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® Fondato il 25 settembre 2002 CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE (ICI-IMU-TASI) Codice C.U.P.: H91H16000040004 Codice C.I.G.: 6868285016 (Allegato alle deliberazioni della Giunta dell’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè n. 65 approvata in data 21 novembre 2016)
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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ESECUZIONE DI ... · committenza per l’esecuzione delle attività di centralizzazione delle procedure di affidamento ... Regolamento comunale

Dec 07, 2018

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Page 1: CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ESECUZIONE DI ... · committenza per l’esecuzione delle attività di centralizzazione delle procedure di affidamento ... Regolamento comunale

® Fondato il 25 settembre 2002

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER

L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI A

SUPPORTO DELLE ATTIVITA’

FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO E

ALLA RISCOSSIONE DI ENTRATE

TRIBUTARIE (ICI-IMU-TASI)

Codice C.U.P.: H91H16000040004

Codice C.I.G.: 6868285016

(Allegato alle deliberazioni della Giunta dell’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè n. 65 approvata in data 21 novembre 2016)

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INDICE

N.ro

articolo Oggetto articolo

N.ro

pagina

PREMESSA 5

1 OGGETTO DELL’APPALTO 9

2 PRESTAZIONI INCLUSE NELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE 10

3 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 17

4 DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 18

5 IMPORTO DELL’APPALTO 19

6 CORRISPETTIVO E OBBLIGHI MINIMI DELL’APPALTATORE 19

7 STIPULA DEL CONTRATTO 22

8 REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI 23

9 AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI 23

10 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO 24

11 GARANZIA PROVVISORIA 24

12 GARANZIA DEFINITIVA 25

13 PERSONALE UTILIZZATO PER ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 25

14 MEZZI E ATTREZZATURE 26

15 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 27

16 COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA 27

17 SEDE DELL’APPALTATORE 28

18 SPESE DELL’APPALTATORE 28

19 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE 29

20 SICUREZZA SUL LAVORO 30

21 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE 30

22 ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI 31

23 ESECUZIONE D’UFFICIO 31

24 CONTROVERSIE 32

25 PENALITA’ 32

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34

27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 35

28 RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 36

29 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 36

30 DISPOSIZIONI FINALI 36

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PREMESSA

Il presente documento, redatto dal Responsabile del Servizio Tributi, contiene la disciplina

che le parti contraenti devono rispettare per l’esecuzione, in regime di appalto, delle prestazioni di

supporto al Servizio Tributi associato dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè per

l’allineamento e bonifica della banca dati informatica comunale con la banca dati catastale, con le

anagrafi comunali e altre banche dati, al fine di far emergere eventuali cespiti non assoggettati ad

alcun tributo o assoggettati in misura errata, cespiti evasi e/o elusi, l’emissione di avvisi per i casi

di accertata evasione/elusione, l’emissione di avvisi di accertamento per infrazioni alla disciplina del

singolo tributo, l’emissione di avvisi per la riscossione, per l’assistenza fino al primo grado di

giudizio per i ricorsi presentati dai contribuenti, delle appresso entrate tributarie:

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2010, limitatamente alla rilevazione e alla

conseguente emissione di avvisi di accertamento con la correlata sanzione per i contribuenti che

hanno omesso la presentazione della dichiarazione annuale che doveva essere presentata entro il

30 giugno 2011 per le fattispecie specificate nelle istruzioni di compilazione del modello di

dichiarazione approvato con D.M. 12 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2011

Imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015

Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2014 e 2015, limitatamente agli immobili

appartenenti al gruppo catastale A e adibiti ad abitazione principale da parte del possessore,

comprese le pertinenze di legge appartenenti al gruppo catastale C.

Le suddette prestazioni si configurano come attività strumentali poste a supporto di attività

amministrative svolte dagli enti locali (in specie l’emissione di avvisi di accertamento) ed erogate da

società a diretto ed immediato supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui

l’ente locale di riferimento resta titolare e attraverso le quali, gli stessi enti locali, provvedono al

perseguimento dei propri fini istituzionali.

L’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè è un ente locale che venne costituito, con atto n.

56473 di repertorio del Notaio dott. Piero Boni rogato in data 25 settembre 2002, dal Comune di

Almè e dal Comune di Villa d’Almè per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. L’esercizio

associato della funzione oggetto del presente documento è legittimata con il trasferimento

avvenuto con deliberazioni dei Consigli comunale aventi effetto dall’1 gennaio 2013, rispettivamente,

n. 20 in data 24 maggio 2012 per Almè e n. 16 in data 28 giugno 2012 per Villa d’Almè.

Per agevolare la redazione del presente documento:

l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè

il Comune di Almè

il Comune di Villa d’Almè

saranno successivamente definiti “Stazione appaltante” ovvero, semplicemente con l’acronimo

“S.A.”.

In considerazione del fatto che, con lo scopo di razionalizzare la spesa, i Comuni non

capoluogo di provincia hanno l’obbligo normativo di ricorrere ad una Centrale unica di committenza

(CUC) per gli acquisti di forniture e servizi, l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, definita

“S.A.” è uno di questi soggetti aggregatori che svolge anche le funzioni di centrale unica di

committenza per l’esecuzione delle attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per i

due Comuni associati.

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La controparte, quale futuro affidatario delle prestazioni, sarà definita “Appaltatore” e/o

“operatore economico” ovvero, semplicemente con l’acronimo “O.E.”.

Successivamente alla conclusione delle fasi di gara fino all’aggiudicazione definitiva, i

rapporti e obblighi contrattuali con l’Appaltatore ovvero con gli Operatori Economici proseguiranno

con la Stazione appaltante. I due Comuni associati assumeranno l’obbligazione contrattuale del

pagamento delle spettanze dovute in costanza di contratto all’Appaltatore.

Le aliquote in vigore negli anni da considerare (2010/2015) ai fini dell’esecuzione delle

prestazioni contenute nel presente documento furono, distintamente per ogni Comune associato,

approvate con le deliberazioni appresso indicate:

Comune di Almè

Annualità della

tariffa Organo deliberante

Numero atto

deliberativo Data atto deliberativo

2010 Consiglio comunale 3 03/3/2010

2011 Consiglio comunale 7 28/02/2011

2012 Consiglio comunale 7 12/3/2012

2013 Consiglio comunale 14 07/5/2013

2014 Consiglio comunale 24 31/7/2014

Consiglio comunale 25 31/7/2014

2015 Consiglio comunale 21 17/7/2015

Consiglio comunale 22 17/7/2015

Comune di Villa d’Almè

Annualità della

tariffa Organo deliberante

Numero atto

deliberativo Data atto deliberativo

2010 Consiglio comunale 7 05/3/2010

2011 Consiglio comunale 14 07/4/2011

2012 Consiglio comunale 4 15/3/2012

2013 Consiglio comunale 33 29/10/2013

2014 Consiglio comunale 22 05/8/2014

Consiglio comunale 24 05/8/2014

2015 Consiglio comunale 24 03/9/2015

Consiglio comunale 25 03/9/2015

La disciplina per l’applicazione delle suddette aliquote, per la determinazione delle sanzioni,

per tutte le entrate tributarie e per l’accertamento con adesione ai tributi comunali, oltre che

rifarsi alla normativa di rango nazionale, è contenuta in specifici Regolamenti approvati dai Consigli

comunali dei rispettivi Comuni associati ai quali si fa specifico rinvio e che, appresso, vengono

elencati specificandone l’oggetto, distintamente per ogni Comune associato:

Comune di Almè

N.ro

atto Data atto

Organo

deliberante Oggetto disciplina regolamentare approvata

24 08/4/2006 Consiglio

comunale Regolamento comunale contabilità

37 12/6/1998 Consiglio Regolamento comunale determinazione sanzioni tributarie

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comunale concernenti i tributi comunali

89 18/12/1998 Consiglio

comunale

Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate

tributarie

7 20/02/2003 Consiglio

comunale Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune

6 27/02/2008 Consiglio

comunale

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili

63 29/12/2004 Consiglio

comunale

Definizione dei valori delle aree fabbricabili ai fini

dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili

120 04/10/2011 Giunta

comunale

Definizione dei valori delle aree fabbricabili ai fini

dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili

7 12/3/2012 Consiglio

comunale

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria

del Comune di Almè

21 31/7/2014 Consiglio

comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale

55 22/5/2014 Giunta

comunale

Nomina funzionario responsabile dell’imposta unica comunale

(I.U.C.)

55 13/5/2016 Giunta

comunale

Individuazione della struttura per l’esame dei reclami e delle

proposte di mediazione di cui all’articolo 17 bis del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come sostituito

dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24

settembre 2015, n. 156. Nomina del responsabile

Comune di Villa d’Almè

N.ro

atto Data atto

Organo

deliberante Oggetto della disciplina regolamentare approvata

34 28/4/1999 Consiglio

comunale

Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione

ai tributi comunali

84 20/12/1999 Consiglio

comunale Regolamento per la disciplina delle entrate

27 29/9/2005 Consiglio

comunale Regolamento comunale di contabilità

91 05/3/2007 Determina Determinazione dei valori minimi di mercato delle aree

edificabili dal 1^ gennaio 2007 ai fini dell’applicazione dell’ICI

7 25/3/2008 Consiglio

comunale

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili

4 15/3/2012 Consiglio

comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria

34 20/5/2014 Giunta

comunale

Nomina funzionario responsabile dell’imposta unica comunale

(I.U.C.)

