiente prova in difetto di ulteriori ri-scontri. La Cassazione specifica che nel caso di asse-rita discordanza fra il contenuto della dichiarazionee la situazione reale, grava su chi detta discordanzaintenda dedurre l’onere di provare circostanze speci-fiche dalle quali desumere la mancanza di compe-tenza ed esperienza e la conoscenza da parte dell’in-termediario mobiliare delle circostanze medesime, oalmeno la loro agevole conoscibilità in base a ele-menti obiettivi di riscontro, già nella disponibilitàdell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla docu-mentazione prodotta dal cliente.

Le nozioni troppo vaghe di competenza

ed esperienza

Buona parte della giurisprudenza degli ultimi anniin materia di contratti derivati si occupa della va-lenza giuridica da attribuirsi alla certificazione delrappresentante legale di una società che quest’ulti-ma è un operatore qualificato. Per affrontare in mo-do appropriato questa problematica, bisogna partiredalla classica distinzione fra dichiarazioni di volontàe di scienza. Al riguardo si deve escludere che la di-

chiarazione di essere operatore qualificato configuriuna dichiarazione “di volontà”: non vi è alcunaespressione di volizione in detta affermazione. La di-chiarazione attesta invece uno stato di fatto (posses-so di competenze ed esperienze) e deve al contrario,almeno prima facie, qualificarsi come dichiarazione“di scienza”: la “scienza” consiste nel sapere che lasocietà dispone di competenze ed esperienze in ma-teria di operazioni in strumenti finanziari.Nel caso della dichiarazione di operatore qualifica-to, le cose sono però più complesse rispetto alla di-stinzione basilare che si è appena tracciata. Si puòdifatti dubitare che in materia di possesso di compe-tenze ed esperienze in operazioni su strumenti finan-ziari fosse possibile, in vigenza dell’art. 31 reg. n.11522/1998, rilasciare una dichiarazione di scienza.Il problema è che le nozioni di “competenza” ed“esperienza”, come indistintamente utilizzate nel re-golamento, sono decisamente relative. O meglio:mentre all’esperienza si può forse attribuire un signi-ficato concreto, ciò risulta particolarmente com-plesso - in definitiva impossibile - per il requisitodella competenza.Per quanto riguarda l’esperienza, la considerazione dacui partire è che tale requisito fa capo alla società in-teressata (e non alle persone che, a diverso titolo,operano per la società). Vista in quest’ottica, la di-chiarazione relativa al possesso di esperienza puòqualificarsi come dichiarazione di scienza e, cometale, può essere oggetto di accertamento da partedell’autorità giudiziaria (15). Ciò che il giudice deveaccertare è se la società Alfa, nello specifico casoconcreto, ha esperienza in operazioni in strumentifinanziari, ha cioè compiuto almeno un’operazionein strumenti finanziari. Tale accertamento è relati-vamente semplice, nel senso che - se risulta dalla do-

il Corriere giuridico 3/2014 383

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(14) Cass., 26 maggio 2009, n. 12138, è una sentenza di rilievoed è stata pertanto riprodotta e commentata in numerose rivi-ste: in questa Rivista, 2009, 12, 1611 ss., con nota di Sesta; inBanca borsa tit. cred., 2011, II, 265 ss., con nota di Barillà; inContratti, 2009, 869 ss., con nota di Autelitano; in Danno resp.,2009, 1067 ss., con nota di Sangiovanni; in Foro it., 2010, 121ss., con note di Palmieri e La Rocca; in Giur. it., 2009, 2711 ss.,con nota di Aiello; in Obbl. contr., 2011, 507 ss., con nota diGrasselli; in Resp. civ., 2011, 575 ss., con nota di Severi; in So-cietà, 2010, 308 ss., con note di Micciché e Tatozzi nonché diMagno e Dodaro.

(15) In questo senso Vigoriti, Profili soggettivi e oggettivi deicontratti di swap su tassi d’interesse, in Nuova giur. civ. comm.,2012, I, 142, secondo cui delle due qualità richieste all’investito-re, competenza ed esperienza, ed espressamente richiamatedall’art. 31 reg. n. 11522/1998, mentre la competenza può, percerti versi, sfuggire anche a un approfondito accertamento,l’esperienza, ontologicamente, si basa su eventi realmente oc-corsi.

