1 DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (G.U. n. 147 del 27
giugno 2015) Entrata in vigore: 27 giugno 2015 SCHEDE ESPLICATIVE a
cura di Sergio Rossetti Giudice del Tribunale di Milano con la
collaborazione di: Arianna Marconi, Veronica Di Giovanni, Serena
Francesca Narducci,Filippo DAquino, Simonetta Scirpo, Federico
Rolfi, Giuseppe Buffone INDICE 1.Modifiche al R.D. 16 marzo 1942 n.
267pag. 002 2.Modifiche al codice civilepag. 018 3.Modifiche al
codice di procedura civilepag. 019 4.Modifiche alle disp. att.
c.p.c.pag. 033 5.Modifiche in materia di processo telematicopag.
036 6.Modifiche al d.P.R. 1229 del 1959pag. 041 7.Modifiche al
d.P.R. 115 del 2002pag. 043 8.Proroga trattenimento in servizio dei
magistrati ordinaripag. 044 9.Disposizioni transitoriepag. 045 10.
Il testo del decreto leggepag. 046 2 MODIFICHE AL R.D. 16 MARZO
1942 N. 267 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo
alla riforma Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore). Possono
essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a)avvocati,dottoricommercialisti,ragionierieragionieri
commercialisti;
b)studiprofessionaliassociatiosociettraprofessionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di
cuiallaletteraa).Intalecaso,all'attodell'accettazione
dell'incarico,deveesseredesignatalapersonafisica responsabile della
procedura; c)colorocheabbianosvoltofunzionidiamministrazione,
direzioneecontrolloinsocietperazioni,dandoprovadi
adeguatecapacitimprenditorialiepurchnonsiaintervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
[Nelprovvedimentodinomina,iltribunaleindicalespecifiche
caratteristiche e attitudini del curatore].Non possono essere
nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso
al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori
alladichiarazionedifallimento,nonchchiunquesitroviin conflitto di
interessi con il fallimento. Art. 28. (Requisiti per la nomina a
curatore). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore: a)avvocati,dottoricommercialisti,ragionierieragionieri
commercialisti;
b)studiprofessionaliassociatiosociettraprofessionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di
cuiallaletteraa).Intalecaso,all'attodell'accettazione
dell'incarico,deveesseredesignatalapersonafisica responsabile della
procedura; c)colorocheabbianosvoltofunzionidiamministrazione,
direzioneecontrolloinsocietperazioni,dandoprovadi
adeguatecapacitimprenditorialiepurchnonsiaintervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
[Nelprovvedimentodinomina,iltribunaleindicalespecifiche
caratteristiche e attitudini del curatore].Non possono essere
nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi
haconcorsoaldissestodell'impresaduranteicinque1anni
anteriorialladichiarazionedifallimento,nonchchiunquesi
troviinconflittodiinteressiconilfallimento.Nonpualtres
esserenominatocuratorechiabbiasvoltolafunzionedi
commissariogiudizialeinrelazioneaproceduradiconcordato
perilmedesimodebitore,nonchchisiaunitoinassociazione professionale
con chi abbia svolto tale funzione.2 Il curatore deve essere in
possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano
adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
104-ter3.Lasentenzapronunciataaisensidellarticolo16motiva
specificamenteinordineallasussistenzadeirequisitidicuial
terzocommaetieneconto,ancheallalucedellerisultanzedei rapporti
riepilogativi di cui allarticolo 33, quinto comma, delle eventuali
indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai
creditori nel corso del procedimento di cui allarticolo
154.istituitopressoilMinisterodellagiustiziaunregistro nazionale
nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei
curatori,deicommissarigiudizialiedeiliquidatorigiudiziali. Nel
registro vengono altres annotati i provvedimenti di chiusura
delfallimentoediomologazionedelconcordato,nonch
l'ammontaredell'attivoedelpassivodelleprocedurechiuse.Il
registrotenutoconmodalitinformaticheedaccessibileal pubblico.5
1Alterzocommailtermineduestatosostituitodalterminecinquedallart.5,co.1,lett.a),deld.l.83/15.Taledisposizionesiapplicaai
fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 2 Il terzo comma
stato cos modificato dallart. 5, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15.
Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art.
23, co. 3, dl 83/15. 3 Comma aggiunto dallart. 5, co. 1, lett. b),
del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti
dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto ex art. 23, co. 3, dl 83/15. 4 Comma aggiunto dallart. 5,
co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai
fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto ex art. 23, co. 3, dl 83/15. 5Comma aggiunto
dallart. 5, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui
allart. 5, comma 1, lett. b), terzo cpv, entrano in vigore decorsi
60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della
giustizia delle specifiche tecniche previste dallart. 16 bis, co. 9
septies del d.l. 179/12 conv. in l. 221/12 da adottarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3 Testo
vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art.
104-ter. (Programma di liquidazione).
Entrosessantagiornidallaredazionedell'inventario,ilcuratore
predisponeunprogrammadiliquidazionedasottoporre all'approvazione
del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di
pianificazione e di indirizzo in
ordineallemodaliteaiterminiprevistiperlarealizzazione dell'attivo,
e deve specificare:
a)l'opportunitdidisporrel'esercizioprovvisoriodell'impresa,
odisingoliramidiazienda,aisensidell'art.104,ovvero
l'opportunitdiautorizzarel'affittodell'azienda,odirami,a terzi ai
sensi dell'art. 104-bis; b) la sussistenza di proposte di
concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie,
recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile
esito; d) le possibilit di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Ilcuratorepuessereautorizzatodalgiudicedelegatoad
affidareadaltriprofessionistialcuneincombenzedella procedura di
liquidazione dell'attivo.
Ilcomitatodeicreditoripuproporrealcuratoremodificheal programma
presentato.Persopravvenuteesigenze,ilcuratorepupresentare,conle
modalitdicuiaicommiprimo,secondoeterzo,un supplemento del piano di
liquidazione. Primadellaapprovazionedelprogramma,ilcuratorepu
procedereallaliquidazionedibeni,previaautorizzazionedel
giudicedelegato,sentitoilcomitatodeicreditorisegi
nominato,soloquandodalritardopuderivarepregiudizio all'interesse
dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, pu non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno
o pi beni, se l'attivitdiliquidazioneappaiamanifestamentenon
conveniente. In questo caso, il curatore ne d comunicazione ai
creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51,
possono iniziareazioniesecutiveocautelarisuibenirimessinella
disponibilit del debitore.
Ilprogrammaapprovatocomunicatoalgiudicedelegatoche autorizza
l'esecuzione degli atti a esso conformi. Art. 104-ter. (Programma
di liquidazione).
Entrosessantagiornidallaredazionedell'inventario,einogni
casononoltrecentottantagiornidallasentenzadichiarativadi
fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione
dasottoporreall'approvazionedelcomitatodeicreditori.Il
mancatorispettoditaleterminesenzagiustificatomotivo giusta causa di
revoca del curatore.6 Il programma costituisce l'atto di
pianificazione e di indirizzo in
ordineallemodaliteaiterminiprevistiperlarealizzazione dell'attivo,
e deve specificare:
a)l'opportunitdidisporrel'esercizioprovvisoriodell'impresa,
odisingoliramidiazienda,aisensidell'art.104,ovvero
l'opportunitdiautorizzarel'affittodell'azienda,odirami,a terzi ai
sensi dell'art. 104-bis; b) la sussistenza di proposte di
concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie,
recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile
esito; d) le possibilit di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
f)iltermineentroilqualesarcompletatalaliquidazione dellattivo.7
Ilterminedicuiallaletteraf)delprecedentecommanonpu eccedere due
anni dal deposito della sentenza di fallimento . Nel
casoincui,limitatamenteadeterminaticespitidell'attivo,il curatore
ritenga necessario un termine maggiore, egli tenuto a
motivarespecificamenteinordinealleragionichegiustificano tale
maggior termine.8 Il curatore, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 107, pu
essereautorizzatodalgiudicedelegatoadaffidareadaltri
professionistiosocietspecializzatealcuneincombenzedella procedura
di liquidazione dell'attivo.9
Ilcomitatodeicreditoripuproporrealcuratoremodificheal programma
presentato.Persopravvenuteesigenze,ilcuratorepupresentare,conle
modalitdicuiaicommiprimo,secondoeterzo,un supplemento del piano di
liquidazione. Primadellaapprovazionedelprogramma,ilcuratorepu
procedereallaliquidazionedibeni,previaautorizzazionedel
giudicedelegato,sentitoilcomitatodeicreditorisegi
nominato,soloquandodalritardopuderivarepregiudizio all'interesse
dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, pu non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno
o pi beni, se l'attivitdiliquidazioneappaiamanifestamentenon
conveniente. In questo caso, il curatore ne d comunicazione ai 6 Il
primo comma stato cos modificato dallart. 6, co. 1, lett. a), del
d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art.
25, co. 3, dl 83/15. 7 Il secondo comma stato cos modificato
dallart. 6, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Tale disposizione si
applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 8 Comma
aggiunto dallart. 6, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Tale
disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl
83/15. 9 Il terzo comma stato cos modificato dallart. 6, co. 1,
lett. d), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai
fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 4 Testo vigente
prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma creditori i
quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono
iniziareazioniesecutiveocautelarisuibenirimessinella disponibilit
del debitore. Il programma approvato comunicato al giudice delegato
che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
Ilmancatorispettodeiterminiprevistidalprogrammadi
liquidazionesenzagiustificatomotivogiustacausadirevoca del
curatore.10 Art.107. (Modalit delle vendite).
Levenditeeglialtriattidiliquidazionepostiinesserein
esecuzionedelprogrammadiliquidazionesonoeffettuatidal
curatoretramiteprocedurecompetitiveancheavvalendosidi soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso
dibenidimodestovalore,dapartedioperatoriesperti,
assicurando,conadeguateformedipubblicit,lamassima informazione e
partecipazione degli interessati.
Ilcuratorepuprevederenelprogrammadiliquidazionechele
venditedeibenimobili,immobiliemobiliregistrativengano
effettuatedalgiudicedelegatosecondoledisposizionidel codice di
procedura civile in quanto compatibili.
