SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 3 - people.unica.it › dionigiscano › files › 2013 › 12 › sapa-srl.pdf · 100 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Nel caso di pluralità
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Alla S.a.p.a.si applicanole norme re-lative allaS.p.a., inquanto com-patibili
La denominazionedella società devecontenere il nome dialmeno un acco-mandatario
I soci accomandantirispondono nei limi-ti della quota di ca-pitale sottoscritta
Le loro quotedi partecipa-zione sonorappresentateda azioni
Rispondono solidalmente edillimitatamente per le obbli-gazioni sociali
Sono di diritto amministrato-ri senza limiti di tempo e so-no soggetti agli obblighi de-gli amministratori di S.p.a.
Il nuovo amministratore ac-quista la qualità di socio ac-comandatario dal momentodell’accettazione della nomi-na e da quel momento ri-sponde per le obbligazionisociali
Per agire contro di essi i cre-ditori sociali devono previa-mente escutere il patrimoniosociale (responsabilità sussi-diaria ex art. 2304)
Allorquando cessano dall’uf-ficio di amministratore nonrispondono per le obbliga-zioni sorte dopo l’iscrizionenel registro delle impresedella cessazione dall’ufficioe assumono la veste di socioaccomandante
Non hanno diritto di voto nel-le delibere che concernono:– la nomina e la revoca dei
sindaci o dei componenti delconsiglio di sorveglianza;
– l’esercizio dell’azione di re-sponsabilità
Responsabilitàdei soci acco-mandatari e
disciplinaapplicabile
(artt. 2452, 2453,2454, 2455, 2457,2° c., 2459, 2461)
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I soci acco-mandatari
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Nel caso di pluralitàdi amministratori, lanomina deve essereapprovata dagli am-ministratori rimastiin carica
Per questo periodo il col-legio sindacale nomina unamministratore provviso-rio per l’ordinaria ammi-nistrazione, il quale nonassume la qualità di acco-mandatario
Provvede a sostituirel’amministratore che,per qualunque causa,ha cessato dal suo uf-ficio
In caso di cessazionedall’ufficio di tutti gliamministratori, la so-cietà si scioglie se neltermine di 180 giorninon si è provveduto al-la loro sostituzione
L’assemblea straor-dinaria, con lamaggioranza pre-scritta per le deli-berazioni dell’as-semblea straordi-naria della S.p.a.:
Revoca, sostituzionee cessazione degliamministratori
(artt. 2456 e 2457, 1°c., 2458)
Si applica la di-sciplina dettataper la S.p.a.Tuttavia:
Gli accomandatari non hanno diritto divoto:– nelle delibere di nomina e revoca dei
sindaci ovvero dei componenti delconsiglio di sorveglianza
– nelle delibere aventi ad oggetto l’e-sercizio dell’azione di responsabilitànei loro confronti
Le modifiche dell’atto costitutivo:– devono essere deliberate dall’assem-
blea straordinaria con le relative mag-gioranze;
– devono essere approvate da tutti gliaccomandatari
L’assemblea straordinaria nomina e re-voca gli amministratori (ma la nominadeve essere approvata dagli amministra-tori in carica)
Assemblea(artt. 2457,1° c., 2459,
2460)
Può revocare degliamministratori, ma sela revoca è senza giu-sta causa l’ammini-stratore ha diritto al ri-sarcimento dei danni
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– Il valore dei conferimenti non può essere complessiva-mente inferiore all’ammontare globale del capitale so-ciale
– Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo su-scettibili di valutazione economica
– Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, ilconferimento deve farsi in natura
Il versamento può esseresostituito dalla stipula,per un importo almenocorrispondente, di unapolizza di assicurazioneo di fideiussione banca-ria con le caratteristichedeterminate con decretodel Presidente del Consi-glio dei Ministri. Il sociopuò in ogni momento so-stituire la polizza o la fi-deiussione con il versa-mento del corrisponden-te importo in denaro
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancoradovuti devono essere effettuati entro novanta giorni
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In caso di insolvenza del-la società il socio unicorisponde illimitatamentequando i conferimentinon siano stati effettuatisecondo quanto previstodall’art. 2464, 7° c. (ver-samenti ancora dovuti suiconferimenti da effettua-re entro 90 giorni), o finquando non sia stata ef-fettuata la pubblicità (dicui all’art. 2470, 4° c.)
Nella S.r.l. per le ob-bligazioni sociali ri-sponde soltanto lasocietà con il suopatrimonio
Responsabilità(artt. 2462,
2464)
Conferimentiin denaro
(art. 2464, 1°,2°, 3° 4°,
7° c.)
