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CONDIZIONALITA’ EX-ANTE GRUPPO 2 AMBIENTE RIEPILOGO SCHEDE PER LA CONDIZIONALITÀ GENERALE 6 VIA - VAS (22 febbraio 2013)
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CONDIZIONALITA’ EX-ANTE · Web viewLa normativa in materia di VIA e di VAS è recepita con la legge regionale n. 40/1998 Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e procedure

Jul 25, 2020

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CONDIZIONALITA’ EX-ANTE

GRUPPO 2AMBIENTE

RIEPILOGO SCHEDE PER LA CONDIZIONALITÀ GENERALE 6 VIA - VAS

(22 febbraio 2013)

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CONDIZIONALITA’ EX-ANTE 1

GRUPPO 2 1

AMBIENTE 1

RIEPILOGO SCHEDE PER LA CONDIZIONALITÀ GENERALE 6 1

VIA - VAS 11.

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6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)

6.1. Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della

normativa dell'Unione in materia ambientale connessa, alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente1.

1. Recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS2:

ADEMPIMENTI1. Livello Nazionale

2.1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

I criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti presumibilmente entro la fine del corrente anno.Entrambe le direttive sono recepite dal D.l gs 152/2006 e s.m.i., che prevede procedure e organismi tecnico-politici che ne garantiscono l’attuazione. Risulta però una procedura di infrazione comunitaria: n. 2009_2086 Valutazione d’ Impatto ambientale. Applicazione della direttiva 85/337/CEE. Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)La procedura d’infrazione comunitaria risulta ancora non archiviata.È stata predisposta una bozza di modifica normativa per il superamento dell’infrazione perfezionando l’emendamento già a suo temo presentato.

2. Livello Regionale

1. PiemonteLa normativa in materia di VIA e di VAS è recepita con la legge regionale n. 40/1998 Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e procedure di valutazione e con la deliberazione regionale 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”,che costituisce Atto di indirizzo regionale in materia di VAS per l’applicazione dell’articolo 20 della succitata legge.In conseguenza delle modifiche e integrazioni della normativa statale gli allegati della citata legge 40/1998, che riportano gli elenchi dei progetti sottoposti a VIA, sono stati aggiornati con successivi provvedimenti del Consiglio regionale.Ai fini di una migliore organicità delle disposizioni regionali si sta provvedendo, anche alla luce dell’esperienza applicativa della normativa vigente, alla redazione di un testo unico sulla valutazione ambientale.

legge regionale n. 40/1998 Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e procedure di valutazione

deliberazione regionale 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”(Atto di indirizzo e coordinamento in materia di VAS)

dcr 129-35527 del 20 settembre 2011 Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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2. Valle d’AostaSi è reso necessario operare un processo di informazione/formazione per introdurre la nuova procedura di VAS, sconosciuta alla maggior parte degli Enti locali e dei professionisti. La procedura di VIA, invece, ha subito modifiche marginali e, vista la sua applicazione nel territorio regionale fin dal 1991, è ben conosciuta e consolidata nel panorama normativo ambientale. Con la LR 12/2009 sopra citata, la Regione adegua alla disciplina europea e nazionale la propria normativa sulla valutazione ambientale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e adeguando la già esistente procedura di valutazione di impatto ambientale, che fin dal testo originario (legge regionale n. 6/1991) prevedeva una valutazione su alcuni piani e programmi.La Regione ha approvato la Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.”Nessuna azione aggiuntiva si rende necessaria.

3. LombardiaVIA:A livello regionale la VIA è applicata con riferimento alla legge regionale n. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale” e al Regolamento regionale n. 5/2011 “Attuazione della l.r. 2 febbraio 2010, n°5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)”. Le due norme attuano il conferimento di competenze alle province lombarde circa la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, sulla scorta degli elenchi di cui agli allegati A e B della l.r. 5/10.VAS: La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con l'articolo 4 della Legge Regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005, successivamente modificato dalla L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e dalla LR 13 marzo 2012, n. 4.Il Consiglio Regionale ha emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati con la DCR n. 351 del 13 marzo 2007.

4. TrentoNessuna indicazione al riguardo

5. BolzanoNon ha inviato alcuna risposta

3.1. Veneto

Nessuna indicazione al riguardo

2. Friuli-Venezia GiuliaNessuna indicazione al riguardo

3. Liguria

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In Liguria la VIA è disciplinata dalla legge regionale n.38/98 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”, recentemente modificata e integrata dall'art.18 della l.r. n.32/2012. Le opere soggette a valutazione di impatto ambientale sono elencate nei tre allegati alla legge: il primo allegato descrive gli interventi sottoposti a VIA nazionale, il secondo quelli sottoposti a VIA regionale e il terzo quelli soggetti a procedura di screening per i quali si svolge una verifica allo scopo di approfondire gli impatti e definire l'eventuale necessità di VIA regionale.Il procedimento consiste nella raccolta, da parte del committente, di informazioni relative agli impatti dell'intervento proposto sull'ambiente naturale e socio-economico (studio di impatto ambientale - SIA); nell'informazione delle popolazioni interessate; nella consultazione degli enti; nella valutazione da parte di un comitato tecnico di ogni aspetto rilevante e nella formulazione di un parere sulla compatibilità ambientale dell'opera, basato su un bilancio costi - benefici.Relativamente all'informazione delle popolazioni interessate, fase pubblica, il proponente è tenuto alla pubblicazione di un avviso sintetico dell'avvenuta trasmissione della documentazione a Regione Liguria.Per quanto riguarda la VAS è stata approvata, in data 10 agosto 2012, la L.R., n. 32. “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”.L'autorità competente di riferimento per la valutazione è individuata a livello regionale e le funzioni sono svolte dal Dipartimento Ambiente, attraverso il Coordinamento tecnico del settore che si occupa di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La delega alle province è prevista solo per i piani e le varianti che non comportano l'espressione di un parere regionale. A supporto consultivo dell'Autorità Competente la norma istituisce una sezione del Comitato tecnico regionale per il territorio (CTRT) specificamente competente in materia di VAS. Relativamente all'informazione delle popolazioni interessate, fase pubblica, il proponente nell'ambito delle procedure di VAS è tenuto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di un avviso sintetico dell'avvenuta trasmissione della documentazione all'autorità competente.Inoltre con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24.07.2012 N. 14 si è proceduto all’adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e ss. mm. ed ii. (sulla base delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

4. Emilia-RomagnaLa Direttiva 85/337/CEE sulla VIA è stata correttamente ed integralmente recepita in Emilia – Romagna con la LR 18 maggio 1999, n. 9. Successivamente al fine di adeguare tale legge alle novità (soprattutto in termini procedurali) introdotte dalla legislazione nazionale con il D. Lgs n. 152 del 2006 e successive modifiche (D.lgs. n. 4 del 2008, e D. Lgs. n. 128 del 2010) modificata con la LR 20 aprile 2012 n. 3.La Direttiva 2001/42/CE sulla VAS in Emilia – Romagna è stata anticipata (in modo corretto) dall’artt. 5 della LR n. 20 del 2000 per quanto riguarda i piani territoriali ed urbanistici di Regione, Province e Comuni. Successivamente al fine di adeguare la legislazione regionale alle novità (soprattutto in termini di individuazione dell’autorità competente per la VAS) introdotte dalla legislazione nazionale con il D. Lgs n. 152 del 2006 e successive modifiche (D.lgs. n. 4 del 2008, e D. Lgs. n. 128 del 2010) è stata approvata la LR 13 giugno 2008 n. 9 che individua le autorità competenti per la VAS in Regione (/per piani e programmi regionali e provinciali) e province (per piani comunali).Nei casi diversi da quelli disciplinati dalla LR n. 20 del 2000 trova applicazione direttamente la parte seconda del D. Lgs . 152 del 2006 e successive modifiche (D.lgs. n. 4 del 2008, e D. Lgs. n. 128 del 2010.

5. ToscanaLa Regione Toscana in attuazione del d.lgs.152/2006 ha emanato la legge regionale 10/2010 concernente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.

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A seguito dell'emanazione delle disposizioni correttive di cui al d.lgs.128/2010 concernente modifiche al d.lgs.152/2006, è stata approvata la legge regionale 6/2012 che ha comportato modifiche alle leggi regionali 10/2012 , 49/1999, 1/2005 in materia di VAS ed alla L.R. 10/2010 in materia di VIA.In particolare le modifiche hanno riguardato: l'adeguamento al d.lgs.128/2010; la chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, agendo sulle definizioni tecniche e sui riferimenti; l'individuazione dell'autorità competente in un organismo tecnico (NURV) indipendente dall'autorità procedente; l'introduzione della disciplina sull'AIA e il coordinamento tra le procedura di VAS, VIA, valutazione di incidenza ed AIA.La VAS è attualmente effettuata su tutti i piani e programmi regionali che ricadono nelle fattispecie di cui all’art. 3 della Direttiva e su tutti gli strumenti di governo del territorio adottati dagli altri enti territoriali.Le procedure di VIA sono attualmente effettuata in relazione a tutti i progetti inclusi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 della L.R. 10/2010 che hanno recepito gli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006.L'applicazione dell'art.5, comma 1 lett.g) e comma 8 del D.L. 70/2011 ha creato notevoli problemi per gli enti locali perchè le condizioni di esclusione della VAS, elencate nel comma 8, sono talmente restrittive e non previste nei piani sovraordinati, da deterinare l'obbligatorità della VAS o quanto meno della verifica di assoggettabilità per la quasi totalità dei piani attuativi, anche nel caso in cui gli stessi non costituiscano variante allo strumento sovraordinato.Tale situazione comporta una continua interlocuzione con gli uffici comunali per l'individuazione delle corrette applicazioni delle procedure.Le difficoltà per i piccoli comuni a reperirre risorse finanziarie e umane tecnicamente competenti per l'individuazione dell'autorità competente e per lo svolgimento delle relative funzioni di VAS.

6. UmbriaI criteri di adempimento della condizionalità a livello regionale possono essere considerati soddisfatti.La regione Umbria in attuazione dell’art. 35, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 ( Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, con L.R. 12 del 16/02/2010, concernente: “ Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale” ha recepito completamente e correttamente le direttive 85/337/CEE e 2001/42/CE. In seguito all’emanazione delle disposizioni correttive sancite con decreto legislativo 29 giugno 2010 n° 28 concernente: “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 “ , la regione Umbria, con Deliberazione di Giunta Regionale del 26 luglio 2011 n° 861 concernente: “ Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l’applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n° 12, a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n° 128, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152”, ha provveduto ad adeguare la L.R. 12/010.In particolare la L.R. 12 del 16/02/2010:

prevede il coordinamento della procedura di VIA con la procedura di cui al D.lgs 59/2005, rilascio dell’AIA, assicurando l’unicità della informazione e consultazione del pubblico per le due procedure;

prevede che i processi di VAS ed i procedimenti di VIA ricomprendano anche la valutazione di incidenza VIncA al fine di verificare la compatibilità del piano /programma o progetto con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni;

garantisce lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti di VIA, anche in caso di inerzia dei soggetti convocati e/o di parere negativo espresso da uno o più soggetti convocati;

impone il monitoraggio di piani, programmi e progetti sulla base di specifici protocolli tecnici, concordati con i proponenti ed individua, quale soggetto competente per l’attività di monitoraggio ambientale l’ARPA Umbria;

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stabilisce che agli esiti del monitoraggio ed alle eventuali misure correttive assunte, venga data adeguata informazione, sia attraverso i siti web dell’Autorità competente e dell’ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione;

prevede la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di un Catalogo Regionale degli indicatori (CRDI) finalizzati al monitoraggio ambientale di piani, programmi e progetti. Il CRDI definisce specifici indicatori in funzione delle varie tipologie di piani, programmi e progetti e costituisce il riferimento per la corretta definizione dei piani di monitoraggio degli stessi.

7. MarcheNessuna indicazione al riguardo

8. LazioLa regione Lazio in materia di VIA si è dotata di una serie di strumenti normativi finalizzati al recepimento delle normative sovraordinate ed alla loro definizione attuativa. La cronologia delle norme, con la evidenziazione degli elementi di maggior significato viene di seguito sinteticamente riassunta:

L.r. n.74 del 18 novembre 1991, “Disposizioni in materia di tutela ambientale”Demanda al Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, la redazione dei criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che devono essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale nonché le modalità per la redazione degli studi di impatto ambientale.

D.P.G.R. n.44 del 14 gennaio 1993 (B.U.R.L. n.7 del 10 marzo 1993), “Visura di progetti di opere interessanti il territorio regionale da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge n.349 del 8 luglio 1986 e ss.mm.ii.”.

