venerdì 18 novembre 2016 CODICE APPALTI Qualificazione e criteri di aggiudicazione, Delrio apre alle proposte Ance sul correttivo al codice www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/11/2016 Commissari di gara, Cantone conferma: presidente sempre esterno sopra il milione www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/11/2016 Lavori pubblici oltre i 150mila euro: ANAC aggiorna il Manuale per la qualificazione www.lavoripubblici.it del 17/11/2016 DECRETO FISCALE Cartelle, multe, semplificazioni: così cambiano le regole sul fisco Il Sole 24 Ore pag.1 del 17/11/2016 EDILIZIA Regolamento edilizio-tipo: Sulla Gazzetta ufficiale il testo definitivo con gli allegati www.lavoripubblici.it del 17/11/2016 CASSE Per le casse investimenti in pmi Italia Oggi pag. 29 del 18/11/2016
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CODICE APPALTI Commissari di gara, Cantone conferma ...
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venerdì 18 novembre 2016
CODICE APPALTI Qualificazione e criteri di aggiudicazione, Delrio apre alle proposte Ance sul correttivo al codice www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/11/2016 Commissari di gara, Cantone conferma: presidente sempre esterno sopra il milione www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/11/2016 Lavori pubblici oltre i 150mila euro: ANAC aggiorna il Manuale per la qualificazione www.lavoripubblici.it del 17/11/2016 DECRETO FISCALE Cartelle, multe, semplificazioni: così cambiano le regole sul fisco Il Sole 24 Ore pag.1 del 17/11/2016 EDILIZIA Regolamento edilizio-tipo: Sulla Gazzetta ufficiale il testo definitivo con gli allegati www.lavoripubblici.it del 17/11/2016 CASSE Per le casse investimenti in pmi Italia Oggi pag. 29 del 18/11/2016
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Capitolo IV - Partecipazioni azionarie
Capitolo V - La fusione e la cessione di azienda (o di un ramo) tra SOA
Parte II - Attività di attestazione
Capitolo I - Principi generali sull’attività di attestazione
Capitolo II - Modalità dimostrazione requisiti ai fini della qualificazione
Capitolo III - Attestato di qualificazione
Capitolo IV - Qualificazione mediante utilizzo dei requisiti rivenienti da trasferimenti
aziendali
Capitolo V - Verifica triennale
Capitolo VI - Tariffe e ulteriori indicazioni
Parte III - Casellario informatico
Capitolo I - Casellario informatico e imprese
Capitolo II - Casellario informatico e SOA
Capitolo III - Casellario informatico e stazioni appaltanti
Parte IV - Certificazione di qualità
Capitolo I - Il sistema di qualità aziendale
Parte V - Certificati esecuzione lavori
Capitolo I - Indicazioni generali
Capitolo II - Verifiche telematiche
Capitolo III - Casi particolari di compilazione dei cel
Parte VI - Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA
Capitolo I - Applicazione delle sanzioni alle SOA
Capitolo II - Linee guida operative
Parte VII - Vigilanza sulle attestazioni/sanzioni alle imprese
Capitolo I - La verifica delle attestazioni
Capitolo II - Responsabilità dell’impresa per dichiarazioni non veritiere rese in sede di
attestazione e per mancato riscontro alle richieste dell’autorità
La Camera vota la fiducia e trasmette il decreto fiscale «blindato» al Senatoper il sì finale Cartelle, multe, semplificazioni: così cambiano le regole sulfisco Renzi: decontribuzione per le assunzioni al Sud - Bonus già firmato
v ' Con la fiducia votata alla Camera primo sì al decreto fiscaleche introduce nuove regole su cartelle, multe e semplificazioni.Ora il testo, «blin dato», passa al Senato per il via liberadefinitivo. Intanto il premier Renzi annuncia: decontribuzioneper le assunzioni al Sud. Servizi * pagine 2,3 e 7
Legge di bilancio LE MISURE IN PARLAMENTO Le nuove scadenze Per chiudere iconti con Equitalia si potrà presentare la domanda entro il prossimo 31 marzo - Saràpossibile pagare in cinque rate
Le operazioni e i dati sulPlva Arriva lo spesometro trimestrale e la comunicazione delle liquidazioni Spintaalla fattura elettronica con il taglio di due anni degli accertamenti Controlli in banca Nessuna nuova stretta suiprelievi dai conti correnti: per gli imprenditori solo oltre 1.000 euro giornalieri e Smila mensili può scattarel'evasione
