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SCHEMI 99 3 Alla S.a.p.a. si applicano le norme re- lative alla S.p.a., in quanto com- patibili La denominazione della società deve contenere il nome di almeno un acco- mandatario I soci accomandanti rispondono nei limi- ti della quota di ca- pitale sottoscritta Le loro quote di partecipa- zione sono rappresentate da azioni Rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbli- gazioni sociali Sono di diritto amministrato- ri senza limiti di tempo e so- no soggetti agli obblighi de- gli amministratori di S.p.a. Il nuovo amministratore ac- quista la qualità di socio ac- comandatario dal momento dell’accettazione della nomi- na e da quel momento ri- sponde per le obbligazioni sociali Per agire contro di essi i cre- ditori sociali devono previa- mente escutere il patrimonio sociale (responsabilità sussi- diaria ex art. 2304) Allorquando cessano dall’uf- ficio di amministratore non rispondono per le obbliga- zioni sorte dopo l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio e assumono la veste di socio accomandante Non hanno diritto di voto nel- le delibere che concernono: – la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza; – l’esercizio dell’azione di re- sponsabilità Responsabilità dei soci acco- mandatari e disciplina applicabile (artt. 2452, 2453, 2454, 2455, 2457, 2° c., 2459, 2461) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI I soci acco- mandatari
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Jun 24, 2020

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Alla S.a.p.a.si applicanole norme re-lative allaS.p.a., inquanto com-patibili

La denominazionedella società devecontenere il nome dialmeno un acco-mandatario

I soci accomandantirispondono nei limi-ti della quota di ca-pitale sottoscritta

Le loro quotedi partecipa-zione sonorappresentateda azioni

Rispondono solidalmente edillimitatamente per le obbli-gazioni sociali

Sono di diritto amministrato-ri senza limiti di tempo e so-no soggetti agli obblighi de-gli amministratori di S.p.a.

Il nuovo amministratore ac-quista la qualità di socio ac-comandatario dal momentodell’accettazione della nomi-na e da quel momento ri-sponde per le obbligazionisociali

Per agire contro di essi i cre-ditori sociali devono previa-mente escutere il patrimoniosociale (responsabilità sussi-diaria ex art. 2304)

Allorquando cessano dall’uf-ficio di amministratore nonrispondono per le obbliga-zioni sorte dopo l’iscrizionenel registro delle impresedella cessazione dall’ufficioe assumono la veste di socioaccomandante

Non hanno diritto di voto nel-le delibere che concernono:– la nomina e la revoca dei

sindaci o dei componenti delconsiglio di sorveglianza;

– l’esercizio dell’azione di re-sponsabilità

Responsabilitàdei soci acco-mandatari e

disciplinaapplicabile

(artt. 2452, 2453,2454, 2455, 2457,2° c., 2459, 2461)

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

I soci acco-mandatari

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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Nel caso di pluralitàdi amministratori, lanomina deve essereapprovata dagli am-ministratori rimastiin carica

Per questo periodo il col-legio sindacale nomina unamministratore provviso-rio per l’ordinaria ammi-nistrazione, il quale nonassume la qualità di acco-mandatario

Provvede a sostituirel’amministratore che,per qualunque causa,ha cessato dal suo uf-ficio

In caso di cessazionedall’ufficio di tutti gliamministratori, la so-cietà si scioglie se neltermine di 180 giorninon si è provveduto al-la loro sostituzione

L’assemblea straor-dinaria, con lamaggioranza pre-scritta per le deli-berazioni dell’as-semblea straordi-naria della S.p.a.:

Revoca, sostituzionee cessazione degliamministratori

(artt. 2456 e 2457, 1°c., 2458)

Si applica la di-sciplina dettataper la S.p.a.Tuttavia:

Gli accomandatari non hanno diritto divoto:– nelle delibere di nomina e revoca dei

sindaci ovvero dei componenti delconsiglio di sorveglianza

– nelle delibere aventi ad oggetto l’e-sercizio dell’azione di responsabilitànei loro confronti

Le modifiche dell’atto costitutivo:– devono essere deliberate dall’assem-

blea straordinaria con le relative mag-gioranze;

