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Università Telematica Pegaso La trascrizione ed il catasto
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Indice
1 ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE ----------------------------------------------------------------------------------- 3
2 LA NATURA DELLA TRASCRIZIONE --------------------------------------------------------------------------------- 4
3 GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE -------------------------------------------------------------------------------- 5
4 LA PUBBLICITÀ SANANTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7
5 TRASCRIZIONE E TRASFERIMENTO IMMOBILIARE ---------------------------------------------------------- 8
6 TRASCRIZIONE, PROPOSTA CONTRATTUALE ED OPZIONE ------------------------------------------------ 9
7 TRASCRIZIONE E ALIENAZIONE CONDIZIONATA ------------------------------------------------------------ 10
8 TRASCRIZIONE E VENDITA OBBLIGATORIA -------------------------------------------------------------------- 11
9 TRASCRIZIONE, VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ E ALTRE FATTISPECIE
PARTICOLARI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
10 IL CATASTO. CENNI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Università Telematica Pegaso La trascrizione ed il catasto
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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1 Atti soggetti a trascrizione
Di fondamentale importanza per la circolazione giuridica degli immobili è il sistema della
trascrizione.
Norma principale è l'articolo 2643 del codice civile di cui ci occuperemo dei primi cinque
numeri: “Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono
la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono e modificano il diritto
di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie e i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i
contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti
che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra i beni immobili, il diritto di
abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti”.
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2 La natura della trascrizione
Secondo l'orientamento prevalente in dottrina la normativa relativa alla trascrizione è di
ordine pubblico e come tale inderogabile nel senso che non può essere modificata per volontà dei
soggetti privati. Varie sono le opinioni in merito alla natura della trascrizione: secondo un
orientamento si tratterebbe di un vero e proprio ed autonomo negozio giuridico. Secondo altri di una
dichiarazione di scienza, secondo altri ancora di un elemento ulteriore dello stesso negozio giuridico
che concorre al completamento della sua forma. Ma l'opinione prevalente è quella che inquadra la
trascrizione nell'ambito dei fatti giuridici. Altro punto dibattuto è l'oggetto della trascrizione stessa,
cioè quello che la trascrizione tende, in ultima analisi, a pubblicizzare. Secondo un orientamento la
trascrizione, quale appunto fatto giuridico, tenderebbe a pubblicizzare un ulteriore fatto giuridico.
Secondo altri invece, l'oggetto della trascrizione è il documento, vale a dire il titolo, per lo più il
negozio giuridico che ha causato un effetto da assoggettare a pubblicità immobiliare. Secondo un
altro orientamento ancora, invece, la trascrizione serve a dare pubblicità alle dichiarazioni delle
parti contenute nell'ambito del documento. Secondo altri ancora, la trascrizione avrebbe come
oggetto la pubblicizzazione degli effetti giuridici prodotti dal negozio medesimo e quindi in
particolar modo, per quello che ci riguarda, il trasferimento immobiliare.
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3 Gli effetti della trascrizione
Sotto il profilo degli effetti la pubblicità poi viene divisa in tre principali categorie: la prima
è la cosiddetta pubblicità notizia, cioè quella pubblicità dalla quale non discende alcuno specifico
effetto e quindi essa è definita anche pubblicità non necessaria. La mancata attuazione della
medesima da parte dei soggetti che per legge ne sono tenuti determinerebbe soltanto un
assoggettamento al risarcimento del danno. Un esempio sarebbe rappresentato dall'articolo 2651 del
codice civile: “Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato
per usucapione ovvero in altro modo non soggetto trascrizione uno dei diritti indicati nei numeri 1,
2 e 4 dell'articolo 2643”.
Altra ipotesi sarebbe rappresentata dall'articolo 2647 in merito alla costituzione del fondo
patrimoniale e delle convenzioni matrimoniali che escludono i beni immobili dalla comunione tra
coniugi.
Altra ipotesi di trascrizione, sotto il profilo effettuale, è quello della cosiddetta pubblicità
dichiarativa. L'attuazione di questa pubblicità determina la produzione di specifici effetti giuridici
ed è quella che ci riguarda più da vicino.
Gli effetti di tale pubblicità dichiarativa sono indicati dall'articolo 2644:
“Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che, a
qualunque titolo, hanno acquistato i diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna
trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a
data anteriore”.
Altra ipotesi di pubblicità dichiarativa è quella dell'articolo 2648, già vista in materia di
accettazione di eredità e acquisto di legato:
“Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati
nei numeri 1,2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dei medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo
stesso oggetto”.
