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AC 2 S s.a.s. www.ac2s.it Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Luglio 2015 Pagina 1 July 2015 Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert Verso il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: l’esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva La riforma della disciplina relativa al c.d. “falso in bilancio”: l’approvazione della Legge 27 maggio 2015 , n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Contents: E’iniziato, all’esito della trasmissione da parte del Governo in data 18 maggio 2015 alle Commissioni parlamentari competenti, l’esame dello schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE. E’stata approvato il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 che recepisce la Direttiva 2013/36/UE ed è stata approvata la Legge di delegazione europea 2014 che prevede il recepimento delle Direttive: - la Direttiva 2014/56/UE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; - la Direttiva 2014/95/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla di- versità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiet- tivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate. E’stato altresì approvato il nuovo testo del Codice di Autodisciplina delle società quotate ed è entrata in vigore la riforma del c.d. “falso in bilancio” (Legge 27 maggio 2015, n. 69). 1. L’esame dello schema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato da parte delle Commissioni parlamentari In data 18 maggio 2015 il Governo ha approvato lo schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE 1 ; lo stesso è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato per il loro esame. In particolare, le Commissioni sono chiamate ad esaminare, ai fini del parere al Gover- no, lo schema di Decreto Legislativo, in attuazione della delega recata dall’articolo 1, comma 1, e dall’allegato B della Legge n. 234 del 2014 2 , la quale rinvia, per quanto ri- guarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, relativa alla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Il termine per l’espressione del parere sullo schema di Decreto è scaduto il 29 giugno 2015. Lo schema di Decreto Legislativo introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di tra- sparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali; integra e modifica il Codice Civile e il Decreto Legislati- vo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva; apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle pre- scrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, viene modificato il Decreto Legislativo n. 173 del 1997, sulla redazione del bilancio conti annuali e conso- lidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del Decreto Legisla- tivo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2005, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia 1. L’esame dello schema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato da parte delle Commissioni parlamentari ................ 1 2. L’approvazione della Legge di delegazione europea 2014......................................................... 7 3. Il recepimento della Direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la Direttiva 2002/87/UE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72) ...... 8 4. La riforma della disciplina relativa al c.d. “falso in bilancio”: l’approvazione della Legge 27 maggio 2015 , n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio 9 5. La pubblicazione dell’edizione aggiornata del Codice di Autodisciplina delle Società quotate . 9 6. Documento applicativo del principio di revisione SA Italia 250 B ...................................... 9 Segnalazione eventi formativi ........................... 10 1 Si veda il contributo http://www.giuffre.it/it-IT/products/46648.html. 2 Il testo della Legge è disponibile al link http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234.
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Verso il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: l’esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva

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Verso il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: l’esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva La riforma della disciplina relativa al c.d. “falso in bilancio”: l’approvazione della Legge 27 maggio 2015 , n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Contents:

E’iniziato, all’esito della trasmissione da parte del Governo in data 18 maggio 2015 alle Commissioni parlamentari competenti, l’esame dello schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE. E’stata approvato il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 che recepisce la Direttiva 2013/36/UE ed è stata approvata la Legge di delegazione europea 2014 che prevede il recepimento delle Direttive: - la Direttiva 2014/56/UE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolidati;

- la Direttiva 2014/95/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla di-versità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiet-tivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

E’stato altresì approvato il nuovo testo del Codice di Autodisciplina delle società quotate ed è entrata in vigore la riforma del c.d. “falso in bilancio” (Legge 27 maggio 2015, n. 69).

1. L’esame dello schema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato da parte delle Commissioni parlamentari

In data 18 maggio 2015 il Governo ha approvato lo schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE

1; lo stesso è stato trasmesso alle Commissioni

parlamentari competenti di Camera e Senato per il loro esame. In particolare, le Commissioni sono chiamate ad esaminare, ai fini del parere al Gover-no, lo schema di Decreto Legislativo, in attuazione della delega recata dall’articolo 1, comma 1, e dall’allegato B della Legge n. 234 del 2014

