1 Verifiche Fiscali: che fare e come difendersi Parte I Torino, 9 ottobre 2012 Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce Dott. Diego Avolio LL.M.
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Verifiche Fiscali:
che fare e come difendersi
Parte I
Torino, 9 ottobre 2012
Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Dott. Diego Avolio LL.M.
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LOTTA ALL’EVASIONE
STRATEGIA
artt. 11 e 12 D.L. 201/2011
INCREMENTO DEL PATRIMONIO
INFORMATIVO A DISPOSIZIONE A.F.
FAVORIRE L’EMERSIONE
di BASE IMPONIBILE
INDAGINI FINANZIARIE:
COMUNICAZIONE
MOVIMENTAZIONI
DEI RAPPORTI
ANAGRAFE DEI
RAPPORTI
RIDUZIONE
LIMITE
UTILIZZO
CONTANTE A
1.000 EURO
COORDINAMENTO
CONTROLLI
ED
ACCESSI
PREVISIONE SANZIONI PENALI IN CASO DI
ATTI O DOCUMENTI FALSI
COMUNICATI/TRASMESSI AL FISCO
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INDAGINI FINANZIARIE: ANAGRAFE DEI RAPPORTI
art. 11, co. da 2 a 5
D.L. 201/2011 MAGGIORE INCISIVITA’ DEL PARTICOLARE
STRUMENTO ISTRUTTORIO
DAL 1.1.2012
INTERMEDIARI
FINANZIARI
COMUNICANO
PERIODICAMENTE
ALL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA
INFORMAZIONI RELATIVE
AI RAPPORTI
INTRATTENUTI CON I
CLIENTI
IMPORTO
delle
RELATIVE OPERAZIONI
FINANZIARIE
SINO AL 31.12.2011: in evidenza solo i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di ogni soggetto che intratteneva
qualsiasi rapporto di natura finanziaria.
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INDAGINI FINANZIARIE: ANAGRAFE DEI RAPPORTI art. 11, co. da 2 a 5
D.L. 201/2011
DAL 1.1.2012 INTERMEDIARI
FINANZIARI
OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
MOVIMENTAZIONI
che hanno interessato i rapporti di natura finanziaria effettuati dai
contribuenti per conto proprio ovvero per conto o per nome di terzi
IMPORTO delle operazioni finanziarie
OGNI INFORMAZIONE
relativa ai predetti rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali
informazioni Anagrafe Tributaria ex art. 7, co. 6 D.P.R. 605/73:
banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo
del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere
in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi
rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura
finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo
unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe
tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che
intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo
per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
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INDAGINI FINANZIARIE: ANAGRAFE DEI RAPPORTI art. 11, co. 3
D.L. 201/2011
MODALITA’ DELLA
COMUNICAZIONE con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate
adottato PREVIA CONSULTAZIONE di:
- OPERATORI FINANZIARI e
- GARANTE PRIVACY
possibile ESTENSIONE
anche ad ulteriori informazioni
relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali
MISURE DI SICUREZZA, di natura tecnica ed organizzativa,
PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
E PER LA RELATIVA CONSERVAZIONE, che non può superare i termini massimi
di decadenza previsti in materia di accertamento II.DD. (4 anni)
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INDAGINI FINANZIARIE: ANAGRAFE DEI RAPPORTI art. 11, co. 3
D.L. 201/2011
RATIO AdE PUO’ UTILIZZARE INFORMAZIONI
per le FINALITÀ INDIVIDUATE
ex art. 7, co. 11,
D.P.R. n. 605/1973
ELABORAZIONE
con procedure
centralizzate, di specifiche LISTE
SELETTIVE di CONTRIBUENTI
A
MAGGIOR RISCHIO di
EVASIONE
rilevazioni, evidenziazioni e comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari utilizzate
dall’Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. “INDAGINI FINANZIARIE”, ovvero per
richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire
l’effettiva disponibilità reddituale o, per l’IVA, l’effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti.
Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo, nonché per l'espletamento di attività relative al procedimento penale.
RISCOSSIONE
MEDIANTE
RUOLO
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INDAGINI FINANZIARIE: ANAGRAFE DEI RAPPORTI
art. 11, co. 4
D.L. 201/2011
FORMAZIONE
LISTE SELETTIVE di
CONTRIBUENTI A
MAGGIOR RISCHIO di
EVASIONE
ELABORAZIONI DIRETTE
dall’archivio dei rapporti finanziari
INDIVIDUAZIONE
di ANOMALIE FINANZIARIE
INCROCI
CON DATI PATRIMONIALI
E FISCALI DEL CONTRIBUENTE
ATTIVAZIONE MIRATA
DI CONTROLLI E VERIFICHE
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FALSE INFORMAZIONI AL FISCO
NUOVE CONDOTTE PUNITE PENALMENTE
art. 11, co. 1,
D.L. 201/2011
ESIBIRE O
TRASMETTERE
ATTI O DOCUMENTI
FALSI
COMUNICARE
DATI O NOTIZIE
NON RISPONDENTI
AL VERO
REATO SCATTA SOLO SE,
SUCCESSIVAMENTE ALLE
RICHIESTE, SI CONFIGURA UNO
DEI REATI EX DLGS 74/00
REATO SI CONFIGURA
a prescindere dalle conseguenze
della condotta del contribuente che
ha trasmesso o esibito
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FALSE INFORMAZIONI AL FISCO
AMBITO OGGETTIVO
Chiunque …
AMBITO SOGGETTIVO
CONTRIBUENTI
PROFESSIONISTI
INTERMEDIARI
FINANZIARI
ESIBIRE, TRASMETTERE O COMUNICARE
A SEGUITO DELLE RICHIESTE
EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO
DEI POTERI ISTRUTTORI
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
artt. 32 e 33 D.P.R. 600/73
artt. 51 e 53 D.P.R. 633/72
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SOGGETTI INFORMAZIONI/DATI
INTERMEDIARI
FINANZIARI
Richiesta dati notizie e documenti su qualsiasi rapporto intrattenuto
ed operazione effettuata dai contribuenti
Richiesta alle società fiduciarie delle generalità dei soggetti per conto
dei quali hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni
PERSONE FISICHE
O GIURIDICHE
SE NON E’ IN
CORSO UN
CONTROLLO
Risposte a questionari su dati e notizie rilevanti per accertamento nei
confronti di altri contribuenti con cui hanno intrattenuto rapporti
Richiesta dati e documenti relativi ad attività rilevanti per accertamento
nei confronti di clienti, fornitori, prestatori lavoro autonomo
Richiesta di esibizione o trasmissione di atti o documenti su specifici
rapporti intrattenuti (questionari esplorativi)
PERSONE FISICHE
O GIURIDICHE
SE E’ IN CORSO UN
CONTROLLO
Richieste in caso di verifiche fiscali mediante accesso