Page 8: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

cumentazione che la società non ha mai compiutooperazioni in strumenti finanziari - il requisito dellaesperienza deve essere negato. Se invece la societàha compiuto operazioni, spetta al giudice valutare ilnumero, la frequenza e l’importanza di tali operazio-ni al fine di statuire se la società sia o meno esperta.Nell’effettuare tale valutazione il giudice non ha pe-rò dei precisi parametri di riferimento e deve dunquefare uso della propria discrezionalità/sensibilità.Per quanto riguarda il diverso requisito della competen-za, le cose sono più complicate in quanto è moltodifficile (di fatto impossibile) stabilire se essa sussi-sta o meno in uno specifico caso, in quanto si trattadi un concetto ancora più vago di quello dell’espe-rienza. Si immagini che la società Alfa disponga diuna direzione finanziaria strutturata composta di nu-merose persone, fra cui professionisti che hanno pre-cedentemente lavorato per diversi anni presso ban-che d’affari e sono specialisti in contratti derivati:qui, probabilmente, il giudice affermerà la sussisten-za di competenza in materia. Completamente diver-sa è la situazione della piccola società Beta, nella cui“direzione finanziaria” si supponga lavori solo ungiovane inesperto e senza particolari titoli di studio.Come afferma la sentenza del Tribunale di Milanoin commento i requisiti di competenza ed esperien-za sono anche caratterizzati da aspetti valutativi. Ilvero problema è che mancavano, nel testo dell’art.31 comma 2 reg. n. 11522/1998, i parametri oggetti-vi cui commisurare le competenze ed esperienze del-la società. Per dare maggiore certezza del diritto sa-rebbe stato opportuno indicare nel regolamentoquali sono gli elementi - oggettivamente riscontra-bili - che fanno affermare che la società è in posses-so di specifiche competenze ed esperienze.Fortunatamente questa lacuna, foriera di grave in-certezza del diritto, è stata ora colmata con il reg. n.16190/2007, il quale si premura di stabilire quali sia-no i parametri che consentono di qualificare come“cliente professionale” oppure “cliente non profes-sionale” un certo investitore (16). È pertanto ragio-nevole assumere che, in futuro, la giurisprudenzanon sarà costretta ad affrontare - almeno a questo li-vello di gravità - le incertezze interpretative pur-troppo determinate dal reg. Consob n. 11522/1998.Con riferimento al precedente regolamento, alla lu-ce del tenore letterale dell’art. 31 comma 2 reg. n.11522/1998, si può concludere nel senso che, attesal’assenza di precisi parametri di riferimento nella di-sposizione, la dichiarazione riguardante il possesso dicompetenze non certifica un “fatto”, ma esprime un“giudizio”. La dichiarazione di essere operatore qua-lificato è solo l’esternazione di un giudizio persona-

le, cioè di una valutazione soggettiva delle capacitàdella società espressa dal suo amministratore.

Gli orientamenti giurisprudenziali

sull’inversione dell’onere della prova

La Corte di cassazione ha affermato, nella citatasentenza del 2009, che la dichiarazione di operatorequalificato non è una dichiarazione di scienza, ma laformulazione di un giudizio. Ne fa derivare, corretta-mente, la conclusione che la dichiarazione non puòavere valore confessorio. Secondo la definizione chene dà il codice civile (quale dichiarazione che unaparte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e fa-vorevoli all’altra parte; così l’art. 2730 comma 1c.c.), la confessione può vertere solo su “fatti” e nonsu “giudizi”. La Cassazione statuisce che la dichiara-zione rilasciata dal legale rappresentante può peròrilevare ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c.: essapuò costituire argomento di prova che il giudice puòporre a base della propria decisione. Ciò nonostanterimane ferma la possibilità di fornire la prova con-traria (17).