2, la quale rinvia, per quanto ri-

guarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, relativa alla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Il termine per l’espressione del parere sullo schema di Decreto è scaduto il 29 giugno 2015. Lo schema di Decreto Legislativo introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di tra-sparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali; integra e modifica il Codice Civile e il Decreto Legislati-vo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva; apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle pre-scrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, viene modificato il Decreto Legislativo n. 173 del 1997, sulla redazione del bilancio conti annuali e conso-lidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del Decreto Legisla-tivo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2005, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia

1. L’esame dello schema di recepimento

della Direttiva 2013/34/UE per la redazione del

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato da

parte delle Commissioni parlamentari ................ 1

2. L’approvazione della Legge di delegazione

europea 2014......................................................... 7

3. Il recepimento della Direttiva 2013/36/UE del

parlamento europeo e del consiglio, del 26

giugno 2013, che modifica la Direttiva 2002/87/UE

e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

relativamente all’accesso all’attività degli enti

creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli

enti creditizi e sulle imprese di investimento

(Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72) ...... 8

4. La riforma della disciplina relativa al c.d.

“falso in bilancio”: l’approvazione della Legge 27

maggio 2015 , n. 69, Disposizioni in materia di

delitti contro la pubblica amministrazione, di

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

9

5. La pubblicazione dell’edizione aggiornata del

Codice di Autodisciplina delle Società quotate . 9

6. Documento applicativo del principio di

revisione SA Italia 250 B ...................................... 9

Segnalazione eventi formativi ........................... 10

1 Si veda il contributo http://www.giuffre.it/it-IT/products/46648.html.

2 Il testo della Legge è disponibile al link http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234.

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di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti pruden-ziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di par-tecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal Decreto Legislativo n. 141 del 2010, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria. Si rammenta che, contestualmente allo schema di Decreto all’esame delle Commissioni, è all’esame lo schema di Decreto n. 172, recante attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, mediante il quale sono, tra l’altro, rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB, ai quali si applica una specifica atti-vità di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d’Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo dell’articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d’Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regola-mento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento. L’articolo 6 dello schema di Decreto Legislativo apporta numerose modifiche al Codice Civile per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio. Il comma 1 modifica l’articolo 2357-ter del Codice Civile in materia di azioni proprie, pre-vedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’articolo 10 della Direttiva, che non consente l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato pa-trimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del Codice Civile. Il comma 2 modifica in più punti l’articolo 2423 del Codice Civile, relativo alla redazione del bilancio. Con una modifica al comma 1 è previsto l’obbligo di redigere, quale ulterio-re elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Il contenuto del rendiconto finanziario è disciplinato dal comma 7 dell’articolo 6, che in-troduce un nuovo apposito articolo nel Codice Civile, dando corso a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese – diverse dalle piccole – la redazione di ulteriori documenti di bilan-cio. Lo stesso comma 2, lettera b), inserisce inoltre un nuovo comma quarto nel predetto articolo 2423, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa. La proposta di nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indi-cazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trat-tamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese con-trollate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati. Viene chiarito che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazio-ne, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall’articolo 6 (paragrafo 1) della Direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione; il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità. Il comma 3 dell’articolo 6 dello schema modifica l’articolo 2423-bis del Codice Civile, il quale detta i princìpi di redazione del bilancio. In primo luogo viene modificato il numero 1) del predetto articolo, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazio-ne delle voci deve essere fatta tra l’altro tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Le lettere a) e b) del comma 3, elimi-nando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell’articolo 6 della Di-rettiva. Con riferimento al comma 4, si evidenzia come esso modifica le disposizioni dell’articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cosiddetti costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1). In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le cosiddette « imprese sorelle »). Inoltre la lettera n) del comma 4 elimina le disposizioni relative ai conti d’ordine, recate dal terzo comma dell’articolo 2424 del Codice Civile, la cui informativa – ai sensi della Direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva). Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie. Il comma 6 modifica in più punti l’articolo 2425 del Codice Civile sul contenuto del conto economico, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.