Richiesta a comparire di persona per fornire dati e notizie
Indicazioni sui prelevamenti e versamenti nel corso indagini finanziarie
Richiesta esibizione o trasmissione di atti e documenti
Invio di questionari (anche ai fini redditometro
Richiesta dichiarazione sui rapporti intrattenuti con intermediari finanziari
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CONTROLLI E ACCESSI art. 11 co. 7 D.L. 201/2011
MODIFICATO art. 7, D.L. 70/2011 (decreto sviluppo)
REGOLE
ELIMINATE
CONTROLLI UNIFICATI
– ora controlli programmati e coordinati
DIVIETO DI REITERAZIONE
DEGLI ACCESSI IN UN SEMESTRE
OBBLIGO DI DURATA NON > 15 GG.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
dei dipendenti che violano regole di accesso
NUOVE
REGOLE
CONTROLLI ED ACCESSI
PROGRAMMATI E COORDINATI
(per evitare sovrapposizioni e duplicazioni)
CONFERME
GDF, per quanto possibile, opera in borghese
OBBLIGO, per ufficio che esegue controllo, di INFORMARE
PREVENTIVAMENTE le altre amministrazioni circa inizio verifiche e
FORNENDO AL TERMINE EVENTUALI ELEMENTI ACQUISITI UTILI
per controlli di competenza
DURATA MAX 15 GG. delle verifiche c/o piccoli contribuenti
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DL 1/2012
• Diritto del cedente/prestatore di rivalsare
l’Iva (o la maggiore Iva) scaturita a seguito
di avvisi di accertamento o rettifica
Modifica art. 60
c. 7 DPR 633/72
RIMOSSO IL DIVIETO DI RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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• Diritto del cessionario/committente di
detrarre l’Iva subita in rivalsa
Modifica art. 60
c. 7 DPR 633/72
STABILITO UN TERMINE AD HOC PER LA DETRAZIONE
DL 1/2012
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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• pagamento di:
imposta
sanzioni
interessi
Condizioni per
la rivalsa
LA FATTURA PUÒ ESSERE EMESSA SOLO A SEGUITO DEL
(COMPLETO) PAGAMENTO
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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• l’accertamento deve essere definitivo? Condizioni per
la rivalsa
IN CASO DI ACCERTAMENTO NON DEFINITIVO POTREBBE CREARSI
IL PROBLEMA DELLA RETTIFICA SE L’IVA ACCERTATA NON
DOVESSE ESSERE PIÙ DOVUTA (P.ES. VITTORIA IN CONTENZIOSO)
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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• pagamento dell’imposta addebitata in
rivalsa al cedente/prestatore (accertato)
Condizioni per
la detrazione
La detrazione va esercitata AL PIÙ TARDI CON LA DICHIARAZIONE
DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il
cessionario/committente ha corrisposto l’imposta e alle condizioni
esistenti al tempo della originaria operazione
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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• effetto deflattivo sul contenzioso Modifica art. 60
c. 7 DPR 633/72
RIVALSA + ABBATTIMENTO SANZIONI MENO CONVENIENZA AL
CONTENZIOSO
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
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ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
INSIEME DELLE ATTIVITA’
POSTE IN ESSERE DA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
FINALIZZATE A RICOSTRUIRE
IL REDDITO DEL CONTRIBUENTE
manifestazione di capacità contributiva
che soggetti passivi di imposta avrebbero dovuto evidenziare in dichiarazione
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ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: FINALITA’
RECUPERO
TRIBUTI EVASI
IRROGAZIONE SANZIONI
(in caso di violazione degli
obblighi fiscali)
occorre contemperare ragioni dell’accertamento
con garanzie costituzionali del contribuente
tassativa previsione dei criteri e metodi di accertamento
DLgs 471, 472 e 473/1997
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR 600/1973 – Titolo IV –
ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE
DPR 633/1972 – Titolo IV –
ACCERTAMENTO IVA
L. 212/2000 – art. 12 –
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
COSTITUZIONE – art. 14 –
Inviolabilità del domicilio
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale
MODALITA’
TUTELE COSTITUZIONE – art. 15 –
Riservatezza della corrispondenza
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ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
complesso di atti volti a determinare
IMPONIBILE IMPOSTA
INTERESSA TUTTE LE IMPOSTE
(ii.dd., indirette, erariali, locali)
ACCERTAMENTO II.DD. (artt. 31-45 DPR 600/73) Analisi
frequenti richiami accertamento IVA (DPR 633/72)
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ACCERTAMENTI: CLASSIFICAZIONE
b) CRITERIO SOGGETTIVO DI INNESCO
c) NATURA DEL CONTROLLO
d) METODO DEL PROCEDIMENTO
a) OGGETTO
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a) OGGETTO
CONTROLLI
GENERALI
CONTROLLI
PARZIALI
si riferiscono alla complessiva posizione
del contribuente verificato,
in riferimento ai principali tributi
riguardano solo una parte o un aspetto
dell’attività del contribuente verificato
(ad es. singoli aspetti gestionali)
da foglio o ordine di servizio, con cui viene effettuato l’accesso, possibile rilevare:
portata del controllo (generale o parziale) – presumibile durata – documentazione da consegnare ai verificatori
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b) CRITERIO SOGGETTIVO DI INNESCO
CONTROLLI
CENTRALIZZATI
CONTROLLI A
INIZIATIVA PERIFERICA
realizzati
sulla base di liste o criteri individuati
da Ministero Economia e Finanze
ad es. input di altre amministrazioni
art. 36 DPR 600/73 – comunicazione di violazioni tributarie
realizzati da Uffici e unità periferiche
sulla base degli elementi di cui dispongono
e da cui emerge “pericolosità fiscale”
del contribuente
si pensi a soggetti sconosciuti (evasori totali) o quasi sconosciuti (paratotali)
all’amministrazione centrale che altrimenti non sarebbero mai accertati
annualmente individuate linee guida accertamento con apposita circolare
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CONTROLLI
FORMALI
CONTROLLI
SOSTANZIALI
effettuati in base alle
dichiarazioni
presentate dai contribuenti
effettuati sulla base
dell’attività istruttoria
svolta da Ufficio procedente
c) NATURA DEL CONTROLLO
• accertamento analitico o contabile;
• accertamento induttivo o extra-contabile;
