N.39 20 ottobre 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ADEMPIMENTO E CHECK LIST Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative Il bonus per ristrutturazioni, essendo operativa da diversi anni è stato oggetto di numerosi interventi di prassi che di volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione. Antonio Gigliotti DA SAPERE Legge di bilancio 2017: quali novità per i bonus edilizi? La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Ravvedimento operoso: errori dichiarativi Lavoro – Minimali e massimali INAIL 2016 Impresa – Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016
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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE … · ADEMPIMENTO E CHECK LIST Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative ... (anche per condomini e alberghi), per il contrasto
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N.39
20 ottobre
2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative
Il bonus per ristrutturazioni, essendo operativa da diversi anni è stato oggetto di
numerosi interventi di prassi che di volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.
Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Legge di bilancio 2017: quali novità per i bonus edilizi?
La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Ravvedimento operoso: errori dichiarativi
Lavoro – Minimali e massimali INAIL 2016
Impresa – Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario
Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016
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ADEMPIMENTI
BONUS RISTRUTTURAZIONE: LE INDICAZIONI OPERATIVE
di Antonio Gigliotti
Premessa
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è regolata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86;
tale agevolazione rappresenta una previsione normativa che ha avuto una delle maggiori incidenze in
termini di costo fiscale per l’Amministrazione pubblica che ammette in detrazione una percentuale pari
al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione fino a copertura dell’ammontare Irpef
dovuta.
Essendo operativa da diversi anni la detrazione è stata oggetto di numerosi interventi di prassi che di
volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di
ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle
spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non
corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori
per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.
La trattazione si concluderà con le più importanti indicazioni da seguire per mettersi a riparo da
eventuali presunzioni di irregolarità che potrebbero essere sollevate dall’Amministrazione finanziaria in
sede di controlli formali ex. art. 36-ter del D.P.R n. 600/73.
Si segnala inoltre che il bonus ristrutturazione troverà piena operatività anche per l’anno 2017 per
effetto della prossima Legge di bilancio che nella sua versione di bozza è stata approvata dal Governo in
data 15 ottobre (salvo successive modifiche che potrebbero essere apportate alla Legge di Stabilità in
corso d’opera).
La dotazione finanziaria per i prossimi tre anni sarà pari a 3 miliardi per bonus dedicati alle
ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per
l’edilizia scolastica.
Indicazioni generali
La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in particolare per i seguenti
tipi di intervento:
manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
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restauro e risanamento conservativo;
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere
interne;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Ulteriori interventi agevolabili sono ad esempio quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure
interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione
demaniale, locazione o comodato).
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali
di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
La detrazione d’imposta è calcolata da chi presta l’assistenza fiscale ed è pari al 50 per cento per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016 su un importo massimo di 96.000 euro
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.
Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
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Le principali indicazioni di prassi
Andiamo a richiamare i principali chiarimenti di prassi concentrandoci principalmente su:
Contratto preliminare e bonus lavori
Bonus ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche
Bonus ristrutturazione e decesso del conduttore
Bonus ristrutturazione e finanziamento
Errata compilazione del bonifico e mancata applicazione della ritenuta.
CONTRATTO PRELIMINARE E BONUS LAVORI
Il Ministero, con Circolare del 11/05/1998 n. 121 - Min. Finanze, ha previsto che il bonus
ristrutturazione trova applicazione nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al
promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto
soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
Per avere diritto alla detrazione, è necessario che:
l’acquirente dell'immobile sia immesso nel possesso dell'immobile stesso;
sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare;
per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del registro competente;
che il promissario abbia effettuato gli interventi a proprio carico.
Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto
l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata
immissione nel possesso del futuro acquirente. È appena il caso di precisare che la detrazione compete
soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità
immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative
all'acquisto dell’unità immobiliare.
Il promissario acquirente viene immesso nel godimento del bene (tipicamente mediante la consegna
delle chiavi) prima del perfezionarsi dell’effetto traslativo collegato al rogito finale; condizione che
può realizzarsi ad esempio qualora l’acquirente non ha a disposizione altri alloggi in cui dimorare o
necessita di eseguire lavori di ripristino e/o di manutenzione dell’immobile, apportandovi modifiche
strutturali e funzionali avvalendosi d’imprese edili di propria fiducia.
Tuttavia i lavori per avere diritto alla detrazione devono essere eseguiti non prima di aver registrato
il preliminare, pena la nullità della detrazione, inoltre eventuali comunicazioni SCIA, CILA o CIL
dovranno riportare sia il nome del venditore che dell’acquirente.
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BONUS RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della
detrazione IRPEF accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia pari al 50% su un importo massimo di
96.000.
L’importo detraibile va ripartito in dieci quote annuali.
Vi rientrano, ad esempio, le spese per l’installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni
all’abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica
e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di
handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,
mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se
diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non
rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a
determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.
Si segnala inoltre che la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il "bonus ristrutturazioni" è
detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è applicabile l’aliquota IVA agevolata
del 4% (Circolare 7/E del 2001).