– devono essere approvate da tutti gliaccomandatari

L’assemblea straordinaria nomina e re-voca gli amministratori (ma la nominadeve essere approvata dagli amministra-tori in carica)

Assemblea(artt. 2457,1° c., 2459,

2460)

Può revocare degliamministratori, ma sela revoca è senza giu-sta causa l’ammini-stratore ha diritto al ri-sarcimento dei danni

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– Il valore dei conferimenti non può essere complessiva-mente inferiore all’ammontare globale del capitale so-ciale

– Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo su-scettibili di valutazione economica

– Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, ilconferimento deve farsi in natura

Il versamento può esseresostituito dalla stipula,per un importo almenocorrispondente, di unapolizza di assicurazioneo di fideiussione banca-ria con le caratteristichedeterminate con decretodel Presidente del Consi-glio dei Ministri. Il sociopuò in ogni momento so-stituire la polizza o la fi-deiussione con il versa-mento del corrisponden-te importo in denaro

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancoradovuti devono essere effettuati entro novanta giorni

4

In caso di insolvenza del-la società il socio unicorisponde illimitatamentequando i conferimentinon siano stati effettuatisecondo quanto previstodall’art. 2464, 7° c. (ver-samenti ancora dovuti suiconferimenti da effettua-re entro 90 giorni), o finquando non sia stata ef-fettuata la pubblicità (dicui all’art. 2470, 4° c.)

Nella S.r.l. per le ob-bligazioni sociali ri-sponde soltanto lasocietà con il suopatrimonio

Responsabilità(artt. 2462,

2464)

Conferimentiin denaro

(art. 2464, 1°,2°, 3° 4°,

7° c.)

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Alla sottoscrizione del-l’atto costitutivo deveessere versato pressouna banca:– almeno il venticinque

per cento dei conferi-menti in danaro e l’in-tero soprapprezzo;

– l’intero ammontare deiconferimenti in danaroed il soprapprezzo nelcaso di costituzionecon atto unilaterale

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Per i conferimenti deibeni in natura e di credi-ti si osservano le disposi-zioni in tema di societàpersonali (artt. 2254 e2255). Le quote corri-spondenti a tali conferi-menti devono essere in-tegralmente liberate almomento della sottoscri-zione

Il socio può conferire lapropria prestazione d’ope-ra o servizi a condizioneche l’intero valore ricono-sciuto a tale conferimentosia garantito da una polizzadi assicurazione o da unafideiussione bancaria. Sel’atto costitutivo lo preve-de, il socio può sostituire lapolizza o la fideiussionecon il versamento a titolo dicauzione del corrisponden-te importo in denaro

Tali disposizioni si applicano agli acquisti da par-te della società, compiuti nei due anni dall’iscri-zione della società nel registro delle imprese:– per un corrispettivo pari o superiore al decimo

del capitale sociale,– di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e de-

gli amministratori,Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, taliacquisti sono autorizzati con decisione dei soci anorma dell’art. 2479

In caso di violazione di ta-li disposizioni gli ammini-stratori e l’alienante ri-spondono solidalmenteper i danni causati alla so-cietà, ai soci e ai terzi (art.2343-bis, 5° c.)

Tali disposizioni non siapplicano agli acquistiche rientrano nella previ-sione dell’art. 2343-bis,4° c., in tema di S.p.a.

Conferimenti e stima di beni innatura e di crediti. Conferimenti

di prestazione d’opera(artt. 2464, 5°, 6° c.; 2465)

La relazione deve essere allegata all’atto costitu-tivo e deve contenere:– la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;– l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;– l’attestazione che il loro valore è almeno pari a

quello ad essi attribuito ai fini della determina-zione del capitale sociale e dell’eventuale so-prapprezzo

Chi conferisce beni innatura o crediti devepresentare la relazionegiurata di un esperto o diuna società di revisioneiscritti nel registro deirevisori contabili o diuna società di revisioneiscritta nell’albo specia-le (rispondono dei dannicausati alla società, aisoci e ai terzi ex art.2343, 2° c.)

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Non può partecipa-re alle decisioni deisoci

Mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466)

Se il socio non ese-gue il conferimentonel termine pre-scritto

Gli amministratori diffidanoil socio moroso ad eseguirlonel termine di trenta giorni

La vendita è ef-fettuata a ri-schio e pericolodel socio moro-so per il valorerisultante dal-l’ultimo bilan-cio approvato

Decorso inutilmente questotermine, gli amministratori,qualora non ritengano utileagire per l’esecuzione deiconferimenti, possono ven-dere agli altri soci, in propor-zione della loro partecipazio-ne, la quota del socio moroso

In mancanza di offerte perl’acquisto, se l’atto costituti-vo lo consente, la quota èvenduta all’incanto

Se la vendita non può averluogo per mancanza di com-pratori, gli amministratori e-scludono il socio, trattenen-do le somme riscosse. Il ca-pitale deve essere ridotto inmisura corrispondente

Tali disposizioni si applicano anche nel caso incui per qualsiasi motivo siano scadute o divenga-no inefficaci la polizza assicurativa o la garanziabancaria prestate per garantire la prestazione d’o-pera o di servizi del socio ex art. 2464. Resta sal-va la possibilità del socio di sostituirle con il ver-samento dell’equivalente in danaro.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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Finanziamenti dei soci (art. 2467)

Il rimborso dei finanziamentidei soci a favore della società èpostergato rispetto alla soddi-sfazione degli altri. Se avvenu-to nell’anno precedente la di-chiarazione di fallimento dellasocietà, deve essere restituito

Si intendono per finanziamentidei soci quelli: – in qualsiasi forma effettuati,– che sono stati concessi in un

momento in cui, anche in consi-derazione dell’attività esercitatadalla società, risulta un eccessi-vo squilibrio dell’indebitamen-to rispetto al patrimonio netto;

– oppure in una situazione finan-ziaria della società nella qualesarebbe stato ragionevole unconferimento

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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Nel caso di com-proprietà di unapartecipazione, idiritti dei compro-prietari devono es-sere esercitati da unrappresentante no-minato secondo lemodalità previstedagli artt. 1105 e1106

Le partecipazionidei soci non posso-no essere rappre-sentate da azioni nécostituire oggettodi sollecitazione al-l’investimento

Salva diversa di-sposizione dell’attocostitutivo, le par-tecipazioni dei socisono determinate inmisura proporzio-nale al conferimen-to ed i diritti socialispettano in misuraproporzionale allapartecipazione daciascuno detenuta

Resta salva lapossibilità chel’atto costitutivopreveda l’attribu-zione a singolisoci di particolaridiritti riguardantil’amministrazio-ne della società ola distribuzionedegli utili

Salvo diversa di-sposizione statu-taria e salvo il di-ritto di recessodel socio ex art.2473, tali dirittipossono esseremodificati colconsenso di tuttii soci

Se l’atto costituti-vo lo prevede, sta-bilendo la compe-tenza a decidereed il procedimen-to, la S.r.l. può e-mettere titoli didebito

La decisione di emis-sione – che fissa la con-dizioni di prestito e lemodalità di rimborso –è iscritta, a cura degliamministratori, nel re-gistro delle imprese

Tali titoli sono sottopo-sti alla disciplina delCICR (19 luglio 2005,n. 1058)

In caso di successiva circolazione chi li trasferiscerisponde della solvenza della società nei confrontidegli acquirenti che non siano investitori professio-nali (banche, intermediari finanziari, iscritti nell’e-lenco speciale della Banca d’Italia, assicurazioni,sim, sgr, sicav) o soci della stessa società

Possono esseresottoscritti solo dainvestitori profes-sionali soggetti evigilanza pruden-ziale

Quote di partecipazione dei soci e titoli di debito(artt. 2468, 2483)

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L’atto costitutivo determina quan-do il socio può recedere dalla so-cietà e le relative modalità

Nel caso di società a tempo inde-terminato il recesso compete al so-cio in ogni momento e può essereesercitato con un preavviso di al-meno 180 giorni, salva diversa di-sposizione dell’atto costitutivo(purché non superiore ad un anno)

Il recesso non può essere esercita-to e, se già esercitato, è privo diefficacia, se la società revoca ladelibera che lo legittima ovverose è deliberato lo scioglimentodella società

Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473 e 2473-bis)

Il rimborso deve essere eseguito entro 6mesi dalla comunicazione alla società

Restano salve le disposizioni in materia direcesso per le società soggette ad attività didirezione e coordinamento

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

In ogni caso il diritto di recessocompete ai soci che non hannoconsentito: – al cambiamento dell’oggetto o

del tipo di società; – alla sua fusione o scissione; – alla revoca dello stato di liqui-

dazione; – al trasferimento della sede al-

l’estero; – alla eliminazione di una o più

cause di recesso previste dal-l’atto costitutivo;

– al compimento di operazioni checomportano una sostanziale mo-dificazione dell’oggetto socialeo una rilevante modificazionedei diritti particolari dei soci exart. 2468 4° c.

(seg

ue)

I soci receduti hanno diritto al rimborsodella partecipazione in proporzione al pa-trimonio sociale

Il rimborso può avvenire anche medianteacquisto da parte degli altri soci proporzio-nalmente alle loro partecipazioni o da partedi un terzo concordemente individuato daisoci. Se ciò non avviene il rimborso è effet-tuato o:

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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Se l’atto costitutivo prevede specifiche ipo-tesi di esclusione per giusta causa del sociosi applica la disciplina del rimborso in temadi recesso (esclusa la possibilità del rimbor-so mediante riduzione del capitale)

In caso di disaccordo la determina-zione è fatta da un esperto nominatodal tribunale (si applica l’art. 1349)

In tal caso si applica la disciplina sul-la riduzione ex art. 2482

Se ciò nonostante il rimborso non èpossibile la società è posta in liquida-zione

Esso è determinato te-nendo conto del suo va-lore di mercato alla di-chiarazione di recesso

Utilizzando riserve di-sponibili

Riducendo il capitale

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

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Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultanodall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubbli-cate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che que-sti abbiano intenzionalmente agito a danno della società

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale dellasocietà

Sono in ogni caso dicompetenza collegialedel Cda la redazione delbilancio e dei progetti difusione o scissione, non-ché le decisioni di au-mento del capitale perdelega ex art. 2481

L’atto costitutivo puòprevedere che il Cda a-dotti le decisioni me-diante consultazionescritta o sulla base delconsenso espresso per i-scritto. In tal caso dai do-cumenti sottoscritti da-gli amministratori devo-no risultare con chiarez-za l’argomento oggettodella decisione ed il con-senso alla stessa

Nominadegli ammi-nistratori econsiglio diamministra-

zione(art. 2475)

Rappresen-tanza della

società(art. 2475-

bis)

All’atto della nomina agli amministratori si applicano:– le disposizioni della S.p.a. sulla pubblicità presso il

registro delle imprese (art. 2383, 4° c);– le disposizioni della S.p.a. sulla nullità ed annullabi-

lità della nomina (art. 2383, 5° c.)

Se l’amministrazione è affi-data a più persone, queste co-stituiscono il consiglio di am-ministrazione

L’atto costitutivo puòprevedere che l’ammi-nistrazione sia affidataai componenti del Cdadisgiuntamente oppurecongiuntamente. In talicasi si applica la disci-plina delle società per-sonali (artt. 2257 e2258)

Salvo diversa disposizionedell’atto costitutivo, l’ammi-nistrazione della società è af-fidata a uno o più soci nomi-nati con decisione dei socipresa ai sensi dell’art. 2479.Restano in carica a tempo in-determinato

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

– possono essere impugnate entro novantagiorni dagli amministratori e, dal colle-gio sindacale o dal revisore ove previstiai sensi dell’art. 2477.

In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti daiterzi in buona fede

Conflitto di interessidegli amministratori

(art. 2475-ter)

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno larappresentanza della società in conflitto di interessi,per conto proprio o di terzi, con la medesima possonoessere annullati su domanda della società, se il conflit-to era conosciuto o conoscibile dal terzo

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate– con il voto determinante di un amministratore in con-

flitto di interessi con la società; – qualora le cagionino un danno patrimoniale;

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La responsabilità non si estendeagli amministratori che dimostri-no di essere esenti da colpa e, es-sendo a cognizione che l’atto sistava per compiere, abbiano fattoconstatare il proprio dissenso

L’approvazione del bilancio daparte dei soci non importa la libe-razione degli amministratori e deisindaci per le responsabilità in-corse nella gestione sociale

I soci che hanno inten-zionalmente deciso oautorizzato il compi-mento di atti dannosisono solidalmente re-sponsabili con gli am-ministratori

Responsabilitàdegli amministra-

tori e dei soci(art. 2476, 1°, 7°,

8° c.)

Gli amministratori so-no solidalmente re-sponsabili dei danniderivanti dall’inosser-vanza dei doveri ad es-si imposti dalla legge edall’atto costitutivo:

verso la società

verso i singolisoci o i terzi

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Azione di responsabilità e controllo dei soci(art. 2476 2°, 3°, 4°, 5° c.)

Il singolo socio non amministratore:– ha diritto di avere dagli ammini-

stratori notizie sullo svolgimentodegli affari sociali;

– ha diritto di consultare, anche tra-mite professionisti di sua fiducia, ilibri sociali ed i documenti relativiall’amministrazione;

– può chiedere al tribunale, in caso digravi irregolarità nella gestione del-la società, un provvedimento caute-lare di revoca degli amministratori;

– può promuovere l’azione di re-sponsabilità contro gli ammini-stratori

La società può promuovere l’azio-ne di responsabilità contro gli am-ministratori

Salvo diversa disposizione dell’attocostitutivo, l’azione di responsabi-lità può essere oggetto di rinuncia otransazione da parte della società,purché:– vi consenta una maggioranza di al-

meno i due terzi del capitale; – e non si opponga almeno il 10%

del capitale

È impregiudicato il diritto al risarci-mento dei danni spettante al singolosocio ed al terzo direttamente dan-neggiati da atti dolosi o colposi degliamministratori

In caso di accoglimento della do-manda la società, salvo il diritto diregresso nei confronti degli ammini-stratori, rimborsa agli attori le spesedi giudizio e quelle per l’accerta-mento dei fatti

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:– se il capitale sociale non è inferiore ad euro

120.000;– se per due esercizi consecutivi siano stati supera-

ti due dei seguenti limiti (art. 2435-bis):1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

3.125.000 euro;2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000

euro;3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio:

50 unità.L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,due dei predetti limiti non vengono superati

Controllo legaledei conti

(art. 2477)

L’atto costitutivo può prevedere, determinandonele competenze ed i poteri, la nomina di un collegiosindacale o di un revisore dei conti

Al collegio sindacale si applica la disciplina dellasocietà per azioni. Se l’atto costitutivo non dispo-ne diversamente, il controllo contabile è esercita-to dal collegio sindacale

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sono sempre riservate allacompetenza dei soci:1. l’approvazione del bilancio

e la distribuzione degli utili;2. la nomina, se prevista nel-

l’atto costitutivo, degli am-ministratori;

3. la nomina nei casi previstidall’art. 2477 dei sindaci edel presidente del collegiosindacale o del revisore;

4. le modificazioni dell’attocostitutivo;

5. la decisione di compiere o-perazioni che comportanouna sostanziale modifica-zione dell’oggetto sociale ouna rilevante modificazionedei diritti dei soci

Decisionidei soci

(art. 2479,1°, 2°, 3°,5°, 6° c.)

I soci decidono:– sulle materie riservate alle loro competenza dall’atto co-

stitutivo;– sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti so-

ci che rappresentano almeno un terzo del capitale socia-le sottopongono alla loro approvazione.

Salvo diversa di-sposizione dell’at-to costitutivo, ledecisioni dei socisono prese con ilvoto favorevole diuna maggioranzache rappresenti al-meno la metà delcapitale sociale

Ogni socio ha dirit-to di partecipare atali decisioni ed ilsuo voto vale inmisura proporzio-nale alla sua parte-cipazione

In tal caso dai do-cumenti sottoscrittidai soci devono ri-sultare con chiarez-za l’argomento og-getto della decisio-ne ed il consensoalla stessa

Su queste materie si deliberacon metodo assembleare

Ma l’atto costitutivo può pre-vedere che tali decisioni sianoadottate mediante consultazio-ne scritta o sulla base del con-senso espresso per iscritto

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Decisioni dei soci inderogabilmente adottate con metodo assem-bleare e assemblea totalitaria (artt. 2479, 4°c., 2479-bis)

Delibera invece con il voto favorevole dei so-ci che rappresentano almeno la metà del capi-tale sulle:– modifice dell’atto costitutivo;– sulle operazioni sostanzialmente modifica-

tive dell’oggetto sociale e dei diritti dei soci(art. 2479, c. 2° nn. 4 e 5)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleareai sensi dell’art. 2479-bis:– quando lo statuto non prevede che le decisioni siano adottate mediante consulta-

zione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;– quando le decisioni hanno ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo o il com-

pimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’ogget-to sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

– per la riduzione del capitale per perdite;– quando lo richiedono uno o più amministratori;– quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del

capitale.

L’atto costitutivo determina i modi di convo-cazione dell’assemblea, tali comunque da as-sicurare la tempestiva informazione sugli ar-gomenti da trattare

L’assemblea è regolarmente costituita con lapresenza di tanti soci che rappresentano alme-no la metà del capitale e delibera a maggio-ranza assoluta del capitale presente

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomanda-ta spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domiciliorisultante dal libro dei soci

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappre-sentare in assemblea

Anche se non sono rispettate le regole di convocazione l’assemblea puòvalidamente deliberare se è presente l’intero capitale e tutti i componen-ti degli organi amministrativi e di controllo siano presenti o informati del-la riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento

Il presidente dell’assemblea:– verifica la regolarità della costituzione;– accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;– regola il suo svolgimento;– accerta i risultati delle votazioni.Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale

SCH

EM

I

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, inmancanza, da quella designata dagli intervenuti

Page 18: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 3 - people.unica.it › dionigiscano › files › 2013 › 12 › sapa-srl.pdf · 100 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI Nel caso di pluralità

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Si applicano, in quanto compati-bili, alcune disposizioni in temadi S.p.a. e, precisamente, gliartt.: 2377, 1° 5°, 7°, 8° e 9° c.,2378, 2379-bis, 2379-ter e2434-bis

Non può esservi annullamento: – per la partecipazione di soggetti

non legittimati;– per l’invalidità dei votio del loro

conteggio (qualora, rispettivamen-te, non siano stati determinanti peril raggiungimenti dei quorum)

– per l’incompletezza o inesattezzadella verbalizzazione (quando siaaccertabile il contenuto, gli effetti ela validità della deliberazione) (art.2377, 5° c.)

Possono essere impugnate, entro treanni dalla loro trascrizione nel librodelle decisioni dei soci da chiunquevi abbia interesse

Le decisioni dei soci– che non sono prese in confor-

mità della legge o dell’atto co-stitutivo;

– assunte con la partecipazionedeterminante di soci che hanno,per conto proprio o di terzi, uninteresse in conflitto con quellodella società, qualora possanorecare danno alla società

Il tribunale, qualora ne ravvisi l’op-portunità e ne sia fatta richiesta dal-la società o da chi ha proposto l’im-pugnativa, può assegnare un terminenon superiore a centottanta giorniper l’adozione di una nuova decisio-ne idonea ad eliminare la causa diinvalidità

Le decisioni dei soci che modi-ficano l’oggetto sociale preve-dendo attività impossibili o ille-cite

Possono essere impugnate da chiun-que vi abbia interesse

Possono essere impugnate, entro no-vanta giorni dalla loro trascrizionenel libro delle decisioni dei soci– da ogni socio che non vi abbia

consentito (assente, dissenziente,astenuto);

– da ciascun amministratore;– dal collegio sindacale (ove esi-

stente)

Invalidità delle decisioni dei soci (art. 2479-ter)

Senza limiti di tempo

Le decisioni dei soci– aventi oggetto impossibile o

illecito;– prese in assenza assoluta di

informazione