• accertamento analitico-presuntivo;
• accertamento sintetico;
• accertamento d’ufficio
• liquidazione in base a dichiarazione;
• controllo formale della dichiarazione;
• controllo delle dichiarazioni
esame di atti e documenti
per verificare
il rispetto di regole formali
esame di atti e documenti
per controllo della veridicità
di quanto indicato
nelle scritture contabili
o nelle dichiarazioni
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CONTROLLO
DIRETTO
CONTROLLO
INDIRETTO
d) METODO DEL PROCEDIMENTO
analisi e rettifiche basati
su fatti certi e documentati
analisi e rettifiche basate
su procedimenti induttivi
e deduttivi di carattere presuntivo
ricostruzione di operazioni attive (cessioni beni o prestazioni servizi) che non risultano da contabilità
ma provate in base a documentazione bancaria che attesta pagamenti
si parte da un dato certo per dimostrare un fatto non documentato
(esempio tipico parametri o studi di settore)
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Artt. 31-36 DPR 600/73
assistenza per lo scambio di informazioni Stati UE
poteri degli Uffici
accessi, ispezioni e verifiche
attribuzioni degli Uffici delle imposte art. 31
art. 31-bis
art. 32
art. 33
art. 36 comunicazione di violazioni tributarie
art. 12 L. 212/2000
indagini finanziarie
art. 34
art. 35 deroghe al segreto bancario
certificazione delle passività bancarie abrogati ex L. 413/91
dal 01/01/92
UFFICI DELLE IMPOSTE
terminologia non più rispondente
all’attuale struttura dell’Amministrazione finanziaria
unificazione degli uffici prevista originariamente da L. 358/1991
Ministero Economia e Finanze divenuto organismo di indirizzo politico e di vigilanza
riforma completata da D.Lgs. 300/1999 (riforma dell’organizzazione del Governo)
funzioni amministrative delegate a 4 Agenzie (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane)
(art. 61 DLgs 300/99)
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AGENZIE FISCALI
AUTONOMIA GESTIONALE E CONTABILE
LEGATE A MINISTERO DA UNA CONVENZIONE annuale
servizi dovuti e obiettivi da raggiungere
direttive generali su criteri di gestione
strategie e risorse disponibili
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AGENZIA delle ENTRATE
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE II.DD.
NATURA
GIURIDICA
FUNZIONI
STRUTTURA
RISCOSSIONE
CONTENZIOSO
IVA
IMPOSTE LOCALI O
ERARIALI
DRE
Direzioni Provinciali
Uffici locali
(Sezioni distaccate)
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AGENZIA delle ENTRATE
STRUTTURA Uffici locali
(Sezioni distaccate)
AREA SERVIZI E
RELAZIONI CON IL
CONTRIBUENTE
AREA CONTROLLO
contenzioso,
accertamento e
riscossione
team specializzati:
team accertamento, team legali, team riscossione
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ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI
art. 31, co. 1 UFFICIO COMPETENTE all’accertamento può
CONTROLLARE DICHIARAZIONI PRESENTATE
RILEVARE EVENTUALE OMISSIONE
LIQUIDARE IMPOSTE O MAGGIORI IMPOSTE
SUI REDDITI DICHIARATI O ACCERTATI
VIGILARE SU OSSERVANZA OBBLIGHI RELATIVI
A TENUTA SCRITTURE CONTABILI
IRROGARE SANZIONI, eventualmente inoltrando RAPPORTO all’autorità
giudiziaria in caso di violazioni rilevanti penalmente (DLgs 74/2000)
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ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI
UFFICIO COMPETENTE
POTERE ESCLUSIVO COOPERAZIONE CON GDF
controllo dichiarazioni
presentate e rilevazione
omissione
determinazione
reddito imponibile
liquidazione imposte
o maggiori imposte accertate
irrogazione sanzioni e invio
rapporto a autorità giudiziaria
per quelle rilevanti penalmente
ricerca di materia imponibile
esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche
constatazione violazioni
amministrative e inoltro del
rapporto a autorità giudiziaria
per violazioni penali
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art. 31, co. 2 UFFICIO COMPETENTE per l’accertamento
ufficio nella cui circoscrizione si trova
DOMICILIO FISCALE del contribuente
alla data di presentazione della dichiarazione
o in cui avrebbe dovuto essere presentata
CRITERIO DI COMPETENZA TERRITORIALE
art. 58 – DPR 600/73
domicilio fiscale PF: nel Comune alla cui anagrafe civile sono iscritte
domicilio fiscale soggetti diversi da PF: nel Comune dove si trova sede legale o, in
mancanza, sede amministrativa o, se manca, sede secondaria o stabile organizzazione
o nel Comune in cui attività esercitata prevalentemente
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art. 32 POTERI DEGLI UFFICI
POTERI ISTRUTTORI
per far fronte ai compiti loro attribuiti
diretti all’acquisizione dati e elementi
necessari per accertamento
diversi canali di acquisizione: ad esempio, richiesta a contribuente di specifiche notizie
o ricevendo segnalazioni di fatti fiscalmente rilevanti da altre Amministrazioni (art. 36)
o a seguito di accessi, ispezioni e verifiche
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POTERI ISTRUTTORI
esercitabili presso l’Ufficio esercitabili c/o contribuente
INDAGINI IN UFFICIO INDAGINI ESTERNE
richiesta di documenti e
informazioni al contribuente e a
terzi
intervento diretto nei luoghi in
cui contribuente svolge l’attività
o risiede
art. 32 DPR 600/73
art. 33 DPR 600/73:
accessi, ispezioni e
verifiche
art. 36 DPR 600/73: comunicazione di violazioni tributarie a carico di soggetti pubblici incaricati
istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza
art. 52 DPR 633/72 art. 51 DPR 633/72
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POTERI ISTRUTTORI
INDAGINI IN UFFICIO
RICHIESTE di informazioni e INVITI a comparire
forma scritta, su carta intestata dell’Ufficio richiedente
sottoscrizione del titolare dell’Ufficio o di un suo delegato
indicazione dei motivi a base delle richieste
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POTERI ISTRUTTORI art. 32, co. 1
elencazione
dei poteri istruttori
classificazione per SOGGETTI
destinatari delle richieste e inviti
contribuenti in genere
soggetti sottoposti ad accertamento ispezione e verifica,
con riferimento ai rapporti finanziari intrattenuti (indagini finanziarie)
soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
organi e amministrazioni dello Stato
notai e altri pubblici ufficiali
banche e intermediari finanziari (indagini finanziarie)
