Pubblicità e promozione
Feb 24, 2016
Pubblicità e promozione
La Pubblicità
Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili,
la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi
Definizione introdotta con il decreto legislativo n. 74 del 1992
Il primo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel contratto di
viaggio
Informazione nell’esercizio dell’attività turistica e attività commerciale
Considerando n. 11 della Direttiva 314 del 1990
Art. 3 della Direttiva 314 del 1990
Principio della contrattualizzazione
delle informazioni anche pubblicitarie fornite al
consumatoreopuscolo è informazione
e pubblicità
Principio della non ingannevolezza delle
informazioni ( verbali, scritte,contenute in un opuscolo o qualsiasi altro materiale a
stampa) che descrivono il servizio
Principio della documentazione chiara e precisa
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Esercizio dell’attività turistica e attività commerciale nel D. Lgs.
Art. 8, n. 4 del D. Lgs. n. 111 del 1995Divieto di fornire informazioni ingannevoli qualunque
sia il mezzo con cui vengono comunicate
Art. 9 del D. Lgs. n. 111 del 1995
L’ opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso ….h) I termini e le modalità il soggetto nei cui riguardi
si esercita il diritto di recesso ex art. 5 del D. Lgs. 15-1-1992, n. 50 se il contratto è negoziato
fuori dai locali commerciali
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Principio della contrattualizzazione delle informazioni pubblicitarie (trasfuso nel codice del turismo d. lgs n. 79 del 2011)
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•Qualunque descrizione del servizio tutto compresa fornita dall’organizzatore o dal venditore al consumatore deve essere veritiera.
•Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dei contraenti mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione
Il secondo polo: la disciplina della pubblicità commerciale nel codice del
consumo - rapporti tra imprese e consumatori
Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori
Art. 18 Pratica commerciale
Pratica commerciale: qualsiasi AZIONE, OMISSIONE, CONDOTTA O DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE COMMERCIALE, ivi compresa la PUBBLICITA’ e la COMMERCIALIZZAZIONE, posta in essere da un professionista (persona fisica o giuridica) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto o un servizio ai consumatori.
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Pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese e consumatori (segue)
Art. 20 Pratica commerciale scorretta
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Scorretta: quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta
Aggressiva: artt. 24, 25, 26 codice del consumo
Ingannevole: artt. 21, 22, 23 codice del consumo
Pubblicità ingannevole
I principi di:
• Veridicità, art. 21• Correttezza• Completezza, art. 22
viola
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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 1.
1. E’ considerata ingannevole una pratica che: :
• Contiene informazioni non rispondenti al vero, seppure di fatto corretta (viola il principio di veridicità) in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva
• Induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciali che avrebbe altrimenti preso:
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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo – gli elementi oggetto di errore
a) Esistenza o natura del prodottob) Caratteristiche principali del prodotto…c) Portata degli impegni del professionista…d) Prezzo o il modo in cui questo è calcolato…e) Necessità di manutenzione, cambio,
sostituzione…f) Natura, caratteristiche, diritti del professionista…g) Diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso
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Azioni ingannevoli art. 21 codice del consumo 2.
2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti…
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Azioni ingannevoli art. 22 codice del consumo omissioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti dei mezzi del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
2. ….3. ….
