Le procedure semplificate e le autorizzazioni uniche ... · operazioni doganali svolte, utilizzando l’all.67 DAC, in cui andrà riportata, nella casella 15, la seguente dichiarazione:
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Mercoledì 18 Novembre 2015 - ore 8,45 – Sala Colucci
Relatore:
FRANCESCO PUCCI Responsabile Ufficio Regimi e Semplificazioni Doganali regionale –Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per laLombardia
«Seminario «SPORTELLO UNICO DOGANALE:
dialogo telematico con le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e certificazione AEO»
Le semplificazioni doganali
Sportello unico doganale: Dialogo telematico con le
amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento
e certificazione
Le semplificazioni doganali
Unione Confcommercio - Milano 18 novembre 2015
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Procedure semplificate (art.76 Reg CEE 2913/92)
Procedura della dichiarazione incompleta
accettazione della dichiarazione doganale mancante di talune
indicazioni o di alcuni dei documenti necessari per
l’applicazione del regime,
Procedura della dichiarazione semplificata
vincolo delle merci al regime mediante la presentazione, in
luogo e vece della dichiarazione doganale, di un documento
commerciale o amministrativo e successiva presentazione di
una dichiarazione complementare che può avere,
all’occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.
Procedura di domiciliazione
vincolo delle merci al regime considerato attraverso
l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso,
l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal
presentare le merci in dogana e consente di vincolare le merci
al regime doganale prescelto nei locali dell’interessato o in
altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.
Procedure semplificate particolari per il regime di
transito comunitario
l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
l’uso di sigilli di un modello particolare;
la dispensa dall’itinerario vincolante;
lo status di speditore autorizzato;
lo status di destinatario autorizzato;
l’applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
i) per ferrovia o mediante grandi contenitori;
ii) per via aerea;
iii) via mare;
iv) mediante condutture.
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Procedura di domiciliazione Le innovazioni apportate dal Reg CE 1192/2008, recante modifiche al Reg CEE 2454/93
(DAC)
Richiamo delle norme relative all’operatore economico autorizzato (AEO) per la
concessione, sospensione e revoca.
Introduzione di un modello comunitario per la domanda ed il rilascio (all.67 Reg
CEE 2454/93).
(Prassi comune in tutto il territorio doganale comunitario)
* * *
Aggiornamento della disciplina nazionale in materia di autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione armonizzandola alle nuove disposizioni comunitarie in materia
Determinazione Direttoriale prot.n.158326/RU del 14 dicembre 2010.
Circolare 9/D dell’11 marzo 2011.
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Soggetti Merci regimi
Imprese industriali, commerciali ed
agricole.
Soggetti intermediari
(imprese di spedizione; i titolari di
MM.GG., i C.A.D., gli spedizionieri
doganali; i corrieri aerei internazionali),
quelle facenti parte del ciclo
produttivo/ commerciale o comunque
ad esso attinenti
tutte le merci di terzi proprietari
Sono escluse per entrambi i soggetti le seguenti
merci:
- armi e materiali di armamento di cui al D.M.
28 ottobre 1993;
- stupefacenti, ivi compresi i precursori di
droghe, e sostanze psicotrope di cui
all’allegato del Testo unico n. 309 del 9
ottobre 1990 e successive modifiche;
- materiale radioattivo, così come definito dal
D. Lgs. 230/95;
- quadri ed oggetti di antiquariato, come
definiti dall’allegato della Direttiva 93/7/CEE
del Consiglio;
- esemplari (specimens) delle specie di flora e
di fauna selvatiche minacciate di estinzione
(CITES) di cui al Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e
successive modifiche.
I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs.
26ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono
ammessi al beneficio solo qualora il soggetto
autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di
deposito doganale o di deposito doganale gestito
anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i
soggetti individuati dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs.
504/95.
tutti i regimi doganali
sono esclusi i regimi doganali
c.d. economici (tranne il
deposito doganale).