L.r. n.27 del 5 maggio 1993, “Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio”Prevede, in applicazione dell’art.12 della L.r. n.74 del 18 novembre 1991, che le domande di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere sia corredata di studio di valutazione di impatto ambientale. L.r. n.24 del 6 luglio 1998, “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a

vincolo paesistico”All’art.25, comma 6, prevede che le autorizzazioni di cui all’art.7 della L. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all’interno del procedimento di VIA. L.r. n.27 del 9 luglio 1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”All’art.15 prevede, per specifiche tipologie di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e discariche, che i progetti presentati ai fini dell’approvazione e autorizzazione debbano contenere lo studio di impatto ambientale redatto in conformità al D.P.R. 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.All’art.36 stabilisce che, in attesa dell’emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, determinate tipologie di progetti, per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale. D.G.R. n.1838 del 30 marzo 1999, “Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex

art.10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati”Revocata con D.G.R. n. 2546 del 12 dicembre 2000 L.r. n.6 del 7 giugno 1999, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”All’art. 46, al comma 1, stabilisce che, allo scopo di dare attuazione alle direttive comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la “Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, nelle more dell’emanazione della legge regionale di disciplina in materia, la valutazione è effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 costituente “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione

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dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, ed agli allegati delle citate direttive comunitarie.Lo stesso articolo, al comma 2, individua l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale nella apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. D.G.R. n.2546 del 12 dicembre 2000, “Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica

ex art.10, comma 3, del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati”Revoca la D.G.R. n. 1838 del 30 marzo 1999 L.r. n.30 del 30 novembre 2001, “Disciplina dell’attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi

della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale”

D.G.R. n.1221 del 10 dicembre 2004, “Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l’acquisizione del parere di cui all’art.46 della L.r. 7 giugno 1999, n.6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5, comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni”

Fornisce indicazioni procedurali, con relativi modelli, per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza quando ricompresa. L.r. n.14 del 11 agosto 2008, “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della

Regione Lazio”All’art.1, comma 19, stabilisce che, in attesa della legge regionale di disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale, per i procedimenti di competenza regionale, si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;All’art.1, comma 21, stabilisce che il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005 e stabilisce le modalità procedurali;All.art.1, comma 22, prevede che, per le tipologie di opere ricomprese negli allegati III e IV del d.lgs. 152/06 e successive modifiche, laddove le stesse comportino varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento di VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06 e successive modifiche, nell’ambito del procedimento di VAS. D.G.R. n.363 del 15 maggio 2009, “Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive

modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale”

Stabilisce disposizioni per la semplificazione delle procedure di consultazione e di rilascio dei pareri ambientali, tra cui:

o per le strutture dell’amministrazione regionale, chiamate ad esprimersi nei procedimenti di VIA, i tempi entro i quali le stesse devono esprimersi;

o che il parere di valutazione di incidenza, laddove richiesto, ai fini del rilascio del provvedimento di assoggettabilità e del provvedimento di VIA, deve essere acquisito dall’autorità competente in materia di VIA nell’espletamento dell’istruttoria;

o le modalità per l’integrazione dei procedimenti di VIA e AIAo le modalità per l’integrazione dei procedimenti di VIA e VAS

L.r. n.12 del 13 agosto 2011, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”

All’art.1, comma 147, stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS. L.r. n.16 del 16 dicembre 2011, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”All’art.1, comma 1 stabilisce che per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla

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parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;All’art.2, comma 2 stabilisce che l’autorità regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.Abroga i commi da 19 a 22 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n.14

Stato dell’arte in materia di VASLa regione Lazio in materia di VAS si è dotata di una serie di strumenti normativi finalizzati al recepimento delle normative sovraordinate ed alla loro definizione attuativa. La cronologia delle norme, con la evidenziazione degli elementi di maggior significato viene di seguito sinteticamente riassunta:

D.G.R. n.1516 del 21 novembre 2002, “Recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi”

o Recepisce, in attesa di disposizioni statali e regionali, la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente

o Individua quale autorità competente, ai fini della valutazione dei piani e programmi, il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Territoriale d’intesa con le competenti aree della Direzione Regionale Ambiente

o Costituisce un apposito nucleo di valutazione interdipartimentale L.r. n.14 del 11 agosto 2008, “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della

Regione Lazio”o All’art.1, comma 19, stabilisce che, in attesa della legge regionale di disciplina della

Valutazione Ambientale Strategica, per i procedimenti di competenza regionale, si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

o All’art. 1, comma 20, individua quale autorità competente in materia di VAS la struttura regionale di cui all’art.46, comma 2, della L.r. 7 giugno 1999, n.67

o All.art.1, comma 22, prevede che, per le tipologie di opere ricomprese negli allegati III e IV del d.lgs. 152/06 e successive modifiche, laddove le stesse comportino varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento di VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06 e successive modifiche, nell’ambito del procedimento di VAS.

D.G.R. n.363 del 15 maggio 2009, “Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale”Stabilisce disposizioni per la semplificazione delle procedure di consultazione e di rilascio dei pareri ambientali, tra cui:

per le strutture dell’amministrazione regionale, chiamate ad esprimersi nei procedimenti di VAS, i tempi entro i quali le stesse devono esprimersi;

le modalità per l’integrazione dei procedimenti di VIA e VAS D.G.R. n.169 del 5 marzo 2010, “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS”

Costituisce il principale atto normativo in ambito regionale di riferimento per le procedure di VAS. Gli elementi di maggior rilievo sono:

Individua i piani e programmi da sottoporre alle procedure di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006

Individua l’autorità competente nella struttura regionale dell’assessorato competente in materia di ambiente, Dipartimento Territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale

Stabilisce le procedure per l’applicazione del disposto di cui agli artt. 12 e 13 del decreto Prevede modalità di raccordo delle procedure VAS-VIA e VAS-VINCA Rimanda la definizione di dettaglio delle procedure integrate per i piani urbanistici a successive

normative regionali

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Circolare della Direzione Regionale Ambiente e Direzione Regionale Territorio e Urbanistica prot.D4-06-00/265091 del 16 giugno 2011, “Ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in riferimento ai PUCG di cui agli artt. 32, 33 e 34 della L.r. 38/1999”

Stabilisce le modalità di raccordo delle procedure di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 con quelle afferenti la redazione, adozione e approvazione dei PUCG, di cui agli artt. 32, 33 e 34 della L.r. 38/1999 L.r. n.12 del 13 agosto 2011, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-

2013”Modifica con l’art.1, comma 146, l’art. 1 della L.r. n.14 del 11 agosto 2008, introducendo il comma 22bis con il quale si stabilisce che La Regione adotta, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale siano disciplinati: i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento del procedimento di VAS, anche mediante

l’utilizzo prioritario di modalità telematiche quali la posta elettronica certificata (PEC) i criteri per l’individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia

ambientale coinvolti nei procedimenti di VAS criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 per l’individuazione dei piani e

programmi da sottoporre a VAS i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l’utilizzo dei pareri e della documentazione

già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VASAll’art.1, comma 147, stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS. L.r. n.16 del 16 dicembre 2011, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” All’art.1, comma 1 stabilisce che per i procedimenti di valutazione ambientale strategica di

competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;

All’art.2, comma 2 stabilisce che l’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

Abroga i commi da 19 a 22 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n.14Da quanto sopra esposto si evince che, ai fini del recepimento delle normative sovraordinate e per quanto di competenza, la regione Lazio ha provveduto alla individuazione di una struttura competente in materia di VIA e VAS, ha provveduto alla emanazione di norme regionali che, per la VIA non configurano un corpo organico ma entrano nel merito di particolari questioni applicative, per la VAS, mediante la D.G.R. 169/2010 si è invece provveduto alla formulazione di un testo normativo dedicato. Per le parti prive di recepimento in ambito regionale si applica la normativa di recepimento nazionale.La Regione Lazio avendo proceduto all’individuazione dell’autorità competente per la VIA e la VAS (Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) ed operando, per le parti non specificatamente normate da normative regionali in conformità alla norma nazionale, garantisce l’adempimento della normativa comunitaria sul territorio di competenza. L’applicazione della normativa comunitaria è confermata dall’analisi diacronica del numero e delle tipologie di piani e progetti sottoposti a procedura.Non si ravvede la necessità di azioni aggiuntive né si ravvisano criticità attuali o potenziali.

9. AbruzzoLa Regione Abruzzo, in materia di VIA, non ha legiferato ma applica il Dlgs.n. 152/06 ess.mm.ii.. La regolamentazione della materia e degli aspetti procedurali avviene attraverso una Delibera di Giunta Regionale: D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, che viene aggiornata ed integrata in base alle modifiche legislative nazionali e regionali o alle esigenze organizzative che si vengono a modificare nel tempo.

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Sono state adottate e pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo, le seguenti linee guida che indicano i criteri per la valutazione d’impatto ambientale di alcune categorie di opere, in coerenza con le direttive comunitarie in materia ambientale:

Linee guida per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (D.Lgs. 4/2008) Linee Guida atte a disciplinare la Realizzazione e la Valutazione di Parchi Eolici nel territorio

abruzzese (approvate con D.G.R. n. 754 del 30 luglio 2007 BURA n° 50 del 12 settembre 2007) Linee Guida per la Redazione dello Studio di Impatto Ambientale Relativo alle Attività di Cava Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo

Il recepimento della VAS è stata demandata alla nuova legge del governo del territorio in corso di approvazione, per facilitare il lavoro dei comuni, la regione ha pubblicato delle circolari e delle linee guida:

Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la

Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali" Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione

Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale."

Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN) Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura

regionale Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

VAS Competenze in materia di valutazione ambientale strategica - Ulteriori chiarimenti interpretativi Comune di Pianella - Insediamenti produttivi di beni e servizi in Variante al PRG. Procedimenti ai

sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998 e s.m.i. - assoggettabilità alle procedure degli artt. 6 e ss. del Dlgs 152/06 e s.m.i..

Valutazione Ambientale Strategica applicata alle aree soggette a commissariamento per inadempienza dell'ente locale

Allo stato attuale la Regione è stata coinvolta come ente con competenze ambientale in 293 procedure di VAS di cui su 252 verifiche di assoggettabilità di varianti urbanistiche (art 12 del D.Lgs152 e ss.mm.ii.) e 41 rapporti ambientali (art 13 del D.Lgs152 e ss.mm.ii.).Si è riscontrata una criticità nell’ambito dell’integrazione tra la procedura di VAS e la procedura di VINCA in quanto, allo stato attuale in Abruzzo, nel caso di procedimenti di VAS riferiti a strumenti di pianificazione o programmazione di rilevanza locale, essendo diversi gli organismi preposti all’emanazione dei relativi pareri finali (la Struttura con compiti di tutela ambientale dell’Amministrazione locale per la VAS e il Comitato VIA di coordinamento regionale per la VINCA), si evince una difficoltà nell’integrare il parere motivato di cui all’art. 15 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii con quello che chiude la procedura di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

4.1. Molise

Il criterio di adempimento è soddisfattoLa Regione Molise garantisce l’applicazione sul proprio territorio della normativa in materia di VIA e di VAS, attraverso uno specifico sistema di norme. In particolare, per quanto riguarda la VIA il riferimento centrale è la L.R. 24 marzo 2000 n° 21 recante norme per la “Disciplina della procedura di Impatto Ambientale”. Con la succitata legge regionale 21/2000 la Regione ha disciplinato la procedura di impatto ambientale, in attuazione delle Direttive n. 85/337/CEE e n. 87/11/CE, individuando l’Assessorato regionale all’Ambiente quale Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).In conseguenza delle modifiche ed integrazioni della normativa statale, la legge 21/2000 è stata integrata con i seguenti provvedimenti:

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000 n. 46, Rettifiche all'allegato "A" della legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000, recante: "Disciplina della procedura di impatto ambientale"

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D.G.R. n° 1241 del 17 ottobre 2003 – Sostituzione COMITATO TECNICO VIA e riprovazione regolamento interno;

D.G.R. n° 542 dell’8 agosto 2012 – Istruttoria tecnica in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 5 della L.R. n. 21 del 2000. Provvedimenti

In merito all’attuazione della VAS, si segnala la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 26 gennaio 2009 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale –Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 come sostituito dal Decreto Legislativo n. 4/2008. Con il suddetto provvedimento si approvano le prime disposizioni applicative in materia di VAS, si attribuisce la competenza per i procedimenti in materia di VAS e si forniscono le necessarie indicazioni di carattere procedurale.Ai fini di una corretta applicazione della normativa vigente, la Regione sta predisponendo le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica che costituiscono un modello procedurale e organizzativo per la valutazione ambientale di Piani e Programmi.