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Alla sottoscrizione del-l’atto costitutivo deveessere versato pressouna banca:– almeno il venticinque
per cento dei conferi-menti in danaro e l’in-tero soprapprezzo;
– l’intero ammontare deiconferimenti in danaroed il soprapprezzo nelcaso di costituzionecon atto unilaterale
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Per i conferimenti deibeni in natura e di credi-ti si osservano le disposi-zioni in tema di societàpersonali (artt. 2254 e2255). Le quote corri-spondenti a tali conferi-menti devono essere in-tegralmente liberate almomento della sottoscri-zione
Il socio può conferire lapropria prestazione d’ope-ra o servizi a condizioneche l’intero valore ricono-sciuto a tale conferimentosia garantito da una polizzadi assicurazione o da unafideiussione bancaria. Sel’atto costitutivo lo preve-de, il socio può sostituire lapolizza o la fideiussionecon il versamento a titolo dicauzione del corrisponden-te importo in denaro
Tali disposizioni si applicano agli acquisti da par-te della società, compiuti nei due anni dall’iscri-zione della società nel registro delle imprese:– per un corrispettivo pari o superiore al decimo
del capitale sociale,– di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e de-
gli amministratori,Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, taliacquisti sono autorizzati con decisione dei soci anorma dell’art. 2479
In caso di violazione di ta-li disposizioni gli ammini-stratori e l’alienante ri-spondono solidalmenteper i danni causati alla so-cietà, ai soci e ai terzi (art.2343-bis, 5° c.)
Tali disposizioni non siapplicano agli acquistiche rientrano nella previ-sione dell’art. 2343-bis,4° c., in tema di S.p.a.
Conferimenti e stima di beni innatura e di crediti. Conferimenti
di prestazione d’opera(artt. 2464, 5°, 6° c.; 2465)
La relazione deve essere allegata all’atto costitu-tivo e deve contenere:– la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;– l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;– l’attestazione che il loro valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determina-zione del capitale sociale e dell’eventuale so-prapprezzo
Chi conferisce beni innatura o crediti devepresentare la relazionegiurata di un esperto o diuna società di revisioneiscritti nel registro deirevisori contabili o diuna società di revisioneiscritta nell’albo specia-le (rispondono dei dannicausati alla società, aisoci e ai terzi ex art.2343, 2° c.)
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Non può partecipa-re alle decisioni deisoci
Mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466)
Se il socio non ese-gue il conferimentonel termine pre-scritto
Gli amministratori diffidanoil socio moroso ad eseguirlonel termine di trenta giorni
La vendita è ef-fettuata a ri-schio e pericolodel socio moro-so per il valorerisultante dal-l’ultimo bilan-cio approvato
Decorso inutilmente questotermine, gli amministratori,qualora non ritengano utileagire per l’esecuzione deiconferimenti, possono ven-dere agli altri soci, in propor-zione della loro partecipazio-ne, la quota del socio moroso
In mancanza di offerte perl’acquisto, se l’atto costituti-vo lo consente, la quota èvenduta all’incanto
Se la vendita non può averluogo per mancanza di com-pratori, gli amministratori e-scludono il socio, trattenen-do le somme riscosse. Il ca-pitale deve essere ridotto inmisura corrispondente
Tali disposizioni si applicano anche nel caso incui per qualsiasi motivo siano scadute o divenga-no inefficaci la polizza assicurativa o la garanziabancaria prestate per garantire la prestazione d’o-pera o di servizi del socio ex art. 2464. Resta sal-va la possibilità del socio di sostituirle con il ver-samento dell’equivalente in danaro.