Rottamazione cartelle,addio a Equitalia e a taxday: così cambia il FiscoLa Camera vota la fiducia sul decreto fiscale, «blindato» al Senato per il sìfinale - Arrivano semplificazioni per imprese e professionisti
Marco Mobili Giovanni ParenteROMA Via libera della Camera al
decreto fiscale collegato allamanovra con 272 voti a favore e137 contrari. Un'approvazione chearriva dopo la sessantesima fiduciaincassata nella mattinata di ieri dalGoverno Renzi. Il testo approda alSenato in modalità «blindata»senza quindi margini per ulterioriritocchi, che di fattocomporterebbero poi la necessitàdi una terza lettura a Montecitorioproprio a ridosso della datadell'appuntamento referendariofissato perii prossimo4
dicembre. Durante l'ufficio dipresidenza di ieri a PalazzoMadama il Governo ha fattoquadrato con la maggioranza perottenere dai senatoril'approvazioneimmediatagiàallafinedellaprossima settimana. Ilprovvedimento esce dalla Cameracon una serie notevole dimodifiche. Oltre all'ampliamento della rottamazione dellecartelle, il DI imbarca anche ilpacchetto delle semplificazionifiscali. Vediamo di seguito le
La Camera vota la fiducia e trasmette il decreto fiscale «blindato» al Senatoper il sì finale Cartelle, multe, semplificazioni: così cambiano le regole sulfisco Renzi: decontribuzione per le assunzioni al Sud - Bonus già firmato
v ' Con la fiducia votata alla Camera primo sì al decreto fiscaleche introduce nuove regole su cartelle, multe e semplificazioni.Ora il testo, «blin dato», passa al Senato per il via liberadefinitivo. Intanto il premier Renzi annuncia: decontribuzioneper le assunzioni al Sud. Servizi * pagine 2,3 e 7
Legge di bilancio LE MISURE IN PARLAMENTO Le nuove scadenze Per chiudere iconti con Equitalia si potrà presentare la domanda entro il prossimo 31 marzo - Saràpossibile pagare in cinque rate
Le operazioni e i dati sulPlva Arriva lo spesometro trimestrale e la comunicazione delle liquidazioni Spintaalla fattura elettronica con il taglio di due anni degli accertamenti Controlli in banca Nessuna nuova stretta suiprelievi dai conti correnti: per gli imprenditori solo oltre 1.000 euro giornalieri e Smila mensili può scattarel'evasione
Rottamazione cartelle,addio a Equitalia e a taxday: così cambia il FiscoLa Camera vota la fiducia sul decreto fiscale, «blindato» al Senato per il sìfinale - Arrivano semplificazioni per imprese e professionisti
Marco Mobili Giovanni ParenteROMA Via libera della Camera al
decreto fiscale collegato allamanovra con 272 voti a favore e137 contrari. Un'approvazione chearriva dopo la sessantesima fiduciaincassata nella mattinata di ieri dalGoverno Renzi. Il testo approda alSenato in modalità «blindata»senza quindi margini per ulterioriritocchi, che di fattocomporterebbero poi la necessitàdi una terza lettura a Montecitorioproprio a ridosso della datadell'appuntamento referendariofissato perii prossimo4
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La Camera vota la fiducia e trasmette il decreto fiscale «blindato» al Senatoper il sì finale Cartelle, multe, semplificazioni: così cambiano le regole sulfisco Renzi: decontribuzione per le assunzioni al Sud - Bonus già firmato
v ' Con la fiducia votata alla Camera primo sì al decreto fiscaleche introduce nuove regole su cartelle, multe e semplificazioni.Ora il testo, «blin dato», passa al Senato per il via liberadefinitivo. Intanto il premier Renzi annuncia: decontribuzioneper le assunzioni al Sud. Servizi * pagine 2,3 e 7
Legge di bilancio LE MISURE IN PARLAMENTO Le nuove scadenze Per chiudere iconti con Equitalia si potrà presentare la domanda entro il prossimo 31 marzo - Saràpossibile pagare in cinque rate
Le operazioni e i dati sulPlva Arriva lo spesometro trimestrale e la comunicazione delle liquidazioni Spintaalla fattura elettronica con il taglio di due anni degli accertamenti Controlli in banca Nessuna nuova stretta suiprelievi dai conti correnti: per gli imprenditori solo oltre 1.000 euro giornalieri e Smila mensili può scattarel'evasione