In particolar modo si è già visto che tale forma di pubblicità serve ad assicurare il principio
della continuità delle trascrizioni con gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2650.
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Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non è stato
trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Terza ipotesi, sempre sotto il profilo effettuale della pubblicità, è quella della pubblicità
costitutiva. Tuttavia, secondo l'orientamento tradizionale, le ipotesi di pubblicità costitutiva
attengono non alla trascrizione bensì all'iscrizione nei registri immobiliari ed in particolar modo al
diritto reale di garanzia rappresentato dall'ipoteca. Tuttavia, secondo altri orientamenti, anche
alcune ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari si sostanziano in pubblicità costitutive.
Si tratta in particolar modo di quelle trascrizioni dalle quali deriverebbero vincoli di
indisponibilità, come per esempio il pignoramento o il sequestro.
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4 La pubblicità sanante
Sempre sotto il profilo effettuale, alcuni parlano anche di pubblicità sanante. Il riferimento,
in particolar modo è ai numeri 6 e 7 dell'articolo 2652, anche se la dottrina nettamente dominante
avverte che, in questi casi, attraverso la pubblicità in oggetto non si sana il vizio di un negozio ma si
completa, attraverso la trascrizione stessa una fattispecie in modo tale che essa possa comunque
produrre effetti. Si tratta delle domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare
l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione. Queste domande come recita il n. 6 del predetto articolo, devono essere trascritte, e poi
si aggiunge: “Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto
impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi
di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa
dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda,
anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato purché, in questo caso, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”.
E così segue il numero 7 in virtù del quale anche le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte vanno trascritte e si aggiunge: “Salvo quanto disposto
dal secondo e terzo comma dell'articolo 534 se la trascrizione della domanda è eseguita dopo
cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o
legatario”.
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5 Trascrizione e trasferimento immobiliare
Ma ritorniamo al numero 1 dell'articolo 2643, quindi i contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili.
La legge non fa distinzione quindi ci si riferisce a tutti i contratti sia quelli a titolo oneroso,
sia quelli a titolo gratuito che determinano quell'effetto giuridico. Uno dei problemi più dibattuti in
merito è quello che riguarda le così dette pertinenze; ci si chiede in particolare se sia assoggettato a
trascrizione anche il trasferimento della pertinenza rispetto al bene principale.
Si faccia il seguente esempio: Primo trasferisce a Secondo con un atto di compravendita un
determinato appartamento di cui è pertinenza la cantina e il posto auto.
Ebbene, se tali elementi pertinenziali non vengono esclusi nell'ambito del titolo di
trasferimento, secondo le disposizioni del codice civile essi, seguendo la sorte del bene principale,
risulteranno trasferiti a Secondo unitamente all'appartamento. Secondo un orientamento, anche
questo trasferimento degli elementi pertinenziali deve essere assoggettato a specifica trascrizione ai
fini dell'articolo 2644. Secondo un altro orientamento, invece, non vi sarebbe bisogno di questa
ulteriore e specifica formalità pubblicitaria. Tuttavia, dal punto di vista pratico, va osservato che,
soprattutto ove questi elementi pertinenziali abbiano una loro configurazione catastale autonoma,
sarà quanto mai opportuno assoggettare a trascrizione tanto il trasferimento del bene principale
quanto il trasferimento delle pertinenze.
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6 Trascrizione, proposta contrattuale ed opzione
La dottrina nettamente prevalente poi esclude dall'ambito della trascrivibilità la proposta
irrevocabile di alienazione e il patto di opzione così come si esclude dalla trascrivibilità il patto di
prelazione, cioè quell'accordo intervenuto fra due parti in virtù del quale si stabilisce che ove il
primo voglia alienare un determinato immobile dovrà preferire Secondo rispetto a qualunque terzo a
parità di condizione. Anche il contratto preliminare di compravendita non era assoggettabile a
trascrizione finché, recente legislazione, non ha consentito anche la trascrivibilità del preliminare di
opzione con un complesso di effetti conseguenti.
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7 Trascrizione e alienazione condizionata
Ma sul preliminare si ritornerà in sede propria. Può essere invece trascritta la vendita o
comunque l'alienazione in generale sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva. La risposta
positiva si ricava fra l'altro dall'ultimo comma dell'articolo 2659:
“Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a
condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se
al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto”.