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Finanziamenti dei soci (art. 2467)
Il rimborso dei finanziamentidei soci a favore della società èpostergato rispetto alla soddi-sfazione degli altri. Se avvenu-to nell’anno precedente la di-chiarazione di fallimento dellasocietà, deve essere restituito
Si intendono per finanziamentidei soci quelli: – in qualsiasi forma effettuati,– che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in consi-derazione dell’attività esercitatadalla società, risulta un eccessi-vo squilibrio dell’indebitamen-to rispetto al patrimonio netto;
– oppure in una situazione finan-ziaria della società nella qualesarebbe stato ragionevole unconferimento
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Nel caso di com-proprietà di unapartecipazione, idiritti dei compro-prietari devono es-sere esercitati da unrappresentante no-minato secondo lemodalità previstedagli artt. 1105 e1106
Le partecipazionidei soci non posso-no essere rappre-sentate da azioni nécostituire oggettodi sollecitazione al-l’investimento
Salva diversa di-sposizione dell’attocostitutivo, le par-tecipazioni dei socisono determinate inmisura proporzio-nale al conferimen-to ed i diritti socialispettano in misuraproporzionale allapartecipazione daciascuno detenuta
Resta salva lapossibilità chel’atto costitutivopreveda l’attribu-zione a singolisoci di particolaridiritti riguardantil’amministrazio-ne della società ola distribuzionedegli utili
Salvo diversa di-sposizione statu-taria e salvo il di-ritto di recessodel socio ex art.2473, tali dirittipossono esseremodificati colconsenso di tuttii soci
Se l’atto costituti-vo lo prevede, sta-bilendo la compe-tenza a decidereed il procedimen-to, la S.r.l. può e-mettere titoli didebito
La decisione di emis-sione – che fissa la con-dizioni di prestito e lemodalità di rimborso –è iscritta, a cura degliamministratori, nel re-gistro delle imprese
Tali titoli sono sottopo-sti alla disciplina delCICR (19 luglio 2005,n. 1058)
In caso di successiva circolazione chi li trasferiscerisponde della solvenza della società nei confrontidegli acquirenti che non siano investitori professio-nali (banche, intermediari finanziari, iscritti nell’e-lenco speciale della Banca d’Italia, assicurazioni,sim, sgr, sicav) o soci della stessa società
Possono esseresottoscritti solo dainvestitori profes-sionali soggetti evigilanza pruden-ziale
Quote di partecipazione dei soci e titoli di debito(artt. 2468, 2483)
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L’atto costitutivo determina quan-do il socio può recedere dalla so-cietà e le relative modalità
Nel caso di società a tempo inde-terminato il recesso compete al so-cio in ogni momento e può essereesercitato con un preavviso di al-meno 180 giorni, salva diversa di-sposizione dell’atto costitutivo(purché non superiore ad un anno)
Il recesso non può essere esercita-to e, se già esercitato, è privo diefficacia, se la società revoca ladelibera che lo legittima ovverose è deliberato lo scioglimentodella società
Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473 e 2473-bis)
Il rimborso deve essere eseguito entro 6mesi dalla comunicazione alla società
Restano salve le disposizioni in materia direcesso per le società soggette ad attività didirezione e coordinamento
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In ogni caso il diritto di recessocompete ai soci che non hannoconsentito: – al cambiamento dell’oggetto o
del tipo di società; – alla sua fusione o scissione; – alla revoca dello stato di liqui-
dazione; – al trasferimento della sede al-
l’estero; – alla eliminazione di una o più
cause di recesso previste dal-l’atto costitutivo;
– al compimento di operazioni checomportano una sostanziale mo-dificazione dell’oggetto socialeo una rilevante modificazionedei diritti particolari dei soci exart. 2468 4° c.
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I soci receduti hanno diritto al rimborsodella partecipazione in proporzione al pa-trimonio sociale
Il rimborso può avvenire anche medianteacquisto da parte degli altri soci proporzio-nalmente alle loro partecipazioni o da partedi un terzo concordemente individuato daisoci. Se ciò non avviene il rimborso è effet-tuato o:
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Se l’atto costitutivo prevede specifiche ipo-tesi di esclusione per giusta causa del sociosi applica la disciplina del rimborso in temadi recesso (esclusa la possibilità del rimbor-so mediante riduzione del capitale)
In caso di disaccordo la determina-zione è fatta da un esperto nominatodal tribunale (si applica l’art. 1349)
In tal caso si applica la disciplina sul-la riduzione ex art. 2482
Se ciò nonostante il rimborso non èpossibile la società è posta in liquida-zione
Esso è determinato te-nendo conto del suo va-lore di mercato alla di-chiarazione di recesso
Utilizzando riserve di-sponibili
Riducendo il capitale
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Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultanodall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubbli-cate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che que-sti abbiano intenzionalmente agito a danno della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale dellasocietà
Sono in ogni caso dicompetenza collegialedel Cda la redazione delbilancio e dei progetti difusione o scissione, non-ché le decisioni di au-mento del capitale perdelega ex art. 2481
L’atto costitutivo puòprevedere che il Cda a-dotti le decisioni me-diante consultazionescritta o sulla base delconsenso espresso per i-scritto. In tal caso dai do-cumenti sottoscritti da-gli amministratori devo-no risultare con chiarez-za l’argomento oggettodella decisione ed il con-senso alla stessa
Nominadegli ammi-nistratori econsiglio diamministra-
zione(art. 2475)
Rappresen-tanza della
società(art. 2475-
bis)
All’atto della nomina agli amministratori si applicano:– le disposizioni della S.p.a. sulla pubblicità presso il
registro delle imprese (art. 2383, 4° c);– le disposizioni della S.p.a. sulla nullità ed annullabi-
lità della nomina (art. 2383, 5° c.)