2. CampaniaNessuna indicazione al riguardo

3. PugliaIl criterio di adempimento è soddisfattoLa Regione Puglia garantisce l’applicazione sul territorio di propria competenza della normativa in materia di VAS e di VIA attraverso un articolato impianto di norme di rango legislativo e regolamentare. In particolare, per quanto riguarda la VIA il riferimento centrale è la Legge Regionale n. 11/2001, sottoposta a numerose modifiche e integrazioni nel corso degli anni, anche al fine di adeguarla alle sopravvenute disposizioni di livello nazionale. In merito all’attuazione della VAS il Consiglio Regionale, nella seduta del 4 dicembre 2012, ha approvato la legge regionale “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”. Si segnalano, inoltre, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 13/06/2008 (con la quale si attribuiva la competenza per i procedimenti di VAS in sede regionale e si fornivano alcune indicazioni di carattere procedurale ad integrazione ed incoerenza con le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e una serie di atti d’indirizzo relativi a specifiche categorie di piani e programmi, come di seguito specificato:

Linee guida per la pianificazione strategica territoriale di area vasta (deliberazione di Giunta n. 1072/07 pubblicata nel BURP n. 104 del 20/07/2007);

Linee guida per la redazione dei piani d’ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani (deliberazione di Giunta n. 862 del 27 maggio 2008, pubblicata nel BURP n. 89 del 06/06/2008);

DRAG - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (deliberazione di Giunta n. 1328 del 03/08/2007 pubblicata nel BURP n. 120 del 29-8-2007);

DRAG - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (deliberazione di Giunta n. 1759 del 29 settembre 2009, pubblicata nel BURP n. 155 del 06/10/2009);

Circolare n. 1/2011 del Servizio Assetto del Territorio “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (deliberazione di giunta n. 125 del 31/01/2011, pubblicata nel BURP n. 25 del 16/02/2011.

La Regione Puglia pertanto garantisce l’applicazione sul territorio di propria competenza della normativa in materia di VAS e di VIA attraverso l’articolato impianto di norme di rango legislativo e regolamentare sopra citato.

4. BasilicataNessuna indicazione al riguardo

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5. CalabriaIl D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., all’art. 35 “Disposizioni transitorie e finali”, commi 1 e 2, riporta:

1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione e norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Tale criterio si può pertanto ritenere soddisfatto a livello nazionale.

6. SiciliaNella Regione Siciliana l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di VAS e di VIA è, oggi, interamente regolata dalle norme nazionale. Al riguardo è opportuno specificare l’evoluzione del contesto normativo in materia di Valutazione ambientale strategica, che riferisce anche sulle disposizioni istituzionali intraprese “per l’attuazione, l’applicazione e la supervisione delle direttive”. Nel 2009 l’Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato la L.R. n. 6 del 14/5/2009 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009, la quale, all’art. 59 inerente Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, dispone: la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4. Con la stessa norma si sancisce che non rientrano nell’ambito di applicazione della VAS i Piani, i Programmi e le loro varianti: che siano stati adottati prima del 31/7/2007, che siano stati adottati dopo il 31/7/2007 ed entro il 12/2/2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia. Relativamente ai PRG e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31/7/2007 ed entro il 12/2/2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'ARTA Sicilia a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del D.L.vo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.Nel 2009, la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 6 del 14/5/2009, il “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana”. Secondo le previsioni di tale modello che prevede la comunicazione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente di tutti i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica, (espressamente indicati: varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportino un aumento rilevante del carico urbanistico, le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici, i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di Incidenza (ex art. 5 del DPR 357/97), i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all’art. 2, comma 5 della L.R. n. 71 del 27/12/1978, che non comprendano opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i), Nel 2009 l’Assemblea regionale siciliana, ha approvato la L.R. n. 13 del 29/12/2009 recante Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010, la quale, all’art. 13 inerente Norme in materia di valutazione ambientale strategica, dispone , lo applicabilità della VAS i Piani, i Programmi e le loro varianti le cui direttive siano state deliberate dal Consiglio Comunale prima del 31/7/2007. Tali Piani, Programmi e loro varianti si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale.Nel 2010, con l’approvazione del D.Lgs. 128/2010, l’introduzione dell’art. 6 comma 3 bis e dell’art. 12 comma 6 riguardanti l’applicazione della procedura di VAS ai piani attuativi.

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A seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Commissione Europea “Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana” nel 2012 l’Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato la L.R. n. 26/2012 , art.11, comma 41) che ha abrogato i comma 3 e 4 del citato art. 59 della L.R. n. 6 del 14/5/2009.

7. SardegnaCon l’art.5, commi 23 e 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti nei settori economico e sociale, sono state adottate integralmente le disposizioni del D.Lgs n.152/2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7.8.2012 si è proceduto alla sostituzione della precedente Deliberazione 24/23 del 23.4.2008, che prevedeva le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, al fine di renderle conformi ai dettati della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 sopra richiamato.I criteri di adempimento della condizionalità a livello regionale possono pertanto essere considerati soddisfatti.Al livello regionale non è rilevabile alcuna criticità attuale e potenziale nell’assolvimento del criterio di adempimento.Le uniche criticità rilevabili sono pertanto rappresentate dalle una procedura di infrazione comunitaria ancora pendente a livello nazionale.Relativamente alla VIA la prevista modifica normativa predisposta per il superamento dell’infrazione consentirà l’immediato superamento anche a livello regionale, senza che si rendano necessari ulteriori adempimenti a livello regionale. Per quanto riguarda la VAS occorre semplicemente attenderne l’archiviazione.Risolte positivamente le due procedure è auspicabile, ancorché non necessaria, l’approvazione di una legge regionale specifica.

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2. Dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS

ADEMPIMENTI

1. Livello Nazionale2.

1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti .Sulla base di quanto indicato nel D.l gs 152/2006 e s.m.i., il MATTM provvede all’aggiornamento periodico dello Stato di Attuazione della VAS in Italia.Tale adempimento viene svolto sia a livello nazionale che a livello regionale attraverso la compilazione di un questionario per i diversi livelli in cui le Regioni e Province autonome hanno cura di compilare la parte di loro competenza.Il questionario è articolato in modo da poter evidenziare oltre lo stato di attuazione della normativa anche la qualità dei processi in atto e le criticità e peculiarità delle diverse realtà.

2. Livello Regionale

1. PiemonteAi fini della definizione dello stato di attuazione delle direttive annualmente vengono trasferite al MATTM le informazioni relative ai procedimenti di VIA e di VAS in corso o conclusi sul territorio regionale di competenza delle diverse autorità (Regione, Province e Comuni), suddivisi per tipologia di piano/programma o progetto.Ai fini di una corretta applicazione della normativa vigente sono elaborate linee-guida tematiche e procedurali, ad esempio per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale, per la applicazione della VAS ai procedimenti urbanistici, per l’integrazione dei procedimenti di VIA e di VAS, per la definizione dei contenuti degli elaborati tecnici per determinate tipologie di piani/ programmi o progetti.In relazione a specifici problemi applicativi della normativa vigente sono fornite linee interpretative e indicazioni operative rivolte alle strutture regionali e degli EELL coinvolte nei procedimenti, che costituiscono oggetto di note circolari o di specifico parere fornito nell’ambito del servizio di consulenza offerto dalla Regione agli EELL.Ai fini di un’efficace attuazione delle disposizioni normative sono predisposti strumenti di diversa natura destinati ai vari soggetti che intervengono nelle procedure (proponenti, valutatori e pubblico).Le informazioni relative ai procedimenti di VIA e di VAS di competenza regionale sono raccolte e archiviate attraverso applicativi informatici con riferimento alle diverse fasi procedurali, in funzione dei compiti da svolgere e degli obblighi di pubblicità da rispettare. Sul Portale Ambiente, attraverso specifici servizi informativi ad accesso libero, sono rese disponibili anche le informazioni ambientali e geografiche relative ai procedimenti di VIA di competenza provinciale.Sono in fase di test ulteriori applicativi per la gestione delle procedure, servizi informativi relativi ai procedimenti di VAS e servizi di interoperabilità PA/privati per la presentazione on-line di istanze di VIA, in coerenza con le indicazioni della normativa in materia di amministrazione digitale e di dematerializzazione dei documenti.Sono stati progressivamente predisposti vari format e appropriata modulistica e sono state elaborate specifiche per la organizzazione degli elaborati tecnici.

relazioni annuali e questionari inviati al MATTM linee-guida tematiche e/o procedurali prodotte attività di supporto svolta a favore degli EELL (v. http://www.regione.piemonte.it/autonomie/consulenza.htm9)

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circolari e note esplicative prodotte attività svolta per il coordinamento delle autorità competenti in materia di VAS e di VIA servizi informativi, percorsi guidati, documentazione tecnica e indicazioni normative messi a

disposizione sul sito web della Regione Piemonte (v. http://via.regione.piemonte.it/index.htm) servizi informativi messi a disposizione sul Portale dell’Ambiente

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/via/6.

1. Valle d'AostaI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti. La Regione ha approvato la Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.” che prevede le necessarie norme di attuazione delle direttive.

7.1. Lombardia

VIA:A livello regionale la VIA è applicata con riferimento alla legge regionale n. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione di Impatto ambientale” e al Regolamento regionale n. 5/2011 “Attuazione della l.r. 2 febbraio 2010, n°5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)”. Le due norme attuano il conferimento di competenze alle province lombarde circa la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, sulla scorta degli elenchi di cui agli allegati A e B della l.r. 5/10.VAS: Sulla base del D.lgs. 152/2006 e s.m.i e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i, in Regione Lombardia la VAS è stata disciplinata con appositi atti, tra cui la Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” e la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 - “determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 3836 relativa all’approvazione dell’allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.Sono stati inoltre definiti i criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale con la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)”. Infine, nell'ambito del sistema informativo regionale, è stato creato il Sistema informativo lombardo della valutazione ambientale di piani e programmi (SIVAS), per fornire un servizio di pubblicazione internet per tutte le procedure di VAS espletate in Regione Lombardia, al fine di rendere più efficace l'attività di comunicazione da parte delle Autorità procedenti nei confronti dei cittadini relativamente a tutti gli atti formali, le comunicazioni e i documenti per i quali occorre obbligo di informazione al pubblico.Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione nella sezione "Agenda -Messa a disposizione per il pubblico" del sito web SIVAS sostituisce:

il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;

la pubblicazione (ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di avviso sul BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

SIVAS costituisce inoltre l'archivio documentale digitale della VAS, al fine di supportare la Giunta Regionale nel monitoraggio dell'applicazione della norma e nell'obbligo di rapporto triennale all'UE. A tal

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fine il sistema documentale della VAS raccoglie gli atti finali del P/P (documento di Piano o Programma, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Dichiarazione di Sintesi) di tutte le procedure di Valutazione Ambientale VAS espletate in Lombardia. Raccoglie inoltre il rapporto preliminare e i provvedimenti di verifica per tutte le procedure di Verifica di assoggettabilità alla VAS espletate in Lombardia. L’autorità regionale competente per la VAS con cadenza annuale trasmette al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un resoconto sullo stato di attuazione della VAS.

2. TrentoAl livello dell'amministrazione della Provincia Autonoma di Trento si segnalano i seguenti dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS:

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e successivi regolamenti di esecuzione : “Legge Provinciale sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale”, che disciplina i campi d'attuazione della valutazione dell’impatto ambientale e le ulteriori norme di tutela dell’ambiente e che prevede .

Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10: “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia“ e in particolare l'articolo 11: che prevede il recepimento e dalle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi nell'ambiente.

decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006. n- 15-65/Leg. Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

Si segnala inoltre la possibilità per gli utenti di scaricare tutta la modulistica, gli opuscoli informativi e i riferimenti normativi relativi a VIA e VAS direttamene on-line tramite il sito internet ad hoc: www.valutazioneambientale.provincia.tn.it .

8.1. Bolzano

Non ha inviato alcuna risposta

2. VenetoNessuna indicazione al riguardo

3. Friuli Venezia GiuliaNessuna indicazione al riguardo

4. Emilia RomagnaDalla approvazione della LR 9/99 sono state svolte in Emilia Romagna oltre 600 procedure di VIA e oltre 2.000 procedure di screening. E’ in corso di predisposizione un progetto di legge per il completo recepimento delle disposizione relative alla VAS del D. Lgs. n. 152 nella legislazione regionale, che dovrebbe essere approvato entro l’anno. Per quanto riguarda i dispositivi istituzionali si rinvia alle LR citate, specificando che sono stati individuate le autorità competenti per la VIA e VAS nelle LR citate in specifiche strutture organizzative (uffici) preposti alla VIA e alla VAS presso Regione, Province e Comuni. Entro giugno 2013 verrà approvata la legge regionale sulla VAS a completamento dell’iter di recepimento.