Peribeniimmobilieglialtribeniiscrittineipubbliciregistri,
primadelcompletamentodelleoperazionidivendita,data
notiziamediantenotificazionedapartedelcuratore,aciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Ilcuratorepusospenderelavenditaovepervengaofferta irrevocabile
d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per
cento del prezzo offerto.
Degliesitidelleprocedure,ilcuratoreinformailgiudice
delegatoedilcomitatodeicreditori,depositandoincancelleria la
relativa documentazione.
Sealladatadidichiarazionedifallimentosonopendenti
procedureesecutive,ilcuratorepusubentrarvi;intalecasosi
applicanoledisposizionedelcodicediproceduracivile;
altrimentisuistanzadelcuratoreilgiudicedell'esecuzione
dichiaral'improcedibilitdell'esecuzione,salviicasidideroga di cui
all'art. 51. ConregolamentodelMinistrodellagiustizia,daadottareai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sonostabilitirequisitidionorabiliteprofessionalitdei
soggettispecializzatiedeglioperatoriespertideiqualiil
curatorepuavvalersiaisensidelprimocomma,nonchi mezzi di pubblicit e
trasparenza delle operazioni di vendita. Art.107. (Modalit delle
vendite). Levenditeeglialtriattidiliquidazionepostiinesserein
esecuzionedelprogrammadiliquidazionesonoeffettuatidal
curatoretramiteprocedurecompetitiveancheavvalendosidi soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso
dibenidimodestovalore,dapartedioperatoriesperti,
assicurando,conadeguateformedipubblicit,lamassima informazione e
partecipazione degli interessati. Levendite e gli
attidiliquidazionepossonoprevederecheilversamentodel
prezzoabbialuogoratealmente;siapplicano,inquanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo,
574, primo comma, secondo periodo e 587, primo
comma,secondoperiodo,delcodicediproceduracivile11.In
ognicasoalfinediassicurarelamassimainformazionee
partecipazionedegliinteressatiilcuratoreeffettualapubblicit
previstadallart.490co.1c.p.c.almenotrentagiorniprima dellinizio
della procedura competitiva12.
Ilcuratorepuprevederenelprogrammadiliquidazionechele
venditedeibenimobili,immobiliemobiliregistrativengano
effettuatedalgiudicedelegatosecondoledisposizionidel codice di
procedura civile in quanto compatibili.
Peribeniimmobilieglialtribeniiscrittineipubbliciregistri,
primadelcompletamentodelleoperazionidivendita,e'data
notiziamediantenotificazionedapartedelcuratore,aciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Ilcuratorepusospenderelavenditaovepervengaofferta irrevocabile
d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per
cento del prezzo offerto.
Degliesitidelleprocedure,ilcuratoreinformailgiudice
delegatoedilcomitatodeicreditori,depositandoincancelleria la
relativa documentazione.
Sealladatadidichiarazionedifallimentosonopendenti
procedureesecutive,ilcuratorepusubentrarvi;intalecasosi
applicanoledisposizionedelcodicediproceduracivile;
altrimentisuistanzadelcuratoreilgiudicedell'esecuzione
dichiaral'improcedibilitdell'esecuzione,salviicasidideroga di cui
all'art. 51. ConregolamentodelMinistrodellagiustizia,daadottareai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sonostabilitirequisitidionorabiliteprofessionalitdei
soggettispecializzatiedeglioperatoriespertideiqualiil
curatorepuavvalersiaisensidelprimocomma,nonchi mezzi di pubblicit e
trasparenza delle operazioni di vendita. 10 Lultimo comma stato
aggiunto dallart. 6, co. 1, lett. e), del d.l. 83/15. Tale
disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl
83/15. 11 Comma cos sostituito dallart. 11 del d.l. 83/15. Le
disposizioni di cui allart. 11 si applicano anche ai fallimenti e a
procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 12 Il primo comma stato cos
modificato dallart. 11, co. 1, del d.l. 83/15. Le disposizioni di
tale articolo, nella parte in cui introduce lultimo periodo
dellart.107co.1L.F.,siapplicanodecorsitrentagiornidallapubblicazioneinGazzettaUfficialedellespecifichetecnicheprevistedallart.161-quater
delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile
ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 5 Testo vigente prima del d.l.
83/15 Testo successivo alla riforma Art.118. (Casi di
chiusura).Salvoquantodispostonellasezioneseguenteperilcasodi
concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1)senelterminestabilitonellasentenzadichiarativadi
fallimentononsonostatepropostedomandediammissioneal passivo;
2)quando,ancheprimachesiacompiutalaripartizionefinale
dell'attivo,leripartizioniaicreditoriraggiungonol'intero
ammontaredeicreditiammessi,oquestisonoinaltromodo
estintiesonopagatituttiidebitielespesedasoddisfarein
prededuzione;3) quando compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4)quandonelcorsodellaprocedurasiaccertachelasua
prosecuzionenonconsentedisoddisfare,neppureinparte,i
creditoriconcorsuali,nicreditiprededucibilielespesedi procedura.
Tale circostanza pu essere accertata con la relazione o con i
successivi rapporti riepilogativi di cui all'art.
33.Neicasidichiusuradicuiainumeri3e4),ovesitrattidi
fallimentodisocietilcuratorenechiedelacancellazionedal registro
delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della
societ nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la
chiusuradellaproceduraestesaaisociaisensidell'art.147,
salvocheneiconfrontidelsociononsiastataapertauna procedura di
fallimento come imprenditore individuale. Art.118. (Casi di
chiusura).Salvoquantodispostonellasezioneseguenteperilcasodi
concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1)senelterminestabilitonellasentenzadichiarativadi
fallimentononsonostatepropostedomandediammissioneal passivo;
2)quando,ancheprimachesiacompiutalaripartizionefinale
dell'attivo,leripartizioniaicreditoriraggiungonol'intero
ammontaredeicreditiammessi,oquestisonoinaltromodo
estintiesonopagatituttiidebitielespesedasoddisfarein
prededuzione;3) quando compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4)quandonelcorsodellaprocedurasiaccertachelasua
prosecuzionenonconsentedisoddisfare,neppureinparte,i
creditoriconcorsuali,nicreditiprededucibilielespesedi procedura.
Tale circostanza pu essere accertata con la relazione o con i
successivi rapporti riepilogativi di cui all'art.
33.Neicasidichiusuradicuiainumeri3e4),ovesitrattidi
fallimentodisocietilcuratorenechiedelacancellazionedal registro
delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della
societ nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la
chiusuradellaproceduraestesaaisociaisensidell'art.147,
salvocheneiconfrontidelsociononsiastataapertauna
proceduradifallimentocomeimprenditoreindividuale.La
chiusuradellaproceduradifallimentonelcasodicuialn.3)
nonimpeditadallapendenzadigiudizi,rispettoaiqualiil curatore pu
mantenere la legittimazione processuale, anche nei
successivistatiegradidelgiudizio,aisensi dellarticolo 43.In
derogaall'articolo35,anchelerinunzieallelitieletransazioni sono
autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per
spesefutureedeventualionerirelativiaigiudizipendenti,
nonchlesommericevutedalcuratorepereffettodi
provvedimentiprovvisoriamenteesecutivienonancorapassati
ingiudicato,sonotrattenutedalcuratoresecondoquanto
previstodallarticolo117,commasecondo.Dopolachiusura della procedura
di fallimento, le somme ricevute dal curatore per
effettodiprovvedimentidefinitivieglieventualiresiduidegli
accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementarefra i
creditorisecondolemodalitdispostedaltribunaleconil
decretodicuiallarticolo119.Inrelazionealleeventuali
sopravvenienzeattivederivantidaigiudizipendentinonsifa
luogoariaperturadelfallimento.Qualoraallaconclusionedei
giudizipendenticonsegua,pereffettodiriparti,ilvenirmeno
dell'impedimentoall'esdebitazionedicuialcommasecondo
dell'articolo142,ildebitorepuchiederel'esdebitazione nell'anno
successivo al riparto che lo ha determinato.13 Art.120. (Effetti
della chiusura) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento
sul patrimonio
delfallitoeleconseguentiincapacitpersonaliedecadonogli organi
preposti al
fallimento.Leazioniesperitedalcuratoreperl'eserciziodidiritti
derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
Icreditoririacquistanoilliberoeserciziodelleazioniversoil debitore
per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e
interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il
decreto o la sentenza con la quale il credito stato ammesso al
passivocostituisceprovascrittaperglieffettidicuiall'art.634
Art.120. (Effetti della chiusura) Con la chiusura cessano gli
effetti del fallimento sul patrimonio
delfallitoeleconseguentiincapacitpersonaliedecadonogli organi
preposti al
fallimento.Leazioniesperitedalcuratoreperl'eserciziodidiritti
derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
Icreditoririacquistanoilliberoeserciziodelleazioniversoil debitore
per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e
interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il
decreto o la sentenza con la quale il credito stato ammesso al
passivocostituisceprovascrittaperglieffettidicuiall'art.634
13Ilsecondocommastatocosmodificatodallart.7,co.1,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.7siapplicanoadecorrere
dallentrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ex art. 23, co. 7, del d.l. 83/15. 6 Testo vigente prima
del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma del codice di
procedura civile.del codice di procedura civile.
Nellipotesidichiusurainpendenzadigiudiziaisensi
dellarticolo118,secondocomma,terzoperiodoeseguenti,il
giudicedelegatoeilcuratorerestanoincaricaaisolifinidi
quantoiviprevisto.Innessuncasoicreditoripossonoagiresu quanto
oggetto dei giudizi medesimi.14 Art. 161. (Domanda di concordato).
Ladomandaperl'ammissioneallaproceduradiconcordato
preventivopropostaconricorso,sottoscrittodaldebitore,al tribunale
del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al
deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della
competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a)unaaggiornatarelazionesullasituazionepatrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b)unostatoanaliticoedestimativodelleattivitel'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione;
c)l'elencodeititolarideidirittirealiopersonalisubenidi propriet o
in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e)
un piano contenente la descrizione analitica delle modalit e dei
tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione
di cui ai commi precedenti devono
essereaccompagnatidallarelazionediunprofessionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67,terzocomma,letterad),cheattestilaveridicitdeidati
aziendalielafattibilitdelpianomedesimo.Analogarelazione
deveesserepresentatanelcasodimodifichesostanzialidella proposta o
del piano. Per la societ la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
LadomandadiconcordatocomunicataalpubblicoMinistero ed pubblicata, a
cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno
successivo al deposito in cancelleria.