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Il comma 7 dell’articolo 6 dello schema di Decreto Legislativo, il quale introduce nel Co-dice Civile l’articolo 2425-ter, disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento. Il comma 8 modifica più disposizioni dell’articolo 2426 del Codice Civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio. In dettaglio le lettere a), f), g) del comma 8 modificano i numeri 1), 7) e 8) dell’articolo 2426, per consentire l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano. Al riguardo la Relazione illustrativa dello schema di Decreto chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omo-logati dall’Unione europea. In sintesi, il « costo ammortizzato » è l’ammontare a cui un’attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le varia-zioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell’interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità. Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono pro-duttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato). L’obbligo di tener conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione dei titoli. La Relazione illustrativa dello schema di Decreto chiarisce che tale scelta è effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione. Le lettere d) ed e) del comma 8 modificano rispettivamente la disciplina degli oneri plu-riennali e dell’avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della Direttiva. In merito si ricorda che tale norma della Direttiva dispone che le im-mobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in casi ec-cezionali – in cui la vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo non può essere sti-mata attendibilmente – essi sono ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l’iscrizione all’attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l’importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortiz-zati. Se la legislazione nazionale autorizza l’iscrizione all’attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi, mutatis mutandis, ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per casi eccezionali, autoriz-zate dagli Stati membri; queste, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa. La lettera h) del comma 8 riformula il numero 8-bis dell’articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferi-mento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria. La lettera i) del comma 8, con la quale viene introdotto un nuovo numero 11-bis nell’articolo 2426, comma 1, del Codice Civile, reca la disciplina della valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della Direttiva in tema di valutazione al fair value degli strumen-ti finanziari. Il comma 9 dell’articolo 6 interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all’articolo 2427 del Codice Civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della Direttiva. Il comma 11 dell’articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall’articolo 2428 del Codice Civile, eliminando il riferimento all’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, contenuto nel comma 3, numero 5), dell’articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla Direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell’ambito della nota integrativa (arti-colo 2427, comma 1, nuovo numero 22-quater). Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis del Codice Civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensio-nali. Il comma 13 dell’articolo 6, che introduce nel Codice Civile un nuovo articolo 2435-ter, dedicato al bilancio delle microimprese. L’articolo 7 dello schema apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato

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contenuta nel Decreto Legislativo n. 127 del 1991, il quale ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla Direttiva che si intende recepire con lo schema di Decreto), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle società attraverso i conti annuali. Per quanto riguarda la disciplina della redazione del bilancio consolidato di gruppo, il comma 1 dell’articolo 7 dello schema, alle lettere a) e b) modifica in primo luogo l’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 127, concernente i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al supe-ramento delle quali sorge l’obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 di-pendenti occupati in media durante l’esercizio. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva. La lettera d) del comma 1 aggiunge al comma 3-bis dell’articolo 27 un altro caso di eso-nero dal consolidamento in attuazione del disposto dell’articolo 23, paragrafo 10, della Direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 127, il quale esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando: a) l’inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilan-

cio; b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restri-

zioni; c) in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dal comma 2 dell’articolo 7 dello

schema) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La lettera e) del comma 1 interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lette-ra a), dell’articolo 27 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sot-toposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione Europea. Viene così recepita la precisazione contenuta nell’articolo 23, pa-ragrafo 8, della Direttiva. Il comma 2 dell’articolo 7 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 127 del 1991. In particolare, viene pre-cisato che in casi eccezionali l’esclusione avviene quando non è possibile ottenere tem-pestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni. In merito allo schema di Decreto Legislativo si segnala che la 10ª Commissione perma-nente del Senato si è espressa, per quanto di competenza, in senso favorevole con i seguenti rilievi:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di limitare la prevalenza della so-stanza sulla forma nelle specifiche poste del bilancio e non nei principi generali allo scopo di ridurre le aree di incertezza; e in tale logica confermino il principio secon-do il quale non possono essere distribuiti ai soci gli utili derivanti dall'aggiornamen-to del fair value dei derivati non di copertura e delle differenza cambio non realiz-zate, principio che ha la finalità prudenziale di non indebolire i mezzi propri dell'im-presa;