La trascrivibilità degli atti di alienazione soggetti a condizione è legata anche al meccanismo
di retroattività della condizione stessa che quindi fa retroagire gli effetti del negozio al momento in
cui il negozio stesso si è perfezionato e, pertanto, ove non fosse possibile la trascrizione immediata
del negozio in oggetto potrebbero essere di fronte ai terzi compromessi anche gli effetti che si
producono in esito alla retroattività della condizione in questione.
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8 Trascrizione e vendita obbligatoria
Più controversa è la soluzione sulla compravendita ad efficacia obbligatoria. Sul punto sia
la dottrina che la giurisprudenza hanno dato nel tempo risposte contraddittorie. Dal punto di vista
sistematico si dovrebbe arrivare alla conclusione che, se la trascrizione ha ad oggetto gli effetti del
negozio e ovviamente in questo caso di effetti traslativi, essa non potrebbe essere realizzata se
questi non si producono e quindi la vendita a effetti meramente obbligatori non potrebbe di per sé
essere trascritta. Per converso, se si ritiene che la trascrizione abbia ad oggetto l'atto ovvero il
negozio giuridico dal quale possono scaturire effetti traslativi, allora non vi sarebbe dubbio che
anche la vendita obbligatoria, come tale, potrebbe essere trascritta. Il problema in parte si ripropone
per la vendita di cosa futura che, secondo il codice civile, produce effetti sono nel momento in cui la
cosa risulta realizzata. La fattispecie in campo immobiliare è particolarmente importante e di grande
attualità; si pensi a tutte le ipotesi di vendita cosiddetta sulla carta nell'ambito della quale cioè la
società costruttrice vende l'immobile quando ancora esso non è stato realizzato in tutto o in parte,
ma si pensi anche alla permuta di cosa presente con cosa futura. Ricorrente l'ipotesi del privato che
cede in proprietà il suo terreno edificabile a una società costruttrice e a sua volta una società
costruttrice cede in proprietà al privato una o più unità immobiliari facenti parte del complesso che
la società stessa si obbliga di realizzare sul terreno in questione. Ebbene, secondo alcuni, tale tipo
di atto potrebbe essere trascritto soltanto nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, ma secondo
un altro orientamento, invece l'alienazione di bene futuro potrebbe essere trascritta immediatamente
soprattutto se il venire ad esistenza della corsa sia configurabile come condicio iuris degli effetti del
negozio. Quindi si tratterebbe di un negozio sottoposto a condizione sospensiva e, come tale,
trascrivibile come già visto.
Altra figura incerta sotto il profilo che ci occupa è la vendita di cosa altrui. Secondo
un'opinione, anch'essa, non producendo effetti reali immediati, non sarebbe come tale trascrivibile.
Secondo invece un altro orientamento essa sarebbe trascrivibile. Peraltro la trascrizione in
questo caso produrrebbe tutti gli effetti propri della pubblicità dichiarativa nel senso che essa
servirebbe a risolvere i conflitti tra più eventuali aventi causa dal non proprietario che ha alienato la
cosa non sua.
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9 Trascrizione, vendita con riserva di proprietà e altre fattispecie particolari
Altro punto controverso è la vendita con riserva di proprietà. Se la si ricostruisce in termini
di vendita obbligatoria la sua trascrivibilità produrrà le stesse perplessità sopra citate a proposito
della vendita obbligatoria in generale.
Se la si ricostruisce in termini di vendita sottoposta a condizione, rappresentata la
condizione dall'integrale pagamento del prezzo, essa sarà sicuramente trascrivibile da subito.
Se la si ricostruisce in termini di vendita con effetti reali immediati, di talché in capo
all'acquirente comunque passerebbe da subito la proprietà e in capo al venditore rimarrebbe un
diritto reale di garanzia, anch'essa sarebbe immediatamente trascrivibile. Più facile è la soluzione
della vendita con patto di riscatto. Indubbiamente essa è trascrivibile come tale perché determina il
trasferimento della proprietà a favore dell'acquirente immediatamente. La questione riguarda la
trascrivibilità del patto di riscatto contenuto in questa vendita. Comunque sia, l'opinione nettamente
prevalente è per la trascrivibilità, in quanto secondo la teoria più diffusa, questo patto si sostanzia in
una condizione risolutiva potestativa e del resto la trascrizione, sotto il profilo effettuale e
dell’opponibilità erga omnes, è l'unico strumento che consente al venditore di esercitare la sua
facoltà, il suo potere di riscatto e di rientrare nella proprietà dell'immobile in questione senza alcuna
interferenza da parte di terzi.