Requisitia) abitualità nel compimento di operazioni doganali;
b) comprovata osservanza degli obblighi doganali;
c) osservanza delle condizioni previste dalla Legge 575/1965 e successive modificheconcernente le “Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso”;
d) comprovata solvibilità finanziaria;
e) esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso,relative ai trasporti;
f) esistenza di scritture e di procedure adeguate che consentano all’organo di rilasciodell’autorizzazione di effettuare i controlli doganali appropriati e di identificare glieventuali soggetti rappresentati nonché di verificare nel corso del tempo la permanenza deirequisiti necessari per il conseguimento dell’autorizzazione.
Se il richiedente è titolare dello status di AEOC o AEOF tutte le condizioni, esclusa la lett.f) si consideranosoddisfatte.
Autorizzazione all’utilizzo del Sistema Telematico Doganale (STD).
Titolarità giuridica di un’area attrezzata per il ricevimento/spedizione delle merci.
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Presentazione istanzaL’istanza, di norma, va presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente inrelazione al luogo in cui il richiedente detiene la contabilità principale relativa alleoperazioni doganali svolte, utilizzando l’all.67 DAC, in cui andrà riportata, nella casella 15,la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 445 dichiara di esserenel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di fallimento né di esseresottoposto a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata,straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa e di non effettuare nell’ambitodella suddetta autorizzazione operazioni concernenti le merci escluse previste dall’art.3, comma 2, della DD e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni previste dallanormativa vigente, nonché di deroga previste nei regolamenti CE relativi a misurerestrittive nei confronti di taluni Paesi terzi”.
All’istanza va altresì allegata l’autocertificazione compilata sul modulo indicato nelladeterminazione direttoriale prot.n.158326/RU del 14 dicembre 2010 relativa alla garanzia,all’eventuale esonero dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 del TULD e alla nonsussistenza di ipotesi di violazioni gravi e ripetute a suo carico previste dall’ art. 2, comma3, della Determinazione Direttoriale prot.n.158326/RU del 14 dicembre 2010.
Gli altri requisiti soggettivi vengono verificati dall’Ufficio tramite acquisizione del certificatocamerale, del nulla osta antimafia e dei bilanci societari.
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Osservanza degli obblighi doganali
E’ comprovata se nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda
una delle seguenti figure non ha commesso una infrazione grave o ripetuta
alla regolamentazione doganale:
Il richiedente;
Le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il
controllo della gestione;
La persona responsabile delle questioni doganali nella società del
richiedente.
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni si valuta sulle informazioni
disponibili.
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osservanza degli obblighi doganali
Infrazioni gravi
Un delitto, per il quale sia intervenuta una
condanna anche a titolo non definitivo, previsto
dalla normativa doganale, fiscale o da ogni altra
legge la cui applicazione sia demandata alle
dogane, o uno dei delitti non colposi previsti nei
titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del
codice penale.
Le violazioni previste dagli artt. 216 e 217 del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Una violazione (anche se definita in via
agevolata) per la quale sia stata irrogata a titolo
definitivo la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 295 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43.
Infrazioni reiterate
Aver commesso più violazioni di
carattere amministrativo in materia
doganale e/o fiscale e di ogni altra
legge la cui applicazione sia
demandata alle dogane, violazioni
che, per loro natura o entità,
compromettono il rapporto di fiducia
con l’autorità doganale.
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Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del
caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali
E’ comprovato se il richiedente:
utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili (*) generalmente
accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i
controlli doganali mediante audit;
permette all’autorità doganale l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se
del caso, a quelle relative ai trasporti;
dispone di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle
merci non comunitarie;
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo
interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
(*) per principi contabili si intende un insieme di regole e di criteri sostanzialmente volti a fornire una unità di misura che
consenta di misurare il patrimonio ed il reddito di esercizio.
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Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del
caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali
all’occorrenza, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le
licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi
di prodotti agricoli;
dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle
informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
assicura che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità
doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e
prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
organizza misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate
per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione
non autorizzata e proteggere la sua documentazione.
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Comprovata solvibilità finanziaria
La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata
soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
Per solvibilità finanziaria si intende una situazione finanziaria sana,
sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie
obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di
attività commerciale.