- valutino altresì le Commissioni di merito se debbano essere attratte nel bilancio consolidato di una società per azioni o a responsabilità limitata soltanto le società nelle quali la consolidante abbia una partecipazione al capitale tale da attribuirle un'influenza dominante, anche in questo caso per ridurre le aree di incertezza; nel-la stessa logica, per evitare rappresentazioni distorsive della sostanza, valutino se non sia il caso di escludere dagli obblighi di rendicontazione pubblica della remu-nerazione degli amministratori i compensi percepiti in società partecipate in misura inferiore al 10 per cento del capitale;

- sempre a proposito di remunerazioni degli amministratori, valutino le Commissioni di merito se, nel provvedimento in esame oppure, eventualmente, in atti successi-vi, non debba essere introdotto l'obbligo di rappresentare nel bilancio il rapporto tra la remunerazione dell'amministratore delegato, comprensiva anche delle parti va-riabili comunque corrisposte, e il salario lordo mediano rilevabile nella parte italiana del gruppo ovvero il costo del lavoro medio con esclusione di quello dell'ammini-stratore delegato e dei dirigenti che a lui direttamente riportano.

Le Commissioni 2ª e 6ª del Senato, hanno formulato le seguenti osservazioni:

- si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di Decreto - in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della Diretti-va 2013/34/UE, così come modificato dalla Direttiva 2013/50/UE - che le relazioni sui pagamenti ai governi siano depositate a cura degli amministratori della società presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla fine di ciascun eserci-

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zio finanziario restando a disposizione del pubblico per almeno dieci anni;

- si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dallo schema di Decreto la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, circa l'obbligo in capo al revisore legale o alla società di revisione legale di esprimere un giudizio di conformità sulla relazio-ne sui pagamenti ai governi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48, pa-ragrafo 3, nonché dal punto 52 considerando della Direttiva 2013/34/UE;

- si reputa opportuno che il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di Decreto sia ri-formulato inserendo la clausola "salvo che il fatto costituisca reato" e prevedendo che gli amministratori della società che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni prive delle informazioni di cui all'arti-colo 3 o relazioni che contengono informazioni non veritiere, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro centoventimila;

- si invita il Governo a rivedere la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter Codice Civile - così come modificato dall'articolo 6, comma 1, dello schema in og-getto - che, diversamente da quanto disposto in passato, prevede l'obbligo di iscri-zione nel patrimonio netto attraverso una voce di riserva di segno negativo

3;

- si reputa opportuno escludere dallo schema di Decreto in titolo l'introduzione del nuovo principio di rilevanza in virtù dei potenziali effetti negativi sulla veridicità dei dati di bilancio. A regime non sarà più necessario rispettare alcuni obblighi, quali quelli in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fine della rappresentazione veritiera e corretta. L'applicazione del nuovo criterio potrebbe nuocere alla chiarezza e veridi-cità delle informazioni fornite;

- si reputa opportuno altresì escludere - al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di Decreto in titolo - l'applicazione del metodo di derivazione IASB in materia di costo ammortizzato. Tale obbligo è in netto contrasto con le finalità informative proprie delle piccole e medie imprese che rappresentano il principale target di riferimento dell'intervento Legislativo. Dubbi si registrano sul miglioramento della qualità delle informazioni fornite in conseguenza dell'applicazione del metodo del costo ammor-tizzato, soprattutto nelle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei titoli di credito e di debito e non già altri tipi di valori. Inoltre, l'introduzione del criterio è palesemente contraria al principio della semplificazione a cui si ispira la norma e da un punto di vista normativo tale criterio non risulta es-sere neanche richiamato dalla Direttiva contabile;

- si invita il Governo ad introdurre maggiori semplificazioni all' articolo 2427 Codice Civile in materia di contenuto della nota integrativa - così come modificato dal comma 9 dell'articolo 6 dello schema di Decreto -, in particolare per ciò che riguar-da le informazioni da inserire nel documento contabile di natura descrittiva che in-sieme allo stato patrimoniale ed al conto economico rappresentano l'ossatura del bilancio di esercizio. Sovrapposizioni nell'ambito della informativa sono possibili al-la luce della nuova normativa in quanto la gran parte dei dati da indicare ai sensi del numero 9 dovranno essere indicati anche al numero 22-ter e in materia di "eventi successivi". Per quanto riguarda quest'ultimi, il numero 22-quater) prevede che la nota integrativa riporti la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed econo-mici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio senza tener conto che tale obbligo informativo relativo agli eventi successivi è già richiamato dall'arti-colo 2423 bis, comma 4, duplicando di fatto le informazioni richieste da fornire;