5. Liguria

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La Regione ha approvato il Regolamento n. 5/2012 "Regolamento spese istruttorie" dall'8 novembre 2012 è previsto il pagamento degli oneri istruttori per l'avvio delle procedure di VIA e di VAS. Il regolamento fissa le tariffe per le spese istruttorie per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - per le istanze presentate da privati - ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).Dal sito web www.ambienteinliguria.it si possono scaricare i modelli di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Ambientale e Rapporto Preliminare e le istruzioni pratiche e la modulistica per l'attivazione delle procedure di VAS e Verifica di Assoggettabilità, e le istruzioni relative al pagamento degli oneri descritti e dei contenuti minimi dell'avviso sul Burl.Sul portale web www.ambienteinliguria.it sono anche contenute le informazioni relative ai procedimenti sottoposti alle procedure di screening, Valutazione di impatto ambientale (Via) regionale e nazionale della Regione Liguria. Per i procedimenti conclusi è disponibile l'applicazione cartografica.Il servizio consente la consultazione dei procedimenti, sia attraverso delle interrogazioni alfanumeriche che attraverso la cartografia. L'applicazione consente di consultare e gestire tutti gli elementi della banca dati e di effettuare ricerche sui procedimenti in corso e su quelli conclusi. Per ciascun procedimento sono riportati i dati essenziali comprensivi di classificazione, esito e riferimenti normativi e temporali.Tra breve saranno disponibili in rete i modelli metodologici/operativi e la documentazione tecnico- amministrativa relativa ai procedimenti di VAS con particolare riferimento ai contenuti del rapporto preliminare e del rapporto ambientale di cui agli art.12-13 del Dlgs. 152/2006.

9.1. Toscana

La Regione Toscana ha disciplinato con la L.r. n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza” e ss.mm. La VAS è attualmente effettuata su tutti i piani e programmi regionali che ricadono nelle fattispecie di cui all’art. 3 della Direttiva e su tutti gli strumenti di governo del territorio adottati dagli altri enti territoriali.La Legge regionale individua l’autorità competente per i piani e programmi approvati dalla Regione in un organismo tecnico già deputato alla valutazione dei piani (NURV – Nucleo Regionale di Valutazione) mentre demanda agli Enti Locali l’individuazione del soggetto, dotato di adeguato grado di autonomia e competenza, cui affidare la funzione di autorità competente per i piani di loro competenza.La legge regionale, per quanto riguarda la VIA, ha recepito l'Allegato III al D.Lgs. 152/2006 tramite gli allegati A1 (progetti sottoposti a VIA di competenza regionale), A2 (VIA di competenza provinciale) ed A3 (VIA di competenza comunale). L'allegato IV al D.Lgs. 152/2006 è stato recepito dagli Allegati B1 (verifica di competenza regionale), B2 (verifica di competenza provinciale) e B3 (verifica di competenza comunale). Se un progetto è completamente incluso all'interno di uno dei tre parchi regionali (Maremma, Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli, Alpi Apuane) il procedimento di VIA o verifica è di competenza dell'Ente Parco, indipendentemente dall'Allegato in cui ricade. In base alla normativa regionale in materia di VIA, il proponente è il soggetto pubblico o privato che redige il progetto e chiede l'attivazione delle procedure di valutazione; l'Autorità competente può essere la Regione, l'Ente Parco regionale, la Provincia o il Comune. Un progetto compreso negli Allegati B1, B2 o B3 (e quindi normalmente sottoposto a verifica di assoggettabilità) se ricade anche parzialmente all'interno di Aree naturali protette o Siti di importanza regionale – SIR (che includono i Siti Natura 2000 – SIC e ZPS) è sottoposto a VIA e la relativa soglia di applicazione è ridotta alla metà.Per quanto riguarda la VAS, la Legge regionale individua l’autorità competente, per i piani e programmi approvati dalla Regione, in un organismo tecnico già deputato alla valutazione dei piani (NURV – Nucleo Regionale di Valutazione), mentre demanda agli Enti Locali l’individuazione del soggetto, dotato di adeguato grado di autonomia e competenza, cui affidare la funzione di autorità competente per i piani di loro competenza.Ai fini della definizione dello stato di attuazione della direttiva VAS, e ai sensi della previsione contenuta nella normativa statale, annualmente vengono comunicate al MATTM le informazioni relative ai procedimenti di VAS in corso o conclusi sul territorio regionale di competenza delle diverse autorità (Regione, Province e Comuni, altri enti locali), suddivisi per tipologia di piano/programma o progetto.Ai fini di una corretta applicazione della normativa vigente sono stati elaborati indirizzi tematici come ad esempio quelli approvati con delibera di Giunta regionale 52/2011 in materia di adozione e approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti.

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In relazione a specifici problemi applicativi sottoposti dagli enti locali sono fornite linee interpretative e indicazioni operative nell'ambito del servizio di consulenza rivolto agli enti locali medesimi.Infine le informazioni relative ai procedimenti di VAS di competenza regionale sono raccolte ed archiviate.Sui siti web della Regione relativi all'autorità competente (NURV), alla VAS ed alla VIA sono rese disponibili informazioni ambientali relativi ai procedimenti conclusi o in corso.

2. UmbriaLa L.R. 12 del 16/02/2010 individua le Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS, mediante lo svolgimento delle fasi di informazione, di consultazione e di adozione del parere motivato, rispettivamente:

Nelle Province territorialmente competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi i loro strumenti attuativi;

Nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di Valutazioni Ambientali, per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

Con Legge Regionale n° 8 del 16 settembre 2011 concernente: “ Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” sono state attribuite ai comuni territorialmente competenti, le funzioni di Autorità competente in materia di VAS relativamente agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.La stessa legge regionale individua come Autorità competente, cui spetta lo svolgimento dei procedimenti di VIA sui progetti o opere, elencati negli allegati III e IV alla parte seconda D.lgs 152/2006, il Servizio regionale competente in materia di Valutazioni Ambientali.Prevede inoltre l’emanazione, da parte della Giunta Regionale, di un Regolamento di attuazione che disciplini, tra l’altro:

le fasi e le modalità di svolgimento e di conduzione dei processi di VAS e dei procedimenti di VIA; i criteri per la redazione del rapporto preliminare dei processi di VAS ; le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione tecnica da allegare inclusi modelli

e format da utilizzare; le modalità di coordinamento delle procedure di VIA con le procedure AIA e di integrazione con il

procedimento di VincA; specifiche tecniche e procedurali.

3. MarcheLa Regione Marche ha adottato una legge e delle linee guida in materia di VAS regionale.LR n 6/2007 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000".DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010".

10.1. Lazio

L’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.La Regione Lazio, in applicazione dell’art.7, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. provvede annualmente alla trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante l’utilizzo dei format dallo stesso inviati .Non si ravvede la necessità di azioni aggiuntive

11.1. Abruzzo

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Per quanto riguarda le procedure di VIA l’applicazione della legislazione ambientale è garantita da atti amministrativi quale la DGR n119/2002 e successive modifiche, che istituisce lo Sportello Regionale Ambientale per la semplificazione e l’unificazione dei procedimenti autorizzativi; ha il compito di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi, fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari, predisporre la modulistica,realizzare e adeguare le cartografie tematiche, raccogliere i provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione, redigere il registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di VIA e di VA e Valutazione d’incidenza;individua nel Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA l’autorità competente.Non sono state conferite deleghe in materia di VIA.Sul portale “Ambiente e Territorio” si accede alle informazioni ambientali ed in particolare ad un sistema di presentazione on line delle richieste di autorizzazione relative ai procedimenti di VIA, VINCA :tale Sistema Informativo per la presentazione, pubblicazione e consultazione on line delle istanze soggette alle procedure ambientali, consente a cittadini, imprese, professionisti e amministrazioni di consultare la normativa di riferimento, di avere assistenza per la predisposizione dell’istanza e degli elaborati da pubblicare, di fare osservazioni, di controllare lo stato di avanzamento della pratica e di monitorarne i tempi e gli esiti.La realizzazione di questa piattaforma dati, oltre a ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, viene aggiornata in tempo reale, garantisce la massima trasparenza e pubblicità nelle decisioni di governo del territorio in materia ambientale, favorendo il coinvolgimento di tutti i cittadini.Le linee Guida, approvate con delibere di Giunta Regionale, hanno la funzione di riferimento per la valutazione degli interventi, da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA e di conseguenza per la sostenibilità della progettazione.Le criticità maggiori si rilevano nella integrazione procedurale dei procedimenti VIA VAS VINCA, soprattutto in considerazione del fatto che le procedure fanno capo a differenti Autorità competenti.In merito alla VAS un’altra criticità consiste nella gestione della fase di Monitoraggio.

2. Molise Per quanto riguarda i dispositivi istituzionali, si rinvia ai provvedimenti normativi suddetti, vale a dire la L.R. 21/2000 e s.m.i. per la VIA e la D.G.R. 26/2009 per la VAS, specificando che essi riportano gli elenchi dei progetti soggetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (allegati A e B) e la tipologia di Piani e Programmi per i quali deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica, individuano compiutamente i soggetti interessati per l’applicazione della VIA/VAS in ambito regionale (Autorità competente) e infine forniscono le necessarie indicazioni di carattere procedurale (fasi e modalità di svolgimento delle valutazioni).

3. Campania La Regione Campania, in attuazione di quanto disposto dalla Parte Seconda del D. lgs 152/2006, ha emanato due regolamenti regionali:

Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009 “Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs152/2006)” di seguito Regolamento VAS;

Regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale” di seguito Regolamento VIA.

Con Regolamento Regionale n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio" la Regione Campania, tra l’altro, ha individuato i Comuni quali Autorità competenti per le VAS di livello comunale. Come previsto dai rispettivi Regolamenti VAS e VIA, la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania “ (DGR n. 203 del 5 marzo 2010) e gli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” (DGR n. 211 del 24 maggio 2011).

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Sono state predisposte delle pagine web dedicate alle valutazioni ambientali (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS) denominate “Sistema Informativo per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza (VI)”, attraverso cui sia i cittadini che i soggetti pubblici e privati possono acquisire informazioni circa le procedure di valutazione (VIA, VAS e VI) in corso o già espletate. Attraverso le citate pagine web è anche possibile accedere a tutta la normativa di riferimento per le citate valutazioni e alla modulistica allegata alla normativa regionale di riferimento. Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile sia in formato immagine (.pdf) che in formato editabile (.word o .xls). Sulle stesse pagine web sono inoltre disponibili degli strumenti informatici che semplificano alcuni degli adempimenti necessari per la formulazione delle istanze (es. file calcolatore per la quantìficazione degli oneri per la valutazione di cui alla DGR 683/2010).L’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.La Regione Campania, in applicazione dell’art.7, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. provvede annualmente alla trasmissione dei dati inerenti la VAS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante l’utilizzo dei format dallo stesso inviati.L’analisi della normativa regionale vigente evidenzia alcuni aspetti non propriamente rispondenti al Dlgs 152/2006 nella sua versione allo stato vigente.Si stanno valutando le soluzioni più idonee al superamento delle predette criticità (Legge regionale sulle valutazioni, revisione degli attuali regolamenti).

4. Puglia Il criterio di adempimento può ritenersi sostanzialmente soddisfattoLa Regione Puglia ha compilato il questionario in merito ai procedimenti di propria competenza, per entrambe le indagini sin qui svolte – relative, rispettivamente, al periodo 2008-2010 e all’anno 2011.In merito alle iniziative volte a garantire un’applicazione tempestiva ed efficace della normativa in materia di VIA, con particolare riguardo all’obiettivo di accelerare la spesa, con l’art. 23 della Legge Regionale n. 18/2012 la Regione ha disposto l’avocazione dei procedimenti di VIA, Valutazione di incidenza e AIA inerenti ai progetti finanziati con fondi strutturali, i quali risultavano delegati alle Province in virtù delle disposizioni della Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.La task force regionale dedicata alla Linea 2 del PON GAT “VIA e VAS” –che risulta composta di 6 esperti (2 Senior e 4 junior) ha fornito assistenza tecnica all’autorità competente in sede regionale per la VIA e la VAS a partire da Maggio 2010, garantendo un supporto sia in merito all’accelerazione dell’attività ordinaria (procedimenti di VIA e di VAS, e relative procedure di verifica di assoggettabilità), sia all’elaborazione di approfondimenti metodologici e normativi relativi alle criticità individuate dalla struttura amministrativa competente a livello regionale.Per quanto riguarda le criticità, alcune sono ascrivibili ai tempi delle procedure di VIA conseguenti alla grande quantità di procedure riferibili a progetti di impianti eolici in un contesto normativo mutevole.Al fine di garantire l’accelerazione del ciclo progettuale, è stato introdotto un dispositivo di avocazione dei procedimenti di VIA, Valutazione di incidenza e AIA inerenti ai progetti finanziati con FS, i quali risultavano delegati alle Province in virtù delle disposizioni della Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.