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è
giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
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Comprovata solvibilità finanziaria (segue)
Tale documentazione può includere l'ultimo flusso di cassa, la situazione
patrimoniale e le previsioni relative ai profitti e alle perdite, approvati dagli
amministratori/dai soci/dal proprietario unico. Se l'impresa del richiedente è
finanziata con un prestito di terzi o di un istituto finanziario, le autorità
doganali possono richiedere anche una copia del fascicolo giustificativo
("business case"), la lettera della banca relativa al credito e una prova che il
richiedente sta operando entro i limiti dello scoperto consentito.
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Telematizzazione
Per la procedura di domiciliazione sono attualmente in esercizio le procedure
telematiche per i regimi in importazione ed esportazione.
La presentazione della dichiarazione telematica, sostituisce l’obbligo della
comunicazione della spedizione e l’iscrizione della dichiarazione nel previsto
registro nonché la presentazione della relativa copia cartacea della dichiarazione
complementare, così come previsto dal DM 549/92.
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telematizzazione
La dichiarazione telematica viene considerata accettata al momento della sua registrazione
sul sistema di elaborazione dati dell’Agenzia delle Dogane (art. 222, paragrafo 2 del
regolamento CEE 2454/93).
Il sistema invia in risposta un messaggio che fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni
inviate con uno stesso file:
gli estremi di registrazione;
i dati relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione;
l’indicazione “In attesa di esito” del circuito doganale di controllo.
Svincolabile (comunicazione immediata del codice di svincolo)
Non svincolabile (attesa dell’esito del controllo)
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telematizzazione
Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione
delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00.
Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall’orario di apertura sino all’ora in cui termina
l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di
intervento – registrato sugli archivi di AIDA – relativo al luogo autorizzato indicato nella
dichiarazione.
Per gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) che si avvalgono dello sdoganamento telematico
in procedura domiciliata per i regimi all’esportazione dal 3 luglio 2012 è possibile
trasmettere tali dichiarazioni al sistema informativo doganale tutti i giorni nell’arco orario dalle
1.00 alle 24.00 e di conoscere l’esito del circuito CA (dichiarazione “svincolabile”)
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Vantaggi
La procedura di domiciliazione
consente di:
non presentare le merci in dogana
ridurre i tempi di attesa
ridurre i costi di gestione
= maggiore competitività.
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Procedure semplificate particolari per il regime del
transito
Tali semplificazioni, oggetto di apposita autorizzazione daparte dell’autorità doganale, possono essere rilasciate aisoggetti che:
sono stabiliti nella Comunità;
ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario;
non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla
legislazione doganale o fiscale;
detengono scritture che permettono un controllo efficace.
Speditore autorizzato
Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dalle autorità
competenti ad effettuare operazioni di transito senza presentare
all’ufficio di partenza né le merci né la dichiarazione di transito.
È necessario essere titolari di una garanzia globale o di una dispensa
dalla garanzia.
La procedura dell’invio di dichiarazioni di transito da parte dello
speditore autorizzato è stata da tempo telematizzata.
Destinatario autorizzato
L’autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato dà diritto al titolare di ricevere
le merci presso la propria sede o in qualunque altro luogo specificato, senza essere tenuto
a presentare le stesse merci e il documento di accompagnamento.
Avvenuta implementazione informatica del destinatario autorizzato, applicabile dal 6
ottobre 2015 e obbligatoria dal 24 novembre 2015.
Destinatario autorizzato
Il destinatario autorizzato deve:
Inviare all’ufficio di destinazione, all’arrivo delle merci il messaggio IE007
“notifica di arrivo” comunicando l’esito del riscontro sommario con
l’indicazione della corrispondenza tra gli eventuali sigilli riportati nel DAT e
quelli effettivamente riscontrati, di eventuali manomissioni dei sigilli, nonché di
eventuali incidenti verificatisi durante il trasporto.