- si ritiene opportuno estendere al rendiconto finanziario alcune disposizioni riferite allo stato patrimoniale e al conto economico quali l'obbligo della comparabilità del-le voci e il divieto di compensi di partite con il fine ultimo di rendere più chiara la rappresentazione delle dinamiche finanziarie che hanno caratterizzato la vita aziendale;

- si ritiene opportuno - con riferimento al nuovo obbligo di redazione del rendiconto finanziario - porre in essere una serie di iniziative volte a "semplificarne" gli adem-pimenti burocratici ed amministrativi, riducendo gli oneri a carico delle PMI; tale sforzo deve coinvolgere in particolare gli aspetti di contabilità e di informativa eco-nomico-finanziaria legati alla redazione del rendiconto finanziario per le piccole e medie imprese ed all'interno di queste ultime quelle con elevati movimenti finanzia-ri può rilevarsi particolarmente complessa ed onerosa;

- si invita il Governo a rivedere le disposizioni concernenti il bilancio delle micro e piccole imprese, di cui all'articolo 2435-ter - come modificato dal comma 13 dell'ar-ticolo 6 dello schema di Decreto - in quanto, pur partendo dall’idea che tali realtà debbano poter fruire di semplificazioni, è inevitabile notare che molte delle sempli-ficazioni introdotte appaiono eccessive e rischierebbero di rendere praticamente nulla la funzione informativa del bilancio. In particolare, le disposizioni sul contenu-to della nota integrativa solo formalmente sono in grado di produrre una riduzione

3 Dubbi sorgerebbero infatti “dal punto di vista ragionieristico ed informativo in merito alla contabilizzazione della riserva negativa per azioni

proprie in portafoglio. Nella prassi aziendale l'acquisto di azioni proprie avviene, tra le altre, anche per finalità di investimento e sviluppo della società ed in tale circostanza la rappresentazione contabile di tale operazione come riduzione del patrimonio netto, andrebbe a fornire una visione non corretta dell'impresa. Infatti, le società che attuano investimenti attraverso l'acquisto di azioni proprie vedono paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della loro valutazione ai fini del merito creditizio”.

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di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell’accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva;

- si invita infine il Governo ad introdurre norme più stringenti per quanto riguarda i controlli. Non prevedere un sistema di controllo obbligatorio nelle società di minori dimensioni (sicuramente per le Spa e anche in talune circostanze per gli altri enti societari), con l'obiettivo della riduzione degli adempimenti burocratici recherebbe un danno rilevante e duraturo a tutto il tessuto economico nazionale, rendendo po-co credibili i bilanci, danno non compensato dai risparmi legati ai minori oneri a ca-rico delle imprese per la non attivazione dei sistemi di controllo interno ed esterno. Sarebbe invece utile prevedere un sistema di controllo in tutte quelle fattispecie in cui vi sono finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell’attività e situa-zioni debitorie sproporzionate, determinate sulla base di indicatori capaci di evi-denziare l’esistenza di una situazione critica e di prevenire comportamenti di po-tenziale danneggiamento per i soggetti interessati alla conduzione dell’attività.

Sotto il profilo economico-aziendale, partendo dallo schema di Decreto Legislativo tra-smesso in data 18 maggio 2015 dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 171), tenuto conto dei contenuti dei contributi dell’Organismo Italiano di Contabi-lità (OIC) elaborati nel 2008 e di quelli pervenuti nell’ambito delle consultazioni del MEF avviate nel corso del 2014 e del 2015 nonché tenuto conto dell’istruttoria legislativa con-seguente, lo schema di Decreto Legislativo si ritiene opportuno che lo stesso sia modifi-cato come segue:

a) specificazione che la relazione sui pagamenti ai governi costituisce comunicazione sociale ai sensi dell’articolo 2621 del Codice Civile e specificazione che nella rela-zione sulla gestione deve essere indicata dalla società la motivazione della esen-zione dalla redazione della relazione sui pagamenti ai governi;