il Corriere giuridico 3/2014384

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(16) L’allegato 3 reg. n. 16190/2007 dà ora quella certezza del di-ritto che il precedente regolamento non forniva. L’allegato siapre con la definizione di cliente professionale come del sogget-to che “possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenzanecessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioniin materia di investimenti e per valutare correttamente i rischiche assume”. L’allegato n. 3 prevede poi che “la disapplicazionedi regole di condotta previste per la prestazione dei servizi neiconfronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopoaver effettuato una valutazione adeguata della competenza, del-l’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario pos-sa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delleoperazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adot-tare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investi-menti e di comprendere i rischi che assume”. Il nuovo regola-mento statuisce dunque a chiare lettere che vi è un obbligo diverifica preliminare in capo all’intermediario. L’allegato n. 3 reg.n. 16190/2007 precisa inoltre che nel corso della predetta valu-tazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti re-quisiti: a) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni signifi-cative sul mercato in questione con una frequenza media di 10operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) il valo-re del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i de-positi in contante, deve superare 500.000 euro; c) il cliente lavo-ra o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in unaposizione professionale che presupponga la conoscenza delleoperazioni o dei servizi proposti. Con il nuovo regolamento Con-sob l’accertamento della natura di operatore qualificato è per-tanto facilitata rispetto al passato, nel senso che può ora avveni-re sulla base di criteri certi. L’intermediario deve esaminare anti-cipatamente le menzionate caratteristiche della società con cuisi appresta a contrattare: a seconda delle risultanze dell’esame,troveranno applicazione con maggiore (cliente al dettaglio) o mi-nore (cliente professionale) rigore le norme di comportamento.

(17) In questo senso anche Trib. Udine, 13 aprile 2010, ord., inBanca borsa tit. cred., 2011, II, 504 ss., con note di Girino e Pi-ras. Secondo l’autorità giudiziaria udinese la semplice dichiara-

(segue)

Page 9: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

Il problema si sposta allora tutto sul lato probatorio.Secondo la nota disposizione generale, chi vuol farvalere un diritto in giudizio deve provare i fatti chene costituiscono il fondamento (art. 2697 comma 1c.c.). Ma la Corte di cassazione, nella sentenza del2009, ha stabilito - verificandosi un’inversione del-l’onere della prova a fronte del rilascio della dichia-razione - che spetta alla società fornire elementi insenso contrario. In presenza di una dichiarazione dioperatore qualificato, il giudice può pertanto presu-mere che la società lo sia effettivamente, mentrel’impresa che contesta all’intermediario finanziariol’inosservanza di norme di comportamento risultan-ti dal regolamento Consob, se ha rilasciato la di-chiarazione, deve provare di non essere operatorequalificato (ossia di non possedere competenze edesperienze in ambito finanziario). Se tale prova rie-sce, l’intermediario che non avesse rispettato le re-gole di condotta avrebbe posto in essere un compor-tamento illegittimo, che determina l’affermazionedella sua responsabilità civile. Tale prova risulta pe-rò difficile (quasi diabolica), in quanto il regolamen-to non indicava espressamente quali fossero gli ele-menti di fatto necessari per poter affermare lo statusdi operatore qualificato. Ma la prova è pressochédiabolica anche se, senza inversione, rimane in capoall’intermediario finanziario il relativo onere, pro-prio per l’assenza di parametri certi - risultanti dalegge o regolamento - per distinguere fra il soggettocompetente ed esperto in finanza e quello che nonlo è (18).A chi scrive pare che, a fronte di detto stato dellanostra giurisprudenza di legittimità, i giudici di me-rito abbiano due alternative, la prima più convin-cente dal punto di vista sostanziale, la seconda piùconvincente dal punto di vista formale.Una prima possibilità per i giudici è quella di usare, an-che nelle decisioni che vengono assunte sotto il si-stema previgente, i criteri ora risultanti dal reg. n.16190/2007: secondo l’allegato 3 al nuovo regola-mento spetta all’intermediario valutare la natura aldettaglio o professionale del cliente e, nel corso del-la valutazione, si può affermare la natura professio-nale in presenza di almeno due dei seguenti requisi-ti: il cliente ha effettuato operazioni di dimensionisignificative con una frequenza media di 10 opera-zioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; ilvalore del portafoglio di strumenti finanziari delcliente, inclusi i depositi in contante, deve superare500.000 euro; il cliente lavora o ha lavorato nel set-tore finanziario per almeno un anno in una posizio-ne professionale che presupponga la conoscenza del-le operazioni o dei servizi proposti. Dal punto di vi-