Attendere, prima di procedere allo scarico, il messaggio IE 043“permesso di
scarico”. Se l’esito è “CA “ il sistema lo invia automaticamente alla scadenza del
termine collegato al luogo autorizzato Per i soggetti AEO l’invio è immediato.
Inviare all‘Ufficio dì destinazione, entro il terzo giorno successivo a quello in cui
sono arrivate le merci, il messaggio IE44 “esito dello scarico” con l’indicazione
di tutte le difformità riscontrate.
Se l’esito dello scarico non presenta alcuna difformità, il sistema invia
automaticamente il messaggio IE025 “ Rilascio a destino” per il rilascio delle
merci.
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Beneficio daziario preferenziale
Viene concesso ai prodotti che presentino precisecaratteristiche e che siano scortati da un documento chegiustifica l’origine preferenziale all’atto della loropresentazione all’autorità doganale (EUR1).
Per evitare le formalità legate al rilascio di tale certificatopreferenziale da parte dell’Autorità doganale (Circ.n.11/Ddel 28/04/2010) è possibile richiedere lo status diesportatore autorizzato (*)
(*) non possono ottenere tale status gli spedizionieri doganali e le case di spedizione.
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Esportatore autorizzato
Apposizione delle attestazioni di origine su fattura, ai sensi deivari protocolli d’origine (*) conclusi dall’Unione Europea con iPaesi terzi, indipendentemente dal valore.
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
doganale n.IT/001/CO/2013) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci
sono di origine preferenziale ….
Mario Rossi
(firma leggibile autografa)
(*) l’indirizzo del sito europeo dove reperire tutti gli accordi in vigore è:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential
/article_779_en.htm
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Esportatore autorizzato
Un esportatore autorizzato può essere esonerato dal firmare tali
dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali un impegno
scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa
recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
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Esportatore autorizzato
Condizioni per il rilascio:
Frequenza delle esportazioni (non e‘ rilevante il numeroma la cadenza regolare).
Capacità di provare, in qualsiasi momento, il carattereoriginario della merce da esportare o già esportataattraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite iflussi commerciali normali, se trattasi di semplicicommercianti.
Essere a conoscenza delle regole di origine applicabili eche si trova in possesso dei relativi documentigiustificativi.
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Esportatore autorizzato
L’esportatore autorizzato deve:
Assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di
origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono
comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa.
Assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta
l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa
in materia.
Impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per
un periodo di almeno 3 anni (5 per la Corea) a partire dalla data
della dichiarazione.
Impegnarsi a presentare ogni elemento di prova ed accettare di
essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.
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Esportatore autorizzato
L’autorizzazione può essere concessa sia al produttore delle
merci che al commerciante.
Gli operatori, che non sono produttori della merce oggetto di
esportazione, possono utilizzare la dichiarazione del fornitore
contenente le informazioni relative all’origine preferenziale delle
merci.
La dichiarazione del fornitore può essere contenuta nella fattura
commerciale relativa alla spedizione di merce a cui essa si
riferisce ovvero in un bollettino di consegna ovvero in un
qualunque altro documento commerciale che descriva le merci
in modo tale da consentirne l’identificazione.
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Esportatore autorizzato
Per ogni spedizione deve essere prevista unadichiarazione del fornitore salvo il caso in cui un fornitoreinvii al medesimo acquirente, con regolarità e per lunghiperiodi, merci anche diverse fra loro ma aventi lamedesima origine preferenziale per cui potrà esserepresentata un’unica dichiarazione denominatadichiarazione di lungo termine che avrà una validità nonsuperiore ad un anno.
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Informazioni Vincolanti Origine (IVO)
Artt.6-12 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE n.2913/1992)
Artt. 5-14 DAC - Regolamento CEE n.2954/1993
Può riguardare qualsiasi merce per la quale l’operatore non sia in
grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell’utilizzo di
materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza
l’esatta origine da attribuire ai prodotti.
La richiesta può riguardare sia l’origine non preferenziale sia quella
preferenziale delle merci.