Rottamazione cartelle,addio a Equitalia e a taxday: così cambia il FiscoLa Camera vota la fiducia sul decreto fiscale, «blindato» al Senato per il sìfinale - Arrivano semplificazioni per imprese e professionisti
Marco Mobili Giovanni ParenteROMA Via libera della Camera al
decreto fiscale collegato allamanovra con 272 voti a favore e137 contrari. Un'approvazione chearriva dopo la sessantesima fiduciaincassata nella mattinata di ieri dalGoverno Renzi. Il testo approda alSenato in modalità «blindata»senza quindi margini per ulterioriritocchi, che di fattocomporterebbero poi la necessitàdi una terza lettura a Montecitorioproprio a ridosso della datadell'appuntamento referendariofissato perii prossimo4
dicembre. Durante l'ufficio dipresidenza di ieri a PalazzoMadama il Governo ha fattoquadrato con la maggioranza perottenere dai senatoril'approvazioneimmediatagiàallafinedellaprossima settimana. Ilprovvedimento esce dalla Cameracon una serie notevole dimodifiche. Oltre all'ampliamento della rottamazione dellecartelle, il DI imbarca anche ilpacchetto delle semplificazionifiscali. Vediamo di seguito le
Giovedì17/11/201617/11/201617/11/201617/11/2016
Estratto da pag. 1111
PROFESSIONISTI Pag. 1
principalinovità.Sullasanatoriadelle cartelle, icontribuenti potrannochiedere di chiudere i conticon Equitalia e anche con iComuni (sono circa 4.500)che oggi riscuotono conl'ingiunzione di pagamento enon con il ruolo. Ammessealla definizione agevolata(vengono scontati sanzioni ein STUDI DI SETTORE Inarrivo gli indicatori di fedeltàcon un regime premiale pericontribuenti più affidabili chepotranno essere esclusi daicontrolli
teressi di mora) anche i carichiaffidati agli agenti dellariscossione fino al 31 dicembre2016. Un'estensione che, secondole stime dell'Esecutivo, dovrebbegarantire 300 milioni in più nel2017 e ben 1,1 miliardi nel 2018.Viene inoltre prevista la possibilitàdi saldare il conto in cinque rate(nella versione orain vigore sonoquattro), versando il 70% nel 2017e il restante in due tranche entro il30 settembre dell'anno
successivo. Si allungano anche itermini per l'adesione: la domandapotrà essere presentata entro il 31marzo 2017 ed Equitalia dovràrispondere entro il 31 maggioindicando importi e rate da pagare.La rottamazione del magazzinodegli importi non riscossi tra il2OOO e il 2016 è accompagnatadall'addio a Equitalia. Il passaggioal nuovo ente pubblico economico(Agenzia delle EntrateRiscossione) dal 1° luglio 2017avverrà senza soluzione dicontinuità per tutti i dipendenti(nessuno escluso) e senza ilsuperamento di una prova diesame, che è stata cancellata dallaCamera. Nell'ottica di assicurarerisorse da destinare alla coperturadel Ddl di Bilancio, il Governoripropone la voluntary disclosure.Tra le novità introdotte lapossibilità di aderire entro il 31luglio 2017 al rientro dei capitaliper chi aveva sfruttato l'edizione«i.o» per sanare evasioni nazionalie viceversa. Niente sanzioni perchi ha già sfruttato la disclosure enon ha presentato il quadro RW.
Tragli emendamenti approvatiquasi un "decreto nel decreto" ècostituito dalle semplificazionifiscali (ben 48 commi aggiuntivi)
a cui poi andrebbero sommate lemodifiche al Testo unico sulle accise,anche in questo caso in chia
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successivo. Si allungano anche itermini per l'adesione: la domandapotrà essere presentata entro il 31marzo 2017 ed Equitalia dovràrispondere entro il 31 maggioindicando importi e rate da pagare.La rottamazione del magazzinodegli importi non riscossi tra il2OOO e il 2016 è accompagnatadall'addio a Equitalia. Il passaggioal nuovo ente pubblico economico(Agenzia delle EntrateRiscossione) dal 1° luglio 2017avverrà senza soluzione dicontinuità per tutti i dipendenti(nessuno escluso) e senza ilsuperamento di una prova diesame, che è stata cancellata dallaCamera. Nell'ottica di assicurarerisorse da destinare alla coperturadel Ddl di Bilancio, il Governoripropone la voluntary disclosure.Tra le novità introdotte lapossibilità di aderire entro il 31luglio 2017 al rientro dei capitaliper chi aveva sfruttato l'edizione«i.o» per sanare evasioni nazionalie viceversa. Niente sanzioni perchi ha già sfruttato la disclosure enon ha presentato il quadro RW.