L'imprenditorepudepositareilricorsocontenenteladomanda
diconcordatounitamenteaibilancirelativiagliultimitre
esercizieall'elenconominativodeicreditoriconl'indicazione
deirispettivicrediti,riservandosidipresentarelaproposta,il
pianoeladocumentazionedicuiaicommisecondoeterzo
entrounterminefissatodalgiudice,compresofrasessantae
centoventigiornieprorogabile,inpresenzadigiustificati
motivi,dinonoltresessantagiorni.Nellostessotermine,in
alternativaeconconservazionesinoall'omologazionedegli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore pu depositare domanda ai
sensidell'articolo182-bis,primocomma.Inmancanza,si
applical'articolo162,commisecondoeterzo.Condecreto motivato che
fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale
punominareilcommissariogiudizialedicuiall'articolo163, secondo
comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.
Ilcommissariogiudiziale,quandoaccertacheildebitoreha
postoinessereunadellecondotteprevistedall'articolo173,
deveriferirneimmediatamentealtribunaleche,nelleformedel
procedimentodicuiall'articolo15everificatalasussistenza Art. 161.
(Domanda di concordato).
Ladomandaperl'ammissioneallaproceduradiconcordato
preventivopropostaconricorso,sottoscrittodaldebitore,al tribunale
del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al
deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della
competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a)unaaggiornatarelazionesullasituazionepatrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b)unostatoanaliticoedestimativodelleattivitel'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione;
c)l'elencodeititolarideidirittirealiopersonalisubenidi propriet o
in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori
particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e)
un piano contenente la descrizione analitica delle modalit e
deitempidiadempimentodellapropostainognicaso,la
propostadeveindicarelutilitspecificamenteindividuataed
economicamentevalutabileprocuratainfavorediciascun creditore.15 Il
piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essereaccompagnatidallarelazionediunprofessionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67,terzocomma,letterad),cheattestilaveridicitdeidati
aziendalielafattibilitdelpianomedesimo.Analogarelazione
deveesserepresentatanelcasodimodifichesostanzialidella proposta o
del piano. Per la societ la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
LadomandadiconcordatocomunicataalpubblicoMinistero ed pubblicata, a
cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno
successivo al deposito in cancelleria.
L'imprenditorepudepositareilricorsocontenenteladomanda
diconcordatounitamenteaibilancirelativiagliultimitre
esercizieall'elenconominativodeicreditoriconl'indicazione
deirispettivicrediti,riservandosidipresentarelaproposta,il
pianoeladocumentazionedicuiaicommisecondoeterzo
entrounterminefissatodalgiudice,compresofrasessantae
centoventigiornieprorogabile,inpresenzadigiustificati
motivi,dinonoltresessantagiorni.Nellostessotermine,in
alternativaeconconservazionesinoall'omologazionedegli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore pu depositare domanda ai
sensidell'articolo182-bis,primocomma.Inmancanza,si
applical'articolo162,commisecondoeterzo.Condecreto motivato che
fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale
punominareilcommissariogiudizialedicuiall'articolo163, secondo
comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.
Ilcommissariogiudiziale,quandoaccertacheildebitoreha
14Lultimocommastatoaggiuntodallart.7,co.1,lett.
b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.7siapplicanoadecorreredallentrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art.
23, co. 7, del d.l. 83/15.
15Ilprimocommastatocosmodificatodallart.4deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.4siapplicanoaiprocedimentidiconcordato
preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l.
83/2015. 7 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla
riforma delle condotte stesse, pu, con decreto, dichiarare
improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta
del pubblico ministero,accertatiipresuppostidicuiagliarticoli1e5,
dichiarailfallimentodeldebitoreconcontestualesentenza reclamabile a
norma dell'articolo 18.
Dopoildepositodelricorsoefinoaldecretodicuiall'articolo
163ildebitorepucompieregliattiurgentidistraordinaria
amministrazionepreviaautorizzazionedeltribunale,ilquale
puassumeresommarieinformazionie deveacquisireil parere del
commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a
decorrere dallo stesso termine il debitore pu altres compiere
gliattidiordinariaamministrazione.Icreditiditerzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.Con il decreto che fissa
il termine di cui al sesto comma, primo
periodo,iltribunaledevedisporregliobblighiinformativi
periodici,ancherelativiallagestionefinanziariadell'impresae
all'attivit compiuta ai fini della predisposizione della proposta e
del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicit almeno
mensileesottolavigilanzadelcommissariogiudizialese nominato, sino
alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con
periodicitmensile,depositaunasituazionefinanziaria
dell'impresache,entroilgiornosuccessivo,pubblicatanel
registrodelleimpreseacuradelcancelliere.Incasodi
violazioneditaliobblighi,siapplical'articolo162,commi
secondoeterzo.Quandorisultachel'attivitcompiutadal
debitoremanifestamenteinidoneaallapredisposizionedella
propostaedelpiano,iltribunale,anched'ufficio,sentitoil
debitoreeilcommissariogiudizialesenominato,abbreviail
terminefissatoconildecretodicuialsestocomma,primo periodo. Il
tribunale pu in ogni momento sentire i creditori.
Ladomandadicuialsestocommainammissibilequandoil debitore, nei due
anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensidelmedesimocommaallaqualenonabbiafattoseguito
l'ammissioneallaproceduradiconcordatopreventivoo l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermorestandoquantodisposto dall'articolo22, primocomma, quando
pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento
ilterminedicuialsestocommadelpresentearticolodi sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta
giorni.postoinessereunadellecondotteprevistedall'articolo173,
deveriferirneimmediatamentealtribunaleche,nelleformedel
procedimentodicuiall'articolo15everificatalasussistenza delle
condotte stesse, pu, con decreto, dichiarare improcedibile la
domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero,accertatiipresuppostidicuiagliarticoli1e5,
dichiarailfallimentodeldebitoreconcontestualesentenza reclamabile a
norma dell'articolo 18.
Dopoildepositodelricorsoefinoaldecretodicuiall'articolo
163ildebitorepucompieregliattiurgentidistraordinaria
amministrazionepreviaautorizzazionedeltribunale,ilquale
puassumeresommarieinformazionie deveacquisireil parere del
commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a
decorrere dallo stesso termine il debitore pu altres compiere
gliattidiordinariaamministrazione.Icreditiditerzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.Con il decreto che fissa
il termine di cui al sesto comma, primo
periodo,iltribunaledevedisporregliobblighiinformativi
periodici,ancherelativiallagestionefinanziariadell'impresae
all'attivit compiuta ai fini della predisposizione della proposta e
del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicit almeno
mensileesottolavigilanzadelcommissariogiudizialese nominato, sino
alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con
periodicitmensile,depositaunasituazionefinanziaria
dell'impresache,entroilgiornosuccessivo,pubblicatanel
registrodelleimpreseacuradelcancelliere.Incasodi
violazioneditaliobblighi,siapplical'articolo162,commi
secondoeterzo.Quandorisultachel'attivitcompiutadal
debitoremanifestamenteinidoneaallapredisposizionedella
propostaedelpiano,iltribunale,anched'ufficio,sentitoil
debitoreeilcommissariogiudizialesenominato,abbreviail
terminefissatoconildecretodicuialsestocomma,primo periodo. Il
tribunale pu in ogni momento sentire i creditori.
Ladomandadicuialsestocommainammissibilequandoil debitore, nei due
anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensidelmedesimocommaallaqualenonabbiafattoseguito
l'ammissioneallaproceduradiconcordatopreventivoo l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermorestandoquantodisposto dall'articolo22, primocomma, quando
pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento
ilterminedicuialsestocommadelpresentearticolodi sessanta giorni,
prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni. Art. 163. (Ammissione alla
procedura).Iltribunale,ovenonabbiaprovvedutoanormadell'art.162,
commiprimoesecondo,condecretononsoggettoareclamo, dichiara aperta
la procedura di concordato preventivo; ove siano
previstediverseclassidicreditori,iltribunaleprovvede
analogamentepreviavalutazionedellacorrettezzadeicriteridi
formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al
primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di
concordato; 2)ordinalaconvocazionedeicreditorinonoltretrentagiorni
dalladatadelprovvedimentoestabilisceiltermineperla comunicazione di
questo ai creditori; Art. 163. (Ammissione alla procedura e
proposte concorrenti16).
Iltribunale,ovenonabbiaprovvedutoanormadell'art.162,
commiprimoesecondo,condecretononsoggettoareclamo, dichiara aperta
la procedura di concordato preventivo; ove siano
previstediverseclassidicreditori,iltribunaleprovvede
analogamentepreviavalutazionedellacorrettezzadeicriteridi
formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al
primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di
concordato; 2)ordinalaconvocazionedeicreditorinonoltrecentoventi17
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori; 16 La rubrica stata cos
modificata dallart. 3, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Le
disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di
concordato
preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l.
83/2015. 8 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla
riforma 3)nominailcommissariogiudizialeosservateledisposizioni
degli articoli 28 e 29;
4)stabilisceilterminenonsuperioreaquindicigiornientroil quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
lasommaparial50percentodellespesechesipresumono
necessarieperl'interaprocedura,ovveroladiversaminor
somma,noninferioreal20percentoditalispese,chesia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato pu disporre che le somme riscosse vengano investite
secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.
Qualoranonsiaeseguitoildepositoprescritto,ilcommissario giudiziale
provvede a norma dell'art. 173, primo comma.
3)nominailcommissariogiudizialeosservateledisposizioni degli
articoli 28 e 29;
4)stabilisceilterminenonsuperioreaquindicigiornientroil quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
lasommaparial50percentodellespesechesipresumono
necessarieperl'interaprocedura,ovveroladiversaminor
somma,noninferioreal20percentoditalispese,chesia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato pu disporre che le somme riscosse vengano investite
secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.