5. BasilicataPer quanto riguarda la VIA si fa riferimento al D.Lgs 152/06 e alla L.R. 47/98.Per quanto riguarda la VAS la Regione Basilicata non ha ancora adeguato il proprio ordinamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Non esistono al momento atti di indirizzo operativo e metodologico procedurale che, coerentemente alla norma nazionale, disciplinano il processo di VAS in attesa della emanazione della legge regionale. Per cui la normativa trova regolare applicazione.Individuata all’interno del Dipartimento regionale competente una struttura organizzativa che viene costantemente aggiornata con attività organizzate sia dal Ministero che della Università.

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12.1. Calabria

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stata approvata la D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 (BURC n. 16 del 16/8/2008) recante “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”; tale regolamento è stato successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 153 del 31/3/2009, (BURC n. 8 del 30/4/2009), con DGR n. 749 del 4 novembre 2009 (BURC n. 22 del 1-12-2009). Infine, con DGR n. 624 del 23/12/2011 è stato approvato il “Disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale - Integrazione R.R. n.3 del 04/08/2008 approvato con D.G.R. 535/08”. Il disciplinare operativo è corredato, al fine di supportare con maggiore efficacia i soggetti interessati, da ulteriore documentazione costituita da: all. a - Format del Rapporto Ambientale; all. b - Schema di convocazione della conferenza di pianificazione e delle consultazioni preliminari completo di schema di questionario guida sul rapporto ambientale preliminare quale ausilio alle consultazioni preliminari; all. c - Schema di avviso di adozione del piano, avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni; all. d - Indirizzi per la redazione della dichiarazione di sintesi - informazione sulla decisione (d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., art.17) e da un altro allegato contenete i Documenti di supporto alla stesura del Rapporto Ambientale.Regolamenti e documenti prodotti dalla Regione Calabria, come elencati al punto A. Tutta la documentazione prodotta, compresi i regolamenti, sono consultabili sul portale istituzionale della Regione nella pagina del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, sezione VAS, all’indirizzo:http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=113

2. SiciliaL’attuazione delle direttive è assicurato dal Dipartimento Regionale all’Ambiente, tramite il Servizio 1 VAS-VIA, nella qualità di Autorità Competente (come definita all’art. 5 del D.Lgs. 152/2006) che cura lo svolgimento delle procedure ambientali previste dal al Titolo II e III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., garantendo l’efficace attuazione ed applicazione della legislazione europea in materia di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di impatto ambientale (Direttive85/337/CEE e 2001/42/CE).

3. SardegnaLa Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005, ha attribuito al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente le funzioni di coordinamento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Il Servizio ha assunto le funzioni di Ufficio delle valutazioni ambientali, annoverando tra le sue competenze il supporto tecnico all’autorità responsabile del piano per il processo di VAS. All’interno del Servizio è costituito uno specifico Settore VAS.Successivamente, la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, concernente il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, ha disposto la competenza regionale delle funzioni amministrative non di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o i cui effetti ambientali interessino i territori di due o più province (art. 48), attribuendo alle province la competenza ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale (art. 49 e ss.mm.ii.)La deliberazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7.8.2012 fornisce specifiche direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In particolare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica devono essere svolte secondo quanto specificato negli allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, che sostituiscono integralmente quelli già approvati con la deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008.Con Deliberazione n. 44/51 del 14.11.2010, inoltre, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, che forniscono le indicazioni per la conduzione del processo di VAS nel caso specifico dei Piani Urbanistici Comunali, coerentemente con le disposizioni previsti dalla L.R. n. 45 del 22.12.1989 – Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale.

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In Sardegna è presente una precisa attribuzione di funzioni e di relative disposizioni per le procedure di valutazione.Relativamente alla VAS, coerentemente a quanto stabilito dalla L.R. n. 9/2006, il Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, al fine di fornire alle amministrazioni comunali il necessario supporto per la corretta conduzione del processo di VAS, ha predisposto, in collaborazione con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, specifiche Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, adottate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44/51 del 14.11.2010.Suddette Linee Guida sono state discusse e condivise nell’ambito di un apposito tavolo tecnico attivato con le Province, cui spettano le funzioni amministrative relative alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di livello comunale e provinciale.Le sopraccitate Linee Guida illustrano l’iter procedurale per la redazione e per l’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali nel rispetto sia di quanto stabilito dalla L.R. n. 45 del 22.12.1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio”, sia di quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.Nell’ambito delle Linee Guida, inoltre, con specifico riferimento agli strumenti urbanistici, sono individuati i casi di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.Criticità: L’unica criticità rilevabile è data dalla riduzione del numero delle province istituite sul territorio regionale e dalla loro possibile soppressione, che ribalterebbe la struttura stabilita dalla L.R. n. 9/2006 riportando all’ambito regionale la competenza ad espletare le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle relative alla VAS di piani e programmi di livello comunale, sub provinciale e provinciale. Tale previsione si concretizza nell’esigenza di una potenziale riorganizzazione dell’amministrazione regionale e di potenziamento delle relative strutture dedicate.

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3. Una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS

ADEMPIMENTI

1. Livello Nazionale2.

1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti Le quattro Regioni Convergenza sono destinatarie delle attività dei due Programmi sopra descritti.

14.1. Livello Regionale

1. PiemonteSono realizzate, anche in modo decentrato sul territorio regionale, numerose iniziative di formazione per il personale coinvolto nell’attuazione della normativa VIA e VAS, mirata a tutti i livelli istituzionali e alle diverse funzioni. La struttura competente in materia di valutazione ambientale partecipa alla progettazione delle iniziative sul tema nell’ambito del Piano di Formazione interna della Regione.In relazione agli esiti di ricerche, studi o progetti inerenti materie di interesse per le valutazioni ambientali sono organizzati seminari di presentazione e divulgazione. Tutta la documentazione prodotta è messa a disposizione sul sito web della Regione.

attività di ricerca e divulgazione http://via.regione.piemonte.it/documentazione/pubblicazioni/atti_seminari.htm attività formativa specialistica presso la Regione e gli EELL attività formativa inserita nel Piano di Formazione della Regione Piemonte partecipazione a convegni e seminari organizzati da altre amministrazioni e/o organizzazioni

2. Valle d'AostaI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti.A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 12/09 sopra citata nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, la struttura competente (Servizio valutazione ambientale) ha provveduto ad organizzare seminari specifici di formazione nel periodo settembre 2009 – giugno 2010 per gli attori coinvolti nelle procedure (funzionari pubblici, professionisti, enti locali ecc.) e ha prodotto e messo in rete sul sito web regionale linee guida esplicative.Nel corso del periodo successivo all’entrata in vigore della norma regionale (luglio 2009) sono state avviate e portate a termine procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS e procedure di VIA e VAS conformi a quanto previsto dalla normativa. La mancata conoscenza della procedura di VAS (criticità originaria) è stata colmata dal lavoro di informazione svolto.

3. LombardiaVIA: Nell’ambito del conferimento di competenze agli enti locali la regione si è fatta promotrice di un percorso di formazione ed accompagnamento ai funzionari provinciali che si occuperanno di VIA. Il progetto prevede la costituzione di tavoli tematici organizzati sia per componente ambientale che per tipologia progettuale finalizzati a mettere in rete le conoscenze e le expertise presenti negli enti locali nonché a redigere le Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale specifiche per tipologia progettuale/componente ambientale.

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VAS: L’autorità regionale competente per la VAS di Regione Lombardia effettua corsi di formazione interni alla pubblica amministrazione regionale ed esterni, dedicati agli enti locali, al fine di diffondere la cultura della valutazione ambientale tra gli organi tecnici. Effettua inoltre, su richiesta, corsi di formazione presso gli Ordini professionali.L’ufficio competente per la VAS è inoltre a disposizione e costantemente in contatto con tutti gli enti di governo del territorio e del pubblico attraverso una casella di posta elettronica ([email protected]) e una attività di help desk telefonico. Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella predisposizione dei PGT, è stata inoltre predisposta ed approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 2010, la Circolare relativa a "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale", che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati dagli uffici comunali.La diffusione di informazioni e aggiornamenti normativi in materia di VAS è svolta costantemente attraverso il sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).Periodicamente la Direzione Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia organizza convegni e seminari di approfondimento sulla VAS e partecipa a quelli organizzati da altri enti pubblici e/o privati.

15.1. Trento

Per quanto riguarda l’attività formativa va segnalato che il Piano Urbanistico della Provincia autonoma di Trento promuove – in coerenza con i principi espressi dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - una nuova disciplina della pianificazione incentrata sulla relazione tra territorio, paesaggio e sviluppo prestando particolare attenzione agli aspetti ambientali ed alla qualità territoriale e paesaggistica. Per questo la Provincia autonoma di Trento ha deciso di costituire all’interno della tsm-Trentino School of Management, la Step-Scuola di formazione per il governo del territorio e del paesaggio che fornisce servizi di formazione tra l’altro in materia di paesaggio, pianificazione e valutazione ambientale strategica. In particolare ed a titolo di esempio si segnala “La pianificazione territoriale integrata: territorio-paesaggio-ambiente” corso per i componenti delle Commissioni per la pianificazione territoriale ed il paesaggio, con la finalità di sostenere le competenze di ogni singolo componente al fine di promuovere, all’interno del proprio lavoro, scelte capaci di tutelare e valorizzare le risorse territoriali, paesaggistiche e ambientali nella direzione di un miglioramento della vivibilità del sistema trentino.

2. BolzanoNon ha inviato alcuna risposta

3. VenetoE’ stato attivato un Tavolo permanente di coordinamento con le Province per l’approfondimento delle tematiche concernenti l’applicazione della normativa in materia di VIA.

4. Friuli Venezia – GiuliaNessuna indicazione al riguardo

5. LiguriaSono state realizzate numerose iniziative di informazione/formazione per il personale coinvolto nell’attuazione della normativa VIA e VAS, coinvolgendo i vari livelli istituzionali e le diverse funzioni. La struttura competente in materia di valutazione ambientale ha partecipato ad alcune iniziative sul tema in ambito extra regionale.

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Inoltre è in corso di realizzazione una attività formativa/informativa in materia rivolta sia al personale regionale di Dipartimenti Pianificazione, Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione sia al personale delle Province

6. Emilia RomagnaPer quanto riguarda la formazione: sono stati svolti nel 2010 e 2011 specifici corsi rivolti agli uffici competenti in materia sia di VAS sia di VIA.

7. ToscanaCon l’adozione della L.r. n. 10/2010 il recepimento della Direttiva comunitaria è stato completato. Sono al momento in corso di predisposizione linee guida per fornire indicazioni tecniche sulla elaborazione del rapporto ambientale e l’impostazione del sistema di monitoraggio. Il Regolamento attuativo della legge suddetta indicherà le modalità tecniche per la conduzione delle istruttorie di VIA da parte dell'Autorità competente e le linee guida, ad uso del proponente, per la redazione dello studio di impatto ambientale degli impianti eolici.Per quanto riguarda la formazione, sono state svolte varie iniziative formative per il personale regionale dedicato alla VAS, ed è previsto un modulo ad hoc per la VIA e la VAS nell’ambito del Master annuale sulla programmazione rivolto a funzionari della regione e delle province.Nell’ambito del progetto Innolabs, finanziato dal PO Italia – Francia Marittimo è stata realizzata, ma non ancora messa in linea, una piattaforma web dedicata alla VAS, pensata anche come sede di scambio e condivisione di esperienze e di informazioni.

16.1. Umbria

Nessuna indicazione al riguardo

2. MarcheLa Regione Marche provvede alla diffusione delle informazioni attraverso una pagina web costantemente aggiornata all’interno del sito www.ambiente.regione.marche.it (sezione Valutazioni e autorizzazioni/Valutazione Ambientale Strategica).