b) abolizione della voce “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” all’attivo dello stato patrimoniale coerentemente a quanto previsto dai principi contabili in-ternazionali IAS/IFRS e secondo quanto previsto dall’art. 10 della Direttiva 2013/34/UE;

c) eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di impianto e di ampliamento coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e se-condo quanto previsto dall’art. 10 della Direttiva 2013/34/UE;

d) introduzione della disciplina dell’ammortamento dei marchi;

e) eliminazione del criterio c.d. “LIFO” coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali;

f) eliminazione dell’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato in quanto non previsto dalla Direttiva e in quanto di difficile applicazione;

g) introduzione della rilevazione contabile del contratto di leasing finanziario secondo il criterio finanziario così come previsto dai principi contabili internazionali anche al fine di dare concreta attuazione al principio della prevalenza della sostanza eco-nomica rispetto alla forma giuridica dei contratti o delle operazioni;

h) indicazione del debito per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato (TFR) tra i debiti dello stato patrimoniale;

i) classificazione degli strumenti finanziari derivati passivi tra i debiti dello stato patri-moniale;

j) estensione dell’impossibilità dell’utilizzo delle riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione pro-grammata nel computo del patrimonio netto anche per le società a responsabilità limitata;

k) numerazione progressiva delle voci all’interno dello schema dello stato patrimonia-le e del conto economico e semplificazioni nell’elencazione delle voci e dei rag-gruppamenti;

l) numerazione progressiva delle informazioni da fornire all’interno della nota integra-tiva e all’interno della relazione sulla gestione;

m) razionalizzazione delle informazioni che devono essere fornite nella nota integrati-va relativamente agli strumenti finanziari derivati;

n) introduzione del prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto quale documento formante il bilancio di esercizio, coerentemente a quanto previsto dai

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principi contabili internazionali IAS/IFRS e secondo quanto previsto dall’art. 4, pa-ragrafo 1 della Direttiva 2013/34/UE.

2. L’approvazione della Legge di delegazione europea 2014

In data 2 luglio 2015 è stata approvato definitivamente il disegno di legge di delegazione europea 2014.

Il provvedimento delega il Governo a recepire 56 Direttive comunitarie e 9 decisioni quadro della Ue.

Il disegno di legge prevede il recepimento di norme in materia di agricoltura, giustizia e salute, di disposizioni sull'Unione bancaria europea finalizzate alla stabilità dei mercati finanziari (meccanismo di vigilanza unica, vigilanza sui depositi, disciplina della crisi bancaria e il ricorso a strumenti di intervento pubblico), indica principi e criteri per l'at-tuazione della Direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobilia-ri e della Direttiva sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, prevede deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a disposizioni sugli strumenti derivati.

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge delega il Governo ad emanare, entro do-dici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, le norme occor-renti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del rego-lamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza pruden-ziale degli enti creditizi.

L'articolo 5, modificato al Senato, reca principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013

4, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che

emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cd. Direttiva Transparency).

Tra gli i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 5 contempla l'attri-buzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB; l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; l'at-tribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali. Il termine previsto per il recepimento è il 26 novembre 2015.

L'articolo 8 prevede il recepimento nell'ordinamento interno, della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli inter-mediari finanziari (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive).

Il termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014.

Si segnala che il 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lette-ra di messa in mora per il mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE (procedura di infrazione n. 2015/0066). Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 la Commissio-ne europea ha inviato all'Italia un parere motivato.

L'articolo 9 fissa principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La disposizione prevede che l'adeguamento dell'ordinamento con la nuova di-sciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principal-mente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (TUF) D.Lgs. n. 58 del 1998.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2016.

Tra le Direttive che dovranno essere recepite ed indicate nell’Allegato B del disegno di legge si segnalano:

la Direttiva 2014/56/UE5, che modifica la Direttiva 2006/43/UE relativa alle re-

visioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati6. La 'Direttiva revisione' contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la re-visione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema. Il termine di recepimento è il 17 giugno 2016;

4 Il testo della Direttiva è disponibile al link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0013:0027:IT:PDF.

5 Il testo della Direttiva è disponibile al link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014L0056:IT:HTML.

6 il regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga

la decisione 2005/909/UE della Commissione. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti.

