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CONDIZIONALITA’ EX –ANTE GRUPPO 2 AMBIENTE RIEPILOGO SCHEDE PER L’OBIETTIVO TEMATICO 4 EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI” (21/2/2013)
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CONDIZIONALITA’ EX –ANTE - Provincia … · Web viewPer l’efficientamento energetico degli edifici ospedalieri Non sono stati attuati la maggior parte degli interventi per insufficienza

Feb 22, 2019

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CONDIZIONALITA’ EX –ANTE

GRUPPO 2 AMBIENTE

RIEPILOGO SCHEDE PER L’OBIETTIVO TEMATICO 4“EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI”

(21/2/2013)

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Sommario

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4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

1. Efficienza Energetica

1. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa1.

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Sono state recepite le direttive rispettivamente la 2006/32 - con DLgs n.115/2008, come

modificato dal DLgs 56/2010 - e la 2004/8 - con Dlgs 20/2007. Il recepimento della Direttiva 2010/31 relativa alle prestazioni energetiche negli edifici

pubblici sarà completato entro l’anno 2012. La Direttiva 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia ne prevedeva il recepimento entro il 9/07/2012 tramite delega al Governo attraverso Legge Comunitaria, attualmente in fase di emanazione.

In Italia è stato comunque già avviato un sistema di certificazione energetica che va rivisto alla luce della nuova disposizione comunitaria.

Trattandosi di una materia di competenza concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), non si esclude che qualche Regione possa adottare delle norme anticipando il recepimento della Direttiva 2010/31 e le stesse scadenze da questa previste.

1. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte

La Regione con la l.r. 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) ha dato attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i. La suddetta legge regionale 13/2007 e s.m.i. , in misura significativa rispondente ai disposti della Direttiva 2010/31, sarà comunque oggetto di rivisitazione in alcune sue parti.

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Le disposizioni attuative sono contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale in materia di impianti termici, di certificazione energetica, di impianti da fonti rinnovabili e serre solari, di prestazioni energetiche del sistema edificio – impianto, di seguito specificate:

d.g.r. 9 ottobre 2008, n. 42 d.g.r. 4 agosto 2009, n. 43-11965; d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967; d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968; d.g.r. 20 ottobre 2009, n. 1-12374; d.g.r. 19 luglio 2010, n. 11-330.

La l.r. 13/2007 sarà oggetto di rivisitazione. Le modifiche saranno presumibilmente approvate dopo il primo semestre 2013.

2. Valle d’Aosta

La Regione partecipa ai tavoli tecnici interregionali per la definizione dei contenuti dei decreti nazionali di recepimento della direttiva 2010/31. Per quanto riguarda il rendimento energetico nell’edilizia e il sistema di certificazione energetica degli edifici, la Regione ha adottato una legge regionale specifica, la 21/2008 e una serie di Deliberazioni attuative della stessa. Tale norma è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 1°agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili). La l.r. 26/2012 va nella direzione del recepimento delle novità introdotte a livello nazionale dal DLgs 28/2011 in materia di certificazione energetica degli edifici, recepisce alcuni aspetti del DLgs 115/2008 connessi all’efficienza energetica degli edifici. Rispetto alla direttiva 2010/31/CE la l.r. 26/2012 dà attuazione in misura significativa alla stessa, ponendo le basi per il recepimento completo, nei prossimi anni, di tale Direttiva.Il criterio risulta parzialmente soddisfatto in quanto la norma regionale vigente da attuazione a molti dei contenuti della direttiva 2010/31/UE.Nello specifico l’articolato della legge regionale 26/2012 è rispondente agli articoli della suddetta direttiva e parzialmente agli articoli.Si attende il recepimento completo della direttiva europea a livello nazionale, onde uniformare i criteri adottati a livello locale con quelli adottati nel resto del territorio. La Regione, anche in caso di mancato adempimento a livello nazionale, intende comunque procedere già nel corso del 2013 ad un adeguamento della l.r. 26/2012 per renderla ulteriormente rispondente alla direttiva e, entro fine 2015, al completo recepimento della stessa.Si intende operare a successive revisioni della l.r. 26/2012, per recepire gli aspetti della direttiva ancora non compresi nella stessa, quali, in particolare, gli articoli 5, 9, 11, 14 e 15.Alcuni aspetti della Direttiva potranno essere recepiti entro il primo semestre 2013, altri successivamente.

3. Lombardia

La Regione ha attuato la direttiva 2002/91/CE in modo estensivo, disciplinando puntualmente alcuni aspetti definiti solo a livello di principio generale dalla direttiva 2002/91 e ripresi puntualmente solo dalla direttiva 2010/31. Inoltre, a seguito della direttiva 2010/31, ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di impianti termici e di certificazione energetica. Pertanto, allo stato attuale la direttiva 2010/31 resta ancora da attuare limitatamente ai seguenti aspetti:

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Procedura di calcolo per valutare le prestazioni degli impianti di condizionamento dell’aria e il teleraffrescamento urbano;

Obbligo di affissione dell’attestato di certificazione energetica negli edifici pubblici; Obbligo di ispezione periodica degli impianti di condizionamento dell’aria.

1. Trento La Provincia, ha recepito in buona parte la direttiva 2010/ 31. In particolare, si fa

riferimento: alla legge urbanistica provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche:

“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”. Con particolare attenzione all’aggiornamento del titolo IV: “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato”;

al Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg: “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

7. Friuli-Venezia Giulia

Con riferimento alla Direttiva n. 2002/91/CE dd. 16.12.2002 (sul rendimento energetico nell'edilizia), recepita dal D lgs n. 192 dd. 19.08.2005, la Regione ha approvato:

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile). Regolamento n. 274/2009 (Protocollo VEA) in parte modificato dal Regolamento n.

199/2010 (soggetti certificatori) modificato da 288/Pres 21.12.2010. Regolamento n. 288/2006 (Contributi per la bioedilizia).

8. Liguria

La Regione Liguria ha approvato la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 “norme in materia di energia” in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e l’ha successivamente modificata con la legge regionale n. 23/2012 per dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, che è stata successivamente modificata dalla direttiva 2010/31/UE.

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Il nuovo testo stabilisce le definizioni degli elementi rilevanti ai fini della valutazione della prestazione energetica, e ridefinisce in modo più puntuale le fattispecie in cui è necessario applicare i requisiti minimi di prestazione energetica.

9. Emilia-Romagna

La Regione si è dotata di una propria normativa in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici, costituita dalla Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. La disciplina regionale è stata oggetto di diversi interventi di aggiornamento (DGR 1390/2009, DGR 1362/2010, DGR 1366/2011) al fine di garantirne il costante allineamento con l’evoluzione normativa sovraordinata. La disciplina regionale andrà quindi rivista in seguito al recepimento a livello nazionale della Direttiva 2010/31/UE, nel rispetto delle linee di indirizzo formulate dalla Stato.E’ già stata adottata, con la DGR 1366/2011, la previsione dell’obbligo di indicare negli annunci di vendita di immobili il loro rendimento energetico, come previsto dall’art. 12 della citata Direttiva 2010/31/UE.E’ stato avviato dal 2011 un programma di controllo degli Attestati di Certificazione Energetica, conforme alle disposizioni di cui all’art. 18 della direttiva 2010/31/UE, in via sperimentale: la materia sarà compiutamente regolamentata nell’ambito della revisione complessiva della normativa regionale di cui al punto I.Nell’ambito della citata disciplina in materia di rendimento energetico degli edifici, di cui alla delibera dell’assemblea legislativa n. 156/08, si prevedono condizioni particolari per l’adozione diffusa di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE.

1. Toscana La l.r. n. 39/2005 relativa alle “Disposizioni in materia di energia”, modificata dalla l.r. n.

71/2009 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia)” è conforme al quadro dettato dal D.Lgs. 192/2005 e dalla Direttiva 2010/31/UE. Con Regolamento n. 17/2010 la Regione ha imposto l’obbligo della certificazione energetica anche per le locazioni, conformemente a quanto richiesto dalle norme UE.

11. Umbria

La Regione non ha emanato una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.La Legge Regionale n. 17/2008 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" ha attivato una procedura di valutazione e certificazione delle caratteristiche energetiche e ambientali dei fabbricati (facoltativa per i privati e obbligatoria per gli enti ed i soggetti pubblici) che consente l’attribuzione di una classe di sostenibilità tenendo conto di vari aspetti e problematiche quali l’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la qualità del sito, il consumo delle risorse, i carichi ambientali, la qualità dell’ambiente indoor, la qualità dei servizi. La successiva normativa regionale relativa al “Piano casa” (Leggi Regionali n. 13/2009 e n.27/2010) ha assunto la Certificazione ambientale come strumento di valutazione della qualità degli interventi di nuova costruzione e demolizione - ricostruzione per l’assegnazione di premialità edificatorie.La stessa Legge Regionale n. 17/2008 ha anche introdotto requisiti obbligatori di sostenibilità nel processo edilizio che, sul versante energetico, prevedono l’utilizzo di sistemi di produzione di

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energia da fonti rinnovabili (sia per la produzione di acqua calda che di energia elettrica) la tutela del “diritto al sole” negli interventi edilizi, attraverso la verifica dell’esposizione e degli ombreggiamenti degli edifici.

1. Marche La Regione, con la L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”, definisce e disciplina la

certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, adottando, come strumento di valutazione della qualità energetico-ambientale degli stessi, il protocollo Itaca – Marche. Per il calcolo della prestazione energetica, quindi, già adotta una metodologia di calcolo che tiene conto degli aspetti indicati nell’allegato 1 alla Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010. Specificamente la prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all’art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all’Allagato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, dei parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi ad oggi in vigore.

In attuazione di tale legge, con DGR n. 1689/2011, è stato approvato il testo unico relativo al sistema ed alle procedure per la certificazione energetica e ambientale degli  edifici nonché sono stati definiti i criteri e le procedure per la formazione  e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

Inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, i parametri di riferimento stabiliti sono più restrittivi rispetto ai limiti normativi oggi in vigore.

Eventuali modifiche alle procedure saranno eseguite, ove necessario, a seguito del recepimento da parte dello Stato della Direttiva 2010/31/UE.

1. Lazio Non è stata emanata una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva

2010/31/UE. Tuttavia, la Regione Lazio con la L.R. n. 06/2008 del 27 maggio 2008, “Disposizioni in

materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”, ha fatto specifico riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, che è stata sostituita dalla direttiva 2010/31/UE.

Con la citata legge è stato introdotto quale strumento di valutazione della qualità energetico ambientale degli edifici, il protocollo Itaca – Lazio, che, sia pure a carattere volontario, consente relativamente alla prestazione energetica, di adottare dei parametri di riferimento più performanti rispetto ai limiti normativi di cui al dlgs. 192/2005. Inoltre si definiscono gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

In attuazione di quanto previsto dalla l.r. n. 6/2008, la Regione con DGR n. 133/2010 ha provveduto all’adozione del Protocollo Itaca Lazio per l’edilizia residenziale e per quella non residenziale, mentre con DGR n. 125/2012 è stato adottato il Regolamento "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale", pubblicato sul BUR 7 maggio 2012, n.17 (Regolamento regionale 23 aprile 2012, n. 6).

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Il recepimento della l.r. n. 6/2008 può essere valutato attraverso il numero dei regolamenti comunali adottati sulla base della stessa; inoltre l’applicazione delle norme relative al risparmio energetico sono favorite dal rilascio di incentivi da parte dei comuni.

Anche l’attuazione del “piano casa” (l.r. 21/2010) è condizionata dall’osservanza delle disposizioni stesse, nonché dalla classe energetica riportata sugli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi o ristrutturati.

In merito alle criticità connesse al rispetto della condizionalità in interesse è necessario favorire l’informazione dei principi di efficientamento energetico nei confronti dei cittadini, nonché la formazione professionale nei confronti dei tecnici certificatori, in modo da evitare che i certificati emessi diventino dei semplici “atti amministrativi”. E’ necessario un migliore coordinamento tra la Regione, le province ed i comuni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, in modo da verificare in tempo reale la concreta applicazione dei principi di efficientamento energetico nelle nuove costruzioni e soprattutto nelle ristrutturazioni.

In relazione alle azioni aggiuntive per il soddisfacimento della condizionalità la Regione sulla base del citato regolamento (n. 6/2012) per la certificazione energetico-ambientale svolge un controllo sull’attività certificatoria, prevedendo la comminazione di sanzioni per i tecnici che producono certificati non veritieri.

Azioni aggiuntive: E’ necessario introdurre un tavolo tecnico permanente che segua costantemente le novità in materia energetica e aggiorni tempestivamente le norme regionali in materia. Inoltre, è necessario promuovere dei controlli nei confronti delle agenzie immobiliari che pubblicizzano gli immobili, indicando le sanzioni da applicare, nel caso di non rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 28/2011. Tali norme possono essere realizzate nel primo semestre 2013.

14. Abruzzo

La Regione non ha emanato una specifica normativa regionale di recepimento delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’ edilizia e sulla prestazione energetica degli edifici. Si applica la normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/08).

Con DGR n. 990 del 20/12/2010 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa con l’ENEA finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e il risparmio dell’energia negli usi finali nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale che prevede anche lo sviluppo di un sistema informatico con accesso tramite internet per la creazione del catasto degli attestati di certificazione energetica, del catasto energetico degli edifici e del catasto degli impianti termici in essi installati.

La regione Abruzzo ha dato attuazione al Piano Casa per il rilancio del settore dell'edilizia varando la Legge Regionale 19 agosto 2009 n.16 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio”.

15. Molise

Non è stata emanata una specifica normativa regionale di recepimento della normativa sulla prestazione energetica degli edifici. La L.R. n° 2 del 2012 all’art. 76 stabilisce che: Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 1, comma 2, lettera c), ed articolo 6, comma 2-

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quater, nel caso di edifici per i quali il proprietario abbia dato incarico di mediazione per la vendita prima del l° gennaio 2012, per il solo annuncio commerciale di vendita è sufficiente riportare l'indice di prestazione energetica contenuto in un'autocertificazione del proprietario, che attesti la classe energetica dell'immobile, ad esclusione della classe energetica A.Le certificazioni energetiche redatte in conformità alle Linee Guida Nazionali non sono sottoposte a nessuna azione di controllo, neanche a campione. È stata realizzata una banca dati informatica dei Certificati Energetici pervenuti alla Regione Molise.È necessario predisporre un sistema di monitoraggio sull’attività di certificazione svolta in Regione attraverso apposita normativa regionale. Tale normativa difficilmente sarà emanata nel primo semestre del 2013.

16. Campania

La regione non ha emanato una specifica normativa regionale di recepimento delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia e sulla prestazione energetica degli edifici. Si applica la normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/08).Si procederà alla stipula di un Protocollo d’Intesa con l’ENEA finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e il risparmio dell’energia negli usi finali. Nell’ambito di tale azione è previsto anche lo sviluppo di un sistema informatico con accesso tramite internet per la creazione del catasto energetico degli edifici e degli impianti termici in essi installati.La Regione ha dato attuazione al Piano Casa per il rilancio del settore dell'edilizia varando la Legge Regionale 1/09 modificata con legge regionale n.16 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio”.