amministratori di condominio
qualsiasi altro soggetto
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CONTRIBUENTI in genere
Amministrazione finanziaria, indicandone i motivi, può:
invitare i contribuenti a COMPARIRE DI PERSONA o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento
nei loro confronti
art. 32, co. 1 n. 2
richieste e risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche da contribuente
diritto per il contribuente di avere copia del verbale
informazioni solo relative a soggetto sottoposto ad accertamento:
illegittime eventuali richieste di informazioni relative a soggetti terzi
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CONTRIBUENTI in genere
Amministrazione finanziaria, indicandone i motivi, può:
invitare i contribuenti a ESIBIRE O TRASMETTERE
atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti art. 32, co. 1 n. 3
Ufficio può estrarne copia
Ufficio può trattenere i documenti, rilasciandone ricevuta, per periodo NON > 60 gg.
NON possono essere trattenute scritture cronologiche in uso
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CONTRIBUENTI in genere
Amministrazione finanziaria può:
inviare ai contribuenti QUESTIONARI relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento,
con invito a restituirli compilati e firmati
art. 32, co. 1 n. 4
art. 51, co. 1, n. 3
DPR 633/72
questionario relativo a accertamento II.DD. nei confronti del contribuente cui è inviato
a fini IVA: con questionario è possibile richiedere anche dati e
notizie relativi a clienti e fornitori => controlli incrociati (si raffrontano dati acquisiti da fonti diverse, ricostruendo così la reale
situazione economica del contribuente)
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CONTRIBUENTI in genere
OMESSA, TARDIVA, NON VERITIERA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
condotta sanzionata da 256 a 2065 €
ex art. 11, co. 1, lett. b), D.Lgs. 471/1997
omissione ovvero invio con dati incompleti o non veritieri
mancata restituzione ovvero restituzione con risposte non veritiere o incomplete
inottemperanza all’invito a comparire o a qualsiasi richiesta
sanzionate ipotesi diverse da mancata risposta a questionario
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SOGGETTI OBBLIGATI A TENUTA SCRITTURE CONTABILI
Amministrazione finanziaria, indicandone i motivi, può:
richiedere, ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili DATI,
NOTIZIE E DOCUMENTI relativi ad attività svolte, in un determinato periodo
di imposta, nei confronti di …
art. 32, co. 1 n. 8
clienti
fornitori
prestatori
lavoro autonomo
nominativamente indicati: si
effettua così controllo incrociato
richieste tramite questionari
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SOGGETTI OBBLIGATI A TENUTA SCRITTURE CONTABILI
art. 13, DPR 600/1973
società soggette ad IRES (art. 73, co. 1, lett. a) e d) TUIR)
enti commerciali
snc, sas e società equiparate
(società di armamento e società di fatto ex art. 5, co. 3, lett. a) e b), TUIR)
persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55 TUIR)
persone fisiche che esercitano arti e professioni (art. 53, co. 1, TUIR)
società e associazioni tra artisti e professionisti (art. 5, co. 3, lett. c) TUIR)
enti non commerciali
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ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Amministrazione finanziaria può:
richiedere la comunicazione di DATI E NOTIZIE relativi a determinati
soggetti, individuati singolarmente o per categorie omogenee di
contribuenti ai seguenti enti …
art. 32, co. 1 n. 5
organi e amministrazioni dello Stato
enti pubblici non economici
società ed enti di assicurazione
società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi, anche in forma societaria
relativamente ai propri assicurati al ramo vita e
limitatamente a durata contratto, ammontare premio e
individuazione del soggetto che lo corrisponde
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ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
RATIO
LEGIS
consentire a amministrazione finanziaria di reperire, più
velocemente, dati e notizie già posseduti
da altri soggetti pubblici e privati
verbali redatti a seguito controlli effettuati da autorità in materia di lavoro e tutele previdenziali
verbali redatti da autorità doganali
certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio
certificazioni rilasciate da autorità pubbliche: concessioni, licenze autorizzazioni
Cass. 7832/2001
utilizzabilità diretta, a fini accertativi, delle conclusioni effettuate da altra autorità pubblica:
nel caso di specie, verbale INPS aveva rilevato omissioni contributive previdenziali
si evita reiterazione antieconomica dell’attività
ART. 36 DPR 600/73: NORMA SPECULARE
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NOTAI E ALTRI PUBBLICI UFFICIALI
Amministrazione finanziaria può:
chiedere il RILASCIO DI COPIE O DI ESTRATTI DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori
dei registri immobiliari e altri pubblici ufficiali
art. 32, co. 1 n. 6
copie ed estratti rilasciati con attestazione di conformità all’originale
rilascio gratuito di copie e estratti
RATIO
LEGIS
consentire a amministrazione finanziaria di reperire, più
velocemente, dati e notizie già posseduti da altri soggetti
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QUALSIASI ALTRO SOGGETTO
Amministrazione finanziaria può:
invitare, qualsiasi altro soggetto, ad ESIBIRE O TRASMETTERE, anche in
copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti relativi a specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente, oltre a fornirne i relativi chiarimenti
art. 32, co. 1 n. 8-bis
NORMA DI CHIUSURA: richiesta informazioni a soggetti
non espressamente individuati dalla norma
ad es.: accertamento nei confronti di medico professionista => sulla base delle
fatture emesse, si contattano i pazienti e si richiedono informazioni circa la natura
della prestazione ricevuta e le modalità di pagamento della stessa
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NOTIFICA INVITI E RICHIESTE art. 32, co. 2
ai sensi dell’art. 60 DPR 600/73
messi comunali messi speciali autorizzati
consegna al destinatario di copia conforme all’originale
ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.