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la Direttiva 2014/95/UE7 modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda

la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensio-ni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate. Il temine per il recepimento della Direttiva è previsto per il 6 dicembre 2016.

In particolare la Direttiva 2014/95/UE, all’articolo 1, prevede l’integrazione delle informa-zioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (di-sciplinata dall’art. 19 della Direttiva 2013/34/UE) o l’indicazione delle stesse in un docu-mento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla Direttiva 2013/34/UE l'articolo 19-bis, concernente la 'Dichiarazione di carattere non finanziario', in cui si pre-vede l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interes-se pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestio-ne una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni am-bientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la cor-ruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'im-presa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa; b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti

aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risultato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in

riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre, l'articolo 1 modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della Direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazio-ne alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e pro-fessionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state for-nite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che ab-biano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese ab-biano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della Direttiva 2004/39/CE. La Direttiva 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l’informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consoli-dato. A tal fine, il medesimo articolo 1 della Direttiva in esame aggiunge l'articolo 29-bis alla Direttiva 2013/34/UE, in tema di 'Dichiarazione consolidata di carattere non finanzia-rio', che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consoli-data, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di inclu-dere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.

3. Il recepimento della Direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la Direttiva 2002/87/UE e abro-ga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72)

Il nuovo quadro regolamentare, composto da principi generali e disposizioni di contenuto specifico, è finalizzato a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane. Le norme confermano principi già presenti nelle recedenti disposizioni, tra cui: la chiara di-stinzione di compiti e poteri tra gli organi societari; l'adeguata dialettica interna; l'efficacia dei controlli e una composizione degli organi societari coerente con le dimensioni e la

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32014L0095:IT:HTML

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complessità delle aziende bancarie. La Direttiva recepita con il D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 7

8, sostituisce le previgenti Diretti-

ve 2006/48/CE e 2006/49/CE e, oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE, procede ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia bancaria. Sono dunque dettate le disposizioni generali (concernenti l’oggetto, l’ambito di applica-zione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le autorità competenti negli Stati membri all’esercizio delle attività di vigilanza in coordinamento con l’Autorità di vigilanza europea – European Banking Authority - EBA) e sono disciplinate le condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad apposito regime auto-rizzatorio. Le norme si occupano altresì delle partecipazioni qualificate in un ente crediti-zio, con obbligo di notifica alle autorità competenti della volontà di acquisire dette parte-cipazioni. La Direttiva inoltre disciplina:

- i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato re-golamento 575/2013;

- il diritto di stabilimento degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l’esercizio della libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti del-lo Stato membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi paesi terzi (titolo VI);

- la vigilanza prudenziale (titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irro-gare sanzioni e il diritto di ricorso;

- il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri tecnici rela-tivi all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la governance, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la vigilanza su base consolidata;

- le riserve di capitale, con le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.

4. La riforma della disciplina relativa al c.d. “falso in bilancio”: l’approvazione della Legge 27 maggio 2015 , n. 69, Disposizioni in ma-teria di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di ti-po mafioso e di falso in bilancio

Con la Legge 27 maggio 2015, n. 699 il c.d. falso in bilancio torna ad essere un reato

penale per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. Società non quotate: pena da 1 a 5 anni, oppure da 6 mesi a 3 anni per colpire i fatti meno gravi. Applicazione della nuovissima causa di non punibilità quando il danno per le modalità della condotta e le caratteristiche dell'autore è stato di limitata offensività. In particolare il giudice dovrà valutare la portata del danno prodotto alla società, ai soci e ai creditori. Società quotate: sanzioni da 3 a 8 anni di reclusione. Parificazione alle quotate delle società che fanno appello al risparmio o lo gestiscono, delle società controllanti anche se non quotate, di quelle che hanno fatto richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

5. La pubblicazione dell’edizione aggiornata del Codice di Autodisciplina delle Società quotate

Il 9 luglio 2015 si è riunito, presso Borsa Italiana, il Comitato per la Corporate Governan-ce. Il Comitato ha discusso l’evoluzione dell’attività di monitoraggio sull’applicazione del Co-dice di Autodisciplina per le società quotate nonché l’evoluzione normativa e delle best practice internazionali. Il Comitato ha approvato alcune modifiche di dettaglio del Codice di Autodisciplina volte a recepire alcuni principi in materia di corporate social responsibility, rafforzare i presidi aziendali di legalità e trasparenza e confermare alcune raccomandazioni formulate dal Comitato nella sua Relazione annuale pubblicata l’11 dicembre 2014

10.