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Tragli emendamenti approvatiquasi un "decreto nel decreto" ècostituito dalle semplificazionifiscali (ben 48 commi aggiuntivi)
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traccia per raggiungere un compromesso con le Regioni che contestavano l'inderogabilità
delle definizioni standard "uniformi e inderogabili".
Dopo un anno e mezzo di discussioni, si è dunque riusciti a trovare un’intesa concedendo alla
Regioni uno spazio di manovra sul quadro delle definizioni uniformi. L'Accordo si compone di
3 articoli:
articolo 1 - Adozione del regolamento edilizio tipo
articolo 2 - Modalità e termini di attuazione
articolo 3 - Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
e dei seguenti 4 allegati:
Allegato 1 - contenente lo schema di regolamento edilizio tipo
Allegato A - contenente il quadro delle definizioni uniformi
Allegato B - con la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni
del territorio e sull’attività edilizia
Allegato 2 – contenente l’accordo del 20 ottobre 2016 concernente l’adozione del
Regolamento edilizio-tipo
Come previsto all'art. 3 dell’Intesa, è previsto l'impegno da parte di Governo, Regioni e
Comuni:
a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con
cadenza almeno annuale;
sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, all’aggiornamento, previo accordo in
Conferenza Unificata, dello Schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni
uniformi;
all’aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme
statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell’Agenda
per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida,
uniformità all’interpretazione e all’attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
Ricordiamo di seguito il quadro delle definizioni uniformi.
VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE
1 ‐ Superficie territoriale
ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 ‐ Superficie fondiaria
SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 ‐ Indice di edificabilità territoriale
IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4 ‐ Indice di edificabilità fondiaria
IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5 ‐ Carico urbanistico
CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico‐edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6 ‐ Dotazioni Territoriali
DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 ‐ Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8 ‐ Superficie coperta
SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 ‐ Superficie permeabile
SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 ‐ Indice di permeabilità
IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 ‐ Indice di copertura
IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 ‐ Superficie totale
ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
13 ‐ Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
14‐ Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 ‐ Superficie accessoria
SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie
aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16‐ Superficie complessiva
SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17‐ Superficie calpestabile
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 ‐ Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 ‐ Volume totale o volumetria complessiva
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 ‐ Piano fuori terra
Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
21 ‐ Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22 ‐ Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
23 ‐ Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
24 ‐ Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 ‐ Numero dei piani
E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 ‐ Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
27 ‐ Altezza del fronte
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:
all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28‐ Altezza dell'edificio
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 ‐ Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti
inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 ‐ Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 ‐ Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 ‐ Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 ‐ Edificio Unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 ‐ Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 ‐ Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 ‐ Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 ‐ Loggia/Loggiato
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 ‐ Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 ‐ Portico/Porticato
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
40 ‐ Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 ‐ Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 ‐ Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
29Venerdì 18 Novembre 2016I M P O S T E E TA S S ELo prevede un emendamento segnalato dalla commissione fi nanze alla legge di bilancio
Per le casse investimenti in pmiIl vincolo su questi prodotti avrà durata di tre anni
DI CRISTINA BARTELLI
Le casse di previdenza potranno scegliere di orientare i propri inve-stimenti anche in stru-
menti finanziari di piccole e medie imprese quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa ita-liana, con l’effetto che il vinco-lo a mantenere l’investimento invece dei cinque anni previ-sti sarà di tre anni. È questoun emendamento presentatodalla VI commissione finan-ze della camera e segnalatoall’esame della commissionebilancio sempre della came-ra alla legge di bilancio 2017. Il voto sul pacchetto degliemendamenti segnalati chesono circa 900 inizierà dome-nica. Intanto oggi e domaniproseguiranno le riunionitra governo e maggioranza.L’orientamento è di affronta-re subito i nodi su pensionie Sud e rinviare il capitologiochi e famiglia alla seconda lettura del senato. Domenica il voto della Commissionepartirà dagli emendamenti
che riguardano le entrate e dal pacchetto produttività. Da lunedì si affronterà il ca-pitolo enti locali e previdenza e martedì la scuola.