21 05/8/2014 Consiglio

comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale

51 12/5/2016 Giunta

comunale

Individuazione della struttura per l’esame dei reclami e delle

proposte di mediazione di cui all’articolo 17 bis del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come sostituito

dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24

settembre 2015, n. 156. Nomina del responsabile

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Al fine di agevolare la valutazione della consistenza del presente appalto e della sua

convenienza economica, si riporta nella tabella seguente l’indicazione di alcuni utili elementi estratti

dall’attuale banca dati informatica a disposizione della Stazione appaltante (applicativo gestionale

con licenza Halley Informatica S.r.l.). Tali elementi sono da considerare, comunque, presuntivi e

riferiti all’annualità 2015 e comprensivi della quota a favore dello Stato.

Comune N.ro abitanti al

31/12/2014

N.ro nuclei famigliari al

31/12/2014

Media abitanti per ogni

nucleo famigliare

Almè 5.677 2.362 2,40

Villa d’Almè 6.752 2.616 2,58

Totale 12.429 4.978 2,49

Comune di Almè

N.ro

contribuenti

N.ro

immobili

N.ro versamenti

(acconto + saldo + unico)

Importo versamenti

(complessivo annuo)

4.254 13.595 4.048 IMU

4.743 TASI

1.733.000,00 IMU

384.000,00 TASI

Comune di Villa d’Almè

N.ro

contribuenti

N.ro

immobili

N.ro versamenti

(acconto + saldo + unico)

Importo versamenti

(complessivo annuo)

5.008 12.459

5.280 IMU

5.628 TASI

1.564.000,00 IMU

482.000,00 TASI

In provincia di Bergamo il tasso di infedeltà fiscale (rapporto tra numero di contribuenti

Irpef e contribuenti potenziali) è attestato al 16,30 % con circa n. 99.000 contribuenti

potenzialmente mancanti. Questi sono i numeri riferiti ai redditi IRPEF 2011 presenti nello studio

compiuto dal Centro Studi Sintesi – Unioncamere del Veneto su dati del Dipartimento fiscale del

Ministero delle Finanze e dell’Istat circa il rischio di evasione. Tale studio è stato fatto sull’imposta

sul reddito e, purtroppo, non sono ancora stati fatti studi sulle tasse patrimoniali come possono

essere intese quelle sugli immobili e nemmeno sui tributi degli enti locali. Quindi, il tasso indicato

nello studio può essere eventualmente un supporto idoneo di raffronto, ma solo a consuntivo, per

capire il fenomeno dell’evasione dei tributi locali e di analisi della correttezza delle metodiche

utilizzate per contrastare l’evasione. Utilizzando lo stesso tasso per i due Comuni associati si

avrebbe una stima di n. 693 contribuenti mancanti per Almè e n. 816 per Villa d’Almè.

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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione delle attività di supporto al

Servizio Tributi, rispettivamente, del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè

per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) elaborazione di dati informatici prelevati dalle banche dati comunali e dalla banca

dati catastale e loro bonifica allineando e riconciliando la banca dati comunale.

Questa massa di dati è da utilizzare per la rilevazione di cespiti tributari evasi e

per l’esecuzione delle fasi di cui ai successivi paragrafi

b) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione

dell’IMU per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della correlata attività

sanzionatoria per infrazione alla normativa nazionale e comunale

c) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione della

TASI per gli anni 2014 e 2015 e della correlata attività sanzionatoria per

infrazione alla normativa nazionale e comunale

d) istruttorie finalizzate all’individuazione di omesse dichiarazioni ICI per

l’annualità 2010

e) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione

dell’ICI per l’annualità 2011

f) istruttorie finalizzate: alla definizione di domande di rimborso

dell’ICI/IMU/TASI, alla definizione dei debiti nei confronti di altri Comuni

causati da impropri versamenti eseguiti dai contribuenti oppure dagli Agenti per

la riscossione e alla individuazione dei debitori che hanno eseguito versamenti

impropriamente ad altri Comuni.

Le suddette attività sono meglio descritte ed evidenziate nel proseguo del presente

documento.

1.2 L’attività di elaborazione dei dati informatici e dei flussi informativi che si intendono

appaltare ha una triplice finalità:

a) snellire, monitorare e gestire celermente e con efficienza l’archivio storico

informatico comunale esistente su licenza Halley, in modo da garantire una

maggiore efficacia ed economicità degli accertamenti tributari a vantaggio delle

riscossione dei crediti non ancora soluti in favore dell’ente locale

b) di individuare cespiti tributari non dichiarati o difformemente dichiarati, in modo

da ridurre l’indice locale di evasione

c) favorire la futura emissione e spedizione, in forma massiva automatizzata, di

preavvisi di pagamento volontario in anticipo rispetto ad ogni scadenza di

pagamento.

1.3 Per le prestazioni di cui al presente capitolato, in virtù del parere espresso dalla

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 236/2013/PAR

del 5 giugno 2013, sono applicabili i principi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, ora sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, perciò, sono

affidabili con contratto di appalto per fornitura di servizi.

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1.4 Il presente documento e i conseguenti atti di gara sono predisposti dall’Unione dei

Comuni di Almè e Villa d’Almè in veste di Stazione appaltante/centrale di

committenza che svolge esclusivamente le attività di centralizzazione delle

procedure di affidamento per i due Comuni associati quali amministrazioni

committenti. Conseguentemente, i rapporti economici e obblighi contrattuali di

pagamento verso l’Appaltatore proseguiranno con il rispettivo Comune di Almè e

Comune di Villa d’Almè.

1.5 Per Stazione appaltante è da intendersi l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè,

mentre. Le fasi esecutive delle prestazioni sono, invece, da intendersi eseguibili per

conto del rispettivo Comune di Almè o di Villa d’Almè, in alternanza tra loro, sulla

base che l’Appaltatore esegue le sue attività a favore dell’uno o dell’altro Ente.

1.6 Il vocabolario principale dell’appalto (CPV) e numero di riferimento della

nomenclatura è: 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione.

1.7 La “Premessa” è parte integrante e sostanziale del presente documento.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI INCLUSE NELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

2.1 Le prestazioni oggetto del presente capitolato, che devono essere eseguite

dall’Appaltatore per conto della Stazione appaltante ed implicitamente incluse nel

contratto d’appalto, richiedono lo svolgimento di un insieme coordinato di attività

finalizzate all’aggiornamento e manutenzione delle banche dati, all’accertamento di

fattispecie di evasione parziale e/o totale e di altre irregolarità riferite alle unità

immobiliari, intese come aree o fabbricati, e alle aree fabbricabili presenti nei

territori dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè. Tali attività devono tenere conto di

tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del

presente appalto e di tutte le informazioni e i dati necessari all’effettuazione di una

efficace, efficiente e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle modalità

e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché nel

rispetto delle norme di tutela contenute nello Statuto del contribuente.

2.2 L’Appaltatore, sotto il controllo e vigilanza della Stazione appaltante e con la

collaborazione e direzione del Responsabile del Servizio Tributi/Funzionario

responsabile del tributo, esegue le attività di seguito descritte con riguardo alle

annualità i cui termini, all’inizio della durata contrattuale , non risultano scaduti:

2.2.1 acquisizione, previo accesso presso il Servizio Tributi, di files informatici della

banca dati comunale dell’ICI/IMU/TASI. I dati ivi contenuti saranno utilizzati

dall’Appaltatore per eseguire il confronto con la banca dati catastale, con le

anagrafi comunali e altre banche dati interne o esterne al fine di bonificare

quelli discordanti riconciliando la banca dati comunale e al fine di far emergere

cespiti tributari non dichiarati, cespiti tributari dichiarati in difformità e

infrazioni alla normativa vigente nel tempo. Inoltre, dovranno essere

aggiornati/rettificati anche sulla base delle dichiarazioni annuali

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ICI/IMU/TASI giacenti, delle denunce di successione trasmesse dall’Agenzia

delle Entrate e sulla base degli esiti derivanti dai confronti con i contribuenti

che saranno eseguiti sia in fase precontenziosa sia a seguito dell’emissione di

avvisi di accertamento nel corso della durata dell’appalto

2.2.2 verifica puntuale di ogni versamento eseguito dai contribuenti e confronto con

quanto dovuto, distinto per ogni annualità e tributo

2.2.3 verifica massiva dei presupposti applicativi del tributo a carico di ogni

contribuente, in particolare per i cespiti derivanti dal possesso di aree

fabbricabili o dal possesso di fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e,

in caso di individuazione di cespiti non assoggettati correttamente,

predisposizione degli atti e documenti necessari al contraddittorio con il

contribuente stesso da validare da parte del Funzionario responsabile

2.2.4 verifica massiva ed elaborazione degli avvisi di accertamento per omessa e/o

infedele dichiarazione

2.2.5 verifica e gestione delle dichiarazioni o autocertificazioni attestanti fatti e

stati relativi ad annualità ancora accertabili finalizzate ad ottenere riduzioni

impositive presentate sia anteriormente che durante il periodo di durata del

presente appalto

2.2.6 sollecitazione alla regolarizzazione spontanea mediante predisposizione,

confezionamento e spedizione di specifica lettera a ogni contribuente dal cui

confronto dei dati siano emerse difformità o ipotesi di infrazioni

2.2.7 esecuzione di tutti gli adempimenti preparatori, compresa la loro stesura,

stampa, confezionamento, affrancatura e spedizione/recapito, degli atti di

accertamento, dei questionari o delle richieste di dati su soggetti passivi

presso le competenti Amministrazioni Pubbliche

2.2.8 predisposizione, stampa, confezionamento, affrancatura e spedizione/recapito