Qualoranonsiaeseguitoildepositoprescritto,ilcommissario giudiziale
provvede a norma dell'art. 173, primo comma. Uno o pi creditori
che, anche per effetto di acquisti successivi
allapresentazionedella domanda di cui all'articolo 161,
rappresentanoalmenoildiecipercentodeicreditirisultantidalla
situazionepatrimonialedepositataaisensidell'articolo
161,secondocomma,letteraa),possonopresentareuna
propostaconcorrentediconcordatopreventivoeilrelativopianononoltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini delcomputo
della percentuale del dieci per cento, non si
consideranoicreditidellasocieta'checontrollalasocieta'
debitrice,dellesocieta'daquestacontrollateediquellesottoposteacomunecontrollo.La
relazione
dicuialcommaterzodell'articolo161puo'esserelimitataallafattibilita'del
pianopergliaspettiche nonsianogia'oggettodiverificada parte del
commissariogiudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne
siano.Le proposte
diconcordatoconcorrentisonoammissibilisenonrisultachelapropostadiconcordatodeldebitoreassicurailpagamento,ancorchdilazionato,dialmenoilquarantapercentodell'ammontaredeicreditichirografari.La
propostapuo'prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha
laforma di societa'perazioni o a responsabilit limitata,
puo'prevedereunaumentodi capitale della societa'
conesclusioneolimitazionedeldiritto
d'opzione.Icreditorichepresentanounapropostadiconcordatoconcorrentehannodirittodivotosullamedesimasolosecollocatiinuna
autonoma classe.Qualoralapropostaconcorrenteprevedadiverseclassidi
creditoriessa,primadiesserecomunicataaicreditoriaisensidelsecondocommadell'articolo171,
deveesseresottopostaalgiudiziodel tribunale che verifica la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.18 Art.
163-bis.(Offerte concorrenti).
Quandoilpianodiconcordatodicuiall'articolo161,secondocomma,letterae)comprendeunaoffertadapartedi
un soggetto gi individuato avente ad oggetto il trasferimento in
suofavoreeversouncorrispettivoindenarodell'aziendaodi uno o pi
ramid'aziendaodispecifici beni, il commissario
tenutoavalutare,motivandoleproprieconclusioni,la
congruitdell'offerta,tenutocontodeiterminiedellecondizionidellastessa,delcorrispettivoedelle
caratteristichedell'offerente.L'offertae il piano possono
prevederecheiltrasferimentoabbialuogoprimadell'omologazione.Nelcasoincuiilcommissarioritenga,alla
17 Al secondo la parola trenta stata sostituita con centoventi
dallart. 3, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui
allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo
introdotti successivamente allentrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo
periodo, d.l. 83/2015. 18 Gli ultimi quattro commi sono stati
aggiunti dallart. 3, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Le
disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015. 9 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo
successivo alla riforma
lucedimanifestazionidiinteressecomunquepervenute,del
valoredell'aziendaodelbene,chel'offertacontemplatadalpianopossanoncorrisponderealmigliorinteressedei
creditori,chiedealtribunale,conistanzamotivata,diaprire
unprocedimentocompetitivo.L'offertaeilpianopossonoprevederecheiltrasferimentoabbialuogoprima
dell'omologazione.Il tribunale, sentito il
commissario,decidesull'istanzaovvero
disponed'ufficiol'aperturadiunprocedimentocompetitivo,tenutocontodelvaloredell'aziendaodelbene,nonche'dellaprobabilitdiconseguireunamiglioresoddisfazionedeicreditori.Ildecretochedisponel'aperturadelprocedimentocompetitivostabiliscelemodalitdipresentazionediofferte
irrevocabili, prevedendo che ne sia
assicuratainognicasolacomparabilita',irequisitidipartecipazionedegliofferenti,le
formeeitempidiaccessoalleinformazionirilevanti,gli
eventualilimitialloroutilizzoelemodalitconcuiil
commissariodevefornirleacolorochenefannorichiesta,ladatadell'udienzaperl'esamedelleofferte,lemodalitdi
svolgimentodellaproceduracompetitiva,legaranzieche
devonoessereprestatedagliofferentieleformedipubblicitdeldecreto.L'offertadicuialprimocommadivieneirrevocabiledalmomentoincuivienemodificatal'offertainconformitaquantoprevistodaldecretodicuialpresente
commaevieneprestatalagaranziastabilitaconilmedesimodecreto.Leofferte,dapresentarsiinforma
segreta, non sono efficacisenonconformia quanto previsto dal
decreto e, inognicaso,quandosottopostea
condizione.Leoffertesonoresepubblicheall'udienzafissataperl'esamedellestesse,allapresenzadegliofferentiedi
qualunqueinteressato.Sesonostatepresentatepiu'offertemigliorative,il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara
puavereluogoallastessaudienzaoadun'udienza
immediatamentesuccessivaedeveconcludersiprima dell'adunanza dei
creditori, anche quando ilpiano
prevedechelavenditaol'aggiudicazioneabbialuogodopo
l'omologazione.Inognicaso,conlavenditaoconl'aggiudicazione,
seprecedente,asoggettodiversodacoluichehapresentatol'offertadicuialprimocomma,quest'ultimoliberatodalleobbligazionieventualmente
assunteneiconfrontideldebitoreeinsuofavoreil commissario dispone il
rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione
dell'offerta entroillimitemassimo del tre per cento del prezzo in
essa indicato.Il debitore deve modificare la proposta e il piano di
concordato in conformit all'esito della
gara.Ladisciplinadelpresentearticolosiapplica, in quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzareaisensidell'articolo
161,settimocomma,nonchall'affittodiaziendaodiunoopi rami di
azienda.19 Art. 165. (Commissario giudiziale).Il commissario
giudiziale , per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,
pubblico ufficiale.
Siapplicanoalcommissariogiudizialegliarticoli36,37,38e 39. Art.
165. (Commissario giudiziale). Il commissario giudiziale , per
quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico
ufficiale. Siapplicanoalcommissariogiudizialegliarticoli36,37,38e
39. Ilcommissariogiudizialefornisceaicreditorichenefanno richiesta,
valutata la congruit dellarichiesta medesima e previa assunzione di
opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni
utiliperlapresentazionediproposteconcorrenti,sullabase
dellescritturecontabiliefiscaliobbligatoriedeldebitore, 19 Articolo
aggiunto dallart. 2, co. 1, del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale
articolo si applicano ai procedimenti di concordato preventivo
introdotti successivamente allentrata in vigore del presente
decreto ex art. 25, co. 1, del d.l.83/15 10 Testo vigente prima del
d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma
nonchognialtrainformazionerilevanteinsuopossesso.In
ognicasosiapplicaildivietodicuiallarticolo124,comma primo, ultimo
periodo. Ladisciplinadicuialcommaprecedentesiapplicaanchein caso di
richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni
utiliperlapresentazionediofferteaisensidell'articolo163-bis.20 Art.
169-bis. (Contratti in corso di esecuzione). Ildebitore nelricorso
dicuiall'articolo161puchiedereche il Tribunale o, dopo il decreto
di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai
contratti in corso di esecuzione alla
datadellapresentazionedelricorso.Surichiestadeldebitore
puessereautorizzatalasospensionedelcontrattopernonpi di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta.
Intalicasi,ilcontraentehadirittoadunindennizzo
equivalentealrisarcimentodeldannoconseguentealmancato
adempimento.Talecreditosoddisfattocomecreditoanteriore al
concordato. Loscioglimentodelcontrattononsiestendeallaclausola
compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo
articolo non si applicano ai rapporti di
lavorosubordinatononchaicontrattidicuiagliarticoli72, ottavo comma,
72-ter e 80, primo comma. Art. 169-bis. (Contratti pendenti21).
Ildebitoreconilricorsodicuiall'articolo161o successivamente pu
chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto
diammissione,ilgiudicedelegatocondecretomotivatosentito
laltrocontraenteassunte,oveoccorra,sommarieinformazioni lo
autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla
datadellapresentazionedelricorso.Surichiestadeldebitore
puessereautorizzatalasospensionedelcontrattopernonpi di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o
lasospensionedelcontrattohannoeffettodallacomunicazione del
provvedimento autorizzativo allaltro contraente.22
Intalicasi,ilcontraentehadirittoadunindennizzo
equivalentealrisarcimentodeldannoconseguentealmancato
adempimento.Talecreditosoddisfattocomecreditoanteriore
alconcordatofermarestandolaprededuzionedelcredito
conseguenteadeventualiprestazionieseguitelegalmenteein
conformitagliaccordioagliusinegoziali,dopola pubblicazione della
domanda ai sensi dellarticolo 16123.
Loscioglimentodelcontrattononsiestendeallaclausola compromissoria
in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano ai rapporti di
lavorosubordinatononchaicontrattidicuiagliarticoli72, ottavo comma,
72-ter e 80, primo comma. Incaso discioglimentodelcontratto
dilocazionefinanziaria, il
concedentehadirittoallarestituzionedelbeneedtenutoa versare al
debitore leventuale differenza fra la maggiore somma
ricavatadallavenditaodaaltracollocazionedelbenestesso
avvenuteavaloridimercatorispettoalcreditoresiduoinlinea
capitale.Lasommaversataaldebitoreanormadelperiodo precedente
acquisita alla procedura.Il concedente ha diritto di
farvalereversoildebitoreuncreditodeterminatonella
differenzatrailcreditovantatoalladatadeldepositodella
domandaequantoricavatodallanuovaallocazionedelbene. Tale credito
soddisfatto come credito anteriore al concordato.24 20 Gli ultimi
due commi sono stati aggiunti dallart. 3, co. 2, del d.l. 83/15. Le
disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di
concordato
preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l.
83/2015. 21 La rubrica stata cos sostituita dallart. 8, co. 1,
lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si
applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co.
8, d.l. 83/15. 22 Il primo comma stato cos sostituito dallart. 8,
co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8
si applicano alle istanze di scioglimento depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15 23 Il secondo comma stato cos
modificato dallart. 8, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Le
disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze di
scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15 24
Lultimo comma stato aggiunto dallart. 8, co. 1, lett. d), del d.l.
83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15. 11 Testo
vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art.
172. (Operazioni e relazione del commissario).