L’Ape (anticipo fi nanziario a garanzia pensionistica) e il Rita (rendita integrativa anticipata) saranno monito-rati. Con un emendamento della XI commissione lavoro, si prevede che il governo tra-smetta alle camere, entro il 10 settembre 2018, una rela-zione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazio-ni relative e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione
Modifi che anche alla con-cessione dell’indennità agli iscritti all’assicurazione gene-rale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione se-parata: accanto al requisito dello stato di disoccupazione, avendo i 30 anni di contributi, è estesa anche a chi abbia ces-sato defi nitivamente l’attività artigianale con chiusura del-la partita Iva, cancellazione dall’Albo e dal registro delle
imprese artigiane.Inoltre si amplia l’elenco
dei lavori considerati gravosi ai fini dell’erogazione delle nuove misure pensionistiche di Ape, Ape sociale e Rita: la-voratori marittimi; lavoratori impiegati in attività di estra-zione, importazione, lavora-zione, utilizzazione, commer-cializzazione, trattamento e smaltimento dell’amianto; lavoratori in altezza; operai agricoli; stuntman; operai oc-cupati in attività di stampag-gio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature; operatori socio sanitari; pescatori imbarcati a bordo.
Arriva inoltre l’estensione alle lavoratrici autonome del congedo per le violenze di ge-nere, nella misura massima di tre mesi. Durante il periodo di congedo, si legge nell’emen-damento della commissione lavoro, la lavoratrice auto-noma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’ar-ticolo 1 del decreto legge 29
luglio 1981, n. 402. Non solo arrivano anche misure age-volative per i datori di lavoro che assumono a tempo inde-terminato donne vittime di violenze di genere e inserite in percorsi di protezione.
Arriva poi il tetto Isee (in-dicazione di situazione equi-valente) per poter usufruire del bonus per gli asili nido. In uno degli emendamenti segnalati della commissione XII affari sociali è previsto che il benefi cio è riconosciu-to a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25 mila euro annui. Inoltre sempre per chi ha un Isee non superiore ai 13 mila euro è prevista la cu-mulabilità del bonus da 1.000 euro con gli altri esistenti.
Alla disposizione che preve-de misure per attrarre investi-menti esteri è previsto che chi volesse godere del permesso di soggiorno agevolato lo po-
trà avere se uno dei requisiti sarà un investimento di euro 500 mila nel caso la società italiana prescelta per attrarre l’investimento sia una startup innovativa.
Arrivano poi misure antie-lusive in tema di raccolta di tartufi . Un emendamento se-gnalato della XII commissio-ne affari sociali prevede che i raccoglitori di tartufo, come i produttori agricoli, che preve-de di avere un volume di affa-ri non superiore ai 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli ob-blighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione an-nuale, fermo restando l’obbli-go di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
Intervenendo sempre sulla disciplina dedicata a questa categoria di imprenditori è stabilito inoltre che la rite-nuta si applica ai raccoglitori occasionali che hanno supera-to, nell’anno solare in corso, un volume d’affari derivante dalla cessione di tartufi supe-riore a 7.000 euro.
Quando sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifi ca della cartella di pagamento non sia stata barrata al-cuna casella e non siano riscontrabili le generalità del destinatario, la relativa notifi ca sarà insanabilmente nulla senza bisogno di querela di falso. Lo hanno sta-bilito i giudici della sesta sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata in segreteria il 20 ottobre scorso. La vertenza riguarda un ricorso presentato avverso una cartella di pagamento relativa a tributi per gli anni ricompresi tra il 1995 ed il 1997. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifi ca di quanto preteso; di aver avuto notizia della pretesa erariale solo a seguito di interrogazione presso il Concessionario della riscossione. La Commissione provinciale di Roma, dopo aver constatato che, agli atti, risultava depositata la ricevuta di ritorno attestante la notifi ca della cartella, aveva rigettato il ricorso. La decisione è stata completamente riformata dai giudici capitolini di secondo grado. «Dall’esame della ricevuta di ritorno prodotta dall’agente della riscossione», si legge nella sentenza, «non è dato rilevare quale sia stato il soggetto che abbia ricevuto effettivamente la notifi ca della cartella impugnata; come indicato dal contribuente ricorrente, la sottoscrizione presente sul-la cartolina sembra indicare tutt’altre generalità del soggetto destinatario dell’atto, e in ogni caso non sono riferibili a quest’ultimo». Il Collegio aggiunge che, sulla cartolina, non risulta barrata alcuna casella indicante la qualifi ca del soggetto che abbia in concreto ricevuto l’atto. Nel caso specifi co, la Commissione precisa come sia inammissibile il ricorso alla querela di falso; dice anche che deve trovare applicazione il principio fi ssato dalla cassazione nella sentenza n. 7838/15, secondo cui la nullità dell’atto di notifi ca dipende non già dalla illeg-gibilità della fi rma (non attribuibile in concreto al con-tribuente) ma dalla impossibilità oggettiva di individua-re l’identità del fi rmatario (Cassazione n. 16407/2003) e ciò anche in assenza di una barra sulla casella relativa alla qualità del sottoscrittore.