6. Documento applicativo del principio di revisione SA Italia 250 B

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Assirevi han-no reso pubblico un documento applicativo dello SA Italia 250 finalizzato ad offrire una serie di guidelines sui principi di revisione da adottare nell’ambito delle revisioni legali dei conti.

8 Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 , Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; il testo del Decreto Legislativo è disponibile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/12/15G00087/sg. 9 Il testo della Legge è disponibile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/30/15G00083/sg. 10

Il nuovo Codice di Autodisciplina è disponibile al link https://www.academia.edu/13875759/Codice_Autodisciplina_Societ%C3%A0_Quotate_-_2015.

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Si tratta di un documento applicativo che fornisce ai professionisti impegnati nell’attività di revisione legale dei conti contributi pratici e strumenti operativi utili a declinare il con-tenuto del principio di revisione SA Italia 250B relativo alle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale

11.

Il principio di revisione in oggetto è di matrice prettamente italiana. Non vi è, infatti, nel set dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) in vigore dal 1° gennaio 2015, un dispositivo analogo. L’adozione di tale principio nel nostro ordinamento scaturisce dalla circostanza che, al di là di tutte le attività cui è chiamato il revisore dai principi di revisio-ne finalizzati all’espressione del giudizio sul bilancio, l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, nel riprendere il contenuto dell’abrogato 2409-ter Cod. Civ., obbliga il revisore a verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazio-ne dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Il documento applicativo - che nasce dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale ed Assirevi - ha l’obiettivo di supportare il revisore nell’esecuzione e documentazione delle procedure in materia di verifiche della regolare tenuta della contabilità e riepiloga ulterio-ri procedure che il revisore, a seconda delle circostanze specifiche dell’incarico ed in relazione al proprio giudizio professionale, potrà, di volta in volta, pianificare e svolgere. Il documento non deve in ogni caso essere considerato sostitutivo del principio di revi-sione SA Italia 250B, cui si rinvia per una completa comprensione del principio medesi-mo. I suoi allegati sono predisposti avendo riguardo ad una casistica generale. Consiglio nazionale dei commercialisti e Assirevi sottolineano quindi che è rimessa al revisore la valutazione sul loro utilizzo, parziale o integrale, secondo il proprio giudizio professiona-le e le caratteristiche dello specifico incarico.

Segnalazione eventi formativi

Assogestioni e Assonime presentano la seconda edizione 2015 dell’Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate, un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e controllo di società quotate, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina

12.

Il programma di formazione - è riservato ai componenti degli organi sociali in carica in società quotate nonché a soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi e comprende ap-profondimenti sulle seguenti tematiche: i) i sistemi e principi di amministrazione e con-trollo; ii) la composizione e il funzionamento degli organi sociali; iii) il sistema dei control-li; iv) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci; v) le remunerazioni degli ammi-nistratori; vi) le operazioni con parti correlate; vii) l’informativa societaria.

20 luglio 2015

Contatti:

Authors: Andrea Cerri e Claudio Sottoriva Andrea Cerri. PhD in Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in Management per l'impresa presso la Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Socio fondatore AC

2S.

Claudio Sottoriva. Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Consulente tecnico e perito penale del Tribunale di Milano. Revisore legale dei conti. Segretario di Redazione della rivista Il controllo nelle società e negli enti, Giuffrè Editore, Milano. Socio fondatore AC

2S.

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Dott. Andrea Cerri [email protected] Prof. Claudio Sottoriva [email protected] 20123 Milan (Italy) Piazza Antonio Cantore, 3

11

Il documento e i relativi allegati sono disponibili al link http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a61d4a75-9abf-4d7a-82f9-6ae20a703bcb. 12

La brochure con il programma analitico è disponibile al link http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4504.

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