NOVARA – 23 ottobre 2014
Verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese
Esempi di coinvolgimento del
committente
Walter Lazzarotto SPRESAL - ASL NO
Idoneità tecnico-professionale
Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs
81/2008…
… anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare.
Possiamo distinguere due tipologie di committenti
Committenti ‘privati’
Committenti ‘professionali’ (datori di lavoro) Applicazione anche dell’ Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
« il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini
dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle
conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi »
19/10/09
Sentenza n.3563 del 30 gennaio 2012, la sezione IV penale di Cassazione
Afferma che nei contratti di appalto o di prestazione
d'opera il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al
datore di lavoro, anche al committente con
conseguente possibilità, in caso di infortunio, di un suo
coinvolgimento.
Tale principio però non può essere applicato automaticamente, non
potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Devono essere presi in esame diversi aspetti:
• la specificità dei lavori da eseguire (diverso è il caso in cui il committente
dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare,
da quello di lavori su un immobile in semplice proprietà);
• i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore
• l'eventuale ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori
• la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
eventuali situazioni di pericolo.
Una mera verifica documentale è insufficiente, una
verifica limitata alle modalità documentali non
esonera il committente dalla responsabilità di aver
scelto in modo negligente l'appaltatore che si
dimostri professionalmente inadeguato e
incompetente.
“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in
appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di
diligenza e prudenza:
scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare
l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non
soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali],
ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale],
proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete
modalità di espletamento della stessa (...)”
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081
19/10/09
Nel periodo 2002-2008 il Sistema di sorveglianza del Piemonte ha raccolto e ricostruito 355
infortuni mortali, 122 sono relativi al comparto
costruzioni. La metà conseguente a cadute
dall’alto.
19/10/09
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2009, n. 36581 -
Responsabilità del committente
Responsabilità del reato dell'art. 589 c.p. del proprietario
di uno stabile che aveva commissionato i lavori di
rifacimento di un tetto eseguiti a circa 15 metri di altezza
ad un lavoratore dipendente in mobilità di altra impresa
senza adottare alcuna precauzione.
19/10/09
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti
a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Articolo 2 – Definizioni
comma 1:
b) «datore di lavoro»
d) «dirigente»
e) «preposto»
19/10/09
Violazione all’art. 90 comma 9 lett. a) del D.lgs 81/08
….. è stato accertato che erano in corso lavori di pulizia
del sottotetto dell’immobile con asportazione di alcune
lastre e frammenti di lastre in cemento amianto……
……sprovvisto delle necessarie attrezzature e dei
dispositivi di protezione individuale per rimuovere lastre
in cemento amianto in condizioni di tutela per sé e per
l’ambiente.
Riscontri in vigilanza
19/10/09
…. erano in corso lavori di rimozione del rivestimento
esterno in piastrelle che, per la mancanza di idonea
delimitazione del cantiere, venivano a cadere
direttamente sulla strada. Inoltre era in fase
demolizione il muro del balcone del primo piano
senza l’allestimento di alcuna opera provvisionale
atta a eliminare il pericolo di caduta ….
19/10/09
Accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver
cagionato la morte di un operaio, in conseguenza di sinistro
verificatosi nel corso delle operazioni per la posa in opera di una
trave in c.a.p., a causa di un'errata esecuzione della manovra di
spostamento della trave medesima, tramite una autogru.
… legale rappresentante della società proprietaria del
cantiere e committente dei lavori, pur essendo stato
informato dal coordinatore che i non venivano eseguiti
in modo corretto, ometteva di sospendere i lavori.
Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 29276 del 4 luglio 2014
19/10/09
Lavori di smontaggio di un portone di un capannone in ristrutturazione,
effettuati da due artigiani.
Uno dei due viene colpito da un particolare del sistema a molla e poi
cade dalla scala su cui lavorava.
Trauma cranio-facciale , trauma toracico - 60 gg di infortunio
Responsabilità anche del committente
Per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, con le modalità di cui all'All. XVII, in particolare, pur avendo
acquisito dalla ditta appaltatrice la relativa documentazione, per non
aver valutato il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare, come definito all'art. 89, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 81/08.
A seguito di infortunio
Sostituzione di alcune lastre in cemento amianto posizionate sopra la
copertura di un capannone
Violazione dell’art. 26, comma 3 del D.