Se l’amministrazione è affi-data a più persone, queste co-stituiscono il consiglio di am-ministrazione
L’atto costitutivo puòprevedere che l’ammi-nistrazione sia affidataai componenti del Cdadisgiuntamente oppurecongiuntamente. In talicasi si applica la disci-plina delle società per-sonali (artt. 2257 e2258)
Salvo diversa disposizionedell’atto costitutivo, l’ammi-nistrazione della società è af-fidata a uno o più soci nomi-nati con decisione dei socipresa ai sensi dell’art. 2479.Restano in carica a tempo in-determinato
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– possono essere impugnate entro novantagiorni dagli amministratori e, dal colle-gio sindacale o dal revisore ove previstiai sensi dell’art. 2477.
In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti daiterzi in buona fede
Conflitto di interessidegli amministratori
(art. 2475-ter)
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno larappresentanza della società in conflitto di interessi,per conto proprio o di terzi, con la medesima possonoessere annullati su domanda della società, se il conflit-to era conosciuto o conoscibile dal terzo
Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate– con il voto determinante di un amministratore in con-
flitto di interessi con la società; – qualora le cagionino un danno patrimoniale;
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La responsabilità non si estendeagli amministratori che dimostri-no di essere esenti da colpa e, es-sendo a cognizione che l’atto sistava per compiere, abbiano fattoconstatare il proprio dissenso
L’approvazione del bilancio daparte dei soci non importa la libe-razione degli amministratori e deisindaci per le responsabilità in-corse nella gestione sociale
I soci che hanno inten-zionalmente deciso oautorizzato il compi-mento di atti dannosisono solidalmente re-sponsabili con gli am-ministratori
Responsabilitàdegli amministra-
tori e dei soci(art. 2476, 1°, 7°,
8° c.)
Gli amministratori so-no solidalmente re-sponsabili dei danniderivanti dall’inosser-vanza dei doveri ad es-si imposti dalla legge edall’atto costitutivo:
verso la società
verso i singolisoci o i terzi
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Azione di responsabilità e controllo dei soci(art. 2476 2°, 3°, 4°, 5° c.)
Il singolo socio non amministratore:– ha diritto di avere dagli ammini-
stratori notizie sullo svolgimentodegli affari sociali;
– ha diritto di consultare, anche tra-mite professionisti di sua fiducia, ilibri sociali ed i documenti relativiall’amministrazione;
– può chiedere al tribunale, in caso digravi irregolarità nella gestione del-la società, un provvedimento caute-lare di revoca degli amministratori;
– può promuovere l’azione di re-sponsabilità contro gli ammini-stratori
La società può promuovere l’azio-ne di responsabilità contro gli am-ministratori
Salvo diversa disposizione dell’attocostitutivo, l’azione di responsabi-lità può essere oggetto di rinuncia otransazione da parte della società,purché:– vi consenta una maggioranza di al-
meno i due terzi del capitale; – e non si opponga almeno il 10%
del capitale
È impregiudicato il diritto al risarci-mento dei danni spettante al singolosocio ed al terzo direttamente dan-neggiati da atti dolosi o colposi degliamministratori
In caso di accoglimento della do-manda la società, salvo il diritto diregresso nei confronti degli ammini-stratori, rimborsa agli attori le spesedi giudizio e quelle per l’accerta-mento dei fatti
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La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:– se il capitale sociale non è inferiore ad euro
120.000;– se per due esercizi consecutivi siano stati supera-
ti due dei seguenti limiti (art. 2435-bis):1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
3.125.000 euro;2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000
euro;3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
50 unità.L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,due dei predetti limiti non vengono superati
Controllo legaledei conti
(art. 2477)
L’atto costitutivo può prevedere, determinandonele competenze ed i poteri, la nomina di un collegiosindacale o di un revisore dei conti
Al collegio sindacale si applica la disciplina dellasocietà per azioni. Se l’atto costitutivo non dispo-ne diversamente, il controllo contabile è esercita-to dal collegio sindacale
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Sono sempre riservate allacompetenza dei soci:1. l’approvazione del bilancio
e la distribuzione degli utili;2. la nomina, se prevista nel-
l’atto costitutivo, degli am-ministratori;
3. la nomina nei casi previstidall’art. 2477 dei sindaci edel presidente del collegiosindacale o del revisore;
4. le modificazioni dell’attocostitutivo;
5. la decisione di compiere o-perazioni che comportanouna sostanziale modifica-zione dell’oggetto sociale ouna rilevante modificazionedei diritti dei soci
Decisionidei soci
(art. 2479,1°, 2°, 3°,5°, 6° c.)