I requisiti minimi relativi alla prestazione energetica degli edifici sono da fissare a seguito del recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE.

Esiste un patrimonio edilizio con molti edifici in muratura, in particolare tufo giallo napoletano, caratterizzati da elevata dispersione termica e strutturalmente fragili.

E’, quindi, indispensabile nell’ambito della ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente abbinare le riqualificazioni energetiche a quelle sismiche soprattutto per gli edifici pubblici.

A tal fine è in corso un programma di sostegno all’efficientamento energetico degli edifici degli enti locali con fondi diretti del POR (ASSE3.3).

Sono in corso di attuazione alcune misure per il potenziamento del criterio di adempimento della direttiva 2010/31/UE. In particolare a valere sui fondi POI Energia sono stati pubblicati ed attribuiti bandi:

Per l’efficientamento energetico delle scuole; Per l’efficientamento energetico degli edifici del Ministero dei Beni Culturali Per l’efficientamento energetico degli edifici delle provincie Per l’efficientamento energetico degli edifici delle provincie Per l’efficientamento energetico degli edifici del Ministero della Giustizia Per l’efficientamento energetico degli edifici ospedalieri Per l’efficientamento energetico dei comuni con meno di 15.000 abitanti Per l’efficientamento energetico degli edifici ospedalieri Non sono stati attuati la maggior parte degli interventi per insufficienza delle risorse

economiche.

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Nell’ambito di tale pianificazione la Regione Campania intende promuovere la formazione di figure professionali interne ed esterne in grado di realizzare e gestire il catasto energetico regionale.

E’ in corso di predisposizione il Piano Energetico e Ambientale della Regione Campania quale strumento di programmazione e pianificazione energetica e ambientale nel quale saranno predisposte specifiche misure per l’efficientamento del parco edilizio regionale pubblico e privato.

E’ prevista la realizzazione di un sistema informatizzato che, oltre a istituire un database digitale degli attestati di certificazione energetica pervenuti in formato cartaceo, consentirà agli utenti di effettuare on-line le attività di trasmissione e registrazione degli attestati energetici.

17. Puglia

La Regione si è dotata di una specifica legge, L.R. n. 13 del 10 giugno 2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, con cui promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali.

1. Basilicata È in fase di implementazione un sistema per la certificazione energetica regionale

1. Calabria Non è stata emanata una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva sulla

prestazione energetica degli edifici. La L.R. 4 Novembre 2011 n. 41 (BUR n.20 del 2 Novembre 2011, Suppl. straord. N. 3

dell’11.11.2011) ha dettato “norme per l’abitare sostenibile” in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio.

La legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

La certificazione della sostenibilità (energetico-ambientale-economico-sociale) degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di tipo multicriteria (es. Protocollo ITACA/Green Buiding Challenge), valutando sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione.

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La L.R. 41/2011 può ritenersi parzialmente satisfattiva del criterio di condizionalità in questione, considerato che residuano ambiti disciplinati dalla DIR.2010/31 non interessati dalla normativa regionale quali, in particolare:

- le etichettature qualitative e prestazionali dei materiali; - il sistema di manutenzione ed ispezione qualificata degli impianti (art. 15 e 16 della

31/2010); - il sistema dei controlli indipendenti (art. 18 della 31/2010). L’attuazione della L.R. n. 41/2011 è subordinata all’emanazione (entro 180 giorni

dall’entrata in vigore della legge) di specifici Strumenti Operativi (CAPO III Strumenti attuativi) con le modalità di valutazione (requisiti, criteri, parametri prestazionali, indicatori e pesi) della sostenibilità.

Il “Disciplinare tecnico e linee guida” (Capo IV, Art. 10), alla cui redazione ed applicazione, partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati, è ancora in fase di definizione e di pubblicazione per la piena applicazione.

Per la conclusione dell’attività di elaborazione del “Disciplinare tecnico e linee guida” (Capo IV, Art. 10) - sostanzialmente conformato sul modello del Protocollo ITACA 2011 / versione 2012 (conforme alle indicazioni della direttiva 31/2012 CE, soprattutto per quanto attiene all’Integrazione dei sistemi di raffrescamento, illuminazione e ventilazione naturale degli edifici) – è in corso di perfezionamento un accordo di collaborazione sinergica fra i settori Politiche della casa (Dip. Lavori Pubblici) e Politiche energetiche (Dip. Attività Produttive).

La pubblicazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 41/2011 dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2013.

1. Sicilia La Regione siciliana non ha recepito la Direttiva 2010-31-UE con proprio atto normativo

(legge o regolamento).21. Sardegna

La Regione Sardegna ha avviato l’iter di recepimento della direttiva in questione mediante la recente Delibera di Giunta n.30/8 del 11.07.2012 in attuazione della L.R. 13 del 30.06.2010 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla L.R. 12 riguardante la Legge europea regionale 2011. In particolare, il testo del ddl prevede negli artt.li dal 3 al 10 la disciplina relativa alla Certificazione energetica, agli attestati di certificazione, individua i soggetti abilitati e impone l’obbligo del catasto energetico degli edifici e degli impianti termici. In esso è previsto inoltre di definire gli edifici ad energia quasi zero e di attivare con strumenti di incentivazione l’incremento ristrutturazioni della diffusione di edifici pubblici e privati ad energia quasi zero.La giunta regionale con l’approvazione del ddl ha manifestato la volontà di perseguire l’obiettivo dell’efficienza e del risparmio . Tale volontà è resa manifesta dall’attivazione del sistema di raccolta dei dati informatizzato e dal sistema dei controlli.La criticità maggiore è rappresentata dalla necessità di accompagnare la disciplina regionale alle linee guida nazionali in corso di redazione da parte del ministero (norma di recepimento della direttiva comunitaria )al fine di uniformare la normativa di settore emesse dalle diverse regioni ed evitare eventuali ulteriori modifiche qualora quella nazionale diverga definitiva per parametri o criteri da quella regionale.

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Redazione del Piano energetico ambientale la cui procedura di redazione è stata avviata a giugno del 2012 e del piano dell’efficienza energetica regionale che potrà essere esitata dalla giunta regionale entro i primi mesi del 2013.

3. Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 42 e 5 della direttiva 2010/31/UE 3

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE Da attuarsi a seguito del recepimento della Direttiva 2010/31/UE.

1. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte I requisiti prestazionali degli edifici in Piemonte sono stati definiti con la d.c.r. 11 gennaio

2007, n. 98-1247. Tali requisiti sono stati rivisitati con la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 che ha aggiornato il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.

1. Valle d’Aosta Per quanto riguarda il rendimento energetico nell’edilizia e il sistema di certificazione

energetica degli edifici, la Regione ha adottato una legge regionale specifica, la 21/2008 e una serie di Deliberazioni attuative della stessa. Tale norma è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 1°agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili). La l.r. 26/2012 dà completa attuazione all’articolo 3 della Direttiva, parziale attuazione agli articoli 4 e 5 della stessa, in quanto occorre approfondire l’aspetto relativo ai “livelli ottimali in funzione dei costi”.

La legge regionale 21/2008 e successivamente la l.r. 26/2012 hanno adottato una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo quanto indicato all’art. 3 della direttiva (DGR 1606/2011) e fissato i requisiti minimi di prestazione energetica secondo quanto previsto all’articolo 4, fatto salvo gli aspetti connessi al raggiungimento di livelli ottimali in funzione dei costi secondo quanto descritto all’articolo 5 della medesima direttiva.

Fra le azioni aggiuntive ritenute utili al rispetto del criterio di condizionalità rientra la modifica della l.r. 26/2012 per dare completo adempimento a quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva e adozione delle necessarie deliberazione attuative successivamente al primo semestre 2013.

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3. Lombardia

La Regione dispone già di requisiti di prestazione energetica differenziati a seconda che si tratti di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione parziale; sono altresì definiti i casi di non applicazione dei requisiti di prestazione energetica e i casi di non applicazione della certificazione energetica. Occorre definire le prestazioni energetiche minime degli edifici nuovi e ristrutturati, in modo che soddisfino l’obiettivo di edificio ad energia “quasi zero”. A quest’ultimo riguardo, intende procedere in sintonia con le disposizioni statali, non ancora emanate. Tuttavia con legge regionale 7/2012 si è disposto che tali disposizioni dovranno entrare nel proprio territorio dal 31.12.2015.

1. Trento

Al livello della Provincia Autonoma di Trento: Nel Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e successive

modifiche “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge urbanistica provinciale del 4 marzo 2008, n. 1” è stato previsto il raggiungimento di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi. Non sono ancora stati definiti livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti di prestazione energetica.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

1. Liguria Con il regolamento regionale n. 13 novembre 2012 n. 6 di attuazione dell’art. 29 della legge

regionale n. 23/2012 sono stati definiti i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

1. Emilia Romagna 5. I requisiti minimi di efficienza energetica del sistema edificio-impianti (per gli edifici di

nuova costruzione) o di componenti e sistemi tecnici (nel caso di interventi su edifici esistenti), ivi inclusi i requisiti relativi all’impiego di energia da FER, sono definiti dalla DGR 1366/2011, nel rispetto degli indirizzi nazionali formulati a seguito del recepimento delle Direttive 2002/91/CE e 2009/28/CE. I requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna sono più severi di quelli definiti dalle relative norme nazionali di attuazione (DPR 59/2009 e DLgs 28/2011). Le relative verifiche vengono effettuate

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adottando i metodi di calcolo normalizzati nazionali (norme UNI-TS 11300), integrate da specifiche disposizioni concernenti in particolare il calcolo dell’energia qualificabile come FER resa disponibile dalle pompe di calore, e la verifica della copertura mediante FER dei consumi energetici degli edifici (35% a partire dal 31 maggio 2012, 50% a partire dal 1° gennaio 2014).

1. Toscana La l.r. 39/2005 prevede un regolamento regionale dedicato ai requisiti minimi di prestazione

energetica. Fino all’approvazione di tale regolamento valgono i requisiti stabiliti in ambito nazionale, ovvero si applica il dpr 59/2009.

In riferimento alle criticità attuali e potenziali dell’adempimento di tale criterio si rileva che nel citato dpr, che si applica anche in Toscana, vi sono carenze da colmare nella metodologia per fissare e calcolare i requisiti minimi degli edifici e segnatamente manca sia nella fissazione dei requisiti, il confronto con i livelli ottimali in funzione dei costi, da eseguirsi secondo il REGOLAMENTO (UE) N. 244/2012 del 16 gennaio 2012; sia nel calcolo odierno la considerazione dell’energia primaria per il raffrescamento (deficit delle norme tecniche nazionali).

1. Umbria

La Regione non ha emanato una specifica normativa regionale di recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di requisiti minimi della prestazione energetica nell'edilizia.

1. Marche La Regione , con la L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”, definisce e disciplina la

certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, adottando, come strumento di valutazione della qualità energetico-ambientale degli stessi, il protocollo Itaca – Marche. Per il calcolo della prestazione energetica, quindi, già adotta una metodologia di calcolo che tiene conto degli aspetti indicati nell’allegato 1 alla Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010. Infatti, la prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all’art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all’Allagato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, dei parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi ad oggi in vigore.

La prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all’art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all’Allagato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi oggi in vigore.

1. Lazio La Regione con la l.r. n. 6/2008 per quanto riguarda la parte energetica fa espresso

riferimento alla legislazione statale e di conseguenza attuerà in toto le disposizioni della Direttiva 2010/31/UE, successivamente al suo recepimento da parte dello Stato Attualmente, sta comunque favorendo il risparmio energetico con l’utilizzo del protocollo Itaca, anche se a livello volontario, che contiene misure più performanti rispetto ai limiti normativi di cui al dlgs. 192/2005.

Circa gli elementi concreti che consentono di svolgere una valutazione circa il soddisfacimento del criterio di adempimento si considerano al momento il numero delle

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certificazioni energetiche relative alle nuove costruzioni e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per le criticità attuali e potenziali nell’assolvimento del criterio in interesse si rileva che per una migliore valutazione delle certificazioni emesse è necessario attivare un sistema di controllo tecnico a campione, applicando le sanzioni previste a livello nazionale e prevedendone altre più severe da stabilire con norme regionali. Il sistema di certificazione deve essere informatizzato per favorire il lavoro dei certificatori e i controlli regionali. E’ indispensabile, inoltre, maggiore collaborazione con gli uffici comunali, anche al fine delle sanzioni da applicare in caso di non rispetto delle norme.

In merito alle azioni aggiuntive per il rispetto della condizionalità è necessario diffondere i principi dell’efficientamento energetico degli edifici nelle fasi di costruzione o di esecuzione dei lavori ed i principi di risparmio energetico nei confronti dei cittadini, indirizzandoli a cambiare le loro abitudini nell’uso delle apparecchiature e degli impianti che consumano energia. Inoltre, è necessario favorire la diffusione dei principi di risparmio energetico nei confronti dei professionisti e degli operatori.

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

6. Molise

I requisiti minimi relativi alla prestazione energetica degli edifici sono da fissare a seguito del recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE.Esiste un patrimonio edilizio con molti edifici in pietra molto disperdenti e particolarmente fragili.Sarebbe particolarmente necessario prestare attenzione alle ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente ed eventualmente abbinare le riqualificazioni energetiche a quelle sismiche.Azioni aggiuntive: Facilitare da un punto di vista autorizzativo ed incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

7. Campania

La Regione non ha emanato una normativa regionale in materia di certificazione energetica e pertanto si applicano le norme nazionali.Circa le criticità si registra un diffuso ricorso all’autocertificazione in “Classe G", espediente utilizzato per evitare di ricorrere alla consulenza di un tecnico abilitato per il calcolo della prestazione energetica effettiva di un fabbricato. Questa forma di semplificazione, introdotta dalla normativa nazionale, toglie forza all’istituto della certificazione energetica e risulta in contrasto con i principi espressi dalla direttiva europea.Al fine di evitare che l’ autocertificazione del proprio immobile edilizio (autorizzata ai sensi dell’art 9 Allegato A decreto 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) diventi un espediente per non redigere l’attestato di certificazione energetica. La Regione Campania intende emanare entro 31.12.2016 una norma specifica ove non venga non più riconosciuta la validità di tale strumento e che renda obbligatorio la redazione dell’attestato anche per gli edifici caratterizzati da scadente qualità energetica. È prevista la realizzazione di un sistema informatizzato che, oltre a istituire un database digitale degli attestati di certificazione energetica pervenuti in formato cartaceo e che consentirà, inoltre,

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agli utenti di poter effettuare online le attività di trasmissione e registrazione degli attestati energetici.