Lgs. 81/08 segnalare la presenza dei
lucernari non portanti e quindi la
necessità di provvedere ad un sistema
di protezione contro lo sfondamento.
Violazione all’art. 26 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/08 per non aver
verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta prima di affidargli il
lavoro. Infatti la stessa non era da considerarsi adatta a svolgere tale
incarico se pur di piccola entità, in quanto priva delle attrezzature minime
per svolgere il lavoro (ad esempio piattaforma auto sollevante utilizzata
per accedere alla copertura) e non abilitata alla rimozione di lastre
contenenti amianto presenti sulla copertura
Mentre i lavoratori transitavano sulla
copertura, per eseguire il lavoro, uno di
essi cadeva da un’altezza di circa 8 metri
da terra, a causa dello sfondamento di
una lastra ondolux.
Costruzione di nuovo capannone prefabbricato, con
all’interno delle camere di maturazione per il formaggio
Per controllare alcune tubazioni di un
impianto che era stato installato e verificarne la corrispondenza con le
specifiche del progetto, un lavoratore è
salito sulla copertura delle camere.
Uno dei lucernari era stato coperto con
dei fogli di polipropilene, il lavoratore non accorgendosi del pericolo ci è
passato sopra precipitando a terra.
Frattura del gomito destro e fratture costali
lato destro con pneumotorace.
I lavori di realizzazione delle camere di maturazione e
degli impianti sono stati eseguiti per lotti in modo da
permettere la continuazione dell’attività in azienda e
di utilizzare subito le camere che man mano venivano
terminate, con il coinvolgimento del committente in
tutte le decisioni di cantiere e di sviluppo e
realizzazione dei lavori.
Nel caso specifico il Datore di Lavoro Committente
ha permesso l’accesso ad una zona pericolosa della
sua azienda, non adottando misure di prevenzione e
protezione e non promuovendo il coordinamento
per l’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto.
Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.
Art. 86. (Modifiche alla L.R.14 luglio 2009, n. 20)
"Art. 15. (Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura)
1. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura in
fase di
manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla
ultimazione dello stesso, compresa l’attività di ispezione, in particolare con
riferimento alla prevenzione delle cadute all’alto, è fatto obbligo di prevedere
specifiche misure di sicurezza per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori
in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono
fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
2. Per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di:
a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno
spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica;
b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio
permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della
soluzione progettuale prescelta.
3. Per interventi in copertura si intendono quelli che interessano tetti a falda
inclinata o piani, sia pubblici che privati, con altezza della linea di gronda
superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante.
4. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere predisposte per gli
interventi di nuova costruzione che prevedono la tipologia di copertura di
cui al comma 3, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, che interessano la tipologia di copertura di
cui al comma 3 mediante interventi strutturali.
5. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere
pubbliche è dimostrata dal progetto approvato e l’installazione e il rispetto
dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la
comunicazione di ultimazione lavori.
6. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere
private è dimostrata dal progetto allegato al titolo abilitativo e l’installazione
e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con
la comunicazione di ultimazione lavori.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici
operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto,
nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a
garanzia dell’idoneità dell’opera. Il regolamento prevede, altresì, misure
preventive e protettive per garantire la sicurezza e l’incolumità di chi
accede alla copertura da realizzare in caso di interventi di manutenzione
ordinaria che riguardano la copertura stessa,
quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti
tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati nella struttura
stessa.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del
regolamento di cui al comma 7.".
Art. 87. (Disposizioni attuative)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione dei regolamenti e
degli atti amministrativi di attuazione delle disposizioni della l.r. 56/1977,
come modificata dalla presente legge.
Campo di
applicazione
Obblighi
Finalità
Vincoli sul
titolo abilitativo
Regolamento tecnico
con requisiti
Definizioni
Criteri di Progettazione
Il corretto approccio alla
progettazione
di una copertura sicura è finalizzato
all’eliminazione e/o riduzione del
rischio di caduta
1. Percorso
2. Accesso
3. Transito
VERSO L’ESTERNO
VERSO L’ INTERNO
SFONDAMENTO
SCIVOLAMENTO
/DISLIVELLI
Charles Ebbets durante la realizzazione delle foto
Grazie per l’attenzione!