di tutti gli avvisi di accertamento, comprensivi del modello di pagamento

precompilato, proposti dall’Appaltatore e sottoscritti dal Funzionario

responsabile comunale

2.2.9 preparazione e gestione dei procedimenti e degli atti di annullamento e/o

rettifica, in autotutela, degli atti emessi rivelatisi errati a seguito delle

verifiche d’ufficio eseguite su impulso e/o richiesta del soggetto passivo o a

seguito degli ulteriori elementi emersi nella fase successiva all’emissione

dell’avviso emanato

2.2.10 assistenza continuativa dalla sede appositamente individuata dall’Appaltatore

ad ogni soggetto passivo a mezzo di operatore risponditore qualificato

telefonico di primo ascolto e a mezzo di posta elettronica ordinaria

2.2.11 ausilio e supporto al Servizio Tributi della Stazione appaltante mediante

presenza di un operatore qualificato dell’Appaltatore presso gli sportelli della

Stazione appaltante per la gestione in “front office” del precontenzioso e del

contenzioso conseguente all’esecuzione dell’attività di indagine, di verifica, di

accertamento e di riscossione. L’attivazione dello sportello decorre dalla

settimana successiva alla spedizione di qualsiasi atto ai soggetti passivi, per un

minimo di sette ore settimanali e fino al sessantesimo giorno successivo alla

consegna degli avvisi di accertamento oppure fino al trentesimo giorno

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successivo alla spedizione ad ogni soggetto passivo di specifico sollecito

posteriore al recapito dell’avviso di accertamento rimasto insoluto. Il sollecito

post avviso di accertamento deve essere fatto dopo che siano trascorsi

novanta giorni dalla consegna dell’avviso di accertamento e nel testo dovrà

essere specificata la possibilità di adempiere nell’ulteriore termine di trenta

giorni. L’orario giornaliero di apertura dello sportello sarà deciso dal

Responsabile di servizio della Stazione appaltante previa proposta da parte

dell’Appaltatore. Nei periodi in cui sia ipotizzabile una maggiore intensità di

afflusso di contribuenti allo sportello, l’Appaltatore, a semplice richiesta della

Stazione appaltante e senza aggravio di spesa per quest’ultima, attiva lo

sportello di “front office” per ulteriori quattro ore settimanali. Qualora,

nonostante questo supplemento di apertura dello sportello di “front office” si

dovesse verificare che il contribuente debba attendere il suo turno oltre

trenta minuti prima di poter essere accettato allo sportello di “front office”,

l’Appaltatore è tenuto, senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante, ad

organizzare il ricevimento dei contribuenti anche su appuntamento nelle fasce

orarie e giorni da previamente concordare con il Responsabile di Servizio della

Stazione appaltante

2.2.12 ausilio e supporto al Servizio Tributi della Stazione appaltante mediante

esecuzione e gestione di tutte le operazioni e attività di “back office”

comprese quelle di bonifica e aggiornamento della banca dati informatica, con

cadenza almeno settimanale, qualora si verifica e si constata una variazione. In

proposito, all’Appaltatore sarà consentito l’accesso diretto o da remoto, con

profilo informatico personalizzato, alla procedura informatica utilizzata dalla

Stazione appaltante che metterà a disposizione una postazione informatica a

ciò abilitata. Le procedure informatiche comunali del Servizio Tributi e del

Servizio Anagrafe sono quelle con licenza Halley Informatica S.r.l. (per Villa

d’Almè, con licenza Datagraph fino all’anno 2012). Al medesimo sarà

consentito, mediante la creazione di un proprio profilo oppure tramite gli

operatori comunali già profilati, l’accesso anche alle banche dati dell’Agenzia

delle Entrate (Catasto, Conservatoria, Portale del Comuni). Le attività di “back

office” potranno anche essere eseguite dall’Appaltatore nel corso delle

attività di “front office” sempre che la gestione dell’afflusso dei contribuenti

allo sportello non venga negativamente influenzato

2.2.13 verifiche e sopralluoghi sul territorio, con l’assistenza di personale tecnico

comunale, finalizzato all’individuazione dell’esatta ubicazione delle unità

immobiliari e delle aree, della loro conformazione e effettive destinazioni

d’uso e i nominativi con il loro indirizzo di residenza dei soggetti passivi nonché

per determinare i valori venali delle aree fabbricabili o dei cespiti immobiliari

privi di rendita catastale o di reddito dominicale

2.2.14 esecuzione degli adempimenti previsti dal comma 336 dell’articolo 1 della legge

30 dicembre 2004, n. 311 in collaborazione e assistenza del personale tecnico

comunale

2.2.15 esecuzione, per le aree fabbricabili, dell’intero processo di accertamento:

stima diretta del valore venale in comune commercio dell’immobile, emissione

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avviso di accertamento, avviso di rettifica o inviti a comparire, fase del

contraddittorio e proposta di risoluzione, proposta di adesione con

predisposizione del verbale di accertamento, predisposizione degli atti del

contenzioso

2.2.16 assistenza al Servizio Tributi e preparazione delle risposte ad istanze

presentate dai soggetti passivi, con stampa, imbustamento, affrancatura e

recapito

2.2.17 assistenza al Servizio Tributi e preparazione delle controdeduzioni o memorie,

fino al primo grado di giudizio, per ricorsi presentati dai soggetti passivi, con

stampa, imbustamento, affrancatura e recapito. La Stazione appaltante

rimarrà in giudizio, per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di

soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti dell’Appaltatore

2.2.18 predisposizione, stampa, imbustamento, affrancatura e recapito sollecito di

pagamento successivo all’avviso di accertamento nel quale sarà indicata, oltre

al preavviso di azioni cautelari o esecutive, la ragione del credito vantato, la

data di scadenza per il pagamento ed ogni altra informazione utile per il

contribuente o prevista per legge o regolamento. A tale comunicazione dovrà

essere nuovamente allegato un modello di pagamento, precompilato in ogni sua

parte, con l’indicazione dell’importo da pagare aggiornato con gli oneri

accessori

2.2.19 acquisizione, ogni quindici giorni o con una diversa periodicità decisa

autonomamente dall’Appaltatore, dei flussi degli incassi pervenuti alla

Stazione appaltante, riscontrabili presso la Tesoreria comunale, a seguito

dell’attività eseguita dall’Appaltatore e aggiornamento, di conseguenza, della

banca dati comunale con la stessa periodicità; riconciliazione degli incassi con

gli avvisi di accertamento notificati e conseguente individuazione dei

contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento. Per la

rilevazione dei flussi degli incassi sarà in facoltà del Responsabile dei Servizi

Finanziari della Stazione appaltante consentire all’Appaltatore l’accesso

diretto all’area riservata del conto corrente bancario di Tesoreria

2.2.20 gestione delle fasi del contenzioso fino al primo grado di giudizio, compreso

gli istituti del ravvedimento operoso, della mediazione, della conciliazione,

dell’accertamento con adesione, ecc.. E’ esplicitamente esclusa dall’appalto

qualsiasi operazione che possa riguardare la riscossione coattiva (messa in

mora, emissione ruolo o ingiunzione, atti di precetto, atti di pignoramento,

iscrizioni ipotecarie, insinuazioni patrimoniali, ecc…)

2.2.21 tracciatura nel sistema informativo comunale di tutte le attività compiute in

modo definitivo

2.2.22 gestione delle istanze di rateizzazione nel contesto delle azioni descritte nei

precedenti punti. A tal fine, l’Appaltatore deve: acquisire le istanze

presentate dai contribuenti e registrarle sul sistema informativo comunale; in

caso di accettazione, comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria e

il piano di rateizzazione, con modelli di pagamento allegati e precompilati in

tutte le loro parti per consentire al contribuente il pagamento di ciascuna

rata, avvertendo che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il

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contribuente decade dal beneficio; sospendere tutti gli atti esecutivi in capo

al soggetto beneficiario della rateizzazione, in costanza di pagamento

rateizzato; monitorare l’andamento degli incassi delle rate; comunicare

l’eventuale decadenza dal beneficio della rateizzazione e il residuo importo a

suo debito e aggiornare la posizione nel sistema informativo comunale; inviare

comunicazione alla Stazione appaltante per l’eventuale adozione di nuovo avviso

di accertamento

2.2.23 raccolta delle segnalazioni prodotte dal contribuente, esame e

predisposizione della risposta con stampa - imbustamento - affrancatura -

recapito, gestendo direttamente gli eventuali rimborsi previa acquisizione del

consenso da parte del Funzionario Responsabile

2.2.24 predisposizione degli atti di annullamento totale o parziale degli avvisi di

accertamento emessi rivelatisi errati a seguito delle successive verifiche

d’ufficio o su impulso/richiesta del soggetto passivo, evidenziando la

motivazione al fine di consentire al Funzionario responsabile una corretta

valutazione

2.2.25 presa d’atto, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione

della Stazione appaltante, dell’esistenza di procedure concorsuali o di

liquidazione e predisposizione degli atti ritenuti opportuni ai fini della migliore

tutela del credito della Stazione appaltante. L’Appaltatore, salvo diversa

indicazione della Stazione appaltante, compie le attività previste dalla legge

fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti

necessari presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.),

nel rispetto dei relativi termini di legge. Anche se per effetto della stipula del

contratto l’Appaltatore fosse legittimato a porre in essere tutte le attività a

tutela del credito azionato anche nelle procedure concorsuali, la Stazione

appaltante si riserva di conferire una procura generale all’Appaltatore

medesimo, qualora necessario secondo norme e disciplina organizzativa.