1. Puglia Non vi sono informazioni in merito.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria La L.R. n. 41/2011 è orientata a conseguire la riduzione del consumo energetico (art. 6 –

Risparmio energetico), promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia, rendere vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, promuovere l’efficienza energetica, sostenere e diffondere le appropriate tecniche e tecnologie costruttive locali.

Attraverso: 1 l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al

condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’illuminazione;

la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali; la valorizzazione dell’integrazione sito-involucro; gli interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l’effetto «isola di calore»; gli interventi sugli involucri; gli interventi sugli impianti; gli interventi sui sistemi di illuminazione. 2 l’applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia

termica che di energia elettrica, anche attraverso sistemi centralizzati; l’applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di

edifici;a. l’applicazione di sistemi funzionanti in cogenerazione/trigenerazione dimensionati

coerentemente con le esigenze di fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato;b. la previsione di integrazione degli impianti con le strutture degli edifici o del quartiere.

3, la realizzazione degli interventi richiede l’uso di materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che:

a. siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dal disciplinare tecnico e dalle linee guida, considerando in particolare la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b. consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi;

c. siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;

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d. siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;e. rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

Il sistema di valutazione indicato nel disciplinare tecnico, è programmato per :a. consentire la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici definendo la

prestazione minima di riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio, in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;

b. comprendere un sistema di ponderazione dei requisiti che consenta dì definire le priorità delle diverse problematiche ambientali considerate;

c. consentire l’attribuzione di un punteggio di prestazione dell’edificio che permetta la valutazione analitica del livello di sostenibilità ambientale;

d. comprendere, per quanto riguarda i requisiti energetici, un sistema di classificazione degli edifici nel sistema di certificazione energetica.

Le linee guida di spiegazione e accompagnamento dei disciplinare tecnico conterranno in particolare:

e. le indicazioni per effettuare l’analisi del sito, che comprende l’analisi dei fattori climatici e ambientali, nonché dei relativi rischi;

f. le spiegazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i metodi di calcolo e gli strumenti di verifica riferiti a ogni requisito, le strategie di riferimento e alcuni esempi di possibili soluzioni tecniche;

g. la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.

La mancata emanazione del “Disciplinare tecnico e linee guida”, strumento attuativo della legge sul modello Protocollo ITACA, strutturato su standards di requisiti, identificati in aree di valutazione specifiche che si riferiscono in particolare:

a. alla qualità ambientale degli spazi esterni;b. al risparmio delle risorse naturali;c. alla riduzione dei carichi ambientali;d. alla qualità ambientale degli spazi interni;e. alla qualità della gestione e del servizio; all’integrazione con il sistema della mobilità collettiva.

Dovrà procedersi con la emanazione del Regolamento di attuazione della legge, la cui pubblicazione dovrebbe aver luogo entro il primo semestre 2013.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

12. Sardegna

Con la Delibera di Giunta n.30/8 del 11.07.2012 è stato proposto di attivare il sistema di certificazione degli edifici sostanzialmente recependo a normativa nazionale e adattandola con delibera di giunta alle specificità climatiche regionali, secondo i principi contenuti nella direttiva comunitaria .

Il sistema prevede un sistema semplificato per i cittadini gestiti con sistemi informatici on-line.

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Il sistema di semplificazione adottato nel ddl consentirà ai tecnici di poter operare con un sistema di informatico on line rendendo più semplice sia la compilazione delle schede che il loro invio.

L’applicazione delle norme che recepiscono la direttiva europea sarà possibile solo dopo l’effettiva approvazione da parte del legislatore regionale. Al momento infatti è possibile solo la raccolta ed elaborazione delle schede di certificazione presentate secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 senza però affiancare ad esso un valido sistema di controlli e sanzioni.

1. Adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 114 della direttiva 2010/31/UE 5

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE Da attuarsi a seguito del recepimento della Direttiva 2010/31/UE.

2. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte La normativa regionale (lr 13/2007 e provvedimenti attuativi) prevede l’obbligo di indicare

raccomandazioni sull’attestato di certificazione energetica. Tali raccomandazioni non sono distinte tra misure da attuare in occasione di ristrutturazioni rilevanti o a prescindere dalle medesime. Nei casi di eventuale ristrutturazione, l’adeguamento dei livelli prestazionali è obbligatorio.

1. Valle d’Aosta Per quanto riguarda il sistema di certificazione energetica degli edifici, la Regione ha

adottato una legge regionale specifica, la 21/2008 e una serie di Deliberazioni attuative della stessa. Tale norma è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 1°agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili). La l.r. 26/2012 comprende alcune delle disposizioni contenute nell’art. 11 della direttiva, fatta eccezione per il comma 2, in quanto l’obbligatorietà di inserire le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio sono ad oggi presenti nell’attestato come volontarie e, in relazione a questo anche i commi 3 e 4.

Il modello di attestato di certificazione energetica degli edifici nella regione Valle d’Aosta che risponde agli adempimenti di cui ai commi 1, 6, 7 e 8 dell’articolo 11 della direttiva è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1062/2011 ed è a tutt’oggi in vigore.

Si provvederà ad un adeguamento delle delibere di attuazione della normativa regionale relativa al sistema di certificazione energetica degli edifici con l’introduzione degli obblighi

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previsti dal comma 2 dell’articolo 11 della direttiva successivamente al primo semestre del 2013.

1. Lombardia L’attestato di certificazione energetica in vigore in Regione già comprende molte delle

Disposizioni contenute nell’art.11 della direttiva 2010/31, pur non prevedendo la descrizione delle misure attuate in occasione delle ristrutturazioni e non rendendo obbligatoria la compilazione delle raccomandazioni sugli interventi migliorativi.

1. Trento

Azione prevista nella legge urbanistica provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” e successive modifiche e nel decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e successive modifiche. Non sono state tuttavia previste specifiche per le indicazioni dei livelli ottimali in funzione dei costi della prestazione energetica raggiungibile a seguito di interventi di ristrutturazione, da inserirsi nelle informazioni supplementari del certificato.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

1. Liguria Con il regolamento regionale n. 13 novembre 2012 n. 6 di attuazione della legge regionale n.

23/2012 sono stati definiti i criteri e le procedure per l’attestazione di prestazione energetica, la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli indici di prestazione globale degli edifici e la metodologia di classificazione energetica degli edifici.

1. Emilia Romagna 5. La Regione Emilia-Romagna dal 1° gennaio 2009 ha attivato la procedura telematica

per la registrazione obbligatoria degli Attestati di Certificazione Energetica secondo le procedure e contenuti della DAL n. 156/2008 e smi. La registrazione telematica degli ACE prevede l’accesso ad ogni Soggetto Certificatore mediante la propria User ID e Password e la compilazione delle maschere con i dati richiesti nell’Attestato di Certificazione Energetica.

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6. La Regione Emilia-Romagna non ha mai previsto la possibilità di utilizzare l’autodichiarazione in Classe G di cui all’art. 9 dell’allegato A del DM 26/6/2009 (oggi in via di abrogazione). La certificazione energetica si riferisce alle singole unità immobiliari di un edificio, ed è obbligatoria in caso di nuova costruzione, di trasferimento a titolo oneroso (con obbligo di allegazione al relativo atto notarile) e dal 1° luglio 2010 anche alle unità immobiliari in locazione.

7. Al 1° ottobre 2012 sono stati registrati quasi 350.000 Attestati di Certificazione Energetica, di questi oltre 65.000 sono relativi ad edifici o unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio.

8. Gli ACE emessi per edifici a destinazione residenziale certificati sono circa 190.000, di cui quasi 60.000 per edifici di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio. La maggior parte degli attestati emessi di trova in classe G (32%) mentre per le “nuove costruzioni” la maggior parte degli attestati si trova in Classe C (30%).

9. Si stima che le unità immobiliari ad uso residenziale per le quali è stato prodotto l’ACE corrispondano a circa il 15% del patrimonio edilizio della Regione Emilia-Romagna.

10. E’ stata avviata una campagna sperimentale di controllo degli ACE, grazie alla quale sono stati messi a punto gli strumenti metodologici necessari a rendere sistematica tale attività su un campione significativo di ACE, in conformità alle disposizioni di cui alla Dir. 2010/31/UE (con tre livelli di verifica di progressivo approfondimento).

11. L’intera materia sarà oggetto di revisione in coerenza con le disposizioni nazionali conseguenti al recepimento della Dir. 2010/31/UE.

1. Toscana La regione ha adottato il regolamento 17/2010, di attuazione dell’articolo 23 sexies della

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e disciplina la certificazione energetica degli edifici e il relativo attestato di certificazione energetica. Per quanto non presente nella normativa regionale si rinvia alle disposizioni del dlgs 192/2005 e alle “linee guida nazionali sulla certificazione energetica”.

Sulla base del citato regolamento si è previsto ha imposto l’obbligo della certificazione energetica anche per le locazioni, conformemente a quanto richiesto dalle norme UE.

Circa le criticità che Il criterio chiede la verifica rispetto all’art. 11 della Direttiva, che come si è detto, è positiva. D’altra parte si nota che:

- l’art. 12 chiederebbe anche la certificazione di tutti gli immobili pubblici s>500 mq ;- l’art. 17 prevede un percorso di accreditamento per i tecnici;- l’art. 18 contempla i controlli sugli attestati di certificazione.

Per il rispetto di tali contenuti, non si è in linea. Per le azioni aggiuntive si suggerisce che sarebbe opportuno un aggiornamento del

D.Lgs.192/2005 per renderlo pienamente conforme alla dir 2010/31/UE.

1. Umbria La Regione non ha emanato una normativa regionale in materia di certificazione energetica

e pertanto si applicano le norme nazionali. Circa le criticità si registra un diffuso ricorso all’autocertificazione in “Classe G", scappatoia

per evitare di ricorrere alla consulenza di un tecnico abilitato per il calcolo della prestazione energetica effettiva di un fabbricato. Questa forma di semplificazione, introdotta dalla

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normativa nazionale, toglie forza all’istituto della certificazione energetica e risulta in contrasto con i principi espressi dalla direttiva europea.

Per le azioni aggiuntive si rileva che La Regione Umbria sta predisponendo uno disegno di legge in materia di certificazione energetica degli edifici la cui adozione è prevista per il primo semestre 2013. La norma regionale disciplinerà in particolare i criteri e le procedure per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica, l’istituzione di un registro regionale dei soggetti certificatori, i requisiti minimi di prestazione energetica, il sistema dei controllo sulla rispondenza delle caratteristiche energetiche, le sanzioni. È prevista la realizzazione di un sistema informatizzato che, oltre a istituire un database digitale degli attestati di certificazione energetica pervenuti in formato cartaceo, consentirà agli utenti di effettuare online le attività di trasmissione e registrazione degli attestati energetici.

Il disegno di legge sulle prestazioni energetiche degli edifici in corso di predisposizione da parte della Regione prevede l’abrogazione della possibilità di autocertificare un edificio in “Classe G”.

1. Marche La Regione , con la L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”, definisce e disciplina la

certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, adottando, come strumento di valutazione della qualità energetico-ambientale degli stessi, il protocollo Itaca – Marche.

In attuazione di tale legge, con DGR n. 1689/2011, è stato approvato il testo unico relativo al sistema ed alle procedure per la certificazione energetica e ambientale degli  edifici nonché sono stati definiti i criteri e le procedure per la formazione  e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

E’ stato, pertanto, predisposto un elenco regionale, riconosciuto dalla Regione, dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.

In particolare, il certificato per la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (attestato di certificazione energetica) già riporta le indicazioni di cui all’art. 11 c. 1 della Direttiva.

1. Lazio La Regione , con la L.R. 06/2008 (già citata) ha introdotto uno strumento di valutazione

della qualità energetico-ambientale degli edifici (Protocollo Itaca – Lazio), che, pur se a carattere volontario, fissa, per quanto riguarda la prestazione energetica, parametri di riferimento più performanti rispetto ai limiti normativi in vigore. Detto strumento, tuttavia, non contiene riferimenti ai costi necessari per soddisfare i requisiti richiesti, cosi come richiesto dalla Direttiva.

Lo strumento del Protocollo pur andando nella direzione della Direttiva comunitaria, tuttavia, non contiene riferimenti ai costi necessari per soddisfare i requisiti richiesti, così come richiesto dalla Direttiva stessa, non essendo ancora stata recepita dallo Stato.

Si condivide quanto richiesto dalla Direttiva ed è necessario introdurre le disposizioni nel Protocollo Itaca, dopo il recepimento della Direttiva da parte dello Stato e, quindi, da parte della Regione, con modifiche alla l.r. n. 6/2008.

Dopo il recepimento della Direttiva da parte dello Stato, saranno necessarie modifiche alla l.r. n. 6/2008. I tempi sono legati al recepimento della direttiva da parte dello Stato.

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1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

6. Molise

Non sono previsti requisiti minimi da stabilire in funzione dei costi né sembra opportuno fissarne.

1. Campania L’attestato di certificazione energetica è ad oggi redatto ai sensi del decreto legislativo

192/05 e s.m. e delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Decreto Ministeriale 26/06/09. L’individuazione della classe energetica è basata sulla valutazione dell’indice di prestazione energetica relativa alla sola climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria. L’attestato comprende raccomandazioni di interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche e sono indicate per ciascuna di essi gli eventuali tempi di ammortamento. La direttiva europea 2010/31/UE richiede che l’indice di prestazione venga calcolato in base al consumo energetico annuale e che le raccomandazioni siano correlate non solo da stime dei tempi di ritorno ma anche da valutazioni costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Si osserva che la Dir. 2010/31/UE non prevede un tasso di ristrutturazione degli immobili pubblici.

I requisiti minimi di prestazione energetica in merito alla climatizzazione estiva e quelli per l’illuminazione degli ambienti devono essere ancora definiti dal legislatore nazionale. Si è in attesa dell’individuazione nella legislatura nazionale di indicatori economici per poterli recepire nell’ambito dell’attestato di certificazione energetica .

Al fine di valutare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva è necessario indicare la metodologia di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti. La metodologia proposta dalle norme UNI TS 11300 parte 3 (energia primaria in regime estivo e rendimento impianti) e UNI TS11300 parte4 (fonti rinnovabili) è oggi in revisione. Specifiche azioni al riguardo verranno recepite nel PEAR, entro il 31/12/2016

Per ciò che attiene alle valutazioni costi-benefici da correlare all’attestato di certificazione energetica non sono ancora stati elencati quali indicatori economici debbano essere calcolati.

In seguito alla pubblicazione definitiva delle norme UNI TS 11300 parte 3 e parte 4, previo un controllo dell’applicabilità delle stesse in Regione Campania, l’ente Regione nell’approvazione del PEAR potrebbe emanare una legge regionale, entro il 31/12/2016, con la quale rendere cogente anche il calcolo dell’energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento e l’illuminazione. In tal modo sarebbe possibile il calcolo dell’indice di prestazione globale dell’immobile edilizio, come richiesto dalla 2010/31/UE.