Ilcommissariogiudizialeredigel'inventariodelpatrimoniodel
debitoreeunarelazioneparticolareggiatasullecausedel
dissesto,sullacondottadeldebitore,sullepropostedi
concordatoesullegaranzieofferteaicreditori,eladepositain
cancelleriaalmenodiecigiorniprimadell'adunanzadei
creditori.Nellostessoterminelacomunicaamezzoposta elettronica
certificata a norma dell'articolo 171, secondo
comma.Surichiestadelcommissarioilgiudicepunominareuno stimatore che
lo assista nella valutazione dei beni. Art. 172. (Operazioni e
relazione del commissario).
Ilcommissariogiudizialeredigel'inventariodelpatrimoniodel
debitoreeunarelazioneparticolareggiatasullecausedel
dissesto,sullacondottadeldebitore,sullepropostedi
concordatoesullegaranzieofferteaicreditori,eladepositain
cancelleriaalmenoquarantacinque25giorniprimadell'adunanza
deicreditori.Nellostessoterminelacomunicaamezzoposta elettronica
certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.
Qualoranelterminedicuialquartocommadell'articolo163 siano
depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale
riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare
incancelleriaecomunicareaicreditori,conlemodalitdicui
allarticolo171,secondocomma,almenodiecigiorniprima delladunanza dei
creditori. La relazione integrativa contiene, di
regola,unaparticolareggiatacomparazionetratutteleproposte
depositate.Lepropostediconcordato,ivicompresaquella
presentatadaldebitore,possonoesseremodificatefinoa quindici giorni
prima dell'adunanza dei creditori.
Analogarelazioneintegrativavieneredattaqualoraemergano
informazionicheicreditoridevonoconoscereaifini dell'espressione del
voto.26 Surichiestadelcommissarioilgiudicepunominareuno stimatore
che lo assista nella valutazione dei beni. Art. 175. (Discussione
della proposta di concordato).
Nell'adunanzadeicreditoriilcommissariogiudizialeillustrala sua
relazione e le proposte definitive del debitore.
Lapropostadiconcordatononpupiesseremodificatadopo l'inizio delle
operazioni di voto. Ciascun creditore pu esporre le ragioni per le
quali non ritiene
ammissibileoaccettabilelapropostadiconcordatoesollevare
contestazioni sui crediti concorrenti.
Ildebitorehafacoltdirispondereecontestareasuavoltai
crediti,ehaildoveredifornirealgiudicegliopportuni chiarimenti. Art.
175. (Discussione della proposta di concordato).
Nell'adunanzadeicreditoriilcommissariogiudizialeillustrala
suarelazioneelepropostedefinitivedeldebitoreequelle eventualmente
presentate dai creditori ai sensi dellarticolo 163, comma quarto.27
Lapropostadiconcordatononpupiesseremodificatadopo l'inizio delle
operazioni di voto.28 Ciascun creditore pu esporre le ragioni per
le quali non ritiene
ammissibilioconvenientilepropostediconcordatoesollevare
contestazionisuicrediticoncorrenti.Ildebitorepuesporrele
ragioniperlequalinonritieneammissibiliofattibilile eventuali
proposte concorrenti.29
Ildebitorehafacoltdirispondereecontestareasuavoltai
crediti,ehaildoveredifornirealgiudicegliopportuni chiarimenti.
Sonosottoposteallavotazionedeicreditoritutteleproposte
presentatedaldebitoreedaicreditori,seguendo,perqueste ultime,
lordine temporale del loro deposito.30 25 Al primo comma il termine
dieci stato sostituito con quarantacinque dallart. 3, co. 3, lett.
a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano
ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente
allentrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015
26Commiaggiuntidallart.3,co.2,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidiconcordatopreventivo
introdotti successivamente allentrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo
periodo, d.l. 83/2015.
27Ilprimocommastatocosmodificatodallart.3,co.4,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015.
28Ilsecondocommastatosoppressodallart.3,co.4,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015.
29Ilterzocommastatocossostituitodallart.3,co.4,lett.c),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015. 30 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 3,
co. 4, lett. d), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3
si applicano ai procedimenti di concordato
preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l.
83/2015. 12 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo
alla riforma Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del
concordato). Ilconcordatoapprovatodaicreditoricherappresentanola
maggioranzadeicreditiammessialvoto.Ovesianopreviste
diverseclassidicreditori,ilconcordatoapprovatosetale maggioranza si
verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Icreditorimunitidiprivilegio,pegnooipoteca,ancorchla
garanziasiacontestata,deiqualilapropostadiconcordato
prevedel'integralepagamento,non hannodirittoalvotosenon rinunciano
in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
oinparteallaprelazione,perlapartedelcreditononcoperta
dallagaranziasonoequiparatiaicreditorichirografari;la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
Icreditorimunitididirittodiprelazionedicuilapropostadi
concordatoprevede,aisensidell'articolo160,lasoddisfazione non
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del
credito. Sonoesclusidalvotoedalcomputodellemaggioranzeil coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionarioaggiudicatarideilorocreditidamenodiunanno prima della
proposta di concordato. Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione
del concordato).
Ilconcordatoapprovatodaicreditoricherappresentanola
maggioranzadeicreditiammessialvoto.Ovesianopreviste
diverseclassidicreditori,ilconcordatoapprovatosetale
maggioranzasiverificainoltrenelmaggiornumerodiclassi.
Quandosonopostealvotopipropostediconcordatoaisensi
dell'articolo175,quintocomma,siconsideraapprovatala
propostachehaconseguitolamaggioranzapielevatadei
creditiammessialvoto;incasodiparit,prevalequelladel
debitoreo,incasodiparitfrapropostedicreditori,quella presentata per
prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti
postealvotosiastataapprovataconlemaggioranzedicuial
primoesecondoperiododelpresentecomma,ilgiudice delegato, con
decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al
quarto comma dellarticolo 178, rimette al voto la sola
propostachehaconseguitolamaggioranzarelativadeicrediti
ammessialvoto,fissandoiltermineperlacomunicazioneai
creditorieiltermineapartiredalqualeicreditori,neiventi
giornisuccessivi,possonofarpervenireilpropriodissensocon
lemodalitprevistedalpredettoarticolo.Inognicasosi applicano il
primo e secondo periodo del presente comma.31
Icreditorimunitidiprivilegio,pegnooipoteca,ancorchla
garanziasiacontestata,deiqualilapropostadiconcordato
prevedel'integralepagamento,non hannodirittoalvotosenon rinunciano
in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
oinparteallaprelazione,perlapartedelcreditononcoperta
dallagaranziasonoequiparatiaicreditorichirografari;la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
Icreditorimunitididirittodiprelazionedicuilapropostadi
concordatoprevede,aisensidell'articolo160,lasoddisfazione non
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del
credito. Sonoesclusidalvotoedalcomputodellemaggioranzeil coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado,
lasocietchecontrollalasocietdebitrice,lesociet daquesta
controllateequellesottoposteacomunecontrollo,nonchi
cessionarioaggiudicatarideilorocreditidamenodiunanno prima della
proposta di concordato.32 Art. 182 (Provvedimenti in caso di
cessione di
beni).Seilconcordatoconsistenellacessionedeibenienondisponediversamente,iltribunalenominanellasentenzadi
omologazioneunoopiliquidatorieuncomitatoditreocinquecreditoriper
assistere alla liquidazione edeterminalealtremodalitdella
liquidazione. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Siapplicanoalcomitatodeicreditorigliarticoli40e41in
quantocompatibili.Allasostituzionedeimembridelcomitato provvede in
ogni caso il tribunale.
Levenditediaziendeeramidiaziende,beniimmobiliealtri Art. 182
(Cessioni).33
Seilconcordatoconsistenellacessionedeibenienondisponediversamente,iltribunalenominanellasentenzadi
omologazioneunoopiliquidatorieuncomitatoditreocinquecreditoriper
assistere alla liquidazione
edeterminalealtremodalitdellaliquidazione.Intalcaso,iltribunaledisponecheilliquidatoreeffettuilapubblicitprevista
dall'articolo 490, primo comma,delcodicedi procedura civile e fissa
il termine entro cui la stessadeveessere eseguita34. Si applicano
ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto
compatibili. Siapplicanoalcomitatodeicreditorigliarticoli40e41in
31Ilprimocommastatocosmodificatodallart.3,co.5,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015.
32Ilquartocommastatocosmodificatodallart.3,co.5,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015. 33 La rubrica stata cos sostituita dallart.
2, co. 2, lett. a), del d.l. 83/15. 34 Il primo comma stato cos
sostituito dallart. 2, co. 2, lett. b), del d.l. 83/15. Le
disposizioni di tale articolo si applicano decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche
previste dallart. 161-quater delle disposizioni per lattuazione del
codice di procedura civile ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 13
Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma
beniiscrittiinpubbliciregistri,nonchlecessionidiattivite passivit
dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco
devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano
gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.
Siapplical'articolo33,quintocomma,primo,secondoeterzo periodo,
sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con
periodicitsemestraledallanomina.Quest'ultimocomunicaa
mezzodipostaelettronicacertificataaltracopiadelrapportoal
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma.
quantocompatibili.Allasostituzionedeimembridelcomitato provvede in
ogni caso il tribunale.
Levenditediaziendeeramidiaziende,beniimmobiliealtri
beniiscrittiinpubbliciregistri,nonchlecessionidiattivite passivit
dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco
devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Allevendite,allecessionieaitrasferimentilegalmentepostiin
esseredopoildepositodelladomandadiconcordatooin esecuzione di
questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in
quantocompatibili.Lacancellazionedelleiscrizionirelativeai diritti
di prelazione, nonch delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati
suordinedelgiudice,salvodiversadisposizionecontenutanel decreto di
omologazione per gli atti a questa successivi.35
Siapplical'articolo33,quintocomma,primo,secondoeterzo periodo,
sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con
periodicitsemestraledallanomina.Quest'ultimocomunicaa
mezzodipostaelettronicacertificataaltracopiadelrapportoal
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma. Art.