I soci decidono:– sulle materie riservate alle loro competenza dall’atto co-
stitutivo;– sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-
ci che rappresentano almeno un terzo del capitale socia-le sottopongono alla loro approvazione.
Salvo diversa di-sposizione dell’at-to costitutivo, ledecisioni dei socisono prese con ilvoto favorevole diuna maggioranzache rappresenti al-meno la metà delcapitale sociale
Ogni socio ha dirit-to di partecipare atali decisioni ed ilsuo voto vale inmisura proporzio-nale alla sua parte-cipazione
In tal caso dai do-cumenti sottoscrittidai soci devono ri-sultare con chiarez-za l’argomento og-getto della decisio-ne ed il consensoalla stessa
Su queste materie si deliberacon metodo assembleare
Ma l’atto costitutivo può pre-vedere che tali decisioni sianoadottate mediante consultazio-ne scritta o sulla base del con-senso espresso per iscritto
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Decisioni dei soci inderogabilmente adottate con metodo assem-bleare e assemblea totalitaria (artt. 2479, 4°c., 2479-bis)
Delibera invece con il voto favorevole dei so-ci che rappresentano almeno la metà del capi-tale sulle:– modifice dell’atto costitutivo;– sulle operazioni sostanzialmente modifica-
tive dell’oggetto sociale e dei diritti dei soci(art. 2479, c. 2° nn. 4 e 5)
Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleareai sensi dell’art. 2479-bis:– quando lo statuto non prevede che le decisioni siano adottate mediante consulta-
zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;– quando le decisioni hanno ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo o il com-
pimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’ogget-to sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
– per la riduzione del capitale per perdite;– quando lo richiedono uno o più amministratori;– quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale.
L’atto costitutivo determina i modi di convo-cazione dell’assemblea, tali comunque da as-sicurare la tempestiva informazione sugli ar-gomenti da trattare
L’assemblea è regolarmente costituita con lapresenza di tanti soci che rappresentano alme-no la metà del capitale e delibera a maggio-ranza assoluta del capitale presente
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In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomanda-ta spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domiciliorisultante dal libro dei soci
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappre-sentare in assemblea
Anche se non sono rispettate le regole di convocazione l’assemblea puòvalidamente deliberare se è presente l’intero capitale e tutti i componen-ti degli organi amministrativi e di controllo siano presenti o informati del-la riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento
Il presidente dell’assemblea:– verifica la regolarità della costituzione;– accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;– regola il suo svolgimento;– accerta i risultati delle votazioni.Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale
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L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, inmancanza, da quella designata dagli intervenuti
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Si applicano, in quanto compati-bili, alcune disposizioni in temadi S.p.a. e, precisamente, gliartt.: 2377, 1° 5°, 7°, 8° e 9° c.,2378, 2379-bis, 2379-ter e2434-bis
Non può esservi annullamento: – per la partecipazione di soggetti
non legittimati;– per l’invalidità dei votio del loro
conteggio (qualora, rispettivamen-te, non siano stati determinanti peril raggiungimenti dei quorum)
– per l’incompletezza o inesattezzadella verbalizzazione (quando siaaccertabile il contenuto, gli effetti ela validità della deliberazione) (art.2377, 5° c.)
Possono essere impugnate, entro treanni dalla loro trascrizione nel librodelle decisioni dei soci da chiunquevi abbia interesse
Le decisioni dei soci– che non sono prese in confor-
mità della legge o dell’atto co-stitutivo;
– assunte con la partecipazionedeterminante di soci che hanno,per conto proprio o di terzi, uninteresse in conflitto con quellodella società, qualora possanorecare danno alla società
Il tribunale, qualora ne ravvisi l’op-portunità e ne sia fatta richiesta dal-la società o da chi ha proposto l’im-pugnativa, può assegnare un terminenon superiore a centottanta giorniper l’adozione di una nuova decisio-ne idonea ad eliminare la causa diinvalidità
Le decisioni dei soci che modi-ficano l’oggetto sociale preve-dendo attività impossibili o ille-cite
Possono essere impugnate da chiun-que vi abbia interesse
Possono essere impugnate, entro no-vanta giorni dalla loro trascrizionenel libro delle decisioni dei soci– da ogni socio che non vi abbia
consentito (assente, dissenziente,astenuto);
– da ciascun amministratore;– dal collegio sindacale (ove esi-
stente)
Invalidità delle decisioni dei soci (art. 2479-ter)
Senza limiti di tempo
Le decisioni dei soci– aventi oggetto impossibile o
illecito;– prese in assenza assoluta di
informazione
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