1. Puglia Non vi sono informazioni in merito.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

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10. Calabria

La L.R. 41/2011, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, si sostanzia nell’approccio contestualizzato (specificità e caratterizzazioni geo-climatiche, socio-economiche, storico-culturali, paesaggistico-ambientali, ecc.) alle soluzioni.La definizione di specifici “Criteri di selezione dei materiali da costruzione” (art. 8); di “Strumenti di valutazione” con requisiti prestazionali regionalizzati (sul modello Protocollo ITACA) ed ottimizzati in funzione delle condizioni specifiche di contesto; l’organizzazione del sistema degli incentivi e dei contributi regionali (artt. 12 e 13), ecc., rappresentano una risposta efficace all’esigenza. Con in aggiunta l’influenza sulla possibile attivazione di filiere produttive locali capaci di generare sviluppo sostenibile.Azioni aggiuntive: redazione di Capitolati prestazionali e Prezzari (art. 3, c. 1, lett. d; art. 8, comma 2; art. 16, c. 2, lett. d; art. 18, c.2, lett. a) con previsione di approvazione oltre il 2013.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

1. Sardegna Nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di certificazione degli edifici

approvata con Delibera di Giunta n.30/8 del 11.07.2012, nella regione Sardegna trova applicazione la normativa nazionale

2. Realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto6

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Alcuni principi della Direttiva 2010/31 sono attuati tramite il Piano di Efficienza Energetica

2011 proposto dalla Commissione nel luglio scorso quale documento di indirizzo di una delle priorità di “Europa 2020”e attualmente all’esame del Parlamento e del Consiglio. La proposta di Piano prevede tra l’altro che le autorità pubbliche raddoppino l'attuale tasso di rinnovo ed efficientamento degli edifici pubblici portandolo al 3% annuo. E’ evidente che la realizzazione di questo tasso di ristrutturazione, particolarmente oneroso, rischia di bloccare gli interventi della politica di coesione sull’efficienza energetica. Alla luce di quanto specificato nella colonna accanto, poi, non è chiaro se l’adempimento sia la quota di efficientamento di edifici pubblici o il recepimento della Direttiva.

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2. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte Pur trattandosi di interventi redditizi sotto il profilo dei tempi di ritorno degli investimenti, si

manifestano forti perplessità sulla possibilità di osservare l’adempimento soprattutto in considerazione delle restrizioni finanziarie a livello locale.

1. Valle d’Aosta La Regione ha adottato numerose misure atte ad incentivare, anche economicamente, la riqualificazione energetica degli edifici nel settore residenziale,

attraverso la l.r. 3/2006 e le sue delibere attuative, attraverso la l.r. 24/2009 e attraverso la l.r. 26/2012. Non è previsto un tasso annuo di ristrutturazione, è invece previsto, nella l.r. 26/2012 che gli edifici di proprietà pubblica si dotino di attestato di certificazione energetica entro una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione che, ad oggi, è fissata nel 31/12/2012.

Si esprime perplessità circa la possibilità di raggiungere tale obiettivo, in considerazione delle restrizioni imposte ai bilanci degli enti pubblici e della finanza locale.

Si verificherà lo stato di raggiungimento dell’obiettivo a livello regionale, ma si ritiene indispensabile un intervento a livello nazionale per l’attuazione di tale criterio.

1. Lombardia La Regione non ha previsto un tasso annuo di ristrutturazione annua obbligatoria per gli

edifici pubblici ma ha approvato diverse misure per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, riservandole agli enti pubblici.

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

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1. Liguria La Regione Liguria, in considerazione delle attuali condizioni di scarsa disponibilità di

risorse da parte degli Enti pubblici intende di introdurre nei documenti di programmazione delle risorse comunitarie 2014 – 2020 una apposita linea di finanziamento dedicata a questo obiettivo.

9. Emilia Romagna

La Regione non ha elaborato un piano che preveda il progressivo aumento degli edifici pubblici con standard NZEB (obbligatorio a partire dal 2018) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Dir. 2010/31/UE con fissazione di standard intermedi al 2015, non essendo ancora state definite per via normativa le relative caratteristiche.

Con riferimento invece alla ristrutturazione del 3% della superficie complessiva degli edifici pubblici (conseguendo valori di efficienza energetica conformi a quanto previsto dalla Dir. 2010/31/UE), ipotesi prevista dalla proposta di Direttiva “Efficienza Energetica” formulata dalla Commissione Europea, si fa presente che nel testo approvato dal Parlamento Europeo (nella seduta del 11 settembre u.s.) l’obbligo è stato riferito agli edifici di proprietà dell’Amministrazione centrale (che può decidere di estenderlo anche alle Amministrazioni subordinate): la Regione Emilia-Romagna si riserva quindi di valutare le successive azioni in coerenza con il quadro di obbligazioni derivanti dalla pubblicazione (non ancora avvenuta) della Direttiva, della sua entrata in vigore e delle modalità con cui sarà recepita dal nostro Paese (2014).

La Regione Emilia-Romagna comunque sostiene gli Enti pubblici, che possono utilizzare diverse forme di incentivazione regionale (tra cui il bando di cui alla DGR 921/2012) a loro riservate e finalizzate alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ed impiantistico della pubblica amministrazione.

10. Toscana

Si osserva che la Dir. 2010/31/UE non prevede un tasso di ristrutturazione degli immobili pubblici. Le iniziative già intraprese in merito riguardano il "Bando programma incentivazione finanziaria in

materia di produzione e utilizzo di energie da fonti rinnovabili nonché di eco-efficienza energetica rivolto ai Comuni - D.G.R. 257/2008, 925/2008 e 972/2010". Lo strumento richiamato sopra è il più recente dedicato al miglioramento dell’efficienza energetica edilizia della Pubblica Amministrazione in Toscana. Non è chiaro quale sia la percentuale di ristrutturazione eventualmente da raggiungere.

Si segnala che la Commissione ha proposto un “Piano di Efficienza Energetica 2011”. La proposta di Piano prevede, tra l’altro, che le autorità pubbliche raddoppino l'attuale tasso di rinnovo ed efficientamento degli edifici pubblici portandolo al 3% annuo: un tale tasso, ad esempio, sarebbe particolarmente oneroso e difficilmente conciliabile con gli attuali vincoli di finanza pubblica.

Circa le azioni aggiuntive si ipotizza la creazione/mantenimento di strumenti finanziari dedicati a l’efficientamento immobili della PA.

Si ribadisce la criticità legata agli attuali vincoli di finanza pubblica e alla scarsità di risorse disponibili per un obiettivo, relativo alla ristrutturazione per efficientamento energetico, che fosse particolarmente impegnativo.

11. Umbria

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È stato recentemente adottato un Programma di riqualificazione energetica degli edifici di interesse regionale. Il primo Piano Attuativo finanzia interventi per complessivi 2.226.000€. Regione ed Enti Locali provvedono a realizzare interventi di riqualificazione energetica in occasione della costruzione/ristrutturazione edilizia sulla base dei propri Piani e programmi delle Opere Pubbliche.La mancanza di risorse non consente di programmare interventi in misura tale da incidere significativamente sul patrimonio pubblico.

1. Marche Non vi sono informazioni in merito.

1. Lazio La L.R. 06/2008 del 27 maggio 2008 obbliga la Regione Lazio a ristrutturare gli edifici di

sua proprietà in base al Protocollo ITACA, nonché stabilisce le modalità per dare dei contributi per la realizzazione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici esistenti.

Al momento, la mancanza di risorse specifiche e il trovarsi ancora nella fase di avvio del sistema di certificazione non consente l’applicazione del protocollo ITACA Lazio, né sugli edifici regionali, né su altri pubblici. Sono comunque stati realizzati degli edifici di edilizia residenziale pubblica ATER (ex IACP) ed è stato avviato un progetto di recupero urbano in un quartiere di Roma (Pietralata).

E’ necessario mettere a disposizione risorse per incrementare la ristrutturazione di edifici pubblici, in modo che ciò costituisca da traino per la riqualificazione degli edifici privati.

Si suggerisce che le Norme necessarie possono essere comprese in quelle a carattere generale relative al recepimento della Direttiva

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

15. Molise

È stato emanato un bando, pubblicato sul BURM n° 24 del 9/9/2011, per l’efficienza energetica e per l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici in attuazione del POR 2007-2013; tutti gli interventi di riqualificazione energetica presentati nei Programmi PIT, PISU e PAI sono stati stralciati dal su citato bando e ricompresi nella Pianificazione Territoriale.Nella Pianificazione Territoriale sono stati presentati molti progetti di razionalizzazione dell’illuminazione pubblica.Ci sono molti impianti fotovoltaici per i quali non è possibile cumulare gli incentivi regionali con quelli del conto energia. Il Patto di Stabilità potrebbe impedire alcuni investimenti.Sono in fase di predisposizione molti PAES in diversi comuni; sarebbe auspicabile predisporre strumenti che stabiliscono sinergie con i PAES approvati.

16. Campania

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Ai sensi del Capo II - Efficienza nell’uso dell’energia, art 4 della Direttiva Europea 2012/27/UE gli Stati Membri devono stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici sia pubblici che privati. Una prima versione della strategia deve essere pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni. Dal 1 gennaio 2014, il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti di prestazione energetica. La direttiva non è stata ancora recepita a livello nazionale e dovrà esserlo entro il 5 giugno 2014.Nell’ambito della redazione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale -Proposta 2009) la Regione Campania ha condotto un’analisi energetica dell’intero patrimonio edilizio pubblico campano e la relativa valutazione dei risparmi conseguibili. A partire da tali dati la Regione intende riaggiornare può rilevare i consumi riconducibili agli edifici pubblici e proporre, nella revisione del PEAR, una strategia di investimenti per la ristrutturazione.L’eventuale criticità di adempimento potrebbe essere ricondotta essenzialmente a problemi di natura economica. Al fine di ottenere una programmazione degli interventi di ristrutturazione degli immobili pubblici campani è necessario individuare gli edifici con la più bassa prestazione energetica e le misure di efficientamento energetica da adottare in base alle valutazioni costi-benefici. Nell’ambito del PEAR 2009 l’analisi è condotta in merito all’intero parco edilizio e non al singolo edificio. Saranno dunque necessarie azioni di audit energetico specifiche che la Regione potrebbe effettuare in vista del recepimento della nuova direttiva europea.

1. Puglia Non vi sono informazioni in merito.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria La L.R. 41/2011, prevede incentivi e contributi (economici, finanziari, dimensionali,

cumulabili) finalizzati alla ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici esistenti, sia pubblici che privati.

La Regione Calabria inoltre, nell’ambito dell’Asse II “Energia”del POR FESR 2007-2013, ha emanato numerosi avvisi finalizzati a promuovere l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio delle Amministrazioni pubbliche locali (Province, Capoluoghi di Provincia, Università ed Enti di ricerca regionali ecc.), nonché a sostenere il rifacimento degli impianti comunali di pubblica illuminazione.

Condizionando la concessione prioritaria dei finanziamenti regionali, statali e comunitari riguardanti la realizzazione o il recupero degli immobili agli interventi certificati ai sensi della L.R. 41/2011 o che rispondano ai criteri ed ai requisiti in essa contenuti, si costituisce elemento di impulso all’incremento dell’efficienza energetica nel parco edilizio regionale.

Nella stessa direzione si muovono gli avvisi pubblici volti a sostenere l’efficientamento degli edifici pubblici (oltre al rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione) emanati a valere sul Por Calabria Fesr 2007-2013.

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1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

1. Sardegna La Regione ha già selezionato 280 edifici pubblici attraverso un bando esplorativo “Avviso

pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11)” approvato con DGR n. 19/22 del 14 aprile 2011. Il programma è promosso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

La casistica emersa dal bando esplorativo comprende ogni tipologia di edificio pubblico non residenziale, con un livello progettuale pari almeno allo studio di fattibilità. La possibilità di raggiungimento dell’obiettivo del 3% del patrimonio è supportata dal considerevole volume oggetto di intervento (1,7 Mmc complessivi).

Pur a fronte di un’altissima partecipazione da parte dei destinatari, la dotazione finanziaria è fortemente sottodimensionata rispetto alle proposte selezionate, di cui 40 immediatamente cantierabili (livello progettuale definitivo o esecutivo).

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1. Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20207.

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico L’Articolo 6, par. 1 indica i contenuti delle relazioni che periodicamente ogni SM deve

inviare alla Commissione riportando tutte le informazioni tecniche e di attuazione delle politiche in risposta agli impegni assunti con l’adesione alla Convenzione sui Cambiamenti climatici e al Protocollo di Kyoto.

1. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte In Piemonte gli aspetti di carattere regolamentare che interessano l’efficienza energetica

degli edifici sono fortemente orientati verso la riduzione delle emissioni di carbonio, di inquinanti e di particolato in generale.

Va altresì evidenziato che anche le politiche regionali di incentivazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica sono dirette a favorire una contestuale diminuzione delle emissioni.

2. Valle d’Aosta

Legge regionale 30 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015”;

il Piano regionale di tutela dell’aria individua una serie di 42 azioni da attuare nel periodo 2007 – 2015 che portano a ridurre l’impatto delle attività umane che producono sostanze gassose inquinanti e ad effetto serra, principalmente derivanti dalla combustione degli idrocarburi nei settori dei trasporti, dell’energia, delle attività produttive;

deliberazione della Giunta regionale n. 3149 del 5 novembre 2010, ad oggetto “Approvazione di criteri e di modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare interventi per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria, previsti dalla l.r. 3/2006 e dalla l.r. 2/2007” ;

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partecipazione ai progetti strategici dello spazio alpino ALCOTRA AERA e RENERFOR, in cui si armonizzano gli strumenti valutativi della qualità dell’aria e delle emissioni di gas climalteranti e si promuovono le iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (filiera legno - energia e idroelettrico), il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel territorio transfrontaliero Italia – Francia.

Si elabora ogni 2 anni da parte di ARPA Valle d’Aosta dell’inventario delle emissioni regionali che, in base al metodo di contabilizzazione dei consumi energetici individuato per la redazione del Piano aria regionale, valuta le emissioni sull’intero territorio regionale di N2O, CH4 e CO2 dai vari settori responsabili (teleriscaldamento, riscaldamento residenziale, combustione nell’industria, processi produttivi, distribuzione di combustibili fossili, uso di solventi, trasporti stradali, altri trasporti, smaltimento rifiuti, agricoltura ed allevamento, natura – foreste).

Si segnala che il monitoraggio del Piano di tutela dell’aria è in corso di conclusione.

Per le azioni aggiuntive si precisa che la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale è in fase di VAS; e che il Piano a tutela dell’ aria a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni sul periodo 2007 – 2011 è sottoposto a revisione.