BONUS RISTRUTTURAZIONE E DECESSO DEL CONDUTTORE
Per l’ipotesi di decesso dell’avente diritto, è previsto che “la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene”. In base a quanto detto sopra, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del
contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in
detrazione le rate residue (Circolare 13/E del 2013).
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” da parte dell’erede, ai fini della
trasmissione allo stesso dell’intero beneficio fiscale residuo, deve “sussistere non solo per l’anno
dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire
delle residue rate di detrazione”.
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Quindi, se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto,
lascia l’immobile in cui risiedeva precedentemente il conduttore deceduto, non potrà fruire delle rate
di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente.
Stesse prescrizioni varrebbero qualora l’immobile era detenuto dal de cuius a titolo di proprietà; nel
caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, conceda successivamente in comodato o in
locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui
l’immobile non è detenuto direttamente.
Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine
del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene
(Circolare 20/E del 2011).
BONUS RISTRUTTURAZIONE E FINANZIAMENTO
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 11/E del 21 maggio 2014 ha precisato che se il pagamento
delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli
edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al
contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la
società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario
o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con
indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è
eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell’8% e il
contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico stesso.
L’anno di sostenimento della spesa coincide con quello di effettuazione del bonifico da parte della
finanziaria al fornitore della prestazione.
Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti
dalle disposizioni in esame.
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ERRATA COMPILAZIONE DEL BONIFICO E MANCATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o
postale da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente è tenuto a rispettare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale n. 41 del 1998,
con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili.
L’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come da modifiche dell’art. 22 del DL n. 98 del
2011, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo
di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La ritenuta è ora pari
all’8%.
Qualora il contribuente effettui il pagamento tramite un bonifico ordinario che quindi non permette
all’intermediario finanziario di applicare la ritenuta sopra richiamata la detrazione in esame non potrà
essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta
beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera
corretta, i dati sopra riportati in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la
ritenuta del 4% (ora 8%), secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla
norma agevolativa. (Risoluzione n° 55 del 7 giugno 2012).
CONTROLLI A PROVA DI 36-TER
L’art 36-ter del D.P.R 600/73 prevede che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri
selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di
evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
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CONTROLLI FORMALI ART.36 TER DEL D.P.R 600/73
Soggetti
interessati
Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; se si sono
avvalsi dell’assistenza fiscale di un professionista, il controllo dei
requisiti oggettivi ai fini delle detrazioni rimane sempre in capo ai
contribuenti.
Finalità
dei controlli
Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o
ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate
determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle
dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti
sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o
certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni
dei sostituti d’imposta
Termine di
attuazione
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
Opzione
per il
contribuente
1. Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione
delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta).
2. Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio
procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al
30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della
cartella di pagamento.
3. Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale contro la cartella di pagamento notificata
Partendo dal presupposto che la spesa sostenute rientri tra quelle agevolabili e che la detrazione sia
stata richiesta da uno dei soggetti rientranti tra quelli sopra richiamati è opportuno evidenziare quella
che è la documentazione necessaria da conservare ed esibire eventualmente all’Amministrazione
finanziaria.
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Documentazione da conservare ed eventualmente esibire agli uffici di
controllo (Provvedimento AE del 2 novembre 2011)
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa
non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili.
PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE È NECESSARIO CHE I PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI CON BONIFICO
BANCARIO O POSTALE DA CUI RISULTINO:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
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CHECK LIST
BONUS RISTRUTTURAZIONI
DATI DEL
CONTRIBUENTE
Nome _____________ Cognome _______________________
Codice fiscale ___________________________
Indirizzo per eventuali comunicazioni ________________________________
DIRITTI
REALI/PERSONALI
SULL’IMMOBILE
proprietari o nudi
proprietari;
titolari di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e
indivise;
imprenditori individuali,
per gli immobili non
rientranti fra i beni
strumentali o merce
società semplici, in nome
collettivo, in accomandita
semplice e soggetti a questi
equiparati, imprese
familiari), non rientranti fra
i beni strumentali o merce
MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Bonifico parlante
Bonifico ordinario
Ripetizione pagamenti si no
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I PAGAMENTI
SONO SUCCESSIVI
ALL’ATTO DI
COMPRAVENDITA?
Si
No
SE SONO
ANTERIORI SONO
RISPETTATI I
REQUISITI PREVISTI
DALLA
NORMATIVA
FISCALE?
C’è contratto preliminare di vendita (compromesso) registrato? ______________
l’acquirente è stato immesso nel possesso dell’immobile?__________________
Esegue gli interventi a proprio carico?___________
ALTRI REQUISITI?
E’ presente la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)?
____________________________________________
Il contribuente è in possesso delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale
(Ici-Imu), se dovuta? ________________________________________
E’ in possesso della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella
millesimale di ripartizione delle spese? __________________________________
È presente la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile
all’esecuzione dei lavori, (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile,
se diverso dai familiari conviventi)? _____________________________________
Il contribuente ha ottenuto tutte le abilitazioni ai lavori previste dalla legislazione