L’intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio,

nell’ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema

informativo, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante il monitoraggio

delle procedure

2.2.26 predisposizione di qualsiasi atto o provvedimento o comunicazione o

informativa, da sottoporre al Funzionario responsabile per la sottoscrizione,

non compresa o menzionata ai paragrafi precedenti ma collegata alle attività di

recupero dell’evasione del tributo o all’allineamento/bonifica della banca dati

comunale

2.2.27 predisposizione dei testi di ogni tipo di atto o avviso da validarsi da parte del

Funzionario responsabile della Stazione appaltante, loro stampa su carta

bianca intestata alla Stazione appaltante e confezionamento in plico con

doppia finestra (una per rendere visibile il destinatario e l’altra per rendere

visibile il mittente “Comune” e il suo stemma) pronto per essere recapitato

tramite servizio postale o notifica sia in Italia che all’estero, predisposizione

dell’elenco di tali plichi, affrancatura e consegna all’ufficio postale per la

spedizione oppure, qualora sia ritenuto opportuno ovvero legalmente dovuto, al

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Messo comunale per la notifica. L’onere della fornitura della carta per la

stampa degli avvisi e comunicazioni, per la fornitura delle buste e plichi e per

la loro affrancatura o notifica, della cancelleria e dei materiali consumabili per

l’esecuzione delle attività sia di “front office” che di “back office” è a carico e

spesa dell’Appaltatore

2.2.28 fornitura di puntuali riscontri alla Stazione appaltante, tramite elenchi e

flussi informatici, sulle attività compiute ai punti precedenti. A tal fine,

l’Appaltatore produrrà con cadenza mensile un foglio di calcolo, distinto per

ogni anno, contenente almeno i seguenti dati: generalità del contribuente, data

emissione avviso di accertamento e importo suddiviso per tributo – sanzione –

interesse - spese, data di scadenza del pagamento, importo riscosso e importo

rimasto da riscuotere suddiviso per tributo – sanzione – interesse - spese,

eventuale concessione di rateizzazione con la specifica delle rate e loro

scadenza. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle

procedure eseguite, la Stazione appaltante deve essere nelle condizioni di

visualizzare e verificare in qualsiasi momento: a) la situazione generale e

dettagliata degli atti emessi (solleciti, avvisi bonari, avvisi di accertamento,

atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive); b) situazione debitoria e

procedurale di ogni singolo contribuente; c) stato degli atti recapitati con

l’indicazione di tutti i dati relativi al recapito della raccomandata o della

notificazione e delle cause della mancata consegna; d) delle conseguenti

attività cautelari ed esecutive svolte; e) degli atti discaricati ed annullati; f)

dei rimborsi; g) dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute;

h) dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con l’indicazione delle

cause di inesigibilità.

2.3 L’Appaltatore attiva il servizio di “front office” e di “back office” con risorse umane

e strumentali appositamente dedicate ed adeguatamente formate nell’ambito della

specifica normativa tributaria comunale e nell’ambito di tutti i processi collegati

all’attività di accertamento e riscossione e dei sistemi informativi di gestione delle

banche dati, tributarie e non, in modo da garantire un’efficace, corretta e

tempestiva informazione all’utenza e una corretta gestione della banca dati

comunale. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima

correttezza e riservatezza e deve agire in ogni occasione con la diligenza

professionale dovuta, deve essere facilmente riconoscibile e identificabile come

dipendente dell’Appaltatore. Il personale dipendente ed i collaboratori

dell’Appaltatore sono, inoltre, tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute

nel Codice di comportamento per il personale dipendente della Stazione appaltante.

Quest’ultima sarà insindacabilmente facoltizzata a chiedere, anche più di una volta,

all’Appaltatore la sostituzione delle persone utilizzate al “front e back office”.

2.4 L’Appaltatore deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della

loro posizione debitoria agevolandoli e accompagnandoli nella compilazione della

modulistica o nella scrittura delle diverse istanze, nella verifica dei pagamenti

effettuati in relazione a ogni fase dell’accertamento. A tal fine, deve garantire

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almeno uno sportello informativo ed operativo nell’edificio della sede legale della

Stazione appaltante (presso Comune di Villa d’Almè), finalizzato a garantire ottimali

livelli di servizio ai contribuenti, con orario di apertura che comprenda almeno la

fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per la frequenza e durata stabilita come

da precedente paragrafo 2.2.11. Nell’ambito del monte ore settimanale prestabilito al

paragrafo 2.2.11, sarà facoltà della Stazione appaltante richiedere all’Appaltatore,

senza che questi abbia nulla a pretendere, l’apertura di un analogo sportello anche

nell’edificio della sede amministrativa (presso Comune di Almè).

2.5 L’Appaltatore deve garantire l’assistenza tecnica e informativa ai contribuenti anche

attraverso una casella di posta elettronica ordinaria dedicata alla quale potranno

essere inoltrate le eventuali richieste. L’indicazione dell’indirizzo di posta

elettronica ordinaria deve essere riportata in ogni comunicazione che viene

recapitata al contribuente. L’Appaltatore è tenuto a confermare al mittente, entro

ventiquattro ore, la ricezione della richiesta e a rispondergli in modo adeguato entro

i successivi sette giorni lavorativi.

2.6 L’Appaltatore, oltre che a quanto riportato ai precedenti paragrafi 2.4 e 2.5 e per lo

stesso motivo, mette a disposizione presso la sua sede un servizio di call center

telefonico con la presenza di un operatore qualificato per tutta la durata

dell’appalto, con una fascia di funzionamento minimo che va dalle ore 9:00 alle ore

12:30 di tutti i giorni feriali, escluso il Sabato. Anche durante il periodo di “front

office” l’attività del call center deve regolarmente funzionare.

2.7 L’Appaltatore deve disporre di un sistema informativo che consenta di gestire le

attività oggetto dell’appalto. Tale sistema dovrà essere affidabile e idoneo a

costituire e aggiornare una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che

permetta l’interrogazione puntuale delle posizioni debitorie, una rapida

rendicontazione delle somme incassate, l’estrapolazione di dati statistici, e

permetta, altresì, eventuali modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della

normativa nazionale e comunale. Il contenuto della banca dati così costituita dovrà

essere travasato e implementato nella banca dati comunale. In alternativa, previa

verifica dei sistemi di sicurezza e dei permessi previsti, potrà essere consentito e

consigliabile all’Appaltatore di utilizzare gratuitamente, mediante attribuzione di uno

speciale profilo, direttamente l’applicativo gestionale in uso alla Stazione appaltante.

2.8 L’Appaltatore aggiorna, in modo continuativo e dinamico, la banca dati comunale

dell’ICI/IMU/TASI, attualmente presente sui server comunali con licenza Halley

Informatica S.r.l., ogni qual volta abbia un riscontro che qualsiasi dato ivi presente

non corrisponda a quanto previsto, accertato e verificato. Per monitorare

l’andamento dell’aggiornamento, l’Appaltatore rendiconta mensilmente alla Stazione

appaltante quanto eseguito.

2.9 L’Appaltatore esegue tutte le specificate prestazioni nei termini specificati nei

rispettivi paragrafi e, comunque, affinché gli avvisi di accertamento relativi alle

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omesse denunce ICI 2010 e gli avvisi di accertamento per l’ICI 2011 vengano

notificati entro il 31 dicembre 2016. Le restanti attività dovranno essere eseguite

entro il termine di durata dell’appalto e, in particolare, quelle relative alle omesse

denunce ICI 2011 e all’IMU 2012 dovranno essere eseguite in modo che i rispettivi

atti vengano notificati entro il 31 dicembre 2017.

2.10 La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che l’Appaltatore possa far valere

diritti di sorta o possa pretendere riconoscimenti economici, di non far eseguire

all’Appaltatore talune delle prestazioni comprese nel capitolato. In tal caso, la

corrispondente remunerazione, se prevista, non potrà in alcun caso essere pretesa e

richiesta dall’Appaltatore. Anzi, questi sarà tenuto, su specifica richiesta della

Stazione appaltante, a ridurre la sua remunerazione economica proporzionalmente al

valore delle prestazioni venute meno.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante mette a disposizione dell’Appaltatore le proprie banche dati e gli

eventuali documenti cartacei emessi e fornisce la necessaria collaborazione finalizzata alla

regolare esecuzione delle prestazioni contenute nel presente capitolato. Allo scopo:

1. recupera le banche dati gestite presso enti o società di pubblico servizio esterne

all’ente

2. comunica all’Appaltatore, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il

nominativo del responsabile di servizio referente per le attività che l’Appaltatore

svolge in relazione al presente capitolato e il nominativo del Funzionario responsabile

del singolo tributo;

3. mette a disposizione dell’Appaltatore, entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla

sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva nel caso

di consegna anticipata dell’appalto o di assenza del contratto, copia in formato cartaceo

o in formato informatico i regolamenti comunali e le deliberazioni relative

all’approvazione delle tariffe elencate nella premessa del capitolato o qualsiasi altro

atto adottato dai Comuni associati utile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente capitolato;

4. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso,

via web, alle banche dati SIATEL – Portale dei Comuni - SISTER, o altre analoghe,

consentendo l’attribuzione di regolari credenziali di accesso esclusivamente per la

verifica delle anagrafiche degli utenti e/o contribuenti e per la verifica delle

informazioni necessarie per l’avvio delle procedure di accertamento. Qualora non

fossero possibili tali abilitazioni direttamente, l’Appaltatore trasmette alla Stazione

appaltante e/o, in subordine, al Servizio tributi associato, le richieste di visura e/o

consultazione che dovranno essere istruite nel termine di tre giorni lavorativi dal

ricevimento della richiesta;

5. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso al

proprio applicativo gestionale informatico (licenza della società Halley Informatica

S.r.l.) e a quello precedente (licenza della società Datagraph S.r.l. per gli utenti di Villa

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d’Almè per le annualità 2010 e 2011) contenente l’attuale banca dati dei contribuenti,

degli immobili e delle riscossioni;

6. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso

informatico all’area riservata della Tesoreria comunale dalla quale è possibile estrarre i

dati dei singoli pagamenti dei contribuenti ovvero, qualora il Responsabile del Servizio

finanziario non consenta il rilascio dell’abilitazione, il Servizio Tributi, con la periodicità

quindicinale o superiore come sarà decisa dall’Appaltatore stesso, provvede a

consegnare all’Appaltatore un file contenente i medesimi elementi che sarebbero stati

visualizzabili qualora gli fosse consentito l’accesso diretto: in tale file non verranno

evidenziati i dati che non hanno alcuna attinenza al presente appalto;

7. consegna all’Appaltatore, con periodicità quindicinale o superiore come sarà decisa

dall’Appaltatore stesso, i flussi informatici provenienti dall’Agenzia delle Entrate e

contenenti i riferimenti dei pagamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo del modello

F24;

8. sottoscrive, a mezzo del Funzionario responsabile e previa valutazione positiva,

qualsiasi atto e/o documento prodotto dall’Appaltatore in nome e per conto della

Stazione appaltante;

9. mette gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore, nel termine come specificato al

precedente punto 2, uno spazio ubicato all’interno dell’edificio municipale di Villa

d’Almè, munito di allacciamento alla rete elettrica e alla rete informatica locale, di una

scrivania con due sedie e di un personal computer con le dotazioni standard di Windows

e gli applicativi gestionali con licenza Halley e Datagraph, da utilizzare per l’esecuzione

delle prestazioni in “front office” con il contribuente per almeno un giorno alla

settimana e per un minimo di sette ore. Oltre a ciò, potrà essere consentito, previo

accordo fra le parti, che tale postazione venga utilizzata in altri orari, anche per

l’esecuzione da parte dell’Appaltatore delle prestazioni in “back office”.

ARTICOLO 4 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO

4.1 L’affidamento per l’esecuzione delle prestazioni incluse nel presente capitolato

decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto ovvero dal

giorno successivo alla comunicazione all’Appaltatore dell’aggiudicazione definitiva e

termina con la conclusione delle prestazioni descritte nel presente capitolato ed

eventualmente contenute nell’offerta presentata per la partecipazione alla gara.

4.2 In ogni caso, la durata massima non può essere superiore a n. 545

(cinquecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal suo inizio e, nel caso che

alla scadenza dovessero risultare delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore

parzialmente o da questi ancora da eseguire, sarà facoltà della Stazione appaltante

consentirne la prosecuzione nei modi e nei termini da quest’ultima definiti in quel

momento ma sempre nel rispetto delle clausole contrattuali definite nel presente

capitolato. In particolare, all’Appaltatore sarà, comunque, consentito eseguire quelle

attività successive alla scadenza dei sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di

accertamento (esempio: registrazioni e aggiornamenti banca dati degli esiti degli

avvisi di accertamento, solleciti di pagamento post avviso di accertamento e

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registrazione/aggiornamento dei loro esiti in banca dati, esame e registrazione in

banca dati dei flussi di pagamento, rendicontazione e relazione finale).

4.3 E’ facoltà della Stazione appaltante, nelle more degli adempimenti contrattuali e

qualora ne ricorrano i presupposti, ordinare all’Appaltatore l’inizio anticipato

dell’esecuzione delle prestazioni e quest’ultimo è obbligato alla sua esecuzione.

4.4 Alla sua naturale scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto e

senza bisogno di disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa. E’ escluso

qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del contratto.

ARTICOLO 5 - IMPORTO DELL’APPALTO

5.1 L’importo a base di gara è stimato in convenzionali e presunti iniziali € 149.999,00,

al lordo degli oneri della sicurezza. A titolo puramente indicativo e ai soli fini fiscali

e contrattuali, il valore contrattuale è, invece, stimato nell’importo di € 36.000,00

per l’esecuzione di tutte, nessuna esclusa, le prestazioni contenute nel presente

capitolato. Non sussistendo alcun dato da confrontare con attività analoghe passate

e considerato che le attuali banche dati comunali informatiche non consentono di

estrarre dati utili e sufficientemente attendibili al riguardo, l’importo contrattuale è

stato valorizzato esclusivamente tenendo conto delle risorse presenti nei bilanci

comunali di previsione per l’anno corrente e nei bilanci comunali pluriennali

2016/2018 messe a disposizione dai rispettivi Comuni. Quindi, il valore di €

36.000,00 è da considerarsi così suddiviso:

€ 18.000,00 per il Comune di Almè con esigibilità nell’esercizio 2016 di €

9.000,00 e nell’esercizio 2017 di € 9.000,00

€ 18.000,00 per il Comune di Villa d’Almè con esigibilità nell’esercizio 2016 di €

9.830,00 e nell’esercizio 2017 di € 8.170,00.

5.2 Qualora la suddetta stima contrattuale distinta per Comune, sulla base delle attività

eseguite o da eseguire, si dovesse rivelare insufficiente, l’Appaltatore è tenuto a

darne adeguata comunicazione alla Stazione appaltante e, questa, ad adeguare le

previsioni di bilancio nonché assumere i conseguenti provvedimenti gestionali e

contabili e, se necessario, apportare anche le necessarie modifiche contrattuali

purché entro il valore stimato di gara di € 149.999,00. Fino alla formale

comunicazione da parte della Stazione appaltante di adozione del provvedimento

dirigenziale di adeguamento, l’attività accertativa dell’Appaltatore potrà essere,

dalla Stazione appaltante, sospesa e il tempo di durata della sospensione produrrà un

corrispondente prolungamento della scadenza contrattuale.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO E OBBLIGHI MINIMI DELL’APPALTATORE

6.1 Per le prestazioni di cui al presente capitolato è riconosciuto all’Appaltatore un

compenso ad aggio nella misura percentuale da questi offerto in sede di gara,

compreso nell’ambito del valore stimato di gara o contrattuale di cui all’articolo

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precedente. Tale compenso è calcolato su ogni somma effettivamente riscossa dai

rispettivi Comuni committenti a fronte dell’attività svolta dall’Appaltatore, a titolo

di tributo, sanzione e interessi, e sarà riconosciuto e corrisposto, ognuno per la

propria parte, dagli stessi Comuni committenti all’Appaltatore in rate posticipate con

periodicità minima trimestrale e previa presentazione di regolari fatture

elettroniche distinte per ogni Comune, nelle quali saranno obbligatoriamente

specificati, oltre al codice identificativo della gara (C.I.G.), i seguenti codici:

Codice Univoco Ufficio (C.U.F.) Comune

Q05M63 Almè

RBVU4W Villa d’Almè

Ad ogni fattura l’Appaltatore dà dimostrazione analitica di quanto ivi addebitato

mediante allegazione di una specifica lista contenente i riferimenti di ogni avviso di

accertamento e delle somme correlativamente riscosse. Le fatture elettroniche che

saranno trasmesse all’Ufficio o al Comune errato, saranno automaticamente respinte.

6.2 Oltre al compenso ad aggio, all’Appaltatore sarà riconosciuta, a titolo di rivalsa sul

contribuente, anche la spesa, da questo anticipata e riscossa dalla Stazione

appaltante, per il recapito ai contribuenti (spesa di affrancatura e spesa di notifica)

degli avvisi riscossi: spesa compresa nell’ambito del valore stimato di gara o

contrattuale di cui all’articolo precedente. Tali costi saranno predeterminati dalla

Stazione appaltante su proposta dell’Appaltatore e dovranno essere addebitati ad

ogni contribuente unitamente al tributo, alla sanzione e all’interesse da recuperare,

tutti previo arrotondamento.

6.3 La spesa di affrancatura e notifica addebitata ai contribuenti per il recapito degli

avvisi ma, per qualsiasi causa, non riscossa dalla Stazione appaltante rimarrà, invece,

a carico dell’Appaltatore senza che questi possa in alcun caso rivalersi sulla Stazione

appaltante.

6.4 Il compenso ad aggio è determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed

invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico

l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo

all’adempimento e/o all’ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore

medesimo dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorità e da costi non previsti nell’appalto o

dall’incremento di quelli previsti. Qualora, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo

delle riscossioni (tributo, sanzioni e interessi) dovesse superare la soglia di

centomilaeuro, il compenso ad aggio dovuto all’Appaltatore e da questi offerto in

sede di gara, sarà ridotto del venticinquepercento da calcolarsi sulle somme

eccedenti tale soglia.

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6.5 Il compenso ad aggio offerto in sede di gara dall’Appaltatore costituirà il

“riferimento del prezzo” per il riconoscimento delle sue spettanze in relazione alle

quantità effettive riscosse dalla Stazione appaltante. Pertanto, l’importo

conseguente all’aggiudicazione sarà anch’esso convenzionale laddove, sulla base di

quanto indicato all’articolo precedente, si evidenziasse l’incremento o il decremento

delle quantità convenzionalmente stimate.

6.6 L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per

l’Appaltatore.

6.7 La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore possa

nulla pretendere a titolo remunerativo e/o di risarcimento, avrà facoltà di escludere

dall’esecuzione dell’appalto e/o di farle eseguire parzialmente una o più delle

prestazioni appaltate anche se queste possono incidere sull’entità delle somme

riscosse e, di conseguenza, sul compenso dovuto all’Appaltatore.

6.8 Il compenso dovuto all’Appaltatore, comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la

tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, esclusa la spesa di affrancatura e notifica,

calcolato con l’applicazione della percentuale di aggio risultante dall’esito della gara,

è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria ai sensi del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633.