1. Lombardia La Regione non ha adottato provvedimenti specifici per la riduzione dei gas serra ma ha

assunto l’obiettivo della loro riduzione all’interno del Piano d’azione per l’energia, approvato con delibera della Giunta regionale n.4016 del 15.6.2007 ed aggiornato con delibera della Giunta regionale n. 8746 del 22.12.2008. E’ in corso di redazione un nuovo Programma energetico regionale, la cui approvazione è prevista per il 2013.

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

8. Liguria

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Il Consiglio regionale, della Liguria con la delibera n.4 del 21 febbraio 2006, ha approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, con questo documento sono state definite le strategie per:

conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle normative europee entro i tempi previsti

mantenere nel tempo, ovunque, una buona qualità dell'aria ambiente mediante la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali

dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti

territoriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti. perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando

il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti

dall'Italia in accordi internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto

favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico Il piano è in fase di aggiornamento per allinearlo alle nuove disposizioni normative.

1. Emilia Romagna Con il Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013, la Regione

ha confermato il proprio impegno nella riduzione delle emissioni già previsto nel precedente Piano Triennale 2008-2010, nel quale veniva quantificato l’obiettivo di riduzione in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. La Regione è attualmente impegnata in due importanti iniziative mirate alla lotta ai cambiamenti climatici: una di rilievo nazionale, ovvero la Rete Cartesio, di cui la Regione stessa è promotrice, e una di rilievo comunitario promossa dalla DG Energia, ovvero il Patto dei Sindaci.

La Rete Cartesio nasce allo scopo di costruire politiche integrate per la gestione sostenibile del territorio; tra le iniziative realizzate spicca l’elaborazione di Linee Guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle amministrazioni pubbliche. Dette Linee Guida presentano un approccio alle strategie locali per Kyoto che consenta di realizzare in un determinato cluster territoriale (Comune e Provincia) un percorso completo verso il raggiungimento degli obiettivi che possa andare dal Piano Clima sino alla generazione di Quote di Riduzione. Una prima applicazione sul territorio regionale è stata realizzata tramite la DGR n. 370/2010, con cui sono state assegnate risorse allo scopo di promuovere l’elaborazione dei Piani Clima delle Province e dei Comuni capoluogo, attraverso i quali definire le proprie priorità e, dunque una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione europea che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite l’attuazione di politiche locali in materia di energia. L’iniziativa è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano a raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (il c.d. 20/20/20). I Sindaci firmatari contribuiscono a raggiungere questo traguardo attraverso la sottoscrizione di un vincolo formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di specifici Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti. Con DGR n. 732/2012 la Regione ha promosso l’adesione al Patto dei Sindaci sostenendo con proprie risorse finanziarie la realizzazione dei Piani d’Azione. I Comuni che aderiscono si impegnano ad

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elaborare un Inventario delle Emissioni e il PAES, che dovrà prevedere le misure per la riduzione del consumo finale lordo di energia nei settori nei quali gli Enti locali possono incidere e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 nel quadro delle politiche ed azioni di mitigazione dell’impatto ambientale a livello locale, fino al raggiungimento e superamento dell’obiettivo europeo di riduzione del 20% di tali emissioni entro il 2020.

1. Toscana La Regione ha approvato nel 2000 e nel 2008 piani che si ponevano obiettivo lo sviluppo

delle rinnovabili. Esso è stato recepito come finalità anche nella L.r. n. 39/2005 in materia di energia.

Per il conseguimento di tale obiettivo sono stati posti in essere negli anni (e sono previsti anche nella ultima finanziaria regionale) strumenti di sostegno alle rinnovabili.

Nella L.r. n. 39/2005 sono individuati anche semplificazioni procedurali per le fonti rinnovabili.

In ogni caso anche in Toscana si applica il recente D.Lgs. 28/2011 che dà attuazione pienamente alla direttiva europea. La condizionalità risulta soddisfatta.

1. Umbria La Regione non ha adottato né si ritiene possano essere adottati efficacemente strumenti di

qualsiasi natura a scala regionale.

1. Marche Non vi sono informazioni in merito.

13. Lazio

La Regione ha approvato il Piano di risanamento della qualità dell'aria con decreto del consiglio regionale del10.12.2009, n. 66.Con Delibera di Giunta Regionale n. 686/2006 si predispone un programma triennale 2006-2008 attuativo degli interventi relativi all’energia da fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e all’utilizzazione dell’idrogeno, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 4/2006. Con l.r. (Legge finanziaria) 28 dicembre 2007 n. 26 all’art. 19 la Regione istituisce “lo sportello Kyoto” organismo che coadiuva le strutture regionali nella realizzazione degli interventi inerenti le ”energie Intelligenti” e stabilisce che la gestione di questo organismo sia affidata all’Agenzia Sviluppo Lazio.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 388/2009 si predispone un nuovo programma triennale 2009-2011 per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 36 della L.R. 4/2006.

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

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15. Molise

Non sono previste misure per limitare ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Azioni aggiuntive: si potrebbero considerare anche gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione inferiore a 20 MW .

16. Campania

La Regione non ha adottato provvedimenti specifici per la riduzione dei gas serra ma ha assunto l’obiettivo della loro riduzione all’interno delle Linee di Indirizzo strategico per il Piano d’azione per l’energia, PASER approvato con DGR 962/08.Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione europea che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite l’attuazione di politiche locali in materia di energia. L’iniziativa è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano a raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (il c.d. 20/20/20). I Sindaci firmatari contribuiscono a raggiungere questo traguardo attraverso la sottoscrizione di un vincolo formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di specifici Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti. Al fine di adempiere all’obbligo sancito con il decreto Burden sharing che impone alla regione Campania il raggiungimento del 16,7% di incidenza delle rinnovabili sui consumi finali, la Regione ha in corso di attivazione un programma che si concretizzerà in avvisi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in edifici pubblici.(PPR).Lo sviluppo di sistemi di efficientamento energetico degli edifici, la promozione della cogenerazione e dell’utilizzo del calore cogenerativo per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento contribuiscono alla riduzione della richiesta di energia primaria e conseguentemente consentono la riduzione dei gas serra, e del raggiungimento degli obbiettivi proposti. Criticità: I costi associati allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, all’efficientamento energetico degli edifici e alla riduzione dell’energia per gli usi finali necessitano di piani economici finanziari aventi un avanzato stato di dettaglio. Il costo integrato degli studi e della relativa realizzazione degli impianti possono rappresentare un freno alla diffusione di tali sistemi. Risulta evidente che iniziative in tal senso che non abbiano un raggio d’azione circoscritto limitrofo alla fonte energetica possano essere realizzati soltanto in contesto di nuove realizzazioni edilizie di espansione urbanistica.Azioni aggiuntive: Sviluppo di politiche di incentivazione, come incentivi fiscali, accesso a sovvenzioni, contributi o finanziamenti, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ad alta efficienza energetica e degli impianti ad alto rendimento, dopo il primo semestre 2013.

1. Puglia Non vi sono informazioni in merito.

1. Basilicata

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Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria La Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2007-2013 ha attivato numerose

azioni di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia nell’ottica della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

In questa direzione si colloca anche la D.G.R. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28, che ha esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del predetto decreto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico.

Semplificando le procedure di rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti da fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW la Regione Calabria ha inteso sfruttare appieno le proprie potenzialità in materia di produzione di energia pulita, contribuendo in modo determinante alla riduzione dei gas ad effetto serra.

Contributo significativo in questo senso è stato altresì fornito delle azioni di sostegno e promozione attivate sul POR Calabria FESR per gli impianti da fonte rinnovabile da realizzarsi da parte degli Enti pubblici. Ciò grazie soprattutto alla valenza dimostrativa degli interventi finanziati ed alla loro potenziale replicabilità da parte dei soggetti privati in maniera diffusa sul territorio regionale.

L’aggiornamento del PEAR cui la Regione Calabria procederà nei prossimi mesi indirizzerà ulteriormente la politica energetica regionale verso l’obiettivo della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

Sono inoltre in fase di valutazione delle istanze pervenute ulteriori avvisi (destinati a soggetti pubblici e privati) a valere sul POR FESR 2007-2013, finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonte rinnovabile.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

21. Sardegna

Al fine di adempiere all’obbligo sancito con il decreto Burden sharing che impone alla regione Sardegna il raggiungimento del 17,8 di incidenza delle rinnovabili sui consumi finali, la Regione con delibera della giunta regionale n 12/21 del 20.03.2012 ha approvato il piano delle rinnovabile con rappresenta le direttive di sviluppo di tali fonti nel contesto territoriale isolano e determinando in concreto un incremento delle fonti energetiche ad emissioni zero.

Gli sforzi della Regione nell’ambito delle azioni rivolte alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti sono rappresentati dal Programma Sardegna CO2.0. Il primo atto di questo progetto è costituito dal progetto Smart City – Comuni in classe A, inserito nella Linea di Attività 3.1.2b del POR Fesr 2007-13 – Asse III Energia, rivolto ai comuni o loro aggregazioni, inseriti nel Patto dei sindaci per l’elaborazione dei PAES. Tale azione viene favorita anche attraverso il fondo Jessica. La Linea di attività è di competenza della Presidenza della Giunta.

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In attesa di una norma nazionale organica, la Regione si è dotata di una propria regolamentazione specifica in materia di risparmio ed efficienza dell’illuminazione pubblica (DGR 60/23 del 5/11/2008 e DGR 48/31 del 29/11/2007). Il programma è di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, la Regione ha attivato un programma in tre fasi, concretizzate in tre avvisi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in edifici pubblici. Il programma è di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Per quanto riguarda il sistema dell’illuminazione pubblica, i significativi risparmi energetici ottenibili attraverso tale tipologia di intervento (quantificabili cautelativamente in 5100 tep/anno su scala regionale), considerando i costi contenuti degli interventi rispetto ai risultati conseguibili, permettono di definire conclusa con successo la fase iniziale per il rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica della Sardegna.Infatti, in tale fase gli Enti hanno potuto verificare i vantaggi conseguibili con tale tipo di intervento e la maggioranza dei beneficiari ha contestualmente elaborato i piani per l’illuminazione pubblica, che permetteranno alle amministrazioni di programmare gli interventi futuri, conoscendone già i possibili vantaggi, i costi e i tempi di ritorno degli investimenti.

Nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, il programma in tre fasi ha permesso la realizzazione di oltre 380 impianti integrati negli edifici pubblici, privilegiando utenze energivore quali le strutture ospedaliere.

Il continuo mutamento delle condizioni di accesso agli incentivi nazionali per gli impianti fotovoltaici rende necessario promuovere un nuovo meccanismo di sovvenzione che induca le amministrazioni a pensare il modello di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili come sistema diffuso a servizio delle attività e delle reali necessità dell’Ente, piuttosto che volto a produrre energia anche in eccesso rispetto ai reali fabbisogni dell’edificio servito per massimizzare gli introiti derivanti dall’incentivo sull’energia prodotta.

Sull’efficienza energetica nell’illuminazione pubblica è necessario che i Comuni approvino i propri Piani Regolatori dell’Illuminazione Pubblica, in coerenza con quanto stabilito dalla regolamentazione regionale.

Approvazione di una norma di legge (nazionale o, nelle more, regionale) in materia di efficienza e risparmio nel campo dell’illuminazione pubblica. L’iter di approvazione può concludersi entro il primo semestre 2013.

Coordinamento della revisione delle norme tecniche con i programmi e gli obiettivi nazionali e regionali in materia di efficienza energetica.

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3. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici8 9.

ADEMPIMENTI4.

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Condizionalità soddisfatta: DLgs n.115/2008 come modificato dal DLgs 56/2010. A livello programmatico, è stato aggiornato il Piano dell'Efficienza Energetica nel 2011 che

è stato trasmesso alla Commissione nel mese di agosto 2011. E' stato poi avviato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il MiSE, l'aggiornamento della Delibera CIPE per il contenimento delle emissioni di CO2 in relazione agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto e dal pacchetto 20-20-20. Inoltre in tempi brevi sarà approvata infine la Strategia Energetica Nazionale.

1. LIVELLO REGIONALE Non pertinente.

3. Agli utenti finali viene fornito un contatore individuale10

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero delle Sviluppo Economico Adempimento è quasi del tutto soddisfatto L’Autorità per l’energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli

apparecchi di misurazione dell’elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l’intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l’elettricità, al 31-12-2010 il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggirava intorno al 96%, mentre per il gas, al 30-06-2011 la copertura era del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).

Non tutti gli SM utilizzano misuratori per singole utenze e considerato che non aggiunge molto all’efficacia degli investimenti che in questo caso sarebbero garantiti dalla certificazione energetica.

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1. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte La Regione Piemonte, con l’emanazione della l.r. 13/2007 in materia di rendimento

energetico nell’edilizia e con le disposizioni attuative contenute nella d.g.r. 9 ottobre 2008, n. 42 e s.m.i., ha dettato disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, prevedendo:

un sistema di certificazione degli stessi basato sul rilascio di un bollino verde da parte del manutentore;

l’istituzione di un elenco regionale di imprese abilitate al rilascio del bollino; la realizzazione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. La Regione con la l.r. 13/2007 e con la d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. ha previsto

i casi in cui è obbligatorio installare sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

1. Valle d’Aosta Non vi sono informazioni in merito.

1. Lombardia Le azioni della Regione in materia di usi finali dell’energia, visto anche la limitata

competenza normativa, hanno riguardato essenzialmente gli impianti termici. E’ stata disciplinata in modo puntuale la disciplina per la manutenzione ed il controllo degli impianti termici, in modo che venga assicurato un rendimento energetico conforme alla normativa. Nel 2007 è stato istituito il Catasto centralizzato per monitorare gli impianti termici, in modo da verificare la tipologia di impianti installati, la periodicità di manutenzione, l’esito delle verifiche ispettive, ecc. L’andamento dei consumi energetici viene monitorato attraverso i dati relativi alla fornitura di combustibile presso le varie utenze. Sono in corso di attuazione nuovi catasti, finalizzati a monitorare lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con l.r. 3/2011 è stato modificato l’art.9 della l.r. 24/2006 prevedendo l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici (riscaldamento e acqua calda sanitaria) centralizzati.

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

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1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

1. Liguria La Regione con il regolamento regionale n. 13 novembre 2012 n. 6 ha previsto i casi in cui è

obbligatorio installare sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

1. Emilia Romagna La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici (DAL 156/08 s.m.)

prevede l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati, oltre ai casi previsti anche dalla disciplin a nazionale di cui al DPR 59/2009, anche nel caso di mera sostituzione del generatore di calore.