NOTIFICA consegna in mani proprie (ovunque)
c/o abitazione o ufficio o luogo esercizio dell’attività
a persona di famiglia o addetta a ufficio o azienda
a portiere dello stabile
al vicino di casa
deposito copia c/o casa del Comune e affissione avviso
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NOTIFICA INVITI E RICHIESTE
art. 6, DL 372/92 conv. in L. 429/92
notifica anche a mezzo raccomandata a/r
data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto dal destinatario
DATA
NOTIFICA
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TERMINI PER ADEMPIERE art. 32, co. 2
ENTRO TERMINE FISSATO DA UFFICIO
contribuente deve adempiere a richieste informazioni e inviti
comunque NON inferiore a 15 gg. da data di
notifica delle richieste
per indagini finanziarie, termine NON inferiore a 30 gg. prorogabili
di altri 20 gg.
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INOTTEMPERANZA DEL CONTRIBUENTE art. 32, co. 4
INUTILIZZABILITA’
a favore del contribuente
nel corso del
giudizio tributario
di cui rifiutata l’esibizione
in risposta alle richieste
dell’Amministrazione
ATTI E DOCUMENTI
non esibiti nel corso di
accesso, ispezione e verifica
EFFETTI
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INOTTEMPERANZA DEL CONTRIBUENTE
art. 52, co. 5
DPR 633/72
a fini IVA: si considera RIFIUTO DI ESIBIZIONE = >
dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture;
sottrazione degli stessi all’ispezione
CM 224/E/2000
NON si ha rifiuto di esibizione nei casi di: -
tardiva esibizione dei documenti dovuta alla temporanea indisponibilità degli stessi per
causa di forza maggiore o per colpa del contribuente o del depositario
cui si è posto prontamente riparo
Cass. S.U. 45/2000
si ha rifiuto in caso di COMPORTAMENTO DOLOSO del contribuente, determinato dalla
volontà di impedire l’esame del documento nel corso della verifica
SE documentazione NON esibita perché dichiarata SMARRITA, DISTRUTTA o RUBATA,
contribuente tenuto a esibire denuncia di smarrimento, distruzione o furto
60
ECCEZIONE ALLA INUTILIZZABILITA’ art. 32, co. 5
DEPOSITO da parte del contribuente dei documenti in allegato all’atto
introduttivo del giudizio (ricorso) …
… UNITAMENTE alla dichiarazione (e dimostrazione) di
non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile
61
62
ATTIVITÀ ISPETTIVA
ED ISTRUTTORIA
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
ex D.P.R. 600/1973
- accessi, ispezioni, verifiche
accertamenti
ex art. 38, 39, 40, 41 e 41-bis
- inviti a comparire
- esibizione/controllo scritture contabili
- questionari
- indagini bancarie/finanziarie
- dati e notizie comunque raccolti
- inviti a terzi
- controllo dichiarazioni liquidazioni ex art. 36-bis, 36-ter, 37
- segnalazioni dalla Dir. centrale accertamento;
D.R.E.; Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o di
altra Agenzia fiscale; GdF; P.A. ed enti
pubblici; Anagrafe tributaria.
accertamenti parziali ex art. 41-bis
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
63
D.P.R. 600/73 CONTENUTI
art. 36-bis: liquidazione delle imposte,
contributi, premi e rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni
procedura automatizzata di correzione errori materiali,
deduzioni e detrazioni, ritenute e crediti di imposta:
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni
art. 36-ter: controllo formale delle
dichiarazioni
controllo formale (riscontro dei dati con i documenti)
limitatamente a dichiarazioni individuate in base a criteri
selettivi
art. 37: controllo delle dichiarazioni controllo “sostanziale” delle dichiarazioni e individuazione
dei soggetti che hanno omesso l’adempimento
art. 41: accertamento d’Ufficio in caso di dichiarazione omessa o nulla (ad es.:
dichiarazione su stampato non conforme a modello ufficiale)
art. 41-bis: accertamento parziale
segnalazioni dalla Dir. centrale accertamento;
D.R.E.; Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o di altra Agenzia
fiscale; GdF; P.A. ed enti pubblici; Anagrafe tributaria
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
64
D.P.R. 600/73 CONTENUTI
art. 38: rettifica delle
dichiarazioni delle persone
fisiche
(non obbligate
alla tenuta scritture contabili)
a) accertamento analitico:
rideterminazione del reddito imponibile attraverso ricalcolo di
specifici elementi, quando reddito complessivo < reddito
effettivo; scomputo deduzioni e detrazioni non spettanti
b) accertamento sintetico (redditometro):
ci si basa su capacità di spesa del contribuente quando
reddito complessivo < tale capacità.