3. LazioLa Regione Lazio, gestendo all’interno di una unica struttura i procedimenti di VIA e di VAS, è in grado di semplificare i sistemi di comunicazione interna, garantendone la loro efficacia ed efficienza. Al fine di migliorare la formazione del personale coinvolto nell’attuazione delle direttive VIA e VAS ha promosso e promuove, anche avvalendosi dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) corsi di formazione. Tra questi:“Il processo di Valutazione Ambientale Strategica: metodologie, strumenti ed approfondimenti tecnici delle fasi del processo”Oltre specifici corsi di formazione, la Regione Lazio ha promosso, la costituzione di Gruppi di lavoro aventi afferenza con le tematiche VIA e VAS. La regione Lazio ha inoltre provveduto, al fine di adempiere alla normativa sovraordinata, alla comunicazione alle principali autorità procedenti in materia VAS (Province,Comuni e Enti Parco) della necessità dell’espletamento delle procedure di VAS per l’approvazione dei piani di competenza.Al fine di coinvolgere e informare il personale esterno (delle autorità procedenti) e le categorie professionali interessate, la regione Lazio si è fatta promotrice di incontri finalizzati alla diffusione della conoscenza della direttiva 2001/42/CE: Tra questi:

Unione dei comuni della Media Valle del Tevere, “Incontro pubblico sul Piano Casa”, “Procedure per la VAS”, Torrita Tiberina, 18 novembre 2011

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Convegno “La VAS negli Enti Locali del Lazio: considerazioni e procedure”, Viterbo, 27 ottobre 2011

Convegno “La VAS nel Lazio: attori, ruoli, procedure”, Regione Lazio, 25 marzo 2011 “La VAS nel Lazio”, incontro con i Soci INU finalizzato alla divulgazione della tematica, 24

febbraio 2010 Conferenza organizzata dall’AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) dal titolo “La

Valutazione Ambientale Strategica: Partecipazione e CondivisioneOltre quanto sopra esposto la regione Lazio, ai fini della divulgazione e della informazione del personale non interno e delle figure professionali interessate si rende disponibile, dedicando un giorno a settimana, alla ricezione delle suddette categorie.In ultimo, la regione Lazio, mediante una parte del proprio portale web dedicata alle procedure di VIA e VAS, contribuisce alla informazione del personale coinvolto.Ritenendo che il parametro di riferimento, ai fini delle valutazione del soddisfacimento del criterio, sia il coinvolgimento di tutte le categorie interessate; analizzate le categorie di figure interessate, (personale interno, personale esterno e figure professionali coinvolte), tenuto conto delle attività che la regione Lazio ha svolto ai fini dell’informazione delle stesse, rilevato inoltre che la regione si rende costantemente disponibile con le suddette, si ritiene che le attività svolte siano congruenti.Non si ravvede la necessità di azioni aggiuntive.

4. AbruzzoLa formazione in materia di VIA è tutta interna agli Uffici che se ne occupano, compreso l’aggiornamento informatico per la gestione del programma apposito.Al contrario, sono stati svolti diversi incontri con le Amministrazioni locali e con gli ordini professionali per quanto riguarda l’applicazione della VAS alla pianificazione supportati dalla task force dell’Autorità Ambientale.Una criticità è la mancanza di fondi specifici per aggiornamento professionale ed organizzazione del personale.La molteplicità delle materie da trattare con la VIA richiedono una preparazione tecnica molto eterogenea ed un supporto amministrativo ed informatico specifico. Al momento non ci sono risorse economiche e professionali per dare una risposta migliore agli sforzi compiuti dagli Uffici.

5. MolisePer l’approfondimento delle tematiche concernenti l’applicazione della normativa in materia di VAS, il Formez e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno organizzato in Regione nei giorni 17 e 18 dicembre 2009 un corso di formazione dal titolo “Attività Formative sulle procedure di VAS per la Regione Molise” - Progetto Assistenza Tecnica al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile.I contenuti delle giornate formative sono stati i seguenti:Valutazione ambientale: procedure e metodologie

Introduzione normativa L’organizzazione della partecipazione La fase di scoping e la definizione degli obiettivi ambientali Le alternative La stima degli effetti ambientali e il ruolo degli indicatori Valutazione della sostenibilità Sistema di monitoraggio

Azioni aggiuntive: L’Autorità Ambientale Regionale, di concerto con i Servizi Regionali competenti nella applicazione delle direttive VIA eVAS, predisporrà un foglio notizie bimestrale, per il personale interessato, sugli sviluppi e le evoluzioni tecnico normative concernenti le Direttive di cui trattasi.

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6. CampaniaTra il 2011 e il 2012 la Regione Campania ha previsto specifiche attività formative in materia di VIA e VI rivolte ai funzionari impegnati nelle istruttorie e organizzate nell’ambito del PON GAS, ed inoltre la messa a punto di idonea modellistica esemplificativa delle attività istruttorie tecnico – amministrative (di competenza dei diversi organi individuati dal nuovo Disciplinare), alla cui predisposizione hanno collaborato le risorse specialistiche in assistenza tecnica alla Regione Campania contrattualizzate dal MATTM nell’ambito del PON GAT – Linea 2 VIA - VAS.Ulteriori corsi di formazione in materia di VIA e VI sono stati programmati per il 2013. Inoltre sempre per il 2013 sono stati programmati anche corsi di formazione in materia di VAS rivolti ai funzionari comunali impegnati nelle attività connesse allo svolgimento del ruolo di Autorità competente

7. PugliaIl criterio di adempimento può ritenersi sostanzialmente soddisfattoLa task force regionale dedicata alla Linea 2 del PON GAT “VIA e VAS” –che risulta composta di 6 esperti (2 Senior e 4 junior) ha fornito assistenza tecnica all’autorità competente in sede regionale per la VIA e la VAS a partire da Maggio 2010, garantendo un supporto sia in merito all’accelerazione dell’attività ordinaria (procedimenti di VIA e di VAS, e relative procedure di verifica di assoggettabilità), sia all’elaborazione di approfondimenti metodologici e normativi relativi alle criticità individuate dalla struttura amministrativa competente a livello regionale. Per quanto riguarda il PON GAS, ed in particolare l’Asse E “Capacità istituzionale” - Linea di azione 7.b “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA”, nel corso del 2012 sono stati progettati, e in parte già attuati, una serie di interventi volti alla formazione e all’informazione che hanno coinvolto non solo le strutture regionali direttamente o indirettamente interessate ai processi di valutazione ambientale, ma anche gli enti provinciali (in quanto delegati all’esercizio di funzioni in materia di VIA e Valutazione d’Incidenza), i Comuni (in qualità di autorità procedenti per la VAS di piani di livello comunale), numerosi soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, Autorità di Bacino, Uffici territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ecc.), e una platea più ampia di organizzazioni tecnico-scientifiche, socio-economiche e culturali.Nel periodo 2010 – 2012 è stata svolta formazione per il personale degli uffici preposti all’attuazione di VIA e VAS, finanziata attraverso il PON GAS, Asse E “Capacità istituzionale”:

Progetto “Competenze per lo Sviluppo”; Linea di azione 7.b “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA”. In

quest’ambito, nel corso del 2012, sono stati progettati e in parte già attuati una serie di interventi volti alla formazione e all’informazione che hanno coinvolto non solo le strutture regionali direttamente o indirettamente interessate ai processi di valutazione ambientale, ma anche gli enti provinciali (in quanto delegati all’esercizio di funzioni in materia di VIA e Valutazione d’Incidenza), i Comuni (in qualità di autorità procedenti per la VAS di piani di livello comunale), numerosi soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, Autorità di Bacino, Uffici territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ecc.), e una platea più ampia di organizzazioni tecnico-scientifiche, socio-economiche e culturali.

Criticità: Scarsa consapevolezza del processo di VAS nelle Province cui potrebbero essere delegate alcune competenze a valle del processo di riordino in corsoAzioni aggiuntive: Potenziamento dell’azione di formazione e informazione presso gli enti eventualmente delegati.

8. BasilicataNessuna indicazione al riguardo

9. Calabria

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La Regione Calabria è tra quelle beneficiarie dei programmi previsti dal PON GAT e dal PON GAS. Nei programmi di formazione ed informazione previsti in coordinamento con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Calabria ha coinvolto funzionari e personale di altri enti a vario titolo interessati dalle procedure VIA e VAS.

10. SiciliaLe strategie di formazione sono assicurate dalle misure del PON GAS 2007-2013 destinata all’accrescimento delle competenze delle amministrazioni pubbliche nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza in materia di valutazioni ambientali (VIA, VAS e VI).Le strategie di informazione di tutte le persone responsabili dell’attuazione delle direttive, sono garantite dal Dipartimento regionale ambiente, tramite il proprio sito web (www.artasicilia.it) e tramite il portale “Sistema Informativo per la Gestione dei progetti soggetti a procedura di V.I.A., V.A.S. e Valutazione di Incidenza (SI-VVI)”, sui siti sono pubblicati periodicamente gli aggiornamenti normativi e procedurali relativi alle procedure di valutazione ambientale, unitamente agli esiti delle procedure valutative svolte.

11. Sardegnal Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con il supporto della task force dell’AutoritàAmbientale, al fine di fornire alle amministrazioni comunali il necessario supporto per la corretta conduzione del processo di VAS, ha predisposto, le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” approvate con la D.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010.E’ stato, inoltre, attivato un tavolo di coordinamento permanente con le Amministrazioni Provinciali per l’approfondimento delle tematiche relative all’applicazione della normativa in materia di VAS.Sul portale web Sardegna Ambiente è presente la sezione “Valutazioni ambientali”, costantemente aggiornata, dedicata alla VIA, alla VAS, alla VINCA e all’AIA, dove è pubblicata la normativa di riferimento e dove è possibile consultare i documenti principali relativi ai procedimenti aperti e a quelli già conclusi.

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4. Misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa

ADEMPIMENTI2. Livello Nazionale

1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfattiA livello nazionale la Direzione per le Valutazioni Ambientali oltre a strutturarsi in modo da rispondere efficacemente agli adempimenti di competenza :

si è dotata di esperti ambientali che affiancano le attività della Direzione offrendo un contributo sistematico e strutturato su tematiche specifiche inerenti i processi di valutazione ambientali;

tavoli di lavoro e di confronto con le altre Amministrazioni centrali e regionali interessate dai processi di valutazione per lo sviluppo di competenza specifiche e di modalità omogenei di gestione di processi ambientali;

partecipa e coordina iniziative di Reti ambientali quali quella delle Autorità Competenti per la VAS e la VIA nella quale partecipa attivamente anche rappresentanze della CE;

beneficia di supporti specialistici attraverso Istituti scientifici quali ISPRA che supporta trasversalmente le attività ordinarie e strategiche della Direzione competente, e per il Suo tramite le Regioni;

e’ affiancata da un organo istruttorio, la Commissione VIA-VAS; è supportata da ISPRA per tutte le tematiche di VAS e sopratutto di VIA.

.3. Livello Regionale

1. PiemontePer tutti i procedimenti di VIA e di VAS a livello regionale è individuata una struttura interdirezionale, coordinata dal Settore competente in materia di valutazione ambientale, che assicura una istruttoria interdisciplinare, connessa alle diverse responsabilità amministrative nei settori interessati, finalizzata alla predisposizione del provvedimento regionale. Il modello organizzativo scelto risponde in modo efficace alle esigenze delle valutazioni. In modo analogo sono organizzati, su indicazione della Regione, gli enti locali per i procedimenti di loro competenza. Sistematicamente sono organizzati incontri strutturati per il confronto su aspetti tecnici, procedurali e organizzativi tra le strutture coinvolte nei procedimenti all’interno della Regione e con le amministrazioni locali, anche al fine di rilevare criticità e individuare possibili soluzioni.La Regione partecipa, inoltre, alle attività dei tavoli di coordinamento nazionale e alle iniziative della Rete nazionale delle Autorità Ambientali, in collegamento con gli uffici della Commissione europea; partecipa in qualità di partner a progetti di livello nazionale o comunitario ovvero affida, in qualità di committente studi e approfondimenti tematici di interesse tecnico o metodologico, utili alle valutazioni ambientali.A supporto e potenziamento delle attività ordinarie sono progettate e sviluppate azioni di sistema finalizzate, ad esempio, alla condivisione e integrazione dei sistemi informativi ambientali e territoriali ovvero alla individuazione e sperimentazione di modelli di governance per il coordinamento tra politica ambientale e politica di sviluppo:

istituzione dell’organo tecnico per le valutazioni ambientali presso le autorità competenti in materia di VAS e di VIA (v. articolo 7 della legge regionale 40/1998)

coordinamento delle strutture tecniche presso le autorità competenti partecipazione alle attività di coordinamento nazionale e alle iniziative della Rete delle Autorità

Ambientali progettazione e attuazione di azioni di vario tipo per il rafforzamento delle capacità tecniche e

amministrative necessarie ai processi di valutazione ambientale (ricerche, azioni pilota, sviluppo di

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applicativi informatici per la gestione dei procedimenti e la gestione documentale, sviluppo di servizi informativi ecc.)