La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici (DAL 156/08) è stata aggiornata con successivi provvedimenti attuativi (DGR 1390/2009, DGR 1362/2010, DGR 1366/2011) che tengono conto anche – per quanto di competenza – delle disposizioni di cui al DLgs 115/2008 di recepimento della Dir. 2006/32/CE, con particolare riferimento a:

requisiti dei soggetti cui affidare le operazione di certificazione energetica promozione dei contratti di rendimento energetico Nell’ambito del secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

2011-2013 (approvato con DAL 50/2011) uno specifico Asse di intervento è dedicato alla efficienza energetica ed allo sviluppo dei servizi energetici, con esplicito riferimento – per quanto di competenza - alle disposizioni di cui al DLgs 115/2008, che prevede:

l’istituzione di un fondo di rotazione per interventi di efficientamento energetico, con accesso riservato alle ESCO

promozione dei contratti di rendimento energetico promozione della qualificazione del ruolo dell’energy manager anche nell’ambito della

diffusione di sistemi di gestione dell’energia certificati conformemente alla norma internazionale UNI EN 16001;

promozione sulla base della norma UNI-CEI 11352 della qualificazione delle ESCO, quali attori fondamentali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti;

acquisti “verdi” da parte delle P.A.

1. Toscana Già il DPR 412/1993 richiedeva la contabilizzazione del calore per gli edifici nuovi Quanto

sopra è stato ribadito rafforzato con il DPR 59/2009. L’Autorità per l’energia e il gas ha reso obbligatoria, fin dal 2006, la sostituzione degli

apparecchi di misurazione dell’elettricità con contatori elettronici, secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l’intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l’elettricità, al 31-12-2010 il grado di

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copertura delle utenze a livello nazionale si aggirava intorno al 96%, mentre per il gas, al 30-06-2011 la copertura era del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).

4.1. Umbria

Non vi sono informazioni in merito.

1. Marche Non vi sono informazioni in merito.

1. Lazio L’adempimento è stato soddisfatto quasi interamente dallo Stato, attraverso l’Autorità per

l’energia e il gas che ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell’elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l’intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. La Regione dichiara di non avere elementi di valutazione in merito.

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

1. Molise Gli usi finali dell’energia nel settore elettrico sono monitorati dall’Enel mentre nel settore

termico il controllo delle caldaie è fatto dalle Province.Sono stati analizzati ed incentivati progetti di efficientamento sia nelle attività produttive sia negli Enti Pubblici nell’ambito del POR 2007-2013.Andrebbe incentivata la nascita di qualche ESCO anche per avere accesso al mercato dei Certificati Bianchi.

6. Campania

La direttiva comunitaria 2004/8/CE, recentemente abrogata dalla direttiva 2012/27/UE, all’articolo 13 “Misurazione e fatturazione informativa del consumo energetico” stabilisce che nella misura in cui sia tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, acqua per uso domestico, teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ricevano contatori individuali in grado di determinare con precisione i consumi effettivi. In assenza di specifiche direttive regionali in materia, la Regione applica la vigente normativa nazionale.Si dà atto che i gestori delle reti stanno realizzando la sostituzione degli strumenti di misurazione.

1. Puglia Gli usi finali dell’energia nel settore elettrico sono monitorati dall’Enel mentre nel settore

termico il controllo delle caldaie è fatto dalle Province o dai Comuni con più di 40.000

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abitanti, secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007, emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria La condizionalità si ritiene ampiamente soddisfatta per quanto riguarda il settore elettrico, in

virtù dell’attuazione del progetto nazionale “Telegestore” da parte del Distributore locale di energia elettrica, Enel Distribuzione.

La Calabria rientra nel progetto nazionale “Telegestore” di Enel Distribuzione, capofila nel “rolling out” volontario di “smart meters”, ovvero nell’installazione di contatori elettronici dotati di un sofisticato sistema di controllo al fine di rendere trasparente al singolo utente la propria “impronta energetica”, fatta di tutti i dettagli tecnici relativi al proprio consumo di energia elettrica.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

1. Sardegna Non vi sono informazioni in merito.

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2. L’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE11.

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Condizionalità soddisfatta: Dlgs 20/2007.

2. LIVELLO REGIONALENon pertinente.

3. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE 12

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Non può essere considerato un adempimento. La Dir. 2004/8/CE e il Dlgs 20/2007 che l’ha recepita e i decreti ministeriali del 4 agosto

2011 e 5 settembre 2011 normano la promozione di questa modalità di generazione energetica (elettrica, termica e meccanica) prevedendo modalità di sviluppo della stessa anche attraverso incentivi dedicati. Non sono previste deadline se non quello del recepimento né target da raggiungere.

2. LIVELLO REGIONALE

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1. Piemonte Non vi sono informazioni in merito.

1. Valle d’Aosta Non vi sono informazioni in merito.

1. Lombardia La Regione ha sostenuto attivamente la realizzazione di impianti di teleriscaldamento (non a

caso, risulta la Regione Italiana con la maggiore estensione delle reti di teleriscaldamento e la maggior volumetria edilizia riscaldata con tali impianti).

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

1. Liguria La Regione è in attesa della approvazione della normativa nazionale in materia

1. Emilia Romagna La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici (DAL 156/08 e

s.m.) prevede specifiche disposizioni a favore della diffusione dei sistemi di mini e micro cogenerazione ad alto rendimento (prevedendo in tal senso requisiti di rendimento più severi di quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, oltre a specifici requisiti di controllo delle emissioni in atmosfera). Prevede inoltre specifiche misure per la diffusione delle reti di teleriscaldamento, con particolare riferimento a quelle alimentate con sistemi di cogenerazione ad alta efficienza o con FER.

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1. Toscana Il D.Lgs.20/2007 prevede il rilascio della Garanzia di origine per la cogenerazione ad alto

rendimento e l’incentivazione della cogenerazione, che poi è stata attuata assicurando alla cogenerazione ad alto rendimento i certificati bianchi

Vedi il punto A. Si segnala che la Dir 2004/8/CE e il D.Lgs. 20/2007 di recepimento non prevedono obiettivi numerici, ma solo l’esistenza di strumenti di promozione per la cogenerazione

Si ricorda quanto segnalato per il punto 4.1.3, ovvero che non sono stati aggiornati gli obbiettivi per lo strumento “certificati bianchi”

Vedi punto C: vanno aggiornati gli obiettivi per i certificati bianchi che servono anche alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento

1. Umbria Non vi sono informazioni in merito.

1. Marche La Regione ha sostenuto attivamente la realizzazione di impianti di cogenerazione, di

trigenerazione e di teleriscaldamento sia con fondi comunitari che con fondi propri. La trigenerazione, in modo particolare, è stata adottata in grosse strutture ospedaliere.

1. Lazio A livello regionale, non esiste normativa specifica a riguardo.

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

15. Molise

Non sono state adottate misure per l’efficienza energetica nei sistemi cogenerativi. La realtà locale presenta scarse possibilità di generazione combinata di elettricità e calore. I l Piano Agroenergetico Regionale studia la possibilità di realizzare impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa; a tali impianti potrebbero essere abbinati sistemi cogenerativi.

16. Campania

La direttiva comunitaria 2004/8/CE è stata recentemente abrogata dalla direttiva 2012/27/UE. La suddetta norma, art. 14 definisce i nuovi criteri di promozione dell’efficienza per il riscaldamento ed il raffreddamento, in particolare attraverso l’uso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR). La direttiva europea dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 5 giugno 2014, pertanto, in assenza di specifiche direttive regionali in materia, la Regione applica la vigente normativa nazionale.

1. Puglia

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Con D.G.R. n. 465 del 23 febbraio 2010, la Regione ha promosso la redazione dello “Studio per l’analisi dello stato dell’arte sulla geotermia a bassa entalpia nella Regione Puglia”, al fine di poter sperimentare e promuovere il riscaldamento/raffrescamento geotermico.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria Sul BURC n. 33 del 19.08.2011, Parte Terza, è stato pubblicato il decreto n.  9849

del 04.08.2011 con cui è  stato approvato l’  "Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali”, con un ammontare complessivo di risorse pari ad €. 20.000.000,00 ed i cui beneficiari sono le Province, i Comuni capoluogo di provincia, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, le Università Pubbliche e gli Enti Pubblici di ricerca della Regione Calabria, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ArpaCal).

Tra le tipologie di spesa ammissibili nel predetto avviso rientrano anche quelle per Interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento convenzionali con sistemi impiantistici innovativi (generatori di calore a condensazione, pompe di calore anche geotermiche, co-trigeneratori ecc.).

La Regione Calabria ed il Ministero dell’Ambiente hanno deciso inoltre di rafforzare le politiche di efficientamento energetico degli edifici pubblici nel territorio della Regione Calabria attraverso l’acquisizione da parte dell’AdG del POR FESR Calabria 2007/2013 della graduatoria e dei relativi atti e documenti concernenti le istanze presentate dalle Aziende Sanitarie Provinciali e dalle Aziende Ospedaliere calabresi, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, in risposta all’ Avviso Pubblico Pubblico rivolto alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere pubbliche per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle Linee di Attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria hanno sottoscritto la Convenzione rep. n. 659 del 07.05.2012 attraverso la quale la Regione Calabria ha recepito la procedura di selezione espletata dal Ministero dell’Ambiente ed ha assunto l’impegno di procedere al finanziamento, con la disponibilità finanziaria delle Linee di Intervento 2.1.2.1 e 2.1.2.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, degli interventi presentati dall’Azienda Sanitaria di Catanzaro (PO di Lamezia Terme) e dall’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro (AO di Germaneto).Tra le tipologie di interventi inclusi nell’ambito della convezione in questione vi sono quelli di sostituzione di impianti generali e/o degli impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali al fine di promuovere l’efficienza energetica, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili di energia, nonché la ristrutturazione o ripotenziamento di reti di distribuzione del calore e del freddo alimentate da impianti di cogenerazione.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

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21. Sardegna

La Regione Sardegna in armonia con le norme di semplificazione adottate dallo stato in materia di impianti a biomassa cogenerative con le linee guida approvate con delibera della giunta regionale n. 27/16 del 1.06.2011, ha previsto che gli impianti siano autorizzati con provvedimento pas di competenza dei comuni. L’aumento degli impianti cogenerativi nelle territorio regionale dimostra che il criterio è stato soddisfatto.Le criticità sono sostanzialmente da individuarsi nel fatto che nel territori regionale grande importanza assume più che l’uso del calore ,l’uso del raffrescamento aspetto che determina la necessità di valorizzare e diffondere impianti di trigenerazione. Altra criticità è poi rappresentata dalla mancanza del metano in Sardegna che impedisce la diffusione di impianti di nuova generazione.Necessità di azioni più incisive in materia di animazione territoriale volta a facilitare agevolare partnership tra diversi imprenditori finalizzati alla costruzioni di reti e di definizione di servizi comuni. A tal proposito sono in fase di approvazione ( entro il 2012) le linee guida sulle aree ecologicamente attrezzate che avranno il compito di gestire servizi comuni a favore delle imprese.Necessità di azioni più incisive in materia di animazione territoriale volta a facilitare agevolare partnership tra diversi imprenditori finalizzati alla costruzioni di reti e di definizione di servizi comuni. A tal proposito sono in fase di approvazione ( entro il 2012) le linee guida sulle aree ecologicamente attrezzate che avranno il compito di gestire servizi comuni a favore delle imprese.

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1. Energie rinnovabili

1. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE)14.

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel marzo 2011 con Dlgs 28/2011.

2. LIVELLO REGIONALE

Nell'ottica del Burden sharing gli impegni del pacchetto 20-20-20, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sono stati suddivisi tra le 21 regioni italiane che quindi dovranno impegnarsi nel raggiungimento dei target stabiliti.

Anche il tema energie rinnovabili, come l'efficienza energetica, è materia concorrente e quindi le Regioni possono integrare il quadro legislativo nazionale che comunque già recepisce la normativa comunitaria.

1. Piemonte La Regione, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m. del 10 settembre 2010” ha adottato le seguenti deliberazioni:

la d.g.r. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 avente come oggetto l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici;

la d.g.r. 30 gennaio 2012 in materia di individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.

A seguito dell’emanazione delle suddette linee guida nazionali, la Regione Piemonte con d.g.r. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha inoltre approvato il documento recante “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

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1. Valle d’Aosta La Regione ha in corso la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano energetico

ambientale regionale (PEAR). Si prevede la possibile approvazione e adozione del nuovo PEAR entro la fine del 2012. Il documento di programmazione energetica è stato sviluppato nel rispetto della direttiva 2009/28/CE, in quanto gli obiettivi di piano sono coerenti con gli obiettivi determinati dal decreto 20 marzo 2012 “Burden Sharing” al 2010 per la nostra Regione.

Il Disegno di legge 201 all’esame del Consiglio regionale del 26 luglio 2012 recepisce quanto introdotto dal DLgs 28/2011 (recepimento della Direttiva 2009/28/CE )in materia di autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili.

Il titolo IV della legge regionale 1°agosto 2012, n. 26, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili, può trovare immediata applicazione, senza la necessità di apposite modalità applicative approvate dalla Giunta regionale.

Si fa notare che lo Stato non ha ancora emanato i provvedimenti applicativi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

1. Lombardia

La Regione ha esteso la semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili fino al limite consentito dalla normativa statale. Ha inoltre provveduto, sempre allo scopo di facilitare l’applicazione della normativa, ad emanare le linee guida per l’autorizzazione degli impianti (dgr 3298 del 18.4.2012). Con la l.r. 4/2012 ha introdotto premialità volumetrica per sostituzione edilizia a fronte del rispetto degli obblighi di copertura con fonti energetiche rinnovabili di cui all’all. 3 del DLgs 28/2011. Con la l.r. 7/2012 è stato previsto l'incremento entro il 2020 del 50% degli obiettivi regionali fissati dal Decreto “Burden Sharing” relativi a energia termica, fotovoltaica e da biogas.

Avviata la procedura VAS per il nuovo PEAR (dgr 3977/2012).