6.9 La Stazione appaltante, al ricevimento delle fatture in formato elettronico

dell’Appaltatore, e per il tramite del sistema elettronico nazionale, contenenti tutte

le evidenze contabili del trimestre precedente, provvederà, entro minimo 60 giorni

dal ricevimento della fattura in formato elettronico e comunque entro i termini di

legge, a verificarne la regolarità, all’accettazione o al respingimento al sistema

elettronico nazionale se non regolare, alla contestuale liquidazione e alla successiva

trasmissione al Servizio finanziario per l’ordinazione del pagamento al netto delle

eventuali penali applicate e divenute esecutive.

6.10 Il valore presunto dell’importo posto a base di gara al fine di determinare il

contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC è stimato in un

valore inferiore a € 150.000,00 e, quindi, non è dovuta alcuna contribuzione da parte

dell’operatore economico partecipante alla gara.

6.11 Oltre agli oneri e obblighi contenuti negli altri articoli precedenti e susseguenti del

presente capitolato, l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione della gara, si obbliga

all’esecuzione delle attività ivi specificate, nonché a quelle contenute nell’offerta

presentata per la partecipazione alla gara e alle seguenti:

6.11.1 esegue le prestazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari

vigenti, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta

presentata in sede di gara. Potrà disattendere eventuali interpretazioni della

Stazione appaltante solo se queste ultime risultano difformi rispetto alla

giurisprudenza consolidata. In ogni caso garantisce l’efficienza e la perfetta

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funzionalità del servizio per entrambe i territori dei due Comuni associati,

assicurando puntualità, esattezza e sollecitudine

6.11.2 esegue tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e

riscossione delle entrate oggetto dell’appalto, esclusa la sottoscrizione degli

avvisi di accertamento, degli avvisi di mora, dei solleciti e di ogni altro atto

che possa impegnare la Stazione appaltante

6.11.3 termina le procedure di accertamento e di riscossione eventualmente già

iniziate dalla Stazione appaltante

6.11.4 intrattiene i rapporti con i contribuenti con le modalità specificate nel

presente capitolato e nell’offerta

6.11.5 offre ai contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria che viene

messa a disposizione anche via web in modalità download e le informazioni utili

ai contribuenti

6.11.6 propone al Funzionario responsabile le quote delle spese di recapito, imposta

sul valore aggiunto compresa, da addebitare e recuperare dal contribuente

unitamente al rispettivo tributo, sanzione e interessi

6.11.7 gestisce i servizi con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati

completa, dettagliata e flessibile, allo scopo di consentire una rapida

rendicontazione sia per la gestione contabile che per le posizioni dei

contribuenti e sia per l’estrapolazione di report statistici e per aggiornare il

sistema informativo comunale. I programmi informatici dell’Appaltatore

dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze della Stazione

appaltante oltre a gestire gli eventuali mutamenti della normativa e/o

tributari.

ARTICOLO 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

7.1 L'aggiudicazione sarà vincolante per l’Appaltatore mentre lo sarà per la Stazione

appaltante solo dopo il perfezionamento dell’atto di aggiudicazione definitiva.

Successivamente, l’Appaltatore dovrà essere disponibile alla stipula del contratto

entro trenta giorni dal ricevimento di specifica comunicazione.

7.2 Con la stipula del contratto, l’Appaltatore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti

della Stazione appaltante, a fornire le prestazioni nella misura richiesta dalla

Stazione appaltante medesima con il presente capitolato e nei limiti contrattuali.

7.3 La stipula del contratto avviene decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione di

avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di

affidamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e subordinatamente

all’esito positivo delle verifiche e accertamenti che la Stazione appaltante compie in

ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi dell’Appaltatore.

7.4 Qualora il valore dell’aggiudicazione definitiva fosse, imposta sul valore aggiunto

esclusa, pari o inferiore a € 40.000,00 sarà facoltà della Stazione appaltante non

stipulare alcun contratto in forma pubblica o in forma di scrittura privata. In questo

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caso, la comunicazione di aggiudicazione definitiva e il conseguente scambio di

lettere con cui la Stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi assume

carattere contrattuale.

7.5 La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale sia a dichiarazione

di perfetta conoscenza della vigente normativa e del presente capitolato che alla

loro incondizionata accettazione. In particolare l’operatore economico aggiudicatario,

con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342

del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato e, in particolare,

le clausole di risoluzione.

7.6 Per consentire di eseguire talune prestazioni entro il 31 dicembre 2016 che, in caso

contrario, verrebbero a decadere, la Stazione appaltante può ordinare

all’Appaltatore l’esecuzione di tali prestazioni in forma anticipata rispetto alla

sottoscrizione del contratto e, quindi, anche prima dei termini specificati ai

precedenti commi.

7.7 L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modificazioni.

ARTICOLO 8 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

8.1 I compensi dovuti per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, nei

valori emergenti a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, comprendono

tutti gli adempimenti e obblighi di cui al presente capitolato e sono fissi e invariabili

per tutta la durata del contratto.

8.2 Essi non saranno soggetti alla revisione obbligatoria prevista dall'articolo 44 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica",

trattandosi di contratto la cui esecuzione non è a carattere periodico o continuativo.

L’Appaltatore potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori

adeguamenti, revisioni o aumenti, configurandosi le ipotesi di cui all’articolo 106 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI

9.1 Il compenso ad aggio sarà concordemente variato, su formale richiesta di una delle

parti contraenti, esclusivamente nel caso di variazione del contenuto delle

prestazioni e purché il loro valore economico corrisponda ad una variazione superiore

al quindici per cento.

9.2 In ogni caso, nelle more della determinazione della variazione delle prestazioni,

anche se di valore economico superiore al quindici per cento, l’esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno essere per nessuna ragione

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sospese o interrotte e dovranno essere eseguite in conformità alle prestazioni

qualitative/quantitative come determinate all’origine e/o in seguito variate.

9.3 La variazione dell’importo di cui al precedente articolo 5, non potendo essere

determinato a priori in quanto direttamente dipendente dall’attività di recupero e

dalla conseguente riscossione, qualora si dovesse verificare l’ipotesi di emissione di

avvisi di accertamento che facciano presupporre volumi di riscossioni oltre il valore

iniziale stimato, non è, in alcun modo, causa di variazione della percentuale dell’aggio

spettante all’Appaltatore ma è solamente causa di incremento dell’importo

contrattuale e del conseguente compenso complessivo allo stesso dovuto, fatta salva

la riduzione in applicazione dell’articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO

10.1 E’ vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma. Ogni

atto contrario è nullo di diritto.

10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca

d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia

trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al pagamento.

10.3 Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’articolo 105 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La volontà di procedere al subappalto, con la

specifica delle prestazioni da subappaltarsi, per essere ammesso deve essere

dichiarata dall’operatore economico concorrente in sede di gara.

10.4 Non costituisce subappalto:

10.4.1 l’affidamento, da parte dell’Appaltatore, al servizio postale universale del

recapito della corrispondenza diretta al contribuente e alle Pubbliche

Amministrazione, sia che si tratti di corrispondenza ordinaria che di

corrispondenza raccomandata

10.4.2 l’affidamento, da parte dell’Appaltatore, ai Messi delle Pubbliche

Amministrazioni per la notifica diretta al contribuente.

ARTICOLO 11 - GARANZIA PROVVISORIA

11.1 L'offerta da presentare in occasione della partecipazione alla gara per l'affidamento

dell’appalto di cui al presente capitolato deve essere corredata da una garanzia

provvisoria pari al due per cento del complessivo importo stimato del contratto,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, osservando le modalità di cui all’articolo 93

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale garanzia deve essere emessa a

favore della Stazione appaltante quale centrale di committenza.

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11.2 Sono espressamente vietate tutte le forme di garanzia diverse da quelle previste al

comma precedente.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

12.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte e dei correlati rischi,

dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione

appaltante dovesse sostenere a causa di inadempienze o cattiva esecuzione delle

attività affidate, l’Appaltatore presta in favore della Stazione appaltante, una

garanzia definitiva pari al dieci per cento del complessivo importo stimato del

contratto, nelle forme, termini e modalità di cui all’articolo 103 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12.2 La garanzia, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto dalla

scadenza contrattuale, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici

giorni a semplice richiesta scritta (Raccomandata A.R.) della Stazione appaltante.

12.3 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o

totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il

rimborso delle maggiori somme pagate in corso di vigenza contrattuale in confronto

ai risultati della liquidazione finale e anche per l’applicazione di penali;

l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

12.4 La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora,

in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione

appaltante.

12.5 La garanzia definitiva cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo

spirare del dodicesimo mese successivo alla scadenza del contratto ovvero in

osservanza dei termini e modalità espresse all’articolo 103, commi 1, 5 e 6, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 13 - PERSONALE UTILIZZATO PER ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

13.1 Per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore

dovrà garantire l’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato in numero

adeguato al bisogno, stipulato direttamente tra l’Appaltatore e il dipendente, e dovrà

essere idoneo al servizio. In particolare, dovrà essere:

capace e professionalmente formato

fisicamente idoneo

in grado di esprimersi correntemente e correttamente in lingua italiana sia

scritta che parlata.

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13.2 L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul

lavoro, i contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di

lavoro della categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. della categoria

di appartenenza dell’Appaltatore.

13.3 L’Appaltatore entro i dieci giorni successivi alla comunicazione ufficiale di

aggiudicazione definitiva, dovrà fornire l’elenco nominativo, completo di livello

d’inquadramento e mansione, degli operatori dedicati all’esecuzione delle prestazioni

erogate a favore della Stazione appaltante. Lo stesso obbligo dovrà essere assolto

dall’Appaltatore, entro trenta giorni dal suo verificarsi, anche per ogni variazione di

tale elenco che interverrà nel corso della durata contrattuale.