2. Valle d'AostaI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti.A livello regionale, la struttura dirigenziale cui sono in capo le procedure di VIA e VAS è da 20 anni operante nel settore (la prima norma regionale di VIA data, infatti, del 1991 e prevedeva già all’epoca una valutazione ambientale anche per alcuni piani e programmi, il che ha consentito di maturare esperienza anche in tale campo). La normativa di riferimento sopra citata (L.R. 12/09) ha quindi introdotto modifiche per adeguare le procedure alle direttive di riferimento e alle nuove norme nazionali, consolidando le competenze acquisite. Il supporto specialistico fornito dalle strutture dirigenziali aventi competenze ambientali e dall’ARPA risultava anch’esso in atto da tempo, e per questo è stato operativo sin dall’adozione della norma.Nel corso del periodo successivo all’entrata in vigore della norma regionale (luglio 2009) sono state avviate e portate a termine procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS e procedure di VIA e VAS conformi a quanto previsto dalla normativa.

3. LombardiaVIA: Regione Lombardia si è dotata di una commissione regionale VIA finalizzata all’istruttoria coordinata dei progetti. La commissione regionale ha al suo interno tutte le specializzazioni utili alla valutazione degli impatti di un progetto sull’ambiente e supporta l’autorità competente nelle fasi istruttorie previste dalla procedura di VIA.È in previsione – entro il 2012 - l’emanazione di linee guida regionali per la predisposizione degli Studi di impatto ambientale e per la valutazione dei progetti.VAS:L’Autorità regionale competente per la VAS:

per progetti specifici di ricerca e di sperimentazione sull’applicazione efficace della valutazione ambientale nel contesto regionale si è dotata di esperti universitari in materia ambientale che hanno offerto contributi strutturati in affiancamento all’attività ordinaria della Direzione Territorio e Urbanistica;

beneficia di supporti specialistici di Enti regionali come l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA Lombardia), l’Ente regionale per l’Agricoltura e le Foreste (ERSAF Lombardia), il Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività (CESTEC) e l’Istituto superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (EUPOLIS Lombardia);

organizza focus di approfondimento tematico con professionisti in materia ambientale, al fine di perfezionare e riorientare il proprio operato;

è affiancata da un organo istruttorio, il Nucleo Tecnico regionale di Valutazione Ambientale VAS, costituito dalle Direzioni regionali che hanno, a vario titolo, competenze in materia di ambiente , sviluppo sostenibile, salute umana, infrastrutture, ecc.

4. TrentoI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfatti. Infatti, all'interno del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di Trento è stato costituito uno specifico servizio per la Valutazione Ambientale.Il Servizio Valutazione ambientale, costituito nel settembre 2009, deriva dalla fusione di due strutture di terzo livello esistenti all'interno del Dipartimento urbanistica e ambiente e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, rispettivamente l'Ufficio per la programmazione degli interventi ambientali (UPIA) e l'Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale (UOVIA). Il Servizio valutazione ambientale nelle tematiche in esame svolge le seguenti attività:

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Provvede all'adozione degli atti e dei provvedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che non siano riservati ad altri organi o strutture provinciali secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, anche avvalendosi degli altri organi e strutture provinciali e locali di vigilanza; 

cura gli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e alla valutazione ambientale strategica dei piani provinciali, in conformità alla normativa provinciale vigente, nonché in attuazione delle disposizioni comunitarie e statali che attribuiscono alla Provincia funzioni e attività nelle corrispondenti materie;

provvede in particolare alla gestione dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a procedura di verifica (screening), con la redazione del rapporto istruttorio e con l'adozione del provvedimento conclusivo della procedura di verifica, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di esecuzione. Cura ogni altro adempimento ed esprime i pareri demandati alla struttura ambientale provinciale dalle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi nell'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

5. BolzanoNon ha inviato alcuna risposta

6. VenetoLa Regione del Veneto, nell’ambito della Direzione Tutela Ambiente, ha individuato una struttura dedicata all’adempimento delle competenze in materia di VIA denominata Unità Complessa VIA e si è dotata di un organismo tecnico istruttorio denominato Commissione regionale VIA .In particolare.La composizione ed il funzionamento della Commissione regionale V.I.A. sono definiti dalla Legge regionale n. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.L’art. 5, comma 1, prevede l’istituzione di un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione Regionale V.I.A., composta come segue:

dal Segretario regionale competente in materia ambientale con funzioni di Presidente; dal Dirigente della Direzione regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale

con funzioni di Vicepresidente; dal Direttore generale dell’ARPAV o da un funzionario da lui delegato; dal Direttore del Dipartimento provinciale dell’ARPAV, competente per territorio, o da un

funzionario da lui delegato; dal Dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale,

competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato; da nove laureati esperti in: analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del

paesaggio, tutela delle specie biologiche e delle biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ambientali, salute e igiene pubblica, nominati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla struttura regionale competente per la V.I.A., con le modalità determinate dal Segretario regionale competente in materia ambientale (art. 5, comma 5).La Commissione VIA ha la possibilità di avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame ( art. 5, comma 6).

7. Friuli Venezia – Giulia

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VIA L.R. 43 del 07/09/1990 e s.m.i., Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione

di impatto ambientale (pubblicazione BUR n 109 del 10/09/1990) in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione BUR.

VAS LR 11 del 06/05/2005 e s.m.i. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli

Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) – pubblicazione BUR n 19 del 11/05/2005)

LR 16 del 05/12/2008 e s.m.i., Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo (pubblicazione BUR 1° supplemento ordinario 12/12/2008, n 27) entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Norme di settore con riferimento alla VAS LR 05/2007 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio (pubblicazione

BUR n 9 del 28/02/2007), entra in vigore 180 giorni successivi alla pubblicazione BUR. LR 22 del 03/12/2009 Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della

Regione (pubblicazione BUR n 49 del 09/12/2009), entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

RegolamentiVIA

DPGR n. 0245/Pres del 08/07/1996 e s.m.i., Regolamento di esecuzione delle norme della Regione FVG in materia di valutazione di impatto ambientale (pubblicazione BUR n.37 dell’11/09/1996) in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione e applicato 6 mesi dopo l’entrata in vigore (26 marzo 1997).

VAS DGR n. 1860 del 24.09.2010 Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative

della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali (la deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2010).

DGR 1278/2006 così come modificata dalla DGR 1399/2006 Costituzione Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione comunitaria 2007-2013 (pubblicazione BUR n. 28 del 12/07/2006).

Regolamenti di settore con riferimento alla VAS DPR n. 086/Pres del 20/03/2008 Regolamento di attuazione parte 1 urbanistica della LR 05/2007

(art. 17, c.13 “Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l’espletamento della procedura di VAS”). L’articolo 17 del Regolamento è relativo alle varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, comma 5, della LR 5/2007 (pubblicazione BUR n. 35 del 27/08/2008).

VINCA DGR n. 2203 del 21/09/2007 Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza

(pubblicazione BUR n 41 del 10/10/2007). DGR 2461 del 12/10/2007 - Dpr 357/1997 - interventi esclusi dalla procedura di valutazione di

incidenza relativamente al sic it3340006 ''carso triestino e goriziano'' ed alla zps it3341002 ''aree carsiche della Venezia Giulia''.

Programmi assoggettati a VAS Delibere di procedura di VAS per programmi comunitari: DGR 2337 dd. 6.10.2006 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia

Giulia. DGR 2609 DD. 7.11.2006 - Programma Operativo dell’Obiettivo “Competitività regionale e

occupazione” 2007-2013. DGR 134 dd. 26.1.2007 – procedura di VAS per il Programma Operativo Regionale (POR) dell’

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013.

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DGR 1274 dd. 25.5.2007 - Programma Operativo Regionale FESR “Obiettivo competitività regionale e occupazione” 2007-2013.

DGR 99 dd. 26.1.2007 - Programma Operativo Italia-Slovenia dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 2007-2013.

DGR 2963 DD. 1.12.2006 - Programma Operativo Italia-Austria dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 2007-2013.

DGR n. 404 del 04.03.2010 - Dlgs 152/2006 - delibere cipe n 166/2007 e n 1/2009 - decreto legislativo n. 152/2006 - approvazione della proposta di programma attuativo regionale (PAR FAS) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e del relativo rapporto ambientale preliminare - avvio della valutazione ambientale strategica e del processo di concertazione sulla proposta di PAR FAS.

Piani assoggettati a VAS Delibere di procedura VAS riferite a piani di settore: DGR n. 317 del 01.03.2012 - Dlgs 152/2006 art 12 e successive modifiche ed integrazioni. piano di

raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di monfalcone - assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (vas).

DGR n.275 del 24.02.2012 - Lr 35/1986 - ''disciplina delle attività estrattive''. avvio del processo di valutazione ambientale strategica (vas) del piano regionale delle attività estrattive contestualmente al procedimento di formazione del piano stesso. individuazione delle autorità e dei soggetti coinvolti nel processo di vas e approvazione del rapporto preliminare.

DGR n.138 del 01.02.2012 - Dlgs 152/2006 , art 12 . procedimento di verifica di assoggettabilità a vas dei piani di gestione dei siti natura 2000.

DGR n.113 del 01.02.2012 - Dlgs 152/2006 , art 11 - avvio del processo di valutazione ambientale strategica (vas) del piano del governo del territorio.

DGR n.60 del 23.01.2012 - Lr 43/1990, art 3 - dlgs 152/2006, art 6, comma 3 ter, artt 10, 13, 15 - procedura integrata via-vas. piano regolatore portuale di trieste. fase di consultazione preliminare.

DGR n. 76 del 20.01.2011 - Recepimento del decreto ministeriale 7.4.2006: criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all’art 38 del dlgs 152/1999. avvio del procedimento di formazione del piano regionale d’azione e valutazione ambientale strategica.

DGR n. 2127 del 24.09.2009 - Linee guida per la procedura di vas relativa agli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza della direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.

DGR n. 1232 del 28.05.2009 - Lr 16/2007 - ''norme di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico". avvio del procedimento di formazione del piano di azione regionale, individuazione delle autorità e dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica e approvazione del rapporto preliminare di valutazione ambientale strategica.

DGR n. 244 del 05.02.2009 - Lr 11/2005. avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (vas) relativamente al "piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria". individuazione delle fasi e dei soggetti coinvolti.

DGR n. 245 del 05.02.2009 - Lr 11/2005. avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (vas) relativamente al piano regionale di gestione dei rifiuti. individuazione delle fasi e dei soggetti coinvolti.

DGR n. 246 del 05.02.2009 - Lr 11/2005 - avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (vas) relativamente al piano regionale per la tutela delle acque. individuazione delle fasi e dei soggetti coinvolti.

DGR n. 22 del 07.01.2008 - Lr 11/2005 - piano regionale del trasporto pubblico locale - avvio della procedura di valutazione ambientale.

8. Liguria

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All’interno del Dipartimento Ambiente la Giunta regionale ha istituito il Settore Valutazione di impatto ambientale che ha le competenze in materia di VIA e di VAS con adeguata dotazione di risorse per svolgere le attività ad esso assegnate.Inoltre a supporto dell’attività di valutazione è stato costituito un apposito Comitato tecnico composto sia da esperti esterni nelle varie discipline sia dai rappresentanti dei Dipartimenti regionali.

9. Emilia RomagnaPer quanto riguarda i dispositivi istituzionali si rinvia alle LR citate, specificando che sono stati individuate ai sensi delle LR citate, i specifiche strutture organizzative (uffici) preposti alla VIA e alla VAS presso Regione, Province e Comuni.

10. ToscanaPer i procedimenti VAS è istituita nel NURV la Sezione VAS per lo svolgimento delle attività in qualità di autorità competente per la VAS per i piani e programmi approvati dalla Regione ed in qualità di soggetto competente in materia ambientale consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti ai sensi dell'art.33 della LR 10/2010 . In particolare:a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma a VAS (art.5, commi 3 e 3bis, della LR 10/2010;b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;esprime il parere motivato sul procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio ;Infine il NURV esprime un contributo valutativo qualora la Regione sia consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito di procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti locali ai sensi dell'art.33 LR 10/2010.Per i procedimenti di VIA il provvedimento conclusivo è rappresentato da un Decreto del Dirigente competente per quanto riguarda la Verifica di assoggettabilità e la Fase preliminare e da una Delibera della Giunta per i procedimenti di VIA; la Giunta è supportata da un'istruttoria interdisciplinare condotta dalla Struttura operativa per la VIA, individuata nell'ambito degli Uffici dell'Autorità competente.