1. Trento

La Provincia Autonoma di Trento è impegnata da tempo nella promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e nella riduzione delle emissioni climalteranti (Legge Provinciale n. 14 1980, Legge Provinciale n. 5 2010, quest’ultima mirante ad una quasi completa decarbonizzazione per l’anno 2050). La Provincia Autonoma di Trento dispone del Piano Energetico Ambientale Provinciale 2003-2012, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003, che prevede la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in provincia di Trento riservando all'efficienza energetica in edilizia un ruolo di primo piano. Fra le varie azioni elencate in tale settore, insieme ad altre iniziative di contesto, la promozione di edifici a basso consumo ricopre un ruolo determinante per garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi prefissati e per aumentare la consapevolezza nei confronti del risparmio di energia. Per raggiungere questo obiettivo, nel corso degli ultimi anni si sono poste in essere una serie di iniziative destinate, da una parte, a permettere una classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e,

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dall'altra, ad incentivare la costruzione di edifici con standard sempre più alti di risparmio energetico. Parallelamente è stata attuata una politica di incentivazione per l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza ed a biomassa, particolarmente per reti di teleriscaldamento, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, idroelettrici, eolici e pompe di calore, l’utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale fra cui quelli elettrici. E’ in corso di completamento la stesura del nuovo Piano Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020, il cui obiettivo principale è il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M. 15 marzo 2012 (c.d. Burden sharing), “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili”, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

7. Friuli-Venezia Giulia

Leggi:

L.R. 19 novembre 2002, n.30. Disposizioni in materia di energia e successive modifiche L.R. 15 dicembre 2006 n.29. Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di

energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi. DDL concernente “Norme in materia di Energia e distribuzione dei Carburanti” approvata

con DGR di Generalità n.978 del 31/05/2012. E’ in corso di approvazione la nuova L.R. in materia di energia e distribuzione dei Carburanti. Nel DDL sopracitato, anche sulla base dell’esperienza maturata dalla predisposizione e dall’iter di approvazione del precedente Piano Energetico Regionale, viene riscritto, in rapporto a quanto già contenuto nella abroganda LR 30/2002, l’articolo sulla programmazione generale regionale sull’energia, definendo finalità, obiettivi generali, contenuti e modalità di approvazione del Piano Energetico Regionale (PER). Viene introdotto un nuovo strumento programmatorio di possibile approvazione nelle more dell’approvazione del PER, in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/2007 e successive modifiche e integrazioni (burden sharing): è l’atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione. Al fine di conferire maggiore incisività e dettaglio alle disposizioni del PER negli specifici settori delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, vengono introdotti i Programmi Operativi Regionali (PRO), anche riferiti a specifiche parti del territorio regionale.

Regolamenti: D.P.R 4 luglio 2007 n.207/Pres. Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/2006.

Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

Piani:

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Decreto del Presidente della Regione n.137/Pres.del 21 maggio 2007. Approvazione del Piano Energetico Regionale. Il PER ha durata fino al 2010. Il prossimo Piano Energetico Regionale sará con molta probabilitá obiettivo della prossima legislatura (2013-2018).

8. Liguria

Con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 27/12/2012, sono state innalzate le soglie di potenza originariamente previste dalla l.r. 38/1998 per la verifica di assoggettabilità alla VIA elevandole da 20 kW ad 1 MW per gli impianti eolici nelle aree non soggette a vincolo paesaggistico parimenti agli Impianti fotovoltaici per i quali la potenza e stata elevata dai 20 kW ai 200 kW.Per quanto riguarda invece gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente intergrati sugli edifici non è stato fissato alcun limite di potenza.Nel contempo è stata approvata la revisione delle linee guida per la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile per adeguarla sia alle linee guida Nazionali introdotte con il DM 10/09/2010 “ sia come adeguamento quale norma tecnica per la VIA ai sensi della 38/98.Inoltre la Regione con decisione 87/2012 ha effettuato l’analisi preliminare dei siti di cava potenzialmente idonei all’installazione di centrali fotovoltaiche.

9. Emilia-Romagna

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 ha provveduto alla definizione puntuale del Burden Sharing tramite la quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e alla definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome. L’obiettivo assegnato all’Emilia-Romagna è di 1.229  ktep, corrispondente all’8,9% dei consumi finali lordi al 2020. Sempre con riferimento a questi obiettivi la Regione Emilia Romagna ha avviato un progetto con le amministrazioni provinciali e comunali di redazione di Piani Clima locali per la definizione di azioni di mitigazione per la riduzione dei gas climalteranti. La disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici (DAL 156/08 e s.m.) prevede specifiche disposizioni per l’utilizzo di FER a copertura dei consumi energetici degli edifici di nuova costruzione, con limiti più severi di quelli previsti in materia dal DLgs. 28/2011 (35% a partire dal 31 maggio 2012, 50% a partire dal 1° gennaio 2014), predisponendo anche opportune indicazioni tecniche di verifica.Il Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 prevede obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile più ambiziosi di quelli assegnati dal DM 15 marzo 2012.

10. Toscana

L.r. n. 39/2005 come aggiornata dalla l.r. 71/2009.

Piano indirizzo energetico regionale PIER 2008.

In ogni caso anche in Toscana si applica il D.Lgs. 28/2011 -Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

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Già la L.r. n. 39/2005 come aggiornata dalla l.r. 71/2009 prevede la promozione finanziaria e

semplificazioni procedurali delle fonti rinnovabili.

Il Piano indirizzo energetico regionale PIER 2008 si pone come obiettivo il recepimento della strategia 20-20-20 della UE ; anche in Toscana si applica il D.Lgs. 28/2011 che è espressamente dedicato al recepimento della direttiva 2009/28/CE.

1. Umbria La Regione, ancor prima dell’emanazione del decreto “burden sharing”, ha elaborato una

propria “Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011 -2013”, approvata con DGR 29 luglio 2011, n° 903, con la quale si è data obbiettivi di crescita per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile.

Con il R.R. 7/2011 “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” sono state individuate le procedure amministrative, i criteri e le condizioni, le aree non idonee per l’installazione di ciascuna tipologia di impianti in attuazione del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 10/9/2010 (linee guida nazionali).

La strategia regionale ha stabilito per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile obbiettivi di crescita della produzione di energia elettrica.

1. Marche La Regione sta adeguando, nell’ottica del Burden Sharing, il Piano Energetico Ambientale

Regionale, approvato con DACR n. 175 del 16/02/2005. Si prevede di adottare tale piano entro entro giugno 2013 e approvarlo entro dicembre 2013.

13. Lazio

Si rinvia alla LR 16.12.2011, n. 16, “norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” in attuazione dei principi posti da D.lgs. 3 marzo 2011, n 28, avente ad oggetto l’”attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ha promulgato la L.R. 16 Dicembre 2011, n 16, avente ad oggetto “norme in materia ambientale edi fonti rinnovabili”.La legge ha introdotto misure semplificatrici a favore dell’adozione di tecnologie pulite ed efficienti per la produzione di energia elettrica. Il testo normativo è intervenuto sulle norme regionali per la VAS, per la VIA, e per L’AIA. La legge ha disposto l’aumento, relativamente a determinati impianti delle soglie, ad oggi previste, oltre le quali, i relativi progetti sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA. Le soglie sono state incrementate del 30% per gli impianti industriali, non termici, di produzione di energia, acqua calda e vapore, con potenza superiore ad 1 MW. Sono state aumentate del 30% anche le soglie per gli elettrodotti aerei esterni con tensione superiore a 100 KW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. Gli incrementi, in entrambi i casi, non possono essere applicati ai progetti localizzati nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.La norma regionale estende la PAS (procedura abilitativa semplificata) agli impianti, per la produzione di energia elettrica, con una capacità di generazione fino ad 1 MW. È stata estesa, inoltre, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai progetti di impianti alimentati da FER con potenza nominale fino a 50 KW. L’estensione è stata riconosciuta anche agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici, nonché, a quelli i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline, barriere acustiche, precedentemente autorizzate.

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Conseguenza diretta è la semplificazione e velocizzazione delle procedure abilitative., per gli impianti da FER. Si sono ridotti sia il numero e la complessità dei procedimenti autorizzativi in carico alle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure abilitative; sia i costi per gli utenti finali e per le stesse pubbliche amministrazioni interessate.Fra le criticità rientra la mancata o l’incompleta conoscenza, da parte delle amministrazioni locali, delle opportunità derivanti dall’applicazione delle norme semplificatrici approvate dalla Regione.Un’azione aggiuntiva, ritenuta fondamentale, per il pieno soddisfacimento del criterio di adempimento, è la predisposizione del documento contenente le linee di indirizzo strategico per la pianificazione energetica della Regione Lazio, propedeutico all’aggiornamento del PEAR. Tale documento, in fase di predisposizione, tra le altre cose, ha l’obiettivo di presentare lo stato dell’arte per quanto riguarda la diffusione degli impianti da FER e di elaborare una serie di criteri funzionali alla verifica della idoneità/inidoneità dei siti ove collocare eventuali future installazioni.

1. Abruzzo La Regione ha recepito le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili” (D.M. 10/09/2010  pubblicato sulla G.U. del 18/09/2010, n. 219) con la D.G.R. n. 32 del 29/12/2010.

Con D.G.R. n. 294 del 02/05/2011 ha inoltre esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28 del 03/03/2011 agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico.

15. Molise

La Regione Molise sta operando in conformità con gli art. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2011 al fine di semplificare le procedure amministrative.Gli impianti più semplici sono autorizzati dai comuni con un notevole alleggerimento delle strutture regionali.Ci sono difficoltà nelle individuazione delle Varianti sostanziali da non sostanziali.Si potrebbero individuare indicatori più precisi per la caratterizzazione dei progetti.

16. Campania

La Regione, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10 settembre 2010” adotterà deliberazioni con alcune procedure semplificate.La norma regionale estende la PAS (procedura abilitativa semplificata) agli impianti, per la produzione di energia elettrica, con una capacità di generazione fino ad 1 MW. È stata estesa, inoltre, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai progetti di impianti alimentati da FER con potenza nominale fino a 50 KW. L’estensione è stata riconosciuta anche agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici, nonché, a quelli i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline, barriere acustiche, precedentemente autorizzate. Conseguenza diretta è la semplificazione e l’accelerazione delle procedure abilitative, per gli

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impianti da FER. Si sono ridotti sia il numero e la complessità dei procedimenti autorizzativi in carico alle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure abilitative; sia i costi per gli utenti finali e per le stesse pubbliche amministrazioni interessate.La mancata o l’incompleta conoscenza, da parte delle amministrazioni locali, delle opportunità derivanti dall’applicazione delle norme semplificatrici approvate dalla Regione.La predisposizione del documento contenente le linee di indirizzo strategico per la pianificazione energetica della Regione, propedeutico all’aggiornamento del PEAR. Tale documento, in fase di predisposizione, tra le altre cose, ha l’obiettivo di presentare lo stato dell’arte per quanto riguarda la diffusione degli impianti da FER e di elaborare una serie di criteri funzionali alla verifica della idoneità/inidoneità dei siti ove collocare eventuali future installazioni.

17. Puglia

La condizionalità può considerarsi parzialmente soddisfatta.D.G.R. n. 35 del 23 gennaio 2007 – Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs n. 387/2003.D.G.R. n. 827 del 08 giugno 2007 - Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).Regolamento Regionale n. 12 del 14 luglio 2008 – Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse.Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 – Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale, annullata in più punti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 119 del 26 marzo 2010D.G.R. n. 602 del 28 marzo 2012 - Individuazione delle modalità operate per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (BURP n. 138/2012).

La Regione è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 08/06/07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico, ma che risultano ampiamente soddisfatti sul fronte della produzione di energia da fonti rinnovabili per effetto di una straordinaria concentrazione di iniziative sull’intero territorio regionale da parte degli operatori del settore FER.Nella seduta di Giunta Regionale del 10.03.2011 è stato comunicato l’avvio della procedura di aggiornamento del PEAR in esclusivo riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 28 marzo 2012 la Regione Puglia ha avviato formalmente l’individuazione delle modalità operative per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche al fine di recepire nell’ordinamento regionale le disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011 (energie rinnovabili) e del D.M. 15 marzo 2012 (burden sharing).Nella seduta di Giunta Regionale del 10.03.2011 è stato comunicato l’avvio della procedura di aggiornamento del PEAR in esclusivo riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 28 marzo 2012 la Regione Puglia ha avviato formalmente l’individuazione delle modalità operate per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nelle more del recepimento normativo regionale del D.Lgs. n. 28/2011 (energie rinnovabili) e D.M. 15 marzo 2012 (burden sharing) .

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18. Basilicata

Uno degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale, approvato dal Consiglio Regionale con L.R. 19 gennaio 2010 n. 1, è l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.La L.R. 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili” al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici detta le prime disposizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati con l’articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28.

1. Calabria La Regione ha recepito le “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003 n. 387” (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato sulla G.U. del 18/09/2010) con la D.G.R. 29 dicembre 2010 N. 871, pubblicata sul B.U.R.C. del 1 febbraio 2011.

Con Deliberazione n. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28 ha inoltre esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del predetto decreto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico.

Il recepimento delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387”, tramite la D.G.R. 29 dicembre 2010 N. 871, pubblicata sul B.U.R.C. del 1 febbraio 2011, nonché la Deliberazione n. 81 del 13.03.2012 pubblicata sul BUR Calabria n. 7 del 16.04.2012, Parte I e II, in attuazione dell’ art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28, che ha esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata prevista dal comma 1 dell’art. 6 del predetto decreto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MW elettrico, consentono di affermare il soddisfacimento della condizionalità

Permane una condizione di potenziale incongruenza tra la normativa nazionale e alcune norme regionali emanate nelle more dell’emissione della norma nazionale stessa e ad oggi non espressamente abrogate.

Permangono alcune occasioni di opacità in merito alle modalità di conduzione dei procedimenti connessi (conferenze di servizi, ecc.) e alla corretta individuazione delle figure istituzionali interessate. Permangono inoltre difficoltà nel rispetto dei tempi previsti dalla legge per l’espletamento delle pratiche connessi all’annidamento degli endoprocedimenti già espressamente definiti dalla legge (Procedure VIA) o potenzialmente innescati da conflitti di attribuzione di competenze, ad esempio in ambito urbanistico o paesaggistico.

Completamento del recepimento della normativa nazionale, e conseguentemente della Direttiva comunitaria, attraverso l’abolizione delle norme legislative e amministrative in contrasto con la normativa nazionale ancora vigenti a livello regionale. Misura da realizzarsi entro il 2014.

Implementazione dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che conterrà anche l’individuazione dei criteri di definizione delle aree non idonee all’istallazione di impianti da fonte rinnovabile e la loro successiva perimetrazione in relazione anche con livelli connessi di pianificazione territoriale. Completamento del documento preliminare di Piano entro Dicembre 2013. Completamento e approvazione dell’aggiornamento del Piano presumibilmente entro Luglio 2014.

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Adozione di un Regolamento Regionale in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dal fonti rinnovabili. Completamento previsto entro Luglio 2014.

1. Sicilia La Regione ha recepito la Direttiva 2009/28/CE con la legge regionale 12 maggio 2010, n.

11 (art. 105, c. 5). In attuazione della medesima è stato emanato il decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 pubblicato in S.O. alla G.U.R.S. n. 34 del 17/08/2012, che ha operato un decentramento amministrativo dei compiti afferenti il rilascio di autorizzazioni ex articolo 12 – D. lgs. 387/2003 e s.m.i., nonché uno snellimento, accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative. In attuazione del D.M. 10 settembre 2010 e del c.d. decreto “burden sharing”, la Regione ha elaborato schema di regolamento di indicazione delle arre e siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da F.E.R.; ha proceduto al monitoraggio ambientale del Piano Energetico Ambientale in vista dell’aggiornamento al 1° gennaio 2013.