182-quinquies.(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuit
aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione dei
debiti).Ildebitorechepresenta,ancheaisensidellarticolo161sesto
comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una
domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione
deidebitiaisensidellarticolo182-bis,primocomma,ouna proposta di
accordo ai sensi dellarticolo 182-bis, sesto comma,
puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedel
casosommarieinformazioni,acontrarrefinanziamenti,
prededucibiliaisensidellart.111,seunprofessionista designato dal
debitore in possesso dei requisiti di cui allarticolo 67, terzo
comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno
finanziariodellimpresasinoallomologazione,attestachetali
finanziamentisonofunzionaliallamiglioresoddisfazionedei
creditori.Lautorizzazionedicuialprimocommapuriguardareanche
finanziamentiindividuatisoltantopertipologiaedentit,enon ancora
oggetto di
trattative.Iltribunalepuautorizzareildebitoreaconcederepegnoo
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Ildebitorechepresentadomandadiammissionealconcordato
preventivoconcontinuitaziendale,ancheaisensidell'articolo161sestocomma,puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedelcasosommarieinformazioni,
a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un
professionistainpossesso dei requisiti
dicuiall'articolo67,terzocomma,letterad),attestachetaliprestazionisonoessenzialiperlaprosecuzionedellaattivitdiimpresae
funzionaliadassicurarelamiglioresoddisfazionedei
creditori.L'attestazionedelprofessionistanonnecessariaper pagamenti
effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove
risorsefinanziariechevenganoapportatealdebitoresenza
obbligodirestituzioneoconobbligodirestituzionepostergato alla
soddisfazione dei
creditori.Ildebitorechepresentaunadomandadiomologazionediunaccordodiristrutturazionedeidebitiaisensidell'articolo182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensidell'articolo182-bis,
sesto comma, pu chiedere al tribunaledi Art.
182-quinquies.(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuit
aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione dei
debiti).Ildebitorechepresenta,ancheaisensidellarticolo161sesto
comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una
domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione
deidebitiaisensidellarticolo182-bis,primocomma,ouna proposta di
accordo ai sensi dellarticolo 182-bis, sesto comma,
puchiederealtribunalediessereautorizzatoancheprimadel
depositodelladocumentazionedicuiall'articolo161,commi
secondoeterzo,assuntesedelcasosommarieinformazioni,a
contrarrefinanziamenti,prededucibiliaisensidellart.111,se un
professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti
dicuiallarticolo67,terzocomma,letterad),verificatoil
complessivofabbisognofinanziariodellimpresasino
allomologazione,attestachetalifinanziamentisonofunzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.36
Lautorizzazionedicuialprimocommapuriguardareanche
finanziamentiindividuatisoltantopertipologiaedentit,enon ancora
oggetto di trattative.
Ildebitorechepresentaunadomandadiammissionealconcordatopreventivoai
sensi dell'articolo 161, sesto comma,
ancheinassenzadelpianodicuiall'articolo161,secondo
comma,letterae),ounadomandadiomologazionediun accordo di
ristrutturazione deidebitiaisensi dell'articolo
182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensi dell'articolo
182-bis, sesto comma, pu chiedere altribunale di essere autorizzato
in viad'urgenzaacontrarrefinanziamenti,
prededucibiliaisensidell'articolo111,funzionaliaurgenti
necessitrelativeall'eserciziodell'attivitaziendalefinoalla scadenza
del termine fissato daltribunaleaisensidell'articolo
161,sestocomma,oall'udienzadiomologazionedicuiall'articolo182-bis,quartocomma,oallascadenzadel
terminedicui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso
devespecificareladestinazionedeifinanziamenti,cheil debitore non
ingradodi reperire altrimenti tali finanziamenti
eche,inassenzaditalifinanziamenti,deriverebbeun
pregiudizioimminenteedirreparabileall'azienda.Iltribunale,
assuntesommarieinformazionisulpianoesullapropostain 35Il quinto
comma stato cos sostituito dallart. 2, co. 2, lett. c), del d.l.
83/15. La disposizione di tale articolosi applica anche ai
fallimenti ed ai procedimenti di concordato preventivo pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 36 Il primo
comma stato cos modificato dallart. 1, co. 1, lett. a), del d.l.
83/15. 14 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla
riforma essereautorizzato,in presenza dei presupposti di cui al
quartocomma,apagarecrediti anche anteriori per prestazioni di beni
oservizi.Intalcasoi pagamenti effettuati non sono soggetti
all'azione revocatoria dicui all'articolo 67.
corsodielaborazione,sentitoilcommissariogiudizialese
nominato,e,sedelcaso,sentitisenzaformalitiprincipali
creditori,decideincameradiconsigliocondecreto motivato,entrodieci
giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.Larichiestapu
avereadoggetto anche il
mantenimentodilineedicreditoautoliquidantiinesserealmomento del
deposito della domanda.37
Iltribunalepuautorizzareildebitoreaconcederepegnoo
ipotecaoacederecreditiagaranziadeimedesimi finanziamenti.38
Ildebitorechepresentadomandadiammissionealconcordato
preventivoconcontinuitaziendale,ancheaisensidell'articolo161sestocomma,puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedelcasosommarieinformazioni,
a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un
professionistainpossesso dei requisiti
dicuiall'articolo67,terzocomma,letterad),attestachetaliprestazionisonoessenzialiperlaprosecuzionedellaattivitdiimpresae
funzionaliadassicurarelamiglioresoddisfazionedei
creditori.L'attestazionedelprofessionistanonnecessariaper pagamenti
effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove
risorsefinanziariechevenganoapportatealdebitoresenza
obbligodirestituzioneoconobbligodirestituzionepostergato alla
soddisfazione dei
creditori.Ildebitorechepresentaunadomandadiomologazionediunaccordodiristrutturazionedeidebitiaisensidell'articolo182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensidell'articolo182-bis,
sesto comma, pu chiedere al tribunalediessereautorizzato,in
presenza dei presupposti di cui al quartocomma,apagarecrediti anche
anteriori per prestazioni di beni oservizi.Intalcasoi pagamenti
effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria dicui
all'articolo 67. Art. 182-septies.
(Accordodiristrutturazioneconintermediarifinanziariee convenzione
di moratoria). Quandoun'impresahadebitiversobancheeintermediari
finanziariinmisuranoninferioreallameta'dell'indebitamentocomplessivo,ladisciplinadicui
all'articolo 182-bis, in deroga
agliarticoli1372e1411delcodicecivile,e'integratadalle
disposizionicontenuteneicommisecondo,terzoequarto.
Restanofermiidirittideicreditoridiversidabanchee intermediari
finanziari.L'accordodiristrutturazionedeidebitidicuiall'articolo
182-bispuo'individuareunaopiu'categorietraicreditoridicui al primo
commache abbiano fra loro posizione giuridicaeinteressi economici
omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
ditalearticolo,ildebitorepuo'chiederechegli effetti dell'accordo
vengano estesiancheaicreditorinonaderentiche appartengano alla
medesima categoria, quando tutti
icreditoridellacategoriasianostatiinformatidell'avviodelle
trattativeesianostatimessiincondizionediparteciparviin
buonafedeeicreditidellebancheedegliintermediari
finanziariaderentirappresentino il settantacinque per cento dei
crediti della categoria. Una bancao un intermediario finanziario
puo'esseretitolaredicreditiinseritiinpiu'diunacategoria.I
creditoriaiqualiildebitorechiededestendereglieffettidell'accordo
sono considerati aderenti all'accordo ai fini del
raggiungimentodellasogliadelsessantapercentodicuial primo comma
dell'articolo 182-bis.Ai fini di
cuialprecedentecommanonsitienecontodelle
ipotechegiudizialiiscrittedallebancheodagliintermediari 37 Comma
aggiunto dallart. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. 38 Il terzo
comma stato cos modificato dallart. 1, co. 1, lett. c), del d.l.
83/15. 15 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla
riforma finanziarineinovantagiornicheprecedonoladatadipubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese.Il debitore, oltre
agliadempimentipubblicitarigia'previsti,
devenotificareilricorsoeladocumentazionedicuialprimocommadell'articolo182-bisallebancheeagliintermediarifinanziariaiqualichiedediestendereglieffettidell'accordo.Percostoroiltermineperproporrel'opposizionedicuialquartocommadelmedesimoarticolodecorredalladatadella
notificazionedelricorso.Iltribunaleprocedeall'omologazioneprevioaccertamentocheletrattativesisianosvolteinbuonafedeechelebancheegli
intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estenderegli
effetti
dell'accordo:a)abbianoposizionegiuridicaeinteressieconomiciomogenei
rispetto aquellidellebancheedegliintermediarifinanziari
aderenti;b)abbianoricevutocompleteedaggiornateinformazionisullasituazionepatrimoniale,economicaefinanziariadel
debitorenonche'sull'accordoesuisuoieffetti,esianostati messi in
condizione di partecipare alle trattative;c) possano risultare
soddisfatti, in base all'accordo, inmisura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente
praticabili.Quandofral'impresadebitriceeunaopiu'bancheointermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinarein
via provvisoria gli effettidellacrisiattraversounamoratoria
temporaneadeicreditineiconfrontidiunaopiu'bancheointermediarifinanziariesiaraggiuntalamaggioranzadicuial
secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, produce effetti anche
neiconfrontidellebancheedegliintermediarifinanziarinon aderenti se
questi siano statiinformati dell'avvio delle trattative
esianostatimessiincondizionediparteciparviinbuona
fede,eunprofessionistainpossessodeirequisitidicui
all'articolo67,terzocomma,letterad),attestil'omogeneita'
dellaposizionegiuridicaedegliinteressieconomicifrai creditori
interessati dalla
moratoria.Nelcasoprevistodalcommaprecedente,lebanchee
gliintermediarifinanziarinonaderentiallaconvenzione
possonoproporreopposizioneentrotrentagiornidallacomunicazionedellaconvenzionestipulata,accompagnatadallarelazionedelprofessionistaaisensidell'articolo67,
terzocomma,letterad).Lacomunicazionedeveessereeffettuata,alternativamente,mediante
lettera raccomandata o
postaelettronicacertificata.Conl'opposizione,labancao
l'intermediariofinanziariopuo'chiederechelaconvenzionenonproducaeffettineisuoiconfronti.Iltribunale,con
decretomotivato, decide sulle opposizioni, verificando la
sussistenzadellecondizionidicuialcommaquarto,terzo periodo. Nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del
tribunale e' reclamabile alla corte di appello, aisensi
dell'articolo
183.Innessuncaso,pereffettodegliaccordieconvenzionidicuiaicommiprecedenti,aicreditorinonaderentipuo'essereimpostal'esecuzionedinuoveprestazioni,laconcessionedi
affidamenti,ilmantenimentodellapossibilita'diutilizzare
affidamentiesistentiol'erogazionedinuovifinanziamenti.Aglieffettidelpresentearticolonone'consideratanuova
prestazione laprosecuzionedella concessione del godimento di beni
oggetto di contrattidilocazione finanziaria gia' stipulati.39 39
Articolo aggiunto dallart. 9, co. 1, del d.l. 83/15. 16 Testo
vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art.