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Quindi il messaggio è ingannevole
induce o può indurre in errore, è idoneo a pregiudicare
il comportamento economico del consumatore o a ledere un concorrente
Nella sua potenzialità oggettiva
Indipendentemente dagli stati soggettivie dalle intenzionalità del suo autore
quando
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Pratiche commerciali aggressive art. 24
E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
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Art. 27 : Organo che controlla e reprime la pubblicità ingannevole
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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Autorità garante della concorrenza e del mercato
È l’ organo istituito al controllo e alla repressione della pubblicità ingannevole
Che verifica se il messaggio pubblicitario ha le seguenti caratteristiche:
--è tale da indurre in errore o a poter indurre in errore lepersone fisiche o giuridiche a cui è rivolto o che
raggiunge--è idoneo a pregiudicare il comportamento economico del consumatore o ledere o poter ledere un concorrente
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Legittimati attivi al provvedimento dell’Autorità garante
Concorrenti
Consumatori
Associazioni e organizzazioni consumatori
Ministero dell’ industria
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La pronuncia dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato
E’ una pronuncia definitivadiretta
a vietare la pubblicità del messaggio pubblicitario non ancora portato a conoscenza del pubblico
ad inibire la continuazione della pubblicità del messaggio pubblicitario già iniziata
a stabilire la pubblicazione della decisione sulla stampa
la non osservanza del divieto imposto dalla decisioneha conseguenze penali
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Natura della pronuncia dell’Autorità Garante
La valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità commerciale si riferisce ad un controllo
amministrativo a tutela di un interesse generale.L’Autorità Garante non dispone in merito al
risarcimento dei danni subiti. Per la tutela civilistica il consumatore è tenuto a rivolgersi all’Autorità
giudiziaria ordinaria
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Pubblicità comparativa
Identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi offerti da un
concorrente
E’ ammessa, a meno che non sia ingannevole, ovvero quando ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett.a, codice del
consumo: induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso
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Il terzo polo: la disciplina della pubblicità commerciale tra
professionisti
Pubblicità tra professionisti d. lgs n. 145 del 2007
Con il d. lgs 2 agosto 2007, n. 145 si è provveduto a dare autonomia alla tutela del professionista, in precedenza contenuta nel codice del consumo.
Art. 3 identificazione degli elementi per valutare se la pubblicità sia ingannevoleArt. 4 definizione delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa e rinvio al codice del consumo per i criteri con cui identificare le “azioni ingannevoli”, le “omissioni ingannevoli” e le “pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli”
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Trasparenza della Pubblicità art. 5pubblicità mascherata o camuffata
E’ vietata la Pubblicità mascherata o occulta: E’ quella pubblicità che appare attraverso una modalità di presentazione estranea alla diffusione sul mercato
di prodotti o servizi
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La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, mentre la pubblicità a mezzo stampa deve
essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione
--Pubblicità occulta-- Perché è vietata la pubblicità non riconoscibile?
Perché in tale situazione le difese naturali del destinatario della pubblicità non si attivano
Perché l’ informazione che appare neutrale e disinteressata è più efficace
Perché la pubblicità non riconoscibile attira maggiormente l’attenzione del destinatario
inconsapevole
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Trasparenza della Pubblicità redazionale
Deve distinguersi dalle altre comunicazioni al pubblicoattraverso modalità grafiche di evidente percezione
della natura intrinsecamente pubblicitaria
L’ accertamento della natura promozionale della comunicazione prescinde dall’accertamento di un
sottostante rapporto di committenza tra impresa e
proprietario del mezzo di diffusione
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Il quarto polo: il codice di autodisciplina
Codice di autodisciplina pubblicitaria
Ha natura negoziale
Sono norme di natura convenzionale create da imprese pubblicitarie volte a garantire
la libertà di scelta dei consumatori
Sono norme raccolte in un codice che le imprese di pubblicità accettano mediante sottoscrizione
all’atto della conclusione di un contratto di pubblicità
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Organo che verifica la violazione delle norme del codice di comportamento
Giurì di autodisciplina
che emette una decisione contrattualmente vincolante
Su istanza
….del consumatore….di altra impresa concorrente
….dell’ altro organo di autodisciplina-il comitato di accertamento
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Codice di autodisciplina e pubblicità dei viaggi organizzati, art. 28
La pubblicità deve fornire informazioni complete ed accurate
L’ informazione completa ed accurata evita e previene l’ingannevolezza
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La concorrenza sleale
Pubblicità di un’agenzia e atti di concorrenza sleale, art. 2598 c.c.
Si configura nell’ ipotesi in cui:
Una agenzia si appropria dei pregi che spettano ad un’ altra
Una agenzia denigra un concorrente
Una agenzia attua una pubblicità menzognera
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Legittimato attivo
Imprenditore concorrente
Le associazioni o gli enti che rappresentano gli interessi
della categoria professionale, art. 2601 c.c.
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