11. UmbriaLa L.R. 12 del 16/02/2010 prevede l’istituzione, da parte della Giunta Regionale, di un Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali. Detto Comitato esprime pareri sui regolamenti emanati ai sensi previsti dalla L.R. 12/2010 e svolge funzioni di natura consultiva per la Giunta regionale in ordine alle valutazioni ambientali. La stessa legge regionale prevede la formazione di un elenco di esperti esterni specializzati in materia di valutazioni ambientali di piani, programmi o progetti, scelti tra liberi professionisti, docenti di livello universitario e personale appartenente a Enti, Agenzie o Istituti di ricerca di comprovata professionalità, qualificazione ed esperienza in materia. Tali esperti possono essere invitati a partecipare al Comitato di coordinamento ed essere consultati dall’Autorità competente nelle fasi istruttorie e conclusive dei processi di VAS e dei procedimenti di VIA.La regione Umbria partecipa alle attività dei Tavoli di coordinamento nazionale ed alle iniziative della Rete nazionale delle Autorità Ambientali in collegamento con gli uffici della Commissione Europea.

12. MarcheLa Regione Marche ha previsto all’interno del Servizio Territorio Ambiente Energia, PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, una Posizione Organizzativa VIA-VAS, che garantisce un’efficace risposta agli adempimenti di competenza.

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13. LazioLa struttura competente (Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) provvede:

all’attivazione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica;

all’espletamento dell'attività volta ad assicurare il diritto alla partecipazione del pubblico al fine di garantire l'accesso alle informazioni ambientali;

all’attività istruttoria per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'espressione dei pareri di V.I.A e di V.AS.;

all’attività volta alla predisposizione di atti normativi finalizzati all'adeguamento delle disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di V.I.A. e di VAS;

aggiornamento del sito web attraverso l'inserimento di dati connessi con l'attività dell'Area.Tale struttura, da un punto di vista “qualitativo”, è composta da personale dotato di verse qualifiche professionali (Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geologi, etc.) tali coprire le diverse esigenze attinenti le necessità istruttorie. Da un punto di vista “quantitativo” le istanze di VIA e VAS, all’interno della struttura competente, sono sottoposte a verifiche periodiche, in merito alle capacità produttive e correlatamente di misurazione della efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in ordine al rispetto della tempistica. Tale monitoraggio costante consente la individuazione delle misure correttive da adottare. Sul fronte “qualitativo”, la capacità amministrativa è garantita dalla eterogena dotazione di organico capace di sopperire alle esigenze istruttorie. Sul fronte “quantitativo”, gli elementi che vengono sottoposti a monitoraggio sono in grado di rappresentare la effettiva capacità amministrativa di ottemperare alla applicazione del criterio, verificandone il rispetto della tempistica dettata dalla normativa vigente.Il monitoraggio attualmente posto in essere si ritiene soddisfacente ai fini del controllo della capacità amministrativa, con riferimento alla criticità evidenziata. La sua trasposizione in risoluzioni correlate, per il pieno soddisfacimento del criterio, si ritiene possa essere realizzata entro il primo semestre 2013 mediante ridefinizione della dotazione organica.Le criticità individuate sono, attualmente, sostanzialmente collegate alla necessità di mantenere un adeguato e costante rapporto tra numero di istanze attivate da sottoporre a procedura e numero di funzionari addetti all’espletamento delle stesse. Tale parametro di riferimento, nell’attuale momento di analisi, rappresenta una criticità in ordine alla capacità amministrativa di ottemperare alla tempistica in ambito VAS.

14. AbruzzoLa Regione Abruzzo è dotata all’interno del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, di due Uffici , uno per la VIA, che tratta al livello tecnico, tecnico informatico ed amministrativo tutte le attività legate alle procedure di VIA ed un Ufficio per la VAS.Il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, istituito con DGR 119/2006, è l’ Autorità competente per la valutazione ambientale dei progetti ed è costituita dai rappresentanti di settori regionali che hanno competenza in materia ambientale (paesaggio, biodiversità, rifiuti, autorità di bacino, genio civile, attività estrattive) e dei rappresentanti dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARTA), della Forestale e delle Province.Attraverso la Task Force Ambientale viene svolta un’azione di supporto alle altre Amministrazioni, per l’assistenza alle procedure di VAS., ed alle Autorità con competenza Ambientale di alcuni settori regionali, per quanto riguarda l’espressione dei pareri di competenza.Le norme e le modalità attuative citate in premessa, sono sostenute dalla pubblicazione di pareri e circolari in merito, espressi dai servizi competenti e pubblicati sempre sul sito dello Sportello Regionale Ambientale.

15. MoliseCon i succitati provvedimenti normativi sono stati individuate specifiche strutture organizzative (uffici) preposti alla VIA e alla VAS.In particolare per la VIA, la legge regionale n. 21 del 4 marzo 2000 ha individuato l’Assessorato regionale all’Ambiente quale Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

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L’art. 5 della stessa legge ha previsto che la Regione, per l’istruttoria tecnica degli interventi soggetti a VIA, potrà ricorrere all’organismo individuato nella Legge 21 gennaio 1994 n. 61 ossia all’ARPA e che nelle more della costituzione dell’Agenzia si potrà ovviare mediante l’attivazione di un apposito Comitato tecnico VIA, successivamente costituito e reso operativo.Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 542 dell’8 agosto 2012, la Regione ha affidato all’ARPA Molise, in quanto soggetto competente in materia ambientale, l’istruttoria tecnica delle opere sottoposte a VIA già affidata al Comitato tecnico VIA nonché l’istruttoria tecnica dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).Nella stessa DGR, la Regione ha stabilito che le modalità di espletamento del procedimento VIA e della corresponsione del relativo corrispettivo saranno disciplinate in una apposita convenzione da predisporsi da parte del Servizio competente per materia e da adottarsi con provvedimento del Direttore Generale della Giunta Regionale.Ai fini dello svolgimento della procedura di VAS, la DGR 26/2009, in conformità a quanto stabilito nella parte seconda del DLgs152/2006 e s.m.i., individua i seguenti soggetti:Proponente, Autorità Procedente e Autorità Competente.Per la Regione Molise, l’Autorità Competente è la struttura regionale cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale ossia, in forza dell’ultimo Atto di Organizzazione dell’apparato amministrativo regionale di cui alla DGR n. 670 del 23 agosto 2011, l’Autorità competente è individuata nella Direzione Area IV – Servizio valutazione, prevenzione e tutela dell’ambiente.

16. CampaniaIn Regione Campania sono state adottate diverse misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa in materia di VIA e VAS. La riorganizzazione degli organi deputati alle procedure di valutazione ambientale rappresenta anch’essa una misura volta a garantire una sufficiente capacità amministrativa. Con la DGR n. 406 del 4 agosto 2011, in particolare, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009" . Tale organizzazione, in sintesi, prevede a supporto dell’Autorità competente una Commissione VIA – VI – VAS formata da dirigenti regionali e rappresentanti di altri Enti Pubblici (ARPAC, MIBAC), deputata all’espressione dei pareri, e la formazione di Gruppi di funzionari pubblici, scelti tra quelli iscritti ad una short list istituita con DD n. 554/11, per lo svolgimento delle attività istruttorie.Al fine di valutare gli effetti del nuovo modello organizzativo sulla tempistica delle procedure sono stati analizzati i dati relativi alle istruttorie di VIA e di VAS effettuate in vigenza del citato nuovo modelloDall’analisi dei dati inerenti la tempistica assunta dalle procedure di VIA e VAS istruite a seguito della nuova organizzazione delle strutture regionali a tanto deputate sono emerse alcune criticità connesse all’efficienza delle attività della Commissione VIA – VI – VAS.Al fine di superare le criticità evidenziate è in corso la predisposizione una modifica della DGR 406/2011, necessaria anche per adeguare le vigenti disposizioni alla riorganizzazione amministrativa in atto nelle Regione Campania. L’approvazione di tale modifica è prevista per il primo semestre del 2013.

17. PugliaIl criterio di adempimento è soddisfattoLa struttura amministrativa competente per la VIA, la Valutazione d’Incidenza e la VAS in sede regionale (il Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS) si avvale di un Comitato per la VIA, istituito ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n. 11/2001 e s.m.i., le cui attività sono attualmente disciplinate dal Regolamento Regionale n. 10/2011, emanato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1099 del 16/05/2011, pubblicata sul BURP n. 79 del 20/05/2011.Con l’art. 23 della LR 3 luglio 2012, n. 18 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”, al fine di accelerare la spesa sono stati attribuiti alla Regione i procedimenti di

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Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.Il numero del personale dedicato alle valutazioni ambientali (VIA, VAS e VI) è aumentato negli ultimi anni assestandosi oggi su due Posizioni Organizzative (una VIA e una VAS), nove funzionari, un impiagato, cui si si aggiunge una task force composta di 6 esperti (2 Senior e 4 junior), a valere sulla Linea 2 del PON GAT “VIA e VAS”.La struttura amministrativa competente per la VIA, la Valutazione d’Incidenza e la VAS in sede regionale (il Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS) si avvale di un Comitato per la VIA, istituito ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale n. 11/2001 e s.m.i., le cui attività sono attualmente disciplinate dal Regolamento Regionale n. 10/2011, emanato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1099 del 16/05/2011, pubblicata sul BURP n. 79 del 20/05/2011.Con l’art. 23 della LR 3 luglio 2012, n. 18 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”, al fine di accelerare la spesa sono stati attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.Criticità: Possibile aggravio del carico amministrativo in materia di VIA, in relazione all’evoluzione dell’assetto istituzionale degli enti territoriali di livello intermedio, (riorganizzazione delle province, ecc.) e alla luce della vigente delega alle province.

18. BasilicataIl Dipartimento è dotato di esperti esterni che forniscono un contributo sistematico sul processo di valutazione.

19. CalabriaI criteri di adempimento della condizionalità possono essere considerati soddisfattiLa Regione Calabria con la D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 (BURC n. 16 del 16/8/2008) ha emanato il “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”. Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria è individuato quale Autorità competente per le procedure di VIA, VAS e AIA ai sensi dell’art. 2 del R.R. 3/2008; lo stesso regolamento, all’art. 2 - punto 3, istituisce il Nucleo VIA, VAS e IPPC per l’espletamento delle procedure. Il Nucleo, ai sensi del R.R. 3/2008 e ss.mm. e ii., è costituito dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente con funzioni di presidente, da un dirigente dello stesso Dipartimento con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza, da un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACal), da un funzionario dello stesso Dipartimento con funzioni di segreteria e da diciannove esperti esterni. Il Nucleo affianca l’Autorità competente in tutte le fasi previste dalle procedure di VIA, VAS e IPPC; nello specifico, i compiti del Nucleo sono dettagliati all’art. 17 del R.R. 3/2008 e ss.mm. e ii. Il Dipartimento è beneficiario, inoltre, delle azioni di assistenza tecnica previste dal PON GAT 2007-2013 sulla linea 2 VIA – VAS; per tale assistenza sono operative tre unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del programma.La Regione ha costituito un apposito Nucleo di esperti esterni a supporto dell’Autorità Competente per le procedure di VAS – VIA – AIA. Ed inoltre, con legge regionale n. 39 del 3/9/2012 è stata istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS – VIA – AIA – VI che sostituirà il Nucleo, i cui componenti saranno individuati tra i dipendenti di ruolo della regione avente specifica ed adeguata competenza professionale. Inoltre la Legge prevede l’adozione di un nuovo regolamento, in corso di redazione.

20. Sicilia

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A livello regionale, il Dipartimento regionale ambiente, è strutturato in modo da rispondere efficacemente a gli adempimenti di competenza. Per tali ragioni, il Dipartimento, tramite le misure di assistenza tecnica previste da diversi programmi operativi , ed oggi tramite fondi propri, ha affiancato al personale regionale delle figure professionali (esperti ambientali) in grado di garantire un supporto strutturato su tutte le specifiche tematiche inerenti i processi di valutazione ambientali.In particolare presso il Servizio 1 VAS VIA del Dipartimento regionale ambiente, il personale e gli “esperti ambientali” sono suddivisi tra le diverse unità operative.

Coordinamento delle procedure di VAS, sviluppo sostenibile e relazione sullo stato dell’ambiente Attività produttive Opere marittime e portuali – Opere civili in genere Opere connesse alle attività estrattive Impianti per la gestione dei rifiuti ed opere idrauliche Valutazione di incidenza

Per le diverse procedure ambientali, ed in particolare per la valutazione ambientale strategica (comprendente la valutazione di incidenza), sono chiamati tra i soggetti competenti in materie ambientali i diversi Servizi che compongono il Dipartimento.

21. SardegnaSi rimanda a quanto riportato per il criterio “Dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS”.

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1. 1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

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2 MS to transpose SEA Directive before 21 July 2004.MS to transpose EIA Directive by 1988. 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. Council Directive on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (85/337/EEC