185. (Esecuzione del concordato).
Dopol'omologazionedelconcordato,ilcommissariogiudiziale
nesorveglial'adempimento,secondolemodalitstabilitenella
sentenzadiomologazione.Eglideveriferirealgiudiceogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il
secondo comma dell'art. 136. Art. 185. (Esecuzione del concordato).
Dopol'omologazionedelconcordato,ilcommissariogiudiziale
nesorveglial'adempimento,secondolemodalitstabilitenella
sentenzadiomologazione.Eglideveriferirealgiudiceogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il
secondo comma dell'art. 136.
Ildebitoretenutoacompiereogniattonecessarioadare
esecuzioneallapropostadiconcordatopresentatadaunoopi creditori,
qualora sia stata approvata e omologata.
Nelcasoincuiilcommissariogiudizialerilevicheildebitore
nonstaprovvedendoalcompimentodegliattinecessariadare
esecuzioneallasuddettapropostaonestaritardandoil
compimento,devesenzaindugioriferirnealtribunale.Il
tribunale,sentitoildebitore,puattribuirealcommissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Ilsoggettochehapresentatolapropostadiconcordato approvata e
omologata dai creditori pu denunziare al tribunale i
ritardioleomissionidapartedeldebitore,mediantericorsoal
tribunalenotificatoaldebitoree alcommissariogiudiziale,con
ilqualepuchiederealtribunalediattribuirealcommissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermorestandoildispostodell'articolo173,iltribunale,sentiti
incameradiconsiglioildebitoreeilcommissariogiudiziale,
purevocarelorganoamministrativo,sesitrattadisociet,e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del
suoincaricoeattribuendogliilpoteredicompiereogniatto necessario a
dareesecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso,
qualoratalepropostaprevedaunaumentodelcapitalesociale
deldebitore,laconvocazionedellassembleastraordinariadei
sociaventeadoggettoladeliberaditaleaumentodicapitalee
leserciziodelvotonellastessa.Quandostatonominatoil
liquidatoreanormadellarticolo182,icompitidi amministratore
giudiziario possono essere a lui attribuiti.40 Art. 236.
(Concordato
preventivo).punitoconlareclusionedaunoacinqueannil'imprenditore,
che,alsoloscopodiessereammessoallaproceduradi
concordatopreventivo,siasiattribuitoattivitinesistenti,
ovvero,perinfluiresullaformazionedellemaggioranze,abbia simulato
crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato
preventivo si applicano:
1)ledisposizionidegliartt.223e224agliamministratori, direttori
generali, sindaci e liquidatori di societ; 2) la disposizione
dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3)ledisposizionidegliartt.228e229alcommissariodel concordato
preventivo;4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Art. 236. (Concordatopreventivoeaccordodiristrutturazionecon
intermediari finanziari e convenzione di moratoria).41
punitoconlareclusionedaunoacinqueannil'imprenditore,
che,alsoloscopodiessereammessoallaproceduradi
concordatopreventivoodiottenerelomologazionediun
accordodiristrutturazioneconintermediarifinanziarioil
consensodegliintermediarifinanziariallasottoscrizionedella
convenzionedimoratoria,siasiattribuitoattivitinesistenti,
ovvero,perinfluiresullaformazionedellemaggioranze,abbia simulato
crediti in tutto o in parte inesistenti.42 Nel caso di concordato
preventivo si applicano:
1)ledisposizionidegliartt.223e224agliamministratori, direttori
generali, sindaci e liquidatori di societ; 2) la disposizione
dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3)ledisposizionidegliartt.228e229alcommissariodel concordato
preventivo;
40Gliultimiquattrocommisonostatiaggiuntidallart.3,co.6,deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi
concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo
periodo, d.l. 83/2015. 41 La rubrica stata cos sostituita dallart.
10, co. 1, lett. a), n. 1, del d.l. 83/15. 42 Il primo comma stato
cos modificato dallart. 10, co. 1, lett. a), n. 2, del d.l. 83/15.
17 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Nelcasodiaccordodiristrutturazioneconintermediari
finanziariodiconvenzionedimoratoria,siapplicanole disposizioni
previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).43 Art. 236-bis.
(Falso in attestazioni e relazioni).
Ilprofessionistachenellerelazionioattestazionidicuiagli articoli
67, terzo comma, letterad), 161, terzo comma, 182-bis,
182-quinquiese186-bisesponeinformazionifalseovvero
omettediriferireinformazionirilevanti,punitoconla
reclusionedadueacinqueannieconlamultada50.000a 100.000 euro. Se il
fatto commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per s o
per altri, la pena aumentata.
Sedalfattoconsegueundannopericreditorilapena aumentata fino alla
met. Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni).
Ilprofessionistachenellerelazionioattestazionidicuiagli articoli
67, terzo comma, letterad), 161, terzo comma, 182-bis,
182-quinquies,182-septiese186-bisesponeinformazionifalse
ovveroomettediriferireinformazionirilevanti, punitoconla
reclusionedadueacinqueannieconlamultada50.000a 100.000 euro.44 Se
il fatto commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per s
o per altri, la pena aumentata.
Sedalfattoconsegueundannopericreditorilapena aumentata fino alla
met. 43 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 10, co. 1, lett. a),
n. 3, del d.l. 83/15. 44 Il primo comma stato cos modificato
dallart. 10, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. 18 MODIFICHE AL
CODICE CIVILE Testo vigente prima del 83/2015 Testo successivo alla
riforma
Sezione I-bis45
Dell'espropriazionedibenioggettodivincolidiindisponibilita'o di
alienazioni a titolo gratuito
Art.2929-bis(Espropriazionedibenioggettodivincolidi
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito).
Ilcreditorechesiapregiudicatodaunattodeldebitore,dicostituzionedivincolodiindisponibilita'odialienazione,che
ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici
registri,compiutoatitologratuitosuccessivamentealsorgeredelcredito,puo'procedere,munitodititoloesecutivo,a
esecuzioneforzata,ancorche'nonabbiapreventivamente
ottenutosentenzadichiarativadiinefficacia,setrascriveil
pignoramento nel termine di un anno dalladataincui l'atto e'
statotrascritto.Ladisposizionedicuialpresentecommasi applica anche
al creditore anterioreche,entrounannodalla
trascrizionedell'attopregiudizievole,intervienenell'esecuzione da
altri promossa.Quandoilpregiudizioderivadaunattodialienazione,il
creditorepromuovel'azioneesecutivanelleforme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario.Il debitore, il terzo assoggettato a
espropriazioneeognialtro
interessatoallaconservazionedelvincolopossonoproporreleopposizioniall'esecuzionedicuialtitoloVdellibroIIIdelcodicediproceduracivilequandocontestanolasussistenzadeipresuppostidicuialprimocomma,nonche'la
conoscenzadapartedeldebitoredelpregiudiziochel'attoarrecavaalleragionidel
creditore. 45 Sezione cos inserita dallart. 12 co. 1 del d.l.
83/15. La disposizione di cui allart. 2929 bis c.c. si applica
esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co.
6, d.l. 83/15. 19 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Testo
vigente prima del 83/2015Testo successivo alla riforma Art.
480.(Forma del
precetto).Ilprecettoconsistenell'intimazionediadempierel'obbligo
risultantedaltitoloesecutivoentrounterminenonminoredi
diecigiorni,salval'autorizzazionedicuiall'articolo 482,con
l'avvertimentoche,inmancanza,siprocederaesecuzione
forzata.Ilprecettodevecontenereapenadinullitl'indicazionedelle
parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa
e' fattaseparatamente,olatrascrizioneintegraledeltitolostesso,
quandoe'richiestadallalegge.Inquest'ultimocasol'ufficiale
giudiziario,primadellarelazionedinotificazione,deve
certificarediavereriscontratochelatrascrizionecorrisponde
esattamente al titolo originale.Il precetto deve inoltre contenere
la dichiarazione di residenza o
l'elezionedidomiciliodellaparteistantenelcomuneincuiha
sedeilgiudicecompetenteperl'esecuzione.Inmancanzale
opposizionialprecettosipropongonodavantialgiudicedel luogo in cui
e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria del giudice
stesso.Ilprecettodeveesseresottoscrittoanormadell'articolo125e
notificatoallapartepersonalmenteanormadegliarticoli137e seguenti.
Art. 480.(Forma del
precetto).Ilprecettoconsistenell'intimazionediadempierel'obbligo
risultantedaltitoloesecutivoentrounterminenonminoredi
diecigiorni,salval'autorizzazionedicuiall'articolo 482,con
l'avvertimentoche,inmancanza,siprocederaesecuzione
forzata.Ilprecettodevecontenereapenadinullitl'indicazionedelle
parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa
e' fattaseparatamente,olatrascrizioneintegraledeltitolostesso,
quandoe'richiestadallalegge.Inquest'ultimocasol'ufficiale
giudiziario,primadellarelazionedinotificazione,deve
certificarediavereriscontratochelatrascrizionecorrisponde
esattamente al titolo originale. Il precetto deve altres contenere
lavvertimento che il debitore pu, con lausilio di un organismo
dicomposizionedellacrisiodiunprofessionistanominatodal
giudice,porrerimedioallasituazionedisovraindebitamento
concludendoconicreditoriunaccordodicomposizionedella crisi o
proponendo agli stessi un piano del consumatore46. Il precetto deve
inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezionedidomiciliodellaparteistantenelcomuneincuiha
sedeilgiudicecompetenteperl'esecuzione.Inmancanzale
opposizionialprecettosipropongonodavantialgiudicedel luogo in cui
e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria del giudice
stesso.Ilprecettodeveesseresottoscrittoanormadell'articolo125e
notificatoallapartepersonalmenteanormadegliarticoli137e seguenti.