13.4 Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà mantenere, in servizio, un

comportamento irreprensibile e decoroso e uniformarsi alle disposizioni presenti e

future emanate dalla Stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni

relative; inoltre, in servizio, dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. e,

qualora previsti, i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro e per la

tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro; il medesimo personale, durante

l’esecuzione delle prestazioni in “front office”, dovrà essere dotato di apposito

tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a

chiunque.

13.5 L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle disposizioni impartite dalla Stazione

appaltante e del comportamento da parte del proprio personale addetto

all’esecuzione delle prestazioni di servizio e provvede al controllo giornaliero del

lavoro svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia delle prestazioni

stesse.

13.6 La Stazione appaltante ha la facoltà, insindacabile, di richiedere ed ottenere

dall’Appaltatore la sostituzione di quegli operatori che dovessero rendersi

responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente capitolato.

13.7 E’ vietato all’Appaltatore impiegare maestranze che non facciano parte del proprio

organico.

ARTICOLO 14 - MEZZI E ATTREZZATURE

14.1 L’Appaltatore dovrà utilizzare per l’esecuzione delle prestazioni contrattualizzate le

attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle normative comunitarie e della

qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento delle prestazioni stesse.

14.2 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti

o indiretti che si dovessero verificare, durante la validità contrattuale, ad

attrezzature, applicativi informatici, mezzi e automezzi di suo possesso. L’onere per

l'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane, perciò, a totale carico

dell’Appaltatore.

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14.3 L’Appaltatore è, comunque, tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente

tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e a rispondere direttamente

dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio,

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di

rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante.

ARTICOLO 15 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

15.1 La Stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo delle prestazioni che

vengono eseguite dall’Appaltatore, avvalendosi dei propri Uffici e personale, dai quali

l’Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che la Stazione

appaltante potrà emanare nei riguardi delle prestazioni oggetto del contratto.

Di norma le disposizioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.

Peraltro, nei casi di urgenza, potranno essere date disposizioni anche verbali al

personale dell’Appaltatore, salva la formalizzazione della disposizione per iscritto

entro il terzo giorno successivo.

15.2 La Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune

verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte

dell’Appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla

documentazione presente negli Uffici dell’Appaltatore medesimo.

ARTICOLO 16 - COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

16.1 È fatto obbligo alle maestranze dell’Appaltatore di segnalare alla Stazione

appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti,

possano impedire la regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente

capitolato.

16.2 L’Appaltatore avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il

miglioramento delle prestazioni.

16.3 L’Appaltatore dovrà garantire la sua collaborazione alle eventuali iniziative, tese al

miglioramento delle prestazioni, man mano che simili iniziative venissero proposte e

poste in atto dalla Stazione appaltante.

16.4 L’Appaltatore è tenuto ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica da parte

della Stazione appaltante che potrà controllare tutte le prestazioni che fanno carico

all’Appaltatore, sia in dipendenza del presente contratto, sia scaturenti da eventuali

affidamenti di prestazioni aggiuntive.

16.5 Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale

l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminarle e, nel caso l’Appaltatore non

ottemperasse, la Stazione appaltante avrà il diritto di provvedervi direttamente ma

a spese dell’Appaltatore con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi

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anche della garanzia definitiva, se adeguata. Nel caso che la Stazione appaltante si

rivalesse sulla garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà provvedere al suo completo

reintegro con l’osservanza dei termine e modalità di cui all’articolo 103 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 17 - SEDE DELL’APPALTATORE

17.1 L’Appaltatore dovrà disporre di idonea sede operativa adeguatamente attrezzata e

dotata di locali ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il

personale. All'indirizzo di tale sede, dove l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio a

fini contrattuali, saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e

quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti

contrattuali fra Stazione appaltante e Appaltatore.

17.2 Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le

necessità di controllo delle prestazioni appaltate, i referenti tecnici dell’Appaltatore

che lo stesso individuerà tra il proprio personale, provvedendo ad indicarne per

scritto alla Stazione appaltante, e per ognuno, le generalità e le modalità per la loro

reperibilità. I referenti dovranno avere in dotazione anche un telefono cellulare, per

essere comunque reperibili anche in caso di assenza dall'Ufficio, per necessità di

servizio. La reperibilità dei referenti dovrà essere comunque garantita tra le ore

9:00 e le ore 17:00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì.

17.3 La Sede operativa dovrà essere provvista di telefono, con segreteria telefonica, un

indirizzo di posta elettronica ordinario e uno di posta elettronica certificata attivi,

così da poter essere attiva senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 18 - SPESE DELL’APPALTATORE

18.1 Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione delle prestazioni

incluse nel presente capitolato, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al

momento della stipulazione del contratto quanto se stabilite o accresciute

successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese, a titolo

esemplificativo, per la cancelleria, telefoniche, connessioni internet, spese generali

d’ufficio, spese per l’affrancatura della corrispondenza, spese per la notifica,

modulistica, tasse, imposte, contributi di ogni specie, sono a totale carico

dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione

appaltante. Le spese di affrancazione della corrispondenza e di notifica dei

documenti indirizzati ai contribuenti saranno a loro addebitate e l’Appaltatore potrà

esigerne la restituzione dalla Stazione appaltante ma solamente per quelle

effettivamente pagate dai contribuenti.

Sono a totale carico dell’Appaltatore anche tutte le spese e gli oneri attinenti:

18.1.1 l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in osservanza delle

norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di

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assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro,

disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi

18.1.2 la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere

le prestazioni oggetto del contratto

18.1.3 a garantire l’osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e

assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone

18.1.4 all’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e

l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni stesse e dei

terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati

18.1.5 all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature, anche informatiche, che

ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione del

contratto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva

proprietà dell’Appaltatore.

18.2 Fanno pure carico all’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto,

nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore

aggiunto nella misura e se ed in quanto dovuta.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE

19.1 L’Appaltatore individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed

amministrativi incaricati di curare i rapporti con la Stazione appaltante, garantendo

la permanente reperibilità dei primi negli orari indicati all’articolo “Sede

dell’Appaltatore”.

19.2 L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali

in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni alla stessa affidate. Resterà a suo

completo carico il risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcun compenso e

sollevando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

19.3 Tutti gli obblighi assicurativi. antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a

carico dell’Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con esclusione del diritto di

rivalsa e con manleva nei confronti della Stazione appaltante.

19.4 L’Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre

polizza assicurativa, in corso di validità, che tenga indenne la Stazione appaltante da

tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente

contratto, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati

a terzi nell’esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa deve essere prestata

da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce l'obbligo di assicurazione. Per le modalità, i termini, la durata e l’importo si

osserva il comma 7 dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, queste condizioni, in relazione all’assicurazione di responsabilità civile,

non sono opponibili alla Stazione appaltante. Inoltre, ogni sua modifica o integrazione

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sostanziale, dovrà essere adeguatamente e tempestivamente portata a conoscenza

della Stazione appaltante.

ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 L’Appaltatore ha l'obbligo di essere dotato di un Piano di sicurezza come previsto

dalla vigente normativa in materia e si fa carico, per l’esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente capitolato, di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici

ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro

che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Perciò, l’Appaltatore sarà

ritenuto responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione delle

norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche e integrazioni “Testo unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

20.2 Preliminarmente all’avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto,

l’Appaltatore provvederà a segnalare alla Stazione appaltante il nominativo del

responsabile ed eventuali variazioni.

20.3 Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti

dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

20.4 La Stazione appaltante non provvede alla redazione del DUVRI in quanto le

prestazioni di cui al presente capitolato non presentano, ai sensi dell’articolo 26 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interferenze (sovrapposizioni di attività

lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi) con le

attività svolte dal personale della Stazione appaltante e nei suoi luoghi, né con le

attività svolte dal personale di imprese eventualmente operanti per conto della

Stazione appaltante con contratti diversi, in quanto opera l’esclusione di cui

all’articolo 26 – comma 3 bis – del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, perciò,

non sono rilevabili costi per la sicurezza.

20.5 Gli operatori economici partecipanti alla gara non dovranno specificare nella propria

offerta il valore da determinare a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, nemmeno quelli finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze che,

quantificati dalla Stazione appaltante, sono inesistenti. Gli operatori economici

partecipanti, pertanto, non dovranno includere nella propria offerta gli oneri di

sicurezza da rischio specifico (o aziendali).

ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

21.1 L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante i dati e le

informazioni relativi all'andamento delle prestazioni del presente contratto, sia in

formato cartaceo che su supporto informatico in formato gestibile dalla Stazione

appaltante. In particolare, con la frequenza stabilita all’articolo 2 del presente

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capitolato ovvero unitamente all’emissione della fattura, l’Appaltatore produrrà un

prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate con adeguate informazioni sul

loro andamento, distinte per i due Comuni, contenente i dati descrittivi e quantitativi

per ogni contribuente.

21.2 L’inottemperanza e il mancato rispetto dei modi e scadenze saranno considerate

gravi violazioni contrattuali e sanzionate come da contratto.

ARTICOLO 22 - ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI

22.1 L’Appaltatore si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta della

Stazione appaltante, anche in dipendenza da adempimenti correlati all’applicazione

dei singoli tributi, le prestazioni indicate nel presente capitolato.

In tali ipotesi, il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato sulla base di una

dettagliata relazione tecnico economica prodotta dall’Appaltatore ed approvata dalla

Stazione appaltante.

22.2 La Stazione appaltante potrà chiedere, altresì, in aggiunta o in sostituzione delle

prestazioni previste dal presente capitolato, l'espletamento di prestazioni

occasionali o straordinarie non comprese in questo capitolato, purché compatibili con

la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguirle con le modalità stabilite dalla Stazione

appaltante, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi e

facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.

