N.7 18 febbraio 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE : DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ADEMPIMENTO E CHECK LIST Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015 La dichiarazione annuale IVA può essere presentata: - in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico) - in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016 Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede di compilazione della comunicazione dati IVA. di Antonio Gigliotti DA SAPERE Modello IVA base: chi lo può utilizzare? Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le “regole generali” previste dalla disciplina IVA. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco - Bonus famiglia: modalità di erogazione Lavoro – Omessi versamenti di contributi previdenziali Impresa – Contributi in conto capitale Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016
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ADEMPIMENTO E CHECK LIST...DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ADEMPIMENTO E CHECK LIST Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015 La dichiarazione annuale IVA può essere
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N.7 18 febbraio
2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
:
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
Dichiarazione annuale IVA le novità dell'anno d'imposta 2015
La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:
- in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)
- in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016
Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede di compilazione della comunicazione dati IVA.
di Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Modello IVA base: chi lo può utilizzare?
Con il modello IVA base, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una versione semplificata del modello di dichiarazione IVA annuale, riservata a quanti, nel corso del 2015, hanno determinato l’imposta secondo le “regole generali” previste dalla disciplina IVA.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco - Bonus famiglia: modalità di erogazione
Lavoro – Omessi versamenti di contributi previdenziali
Impresa – Contributi in conto capitale
Scadenze dal 18 febbraio al 3 marzo 2016
n. 7
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ADEMPIMENTI
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
LE NOVITA' DELL'ANNO D'IMPOSTA 2015
di Antonio Gigliotti
La dichiarazione annuale IVA può essere presentata:
in forma autonoma, dal 1 febbraio al 30 settembre 2016 (sganciata dal Modello Unico)
in forma unificata, cioè allegata al modello Unico/2016 entro il 30 settembre 2016
SE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E' TRASMESSA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016, ESSA
SOSTITUISCE LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA.
Con la dichiarazione IVA è possibile sanare/rettificare le eventuali inesattezze commesse in sede
di compilazione della comunicazione dati IVA.
La Legge di stabilità per l'anno 2015, L. 190/2014 ha introdotto alcune novità relative all'ambito
IVA che verranno analizzate brevemente in tale sede e che sono state recepite nella modulistica
da utilizzare relativamente all'anno d'imposta 2015.
Il Dlgs 158/2015 ha modificato i minimi edittali delle sanzioni amministrative in caso di omesso o
insufficiente versamento. Ciò ha portato ad una modifica in termini di ravvedimento operoso.
Infatti dal 1 gennaio 2016 è possibile sanare anche gli omessi o carenti versamenti IVA, anche non onorati
nell'anno d'imposta 2015, con l'applicazione delle seguenti sanzioni ed interessi:
Misura della riduzione della sanzione Limiti temporali
LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATAE ENTRO I PTIMI 90 GIORNI DALA SCADENZA ULTIMA
SCONTANO UN MINIMO EDITTALE DI RIFERIMENTO PARI AL 15% IN LUOGO DEL 30%
ORIGINARIO COME DA MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 158/2015.
1% giornaliero
Entro 14 giorni dalla data della violazione
1/10 del minimo
(minimo = 15%)
Pari al 1,5%
Entro 30 giorni dalla data della sua
commissione
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1/9 del minimo
(minimo = 15%)
Pari al 1,67%
Entro il 90° giorno successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione, ovvero,
quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro 90 giorni dall’omissione
LE VIOLAZIONI COMMESSE E SANATE OLTRE I 90 GIORNI
SEGUONO LE VECCHIE REGOLE, RIMASTE IMMUTATE
1/7 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 4,28%
Entro il termine presentazione della
dichiarazione relativa anno successivo
a quello nel corso del quale è stata commessa
la violazione ovvero, se non è
prevista dichiarazione periodica, entro 2
anni dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 5%
Oltre il termine per la presentazione
dichiarazione relativa all’anno successivo
a quello nel corso del quale è stata commessa
la violazione ovvero, se non è
prevista dichiarazione periodica, oltre 2
anni dall’omissione o dall’errore
1/5 del minimo
(minimo = 30%)
Pari al 6%
Se la regolarizzazione avviene dopo la
constatazione della violazione nel PVC
DA SEGNALARE ANCHE LA MODIFICA DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI AI FINI DELLA
REGOLARIZZAIONE AMEZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. INFATTI A FAR DATA DALL'1
GENNAIO 2016, LA MISURA DEGLI INTERESSI PASSA DALLO 0,2% ALLO 0,1%.
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Le novità dell'anno d'imposta 2015 –Dichiarazione 2016
Nella tabella che segue vengono evidenziate le novità intervenute sul modello a seguito delle nuove
disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2015.