Per converso non sono sicuramente trascrivibili i cosiddetti pactum de retro vendendo e il
pactum de retrovendendo, cioè le promesse di vendita o di ricompera. Esse infatti, non sono idonee
a produrre nemmeno in via mediata o differita alcun effetto reale. Siamo nel campo puramente
obbligatorio.
Naturalmente andrà trascritta anche la permuta e ove entrambi gli oggetti permutati siano
beni immobili occorreranno due trascrizioni. Si è detto all'inizio che la trascrizione è praticabile
indipendentemente dal fatto che il negozio sia a titolo oneroso o gratuito e difatti sono trascrivibili
anche le donazioni quando hanno ad oggetto beni immobili. La dottrina tuttavia sottolinea come la
trascrivibilità della donazione sia collegata al perfezionamento della donazione stessa e quindi non
potrà essere trascritta la sola proposta di donazione o la sola accettazione della donazione stessa.
L'unico caso in cui si ritiene trascrivibile un negozio unilaterale donativo è quello della donazione
in riguardo di matrimonio che, secondo l'opinione prevalente, rappresenta appunto un negozio
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giuridico unilaterale. Anche la dazione in pagamento, la datio in solutum, va trascritta se ha ad
oggetto beni immobili.
L'esempio potrebbe essere il seguente: Primo ottiene a mutuo da Secondo la somma di
200.000 €. Maturatosi il termine della restituzione di tale somma Primo e Secondo convengono che
in luogo della restituzione di 200.000 € Primo trasferisca a Secondo il suo bene immobile, anche
questo negozio giuridico va quindi trascritto.
Problema ulteriore è quello della trascrivibilità del mandato ad alienare beni immobili. Si
faccia il seguente esempio: Primo conferisce mandato a Secondo, che accetta, di vendere il suo bene
immobile. L'opinione nettamente prevalente esclude che questo negozio giuridico di mandato possa
essere di per sé trascritto in quanto inidoneo a produrre effetti traslativi.
Tuttavia la questione è complessa, soprattutto ove il mandato sia rilasciato senza
rappresentanza. In tal caso, infatti, secondo un'opinione il mandato conferirebbe al mandatario un
potere, disgiunto dalla proprietà, di disporre in nome proprio di un bene altrui e quindi, in questo
caso, non sarebbe possibile nemmeno dal punto di vista concettuale, una trascrivibilità del mandato
in questione. Secondo altri, invece, questo mandato, una volta che il mandatario lo abbia eseguito
attraverso l'alienazione del bene immobile a terzi, avrebbe prodotto automaticamente anche un
trasferimento dal mandante al mandatario. Quindi, ricostruendo la fattispecie, nell'ipotesi in cui il
mandatario abbia eseguito il mandato, il bene immobile risulterebbe trasferito una prima volta dal
mandante al mandatario e una seconda volta dal mandatario al terzo acquirente.
Da tale punto di vista, allora, tale negozio sarebbe trascrivibile una volta che sia stata data
esecuzione anzi, sarebbe trascrivibile due volte in relazione agli effetti traslativi prodotti una volta
in capo al mandatario e una volta al terzo acquirente.
Secondo un'alta opinione ancora, invece, questo mandato non è idoneo di per sé a produrre
alcun effetto traslativo in capo al mandatario. Quindi, affinché il mandatario possa in concreto
eseguire l'incarico occorrerà che il mandante con atto separato trasferisca in capo al mandatario il
bene immobile e questo atto separato potrebbe essere trascritto. Sul contratto per persona da
nominare e sul contratto a favore dei terzi ci si soffermerà in sede propria.
Dal punto di vista dell'idoneità del titolo alla trascrizione va ricordato il disposto dell'articolo
2657:
“La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
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Sotto il profilo degli obblighi soggettivi, infine, si ricorda l'articolo 2671:
“Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a
trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è
tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo salvo l’applicazione delle pene pecuniarie
previste dalle leggi speciali se lascia trascorrere 30 giorni dalla data dell'atto ricevuto o
autenticato”.
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10 Il catasto. Cenni
Per quanto riguarda il catasto, il nome derivante dal greco evoca un procedimento di
inserimento e registrazione in pubblici registri delle unità immobiliari e, più in generale, un
inventario dei beni e, in senso più articolato, una rassegna di beni e dei relativi proprietari. Lo scopo
del catasto sin dall'origine è quello di una definizione della proprietà ai fini della determinazione
dell'imposta fondiaria. Dunque, la finalità precipua del catasto ancora oggi è quella fiscale. Ad essa
tuttavia si aggiunge anche una finalità giuridica e cioè del riconoscimento della proprietà ma
soltanto ai fini indiziari e non di prova definitiva.