sta formale, il giudice non è legittimato a dare appli-cazione alla normativa regolamentare attualmentein vigore, quando si occupa di vicende assoggettatealla disciplina previgente. Il punto è sollevatoespressamente dalla sentenza del Tribunale di Mila-no in commento, nella parte in cui rimarca che i ri-ferimenti alla disciplina post Mifid sono irrilevantiratione temporis. Tuttavia, l’autorità giudiziaria - allaricerca di qualche elemento sensato su cui fondarel’accertamento della natura di operatore qualificatodel cliente - potrebbe orientarsi nei propri provvedi-menti (magari anche senza scriverlo espressamente)a tali criteri. Del resto è ciò che appare fare l’autori-tà giudiziaria milanese nella sentenza in commento,che “sbircia” i nuovi criteri e - anche solo ad abun-dantiam - rileva come essi siano severi e avrebberocomunque condotto nel caso di specie a negare lanatura di operatore qualificato. Si tratta di parame-tri la cui applicazione nell’attuale giurisprudenza dimerito varrebbe a escludere in numerosi casi la na-tura di operatore qualificato, con conseguente appli-cazione delle norme di comportamento. Bisogna di-fatti riflettere sul fatto che i contratti derivati sonostati venduti in parecchi casi a imprese veramentepiccole, all’interno delle quali è oggettivamente dif-ficile - secondo criteri di ragionevolezza - riconosce-re competenza ed esperienza in materia di servizid’investimento (19).Una seconda possibilità per l’autorità giudiziaria è di

il Corriere giuridico 3/2014 385

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(continua nota 17)zione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 31reg. n. 11522/1998 non costituisce di per sé dichiarazione con-fessoria, ma comporta un’inversione dell’onere della prova, svin-colando l’intermediario dall’obbligo generalizzato di compiere sulpunto uno specifico accertamento.

(18) Gigliotti, La autodichiarazione di appartenenza alla categoriadi “operatore qualificato” nei rapporti con gli intermediari finan-ziari, in Giur. it., 2012, 77, osserva che l’orientamento giurispru-denziale che non accoglie la tesi secondo cui si inverte l’oneredella prova, seppure in presenza di una dichiarazione dell’impre-sa, rischia di sottoporre gli intermediari a una ingiusta posizionedi eccessivo sfavore e alla necessità di soddisfare una probatiodiabolica non prescritta dall’ordinamento.

(19) Stanzione, La società o persona giuridica come “operatorequalificato” alla luce dei recenti contrasti giurisprudenziali: unproblema ancora aperto, in Riv. dir. impr., 2011, 340 s., rileva chela normativa Mifid ha, fra le altre cose, perseguito l’obiettivo dimigliorare la disciplina della figura dell’operatore qualificato.Stante il necessario possesso di determinati requisiti e l’espleta-mento di formalità procedurali, si introducono elementi di rigidi-tà tali da consentire il superamento degli inconvenienti connessialla dichiarazione autoreferenziale, fondando su presupposti cer-ti e oggettivi le indagini condotte dall’intermediario. La nuovanormativa, conclude l’autore, potrebbe indurre le corti italiane avalutare in maniera più rigida, nei contenziosi ancora in corso, icriteri adottati al tempo dall’intermediario al fine di classificare ilcliente come operatore qualificato ex art. 31 reg. n. 11522/1998.

Page 10: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

non tenere affatto conto dei criteri indicati nel reg.n. 16190/2007. In questa ipotesi spetta alla sensibi-lità del singolo giudice - che può ovviamente varia-re molto da caso a caso - l’accertamento se una so-cietà si possa considerare o meno operatore qualifi-cato, con conseguente situazione di grave incertezzadel diritto. È lo scenario nel quale ci troviamo at-tualmente, dove si rinvengono decisioni contrastan-ti (seppure con l’impressione di una prevalenza perquelle che affermano lo status di operatore qualifica-to), e con la difficoltà di muovere contestazioni fon-date in diritto alle diverse sentenze dei giudici, pro-prio per l’assenza di parametri certi nel vecchio re-golamento Consob.La giurisprudenza degli ultimi anni mostra una certatendenza ad affermare la natura di operatore qualifi-cato in capo alla società che ha compiuto l’operazio-ne in derivati dopo aver rilasciato la dichiarazione diesserlo in conformità al regolamento Consob. Vo-lendo esaminare alcuni precedenti, in un caso af-frontato dal Tribunale di Verona - ad esempio - ilgiudice ha dato peso al fatto che la società avesse giàprecedentemente concluso contratti derivati, perfarne conseguire un’esperienza in materia e confer-mare la natura di operatore qualificato (20). In unaltro precedente il Tribunale di Bari ha affermato laqualità di operatore qualificato, ritenendo assente laprova che la banca, all’epoca della dichiarazione,fosse a conoscenza della mancanza di una specificacompetenza ed esperienza in materia di operazioniin strumenti finanziari (21). In particolare in questadecisione si è ritenuto che la conoscenza del bilan-cio di esercizio della società non equivale a conosci-bilità della mancanza di specifica competenza edesperienza, posto che l’assenza di indicazioni nel do-cumento contabile in ordine al possesso di strumen-ti finanziari non esclude una pregressa attività d’in-vestimento. Merita infine di essere ricordata unasentenza del Tribunale di Rimini secondo la quale,al fine di soddisfare l’onere probatorio che fa capo alcliente, non è sufficiente richiamare l’estraneità delproprio core business (nel caso di specie si trattava didistribuzione stradale di carburante per autotrazio-ne) rispetto all’attività finanziaria (22). L’autoritàgiudiziaria riminese dà invece peso ad altre circo-stanze: l’oggetto sociale faceva rientrare nell’ambitodelle attività previste tutte le operazioni (anche fi-nanziarie) necessarie o utili per il suo raggiungimen-to; il legale rappresentante della società detenevapartecipazioni in diverse altre società (fra cui una fi-nanziaria); i dati della contabilità sociale evidenzia-vano un giro d’affari significativo di una certa confi-denza con i flussi finanziari, tanto è vero che si era