L’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante l'ammontare della spesa prevista

prima dell'inizio delle prestazioni richieste che dovranno essere effettuate solo

previa approvazione della spesa prevista da parte della Stazione appaltante.

ARTICOLO 23 - ESECUZIONE D’UFFICIO

23.1 Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi

contrattuali, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando

l’Appaltatore, previamente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno

successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso, la Stazione appaltante, salvo il diritto alla rifusione dei danni e

l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, avrà facoltà di ordinare

e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, le prestazioni necessarie per il

regolare andamento del contratto.

23.2 Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente sarà

operato dalla Stazione appaltante mediante riduzione dei corrispettivi spettanti

all’Appaltatore e non ancora pagati dalla Stazione appaltante, ferma restando la

facoltà di rivalsa sulla garanzia definitiva.

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ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE

24.1 Fatte salve le cause di risoluzione del contratto, le controversie relative a diritti

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte

mediante bonario accordo e/o atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto e

osservanza del codice civile e della disciplina di cui agli articoli 205, 206, 207, 208,

209, 210 e 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Tale procedura può

essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali

interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

24.2 Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque

rallentare o sospendere le prestazioni del presente capitolato, né rifiutarsi di

eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

24.3 Ove non si proceda all’accordo bonario e/o transattivo ai sensi dei precedenti commi

e le parti contraenti confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie

derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Giudice ordinario del Tribunale

di Bergamo, con esplicita esclusione del procedimento di arbitrato. Il Giudice decide

anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in

relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

24.4 La sede per la risoluzione delle controversie di cui al presente articolo è quella della

Stazione appaltante.

24.5 Per l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente

capitolato si applicano, qualora non siano di ausilio le norme del presente capitolato e

i risultati ricercati per la sua attuazione, le norme del libro quarto, titolo II, capo

IV, del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - PENALITA’

25.1 L’inosservanza o l’inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico dell’Appaltatore

contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative

vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, rendono

passibile l’Appaltatore di pagare una penale a favore della Stazione appaltante, oltre

all'obbligo di ovviare all’inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dalla

Stazione appaltante, da un minimo di € 25,00 (euroventicinque/00) a un massimo di €

150,00 (eurocentocinquanta/00) per ogni infrazione contestata, incrementata di €

10,00 (eurodieci/00) per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore del termine previsto

per l’esecuzione dell’adempimento e/o obbligo contrattuale per ovviare

all'inconveniente.

25.2 In caso di inerzia e/o inattività dell’Appaltatore, qualora la Stazione appaltante

esegua direttamente o faccia eseguire a terzi, con esecuzione in danno, gli

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adempimenti disattesi, le penali di cui al comma precedente sono elevate del 50

(cinquanta) per cento, oltre alla rivalsa per ottenere il rimborso della spese

sostenute e anticipate.

25.3 Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, la Stazione appaltante contesta

l'insorta inadempienza al domicilio dell’Appaltatore a mezzo di lettera trasmessa con

messaggio di posta elettronica certificata; l’Appaltatore avrà la facoltà di produrre

le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni dieci naturali e consecutivi

successivi alla data di consegna del messaggio di Pec contenente la contestazione. La

Stazione appaltante, nei dieci giorni naturali e consecutivi successivi, esaminerà le

controdeduzioni presentate dall’Appaltatore a giustificazione dell’infrazione

contestata e, a suo insindacabile giudizio, confermerà, annullerà o riformerà il

provvedimento di irrogazione delle penali comunicandone l’importo all’Appaltatore.

25.4 La controversia che l’Appaltatore avrà facoltà di instaurare a seguito

dell’applicazione delle penali da parte della Stazione appaltante sarà risolta

applicando la procedura prevista per la risoluzione delle controversie contenuta nel

presente capitolato all’articolo 24.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla consegna all’Appaltatore del provvedimento di

irrogazione delle penali, senza che lo stesso sia stato impugnato innanzi al Giudice

ordinario del Tribunale del Foro di Bergamo, le penali contrattuali sono esecutive e

pienamente esigibili.

25.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dalla Stazione appaltante per ovviare alle

inadempienze.

25.6 Qualora l’Appaltatore omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le

prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini ivi

previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altri – senza osservare alcuna

formalità nei confronti dell’Appaltatore – l’esecuzione parziale o totale di quanto

omesso o non eseguito dall’Appaltatore medesimo, al quale saranno addebitati i

relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante

25.7 Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento

dell’intero valore della garanzia e la risoluzione del contratto.

25.8 Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione appaltante effettua

la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in loro

mancanza o insufficienza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tale caso, essere

immediatamente reintegrata.

25.9 Qualora, anche l’importo della garanzia definitiva non fosse sufficiente a compensare

il valore della rifusione dei danni e/o delle penali irrogate, si applica l’articolo 26 del

presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.

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ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

26.1 La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, utilizzando una semplice

lettera trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, con messa in mora

di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti

nei confronti dell’Appaltatore, salva ed impregiudicata l'azione di incameramento

della garanzia definitiva totale e/o parziale e di risarcimento dei danni, nei casi e

nell’osservanza della disciplina di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, oltre a:

26.1.1 reiterate inadempienze che comportano l’applicazione di penali e il

risarcimento dei danni e delle spese di cui all’articolo 25 in misura superiore al

credito da liquidare all’Appaltatore e, in subordine, in misura superiore al

valore della garanzia definitiva qualora il credito dell’Appaltatore si rivelasse

insufficiente

26.1.2 mancata integrazione della garanzia definitiva nel caso che questa sia

utilizzata in rivalsa della penali e del rimborso dei danni patiti.

26.2 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della

decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma del

messaggio di posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data

alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione delle prestazioni.

26.3 In relazione ai commi precedenti, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si

fa luogo, in contraddittorio fra la Stazione appaltante e l’Appaltatore oppure, in

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

consistenza delle prestazioni eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrez-

zature e dei mezzi d’opera esistenti presso la sede della Stazione appaltante,

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo

costo.

26.4 Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici

con l’Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

26.4.1 ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo delle prestazioni da

completare da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra

l’ammontare complessivo lordo delle prestazioni poste a base d’asta

nell’appalto originario e l’ammontare lordo delle prestazioni eseguite

dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

26.4.2 ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e

l’importo netto delle stesse risultante dall’aggiudicazione effettuata in

origine all’Appaltatore inadempiente;

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2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a

base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della

tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di

pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,

contabilizzazione delle prestazioni, dei maggiori interessi per il

finanziamento delle prestazioni, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle

prestazioni alla data prevista dal contratto originario.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

27.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, informa che i dati personali dell’Appaltatore e quelli derivanti

dall’applicazione del presente contratto saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio

segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi amministrativi.

Il loro trattamento (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei

dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e

all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del

rapporto medesimo e:

27.1.1 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla

procedura di gara, pena l’esclusione, e, con riferimento al vincitore, il

conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e

dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;

27.1.2 la comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà

effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’articolo 19 del decreto

citato;

27.1.3 in relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di

cui all’articolo 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che

lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati

erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

27.2 L’Appaltatore adotta tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi idonei ad

assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione delle

prestazioni, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del

trattamento e sicurezza delle banche dati. Allo scopo, è nominato responsabile del

trattamento dei dati personali in conformità all’articolo 4 e all’articolo 29 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

27.3 Tutte le informazioni, notizie e i dati in possesso dell’Appaltatore in ragione

dell’attività ad egli affidata sono coperti da segreto d’ufficio e, perciò, non potranno,

in alcun modo e in qualunque forma, essere comunicati o divulgati a terzi e nemmeno

utilizzati per fini diversi da quelli propri del presente capitolato.

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27.4 L’Appaltatore dichiara l’attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza fisica e

logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato decreto e, in particolare,

dall’allegato B).

ARTICOLO 28 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

28.1 L’Appaltatore e le sue maestranze utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni

contenute nel presente capitolato devono tenere e mantenere un comportamento

riservato e il segreto d’ufficio allo scopo di evitare la divulgazione a terzi o

l’utilizzazione da parte di terzi di dati e notizie di cui vengono a conoscenza nel corso

dell’esecuzione delle prestazioni appaltate.

28.2 Le informazioni e i dati conosciuti dall’Appaltatore e dalle sue maestranze devono

essere utilizzate esclusivamente per le finalità specificate nel presente capitolato e,

perciò, è fatto assoluto divieto di qualsiasi altro uso. La Stazione appaltante ha

facoltà di chiedere all’Appaltatore l’allontanamento degli operatori che a suo

insindacabile giudizio possano aver infranto tale divieto, con riserva di tutela nelle

competenti sedi giudiziarie.

ARTICOLO 29 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

29.1 Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e alle

disposizioni disciplinate dal Codice Civile, l’Appaltatore avrà l'obbligo, senza nulla

pretendere dalla Stazione appaltante in aggiunta ai compensi contrattualmente

previsti, di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni

portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante

il corso di durata del contratto, comprese le norme regolamentari per la tutela

sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con

le prestazioni oggetto del contratto. In particolare si richiama all'osservanza delle

disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti

comunali per la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,

dell’imposta municipale propria e della tassa sui servizi indivisibili, delle loro tariffe e

aliquote e della disciplina tributaria generale.

29.2 Nell'espletamento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato,

l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive

che venissero emanate dagli Uffici designati al controllo delle prestazioni.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

30.1 L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato è regolata dalle clausole

contenute nel medesimo, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2010,

n. 50, dalle norme in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali, dal Codice

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Civile, dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto

privato e dalla normativa e dai regolamenti del settore tributario.

30.2 Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che

entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.