individuazione di beni e servizi indice di capacità contributiva
(aerei ed elicotteri da turismo, imbarcazioni da diporto, auto,
motocicli …)
art. 39: redditi determinati sulla
base delle scritture contabili
a) accertamento analitico-contabile:
rettifica analitica delle componenti positive e negative di
reddito. Presupposto: regolare tenuta delle scritture contabili
b) accertamento analitico-presuntivo (parametri e studi di settore):
sulla base di presunzioni semplici, precise e concordanti, si
rettifica il reddito (esistenza di attività non dichiarate;
inesistenza passività dichiarate)
c) accertamento induttivo o extra-contabile:
determinazione del reddito a prescindere da risultanze delle
scritture contabili avvalendosi di presunzioni semplici (anche
se non precise e concordanti)
art. 40: rettifica delle
dichiarazioni dei soggetti diversi
dalle persone fisiche
TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO
66
FONTI DI INNESCO REDDITOMETRO
Dichiarazioni dei redditi e atti del registro
Risultanze indagini finanziarie
Dati delle camere di commercio
Dati delle camere di commercio
Liste auto e incrementi patrimoniali
Campagne spot specifiche e aiuto dei comuni
Porti, circoli,
aero club
Case d’asta Scuole Interventi
36-55%
Centri estetici Tour
operator
67
APPLICABILITÀ
Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative al 2009
(Unico 2010)
“(…) con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto (…)”
• Norma procedurale o sostanziale?
• Può essere fruita in una prospettiva “difensiva” per gli accertamenti per gli anni
pregressi?
68
Sentenza n. 10028 del 29 aprile 2009 della Corte di Cassazione
Ove i decreti ministeriali utilizzati per la ricostruzione sintetica del reddito
introducano ex novo alcuni indici di capacità contributiva prima non previsti, si
ledono i diritti dei contribuenti, in quanto le innovazioni apportate hanno effetti non
solo processuali, ma anche sostanziali.
RETROATTIVITÀ DEL REDDITOMETRO
69
VECCHIO REDDITOMETRO
L'ufficio (…) può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al
contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo
netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine,
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il
reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità
contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta
Articolo 38, comma 4, DPR 600/73
70
NUOVO REDDITOMETRO
L'ufficio (..) può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del
periodo d’imposta
Articolo 38, comma 4, DPR 600/73
Vecchia versione: “in base ad
elementi e circostanze di fatto
certi”
Il presupposto era generico e
fondamentalmente basato sulla
“disponibilità” dei beni
Nuova versione: “sulla base delle
spese di qualsiasi genere”
Il presupposto oggi è fondato sulla
ricostruzione “inversa” del reddito
prodotto sulla base di come è stata
spesa la ricchezza
La norma fa ora riferimento alle «spese di qualsiasi genere»; ciò a differenza della
precedente che distingueva tra spese per consumi e spese per incrementi
patrimoniali.
Tale circostanza ha comportato il venir meno anche della presunzione prevista dal
testo previgente secondo cui tali ultime spese si ritenevano sostenute, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti.
Ora tutte le spese, sia quelle di investimento, sia quelle di gestione e per consumi, a
prescindere dall’importo, si presumono sostenute e finanziate con redditi conseguiti
dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta in cui tali spese sono assunte.
SPESE DI QUALSIASI GENERE
72
Possibilità di “spalmare” il reddito
presumendo che l’incremento
patrimoniale derivi da risparmi
effettuati in anni precedenti
Articolo 38, comma 5, DPR 600/73
VECCHIO
REDDITOMETRO
NUOVO
REDDITOMETRO
La spesa per incrementi
patrimoniali si presume sostenuta,
salvo prova contraria, con redditi
conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui è stata effettuata e
nei quattro precedenti.
NO incrementi patrimoniali
La spesa rileva nell’anno di
sostenimento per la ricostruzione
sintetica del reddito, salvo prova
contraria, con conseguente
concentrazione reddituale nel
periodo di imposta oggetto di
controllo
73
NUOVO REDDITOMETRO
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di
elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni
significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”
•Utilizzo del redditometro come “studi di settore” per i privati persone fisiche
•Utilizzo di specifici indici di maggiorazione
•Nuovo “paniere” degli elementi che formeranno il nuovo “redditometro”
74
TIPOLOGIA DESCRIZIONE
Aeromobili Aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti,
ultraleggeri e deltaplani a motore
Imbarcazioni da diporto * di stazza lorda fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a
vela;
* di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate, con
propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi;
* navi di stazza superiore a 50 tonnellate;
* navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o
a motore in locazione per periodi non superiore,
complessivamente, a tre mesi all'anno.
Autoveicoli e altri mezzi di trasporto Autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di
qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con
cilindrata superiore a 250 centimetri cubici, roulotte
Residenze Residenza principale in proprietà, locazione o comodato, e
residenze secondarie, in locazione stagionale in
multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non
stagionale o comodato.
Collaboratori familiari A tempo pieno e conviventi, a tempo parziale o non
conviventi
Cavalli da corsa o da equitazione
Cavalli mantenuti in proprio o cavalli a pensione.
Assicurazioni
Fatta eccezione per le assicurazioni sulla vita, sugli
infortuni, nonché la
responsabilità civile auto.