RIGO/QUADRO DELLA
DICHIARAZIONE IVA
NOVITÀ
VE35
Nel rigo VE35 sono stati inseriti i campi 8 e 9, relativi rispettivamente
alle nuove ipotesi di cui all’art. 17, comma 6,
lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)
lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore
energetico);
VE38
Il nuovo rigo riguarda le operazioni effettuate nei confronti di Enti
pubblici con l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter
del D.P.R. 633/72.
VF15
Il rigo ha solo subito la seguente ridenominazione “acquisti da soggetti
che si sono avvalsi di regimi agevolativi”, ciò al fine di contemplare sia
il regime agevolativo per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in
mobilità (L. 98/2001) sia il nuovo regime forfetario introdotto dalla
L. 190/2014.
VF15
Al rigo VF35, come ridenominato poco sopra, è stato aggiunto il campo
2, nel quale è necessario indicare gli acquisti effettuati da soggetti
forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2015.
VJ17 e VJ18
I righi sono stati introdotti per indicare l’IVA dovuta in relazione
all’applicazione del reverse charge ai sensi delle nuove ipotesi della
fattispecie di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), d-bis), d-ter, e d-
quater) del D.P.R. 633/72.
lett. a-ter) (operazioni del comparto edile e settori connessi)
lett. d-bis), d-ter) e d-quater) (operazioni del settore
energetico)
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VJ19 Il rigo è dedicato agli Enti pubblici, titolari di partita IVA, i quali
devono indicare gli acquisti con applicazione dello “split payment”.
VI
Il quadro in questione è di nuovissima introduzione. Esso è dedicato ai
fornitori degli esportatori che dovranno i quali dovranno in esso
inserire i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute in base a quanto
disposto dall’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014.
Si ricorda, infatti che tali disposizione normativa ha invertito l'onere
della comunicazione telematica dei dati relativi alle lettere d'intento
ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/72 dal ricevente (fornitore),
all'emittente (esportatore abituale). Nuovo compito del fornitore, che
qunid non ha più l'obbligo della comunicazione telematica, è quello di
indicare i dati relativi alla lettera d'intenti nel quadro VI.
VX4 In tale rigo deve essere indicata l’IVA relativa al meccanismo dello
“split payment”.
VO15 Il rigo è predisposto al fine di comunicare la revoca dell’applicazione
del regime dell’”Iva per cassa”;
VO33
In ambito di opzioni, è stato predisposto tale rigo riservato ai soggetti
che, pur avendo i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime
forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015;
VO34
Il rigo è riservato ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività ed
hanno applicato il regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2,
D.L. n. 98/2011.
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CHECK LIST
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Ditta / professionista
Sede legale/residenza 2014
Sede legale/residenza 2015
Data variazione
Codici attività 2012
(Ateco 2007)
N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità
serve anche riscontro con attività effettivamente
esercitata (C.M.57/E/09).
Regime contabile 2014
Regime contabile 2015
Periodicità liquidazioni 2015 mensile
trimestrale
trimestrale
speciale
annuale (NUOVI minimi,
EX MINIMI e nuove iniziative)
Periodicità liquidazioni 2015 mensile
trimestrale
trimestrale
speciale
Verifica limite volume d’affari effettuata
Risultato
quadro RX
(ammessa
presentazione
Iva autonoma
sia per Iva
saldo a credito
che a debito)
versamento
16/03 oppure (solo) se pres. con Unico
anche 16/06 16/07
in unica soluzione
rateizzato (n° rate …………)
riporto in compensazione credito per …………………
con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo
art.10 D.L. n.78/09, con modifiche D.L. 16/2012 (compensazione orizzontate libera fino
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ad €5.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del
mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva)
non superiore ad €15.000
visto/firma organo controllo, ma la compensazione orizzontale sopra €5.000 può
avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione
superiore ad €15.000 con apposizione
visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte
eccedente €15.000
PRESENTAZIONE DICH. IVA A CREDITO
di usare eccedenza 5.000 in compensazione dal 16/03
febbraio e possibilità di compensare oltre i 5.000 solo dal 16 del mese successivo la
presentazione (oltre ai 15.000 a condizione che ci sia il visto/firma)
richiesta di rimborso per ………….…… tramite presentazione
IN CASO DI RICHIESTA RIMBORSO
verifica requisiti ………………………………..
Società di comodo nel 2013 2014 e 2015 e
operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi
minimi nei tre anni
da espropriare) – SI VEDA RIGO VA15
Verifica compilazione quadro VO
necessaria
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il cliente tiene: unica contabilità Iva
contabilità separate per le seguenti attività:
unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):
NOVITA’ Nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge
n. 190 del 2014
contribuenti che a partire dal 2015 intendono
avvalersi del nuovo regime forfetario (ex articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190)
Per compilazione
rigo VA14
NOTA BENE L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui
all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF56
riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’articolo 19-bis2.
Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche
Nel corso del 2014 (oppure nel 2015, prima della presentazione della dichiarazione) sono
avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti,
ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti