Settembre 2003 1 Standardization, Intellectual Property Rights and the Evolution of the Information Industry in Europe Proprietà Intellettuale e Antitrust.
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Settembre 2003 1
Standardization, Intellectual Property Rightsand the Evolution of the Information Industry in Europe
Proprietà Intellettuale e Antitrust nelle Standard Setting Organizations
Andrea GiannaccariLuiss “Guido Carli”
Roma, 19 settembre 2003
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Struttura della presentazione
1. La standardizzazione: le attuali tendenze
2. IPR: Incentivo all‘innovazione vs. Tragedy of the Anticommons
3. Profili di contrasto con la normativa antitrust
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La standardizzazione: profili evolutivi
La standardizzazione a livello internazionale
1. ITU (1865): le origini della standardizzazione
2. CCITT (1956): l’evoluzione
3. ITU (1992): la riforma ITU-T
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La regionalizzazione dei processi
US (1984): Standards Committee T1
Giappone (1985): Telecommunications Technology Committee
UE (1988): European Telecommunications Standards Institute
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L’evoluzione e il ruolo degli standard oggi
1. Deregulation
2. Liberalizzazione dei mercati
3. Convergenza informatica-telecomunicazioni
1960: IBM-AT&T 2003: Motorola-Microsoft
1. Strumento per conseguire network externalities
2. Non tariff barrier
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US-EU: i due approcci
US: standardizzazione (principalmente) market driven
H.R. 1086, “Standards Development Organization Advancement Act”, 108th Congress
UE: guidata da organismi amministrativi
sovranazionali
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(segue)
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I due approcci nel 3G
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Standard & IPR
Problemi di coordinamento: GSM : ~ 1200 relevant patents, ~ 50 essential, ~ 10 holders UMTS: above 2000 relevant patents, 200 essential, more than
40 holders
ETSI vs. Qualcomm Inc.
UTRA (GSM) CDMA 2000 (IS-95)
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Interoperabilità La norma STF228 dell’Istituto europeo delle norme di
telecomunicazione (ETSI) definisce l'interoperabilità (dal punto di vista del fornitore) come "la capacità di fornire una comunicazione effettiva fra utenti finali attraverso un ambiente misto di diversi domini, reti, impianti, equipaggiamenti, ecc. di produttori e/o fornitori diversi. In questo contesto, la comunicazione è intesa fra utenti finali o fra un utente finale e un fornitore di servizi".
Per un operatore di rete, ciò significa l’abilità di lavorare in interconnessione con altre reti fornendo agli utenti servizi senza soluzione di continuità; per un fornitore di contenuti o di servizi, comporta l’abilità di far funzionare un’applicazione o un servizio su qualsiasi piattaforma di trasmissione.
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I servizi del futuro Tecnologie di rete perfezionate e software più avanzati 3G ampliano la
gamma dei servizi e applicazioni.
Ciò migliorerà l'usabilità e l'interattività dei servizi, consentendo di inviare messaggi multimediali, prenotare biglietti, scaricare segmenti video, effettuare transazioni bancarie e finanziarie e usufruire di servizi basati sull'ubicazione.
L'interoperabilità (apparecchio-apparecchio) entro un dato settore, per esempio tra due telefoni cellulari digitali, e l'interoperabilità fra piattaforme, per esempio tra palmare (o di un telefono cellulare) con un PC, saranno particolarmente importanti per i modelli commerciali e la varietà di servizi che possono essere offerti.
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Le APIs
L’accesso mobile a Internet dovrebbe portare un contributo significativo al futuro ambiente di servizio multipiattaforma.
Per fornire i servizi mobili di trasmissione dati, gli operatori 3G dovranno garantire l’interoperabilità fra il software nel telefono dell'utente finale e quello dei servizi dell'operatore esterno. Il telefono dovrà essere dotato di API che assicurino il collegamento con il software del servizio dell'operatore esterno.
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Aspetti Antitrust: accesso
Condizioni per l’accesso o diniego di partecipazione nei consorzi: open access vs. (different) limitations of admission. Free access vs. Pay-to-play.
Commissione §169: il più ampia possibile.
X/Open Group: la Commissione ha esentato --ex 81(3)– Cost-benefit analysis. Free riding
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Processo di standardizzazione Manipolazione del processo: importanza disposizioni
in ottica antitrust. Agende, minute incontri, documentazione rilevante
procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti
Scambio di informazioni limitato all’attività di standardizzazione. H.R. 1086
§§ 163,171 inadeguati. La scelta va fatta su basi oggettive e con criteri verificabili da soggetti che non hanno un interesse specifico nel risultato
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Meccanismi di voto
Meccanismi di voto nell’ambito dei vari comitati e dell’Assemblea plenaria.
ETSI: weighted voting system
Altri meccanismi: su base individuale A chi è attribuito il diritto di voto: Sponsor Members, Full Members,
Associate Members, Supporter Members
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Altre ipotesi di restrizione concorrenza
Collective dominance, art. 82.
Rischi di over-standardization: art. 81(1)b, riduzione dell’innovazione.
Esclusione tecnologie alternative: rifiuto di partecipazione da parte del detentore di
tecnologie superiori Allied Tube case
Selezione dello standard: race to the bottom?
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Ruolo Commissione
Ruolo DG IV: clearance accordi ex art. 81(3), oppure soluzioni case-by-case comfort letters
Le standard setting organizations possono prevedere un arbitrato interno per violazione di disposizioni consortili
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Aspetti proprietà intellettuale Disclosure portafoglio brevettale: modalità, tempi, responsabilità a. incomplete disclosure b. late disclosure c. refusal to disclose (submarine and torpedo patents;) La non disclosure del brevetto da parte di più partecipanti può essere
violazione ex 81(1)
DVB consente la disclosure fino al momento immediatamente precedente alla definizione dello standard
Art. 81 (1) non obbliga a dare in licenza
ETSI per far parte del consorzio bisognava dare la licenza, al più tardi entro 180 giorni dall’inizio del processo. Ora bisogna informare “timely” circa i brevetti detenuti e poi vi è obbligo di licenza RAND
Dell-Rambus Cases. Rischi di abuso.
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Licenza ai partecipanti Condizioni per la concessione della licenza ad
altri partecipanti: royalty vs. royalty free (quali royalties? RAND, FRAND).
ETSI richiede RAND
W3C Consrtium prevedeva royalty free (open source)
Non è detto vada esente da censura AT perchè si possono guadagnare esternalità cedendo a titolo gratuito
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Licenza obbligatoria Licenza obbligatoria: in quali casi? 1. Titolare partecipa alla SSO e le disposizioni consortili prevedevano la licenza
obbligatoria quale condizione per l’esenzione ex art. 81(3)
2. Se il titolare rifiutandosi di concedere la licenza dà luogo a condotta abusiva (art. 82) che non può trovare giustificazione nella funzione degli IPR
Magill - discriminazione tra licenziatari - ritiro della licenza già concessa - se ha generato affidamento in terze parti
IMS: Concessa licenza obbligatoria sebbene non ci fosse abuso Essential Facility Doctrine (?!?): Si elimina la concorrenza; la rinuncia è ingiustificata; l’IPR è indispensabile
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Royalties
Livello delle royalties: metodi per la relativa determinazione
DGIV: “Justifiable, rational, and not exploitative”
a. prezzi eccessivi b. prezzi predatori c. tie-in con altri prodotti
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Conclusioni
Disposizioni consortili chiare e che contemplino tutti gli aspetti più critici:
1. Apertura delle SSO; evitare condizioni gravose per l’accesso
2. Obiettivi chiari ed evitare ogni attività ultronea rispetto alla standard setting activity
3. Procedure chiare e basate su criteri di scelta oggettivi e verificabili da terze parti
4. Limitare lo scambio di informazioni
5. Limitare licenza obbligatoria (brevetti essenziali)
6. Royalties
7. Meccanismi sanzionatori interni per breach of contract
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