La prima forma moderna di catasto risale al 1427, il comune di Firenze stabilì di riformare il
sistema di raccolta tributi istituendo un modello unico di catasto; ogni capofamiglia avrebbe dovuto
presentare una dichiarazione in cui elencava proprietà immobiliari, debiti, crediti e componenti del
nucleo familiare. Queste informazioni venivano utilizzate per calcolare un reddito presunto su cui
venivano poi applicate le tasse dovute. Sempre nel 1400 viene istituita la cosiddetta gabella
possessionum, cioè un'imposta fondiaria gravante sui fondi e sulle case e basata su un catasto
periodicamente aggiornato.
Forma ancora più moderna di catasto fu introdotta nel 1728 nel regno del Piemonte di
Vittorio Amedeo II: si sta parlando del primo catasto geometrico particellare. La tradizione
continuò in altri Stati italiani dove furono organizzati altri catasti basati sempre su fogli catastali, su
particelle, su tariffe d'estimo, su qualità e classi. Finché Napoleone con il suo editto del 1807 stabilì
che venisse istituito un catasto per l'intero territorio del Regno d'Italia. Si giunge poi al 1886 con la
legge 3682, detta messadaglia, in virtù della quale tutti i comuni italiani si dovevano uniformare alla
regola del nuovo catasto geometrico particellare che prevedeva la registrazione delle proprietà dei
terreni distinta da quella dei fabbricati ed istituiva ufficialmente il catasto terreni e il catasto edilizio
urbano. Da quell'epoca il catasto si è via via ammodernato, soprattutto per quanto riguarda le
metodologie di rilevamento ed in particolar modo è stato introdotto il metodo aerofotogrammetrico
per il telerilevamento topografico del terreno. Si tratta di un procedimento attraverso il quale si
riproduce il modello ottico della superficie del terreno e la proiezione su un piano dell'immagine
dell'oggetto da rilevare in tre dimensioni. L'elemento fondamentale della rilevazione catastale è la
particella, cioè l'unità elementare di possesso individuata geometricamente mediante la
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rappresentazione cartografica ed alla quale è associata la valutazione della redditività degli
immobili.
Le particelle poi compongono il foglio di mappa, cioè la rappresentazione cartografica
catastale di una porzione limitata di territorio di un comune. L’ insieme dei fogli di mappa di un
intero comune è rappresentato nel cosiddetto quadro d'unione.
Di grande importanza è altresì la categoria catastale cioè la distinzione delle unità
immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che
determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare nell'ambito di ciascuna
zona censuaria. Vi è poi la classe, cioè il grado di produttività classificante un determinato
immobile nell'ambito della stessa qualità o categoria catastale di un dato comune. Ai terreni migliori
viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le classi intermedie. Per gli
immobili urbani la classificazione individua gradi di maggiore apprezzamento passando dalla classe
prima a quella più alta. Per i terreni poi vi è il reddito agrario, cioè il compenso al capitale di terreno
e al lavoro intellettuale gravante sul conduttore dell'attività agricola, e il reddito dominicale, cioè
quota parte del prodotto padronale al netto di ogni onere, esclusi quelli fiscali gravanti sulla
proprietà. Per gli immobili urbani la rendita catastale cioè la rendita media ordinaria ritraibile al
netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto dell'imposta fabbricati delle relative
sovraimposte e dei contributi di ogni specie. Vi è infine la partita cioè il complesso di informazioni
attinenti l'individuazione dei soggetti e delle titolarità su un insieme di immobili urbani rurali
nell'ambito di uno stesso comune. Per quanto riguarda gli immobili urbani, sinteticamente, essi si
dividono in immobili a destinazione ordinaria di cui fa parte il gruppo (A). Trattasi prevalentemente
di abitazioni ad eccezione del raggruppamento a 10 che riguarda uffici e studi privati; il gruppo (B)
come i collegi, scuole, magazzini sotterranei per depositi derrate, eccetera; il gruppo (C) negozi,
laboratori, stalle, eccetera; gli immobili a destinazione speciale abbiamo il gruppo (D) opificio e
perdite, case di cura e istituti di credito, eccetera; ed infine un quarto gruppo di immobili a
destinazione particolare contrassegnato con la lettera (E) stazioni per servizi di trasporto, conti
comunali, costruzioni per speciali esigenze pubbliche.
Si riportano, a titolo esemplificativo, una nota di trascrizione e una nota d’iscrizione:
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