dato corso a ripetute operazioni finanziarie per oltreun quinquennio allo scopo di ammortizzare gli inte-ressi passivi derivanti dal finanziamento erogato dalsistema bancario. Come questi precedenti mostrano,l’inversione dell’onere della prova, unitamente al-l’assenza di parametri certi per la misurazione dicompetenza ed esperienza, produce l’effetto che lanatura di operatore qualificato viene con frequenzaaffermata dai giudici.Rispetto a questo orientamento che pare prevalentedella giurisprudenza di merito, la sentenza in com-mento rappresenta un’eccezione, che va apprezzataper la profondità e per l’equilibrio con cui il Tribu-nale di Milano giunge alle proprie conclusioni. L’au-torità giudiziaria milanese nega nel caso di specieche le società attrici rivestano la natura di operatoriqualificati e lo fa con dovizia di argomentazioni. Inprimo luogo si sottolinea come le attrici fossero atti-ve nel settore farmaceutico, che - all’evidenza - nonha nulla a che fare con il settore finanziario. Più si-gnificativo il secondo argomento: la società non hamai compiuto operazioni finanziarie né se ne è maioccupato il suo organo amministrativo. In terzo luo-go risulta del tutto inadeguata la struttura che si oc-cupa dei rapporti con le banche, costituita da duepersone: il responsabile (non laureato e carente diqualsiasi formazione nel campo dei derivati) e unasegretaria.

Il rapporto fra regolamento Consob e legge

La giurisprudenza in materia di operatore qualificatogeneralmente si occupa solo del reg. n. 11522/1998,senza indagare i rapporti fra tale regolamento e lalegge nazionale. Atteso il principio della gerarchiadelle fonti, il giudice deve però anzitutto orientarsi aquello che le disposizioni di legge (e non le norme diregolamento) prescrivono. In altre parole, anchequalora la società dovesse considerarsi operatorequalificato e, dunque, alla luce dell’art. 31 comma 1reg. n. 11522/1998, non si applicassero gli artt. 27-29 del regolamento, non verrebbe per ciò meno l’ap-plicazione delle disposizioni di legge e - conseguen-temente - degli obblighi delle banche che risultanodirettamente dal testo legislativo.Non sempre la giurisprudenza rileva come il princi-

il Corriere giuridico 3/2014386

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(20) Trib. Verona, 10 dicembre 2012, in Società, 2013, 418 ss.,con nota di Sangiovanni.

(21) Trib. Bari, 15 luglio 2010, ord., in Contratti, 2011, 244 ss.,con nota di Orefice.

(22) Trib. Rimini, 28 maggio 2010, in Banca borsa tit. cred., 2011,II, 281 ss., con nota di Barillà.