Caselle e generalità vuote La notifi ca per sempre ko
Accertamento Iva nullo se l’Agenzia del-le entrate non consente al contribuente di poter chiarire la propria posizione prima dell’emissione dell’atto impositivo. Questo quanto affermato dalla Commissione tribu-taria regionale di Pescara, nella sentenza n. 861/6/2016 del 28/9/2016 in relazione a un avviso di accertamento in materia Iva emes-so Centro operativo di Pescara, nei confronti di una società non residente.In tema di contraddittorio non vi è coinci-denza tra disciplina europea e disciplina nazionale. La prima infatti prevede il con-traddittorio procedimentale quale principio di generale applicazione, la seconda invece quale obbligo gravante sull’amministrazione, a pena di nullità dell’atto, limitatamente a quegli atti per cui è esplicitamente previsto (Cass. ss.uu. 24823/2015). Nell’ambito dei tri-buti «armonizzati», tra cui l’Iva (che inerendo alle competenze dell’Unione, sono investiti dalla diretta applicazione del relativo diritto), l’obbligo del contraddittorio assume pertanto rilievo generalizzato. Tale principio è attual-mente codificato dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che prevede «il diritto di ogni persona a essere ascoltata prima che nei suoi confronti ven-ga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio». Il riconoscimento e l’essenzialità della tutela del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo è stata peraltro costantemente affermata dal-la Corte di giustizia. In particolare, i giudici comunitari hanno avuto modo di sostenere che il diritto inviolabile del contribuente al contraddittorio anticipato con l’ammini-strazione finanziaria costituisce necessaria espressione di un più ampio principio di diritto (e di civiltà giuridica), vale a dire il dirit-to alla difesa (C276/12; C129-190/13; C395/00 e C349/07). Tale diritto deve trovare ap-
plicazione ogni qual volta l’amministrazione intenda emettere nei confronti di un soggetto un atto lesivo, sicché il destinatario di tale provvedimento, pena la caducazione dell’atto stesso, deve essere messo preventivamente in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi sui qua-li l’ufficio intende fondare la propria pretesa. Tuttavia perché la violazione dell’obbligo di contraddittorio produca la nullità dell’atto è necessario che l’eventuale attivazione dello stesso «avrebbe potuto comportare un ri-sultato diverso» (Causa C129-130/13). Al riguardo le citate sezioni unite della Cas-sazione hanno chiarito che «l’effetto della nullità dell’atto si verifica allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio pro-cedimentale, se vi fosse stato, non si sareb-be risolto in un puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consen-tendo al contribuente di addurre elemen-ti difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali». Nella sentenza in commento, i giudici abruzzesi, riconoscendo l’applicabilità del generale diritto al contraddittorio di derivazione co-munitaria, hanno dichiarato l’illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto l’ec-cezione di omesso contraddittorio sollevata dal contribuente «non appare meramente pretestuosa e tale da configurare, in rela-zione al canone generale di correttezza e buona fede […], sviamento dello strumento difensivo». Infatti, qualora la società fosse stata ammessa al contraddittorio preventivo avrebbe potuto sottoporre all’ufficio elementi importanti che, se fossero stati accettati da quest’ultimo, avrebbero potuto comportare
degli esiti dell’azione impo-sitiva almeno parzialmente diversi da quelli che poi han-no portato al contenzioso.