BENI SOGGETTI A CALCOLO
75
NUOVI PRESUNTI INDICATORI
•Bolletta del
gas
•Bolletta
dell’energia
elettrica
•Spese per
l’affitto
•Mutui
•Case di
proprietà
ABITAZIONI MEZZI
TRASPORTO
TEMPO LIBERO VOCI
RESIDUALI
•Leasing /
Noleggio
•Auto
•Minicar
•Camper
•Aerei
•Moto
•Auto
•Barche
•Auto di lusso
•Viaggi turistici
•Circoli esclusivi
•Case d’asta
•Centri Benessere
Centri ippici
•Altre
informazioni
presenti in
anagrafe
tributaria
•Contributi
previdenziali
•Lavoratori
domestici
•Scuole private
•Movimenti di
capitale
•Assicurazioni
REDDITOMETRO
NUOVO PRESUPPOSTO
Per il nuovo redditometro basta la non congruità nel singolo anno e lo
scostamento del 20% tra reddito accertato e quello dichiarato “La
determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti
commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile
ecceda di almeno 1/5 di quello dichiarato”
Nel redditometro di “prima generazione”: scostamento del 25% (si abbassa
la soglia = strumento più pericoloso) Nel redditometro di “prima
generazione” permane la regola del “doppio scostamento” con l’ulteriore
questione se gli anni debbano essere consecutivi o meno ed ulteriormente
anche accertabili o meno!!!!!
VECCHIO PRESUPPOSTO
77
SCOSTAMENTO RILEVANTE
VECCHIO
REDDITOMETRO
NUOVO
REDDITOMETRO
COMMA 6, ART. 38 COMMA 4, ART. 38
Lo scostamento tra reddito
complessivo e presunto deve
riguardare 2 o più annualità
(anche non consecutive Cass.
237/2009) e deve essere almeno
pari ad 1/4 (25%)
Lo scostamento tra reddito
complessivo e presunto può
riguardare anche 1 sola
annualità e deve essere almeno
pari ad 1/% (20%)
78
CONSECUTIVITA’ PERIODO DI IMPOSTA
Cassazione sentenza n. 237 del 09/01/2009 –
“(…) a norma del citato art. 38, l'Ufficio può determinare induttivamente il
reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità
contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, "quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o
più periodi di imposta" e che dalla interpretazione letterale della norma non
si ricava che i "due o più periodi di imposta" devono essere consecutivi, ne'
che essi devono essere necessariamente anteriori a quello per il quale si
effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in
esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti
elementi per due o più periodi di imposta”.
79
PERIODICITA’ SCOSTAMENTO
VECCHIO
REDDITOMETRO
NUOVO
REDDITOMETRO
SCOMPARE LO SCOSTAMENTO COMMA 4, ART. 38
Per poter procedere con
l’accertamento sintetico è
necessario che il superamento
della soglia si verifichi per 2 o più
periodi di imposta anche non
consecutivi (Cass. 237/09 e C.M.
12/E/2010, § 8.4)
A partire dal periodo di imposta
2009, la procedura
dell’accertamento sintetico può
essere esperita con riferimento a
ciascuna annualità per la quale il
reddito dichiarato non risulti
compatibile con il tenore di vita
del contribuente
80
NUOVO REDDITOMETRO
Il riferimento nel nuovo redditometro è il “reddito complessivo” e non il
“reddito complessivo netto”
non più confronto tra dati non omogenei
Dal reddito determinato sinteticamente si deducono gli oneri deducibili. La
norma prevede che dall’imposta si scomputano anche le detrazioni relative
agli oneri sostenuti dal contribuente
RILEVANZA REDDITO COMPLESSIVO
VECCHIO
REDDITOMETRO
NUOVO
REDDITOMETRO
COMMA 6, ART. 38 COMMA 4 E 7, ART. 38
A confronto:
•Reddito accertato dall’Ufficio
•Reddito complessivo dichiarato
(al netto oneri deucibili – Cass.
21932/2007)
Dal reddito complessivo
determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri ex art. 10
Tuir
Confronto tra reddito
determinato sinteticamente e
reddito dichiarato al lordo degli
oneri deducibili
Dal reddito complessivo
determinato sinteticamente sono
ammessi in deduzione gli oneri ex art. 10 Tuir, nonché le eventuali
detrazioni spettanti
RILEVANZA PROVA CONTRARIA
Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state sostenute
anche con redditi conseguiti negli anni precedenti “(…) salva la prova che
il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti
nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile”
Sembra permanga la regola di un accertamento
basato su di una “presunzione legale relativa”
anche se qualche dubbio esiste
A livello normativo sono state previste maggiori fattispecie di prova
contraria per il contribuente.
Viene previsto che questi, ha facoltà di dimostrare che il pagamento delle
spese sia collegato:
a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta (redditi,
cioè, accumulati nel tempo), ovvero
a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla fonte
«o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».
RILEVANZA PROVA CONTRARIA
Cassazione sentenza n. 6813 del 20/03/2009
“(…) per la norma non è sufficiente quindi la prova della sola disponibilità
dei redditi ma è necessaria anche la prova che la spesa sia stata
sostenuta, non con qualsiasi altro reddito, ma proprio con redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”
Cass. 7 aprile 2008 n. 8845 - L’accertamento da redditometro dispensa l’A.F. da
ulteriori prove rispetto ai fatti e indici di maggiore capacità contributiva. Si verte in
ipotesi di presunzioni legali, seppure relative, e quindi vincolanti per il giudice.
Trattasi di tesi consolidata, che nel caso specifico ha giustificato il ricorso al
procedimento ex art. 375 c. 2 C.p.c., in quanto il ricorso del fisco è stato ritenuto
manifestamente fondato.
Sentenza n. 12187/2009 della Corte di Cassazione - Va premesso che in
tema di accertamento dei redditi, specificamente la "disponibilità in
(OMISSIS) o all'estero" di "autoveicoli", nonchè di "residenze principali o
secondarie", costituisce tra gli altri - ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis" -
indubbiamente la sussistenza di "elementi indicativi di capacità
contributiva". Pertanto la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti
dalla norma, rappresenta,quindi, una presunzione di "capacità contributiva"
da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perchè è la stessa
legge che impone diritenere conseguente al fatto (certo) di tale
disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva".
Corte di Cassazione Sentenza 18 giugno 2008 n. 16472: ammissibilità di
qualunque prova per dimostrare l’esistenza di un maggior reddito rispetto a
quello dichiarato.
Art. 7 d. lgs. n. 546/1992: esistenza di limitazioni alla prova insite nella
natura del processo tributario.