Art. 490.(Pubblicit degli
avvisi).Quandolaleggedisponechediunattoesecutivosiadata
pubblicanotizia,unavvisocontenentetuttiidati,chepossono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albodell'ufficiogiudiziariodavantialqualesisvolgeil
procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili
registrati, per un valore
superiorea25.000euro,edibeniimmobili,lostessoavviso, unitamente a
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stimaredattaaisensidell'articolo173-bisdelledisposizionidi
attuazionedelpresentecodice,altresinseritoinappositisiti
internetalmenoquarantacinquegiorniprimadeltermineperla
presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.Ilgiudicedisponeinoltrechel'avvisosiainseritoalmeno
quarantacinquegiorniprimadeltermineperlapresentazione
delleofferteodelladatadell'incantounaopivoltesui
quotidianidiinformazionelocaliaventimaggiorediffusione
nellazonainteressatao,quandoopportuno,suiquotidianidi informazione
nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con
leformedellapubblicitcommerciale.Ladivulgazionedegli
avvisiconaltrimezzidiversidaiquotidianidiinformazione deve
intendersi complementare e non alternativa.
Sonoequiparatiaiquotidiani,igiornalidiinformazionelocale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al
Registro Art. 490.(Pubblicit degli
avvisi).Quandolaleggedisponechediunattoesecutivosiadata
pubblicanotizia, unavvisocontenentetuttiidati,che
possonointeressareilpubblico,deveessereinseritosulportaledelMinisterodellagiustiziainun'areapubblicadenominata"portaledellevendite
pubbliche47. In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiorea25.000euro,edibeniimmobili,lostessoavviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stimaredattaaisensidell'articolo173-bisdelledisposizionidi
attuazionedelpresentecodice,altresinseritoinappositisiti
internetalmenoquarantacinquegiorniprimadeltermineperla
presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.Suistanzadelcreditoreprocedenteodeicreditoriintervenuti
munitidititoloesecutivoilgiudicepudisporreinoltreche
l'avvisosiainseritoalmenoquarantacinquegiorniprimadel
termineperlapresentazionedelleofferteunaopivoltesui
quotidianidiinformazionelocaliaventimaggiorediffusione
nellazonainteressatao,quandoopportuno,suiquotidianidi
informazionenazionaliochesiadivulgatoconleformedella pubblicit
commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali
diinformazionelocale,multisettimanaliosettimanalieditida soggetti
iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani 46
L'ultima parte del secondo comma stata aggiunta dall'art. 13, co.
1, lett. a) del d.l. 83. La disposizione si applica a decorrere
dallentrata in vigore della legge di conversione del presente
decretoex art. 23, co. 7, d.l. 83/15. 47 Comma cos sostituito
dallart. 13, co. 1 lett b n. 1 La disposizione di applicano decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle
specifiche tecniche previste dallart. 161 quater delle disp. att.
c.p.c. ex art. 23, co. 2, d.l. 83/15 20 Testo vigente prima del
83/2015Testo successivo alla riforma
operatoridellacomunicazione(ROC)eaventicaratteristiche
editorialianalogheaquelledeiquotidianichegarantisconola maggior
diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore.
chegarantisconolamaggiordiffusionenellazonainteressata. Nell'avviso
omessa l'indicazione del debitore48. Art. 492-bis.(Ricerca con
modalit telematiche dei beni da pignorare).
Suistanzadelcreditoreprocedente,ilpresidentedeltribunale
delluogoincuiildebitorehalaresidenza,ildomicilio,la
dimoraolasede,verificatoildirittodellaparteistanteaprocedereadesecuzioneforzata,autorizzalaricercaconmodalittelematichedeibenidapignorare.L'istanzadevecontenerel'indicazionedell'indirizzodipostaelettronica
ordinariaedilnumerodifaxdeldifensorenonch,aifini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica
certificata.FermoquantoprevistodalledisposizioniinmateriadiaccessoaidatiealleinformazionidegliarchiviautomatizzatidelCentro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo8dellalegge1 aprile 1981, n. 121,
conl'autorizzazionedicuialprimocommailpresidentedel
tribunaleoungiudicedaluidelegatodisponechel'ufficiale giudiziario
acceda mediante collegamento
telematicodirettoaidaticontenutinellebanchedatidellepubbliche
amministrazioni o allequalilestesse
possonoaccederee,inparticolare,nell'anagrafetributaria,compresol'archiviodei
rapporti finanziari,nelpubblicoregistro automobilisticoein quelle
degli enti previdenziali, per l'acquisizione di
tutteleinformazionirilevantiperl'individuazionedicoseecreditidasottoporreadesecuzione,
comprese quelle relative
airapportiintrattenutidaldebitoreconistitutidicreditoe
datoridilavoroocommittenti.Terminateleoperazioni l'ufficiale
giudiziario redige un unicoprocessoverbale nel quale indica tutte
lebanchedatiinterrogateelerelative risultanze.Se l'accesso ha
consentito di individuare cose chesitrovanoin
luoghiappartenentialdebitorecompresinelterritoriodi competenza
dell'ufficialegiudiziario,quest'ultimoaccedeaglistessiperprovvedered'ufficioagliadempimentidicuiagli
articoli517,518e520.Seiluoghinonsonocompresinel
territoriodicompetenzadicuialperiodoprecedente,copia
autenticadelverbalee'rilasciataalcreditoreche,entroquindicigiornidalrilascioapenad'inefficaciadella
richiesta,lapresenta,unitamenteall'istanzapergliadempimentidicuiagliarticoli517,518e520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente.L'ufficialegiudiziario,quandononrinvieneunacosaindividuatamediantel'accessonellebanchedatidicuial
secondocomma,intimaaldebitorediindicareentroquindici
giorniilluogoincuisi trova, avvertendolo che l'omessa o la
falsacomunicazionee'punitaanormadell'articolo388,sesto comma, del
codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare
creditideldebitoreo cosediquest'ultimochesononelladisponibilitdi
terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio,ovepossibileanorma dell'articolo 149-bis o a mezzo
telefax, al debitore ealterzoil verbale, che dovr anche contenere
l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo
e delprecetto,dell'indirizzodi posta elettronica certificata di cui
al primo comma, del luogo Art. 492-bis.(Ricerca con modalit
telematiche dei beni da pignorare). Su istanza del creditore 49, il
presidente deltribunale del luogo
incuiildebitorehalaresidenza,ildomicilio,ladimoraola
sede,verificatoildirittodellaparteistanteaprocederead
esecuzioneforzata,autorizzalaricercaconmodalittelematiche
deibenidapignorare.L'istanzadevecontenere
l'indicazionedell'indirizzodipostaelettronicaordinariaedil
numerodifaxdeldifensorenonch,aifinidell'articolo547,
dell'indirizzodipostaelettronicacertificata.Listanzanonpu
esserepropostaprimachesiadecorsoilterminedicui
allarticolo482.Sevipericolonelritardo,ilpresidentedel
tribunaleautorizzalaricercatelematicadeibenidapignorare prima della
notificazione del precetto50.
FermoquantoprevistodalledisposizioniinmateriadiaccessoaidatiealleinformazionidegliarchiviautomatizzatidelCentro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo8dellalegge1 aprile 1981, n. 121,
conl'autorizzazionedicuialprimocommailpresidentedel
tribunaleoungiudicedaluidelegatodisponechel'ufficiale giudiziario
acceda mediante collegamento
telematicodirettoaidaticontenutinellebanchedatidellepubbliche
amministrazioni o allequalilestesse
possonoaccederee,inparticolare,nell'anagrafetributaria,compresol'archiviodei
rapporti finanziari,nelpubblicoregistro automobilisticoein quelle
degli enti previdenziali, per l'acquisizione di
tutteleinformazionirilevantiperl'individuazionedicoseecreditidasottoporreadesecuzione,
comprese quelle relative
airapportiintrattenutidaldebitoreconistitutidicreditoe
datoridilavoroocommittenti.Terminateleoperazioni l'ufficiale
giudiziario redige un unicoprocessoverbale nel quale indica tutte
lebanchedatiinterrogateelerelative
risultanze.Lufficialegiudiziarioprocedeapignoramento
munitodeltitoloesecutivoedelprecetto,ancheacquisendone copia dal
fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma,
terzoperiodo,ilprecettoconsegnatootrasmessoallufficiale giudiziario
prima che si proceda al pignoramento51. Se l'accesso ha consentito
di individuare cose chesitrovanoin
luoghiappartenentialdebitorecompresinelterritoriodi competenza
dell'ufficialegiudiziario,quest'ultimoaccedeaglistessiperprovvedered'ufficioagliadempimentidicuiagli
articoli517,518e520.Seiluoghinonsonocompresinel
territoriodicompetenzadicuialperiodoprecedente,copia
autenticadelverbalee'rilasciataalcreditoreche,entroquindicigiornidalrilascioapenad'inefficaciadella
richiesta,lapresenta,unitamenteall'istanzapergliadempimentidicuiagliarticoli517,518e520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente.L'ufficialegiudiziario,quandononrinvieneunacosaindividuatamediantel'accessonellebanchedatidicuial
secondocomma,intimaaldebitorediindicareentroquindici
giorniilluogoincuisi trova, avvertendolo che l'omessa o la
falsacomunicazionee'punitaanormadell'articolo388,sesto
48Commacossostituitodall'art.13,co.1,lett.b)n.2.Ladisposizionediapplicaancheaiprocedimentipendentialladatadientratainvigoredel
presente decreto. ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.
49Laparola"procedente",presenteneltestooriginario,statasoppressadall'art.13,
co.1,lett.ff,n.1-lett. a, deld.l.83.Ladisposizionedi applica anche
ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.50 Comma cos
modificato dall'art. 13, co.1, lett. ff, n.1-lett. b, del d.l. 83.
La disposizione di applica anche ai procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 9, del
d.l. 83/15.. 51 Comma cos modificato dall'art. 13, co.1, lett. ff,
n. 2, del d.l. 83. La disposizione di applica anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ex
art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.21 Testo vigente prima del
83/2015Testo successivo alla riforma
incuiilcreditorehaelettodomicilioohadichiaratodiessere
residente,dell'ingiunzione,dell'invitoedell'avvertimentoal debitore
dicui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,
nonchl'intimazionealterzodinondisporredellecoseodelle
sommedovute,neilimitidicuiall'articolo546.Ilverbaledicuialpresen