Page 11: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

pio della prevalenza della legge rispetto al regola-mento fosse addirittura statuito espressamente dalmedesimo reg. n. 11522/1998. L’art. 31 comma 1 reg.n. 11522/1998 derogava difatti a diverse disposizionidel regolamento, ma non al suo art. 26 e questa di-sposizione affermava che gli intermediari autorizzatioperano in modo “coerente con i principi e le regolegenerali del testo unico”. Dunque, le norme di com-portamento degli intermediari finanziari, indipen-dentemente dalla dichiarazione di operatore qualifi-cato, non possono essere sradicate dall’ordinamento- ma continuano a sussistere - nella misura in cui ri-sultano direttamente dalla legge. Per questa ragione,attinente al principio generale della gerarchia dellefonti, non si può sostenere che le banche possanoignorare le regole di condotta di origine legislativa,in quanto si tratta di norme imperative rispetto allequali nulla (o poco) può l’autonomia regolamentare.Volendo individuare alcune disposizioni di rangonormativo dalle quali si può desumere un dovere diprotezione dell’intermediario nei confronti delcliente, è utile iniziare osservando che nei confrontidi tutti gli operatori (qualificati o non) va osservatol’art. 21 comma 1 t.u.f. (23). Questa disposizionestabilisce, fra le altre cose, che - nella prestazione deiservizi e delle attività d’investimento - i soggetti abi-litati devono acquisire le informazioni necessarie daiclienti e operare in modo che essi siano sempre ade-guatamente informati (art. 21 comma 1 lett. bt.u.f.). Si può affermare che, nell’ambito dei doveriinformativi dell’intermediario finanziario risultantidirettamente dalla legge, rientra anche l’illustrazio-ne del significato e delle conseguenze della dichiara-zione di essere operatore qualificato. In questa otticanon pare corretto l’approccio giurisprudenziale cherigetta le azioni in giudizio delle società per il solofatto che esse, mediante i loro amministratori, si so-no autocertificate operatori qualificati. Appare in-vece ragionevole affermare che l’intermediario chepropone al cliente di firmare una dichiarazione sullacompetenza e sull’esperienza della società in materiadi strumenti finanziari debba dapprima informarlosu quali sono le conseguenze di tale dichiarazione.La necessità per l’intermediario finanziario di spie-gare gli effetti della dichiarazione di operatore quali-ficato deriva non solo dal suo dovere informativo,ma anche dai più generali doveri fissati dalla legge dicomportarsi con diligenza, correttezza e trasparenzaper servire al meglio l’interesse dei clienti (art. 21comma 1 lett. a t.u.f.) (24).Dall’insieme delle diverse disposizioni che si sonoelencate si può ricavare il principio che l’intermedia-rio finanziario deve accertare, in via preliminare, se il

cliente sia o meno in possesso di competenza ed espe-rienza in materia di operazioni in strumenti finanzia-ri. Del resto la Corte di cassazione, nella sentenza del2009, non esclude che l’intermediario finanziario siachiamato a condurre un’indagine in merito alla realecompetenza ed esperienza della società con cui con-tratta. Più precisamente l’intermediario è tenuto averificare la reale natura, di operatore qualificato omeno, della sua controparte, tenendo conto delle in-formazioni a sua disposizione, fra cui in particolare laconoscenza diretta che dovesse avere del propriocliente. La Corte di cassazione ha affermato che siverifica un’inversione dell’onere della prova solo inmancanza di elementi contrari risultanti dalla docu-mentazione a disposizione dell’intermediario. La dili-genza dell’intermediario finanziario deve dunquespingersi quantomeno a una verifica dei dati che so-no già in suo possesso. Se da tali dati emergono dub-bi sulle reali competenze ed esperienze della società,non potrà far firmare la dichiarazione di operatorequalificato. Qualora invece non emergano dubbi intal senso, all’intermediario finanziario potrà bastareraccogliere la dichiarazione di operatore qualificato.La sentenza del Tribunale di Milano in commentodà rilievo anche alla provenienza dalla banca dei do-cumenti firmati dalla società. Si tratta di una situa-zione del tutto comune, essendo la quasi totalità deicontratti dell’intermediazione finanziaria contrattiper adesione, predisposti dall’intermediario e sotto-posti alla controparte esclusivamente per la firma. Il

il Corriere giuridico 3/2014 387

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Note:

(23) Al riguardo F. Autelitano, Contratti derivati e collegamentonegoziale, in Contratti, 2012, 906, sottolinea la centralità dell’art.21 t.u.f. e del rapporto fra norme primarie e secondarie, con con-seguente limitata rilevanza della disciplina speciale degli opera-tori qualificati.

(24) Infine l’obbligo dell’intermediario finanziario di spiegare alcliente il contenuto e le conseguenze della certificazione di esse-re operatore qualificato può essere fatto derivare anche da dispo-sizioni di carattere ancora più generale. Bisogna anzitutto menzio-nare l’art. 1175 c.c., secondo cui il debitore e il creditore devonocomportarsi secondo le regole della correttezza: è difficile definirecorretto il comportamento di un intermediario finanziario il qualeomette di segnalare al cliente che la sottoscrizione della certifica-zione esenta la banca da una serie di doveri. È necessario inoltrerichiamare l’art. 1176 comma 2 c.c., secondo cui nell’adempi-mento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività profes-sionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’atti-vità esercitata. È indubbio che questa disposizione si applichi al-l’intermediario finanziario e ci si deve allora chiedere se si possaqualificare come diligente il comportamento di una banca che in-duce il legale rappresentante di una società a sottoscrivere una di-chiarazione atta a farla assurgere - in sostanziale difformità dallarealtà delle cose - a operatore qualificato. L’obbligo dell’interme-diario finanziario d’informare sul significato della certificazione puòpoi desumersi dall’art. 1337 c.c., secondo cui le parti, nello svolgi-mento delle trattative e nella formazione del contratto, devonocomportarsi secondo buona fede: la buona fede impone d’infor-mare in modo veritiero su significati ed effetti della certificazione.

Page 12: Contrastanti orientamenti nel difficile accertamento della natura di operatore qualificato nelle operazioni di swap

legale rappresentante nel caso di specie appone unasottoscrizione “distratta”, così viene letteralmentedefinita dalla sentenza in esame, alla documentazio-ne che gli viene presentata. E a questo riguardo l’au-torità giudiziaria milanese contesta alla banca ciòcui si accennava sopra: la mancata informativa sulleconseguenze derivanti dalla firma della dichiarazio-ne di operatore qualificato.La Corte di cassazione esige infine che l’assenza dicompetenza ed esperienza sia conosciuta o conoscibi-le dalla banca. In alcuni casi l’assenza di competenzeed esperienze in capo alla società è certamente notaall’intermediario finanziario: si tratta principalmentedell’ipotesi in cui i contraenti hanno rapporti di lun-ga durata. Il caso tipico è quello della società che siaffida da anni alla medesima filiale di una banca perla gestione delle sue pratiche. Il dipendente bancarioche conosce bene la situazione in cui versa la societànonché le competenze ed esperienze di chi vi lavoranon può ignorare tali circostanze e far sottoscrivereal rappresentante legale una certificazione di cui co-nosce la sostanziale non corrispondenza a verità(25). Se lo fa lo stesso, viola le disposizioni di leggeche si sono elencate. Nel caso deciso dal Tribunale diMilano l’addetto bancario e il responsabile finanzia-rio dell’impresa avevano contatti frequenti e stabilida lungo tempo, così che l’istituto di credito cono-sceva certamente il grado di competenza ed esperien-

za della società cui ha proposto i contratti derivati.La sentenza del Tribunale di Milano in commento ag-giunge un tassello a questa impostazione, dando rilie-vo al fatto che fosse stata la banca a contattare ilcliente e a proporre i contratti derivati, e non vice-versa. L’istituto di credito ha proposto l’operazioneproprio in quanto a conoscenza della situazione debi-toria della società. Laddove esista già un rapporto didebito fra la banca che propone il contratto derivatoe la società, l’istituto di credito deve per forza di coseavere valutato preliminarmente il merito di creditodell’impresa nonché averlo monitorato nel corso deltempo. Da tale attività di due diligence e controllo pre-liminare la banca nella quasi totalità dei casi conoscela competenza e l’esperienza della società con cui siavvia a concludere il contratto derivato. Ne conseguel’illegittimità della proposta di sottoscrivere una di-chiarazione di operatore qualificato che l’istituto dicredito sa essere sostanzialmente non veritiera.

il Corriere giuridico 3/2014388

GiurisprudenzaDiritto commerciale

Nota:

(25) In questo senso Trib. Civitavecchia, 8 giugno 2011, in Giur.it., 2012, 75 ss., con nota di Gigliotti. Nella specie la dichiarazio-ne resa dal legale rappresentante della ricorrente divergeva dal-la realtà quale conosciuta dalla banca: la ricorrente infatti era cor-rentista della banca sin dal dicembre 1998 e non aveva mai ef-fettuato con la banca operazioni d’investimento su strumenti fi-nanziari, essendo piuttosto sempre ricorsa a più comuni e notistrumenti di corporate credit (scoperto di conto corrente, antici-po fatture, cessione di crediti commerciali).