C.M. n. 101 del 30/04/99
•il contribuente ha la possibilità di fornire la prova che il reddito
determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel
possesso di redditi o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero da altre circostanze quali, ad
esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che non
abbiano concorso a determinare il reddito, liberalità, ecc…
•in sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente,
gli uffici devono attenersi ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di
pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili secondo gli
ordinari canoni probatori
C.M. n. 101 del 30/04/99
Fissati questi principi, condivisi anche a livello ministeriale, occorre
soffermarsi sulle risultanze della ricostruzione, la quale potrebbe aver
condotto all’attribuzione di un reddito ingiustificato o comunque
sproporzionato sul contribuente, avuto riguardo a situazioni particolari del
soggetto, come l’età avanzata, la disponibilità di altri redditi, la presenza di
menomazioni fisiche ecc…
Inoltre, le spese di gestione effettive relative ad alcuni beni indice
potrebbero essere inferiori rispetto a quelle calcolate induttivamente dalle
tabelle allegate ai decreti ministeriali
Cass. 30 ottobre 2007 n. 22936 - Il giudice tributario, una volta accertata
l’effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità
contributiva" esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi"
la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro
disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in
ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché
gia sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per
mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
RILEVANZA PROVA CONTRARIA C.M. 49/E/2007
•Redditi esenti
•Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di’imposta (es. dividendi da partecipazioni non qualificate tassati
al 12,50%)
•Somme riscosse a titolo di disinvestimento patrimoniale (ad esempio vendita di beni che non danno luogo a
plusvalenze tassabili)
•Utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite ecc…
•Utilizzo di redditi effettivi a fronte di importi fiscali convenzionali (es. redditi agrari tassati in base al criterio
fiscale;
•dividendi da partecipazioni qualificate dichiarati al 40% ecc...
•Utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio d’impresa a titolo di risarcimento patrimoniale (ad es. risarcimenti
danni per lucro cessante con funzione risarcitoria e non sostitutiva di reddito)
•I beni sono nella disponibilità di altri soggetti che ne sostengono in tutto o in parte le spese
•I beni e servizi sono utilizzati nell’esercizio d’impresa o dell’arte o professione
•I beni non sono stati posseduti per l’intero periodo d’imposta
Le spese sostenute sono inferiori rispetto a quelle attribuibili in base alle tabelle ministeriali
Per il sostenimento delle spese sono stati utilizzati finanziamenti o prestiti provenienti da altri soggetti anche non
appartenenti al nucleo familiare
ELEMENTI VALUTABILI DALL’UFFICIO
Il contribuente può anche provare che il tenore di vita sottostante all’accertamento
sintetico trovi origine in beni e servizi utilizzati in tutto nell’esercizio di un’impresa o di
una professione.
I beni e i servizi relativi esclusivamente all’attività di impresa o professionale non
vengono considerati nella valutazione della capacità contributiva della persona fisica
che ne ha la disponibilità e, dunque, non rilevano ai fini dell’art. 38, D.P.R. 600/1973.
RILEVANZA PROVA CONTRARIA
OBBLIGO CONTRADDITTORIO
La novità rispetto al passato è rappresentata ora dalla circostanza che il
contraddittorio è diventato requisito di validità dell’avviso stesso.
Come per gli avvisi di accertamento da studi di settore, l’avviso di accertamento
sintetico dovrà essere preceduto dalla notifica al contribuente dell’invito a comparire ai
fini dell’accertamento con adesione.
Momenti che dovrebbero essere distinti:
1. Invito – questionario
2. Invito al contraddittorio
3. Eventuale accertamento
Riflessi sulla legittimità dell’accertamento dei passaggi preliminari
(contraddittorio) Motivazione dell’atto: vedi studi di settore!!!
Art. 38, D.P.R. 600/1973: vecchio e nuovo testo a confronto
Vecchio Nuovo
4. L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
4. L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
A tal fine, con decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
5. Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
SINTESI NOVITA’ NORMATIVA
6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. [Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi].
7. L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica dal reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
8. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti dagli Uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dell’imposta lorda previste dalla legge.
SINTESI NOVITA’ NORMATIVA
Disciplina fino al 2008 Disciplina dal 2009
Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito
complessivo netto sulla base di elementi e circostanze
di fatto certi (co. 4, prima parte)
■ Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito
complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute (co. 4, prima parte)
Facoltà di dimostrare che il maggior reddito “sintetico” è
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di
tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare
da idonea documentazione.
■ Salva la prova che il finanziamento sia avvenuto con
redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di
imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente
esclusi dalla formazione della base imponibile (co. 4,
prima parte)
Redditometro: determinato in base a elementi indicativi
di capacità contributiva individuati con D.M. (co. 4,
seconda parte)
■ Redditometro: determinato in base a elementi indicativi
di capacità contributiva individuati con D.M. (co. 5)
Reddito dichiarato non congruo (rispetto al reddito
presunto) per due o più periodi di imposta (co, 4,
seconda parte)
■ Reddito dichiarato inferiore al reddito complessivo
presunto nel singolo periodo (co. 5)
Il reddito complessivo netto accertabile deve discostarsi
da quello dichiarato per almeno 1/4 (co. 4, prima parte)
■ Il reddito complessivo accertabile deve eccedere quello
complessivo dichiarato di almeno 1/5 (co. 6)
Gli incrementi patrimoniali rilevano sia sotto il profilo
patrimoniale (nell’anno di acquisto e nei quattro
precedenti) che gestionale (oneri per l’utilizzo) (co. 5)
■ Gli incrementi patrimoniali rilevano solo come spesa
sostenuta e nel solo anno di acquisto (co. 4, prima
parte)
Contraddittorio anticipato come prassi ma non
obbligatorio (co. 6)
■ Obbligo di invitare il contribuente a comparire e, poi, di
avviare il procedimento di accertamento con adesione
(co. 7)
Indeducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986 (co. 7) ■ Deducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986, e rilevanza
detrazioni di imposta (co. 8)