21. Sardegna

In riferimento al “Burden sharing”che ricordiamo ha ripartito la quota nazionale di produzione di rinnovabile attribuendo alla regione Sardegna l’obbligo di raggiungimento del 17.8 % , la Regione Sardegna ha elaborato Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili approvato con deliberazione della giunta Regionale n.12/21 del 20 marzo 2012 , ha recepito le indicazioni nazionali contenute nella direttiva comunitaria di incremento delle quote di produzione di energia elettrica e termica da rinnovabile.Inoltre in armonia con quanto indicato nella medesima direttiva sono state recepiti i criteri di semplificazione delle procedure amministrative necessarie alle autorizzazioni di tali impianti con la delibera della giunta regionale n. 27/16 del 1.06.2011.

Sono inoltre in fase di approvazione bandi per i privati per la diffusione del fotovoltaico domestico per l’attuazione della politica tesa alla generazione diffusa di piccoli impianti.

Le quote del 2011 sono effettivamente aumentate con un incremento degli impianti da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico).

La incertezza del sistema degli incentivi ha fatto registrare un decremento della diffusione dei grandi impianti nel corso del 2012.

Con la finanziaria 2012 sono stati stanziati fondi per i privati sia per la diffusione del fotovoltaico per impianti domestici che per investimenti tesi all’installazione di impianti termici di nuova generazione si prevede di pubblicare i bandi nel corso del 2012.

1. Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici15

ADEMPIMENTI

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1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico Il Dlgs di recepimento prevede quanto richiesto dai criteri di adempimento. Si segnala che persistono problemi di accesso alle reti di dispacciamento di energia

derivante da fonti rinnovabili. Il rischio è che pur avendo formalmente adempiuto alla condizionalità nella sostanza rimane il nodo dell'accesso alle reti. Questo aspetto dovrebbe essere di competenza nazionale.

2. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte Non vi sono informazioni in merito.

1. Valle d’Aosta Non vi sono informazioni in merito.

1. Lombardia La Regione, con l’art.28 della l.r. 7/2012, ha previsto criteri di semplificazione e di

miglioramento degli impatti ambientali per la realizzazione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica che non rientrano nella rete nazionale, in modo da favorire anche le smart grids.

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

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8. Liguria

La Regione Liguria si è dotata del piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.) quale strumento di attuazione della politica energetica regionale; che rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, fissa gli obiettivi regionali di settore individuando le azioni necessarie per il loro raggiungimento. Il Piano vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003. e con la delibera del Consiglio regionale n.3 del 3 febbraio 2009 è stata approvata la proposta della Giunta di un aggiornamento degli obiettivi del P.E.A.R. per l’energia eolica che ha previsto un aumento dell'obiettivo di potenza installata da 8 a 120 Megawatt. Parte integrante della DCR n.3/09 sono gli allegati contenenti lo schema di sintesi dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici e la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici.

1. Emilia Romagna Non vi sono informazioni in merito.

10. Toscana

Vedi normativa dedicata alle FER, presente sul sito dell’Autorità e del GSE D.Lgs.28/2011Delibere Autorità in materia: ad esempio Delib. 281/2012/R/efr “Revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili”.

1. Umbria Non vi sono informazioni in merito.

1. Marche Non vi sono informazioni in merito.

1. Lazio Informazioni non disponibili. Non sono stati introdotti criteri di semplificazione per la realizzazione di reti intelligenti e

l'accesso ad esse.1. Abruzzo

Non vi sono informazioni in merito.

15. Molise

La Regione non ha adottato alcun provvedimento proprio; si limita a verificare la fattibilità delle opere concordate tra il gestore di rete ed il proponente.

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16. Campania

Ai sensi del paragrafo 17.2 delle Linee guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al D.M 10 settembre 2010 “Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti”. “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale Burden Sharing” - prosegue il paragrafo 17.3 - le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al paragrafo 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto”. La Regione, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10 settembre 2010” adotterà deliberazioni in merito con la finalità di semplificare il procedimento.

1. Puglia Nell’ambito del contributo fornito al Ministero dello Sviluppo Economico in sede di parere

delle Regioni sulla nuova S.E.N., la Regione Puglia ha evidenziato la criticità assoluta della saturazione della rete elettrica nel territorio regionale, a tutti i livelli di tensione, causata dall’eccesso di iniziative nel settore delle FER elettriche e del valore incredibile di potenza di connessione richiesta e virtualmente concessa dai gestori di rete. E’ una problematica che richiede urgenti misure legislative statali e che rischia di mettere in crisi anche le azioni di promozione delle FER negli edifici, delle FER finalizzate all’autoconsumo e le azioni di sostegno alle stesse Smart Cities.

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

1. Calabria Non vi sono informazioni in merito.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

21. Sardegna

Con la delibera della Giunta regionale n 27/16 del 1.06.2011 sono state approvate le linee guida per le autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con il medesimo atto vengono disciplinate anche le procedure abilitative semplificate come previsto dal Dlgs. 28/2010 procedure di competenza comunale Inoltre sono stati pubblicati bandi regionali per incrementare le quote di produzione di energia da fonte solare nel 2009 2010 e nel 2012un nuovo bando è in corso di pubblicazione.Aumento delle quote di produzione di energia da fonte rinnovabile di piccoli impianti.

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Le criticità sono rappresentate dal continuo modificarsi del conto energia che determina incertezze nel marcato e frena la capacità di investimento dei privati.E’ in corso di elaborazione il Piano energetico regionale che prevede un piano di azione triennale con pubblicazione nel primo semestre del 2013.

2. Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE16

ADEMPIMENTI

1. LIVELLO NAZIONALE

1. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia

A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione entro il 30-06-2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all’art. 22 della direttiva 2009/28/CE.

2. LIVELLO REGIONALE

1. Piemonte E’ in fase di elaborazione il Piano energetico ambientale della Regione Piemonte. A tale

proposito, la Giunta regionale con deliberazione 2 luglio 2012, n. 19-4076 ha approvato l’atto di indirizzo contenente le linee portanti e i contenuti di massima che saranno sviluppati nel processo di pianificazione energetica regionale e nel correlato procedimento di valutazione ambientale strategica.

Va ricordato che ai sensi del paragrafo 17.2 delle Linee guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al d.m. 10 settembre 2010 “Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (…) assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti”.

“Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale Burden Sharing” - prosegue il paragrafo 17.3 - le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al paragrafo 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto”.

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La Regione, ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m. del 10 settembre 2010” ha adottato le seguenti deliberazioni:

la d.g.r. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 avente come oggetto l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici;

la d.g.r. 30 gennaio 2012 n. 6-3315 in materia di individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.

A seguito dell’emanazione delle suddette linee guida nazionali, la Regione Piemonte con d.g.r. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha inoltre approvato il documento recante “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

Il Piano sarà assoggettato alla procedura di VAS. Presumibilmente potrà essere approvato successivamente al primo semestre 2013.

1. Val d’Aosta Non vi sono informazioni in merito.

1. Lombardia È in corso di redazione il nuovo Programma energetico, all’interno del quale verranno

declinate le azioni per consentire il raggiungimento del proprio obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con il Piano Nazionale per le Energie rinnovabili e con gli obiettivi definiti dal Decreto ministeriale con cui è stato approvato il burden sharing.

1. Trento Non vi sono informazioni in merito.

5. Bolzano

Scheda informativa non inviata.

6. Veneto

Scheda informativa non inviata.

1. Friuli Venezia Giulia Non vi sono informazioni in merito.

1. Liguria La Regione Liguria si è dotata del piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.) quale

strumento di attuazione della politica energetica regionale; che rispetto degli obiettivi del

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Protocollo di Kyoto e in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, fissa gli obiettivi regionali di settore individuando le azioni necessarie per il loro raggiungimento. Il Piano vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003. e con la delibera del Consiglio regionale n.3 del 3 febbraio 2009 è stata approvata la proposta della Giunta di un aggiornamento degli obiettivi del P.E.A.R. per l’energia eolica che ha previsto un aumento dell'obiettivo di potenza installata da 8 a 120 Megawatt. Parte integrante della DCR n.3/09 sono gli allegati contenenti lo schema di sintesi dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici e la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici.

1. Emilia Romagna Il Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 prevede obiettivi di produzione di

energia da fonte rinnovabile più ambiziosi di quelli assegnati dal DM 15 marzo 2012, determinati e declinati tenendo conto del quadro di riferimento definito dal PAN e avendo come traguardo la piena convergenza rispetto agli obiettivi comunitari al 2020, considerando questi ultimi non mere percentuali ma indirizzi strategici di sviluppo economico, sociale ed ambientale.

1. Toscana Non vi sono informazioni in merito.

11. Umbria

La Regione Umbria ha elaborato una propria “Strategia regionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 2011-2013”, approvata con DGR 29 luglio 2011, n° 903.

1. Marche Non vi sono informazioni in merito.

13. Lazio

È stato predisposto il documento contenente le linee di indirizzo strategico per la pianificazione energetica della Regione, propedeutico all’aggiornamento del PEAR.

1. Abruzzo Non vi sono informazioni in merito.

15. Molise

La Regione ha approvato il Piano Energetico Regionale nel 2006. Le linee guida regionali per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono state definite con le determinazioni n° 1074 del 16 novembre 2009, n° 857 del 25 ottobre 2010 e n° 621 del 4 agosto 2011.

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Negli ultimi anni si è registrato un notevole sviluppo degli impianti eolici e fotovoltaici.Non sono state individuati con chiarezza i siti non idonei.Sarebbe necessario definire una strategia complessiva per lo sviluppo delle rinnovabili.

16. Campania

Scheda informativa non inviata.

17. Puglia

La Regione è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 08/06/07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico, ma che risultano ampiamente superati sul fronte della produzione di energia da fonti rinnovabili per effetto di una straordinaria concentrazione di iniziative sull’intero territorio regionale da parte degli operatori del settore FER.Nella seduta di Giunta Regionale del 10.03.2011 è stato comunicato l’avvio della procedura di aggiornamento del PEAR in esclusivo riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 28 marzo 2012 la Regione Puglia ha avviato formalmente l’individuazione delle modalità operative per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche al fine di recepire nell’ordinamento regionale le disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011 (energie rinnovabili) e del D.M. 15 marzo 2012 (burden sharing).

1. Basilicata Non vi sono informazioni in merito.

19. Calabria

Con l’aggiornamento del Piano Energetico ambientale ( PEAR) la Regione Calabria individuerà le misure e le azione necessarie al rispetto dell’obiettivo assegnato dal Decreto ministeriale con cui è stato approvato il burden sharing.Conclusione della procedura di aggiornamento del PEAR che avverrà verosimilmente in data successiva al primo semestre 2013, con l’adozione del documento finale presumibilmente entro il mese di luglio 2014.

1. Sicilia Non vi sono informazioni in merito.

1. Sardegna

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Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili approvato con deliberazione della giunta Regionale n.12/21 del 20 marzo 2012 vi sono informazioni in merito.

Il piano rappresenta la declinazione dell’obiettivo assegnato dal decreto Burden sharing alla regione Sardegna in esso non solo sono indicati gli scenari con al ripartizione tra le fonti rinnovabili e la quota di termico da raggiungere ma vengono indicate anche le strategie ulteriori necessarie al raggiungimento dell’obiettivo. Al piano seguirà un piano di azione dettagliato Il Piano costituisce uno stralcio del Piano energetico.

Le recenti modifiche del conto energia e degli incentivi per le altre fonti diverse dal solare impongono una modifica degli scenari disegnati nel piano adottato.

Le specificità di alcune fonti come le biomasse impongono l’adozione di piano per materia che determinano le potenzialità regionali e gli scenari di futuro sviluppo.

E’ in fase di redazione infatti il piano delle biomasse che si è programmato di presentare alla giunta regionale entro dicembre 2012.

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1 GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

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2 Nota Regione Umbria: (Art. 3: UNITS 11300 Parte I –II – III- IV), (Art. 4: limiti indice prestazione energetica climatizzazione invernale e trasmittanze termiche involucro edilizio – D.Lgs. 192/05 e s.m.i.)

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3 MS to adopt and publish by 9 July 2012 at the latest, laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with these articles. Article 3 to be applied by 9 January 2013. Articles 4 and 5 to be applied to public buildings by 9 January 2013 and for other buildings by 9 July 2013. MS to report to Commission input data and assumptions and results of calculations by 30 June 2012. Articles 5 and 28 of Directive 2010/31/EU sets out deadlines for transposition and application of Articles 3, 4, 5 and 11 of the same Directive

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4 Nota Regione Umbria: Linee Guida nazionali DM 26 giugno 2009

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5 MS to adopt and publish by 9 July 2012 at the latest, laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with article 11.

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6 Deadline for ensuring framework conditions for energy efficiency of public buildings for Articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 and 16 to buildings occupied by the public authorities from 9 January 2013. Directive 2010/31/EU sets out framework conditions for leading role of public sector: National plans to increase number of zero emission buildings (Article 9), …. (Article 11.5), issuance of energy performance certificate to buildings where a total useful floor area over 500 m 2 is occupied by a public authority and frequently visited by the public, and energy performance certificate is displayed (Articles 12.1 (b) and 13.1).

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7 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

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8 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

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9 Transposition of Directive 2006/32/EC not later than 17 May 2008. Article 13.1 'Metering and informative billing of energy consumption' of Directive 2006/32/EC sets out requirement for individual metering. Article 18 of same Directive sets date for MS to bring into force legislation to comply with Directive.

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10 Article 13.1 'Metering and informative billing of energy consumption' of Directive 2006/32/EC sets out requirement for individual metering. Article 18 of same Directive sets date for MS to bring into force legislation to comply with Directive.

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11 GU L 52 del 21.2.2004, pag.50.

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12 MS to bring into force legislation to comply with Directive 2004/8/EC by 21 February 2006. MS may use alternative calculation methods than set out in Annex II to calculate until end 2010. Article 15 of Directive 2004/8/EC sets date for MS to bring into force legislation to comply with Directive 2004/8/EC. Article 12 sets final date for use of alternative calculation methods.

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13 Transposition of Directive 2009/28/EC by 5 December 2010. MS to submit report to the Commission on progress in the promotion and use of energy from renewable sources by 31 December 2011, and every two years thereafter. Date for transposition of Directive set out in Article 27.

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14 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

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15 Transparent support schemes: Article 13.2 of Directive 2009/28/EC on the clear definition of technical specifications needed to benefit from support scheme, Article 14.1 on availability of information on support measures to all relevant actors, Article 15.6 (d) on guarantees of origin specifying extent and type of support for installation, Article 22.1 (b), (c) and (d) on MS progress reports containing information on support schemes and guarantees of origin. Priority in grid access and in dispatching: Articles 16.2 (b) and (c). Standard rules related to the bearing and sharing of costs: Article 16.3.

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16 MS to notify Renewable Energy Action Plans to Commission by 30 June 2010. Date for notification of Renewable Energy Action Plans set out in Article 4.2.