L’informazione è rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della
richiesta dall’Ufficio per l’Applicazione dei Tributi doganali presso la
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali ed è vincolante
per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a
decorrere dalla data della sua comunicazione.
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Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
Artt.6-12 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE n.2913/1992)
Artt. 5-14 DAC - Regolamento CEE n.2954/1993
Su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati
Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce
con l’assegnazione del codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.
Tali decisioni sono valide su tutto il territorio comunitario efficacia ex nunc
purchè possa essere accertata la piena corrispondenza tra la merce presentata
in dogana e quella indicata e descritta nella ITV.
Sono fornite a titolo gratuito salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese
necessarie per speciali analisi o perizie sulla merce o per la rispedizione dei
campioni presentati a corredo della domanda.
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Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
In Italia competente al rilascio è l’Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimidei prodotti agricoli presso la Direzione Centrale Legislazione eProcedure Doganali.
Il termine previsto per il rilascio è di tre mesi e decorre dal momento incui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili alpronunciamento.
La validità di un'informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è possibileconsultare la Banca Dati della Commissione Europea (EBTI) dovepossono essere visualizzate tutte le ITV in corso di validità rilasciate datutti gli Stati Membri.
Home - Dogane - L'operatore economico - Classificazione delle merci -Database della Commissione Europea per le I.T.V.
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Nuovo codice doganale dell’unione -Reg UE
n.952/2013-(applicazione completa prevista per il 1° maggio 2016)
Articolo 33 - Decisioni relative alle
informazioni vincolanti –
Le decisioni ITV o IVO sono valide per un
periodo di tre anni a decorrere dalla data
dalla quale le stesse hanno efficacia
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Nuovo codice doganale dell’unione
Articolo 47
Cooperazione tra autorità
Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere
effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità
competenti che non siano le autorità doganali, le autorità
doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre
autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i
controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità
doganali svolgono il ruolo di coordinamento
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Nuovo codice doganale dell’unione
Dichiarazioni semplificate
Su autorizzazione delle autorità doganali è consentito che il
vincolo delle merci a un regime doganale avvenga sulla base di
una dichiarazione semplificata da rendere in dogana nella
quale possano essere omesse alcune indicazioni necessarie
per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime
doganale per il quale sono dichiarate le merci o i documenti di
accompagnamento richiesti per l'applicazione delle
disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale
sono dichiarate le merci
(vedi articolo 166)
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Nuovo codice doganale dell’unione
Dichiarazioni semplificate
Le autorità doganali possono autorizzare una persona a
presentare una dichiarazione in dogana, compresa una
dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle
scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale
dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel
sistema elettronico del dichiarante al momento della
presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di
iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare
dall'obbligo di presentazione delle merci.
Una delle condizioni previste è che il dichiarante sia operatore
economico autorizzato per le semplificazioni doganali
(vedi art.182)
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Nuovo codice doganale dell’unione
Sdoganamento centralizzato
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una
persona a presentare, presso un ufficio doganale competente
del luogo in cui l'interessato è stabilita, una dichiarazione in
dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio
doganale.
Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo
comma se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci
sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di
un'unica autorità doganale.
Il richiedente deve essere un operatore economico
autorizzato per le semplificazioni doganali
(vedi art.179), 36
Nuovo codice doganale dell’unione
Autovalutazione
Art.185
1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un
operatore economico a espletare determinate formalità doganali
che devono essere svolte da tali autorità, a determinare
l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a
svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un
operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.
Centralità della figura dell’operatore economico autorizzato
per le semplificazioni doganali
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Nuovo codice doganale dell’unione
Previsione di regimi speciali al fine di una ottimizzazione e
semplificazione delle procedure.
Articolo 210
Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi
speciali:
a) transito, che comprende il transito esterno e interno;
b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
considerando 34) Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire
l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere
che essa sia globale, a copertura di più transazioni.
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contatti
http://www.agenziadoganemonopoli.
gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
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trasparente - Organizzazione -
Articolazione degli uffici - Indirizzi e
Organigramma periferico - Area
Dogane - Gli Uffici delle Dogane -
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